Imposta di bollo 2021 – indice
- Cos’è l’imposta di bollo
- L’imposta di bollo sul conto corrente
- L’imposta di bollo pro quota
- Imposta di bollo sui conti deposito
- L’imposta di bollo sulle fatture
- Quando non si paga l’imposta di bollo
- La marca da bollo su fatture telematiche
- L’imposta di bollo sui prodotti finanziari
- Le modalità di correzione
- Quando pagare il bollo sulle fatture elettroniche
- Le sanzioni per il mancato pagamento
L’imposta di bollo 2021 è un’imposta richiesta su conti correnti, conti deposito e altri strumenti finanziari. Un balzello che molti risparmiatori sono tenuti a corrispondere annualmente allo Stato, e che in alcune ipotesi può rappresentare una delle imposte indirette che pesano maggiormente sul proprio bilancio familiare.
Ma a quanto ammonta l’imposta di bollo 2021? Quali sono i rapporti su cui deve essere calcolata l’imposta di bollo? E come si paga?
In questa guida cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande sull’imposta di bollo. Vediamole insieme.
Cos’è l’imposta di bollo
In primo luogo, giova rammentare che quando parliamo di imposta di bollo, parliamo di un’imposta indiretta. Come tale, si tratta di un’imposta sul capitale in occasione di una manifestazione indiretta della capacità contributiva, che viene intermediata attraverso il compimento di specifici atti.
Nella fattispecie di cui oggi parliamo, ci riferiamo all’imposta di bollo sui conti correnti, sui conti deposito e su altri strumenti finanziari.
Parleremo comunque anche dell’altra imposta di bollo frequentemente corrisposta, quale quella legata all’emissione delle fatture.
L’imposta di bollo sul conto corrente
L’imposta di bollo su conti correnti è applicata in una misura fissa, pari a:
- 34,20 euro annui in caso di cliente persona fisica o se è cointestatario o se è ditta individuale;
- 100 euro annui in caso di cliente differente dalla persona fisica.
In ogni caso, se la giacenza media del conto corrente è inferiore a 5.000 euro, il contribuente non paga l’imposta di bollo.
Si tenga anche conto che:
- la legge equipara i conti correnti ad altre forme di risparmio, come i libretti di deposito;
- l’imposta è dovuta per singolo conto corrente o conto deposito, anche se sono intestati alla stessa persona, ma per il calcolo della giacenza media vanno considerati non i saldi medi sui singoli rapporti ma quelli cumulati su ogni conto corrente e libretto intestato alla stessa persona presso lo stesso istituto di credito;
- l’eccezione al punto di cui sopra è rappresentato dai libretti postali e dai conti BancoPosta. I primi sono infatti aperti presso Cassa depositi e prestiti, i secondi presso Poste italiane.
Imposta di bollo pro quota sui conti correnti
Sempre in relazione al calcolo dell’imposta di bollo sui conti correnti, precisiamo in questa sede come si tratti di un’imposta che deve essere determinata in base al periodo di vita del conto corrente nell’anno.
In altri termini, anche se l’imposta di bollo si paga su anno civile, bisogna conteggiarla parzialmente per i conti correnti che hanno invece una vita inferiore, andando a ricavare l’importo della tassa considerando solamente i giorni di effettiva esistenza del conto corrente.
In ogni caso, il conteggio viene effettuato in modo automatico dall’istituto di credito, senza che il correntista debba pertanto agire in prima persona nel suo calcolo. Chiunque volesse però cimentarsi nel calcolo, magari per verificare la correttezza di quelli realizzati dalla banca, può ben applicare la seguente formula:
Importo del bollo annuo x giorni di esistenza del conto : 365.
Ad esempio, se il conto corrente è intestato a persona fisica, e l’effettiva esistenza del conto è pari a 200 giorni, il calcolo sarà:
34,20 euro x 200 : 365
Ovvero, 18,74 euro.
Rileviamo tuttavia che molte banche hanno adottato nei confronti della propria clientela un sistema molto più semplice, una sorta di forfettario che comprende quote fisse per mese, trimestre o semestre, evitando dunque l’effettuazione di calcoli troppo complessi.
Per quanto concerne invece l’addebito, questo avverrà al 31 dicembre di ogni anno (nella maggior parte dei casi), oppure alla data di cessione del rapporto.
Imposta di bollo sui conti deposito
Contrariamente a quanto avviene con l’imposta di bollo sui conti correnti, l’imposta di bollo sui conti deposito non è fissa, ma viene percepita in misura proporzione alla somma depositata, con applicazione della percentuale dello 0,20% sulle giacenze.
