Errata fatturazione Superbonus, cosa succede – guida rapida
- La soluzione prospettata dal contribuente
- La fattura e le detrazioni del Superbonus
- La fattura e le detrazioni del Superbonus
- L’analisi della fattispecie
In caso di errata fatturazione del Superbonus, il beneficio fiscale è comunque recuperabile o si deve ritenere perso?
A dare una risposta a tale quesito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 146/2024, con cui riscontra le richieste di un condòmino incaricato dal condominio minimo di porre l’istanza al Fisco.
Il condòmino riferisce in particolare che la ditta a fine 2023 aveva già eseguito lavori per il 70% del totale, emettendo 3 fatture distinte che non contemplavano alcun conguaglio in denaro. Gli importi dovuti “per accordi contrattualmente assunti con l’impresa appaltatrice, dovevano essere regolati mediante l’applicazione dello sconto ln fattura di cui all’articolo 121 del D.L 19.05.2020, n.34”.
Tuttavia, “in sede di avvio delle procedure di asseverazione, […] dopo il 31.12.2023, veniva riscontrato che […] lo ”sconto in fattura” di cui sopra, non veniva esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo della stessa, così ”erroneamente” neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati”.
Tutto ciò premesso l’istante si domanda in che modo sia possibile sanare l’errore al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110%.
La soluzione prospettata dal contribuente
Nell’istanza originaria l’interpellate ipotizzava di far modificare, con note di variazione, le fatture originariamente emesse. In tal modo, sostiene il contribuente, sarebbe possibile integrare i documenti con la corretta indicazione dello sconto praticato, ritenendo così sussistenti per la ditta che ha effettuato i lavori le condizioni per emetterle ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il decreto IVA).
In particolare, per il contribuente sarebbe possibile modificare le fatture originariamente emesse per integrare i documenti con la corretta indicazione dello ”sconto” praticato, ravvisando le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per emettere una nota di variazione in aumento e in dimnuzione datata 29.12.2023 usufruendo, in quanto compatibile, del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
La ditta ha però agito diversamente, procedendo a un’integrazione spontanea. In particolare, la società ha prodotto le relative note di debito datate 29 dicembre 2023 ma trasmesse il 27 marzo 2024 al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), l’asseverazione intermedia del 29 marzo 2024, ex articolo 119, comma 13, del decretolegge n. 34 del 2020 e le comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura di cui agli articoli 119 e 121 del decretolegge n. 34 del 2020, relative al predetto stato di avanzamento lavori.
Con tali integrazioni l’istante ritiene che l’errore sia stato rimosso. Domanda di conseguenza di oter regolarmente accedere all’agevolazione fiscale nella misura vigente nel 2023 (110%).
L’errata fatturazione e le detrazioni del Superbonus
Quanto sopra premesso e analizzato dall’Agenzia delle Entrate, il Fisco ricorda come in tema di detrazioni si sia più volte ribadito che, come “chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”.
Si aggiunge poi come la fattura non possa considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI.
L’emissione della fattura
Ricorda il Fisco che con risposta a interpello n. 103 pubblicata il 13 maggio 2024 si siano forniti chiarimenti sulle condizioni al verificarsi delle quali la fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell’agevolazione in argomento.
In particolare, è stato chiarito come “laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i […] cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato”.
In altri termini, per individuare il momento di sostenimento della spesa, nell’ipotesi di opzione per lo sconto in fattura integrale applicabile secondo le percentuali che sono in vigore in tal momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, che corrisponde all’effettuazione dell’operazione (e cioè al pagamento, anche mediante equivalente sconto) e sempre che la fattura relativa sia stata trasmessa allo SdI entro i termini stabiliti (12 giorni) e ricorrano gli altri requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.
L’analisi della fattispecie sull’errata fatturazione
Ciò rammentato, l’Agenzia delle Entrate procede con l’esaminare il caso di specie. Dall’analisi risulta che la ditta fornitrice ha emesso il 29 dicembre 2023 tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile. Avrebbe dunque omesso di addebitare l’IVA in rivalsa.
In tal riferimento, il Fisco ricorda con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, “per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti”.
Le successive note di debito prodotte per rettificare le fatture errate, anche se datate 29 dicembre 2023, sono in realtà trasmesse allo SdI (e dunque emesse, ai fini di cui sopra) il 27 marzo 2024, ben oltre il termine dei 12 giorni previsti dalla normativa. Solo il rispetto del termine permette di attribuire una piena e legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione, ovvero la pagamento, anche attraverso l’equivalente sconto.
A quanto sopra si aggiunga anche che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate, salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto, così che le prime non sembrano stornate con una nota di credito, ma solamente duplicate, in violazione delle norme.
Sulla base di quanto sopra riassunto, se sussistono gli altri requisiti lo sconto in fattura è applicabile nella misura del successivo anno (2024).