IVA su integratori alimentari, chiarimenti delle Entrate– guida rapida
Con risposta n. 2/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento sull’entità dell’IVA sugli integratori alimentari.
L’istanza da cui è scaturita la presa di posizione del Fisco trae origine dalla domanda di un’associazione che domandava se sia o meno applicabile in via generalizzata l’aliquota IVA del 10% alla commercializzazione degli integratori alimentari.
L’associazione richiama a favore di una risposta affermativa le Direttive UE e le disposizioni nazionali che riassumiamo brevemente nelle prossime righe.
Cosa sono gli integratori alimentari: definizione
Prima di tutto, l’istante rende noto come la Direttiva Europea 2002/46/CE del 10 giugno 2002 definisca integratori alimentari
i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.
Ricorda poi che sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva di cui sopra i medicinali definiti dalla Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
A sua volta, il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 169, di recepimento della Direttiva de quo definisce gli integratori alimentari come
prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
La norma al successivo articolo 6 precisa poi come l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non possano attribuire agli integratori alimentari proprietà terapeutiche, capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
L’immissione in commercio degli integratori
Per quanto attiene poi l’immissione in commercio degli integratori, il d.lgs. n. 169 del 2004 precisa come in fase di prima commercializzazione l’impresa che è interessata deve informare il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale prodotto.
Una volta che la procedura di notifica dell’etichetta si è conclusa favorevolmente, gli integratori alimentari vengono inclusi in un registro tenuto e aggiornato dal Ministero della salute.
Ciò premesso, l’associazione ritiene dunque che si tratti di prodotti notificati, con il Ministero della Salute che sul proprio sito precisa come
l’inserimento in questo registro non sottintende alcuna implicita accettazione/autorizzazione/ registrazione degli integratori alimentari, che sono notificati al Ministero direttamente e sotto la propria responsabilità dagli stessi operatori notificanti.
L’IVA sugli integratori alimentari
Per quanto poi concerne il profilo IVA, l’associazione ricorda come per l’art. 98 della Direttiva 2006/112/CE
gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III e nell’applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione.
L’istante rileva quindi come l’allegato III ricomprende tra i beni assoggettabili ad aliquota ridotta siano presenti i prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari, ovvero gli integratori.
Ricorda altresì che l’ADM ricomprende gli integratori alimentari tra le preparazioni alimentari diverse. Ancora, che l’ADM in risposta a precedenti interpelli ha evidenziato che sono comprese in questa voce
anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio ecc., addizionati di vitamine e talvolta in quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.
Insomma, secondo l’associazione gli integratori qualificati come tali nell’etichettatura e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari sono assoggettati all’aliquota IVA del 10% senza necessità di apposito interpello doganale preventivo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nella sua valutazione, l’Agenzia delle Entrate ricorda come il testo in vigore dell’art. 4-ter del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145,modifica il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, che reca l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%, recitando
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.
La norma contempla ora espressamente tra tali prodotti gli integratori sotto forma di sciroppi, esclusi dal previgente testo.
Tuttavia, sebbene più chiara, la nuova disposizione non permette di accogliere la soluzione proposta dall’associazione, che subordina in ogni caso l’applicazione di tale aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al d. lgs. n. 169 del 2004 ”nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.
Per il Fisco, in altri termini, potrebbe accadere che degli integratori, pur in possesso dei requisiti ex d.lgs. n. 169/2004, siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, che sono classificati appunto come bevande e non preparazioni alimentari. A questi non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10%.