La nullità della cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario – indice:
- Il caso in esame
- L’emissione della cartella e la comunicazione
- La rilevanza delle omissioni
- La prova della comunicazione
Secondo quanto dichiara una recente pronuncia, la cartella di pagamento è nulla se non è preceduta dal c.d. “avviso bonario” o, in altri termini, se al contribuente non è stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità nel caso in cui dal controllo automatizzato emerga una discrasìa con i dati dichiarati.
La sentenza 711/2/2016 della Ctr Liguria
A sostenere quanto sopra è la Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza 711/2/2016, che riguarda il caso di un contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, da parte dell’agenzia delle Entrate di Genova, di alcune somme per l’anno di imposta 2008, a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione.
Ebbene, dal testo della sentenza in questione è altresì emerso come gli importi a cui faceva riferimento la cartella di pagamento traevano origine dal disconoscimento di un credito Iva maturato nell’anno 2007 e riportato nella dichiarazione per l’anno 2008, poichè la dichiarazione Iva per l’anno 2007 è stata presentata “in bianco” a causa di un errore nel sistema informatico.
Il contribuente ha però prontamente impugnato la cartella di pagamento, lamentando alcuni motivi, tra cui la sua presunta nullità per non avere ricevuto in via preventiva la comunicazione di irregolarità (il già ricordato avviso bonario) che gli avrebbe consentito di fornire chiarimenti o di produrre documenti.
L’impugnazione porta la vicenda alla sentenza di primo grado, con i giudici che rigettano il ricorso. Il contribuente non si arrende, e porta la vicenda in appello, con la Commissione tributaria regionale che ribalta il verdetto dei giudici del primo grado.
L’emissione della cartella non è condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente
Per poter arrivare alla pronuncia, i giudici hanno anzitutto ricordato il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, con la Suprema Corte che ribadisce come l’emissione della cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione non sia sempre condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, considerato che l’obbligo di comunicazione è in vigore solamente se sussistono delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Pertanto, ricordano i giudici della Suprema Corte, l’apposita comunicazione di irregolarità deve essere emessa necessariamente in riferimento a un risultato diverso rispetto a quello dichiarato, garantendo in tal modo al contribuente di poter fornire i propri chiarimenti in contraddittorio con l’ufficio.
Di contro, non esiste alcuna norma che imponga l’obbligo di comunicazione della regolarità della dichiarazione. Ne consegue che sarebbe inutile avvisare il contribuente degli esiti del controllo automatizzato se coincidono con i dati dichiarati e se la violazione del contribuente consiste unicamente nel versamento parziale o tardivo delle imposte dichiarate.
L’omissione in ordine alla dichiarazione dei redditi
In merito, la Commissione tributaria regionale conclude ricordando come nella fattispecie in esame, avendo il contribuente lasciato in bianco la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2007, risultava sostanzialmente impossibile riscostruire il credito Iva riportato nella dichiarazione per l’anno 2008, trovandosi quindi in presenza di un errore sostanziale che comportava sì l’obbligo per l’ufficio di notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità prima di procedere con l’iscrizione a ruolo.
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A questo punto, è stato facile saltare alle conclusioni finali. Considerando che l’ufficio non ha provveduto alla formale comunicazione con avviso bonario, la cartella di pagamento è dichiarata nulla e insanabile.
Prova della comunicazione con avviso bonario
Giunti a questo punto, può essere utile cercare di compiere un ulteriore piccolo passo nella definizione dell’ipotesi di nullità della cartella di pagamento in caso di mancata comunicazione dell’avviso bonario, richiamando alla mente la non troppo remota sentenza 6378/2/15 della Commissione tributaria regionale di Roma, secondo cui inell’ipotesi in cui il contribuente, in sede di ricorso contro una cartella che scaturisce da un controllo formale della dichiarazione, eccepisce la mancata notifica dell’avviso bonario, è proprio dell’Agenzia delle Entrate la necessità di dimostrare che la notifica sia relamente avvenuta.
Dunque, sarà necessario per l’Agenzia delle Etrate produrre un documento, come l’avviso di ricevimento, che possa dimostrare l’avvenuta ricezione dell’avviso ad opera del contribuente. Da ciò ne deriva che, se l’ente impositore ha recapitato al contribuente l’avviso bonario utilizzando strumenti che non possono garantire una prova certa dell’avvenuta notifica (come la posta ordinaria) non potrà che prendersi il rischio di un’eventuale soccombenza in giudizio.