La pensione di invalidità civile – indice:
- Regolamento CEE 1247/1992
- Prestazioni assistenziali e previdenziali
- Inesportabilità delle prestazioni in denaro
- Prestazioni speciali non contributive
- Il principio
Con l’ordinanza n. 21901/2018 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che la pensione di invalidità civile è dovuta solamente ai cittadini che risiedono all’interno del territorio nazionale.
Regolamento CEE 1247/1992
Il caso ruota intorno all’interpretazione del Regolamento CEE n. 1247/1992, che all’art. 10-bis, comma 1, introduce una norma che non permette di esportare in ambito comunitario le prestazioni speciali in denaro, assistenziali o previdenziali, che non abbiano carattere contributivo.
Tra queste prestazioni, secondo l’INPS, rientra a pieno titolo la pensione di invalidità, che dunque può essere erogata solamente dall’istituzione del luogo di residenza.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
Prima di comprendere quali siano le valutazioni formulate dalla Corte, è bene rilevare la distinzione tra prestazione assistenziale e prestazione previdenziale.
In dettaglio, gli interventi di tipo assistenziale sono realizzati a beneficio di ogni cittadino inabile al lavoro, e che manchi dei mezzi di sostentamento. L’obiettivo di tali interventi sarà dunque quello di liberare il cittadino dallo stato di bisogno.
Gli interventi di tipo previdenziale sono invece rivolti ai lavoratori, con la finalità di assicurare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, al verificarsi di eventi che riducono o azzerano la capacità lavorativa e di guadagno.
Il verificarsi di questi eventi è relazionato ad alcune categorie di rischio. Si pensi a quello professionale – come una malattia o un infortunio, o ancora a quello non professionale – come la morte, la vecchiaia, una malattia comune non professionale.
Può altresì essere utile specificare come il trattamento dell’invalidità è distinto in due diversi regimi. Da un lato i trattamenti assistenziali in favore degli invalidi civili, che prescindono da qualsiasi requisito contributivo, e sono generalmente denominati “pensioni di invalidità civile”. Dall’altro il riconoscimento da parte dell’ordinamento di una specifica tutela dei soggetti colpiti da eventi morbosi, in grado di ridurre la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto colpito dall’evento, in modo permanente, a meno di 1/3.
Inesportabilità delle prestazioni in denaro
La Corte di Cassazione, a supporto delle proprie valutazioni, richiama alla mente la sentenza n. 7914/2017 della stessa, secondo cui per quanto riguarda l’inesportabilità delle prestazioni in denaro in ambito comunitario, non contributive, la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio di diritto in base al quale
le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione Europea.
Ne deriva che per l’Italia, le prestazioni inesportabili sono:
- pensioni sociali;
- assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
- pensioni e indennità ai sordomuti;
- pensioni e indennità ai ciechi civili;
- integrazione della pensione minima;
- integrazione dell’assegno di invalidità
- assegno sociale;
- maggiorazione sociale.
Prestazioni speciali a carattere non contributivo
Avendo rammentato quanto sopra, i giudici della Suprema Corte non mancano di evidenziare come il regolamento succitato abbia modificato quello CEE n. 1408/71 sull’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, introducendo l’art. 10 bis rubricato Prestazioni speciali a carattere non contributivo, e stabilendo che:
Nonostante l’art. 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’art. 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purchè tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza.
Il principio
Alla luce di quanto sopra ben evidenziato e argomentato, si può dunque formulare un relativo principio. In sintesi, le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziale, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.