Il pignoramento del TFR – indice:
- La potenzialità satisfattiva
- Perché è possibile
- Dipendenti pubblici o privati
- I limiti
- Le soglie ridotte per i debiti fiscali
- La tutela quando il TFR arriva sul conto
- Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
- Domande frequenti
La Cassazione, con ordinanza n. 19708/2018 della sesta sezione civile, ha chiarito che il TFR – trattamento di fine rapporto – può essere pignorato, poiché costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro.
Considerato dunque che può essere utile per poter soddisfare le pretese del creditore in data futura, le somme accantonate saranno pignorabili ed esigibili al momento della cessazione del rapporto di lavoro. I limiti entro cui questo può avvenire, tuttavia, non si esauriscono nella semplice regola del quinto: a seconda del tipo di creditore e delle modalità di accredito delle somme, si applicano soglie diverse, alcune delle quali rafforzate negli ultimi anni proprio a tutela del lavoratore.
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Quote TFR dotate di potenzialità satisfattiva futura
Con una simile pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione dei giudici territoriali, che avevano invece dichiarato l’inefficacia del pignoramento dell’indennità di fine servizio a una dipendente ministeriale ancora in servizio.
In particolar modo, i giudici della Corte d’Appello considerarono come non assoggettabili a pignoramento le somme non ancora esigibili. La creditrice aveva invece proposto ricorso in Cassazione contro una simile decisione, trovando accoglimento della tesi da parte degli Ermellini. Ma perché?
Stando alle motivazioni della sentenza, i giudici della Suprema Corte rammentano come le quote accantonate del trattamento di fine rapporto lavoro siano dotate di una potenzialità satisfattiva futura, e corrispondano a un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solamente l’esigibilità.
Ecco perché è possibile pignorare il TFR
Da quanto sopra ne deriva pertanto che le quote TFR sono effettivamente pignorabili, e non potranno che essere incluse nella dichiarazione che viene resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ovvero quella “dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata” con la quale “il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Secondo quanto afferma la Corte, questo principio deve essere mantenuto anche a seguito della modifica della disciplina del TFR, che per le aziende che non hanno meno di 50 dipendenti prevede il versamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto in un apposito Fondo di Tesoreria dello Stato costituito presso INPS.
Al di là della sua “tecnica” forma di accantonamento, infatti, il trattamento di fine rapporto lavoro costituisce un vero e proprio credito che il lavoratore è in grado di maturare in costanza di rapporto di lavoro, con esigibilità posticipata, e subordinata al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
TFR dipendenti pubblici o privati è pignorabile
Traendo le ultime considerazioni da quanto sopra, emerge dunque come i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento siano solamente la certezza del credito e la sua liquidità o liquidabilità, ma non la sua esigibilità. Ne deriva dunque che niente impedisce di procedere con la pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l’ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento.
In particolare, il terzo pignorato, giudizialmente ceduto al creditore procedente, potrà opporre le eccezioni che poteva opporre al creditore originario, inclusa anche la non esigibilità delle somme.
Chiarito ciò, i giudici della Suprema Corte rammentano come
anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
Per quanto concerne in particolar modo i lavoratori dipendenti del settore privato
la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici. Infatti, soggiunge la Corte, “tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.
I limiti generali del pignoramento
I limiti del pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto sono individuati dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
Per quanto attiene ai crediti di natura alimentare il limite è rappresentato da quanto autorizzato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato.
Per quanto attiene ai crediti di altra natura (tra cui, in via generale, anche i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni) il limite è rappresentato dalla misura del quinto dell’importo netto.
Ove sussista un concorso delle cause sopra menzionate, il limite è della metà delle somme corrispondenti al Trattamento di Fine Rapporto.
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Per i debiti fiscali le soglie di pignorabilità sono spesso più basse del quinto ordinario. Verifichiamo se il pignoramento che hai ricevuto è corretto. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.
Le soglie ridotte per i debiti fiscali (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
Quando il pignoramento di stipendio o TFR è eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti tributari, ai sensi dell’articolo 72-ter del d.P.R. 602/1973 (introdotto dal d.l. 83/2015) non si applica automaticamente la misura ordinaria del quinto, ma un sistema progressivo e più favorevole al debitore, calibrato sull’importo netto percepito:
- un decimo (10%) per importi netti fino a 2.500 euro mensili;
- un settimo (circa 14,3%) per importi netti tra 2.500 e 5.000 euro mensili;
- un quinto (20%) per importi netti superiori a 5.000 euro mensili, come nella regola ordinaria.
Questa distinzione, spesso trascurata, è importante perché riguarda proprio i creditori più frequenti nella pratica (cartelle esattoriali, debiti previdenziali e fiscali) e può ridurre sensibilmente, rispetto al quinto ordinario, la quota effettivamente pignorabile per chi percepisce importi medio-bassi.
La tutela quando il TFR arriva sul conto corrente
Un ulteriore livello di protezione, spesso ignorato anche dagli operatori, riguarda il momento in cui il TFR viene effettivamente accreditato sul conto corrente o postale del lavoratore. L’articolo 545 c.p.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate nel tempo, da ultimo anche dal d.l. 2 marzo 2024 relativo alla riscossione) prevede che le somme accreditate a titolo di stipendio, salario, TFR o pensione siano impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale quando l’accredito avviene in data anteriore alla notifica del pignoramento. Se invece l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti ordinari (quinto, o le soglie ridotte viste sopra per i debiti fiscali).
In pratica, chi riceve il TFR sul proprio conto prima che gli venga notificato un pignoramento conserva una protezione aggiuntiva su una somma corrispondente al triplo dell’assegno sociale, importo che viene aggiornato periodicamente. Si tratta di una tutela pensata per garantire al lavoratore un minimo vitale, in linea con i principi costituzionali richiamati anche dalla giurisprudenza in materia.
Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
Il nostro studio legale, con sede a Padova, assiste sia lavoratori che hanno subito il pignoramento del TFR o dello stipendio, verificando il rispetto dei limiti di legge e delle soglie ridotte previste per i debiti fiscali, sia creditori che intendono agire per il recupero del proprio credito tramite pignoramento presso terzi. Ci occupiamo della verifica delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 547 c.p.c. e della gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in tutta Italia, tramite consulenze in videochiamata e assistenza a distanza nei rapporti con datori di lavoro, INPS e agenti della riscossione, ovunque si trovi il rapporto di lavoro interessato.
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Domande frequenti sul pignoramento del TFR
Il TFR può essere pignorato anche se non è ancora stato liquidato?
Sì. Secondo la Cassazione, ciò che rileva per la pignorabilità è la certezza e la liquidità (o liquidabilità) del credito, non la sua esigibilità: le quote accantonate di TFR sono quindi pignorabili anche prima della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che l’assegnazione potrà essere eseguita solo quando il TFR diventerà effettivamente esigibile.
Qual è il limite generale di pignorabilità del TFR?
Per i crediti ordinari il limite è di un quinto dell’importo netto; per i crediti alimentari il limite è stabilito dal Presidente del Tribunale; in caso di concorso tra più cause di pignoramento, il limite complessivo non può superare la metà del TFR.
Se ho un debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica sempre il quinto?
No. Per i pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione si applicano soglie progressive più favorevoli: un decimo fino a 2.500 euro netti mensili, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, e un quinto solo oltre i 5.000 euro.
Cosa succede se il TFR viene accreditato sul mio conto corrente?
Se l’accredito avviene prima della notifica del pignoramento, una somma pari al triplo dell’assegno sociale resta impignorabile. Se invece l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i normali limiti previsti per stipendi e TFR.
Anche il TFR dei dipendenti pubblici è pignorabile allo stesso modo?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione e la giurisprudenza costituzionale richiamata, il regime di pignorabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio dei dipendenti pubblici è del tutto equiparato a quello dei lavoratori del settore privato.
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