Cartelle di pagamento e notifica con operatore privato – una guida rapida
- Il caso
- Il ricorso del contribuente
- La posizione dell’Agenzia delle Entrate
- I motivi della decisione
Gli atti dell’accertamento tributario prodotti dalle Agenzie Fiscali e da altri soggetti impositori possono ben essere notificati anche attraverso un servizio di posta privato. Una possibilità – quella del ricorso al corriere privato – che è stata più volte riaffermata
- sia dal legislatore (si pensi alla nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018)
- che dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza n. 299/2020 ha chiarito in maniera inequivoca che le eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.
Ne deriva che, nella fattispecie in esame che ora andremo a commentare, la notifica delle cartelle di pagamento effettuata attraverso società privata è da ritenersi pienamente valida e efficace.
Il caso
Ricostruiamo brevemente il caso.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello contro la decisione n. 463/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’estratto di ruolo, ricevuto in data 29/09/2017 e riferito a numerose iscrizioni di diverse tipologie di imposte e sanzioni erariali.
Il giudice di prime cure rilevava, come motivo assorbente e determinante la decisione, “l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle e di ogni altro atto conseguente, effettuata da Società privata N., superando “quegli arresti giurisprudenziali” che consideravano sanabili i vizi di notifica dell’atto tributario per effetto della sua impugnazione, ai sensi e per effetti dell’art. 156 c.p.c., conseguendone l’accoglimento del ricorso con l’esclusione della cartella 087200100XXX00 per quanto detto in motivazione”.
La Commissione Tributaria accoglie dunque il ricorso. Dichiara così la nullità delle notifiche delle cartelle, nonché dei conseguenti ruoli. Ritiene quindi giuridicamente inesistente la notifica delle cartelle e degli atti successivi ad esse conseguenti, in quanto effettuata da operatore postale privato.
Il ricorso del contribuente
Dinanzi a tali pronunce l’Agenzia delle Entrate – Riscossione riaffermava la piena legittimità del proprio operato. E, soprattutto, riaffermava la ritualità delle notifiche concernenti cartelle esattoriali e i susseguenti atti. Domanda dunque in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’appellata sentenza, la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso promosso dalla contribuente. Si domanda la vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
La contribuente, a sua volta, si costituisce con proprie controdeduzioni ribadendo quanto già affermato dinanzi ai giudici provinciali.
In particolare, la contribuente sottolinea come per quanto concerne alcune delle notifiche riportate nell’estratto di ruolo in contestazione, l’Ente della Riscossione non ha validamente assolto l’onere probatorio, non avendo depositato – con documentazione idonea – la prova di invio.
Di contro, prosegue la contribuente, l’Agenzia delle Entrate si sarebbe limitata a produrre delle “distinte di postalizzazione raccomandate” al fine di dare “prova” dell’invio e della ricezione della “lettera informativa“. L’Ente ha quindi citato a proprio sostegno delle sentenze di legittimità che non considererebbero equipollenti la “distinta di accettazione delle raccomandate” – come quella agli atti – con le ricevute di spedizione e ricevimento.
Ulteriormente, la contribuente obietta che le “distinte di postalizzazione” non provano alcunché. Dalla visione delle stesse è infatti impossibile verificare:
- l’abbinamento con il numero della raccomandata informativa
- il contenuto della raccomandata spedita
- l’effettivo invio e ricezione della raccomandata informativa.
La carenza di tali requisiti emergerebbe, per i legali della contribuente, dalla visione delle “distinte di postalizzazione” versate in atti dall’Agente della Riscossione.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Lette le controdeduzioni della contribuente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ne contesta integralmente il contenuto.
In particolare, l’Ente richiama quanto già eccepito nell’atto introduttivo. Riafferma dunque che la controparte ha impugnato “estratti di ruolo” per asserita mancata notifica delle cartelle in essi richiamate. E che invece, di contro, sia le cartelle che i plurimi atti successivi (cioè, le intimazioni di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo) sarebbero state validamente notificate come si evince dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado.
Dunque, conclude che, stante l’avvenuta rituale notifica delle cartelle e degli atti esattivi successivi non opposti, non sarebbe comunque ammissibile la tutela recuperatoria attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo, che la sentenza n. 19704/2015 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione ammette solamente nelle ipotesi di mancata conoscenza del debito alla data di stampa dell’estratto causata da invalida notifica delle cartelle e degli atti esattivi precedenti.
I motivi della decisione
Per i giudici di legittimità l’appello è fondato e merita dunque accoglimento. Cerchiamo di comprenderne i motivi.
Innanzitutto, viene ritenuta non condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche effettuate dall’Agente della Riscossione in considerazione del fatto che l’invio della raccomandata informativa è stato effettuato non da Poste Italiane, bensì da operatore postale privato.
Ora, ad avviso del primo giudice ciò nuocerebbe al riconoscimento della validità della notifica, che riserva a Poste Italiane la notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Da ciò deriverebbe che la notifica della cartella esattoriale (che i giudici ben evidenziano non essere ricompresa nelle categorie citate dalla norma) non sarebbe valida se non effettuata da Poste Italiane.
