I finanziamenti dei soci – indice:
- Cosa sono
- Come funzionano
- La Disciplina fiscale
- Condizioni per il finanziamento
- Operazioni sui finanziamenti
- I Finanziamenti nelle srl
- L’articolo 2467 c.c.
- I finanziamenti nelle spa
- Operazioni sul capitale
I finanaziamenti dei soci sono un mezzo che consente di incrementare le risorse finanziarie di una società senza ricorrere alle tecniche convenzionali di aumento del capitale. Essi sono dei versamenti fuori capitale, ma si differenziano dalle altre tipologie per l’obbligo di restituzione che fanno sorgere in capo alla società stessa.
Che cosa sono i finanziamenti dei soci
I soci possono rivestire la posizione di finanziatori della società stipulando con essa un contratto di mutuo. Il contratto di mutuo deve essere redatto per iscritto e deve contenere l’importo della somma da versare e il termine ultimo per il rimborso. Lo scopo del socio è quello di investire il proprio denaro disponibile per accrescere le capacità economiche della società stessa senza incidere sul capitale sociale.
I finanziamenti sono delle somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite, con o senza corresponsione degli interessi, a scadenza fissa o rinnovabile. Essi costituiscono quindi un capitale di debito della società.
Come funzionano: normativa civilistica
I finanziamenti dei soci costituiscono una posta passiva dello stato patrimoniale (lettera D numero 3 dell’articolo 2424 del codice civile), in quanto costituiscono dei debiti della società nei confronti dei soci.
Questi sono concordabili liberamente, senza la necessità di una delibera assembleare, e in misura indipendente alla quota di partecipazione sociale. È tuttavia preferibile un accordo in forma scritta dal momento che l’articolo 1815 del codice civile presume l’onerosità delle somme oggetto di mutuo. In mancanza, gli interessi si stimano percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta nella misura prevista ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile. Se invece gli importi finanziati non fruttano interessi, l’infruttuosità dev’essere espressa nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.
L’accordo di finanziamento tra il socio e la società può anche avvenire in sede di assemblea ordinaria. In tal caso, l’assemblea determina i modi e i tempi di versamento e di restituzione delle somme con delibera vincolante solo per i soci che hanno prestato il loro consenso.
Il codice civile, inoltre, formula una disciplina specifica per i finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata che tratteremo in apposito approfondimento.
La disciplina fiscale dei finanziamenti dei soci
Facciamo un cenno alla disciplina fiscale dei finanziamenti che, ai fini delle imposte sul reddito, rientrano nella categoria dei redditi di capitale. Bisogna tuttavia distinguere il trattamento dei finanziamenti fruttiferi di interessi e di quelli infruttiferi.
Nella determinazione dei redditi di capitale, l’articolo 45 del Testo unico delle imposte sui redditi afferma che: “Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.” La norma si riferisce in questo caso ai finanziamenti fruttiferi.
Qualora i finanziamenti non debbano essere considerati fruttiferi di interessi è opportuno annotare nella voce passiva di bilancio dello stato patrimoniale “Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi” e il motivo per cui sono stati eseguiti.
Quando i soci possono effettuare finanziamenti
L’articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e la deliberazione per il comitato internazionale del credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 hanno stabilito delle condizioni in cui il socio si deve trovare per poter finanziare la società senza che tale operazione venga considerata come raccolta del risparmio (vietata ai soggetti diversi dalle banche, con alcune deroghe). Tali condizioni devono coesistere e sono:
- L’iscrizione al libro dei soci per un arco temporale non inferiore ai tre mesi;
- L’essere titolare di una quota sociale di almeno il 2% del capitale sociale deliberato con l’ultimo bilancio approvato;
- Che ci sia un’espressa previsione nell’atto costitutivo mediante apposita clausola.
Le operazioni sui finanziamenti
I soci e gli amministratori della società possono accordarsi per trasformare, convertire e rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci. Possiamo delineare tre tipologie di operazioni:
- La trasformazione dei finanziamenti dei soci in versamenti in conto capitale. Si passa così da un capitale di debito a un capitale di rischio;
- L’operazione inversa alla precedente;
- Il rimborso totale o parziale dei finanziamenti con contestuale rinnovo del finanziamento stesso.
La trasformazione dei versamenti in conto capitale in finanziamenti dei soci dev’essere approvato dall’assemblea ordinaria. In caso contrario si rischia di incorrere nell’abuso di poteri da parte degli amministratori che sarebbero responsabili delle violazioni di cui all’articolo 2409 del codice civile.