Si tratta pertanto di un’imposta del 2 per mille sull’importo in denaro presente sul saldo medio del deposito. Non ci sono soglie massime per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche sono stabiliti livelli massimi di imposizione pari a 14.000 euro
Imposta di bollo sulle fatture
Una imposta di bollo molto nota, ma diversa da quella sui conti correnti, è quella delle fatture. In questo caso il pagamento avverrà in modo semplice attraverso l’apposizione della marca da bollo, con contrassegno acquistato in tabaccheria, applicato sul documento e poi annullato con un segno di penna o una firma.
Ricordiamo che la marca da bollo, che è utile per assolvere all’imposta, è obbligatoria su tutte le fatture superiori a 77,47 euro, e che sono esenti da IVA. La misura dell’imposta di bollo è pari a 2 euro.
Quando non si paga l’imposta di bollo sulle fatture
Come abbiamo avuto modo di anticipare qualche riga fa, l’imposta di bollo non si paga sulle fatture sotto i 77,47 euro, con la sola eccezione di alcune operazioni, quali:
- fatture che non prevedono l’IVA ex art. 15 DPR 663/1973 (si tratta per lo più di fatture che riguardano rimborsi, sconti, more, ecc.);
- operazioni esentate ex art. 10 DPR 633/1973, come le fatture di acquisto di attività da gioco, attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi, locazioni, affitti, donazioni, beneficienza, ecc.;
- fatture che sono relative a operazioni assimilate alle esportazioni;
- fatture emesse da un soggetto che aderisce al regime dei minimi e che proprio per questo motivo non comporta l’addebito dell’imposta sul valore aggiunto.
In tali ipotesi, la marca da bollo che permette di adempiere al pagamento dell’imposta deve essere applicata sull’originale consegnato al cliente. Sulla copia della fattura che invece rimane a chi ha emesso il documento deve essere semplicemente indicato il codice identificativo della marca da bollo utilizzata sulla fattura che è stata consegnata.
Marca da bollo su fatture telematiche
Naturalmente, con l’avvento delle fatture telematiche le cose sono parzialmente cambiate. In questo caso, infatti, i contribuenti possono adempiere agli obblighi di pagamento della marca da bollo in forma virtuale, al posto di quella cartacea.
Il pagamento del bollo virtuale potrà essere effettuato mediante modello F24.
Imposta di bollo sui prodotti finanziari
L’imposta di bollo deve essere versata anche in relazione ai prodotti finanziari, nella misura pari allo 0,20% su base annua sulle giacenze dei depositi bancari e postali degli altri rapporti che contengono prodotti finanziari a vario titolo, oltre alle somme vincolate sui conti correnti, ai buoni fruttiferi postali, alle gestioni patrimoniali.
Non rientrano invece nel calcolo della base imponibile per il pagamento dell’imposta di bollo i fondi pensione, i fondi sanitari, le polizze vita.
Imposta di bollo 2021: modalità di correzione
Occupiamoci ora in misura più dettagliata del bollo assolto in modo virtuale, considerato che è diventata lo “standard” per chi emette fatture elettroniche.
In tale ambito, segnaliamo come ogni trimestre dell’anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori IVA due elenchi contenenti tutte le fatture elettroniche emesse e inviate mediante il Sistema di Interscambio (SdI), per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021.
Grazie a questo invio, i contribuenti potranno verificare se hanno assolto correttamente i propri obblighi sul bollo sulle fatture elettroniche, o meno. In questo secondo caso, avranno dunque modo di compiere gli opportuni correttivi.
Dopo le eventuali modifiche da parte dei contribuenti, la procedura calcolerà l’importo che dovrà essere effettivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, che dovrà essere pagato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Quando pagare il bollo sulle fatture elettroniche
Sulla base di quanto previsto dal d.m. 4 dicembre 2020, dal 1 gennaio 2021 il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo dalla chiusura del trimestre, e non più entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre.
Per il primo trimestre 2021, ad esempio, il versamento del bollo dovuto dovrebbe avvenire entro il 31 maggio 2021.
Si tenga altresì conto che se nel primo trimestre 2021 l’importo del bollo è inferiore a 250 euro, è possibile procedere non con la scadenza di cui sopra, ordinaria, bensì al 30 settembre 2021, ovvero alla scadenza del versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre.
Sanzioni per mancato pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha altresì previsto delle sanzioni per le fatture elettroniche che non riportano l’assolvimento del bollo, anche se dovuto. In particolar modo, il Fisco comunicherà al contribuente, in caso di omesso o ritardato o insufficiente versamento del di bollo dovuto:
- l’importo del bollo e della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 comma 1 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con riduzione di un terzo;
- gli interessi calcolati e dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Qualora il contribuente non dovesse provvedere al pagamento, totale o parziale, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo del bollo non versato, oltre alla sanzione amministrativa e agli interessi.
Nelle ipotesi di una definizione entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, la sanzione da applicare con riduzione a un terzo sarà pari a:
- 30% nel caso in cui il versamento avvenga oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- 15% nel caso in cui il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- 1/15 per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.