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Auto di lusso in leasing: rilevanza per l’accertamento tributario – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Auto di lusso in leasing: rilevanza per l’accertamento tributario – guida rapida
contratto di leasing
Avv. Beatrice Bellato

Auto in leasing e accertamento tributario – guida rapida:

  • La maggiore capacità contributiva dell’imprenditore
  • I motivi del ricorso
  • La decisione della Corte di Cassazione
  • Il contenuto del ricorso
  • L’accertamento tributario sintetico

In materia di accertamento tributario con metodo sintetico, non è possibile escludere a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso, come un’auto, trattandosi infatti di spesa che è concretamente in grado di rilevare una maggiore capacità contributiva del soggetto interessato.

Stando a quanto afferma l’ordinanza del 4 luglio 2023, n. 18786/5, infatti, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva. Tra queste, ben può rientrare il possesso di un’auto di lusso.

Nella fattispecie in esame, come vedremo, la Corte di giustizia tributaria adita aveva correttamente spiegato come l’auto non potesse non assumere rilevanza ai fini dell’accertamento sintetico, poiché non strumentale rispetto all’attività imprenditoriale del contribuente.

La maggiore capacità contributiva dell’imprenditore

Come sempre, riepiloghiamo brevemente i fatti. Con due diversi avvisi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate accertava sinteticamente nei confronti di un imprenditore un maggior reddito ai fini IRPEF, con conseguente maggiore IRPEF e relative addizionali ed accessori.

In particolare, l’accertamento in questione si fondava sul presupposto di una maggiore capacità contributiva dell’imprenditore, in base all’acquisto di una autovettura BMW X5.

Contro tali avvisi di accertamento l’imprenditore proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 6323/63/2014 del 26 marzo 2014, dichiarava cessata la materia del contendere per un anno (il 2005, perché per tale periodo d’imposta il contribuente si avvaleva del condono per le liti fiscali pendenti), mentre accoglieva il ricorso con riferimento all’anno d’imposta successivo (2006).

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3312/09/2015, pronunciata il 28 maggio 2015 e depositata in segreteria il 10 giugno 2015, accoglieva invece l’appello, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. Contro tale sentenza è proposto ricorso per Cassazione da parte dell’imprenditore, sulla base di quattro motivi. Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.7.

I motivi del ricorso

I motivi del ricorso sono quattro. In sintesi, con il primo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c., per non avere, la C.T.R., dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto utilizzabile, ai fini della determinazione presuntiva del reddito, la spesa dell’autovettura, debitamente dichiarata tra i costi sostenuti per la sua produzione.

Ancora, con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c.: a suo dire, i giudici d’appello avrebbero considerato utilizzabili, ai fini della determinazione sintetica del reddito, i canoni di leasing sostenuti nel periodo d’imposta, che rappresentano un elemento di spesa non valutabile a tali fini.

Infine, con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 164, comma 1, lett. b), e comma 3 del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte dirette), in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per avere, la C.T.R., ritenuto la non inerenza e l’indetraibilità dei canoni di leasing corrisposti per l’acquisto dell’autovettura in questione.

La decisione della Corte di Cassazione

Per la Corte di Cassazione, il primo motivo è inammissibile.

I giudici della Suprema Corte sottolineano come il ricorrente eccepisce che la C.T.R. avrebbe errato nel non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, poiché l’Amministrazione finanziaria, con l’atto di gravame, si sarebbe limitata a reiterare pedissequamente le difese formulate in primo grado.

In realtà, osservano i giudici, il ricorso, in parte qua, è privo del requisito dell’autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, num. 6), c.p.c., poiché non contiene alcuna specifica indicazione del contenuto delle difese dell’Amministrazione finanziaria in primo grado, e del contenuto del ricorso in appello, in modo tale da poterli confrontare, e da consentire la valutazione, da parte di questa Corte, dell’effettiva coincidenza di contenuto.

In tal proposito, è pur vero che il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, come corollario del requisito di specificità dei motivi non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. Non può dunque tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. Tuttavia, viene aggiunto nella pronuncia, “è pur sempre necessario, almeno, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950)”.

Il contenuto del ricorso

Nella fattispecie in esame, il ricorso non contiene la puntuale indicazione degli atti richiamati, in modo tale da permettere una comparazione tra di loro ai fini della valutazione dell’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi. Dunque, in ogni caso, non sarebbe rispettato il requisito dell’autosufficienza.

Così indica, per esempio, la sentenza Cass. 17 maggio 2022, n. 15723, secondo la quale “la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali“.

L’applicazione nell’accertamento tributario sintetico e l’auto in leasing

Vengono poi esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, definiti unitamente infondati.

In termini di accertamento tributario con metodo sintetico, ricordano i giudici della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis tra la L. 30 dicembre 1991, n. 413, ed il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, come la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. n. 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva (Cass. 21 luglio 2015, n. 15289).

Ora, sulla base di questi principi non può certo essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso anche per gli anni d’imposta precedenti al 2009, trattandosi di una spesa che comunque è in grado di dimostrare una maggiore capacità contributiva del soggetto interessato.

Peraltro, gli Ermellini osservano anche come il veicolo in questione possa essere assunto come rilevante ai fini dell’accertamento sintetico, in quanto correttamente la C.T.R. ne ha escluso la natura di bene strumentale rispetto all’attività del contribuente, consistente nella riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.

Si ritiene inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, attenendo al profilo della deducibilità dei canoni di leasing. Si tratta di fatti di un profilo che non è rilevante nel caso di specie, trattandosi di accertamento sintetico e non di accertamento per recupero a tassazione di spese indeducibili.

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