Ebbene, su questo punto la pronuncia osserva come con la nota del 6/12/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito che gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011.
La notifica a mezzo operatore privato
Non trovano dunque fondamento i dubbi sulla legittimità della notifica a mezzo operatore privato. Perplessità che forse potevano sussistere fino a quando il d.lgs. 58/2011 è entrato in vigore, liberalizzando di fatto il servizio postale italiano.
Il decreto ora citato, rubricato “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità“, in conformità alle linee dettate del legislatore comunitario, ha dunque sostanzialmente limitato il monopolio di Poste Italiane. Non si tratta di un azzeramento assoluto, però. Poste Italiane rimane infatti ancora monopolista per quanto concerne la notifica delle violazioni al Codice della Strada e degli atti giudiziari.
Ora, è ben evidente che le cartelle di pagamento non possano essere ricomprese nei servizi di cui Poste Italiane ha l’esclusiva. Non appartengono, di fatti, a nessuna delle due categorie sopra citate.
Peraltro, si ricorda tra le motivazioni della decisione che la necessità di fare una definitiva chiarezza sul tema è già stata ribadita in giurisprudenza di legittimità. Con ordinanza interlocutoria n. 10276 del 12/4/2019, infatti, la Corte di Cassazione ha già ritenuto necessario
che sulla questione, avuto in specie riguardo alla notificazione degli atti tributari, intervenga un chiarimento delle S.U. civili di questa Corte, in ragione sia del recente arresto delle medesime S.U. in tema di invalidità delle notifiche, sia del contrasto interpretativo emergente da alcune recenti pronunce delle sezioni penali in ordine alle novità legislative di cui alla l.n. 124 del 2017 (già in parte anticipate dal d.lgs. n. 58 del 2011) ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per la remissione alle Sezioni Unite in ordine agli effetti ed alla qualificazione giuridica della notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata mediante operatore postale privato in luogo delle Poste Italiane.
Gli orientamenti
L’ordinanza in questione richiama dunque i due orientamenti opposti seguiti:
- la Sez. V Civile in riferimento alla inesistenza radicale della notifica effettuata dall’operatore privato. Secondo i giudici, era asseritamente violativa della riserva in favore di Poste Italiane che si assume in vigore nonostante l’entrata in vigore del d.lgs. 58/2011 segnatamente agli artt. 4 e 5
- la Sez. III Penale che, invece, ha ritenuto ammissibile l’uso del servizio postale privato. Per la Sez. III Penale, infatti, gli atti notificati mediante il servizio postale privato non rientrano tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane e su cui ci siamo sopra soffermati. Peraltro, la seconda delle tue posizioni è stata anche ribadita dalla stessa Sezione con la successiva sentenza n. 38206/2017.
Ebbene, su questo argomento le Sezioni Unite si sono poi pronunciate con sentenza n. 299/2020, in cui riportano che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 14 del 2017”.
La motivazione delle Sezioni Unite è dunque in grado di chiarire in maniera inequivocabile che eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane
- nell’intervallo temporale compreso tra l’emanazione della direttiva e l’entrata in vigore della legge
- riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria
- mentre non riguardano atti di natura amministrativa come nel caso in esame.
Funzione recuperatoria
Accertata la rituale e la legittima notificazione delle cartelle di pagamento opposte con l’estratto di ruolo ne deriva l’inammissibilità del ricorso introduttivo. La motivazione sottolinea infatti che l’estratto di ruolo è impugnabile in funzione “recuperatoria“
- solo in caso di invalida notifica della cartella in esso portata
- mentre la precedente notifica della cartella rende inammissibile tale modalità di impugnazione.
In aggiunta a ciò, la sentenza della Suprema Corte ritiene non condivisibile l’orientamento assunto dal giudice di primo grado laddove ritiene che un mero “disconoscimento della copia fotostatica” prodotta in giudizio possa determinare l’effetto di rendere “inutilizzabili a fini probatori” le fotocopie di specie.
Cass. n. 7736/2019
In commento viene dunque ribadito ciò che è stato affermato dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 7736/2019 secondo cui:
l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, peraltro non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Peraltro, si legge ancora nelle conclusioni, la Corte non ha certo ignorato il principio giurisprudenziali secondo cui:
in tema di contenzioso tributario, ai sensi del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi dell’art. 22 cit., comma 5.
Le conclusioni
È pur vero che la stessa Corte ha recentemente affermato che
in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali,
va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia,
senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive e la suddetta contestazione,
va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.”.
Nelle parti conclusive, stante l’inammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo, deve rilevarsi pur sempre che alcun termine di prescrizione può dirsi decorso, per effetto dell’avvenuta notifica degli atti di cui sopra (cartelle e successivi atti di intimazione), dovendo altresì considerare il termine di sospensione legale della riscossione ex art. 1 comma 623 l. 147/2013- Legge di Stabilità 2014 – dal 1/1/2014 al 15/6/2014:
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative
la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.