I versamenti fuori capitale – indice:
- Cosa sono
- Le caratteristiche
- In conto capitale
- A fondo perduto
- In conto futuro aumento di capitale
- Oggetto dei versamenti
- Versamenti e cessione partecipazione
Una pratica diffusa durante la vita di una società di capitali è il versamento a vario titolo da parte dei soci “fuori capitale”. I versamenti fuori capitale non vengono imputati al capitale sociale e dunque non costituiscono conferimenti, ma sono utili al finanziamento dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività sociale.
Che cosa sono i versamenti fuori capitale
I versamenti fuori capitale servono alla società per procurarsi le risorse necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale. Sono effettuati dai soci in forma di erogazione di denaro diversa dai conferimenti. Sono previste due modalità di perfezionamento di tali versamenti:
- a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione da parte della società al socio conferente entro una determinata scadenza (finanziamento dei soci). In tal caso rappresentano un capitale di debito;
- senza obbligo di restituzione da parte della società, per cui assumono la forma di capitale di rischio.
La nostra trattazione è rivolta alla seconda modalità di effettuazione dei versamenti, quindi a quella in cui manca l’obbligo di restituzione del versamento da parte della società, in quanto tratteremo in altra sede il finanziamento dei soci.
Le caratteristiche dei versamenti fuori capitale
I soci hanno autonomia di scelta nell’effettuare o meno tali versamenti non essendo posto a loro carico alcun obbligo da parte della legge. L’articolo 2345 del codice civile, primo comma, disciplina l’autonomia costitutiva sulle prestazioni accessorie del socio affermando che: “Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro…“
Si ricava, dunque, dall’articolo 2345 del codice civile che nessun socio può essere obbligato ad eseguire versamenti in denaro ulteriori al conferimento iniziale.
Sebbene sotto il profilo formale i versamenti in conto capitale siano stati suddivisi in tre tipologie, sotto il profilo sostanziale non è semplice qualificare la natura giuridica di tali versamenti. La giurisprudenza prevalente ritiene che qualora non fosse chiara la loro natura si debba dare rilievo all’effettiva volontà dei soci piuttosto che alla denominazione adottata.
In conto capitale
Si chiamano in conto capitale (o in conto patrimonio) i versamenti che il socio effettua alla società e con i quali va ad aumentarne il patrimonio netto. Le loro caratteristiche sono le seguenti:
- Non hanno una specifica finalità;
- I soci non hanno alcun diritto di rimborso durante la vita della società, ma solo al momento della liquidazione, a meno che la stessa non deliberi la restituzione dei versamenti in forma di distribuzione delle riserve disponibili;
- Le somme versate sono immediatamente acquisite al patrimonio sociale e rese a completa disposizione della società. Queste vanno a costituire una riserva da iscrivere in bilancio. Sul punto, la Cassazione, con sentenza del 24 luglio 20, numero 16393, si è espressa come segue: “una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili ma di “capitale”, soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (articolo 2431 del codice civile), seppure “personalizzata” o “targata” in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati”;
- Non devono essere effettuati da tutti i soci, ma anche da uno solo. In quest’ultimo caso non si tratta comunque di liberalità in quanto finalizzati allo svolgimento dell’attività sociale;
- Non devono essere necessariamente proporzionali alle quote di partecipazione al capitale;
- Non richiedono la forma dell’atto pubblico;
- Possono essere previsti nell’ambito di patti parasociali con i quali i soci decidono di devolvere una certa somma di denaro in favore della società;
- Non possono essere utilizzati per aumentare il capitale a pagamento;
- Essendo una riserva iscritta in bilancio possono essere adoperati sia per effettuare un aumento gratuito del capitale, sia per coprire eventuali perdite future.
A fondo perduto
Quando la società subisce una perdita d’esercizio, i soci possono coprire la perdita verificatasi versando delle somme chiamate a fondo perduto.
