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Home » Commerciale » Lavoro » Dormire sul lavoro può costare il licenziamento

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Dormire sul lavoro può costare il licenziamento

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Dormire sul lavoro può costare il licenziamento
Dormire a lavoro
Avv. Beatrice Bellato

Addormentarsi sul luogo di lavoro? Può essere una causa di legittimo licenziamento. A confermarlo è la recente sentenza n. 14192/2017 della Corte di Cassazione, che ha considerato legittimo il provvedimento di licenziamento nei confronti dell’ausiliario alla viabilità autostradale che si era addormentato durante il turno di servizio.

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Con tale pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno riformato la sentenza impugnata, che aveva invece ritenuto come illegittimo il licenziamento dei dipendente, ordinando così al datore di lavoro di reintegrarlo in servizio. Per i giudici di merito, in altri termini, il licenziamento era giudicato un provvedimento sproporzionato, considerato anche che l’uomo aveva ammesso le proprie colpe, scusandosene, e che l’unico fatto effettivamente contestabile fosse proprio quello di aver dormito per una parte del turno di servizio, per una condotta non plurioffensiva.

Dormire sul posto di lavoro: licenziamento legittimo

Di parere opposto è invece la Corte di Cassazione, secondo cui in riferimento alle mansioni del dipendente (ripetiamo: un ausiliario della viabilità che avrebbe dovuto sorvegliare e pattugliare una tratta autostradale per motivazioni di sicurezza degli utenti), anche l’addormentato sarebbe un comportamento sufficiente per poter giustificare il licenziamento per giusta causa, indipendentemente dal fatto che tale previsione non fosse inserita esplicitamente nel CCNL di settore.

Quanto sopra basta infatti, per i giudici, a configurare un comportamento contrario ai principi di buona fede e di correttezza nell’esecuzione del lavoro. Naturalmente, il licenziamento non potrà scattare in maniera “automatica”, ma dovrà essere compito del giudice quello di valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva degli stessi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi i fatti e all’intensità della propria intenzione.

Ebbene, nel caso in specie i giudici hanno rilevato che i compiti dell’ausiliario della viabilità autostradale comprendono alcune mansioni che hanno grande rilievo per la sicurezza stradale, e che nel caso il lavoratore è stato trovato a dormire in auto per circa due ore, invece di dedicarsi al pattugliamento notturno dell’autostrada, che avrebbe invece dovuto svolgere insieme a un collega. Il licenziato e il collega non avevano informato la centrale operativa di aver svolto il pattugliamento in maniera separata, con due diversi veicoli.

La condotta – sancisce la Cassazione – sarebbe contraria ai doveri contrattualmente posti a carico dei dipendenti e, in particolare, ai doveri che incombono sugli ausiliari della viabilità autostradale. Per gli stessi Ermellini, infine, la condotta sarebbe plurioffensiva, poiché in ciascuno dei fatti contestati in aggiunta all’addormentato non sarebbe una semplice conseguenza della suddetta condotta principale, ma rappresenta una violazione dei doveri di un servizio di essenziale rilevanza, dimostrando una grande leggerezza da parte del dipendente nella relativa esecuzione.

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Nelle sue conclusioni la Corte rammenta anche come la condotta di cui sopra non richiedeva sicuramente la preventiva affissione del codice disciplinare, “data la sua evidente contrarietà ai doveri fondamentali del lavoratore – e, in particolare, dell’ausiliare della viabilità autostradale – rientrati nel cd minimo etico e, in considerazione, altresì della violazione in essa insita dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro”.

Ulteriormente, i giudici della Corte di Cassazione sottolineano come dalla sentenza impugnata risulterebbe come la valutazione della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, nella loro portata oggettiva e soggettiva, e delle circostanze nelle quali sono stati commessi, ed all’intensità dell’elemento intenzionale che ha portato la Corte stessa a escludere che la lesione dell’elemento fiduciaria su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia stata in concreto tale da giustificare la massima stazione disciplinare, “è stata effettuata senza dare il dovuto peso alla delicatezza dei compiti che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere e alla gravità della interruzione del servizio determinatasi a causa di un addormentamento, oltretutto neppure dovuto a causa improvvisa e imprevista, ma organizzato con l’altro lavoratore della squadra”.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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