Detrazioni fiscali per lavori su immobili e detenzione degli stessi – guida rapida
Con risposta n. 102/2024, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio chiarendo quali siano i titoli necessari per permettere al detentore dell’immobile di poterne fruire.
Il quesito all’attenzione del Fisco
Con istanza di interpello, un contribuente ha chiesto il chiarimento del Fisco sulla possibilità di accedere o meno alle detrazioni fiscali.
Nel farlo, chiarisce di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite determina sottoscritta dal Comandante dei Carabinieri, regolarmente protocollata presso il Comando della Legione. Afferma inoltre di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio. I lavori sono stati previamente autorizzati sia da parte del Comando e dagli uffici del Demanio dello Stato.
Ciò premesso, l’istante domanda se possa fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi. L’immobile gli era stato assegnato in via temporanea da parte del Comando di appartenenza. Intende altresì accedere alla detrazione per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l’arredo della predetta unità immobiliare.
L’istante ritiene che pur non avendo sottoscritto un contratto di comodato d’uso o un contratto di locazione, sia comunque a tutti gli effetti il detentore dell’unità immobiliare a seguito dell’assegnazione a lui effettuata. Come tale, potrà usufruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, ove ne ricorrano i requisiti, del bonus mobili.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Esprimendosi sul caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda come il citato articolo 16bis, comma 1, Tuir, prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.
In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50%. L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16bis del Tuir, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.
A chi spetta la detrazione
Ciò rammentato, le Entrate sottolineano come la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:
- siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- la detenzione dell’immobile risulti da atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Ancora, il Fisco condivide come la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti. In alternativa, deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario può invece essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Il titolo utile per accedere alle detrazioni fiscali
Come già ricordato in diverse risposte, le condizioni di cui sopra sono soddisfatte non solamente se il contribuente ha sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nei casi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo, a patto che sia idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale, che risulti da un documento con data certa.
Nella fattispecie in esame si ritiene che l’atto di assegnazione dell’alloggio con determina sottoscritta dal Comandante, regolarmente protocollato, sia titolo idoneo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.
Se ricorrono anche gli altri requisiti, dunque, l’istante potrà fruire della detrazione fiscale.