La società per azioni – indice
- I caratteri
- La costituzione
- La nullità
- I patti parasociali
- Il recesso
- I diritti e gli obblighi dei soci
- Le obbligazioni
- L’assemblea
- L’amministrazione
- Il controllo
- I patrimoni destinati
La società per azioni (spa) è la forma più importante di società per le imprese di grandi dimensioni. Il “merito” di questa attribuzione è legata al fatto che può caratterizzarsi per il beneficio della limitazione della responsabilità, che permette di fissare in anticipo la misura del rischio di impresa, ovvero l’ammontare del conferimento.
Un vantaggio che, unitamente alla rapidità di trasferimento delle azioni, ha reso la spa una forma quasi “predeterminata” per le organizzazioni imprenditoriali più ampie.
I caratteri della società per azioni
Sono tre i caratteri che contraddistinguono la spa:
- la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, considerato che delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (la c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”);
- le azioni quale strumento di partecipazione dei soci (o quota);
- il capitale sociale non inferiore a 120.000 euro.
La costituzione della società per azioni
La costituzione della società per azioni avviene all’interno di un procedimento che risulta essere ben più complesso e articolato di quello generalmente previsto per le società di persone.
In particolar modo, la costituzione della s.p.a. si articolerà in:
- stipula dell’atto costitutivo, con sottoscrizione dell’intero capitale sociale e con il rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti. Viene inoltre resa necessaria la sussistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni che sono richieste dalle leggi speciali, in riferimento al suo particolare oggetto;
- iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Ricordiamo in tal proposito che la s.p.a. si costituisce sia per contratto che per atto unilaterale. E che l’atto che fornisce il “via” alla società per azioni è rappresentato da due documenti separati, ma fortemente integrati, quali:
- atto costitutivo, ove si manifesta la volontà delle parti di dare via al rapporto sociale, e di eseguire i conferimenti;
- statuto, nel quale sono previste le norme per l’organizzazione e per il funzionamento della società.
La stipula dell’atto costitutivo potrà avvenire in modo:
- simultaneo, attraverso la comparizione delle parti davanti al notaio, per la redazione dell’atto pubblico;
- successivo o per pubblica sottoscrizione, al termine e come fine di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
Segnaliamo altresì che la s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico a pena di nullità, ex artt. 2328 e 2332 c.c.
Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo viene previsto dall’art. 2328 c.c. E’ invece l’art. 2331 c.c. a specificare che l’iscrizione nel Registro delle Imprese è l’elemento che completa la fattispecie costitutiva della s.p.a. La pubblicità dell’iscrizione riveste efficacia costitutiva, perché solamente a questo punto la società acquisisce la personalità giuridica.
La nullità della società per azioni
Dopo il momento dell’iscrizione sul Registro delle imprese, la nullità della società è pronunciabile solamente nei casi che sono tassativamente indicati ex art. 2332 c.c., ovvero per:
- mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
- illiceità dell’oggetto sociale;
mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione su denominazione sociale, conferimenti, importo capitale sottoscritto, oggetto sociale.
In questi casi, chiunque ne abbia interesse può fare domanda al Tribunale competente per poter far dichiarare la nullità della società.
I patti parasociali nelle società per azioni
I patti parasociali sono accordi che di norma si accompagnano alla stipula dell’atto costitutivo, pur avendo caratteri di autonomia e di separazione rispetto ad esso.
Lo scopo dei patti parasociali è quello di disciplinare l’atteggiamento dei soci, interno alla società. Con efficacia solo tra le parti, non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano previsto un termine maggiore.
Il recesso del socio dalla società per azioni
Il diritto di recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera. Le azioni relative devono essere depositate presso la sede sociale.
Ricordiamo che il recesso non può essere esercitato (o se viene esercitato è inefficace) se la società, entro 90 giorni, revoca la delibera di cui si tratta, o dispone lo scioglimento societario.
Il valore di liquidazione delle azioni del socio che esercita il recesso viene determinato gli amministratori. A loro spetterà il compito di sentire il parere del collegio sindacale e il soggetto che è incaricato di effettuare le attività di revisione legale dei conti. Si dovrà tenere in considerazione il patrimonio della società, le prospettive reddituali della stessa e l’eventuale valore di mercato delle azioni.
Le azioni del socio che esercita il recesso sono offerte prima di tutto in opzione agli altri azionisti, e ai possessori di obbligazioni convertibili.
Nell’ipotesi di mancato acquisto, in tutto o in parte, possono essere offerti a terzi.
In caso di mancato collocamento a margine delle proposte di cui sopra, sono rimborsate con acquisto da parte della società, con uso di riserve disponibili, anche in deroga al limite ex art. 2357 c.c.
I diritti e gli obblighi dei soci
I diritti dei soci possono suddividersi in:
- diritti patrimoniali, come il diritto agli utili, alla quota di liquidazione, e il diritto di opzione;
- diritti amministrativi, come il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere assembleari.
I principali obblighi dei soci fanno invece riferimento all’esecuzione dei conferimenti e all’esecuzione delle prestazioni accessorie.
Per quanto invece riguarda lo status di socio, questo può cessare per:
- volontà della società;
- decisione del socio;
- volontà di terzi.
Ricordiamo in tal proposito, e tornando a parlare di diritti dei soci, che gli stessi discendono dal possesso delle azioni.
Le azioni, di uguale valore e indivisibili, conferiscono ai loro possessori identici diritti. Questa uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solamente all’interno di una singola categoria di azioni, considerato che la società può ben creare categorie diverse.
