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	<title>Successioni Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Successioni Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Immobili donati più facili da acquistare e vendere</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/immobili-donati-piu-facili-acquistare-vendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una riforma attesa da anni sta per modificare il mercato degli immobili ricevuti in donazione. Il disegno di legge sulle semplificazioni, gi&#224; approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, introduce infatti alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno gli acquisti di immobili donati molto pi&#249; sicuri per i compratori e pi&#249; appetibili [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Una riforma attesa da anni sta per modificare il mercato degli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/"><strong>immobili ricevuti in donazione</strong></a>. Il disegno di legge sulle semplificazioni, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, introduce infatti alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno <strong>gli acquisti di immobili donati molto più sicuri</strong> per i compratori e più appetibili per gli istituti di credito. Si tratta di un cambiamento piuttosto importante, che riguarda le circa 200.000 donazioni immobiliari che avvengono ogni anno nel nostro Paese.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Qual è il problema che ha bloccato il mercato per anni</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Fino ad oggi, acquistare un immobile che era stato in precedenza oggetto di donazione era un&#8217;operazione a rischio. Il timore principale riguardava la possibilità che gli <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">eredi legittimari</a> del donante</strong> &#8211; cioè il coniuge, i figli ed eventualmente gli ascendenti &#8211; potessero in futuro rivendicare i propri diritti sull&#8217;immobile qualora la donazione avesse leso la quota di eredità loro spettante per legge.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il meccanismo, noto come <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>, permetteva agli eredi di ottenere la restituzione fisica dell&#8217;immobile anche da chi lo aveva acquistato in buona fede dal donatario. Il risultato pratico era che <strong>le banche si rifiutavano di concedere mutui</strong> su questi immobili e i potenziali acquirenti preferivano orientarsi verso altre soluzioni, rendendo di fatto gli immobili donati quasi invendibili.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">La previsione di una tutela solo economica per gli eredi legittimari</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La riforma introduce un principio fondamentale che cambia questa situazione: quando il donante ha ecceduto la quota di cui poteva disporre liberamente, andando a intaccare la quota riservata per legge ai congiunti, <strong>i legittimari avranno diritto unicamente a un risarcimento in denaro</strong> e non più alla restituzione materiale dell&#8217;immobile.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il cambiamento ha conseguenze decisive per chi acquista un immobile proveniente da donazione. Se l&#8217;acquirente ha trascritto il proprio atto di acquisto presso i registri immobiliari prima che i legittimari abbiano trascritto la domanda di riduzione, <strong>non dovrà mai restituire l&#8217;immobile</strong>. Gli eredi del donante potranno rivalersi esclusivamente sul donatario originario, chiedendogli un indennizzo economico corrispondente al valore della quota loro spettante.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Come funzionerà il nuovo sistema?</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Per semplificare il cambiamento, il nuovo meccanismo previsto dalla riforma si basa su una distinzione temporale precisa. Chi acquista un immobile da un donatario deve verificare che non sia già stata trascritta un&#8217;azione di riduzione. Se la trascrizione dell&#8217;acquisto avviene prima della trascrizione di eventuali azioni dei legittimari, <strong>l&#8217;acquirente è completamente al sicuro</strong> e non corre alcun rischio di dover restituire il bene.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20477" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-300x200.png 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-1024x683.png 1024w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2-768x512.png 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-consulenza-2.png 1536w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La responsabilità economica ricade interamente sul donatario, che dovrà compensare i legittimari per la quota di eredità che gli spettava. Una compensazione che deve tenere conto anche di eventuali diminuzioni di valore che l&#8217;immobile ha subito a causa di <strong>ipoteche o altri pesi</strong> che il donatario ha posto sul bene. Peraltro, i gravami rimangono validi e non vengono cancellati dalla riforma.