Queste somme presentano delle caratteristiche in comune con i versamenti in conto capitale:
- Aumentano il patrimonio e diventano completamente disponibili dalla società;
- Costituiscono una riserva iscritta in bilancio;
- Gli organi della società non sono tenuti al loro rimborso;
- Non richiedono la forma dell’atto pubblico;
- Non possono essere utilizzate per aumentare il capitale a pagamento, in quanto destinate ad altro scopo;
- Possono essere utilizzate per coprire le perdite e dunque per ridurre il capitale.
Ciò che le differenzia invece dai versamenti trattati nel paragrafo precedente è l’avere una finalità specifica, ovvero la copertura di una perdita già verificata. Sotto il profilo contabile, tali somme vanno a costituire una sopravvenienza attiva in bilancio che viene utilizzata dalla società per riportare il bilancio in pareggio. Inoltre, a differenza dei versamenti in conto capitale, non possono essere utilizzate per aumenti gratuiti del capitale, sempre per la finalità specifica a cui sono destinate.
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Nell’ipotesi di un futuro aumento di capitale a pagamento, non ancora deliberato, i soci possono destinare anticipatamente delle somme a copertura del costo dell’aumento di capitale. Tali somme assumono la denominazione di versamenti in conto futuro aumento di capitale.
Esse subiscono un trattamento notevolmente differenziato rispetto alle altre due categorie di versamenti:
- Hanno un vincolo di destinazione ben preciso (la copertura del futuro aumento);
- Non vengono immediatamente acquisiti nel patrimonio della società;
- La società non può disporne se non per la finalità a cui sono destinati;
- Devono essere restituiti se l’aumento di capitale non viene più deliberato, salvo che le parti abbiano preso in accordo il rilascio delle somme in favore della società;
- Vengono utilizzati per l’aumento del capitale a pagamento. Contestualmente alla sottoscrizione dell’aumento di capitale il socio imputa a capitale le somme già versate, che non costituiscono una sottoscrizione anticipata ma solo un versamento anticipato;
- Non costituendo riserve iscritte in bilancio, tali versamenti non possono essere utilizzati per operazioni di aumento del capitale gratuito;
- Per lo stesso motivo di cui al precedente punto non sono utilizzabili per coprire perdite a meno che non vi sia il consenso di tutti i soci che hanno effettuato i versamenti risultante da verbale dell’assemblea dei soci o da altro documento ad esso allegato.
L’oggetto dei versamenti: non solo denaro
I soci possono contribuire all’incremento del patrimonio sociale non soltanto versando denaro, ma anche apportando beni in natura o crediti. Questa casistica rientra nella tipologia di versamenti in conto capitale e in quella dei versamenti a fondo perduto.
I versamenti in conto capitale in natura hanno il medesimo effetto di un conferimento che comporti la proprietà o il godimento di un bene da parte della società ma in assenza delle regole richieste per l’effettuazione dei conferimenti destinati al capitale sociale. Sono giuridicamente riconosciuti dal Testo unico delle imposte sui redditi all’articolo 88, comma 4, che afferma: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci…”. Si rende
Versamenti fuori capitale e cessione della partecipazione
Quando il socio che ha effettuato dei versamenti fuori capitale di una delle tipologie sopra descritte decide di cedere la propria partecipazione sociale a un terzo, si pone il problema della sorte dei versamenti effettuati nei rapporti tra cedente e cessionario.
La sorte dipende dal tipo di versamento effettuato:
- I versamenti in conto capitale e quelli a fondo perduto sono già acquisiti nel patrimonio sociale per cui di essi beneficia la società e automaticamente il nuovo socio, senza possibilità di diverso accordo;
- Restano invece a vantaggio del socio cedente i versamenti in conto futuro aumento di capitale poiché non ancora acquisiti nel patrimonio sociale. È fatta salva, tuttavia, la possibilità di stabile un accordo diverso.
Nella prassi, al fine di evitare dubbi circa la sorte dei versamenti nei rapporti tra il socio cedente e il socio cessionario, le parti che concludono un contratto di cessione della partecipazione possono farvi inserire dal notaio una clausola. Questa ha lo scopo di stabilire il passaggio di tutti i diritti del cedente, anche di credito, in capo al cessionario.