Iscrizione ipotecaria e obbligo di comunicazione preventiva – guida rapida
- I fatti
- La Corte di Giustizia Tributaria di I grado
- I motivi della decisione
- Come avviene la comunicazione
- Ipoteca su beni del fondo patrimoniale
Con sentenza n. 1235/4 del 26 aprile 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha stabilito che in base all’art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973, in capo all’Agente della Riscossione che intende dare corso all’iscrizione ipotecaria su un bene immobile di proprietà del contribuente inadempiente sussiste l’obbligo di notificare a quest’ultimo una specifica comunicazione preventiva che rechi l’avviso di tale iscrizione, assegnandogli il termine di 30 giorni per eseguire il pagamento o per formulare osservazioni.
Sulla base di tale principio, la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo legittimo l’operato dell’Agente della Riscossione che aveva iscritto ipoteca presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari sui beni del soggetto passivo, per un importo pari al doppio del credito complessivo vantato, dopo aver – appunto – notificato correttamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Cerchiamo di riassumere qual è stato lo svolgimento del processo e quali le motivazioni della pronuncia.
I fatti
Con ricorso n. 430/2017 il contribuente domandava l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria effettuata su immobili di sua proprietà dall’Agente della Riscossione. In particolare, il contribuente lamentava la mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia della Riscossione, eccependo preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e la tardività del ricorso, e nel merito contestando tutti i motivi di ricorso. L’ente concludeva dunque per il rigetto dello stesso.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone, con sentenza n. 525/01/2020, riteneva fondata l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione ed inammissibile il ricorso contro l’iscrizione di ipoteca riguardante le restanti cartelle.
Contro tale sentenza in data veniva presentato appello da parte del contribuente, che domandava che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, poiché mai notificata, oltre alla sua illegittimità per essere la stessa stata iscritta su immobili costituiti in fondo patrimoniale.
Dal canto suo, l’Agente delle Entrate – Riscossione si è costituito in giudizio domandando ancora il rigetto dell’appello e la conferma della gravata sentenza.
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I motivi della decisione
Per la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, l’appello è infondato e deve dunque essere rigettato.
Nella sua valutazione la Corte introduce come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia un preavviso con cui il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all’Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. Solo decorso tale termine, se il debitore non ha dato seguito al pagamento degli importi intimati, o senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, o ancora in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della Riscossione è autorizzato a procedere con l’iscrizione alla Conservatoria competente dell’ipoteca su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.
L’iscrizione di ipoteca, dunque, a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che permetta al contribuente d’interloquire in materia.
Per i giudici, dunque, la sentenza di prime cure aveva correttamente individuato la data di notifica della comunicazione preventiva, che è regolarmente avvenuta.
Come deve avvenire la comunicazione e su quali beni
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire validamente anche a mezzo di semplice raccomandata a/r a mezzo del servizio postale. Ai sensi dell’art. 77, comma 2 bis del D.P.R. n. 602/73 si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore in mancanza del pagamento, entro 30 giorni, del debito indicato nella comunicazione preventiva, senza che l’Agente Riscossione sia tenuto ad ulteriori comunicazioni. Dunque, solamente l’omessa notificazione della comunicazione preventiva potrebbe giustificare la nullità della conseguente iscrizione ipotecaria.
Su tale punto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado richiama la sentenza n. 5577 del 26.02.2019 della Corte di Cassazione, che sancisce come
in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni
per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.
Ipoteca su beni del fondo patrimoniale
Valutata la corretta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i giudici rilevano il rispetto del diritto di difesa garantito al contribuente sia a livello costituzionale che sovranazionale, e ancora la corretta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il contribuente non ha osservato nulla in relazione alla ricevuta comunicazione, né ha voluto impugnare nei termini la stessa, non potendo dunque più dolersi dell’omessa notifica dell’iscrizione ipotecaria, che non era dovuta.
Per quanto infine riguarda l’eccezione che l’ipoteca sarebbe stata illegittimamente iscritta su beni immobili rientranti nel fondo patrimoniale del contribuente, il contribuente non ha dimostrato che i debiti per i quali l’ipoteca era stata iscritta fossero stati realizzati per scopi inerenti ai bisogni della famiglia.
I giudici ricordano infatti che grava sul debitore l’onere di provare l’estraneità del debito stesso alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore al riguardo. Diversamente, il fondo patrimoniale si risolverebbe in uno strumento fraudolentemente adibito all’elusione fiscale, nella misura in cui venga costituito al solo fine di sottrarsi abusivamente al pagamento delle imposte.