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Un altro aspetto rilevante è la riduzione dei tempi: il termine per trascrivere la domanda di riduzione viene ridotto da dieci a tre anni dall&#8217;apertura della successione. Significa pertanto che <strong>il periodo di incertezza si accorcia notevolmente</strong>, rendendo più prevedibile la situazione per tutti gli operatori del mercato.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Si consideri inoltre che la disciplina introdotta non riguarda esclusivamente gli immobili, ma si estende anche ai <strong>beni mobili registrati</strong>, come automobili e imbarcazioni, e persino ai beni mobili non soggetti a registrazione. L&#8217;impostazione di fondo rimane la stessa: tutela economica per i legittimari e sicurezza giuridica per gli acquirenti che hanno agito in buona fede e nei termini previsti dalla legge.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Il punto critico: l&#8217;insolvenza del donatario</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">La riforma presenta però un aspetto che richiede particolare attenzione. Trasformando il diritto dei legittimari da un diritto reale sul bene a un <strong>diritto personale di credito verso il donatario</strong>, tutto dipende dalla capacità di quest&#8217;ultimo di pagare l&#8217;indennizzo dovuto.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Se il donatario risulta insolvente e non può corrispondere l&#8217;indennizzo ai legittimari, la legge prevede che si debba tentare di recuperare il valore non ottenuto dalla massa ereditaria complessiva. Tuttavia, questo passaggio potrebbe non essere sempre sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento dei diritti degli eredi. In sostanza, <strong>la tutela del coniuge e dei figli diventa dipendente dalla solvibilità del donatario</strong>, un elemento di rischio che prima non esisteva.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">È importante sottolineare che questo non significa che i congiunti possano essere &#8220;diseredati&#8221;: la quota di legittima rimane garantita per legge, ma la sua realizzazione concreta passa attraverso un indennizzo economico che potrebbe rivelarsi parzialmente inesigibile in caso di difficoltà finanziarie del donatario.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Quando entreranno in vigore le nuove regole</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">L&#8217;applicazione della nuova disciplina seguirà un percorso graduale e attentamente calibrato. Le modifiche si applicheranno innanzitutto alle <strong>successioni che si apriranno dopo l&#8217;entrata in vigore della legge</strong>. Per garantire una transizione equilibrata, la riforma prevede che, trascorsi sei mesi dall&#8217;entrata in vigore, le nuove regole si applichino anche alle successioni già aperte in precedenza, a condizione che non siano promosse opposizioni o cause da parte degli eredi.</p>
<h2 class="font-claude-response-heading text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Hai ricevuto o vuoi acquistare un immobile donato?</h2>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Le nuove regole sugli immobili donati aprono prospettive interessanti ma richiedono una valutazione attenta delle specifiche situazioni personali. Se hai ricevuto un immobile in donazione e vuoi venderlo, se stai valutando l&#8217;acquisto di un immobile proveniente da donazione, o se sei un erede che desidera comprendere come tutelare i propri diritti successori, <strong>è fondamentale affidarsi a una consulenza legale qualificata</strong>.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Il nostro studio è specializzato in diritto successorio e immobiliare e può assisterti in ogni fase: dalla verifica delle trascrizioni alla valutazione dei rischi, dalla redazione degli atti alla gestione di eventuali contenziosi con gli eredi legittimari. <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><strong>Contattaci</strong></a> per un&#8217;analisi approfondita della tua situazione: ti aiuteremo a comprendere come le nuove norme possono influire sui tuoi interessi e a muoverti con la massima sicurezza in questo scenario in evoluzione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I legittimari: chi sono e come si calcolano le quote di legittima</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 17:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I legittimari &#8211; indice: Chi sono i legittimari La quota disponibile Il concorso fra legittimari Individuazione della quota I figli Gli ascendenti Il coniuge Il patrimonio ereditario Quota di patrimonio e di eredit&#224; L&#8217;azione di riduzione Cosa si intende per legittimari: chi sono Gli articoli 536 e seguenti del codice civile riconoscono a favore di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>I legittimari &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#chi"><strong>Chi sono i legittimari</strong></a></li>
