La presentazione telematica – indice
Stando all’ordinanza n. 12107/2019 da parte della sezione tributaria della Corte di Cassazione, è nulla la dichiarazione fiscale annuale presentata tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui – per obbligo di legge – il contribuente avrebbe dovuto presentarla in via telematica.
Per i giudici della Suprema Corte, infatti, le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale sono tassative e vincolanti. Non vi è pertanto possibilità di “trascurarle”, aggirando l’obbligo imposto dalla legge. In questo modo, gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un piccolo imprenditore che era stato destinatario di due avvisi di accertamento (di cui uno annullato per autotutela) relativi a Iva e Irap.
Il caso
Sintetizzando brevemente il caso, ricordiamo come la CTP di Roma avesse inizialmente accolto il ricorso del contribuente. La CTP dichiarò infatti infondato l’avviso di accertamento, poiché basato sul presupposto che vi fosse stata omissione nella presentazione della dichiarazione Iva, quando la stessa era stata spedita, pur in maniera irrituale, via raccomandata. La CTP ritiene dunque che il contribuente non è soggetto Irap per mancanza di organizzazione imprenditoriale.
Contro tale sentenza l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in appello. La motivazione addotta consisteva nell’irritualità della spedizione della dichiarazione, oltre alla sua tardività e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap.
La CTR ha dunque accolto ricorso in appello, ritenendo omessa la dichiarazione Iva perché spedita per raccomandata. L’omissione vale dunque anche nel caso in cui la dichiarazione venga presentata con modalità diverse da quelle prescritte per la categoria di appartenenza del contribuente.
Il contribuente impugna quindi la sentenza mediante ricorso in Cassazione. Gli Ermellini, però, ritengono infondati i motivi di doglianza relativi alla modalità di presentazione della dichiarazione.
Presentazione in via telematica
Per gli Ermellini la CTR di Roma avrebbe fatto una corretta applicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, ove evidenzia che la dichiarazione non è stata presentata in via telematica, pur esistendo un obbligo in tal senso. Invece, la dichiarazione è stata spedita con raccomandata al Ministero delle Finanze.
I giudici rammentano il principio, affermato precedentemente dalla stessa giurisprudenza della Cassazione, secondo cui le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale sono tassative e vincolanti per il contribuente. Ne deriva che, ove il contribuente sia tenuto a usare il servizio telematico e presenti invece la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla. In altri termini, deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo. Non ha alcuna rilevanza la previsione di una sanzione inferiore per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l’omessa dichiarazione.
Le opinioni della Corte
I giudici della Suprema Corte evidenziano che lo stesso contribuente ha ammesso che, anche secondo quanto indicano le istruzioni per la compilazione del modello unico, la facoltà di consegnare la dichiarazione stessa agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno la presentazione in via telematica, è ammessa solamente per quei contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica. Categoria nella quale – però – il ricorrente non rientra.
Sempre la Suprema Corte ha poi ricordato che risulta genericamente formulata – perché priva di puntuali riferimenti alla situazione emergente dagli atti di causa – la prospettazione difensiva secondo cui, poiché nei modelli di dichiarazione acquisiti dall’amministrazione finanziaria risulta il dato del versamento annuale dell’Iva, tale dato non può essere omesso in dichiarazione.
Dunque, la ricostruzione secondo cui nel caso in esame vi sarebbe prova dell’avvenuto invio di tali modelli cartacei non sarebbe sufficientemente supportata. E del tutto generica è, peraltro, la censura relativa all’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata, perché anche sotto questo profilo il ricorrente si limita a mere affermazioni.
Conclusioni
Traendo le debite considerazioni riepiloghiamo dunque che
- le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale sono tassative e vincolanti per il contribuente;
- ci si può in questo caso riferire a quanto stabilito dall’art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1988;
- se il contribuente è tenuto a usare il servizio telematico e presenta la dichiarazione in altro modo (ad esempio, mediante banca o posta), la stessa è nulla;
- tale ultima previsione è contemplata dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1988;
- si deve ritenere non assolto il corrispondente obbligo, in questo caso, e a nulla rileva la previsione di una sanzione inferiore per presentazione comunque presentata, pur in forma diversa da quella contemplata, per l’omessa dichiarazione.