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Home » Commerciale » Societario » Il patto leonino: una guida rapida

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Il patto leonino: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il patto leonino: una guida rapida
patto leonino
Avv. Beatrice Bellato

Il patto leonino – indice:

  • Cos’è
  • Contenuto 
  • Il divieto
  • Nullità del patto
  • Ambito di applicazione
  • Conseguenze della nullità 

Nelle società di persone e in quelle di capitali i soci partecipano agli utili e alle perdite secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo. Tali modalità vengono determinate in libertà dai soci con un unico limite. Il codice civile all’articolo 2265, infatti, vieta l’esclusione di uno o più soci dalla totale partecipazione agli utili o alle perdite.

Cos’è il patto leonino

Il patto leonino è una forma di clausola negoziale inserita nell’atto costitutivo o in un patto parasociale. Si configura come un patto stipulato fra alcuni soci con il quale questi stabiliscono l’esclusione degli altri soci dalla partecipazioni agli utili o l’esclusione di sé stessi dalla contribuzione alle perdite della società.

La stipulazione di questa tipologia di patto si trova in contrasto con la natura stessa del contratto di società che è definito all’articolo 2247 del codice civile: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili“.

La norma non accenna alla contribuzione alle perdite come scopo del contratto sociale. Si considera, tuttavia, naturale conseguenza del conseguimento di un guadagno l’assumersi il rischio comune di conseguimento di una perdita e dunque parteciparvi.

Un patto in tal senso viene reso nullo dalla legge al fine di evitare che i soggetti stipulanti facciano la “parte del leone”.

La nozione di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite

Per comprendere ai fini pratici quando si debba ritenere integrata la fattispecie di totale esclusione del socio dagli utili o dalle perdite, riportiamo parte della sentenza della Corte di Cassazione numero 8927 del 1994:

“…perché il limite all’autonomia statutaria dell’art. 2265 c.c. sussista è necessario che l’esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa rispetto all’esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione) esulerebbe dalla fattispecie preclusiva. Costante perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società.
Pertanto, l’esclusione dalle perdite o dagli utili, in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell’art. 2265 c.c., viene integrata quando il singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall’una o dall’altra situazione o da entrambe“.

L’estensione del divieto di patto leonino

Il divieto fissato dall’articolo 2265 del codice civile non può comprendere solo l’ipotesi in cui il patto escluda in toto un socio o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite in senso formale. Deve estendersi al caso in cui, in concreto, la partecipazione sia di modesta entità o quando questa sia solo astratta e concretamente irraggiungibile.

In altri termini, è lecito che i soci stabiliscano una partecipazioni agli utili o alle perdite in maniera differenziata tra loro, anche prevedendo la partecipazione in certa misura a determinate condizioni. Tali divergenze però non devono inficiare nella partecipazione degli altri soci nel momento in cui si raggiungano i risultati o si verifichino le perdite. Il divieto si estende dunque anche quando, nell’ipotesi predetta, si riducano o annullino completamente la partecipazione agli utili di alcuni soci o le perdite gravino esclusivamente su questi.

La nullità del patto leonino

Sebbene si parli di divieto del patto leonino la legge non sancisce il divieto di tale clausola, bensì ricollega ad essa la fattispecie della nullità. L’articolo 2265 del codice civile infatti afferma che “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

La nullità agisce soltanto con riferimento al patto, come ben chiarisce la norma, e non all’intero contratto sociale che resta valido ed efficace.

La previsione della nullità del patto è rivolta a limitare due aspetti:

  • da un lato la libertà contrattuale dei soci in sede di stipulazione dell’atto costitutivo e il libero arbitrio della società nel modificare le disposizioni di legge relative alla ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i soci;
  • dall’altro la libertà di regolamento dei soci nella conclusione di patti parasociali.

La norma, al contrario, non pone alcun limite alla libera determinazione delle parti del rapporto tra quanto conferito e l’entità della partecipazione.

L’articolo 2265 del codice civile: ambito di applicazione

L’articolo 2265 del codice civile si inserisce fra le disposizioni che regolano la disciplina delle società di persone, in particolare nel capo dedicato alle società semplici. Si ritiene, tuttavia, che la norma operi anche in relazione alle società di capitali. Questo perché alla base di essa vige il principio generale di tutela della corretta amministrazione delle società che sarebbe invece messa a repentaglio dall’esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

Un particolare cenno va fatto all’operare del patto leonino nelle società per azioni nelle quali la partecipazione del socio alla società è rappresentata dalle azioni. In questo caso, essendo il socio privato della propria identità ai fini partecipativi, la nullità operante ai sensi dell’articolo 2265 del codice civile, è riferita non al socio ma alle azioni che lo rappresentano. La nullità dunque si pone come limite alla determinazione del contenuto delle categorie delle azioni ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile.

Le conseguenze della nullità del patto

Come abbiamo già detto, la stipulazione di una clausola leonina riconduce alla fattispecie di nullità della clausola stessa. Ciò significa che il negozio oggetto della clausola non produrrà i propri effetti. Dalla nullità del patto possono discendere però ulteriori effetti agenti nei confronti sia delle parti che l’hanno stipulato sia di terzi soggetti.

Tra i soggetti terzi coinvolti, emerge in particolare la figura del notaio. Questi qualora riceva un atto costitutivo o uno statuto contenente una clausola leonina potrebbe subire una condanna.  Ai sensi dell’articolo 28 della legge notarile il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

Per quanto concerne gli effetti della nullità fra le parti bisogna distinguere tre casi:

  • In caso di esclusione di uno o più soci sia dalla partecipazione ai guadagni che alle perdite è corretto applicare, in sostituzione della pattuizione viziata, il criterio legale di cui all’articolo 2263 del codice civile. L’operare della nullità, in questo caso, è circoscritto alla sola clausola leonina;
  • L’esclusione del socio dalla sola partecipazione agli utili invece, comporterebbe la diversa qualificazione del contratto di società in altra tipologia contrattuale. Questo effetto si ha qualora le parti esprimano la volontà di costituire un diverso negozio giuridico, in alternativa si ha la nullità del contratto sociale;
  • Quando il socio è escluso solo dalla partecipazione alle perdite invece, l’effetto della nullità si estende all’intero contratto sociale.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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