La pensione di reversibilità internazionale – indice:
- Pensione di reversibilità internazionale INPS
- Quando spetta la pensione di reversibilità
- Pensione di reversibilità e normativa vigente
Con la recente sentenza n. 27103/2018 la Corte di Cassazione ha contribuito a fare chiarezza su quali siano i requisiti utili per l’ottenimento della pensione di reversibilità internazionale, stabilendo la reversibilità in tale regime, sebbene acquisita dal superstite iure proprio, spetti sulla base di condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del proprio collocamento al riposo, o nell’ipotesi in cui non sia ancora titolare di pensione, al momento del decesso.
Pensione di reversibilità internazionale INPS
La vicenda giunge sulle scrivanie della Suprema Corte dopo che la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione da parte dell’INPS su sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato l’Istituto al pagamento in favore del superstite del defunto, titolare di pensione di categoria VOS, dei ratei maturati della pensione di reversibilità in regime internazionale.
La Corte territoriale in tal proposito ha spiegato come – derivando la pensione di reversibilità in questione dalla pensione in regime internazionale del dante causa, da epoca antecedente all’adesione del Paese estero (Slovenia) all’Unione Europea – una volta ottenuta la liquidazione della prestazione diretta ai sensi della normativa che era in vigore, e sulla base del requisito contributivo domandato dalla medesima, questa prestazione costituiva in sostanza l’unico dato fermo sulla cui base liquidare la pensione di reversibilità, e non poteva essere messo in discussione per modifiche normative sopravvenute.
In particolare, l’impugnazione dell’INPS si poggia sull’evidenza che il defunto era stato titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, liquidato in regime di convenzione internazionale tra Italia e Jugoslavia, che poneva come requisito minimo essenziale per poter procedere alla totalizzazione dei contributi versati l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale, per cui i contributi accreditati in Italia in favore del dante causa erano di numero inferiore alle 52 settimane, e quindi meno rispetto al regolamento CEE che aveva iniziato a trovare applicazione nel momento in cui la Slovenia ha fatto il proprio ingresso nell’Unione Europea.
Quando spetta la pensione di reversibilità
Per la Cassazione il motivo del ricorso INPS è infondato. I giudici ricordano infatti che seppur sia vero che la dottrina e la giurisprudenza sono da sempre concordi nel ritenere che la pensione di reversibilità sia acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis, è anche vero che questo non implica che i relativi requisiti di natura amministrativa, contributiva e anagrafica debbano essere riferiti al superstite, cosa che vanificherebbe le caratteristiche stesse e la finalità della prestazione, per ottenere la quale è sufficiente il mero rapporto parentale, e/o l’assetto normativo in vigore al momento del decesso pensionato invece a quello in cui è stato collocato in quiescenza.
Anzi, i giudici sottolineano come dal materiale normativo a disposizione (principalmente, R.D.L. n. 636/39 art 13 co 1 e successive modifiche e integrazioni), la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quella del decesso. Tale prestazione è infatti definita come a “perfezionamento traslato”. Ulteriore conferma dell’approccio di cui sopra, proseguono gli Ermellini, arriverebbe dalla stessa ratio dell’istituto, che punta a soddisfare le esigenze proprie del superstite beneficiario.
Pensione di reversibilità e normativa vigente
Di qui al caso concreto, i giudici rammentano come – siccome il rapporto assicurativo viene disciplinato dalla legge che è vigente nel tempo in cui è sorto – nella fattispecie in oggetto di analisi viene a trovarsi applicazione la normativa dell’epoca, ovvero la convenzione tra Italia e Jugoslavia del 1957, entrata in vigore nel 1961, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia bastava l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale.
Di contro, i giudici della Suprema Corte ricordano come siano rilevanti le condizioni di natura amministrativa, contributiva e anagrafica, disciplinate dalla normativa in vigore al momento del decesso del de cuius, ma solamente nel caso in cui non sia titolare di pensione.
Infine, gli Ermellini concludono sottolineando come la stessa Cassazione si sia già pronunciata in tale materia (con la citata Cass. sez. lav. n. 23841 del 23.11.2015), affermando che
la pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso.