La società in accomandita per azioni – indice:
La società in accomandita per azioni (Sapa, S.a.p.a.) è una particolare forma societaria in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti.
Il primo è quello dei soci accomandanti, soci esclusi dall’amministrazione, che rispondono delle obbligazioni societarie con il proprio solo conferimento.
Il secondo è quello dei soci accomandatari, che amministrano di diritto la società, e sono responsabili personalmente e illimitatamente.
Società in accomandita per azioni nel codice civile
A disciplinare la società in accomandita per azioni sono gli articoli dal 2462 del codice civile, con il primo di essi che, appunto, conferma che
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Per quanto poi attiene le quote di partecipazione, così come avviene nelle società per azioni, queste sono rappresentate da azioni.
Fin da queste prime righe può esser utile rammentare come, nella prassi italiana, tale modello societario non abbia avuto un grande successo.
Come sancito dall’art. 2464 c.c., d’altronde, alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni previste.
Dunque, molto spesso si è preferito optare per altre forme giuridiche, limitando a pochi casi la fruizione della Sapa. Ma quali sono questi casi?
In sintesi, uno dei “modelli” di utilizzo più diffusi è stato quello di “cassaforte” di un gruppo familiare. I soci accomandatari della Sapa sono infatti di amministratori di diritto, e le norme sulla nomina dei nuovi amministratori attribuiscono una sorta di diritto di veto sulla scelta dei nuovi a quelli già in carica. Il gruppo di comando può dunque facilmente porsi al sicuro da ogni tentativo di scalata ostile.
Amministrazione della società
Abbiamo già avuto modo di rammentare come le norme per la S.a.p.a. siano in grado di ricalcare quelle delle società per azioni nel loro complesso, negli ovvi limiti di compatibilità con il tipo sociale.
Da quanto sopra ne deriva che l’art. 2465 c.c. preveda che l’atto costitutivo debba indicare i soci accomandatari, e che i soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni (escluso quello della cauzione).
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni. Se avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
L’art. 2467 c.c. disciplina poi l’ipotesi di sostituzione degli amministratori, affermando che l’assemblea, con la stessa maggioranza prescritta per le deliberazioni della società per azioni, provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio.
Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.
Un’ipotesi particolare è infine quella disciplinata dall’art. 2468 c.c., relativo alla cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori. In tale caso, la società si scioglie se entro sei mesi non riesce a provvedere alla loro sostituzione, e se i sostituti non hanno accettato la carica.
In tale periodo, il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume in ogni caso la qualità di socio accomandatario. Si tenga conto che l’amministratore provvisorio può essere sia un socio accomandante, che un terzo estraneo alla compagine sociale.
Sindaci e azione di responsabilità
Norme particolari vengono previste per la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza.
In particolare, stando a quanto previsto dall’art. 2469 c.c., i soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l’esercizio dell’azione di responsabilità.
Scioglimento della S.a.p.a.
Come altri aspetti della vita societaria, anche lo scioglimento e la liquidazione della S.a.p.a. è regolata dalle norme dettate per la società per azioni e di capitali, ove compatibili.
In aggiunta a quanto sopra, come abbiamo già avuto modo di accennare in brevità, è prevista una particolare causa di scioglimento specifica per la sola S.a.p.a.. Ovvero, la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non si provvede alla loro sostituzione.
Se non ci sono più accomandanti?
Abbiamo già avuto modo di ricordare in due occasioni che cosa accade alla S.a.p.a. in cui non siano più presenti soci accomandatari. Ma che cosa accade nell’ipotesi in cui non siano più presenti soci accomandanti?
In questo caso, la società può ben continuare l’attività, ma con un’evidente problematica. Possono infatti sorgere criticità nel caso in cui si debba adottare una delibera che la legge riserva esclusivamente agli accomandanti. Di qui, il rischio di incorrere in una causa di scioglimento della società, quale quella determinata dall’impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’assemblea.
Modificazioni dell’atto costitutivo
Sulla base dell’art. 2470 c.c., le modificazioni dell’atto costitutivo della società in accomandita per azioni devono essere assunte dall’assemblea con le maggioranze che sono prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni.
Viene inoltre previsto che le modificazioni dell’atto costitutivo siano approvate da tutti i soci accomandatari.
Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
Concludiamo infine con un breve cenno alle ipotesi di responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi, con tale casistica che è disciplinata dall’art. 2471 c.c., che rinvia a sua volta all’art. 2304.
Lo stesso articolo del Codice precisa in merito che il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.