L’ipoteca sproporzionata – indice:
- Le sanzioni
- L’iscrizione eccessiva
- Abuso del diritto processuale
- Lite temeraria
- L’abuso del diritto
- Quando è abuso
Iscrivere una ipoteca “esagerata” rispetto alle proprie tutele di credito potrebbe comportare qualche sgradita sorpresa. A ricordarlo è una opinione coerente giurisprudenziale in Cassazione, che da tempo ha invertito la propria rotta ritenendo sanzionabile il comportamento di colui che non utilizza la normale prudenza nell’aggredire i beni del debitore.
Ipoteca sproporzionata e le sanzioni
Sebbene non sempre sia stato così, da qualche tempo la Corte di Cassazione ha specificato che nel caso in cui il creditore omette di utilizzare la normale prudenza quando si accinge ad aggredire i beni del debitore, le sanzioni processuali endogene possono scattare automaticamente per violazione del co. 2 art. 96 del codice di rito.
Non solo: gli stessi Ermellini ci permettono di avere una soglia di riferimento superata la quale è ben possibile ricondurre il comportamento del creditore nei termini di “imprudenza”. Con la sentenza n. 6533/2016, infatti, la Corte sottolinea che si può ritenere imprudente il comportamento di colui che iscrive ipoteca per un valore che supera quello del credito per oltre un terzo.
L’abuso del diritto processuale
Risulterà chiaro osservare come – rispetto a orientamento previgente – la sentenza risalente al 2016 ha prodotto un corposo cambio di rotta, trovando un concreto fondamento nelle riforme che hanno interessato l’ordinamento normativo nel corso del decennio, e che determinano la necessità di rispettare il giusto processo costituzionale, rigettando qualsiasi abuso del diritto processuale.
In tal senso, trova accoglimento il ricorso di un cittadino che nel 1997 si era visto iscrivere ipoteca giudiziale di 150 milioni di lire, a fronte di debiti di 100 milioni di lire. Inizialmente la lamentela del ricorrente era stata accolta dal tribunale, ma in sede di appello l’opposizione al decreto ingiuntivo non trovava lo stesso riscontro. Con la sentenza della Suprema Corte si pone invece non solamente la parola ‘fine’ alla vicenda del debitore protagonista della fattispecie, quanto anche un tassello molto importante nello sviluppo di un orientamento prevalente in tal senso.
Iscrizione di ipoteca eccessiva
In quella sede la Cassazione affermò come il creditore che ha iscritto ipoteca per una somma ‘esorbitante’ o su beni ‘eccedenti’ l’importo del credito vantato, non può essere chiamato a rispondere per ciò solo a titolo di responsabilità aggravata ai sensi della norma già citata, restando peraltro possibile configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale di cui all’art. 96, co. 1 c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell’ipoteca con dolo o colpa grave (che nella fattispecie di cui si era occupata la Suprema Corte, non era stata presentata).
Introdotto ciò, all’epoca la Corte riuscì ad esprimersi sul tema posto, che era quello se nell’ipotesi in cui risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, sia o meno configurabile in capo al creditore suddetto la responsabilità di cui all’art. 96 co.2 c.p.c., per non aver egli usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela e abuso del diritto della garanzia patrimoniale.
La lite temeraria
Dinanzi a tale questione il collegio ha ritenuto fornire una risposta positiva, nonostante un consolidamento orientamento della Corte di segno contrario. Tanto, in ragione delle linee di sviluppo della giurisprudenza, che alla luce dei principi costituzionali, ha attribuito una crescente valenza al tema dell’abuso del diritto, in particolare processuale, anche in collegamento con la ragionevole durata del processo.
La Cassazione sottolinea inoltre come costituisca un principio tradizionale e consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l’importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, co.2 c.p.c., restando possibile configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell’art. 96, co.1 c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell’ipoteca, con dolo o colpa grave”.
La ragione ha il suo focus negli artt. 2740 e 2828 c.c.: gli Ermellini sostengono in merito che non è ravvisabile illiceità nel comportamento del creditore che abbia iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l’importo del credito, visto e considerato che da una parte l’art. 2740 c.c. fissa il principio che il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che dall’altra parte l’art. 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su ogni immobile del debitore.
L’abuso del diritto di ipoteca
Chiarito ciò, i giudici hanno anche ricordato come non vi sia alcuna ragione stringente per la quale la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dall’intero patrimonio presente e futuro non debba incontrare il limite dell’abuso del diritto, e non vi è ragione stringente per la quale si debba leggere l’art. 2828 c.c., che permette al creditore di iscrivere ipoteca su ogni immobile (scegliendo su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca), come abilitazione a iscrivere ipoteca su tutti gli immobili.
Anzi – rammentano ancora i giudici – è proprio la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati ad autorizzare a ipotizzare che – ferma la libertà di scelta tra quali immobili – il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta. Di qui, si giunge poi a un’ulteriore evoluzione del tema, con la Cassazione che ricorda che nel quadro normativo che disciplinano la materia non è assente il profilo della sproporzione, bensì risulta essere regolato nell’ambito della riduzione giudiziale, con l’individuazione della misura eccedente.
L’abuso se iscrizione ipotecaria superiore di un terzo oltre gli accessori dei crediti
Detto ciò, i giudici integrano i propri motivi di riflessione sottolineando che le ipoteche giudiziali devono ridursi se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela, superiore a un terzo dei crediti iscritti, accresciuto dagli accessori.
In definitiva, si conclude, nel caso in cui dovesse essere accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al creditore la responsabilità di cui all’art. 96 co. 2 c.p.c., quando non ha usato la normale diligenza per iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.