I finanziamenti dei soci nella S.r.l
La disciplina delle società a responsabilità limitata contenuta nel codice civile prevede una norma ad hoc per il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della s.r.l.
Riportiamo che cosa si intenza anzitutto, ai fini dell’articolo 2467 del codice civile, per finanziamento dei soci: “Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.“
La norma individua due criteri di qualificazione dei finanziamenti:
- L’eccessivo squilibrio tra i debiti della società e il suo patrimonio netto;
- L’ipotesi in cui le condizioni finanziarie della società avrebbero richiesto un conferimento.
Sono entrambi casi in cui la società si trova in carenza di mezzi propri rispetto alla quantità necessaria per ottenere livelli ottimali degli obbiettivi perseguiti con lo scopo sociale. Il primo preannuncia un deficit finanziario tale da condurre la società fino allo stato di crisi. Il secondo contempla la situazione in cui la società avrebbe dovuto capitalizzarsi piuttosto che ricorrere al credito.
Quando i finanziamenti sono legati a queste due situazioni il rimborso di questi avviene nelle modalità previste dal primo comma dell’articolo 2467 del codice civile: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.”
La norma vuole tutelare i creditori sociali rispetto ai debiti che la società abbia contratto con i propri soci in una situazione “critica” nella quale questa avrebbe dovuto adoperarsi in maniera diversa.
Ambito di applicazione dell’articolo 2467 c.c.
Soffermandoci sulla forma dei finanziamenti, la norma si riferisce a quelli “in qualsiasi forma effettuati”. Sul punto tuttavia ci sono opinioni contrastanti.
Riportiamo alcuni esempi:
- I crediti scaduti e quindi esigibili potrebbero costituire modalità di finanziamento se si assume un’interpretazione letterale della norma, che non si riferisce solo al denaro;
- I finanziamenti in natura esulerebbero dall’ambito di applicazione della norma dal momento che questa si riferisce alla postergazione del rimborso dei finanziamenti inteso come restituzione di una quantità monetaria;
- La giurisprudenza è conforme nel ritenere incluso tra le forme di finanziamento il contratto di leasing finanziario. Tale posizione è dettata dal fatto che il contratto determina la resa del canone periodico nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento e la conseguente postergazione del residuo;
- Sono esclusi i versamenti in conto capitale in quanto non costituiscono alcun obbligo di restituzione in capo alla società.
Il finanziamento dei soci nelle società per azioni
L’unica disciplina specifica sul finanziamento dei soci nelle s.p.a. la troviamo all’articolo 2497-quinquies denominato “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”. Tale norma è dedicata ai finanziamenti eseguiti tra società dello stesso gruppo.
Quando a prestare una quantità di denaro è la società del gruppo che ha la direzione e il controllo sulla società o altri soggetti ai quali è destinato il finanziamento si applica il disposto dell’articolo 2467 del codice civile. Lo spirito che muove la legge in tal senso è limitare la pratica dei gruppi di imprese di distribuire in maniera diseguale il rischio d’impresa tra le società del gruppo che esercitano controllo e coordinamento e quelle che lo subiscono stanti in situazione di sottocapitalizzazione.
Nelle ipotesi di finanziamento dei soci che esulano da quelli delle società di gruppo, non è prevista una disciplina specifica. Ci sono dunque opinioni differenti sull’estensione della normativa di cui all’articolo 2467 del codice civile anche in queste ipotesi. La dottrina maggioritaria è unanime sull’idea che la disciplina delle s.r.l. relativamente ai finanziamenti si applichi anche alle s.p.a. in quanto espressione di un principio generale del diritto societario.
Le operazioni sul capitale sociale a mezzo dei finanziamenti
Sul presupposto che i finanziamenti dei soci, al contrario dei versamenti fuori capitale, non vengono acquisiti dal patrimonio della società e dunque non sono a completa disposizione della stessa, vediamo come questi possono essere utilizzati nelle operazioni sul capitale.
- Nel caso di aumento del capitale a pagamento è dibattuta la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione. Il socio può, al momento di sottoscrizione dell’aumento, compensare le somme destinate all’aumento con le somme a lui dovute dalla società a titolo di finanziamento;
- L’aumento gratuito del capitale non può essere effettuato mediante finanziamento dei soci in quanto questi costituiscono un debito della società;
- Al pari di quanto detto al punto precedente, i finanziamenti non possono essere utilizzati per le operazioni di riduzione del capitale.