Il ticket sanitario è un tributo? – guida rapida
Il ticket sanitario è un tributo o no? A chiarirlo è la sentenza n. 6268/18 del 11 maggio 2023 da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che si è espressa su questo tema fornendo un interessante dettaglio che andremo ora ad esaminare in brevità, ricostruendo lo svolgimento del processo e la conseguente motivazione dei giudici.
Si può tuttavia premettere fin da tale introduzione come i giudici tributari abbiano escluso la natura tributaria del ticket sanitario, sostenendo che esso costituisce un’obbligazione dovuta all’interno di un rapporto sinallagmatico, in rapporto alla tipologia di prestazione che viene erogata e in base alla tariffa applicata dalla regione.
La pronuncia della Corte tributaria segue pertanto quanto già espresso dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass S.U., sent. 21961/2021), secondo cui per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell’obbligazione tributaria, ovvero il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione ed in ragione della capacità contributiva di ognuno.
Pertanto, proprio alla luce di queste considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.
Cerchiamo ora di riassumere quali siano stati i punti salienti del processo e quali motivazioni hanno condotto i giudici ad esprimersi in tale direzione.
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I fatti
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata per ritiro alla casa comunale, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva di 912,08 euro, dovuta a titolo di omesso o ritardato versamento/pagamento ticket sanitari ex art. 2 dlgs 124/98 anno 2010, oltre a sanzioni connesse e interessi, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, in via subordinata, rilevando che l’Agente della riscossione non aveva prodotto in giudizio alcun atto interruttivo.
Si è dunque costituta l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure mosse dal ricorrente ed attinenti alla fase antecedente alla notifica della cartella esattoriale opposta in favore di Regione Lazio – Direzione Bilancio Ragioneria Finanza e Tributi, nella qualità di Ente impositore e resistendo comunque nel merito sull’eccepita prescrizione.
La natura del ticket sanitario
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto immediatamente di escludere la natura tributaria dell’obbligazione ticket sanitario, poiché non sussistono i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, di cui sopra si è già fatto un rapido cenno.
In particolare, la Corte tributaria non discute il fatto che si tratti di un pagamento preordinato alla istituzione ed al mantenimento di un servizio e dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione o meno. Tuttavia, si tratta di un versamento dovuto dai singoli assistiti soltanto se e nei limiti in cui decidano di beneficiare di una o più delle prestazioni offerte.
Dunque, i giudici tributari sostengono che ci si trova all’interno di un rapporto sinallagmatico, “nell’ambito del quale si controverte sulla quota di costo non coperta dal sistema e lasciata a carico del beneficiario in ragione non di un suo particolare indice di capacità contributiva, ma del tipo di prestazione o della tariffa applicata dalla regione al soggetto che la eroga”.
Dunque, è dichiarabile il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, con termine di legge per la riassunzione della causa davanti al competente giudice ordinario.
Cos’è il tributo
L’occasione ci è naturalmente utile per ricordare che cosa sia il tributo e quali siano le sue caratteristiche.
Il tributo è una prestazione che ha tra i suoi termini caratteristici il fatto che consiste in un’obbligazione che ha per oggetto una prestazione pecuniaria a titolo definitivo, che nasce direttamente o indirettamente da una legge e che sorge solo in presenza di un presupposto di fatto.
Didatticamente, si può attribuire al tributo una triplice funzione:
- Acquisitiva: permette all’ente pubblico di procurarsi le risorse che sono necessarie al proprio funzionamento e che sono propedeutiche alla realizzazione dei propri obiettivi (di norma, il finanziamento della spesa pubblica);
- Redistributiva: permette di modificare la distribuzione della ricchezza tra i contribuenti, introducendo l’applicazione di un principio di maggiore equità. In tal senso, il tributo diviene strumentale a perseguire obiettivi di giustizia sociale. Si pensi ai tributi progressivi, come l’IRPEF, in cui il prelievo fiscale aumenta più che proporzionalmente all’aumentare della base imponibile;
- Promozionale: consiste nell’incentivare o nel disincentivare alcuni comportamenti da parte dei contribuenti. Tipicamente, ciò avviene introducendo agevolazioni o penalizzazioni fiscali.
Tra i tributi è poi possibile distinguere le seguenti voci.
Imposta
È un’obbligazione pubblicistica, indisponibile, di norma pecuniaria, a titolo definitivo, che origina in modo diretto o indiretto da una legge. L’obiettivo è quello di effettuare un prelievo di ricchezza sui contribuenti al fine di poter far fronte a fini di interesse generale.
Si tratta dunque di uno strumento con cui lo Stato induce i cittadini a partecipare al finanziamento della spesa pubblica, destinata a servizi indivisibili, come l’ordine pubblico.
Tassa
La tassa è un prelievo operato nei confronti di tutti coloro i quali richiedono e ottengono un servizio pubblico divisibile, come l’istruzione o i concorsi. Dunque, il servizio pubblico è fornito su richiesta del soggetto e può produrre un beneficio diretto in capo a costui. È pur vero che alcune tasse vengono versate anche a fronte di un’attività pubblica provocata ma non richiesta dal soggetto obbligato, come ad esempio avviene con il pagamento di una tassa giudiziaria.
Contributo
Si giunge così al contributo, un prelievo coattivo di ricchezza che viene effettuato nei confronti di coloro che ottengono un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale. Il contributo è dunque collegabile a una prestazione che ha caratteristiche non dissimili da quelle di un’imposta e di una tassa: come avviene con le tasse, anche il contributo nasce con lo scopo di far gravare una parte del costo del servizio o dell’opera su coloro che se ne avvantaggiano in modo specifico.
Il tributo nella Costituzione
In diversi articoli la nostra Costituzione parla in modo diretto o indiretto dei tributi. Si pensi all’art. 23, laddove viene prescritto che “nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge” o all’art. 53, secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Ancora, c’è l’art. 75, secondo cui “non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio” e l’art. 81, per cui “ogni legge che implichi maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. […] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta”.
Infine, l’art. 120, per il quale “la Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito tra le Regioni”.