Pertanto, accanto alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci normali diritti di partecipazione, possono aversi altre categorie come le azioni di godimento o quelle fornite ai prestatori di lavoro.
Sul fronte della circolazione dei titoli, questa segue le norme previste per i titoli di credito. Limiti possono essere posti sia dalla legge che dall’atto costitutivo. Clausole frequentemente previste sono quelle di gradimento e di prelazione.
Le obbligazioni
Le obbligazioni della società per azioni sono dei debiti pecuniari che la s.p.a. assume verso terzi, dai quali ha ricevuto un prestito. Pertanto, colui che presta ha diritto sia alla restituzione della somma mutuata, sia alla percezione di interessi pattuiti. In nessun caso può assumere la qualità del socio. Le obbligazioni possono essere sia nominative che al portatore.
Per quanto concerne le modalità organizzative, gli obbligazionisti possono partecipare all’assemblea degli obbligazionisti, ed eleggere un rappresentante comune.
Esistono poi una figura particolare di obbligazione, che per certi versi è assimilabile a strumento intermedio fra le obbligazioni e le azioni: le obbligazioni convertibili in azioni.
Lo scopo delle obbligazioni convertibili in azioni è quello di raccogliere del denaro presso tutti coloro che non si sentirebbero attratti da un semplice investimento obbligazionario ma, di contro, temono i rischi di un puro investimento azionario.
L’assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è un organo deliberativo interno della società, che rappresenta la riunione dei soci, dai quali si manifesta una volontà verso l’esterno.
In tal senso, è possibile distinguere diverse tipologie di assemblea, sulla base di:
- composizione, con distinzione tra assemblea generale, alla quale intervengono tutti i soci, e assemblea speciale, dove intervengono solo alcune categorie di azionisti (si pensi agli azionisti di azioni privilegiate);
- oggetto della delibera, con distinzione tra assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno e che può deliberare sulla gestione normale della società, e assemblea straordinaria, che delibera su particolari argomenti come le modificazioni dell’atto costitutivo, la nomina o la sostituzione dei liquidatori, i suoi poteri.
Per poter regolarmente costituire l’assemblea, la legge prevede il rispetto di determinati quorum, ovvero la partecipazione di tanti soci che rappresentino determinate quote del capitale sociale. In ogni caso, alle assemblee potranno partecipare solamente quei soci a cui sono attribuiti dei diritti di voto.
Nell’ipotesi in cui l’assemblea sia regolarmente costituita, si potrà procedere con la discussione dell’ordine del giorno. Dopo la discussione, si passa alla votazione e, dunque, alle relative delibere.
Ricordiamo che è annullabile ex art. 2377 quella delibera che è stata apportata con il voto determinante di colui che per oggetto di discussione è in conflitto di interessi con la società, qualora ne derivi un pregiudizio, anche solo potenziale.
L’amministrazione
L’amministrazione della s.p.a. può essere organizzata secondo vari modelli.
Il sistema tradizionale, per esempio, prevede che gli organi della s.p.a. siano l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, e un revisore legale o una società di revisione legale esterni.
Il sistema dualistico prevede invece un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza mentre il sistema monistico prevede un consiglio di amministrazione e un comitato di controllo.
In ogni caso, gli amministratori sono coloro che costituiscono l’organo di gestione della società, con varie funzioni fondamentali quali:
- deliberare sulla gestione sociale;
- convocare l’assemblea e stabilire l’ordine del giorno;
- redigere il bilancio annuale da presentare per l’approvazione in assemblea;
- curare la tenuta dei libri contabili;
- vigilare sul regolare andamento della gestione sociale;
- rappresentare la società nelle sue relazioni con i terzi e in giudizio;
- svolgere una relazione sull’attività societaria.
Il controllo dei soci nella società per azioni
La funzione di controllo nelle s.p.a., nel sistema tradizionale, è affidata al collegio sindacale. Composto da tre o cinque membri effettivi, e due supplenti, nominati tra i soci o tra le persone estranee, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nel sistema dualistico, invece, l’organo deputato è il consiglio di sorveglianza. Nel sistema monistico le funzioni di controllo sono svolte da un comitato per il controllo sulla gestione, che viene nominato all’interno dello stesso consiglio di amministrazione.
I patrimoni destinati a uno specifico affare
Le s.p.a. hanno la possibilità di costituire uno o più patrimoni, destinati in via esclusiva a uno specifico affare.
In altri termini, la società può individuare beni, o una parte del patrimonio societario, che per effetto della destinazione cessa di costituire garanzia generica dei creditori sociali, ma diviene garanzia dei soli creditori delle obbligazioni poste in essere per intraprendere e per realizzare l’affare.
Insomma, con la predisposizione di un patrimonio per lo specifico affare la società resta unica, ma si ha una limitazione delle responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dello specifico affare cui è dedicata la parte separata di patrimonio.
Per quanto poi attiene la disciplina dei patrimoni destinati, rileviamo rapidamente che:
- per le obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare risponderà solamente il patrimonio destinato a tal fine;
- il patrimonio destinato allo specifico affare e i relativi proventi non rispondono delle generiche obbligazioni della società;
- i patrimoni destinati allo specifico affare non possono essere costituiti per un valore che complessivamente (cioè, sommando i vari patrimoni dedicati) non può essere superiore al 10% del patrimonio netto societario;
- gli atti che vengono compiuti in relazione allo specifico affare devono fare espresso riferimento al vincolo di destinazione, pena la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni che ne conseguono;
- nel momento in cui si realizza o è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il patrimonio, nonché in caso di fallimento della società, gli amministratori hanno il compito di redigere un rendiconto finale da depositarsi nel Registro delle Imprese.