<li><a href="#disponibile"><strong>La quota disponibile</strong></a></li>
<li><a href="#concorso"><strong>Il concorso fra legittimari</strong></a></li>
<li><a href="#quote-di-legittima"><strong>Individuazione della quota</strong></a></li>
<li><a href="#figli"><strong>I figli</strong></a></li>
<li><a href="#ascendenti"><strong>Gli ascendenti</strong></a></li>
<li><a href="#coniuge"><strong>Il coniuge</strong></a></li>
<li><a href="#calcolo-legittima"><strong>Il patrimonio ereditario</strong></a></li>
<li><a href="#differenza-patrimonio-quota"><strong>Quota di patrimonio e di eredità</strong></a></li>
<li><a href="#azione-di-riduzione"><strong>L&#8217;azione di riduzione</strong></a></li>
</ul>
<h2 id="chi" style="text-align: justify">Cosa si intende per legittimari: chi sono</h2>
<p style="text-align: justify">Gli articoli 536 e seguenti del codice civile riconoscono a favore di determinati soggetti una quota sul patrimonio del defunto. Alla cosiddetta &#8220;quota di legittima&#8221; hanno diritto i <strong>figli</strong>, gli <strong>ascendenti</strong> ed il <strong>coniuge</strong> di chi viene a mancare. Questi diritti dei <strong>legittimari</strong> sussistono tanto nel caso si apra la successione ab intestato (senza testamento), quanto se la successione sia testamentaria. Le tutele in questo caso sono leggermente differenti.</p>
<h2 id="disponibile" style="text-align: justify">Qual è la quota disponibile e quella di legittima o riserva</h2>
<p style="text-align: justify">La parte di patrimonio non compreso nella <a href="https://www.notaiotassitani.it/tutela-dei-legittimari/"><strong>quota di legittima</strong></a> sarà rappresentata dalla <strong>quota disponibile. </strong>La legittima e la disponibile sono quote complementari fra loro. Dove ad esempio la quota di legittima sia di tre quarti la quota disponibile sarà di un quarto, dove la legittima sia di un mezzo la disponibile sarà di un mezzo, e così via.</p>
<h2 id="concorso" style="text-align: justify">Come varia la legittima</h2>
<p style="text-align: justify">Il codice civile disciplina agli articoli 537 e seguenti i vari casi di concorso fra legittimari. <span class="st">È</span> stabilita nel dettaglio a quale quota gli stessi abbiano diritto anche in presenza di altri successibili che a loro volta siano legittimari. L&#8217;<strong>articolo 540</strong>, poi, riconosce al <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-coniuge-superstite-separato-divorziato/">coniuge superstite il diritto</a></strong> ad un cosiddetto &#8220;<strong>legato ex lege</strong>&#8220;, spettante anche in caso di successione testamentaria. <strong>Le quote di legittima </strong>variano quindi in relazione al rapporto di parentela o di coniugio intercorrenti col de cuius, in relazione alla presenza o meno di determinate categorie di successibili ed in relazione al concorso di vari legittimari fra loro. Ai fini dell&#8217;individuazione della quota della legittima, l&#8217;articolo 548 del codice civile stabilisce che il coniuge separato senza addebito abbia gli stessi diritti del coniuge non separato. Ove sopravvenga una sentenza di divorzio ciò non sarà più vero. L&#8217;ex coniuge non avrà più diritti di legittima.</p>
<h2 id="quote-di-legittima" style="text-align: justify">Le categorie di legittimari e le quote di riserva nello specifico<strong><br />
</strong></h2>
<p style="text-align: justify">I legittimari si dividono come detto in tre categorie: i figli ed i <strong>discendenti</strong>, il <strong>coniuge</strong>, e gli <strong>ascendenti</strong>. Gli ascendenti sono legittimari solo in determinate circostanze. Ecco le quote specifiche riconosciute ai legittimari tanto in caso di concorso fra loro quanto in assenza di &#8220;concorrenti&#8221;:</p>
<h3 id="figli" style="text-align: justify">La quota di legittima dei figli e dei discendenti</h3>
<ul style="text-align: justify">
<li>Nel caso il defunto lasci <strong>un solo figlio</strong> lo stesso avrà diritto ad almeno <strong>la metà del patrimonio ereditario</strong> (articolo 537).</li>
<li>Ove <strong>i figli siano due o più</strong>, gli stessi dovranno congiuntamente avere non meno dei <strong>due terzi del patrimonio ereditario</strong> (articolo 537).</li>
</ul>
<h3 id="ascendenti" style="text-align: justify">La quota di legittima degli ascendenti</h3>
<ul style="text-align: justify">
<li>Nel caso non vi siano figli ma <strong>solo ascendenti</strong>, a questi spetterà una legittima di <strong>un terzo del patrimonio ereditario</strong> (articolo 538). Ove invece gli <strong>ascendenti concorrano col solo coniuge</strong>, agli stessi spetterà <strong>un quarto</strong>, ed al<strong> coniuge la metà del patrimonio ereditario</strong> (articolo 544).</li>
</ul>
<h3 id="coniuge" style="text-align: justify">La quota legittima del coniuge superstite</h3>
<ul style="text-align: justify">
<li>Ove <strong>il coniuge non concorra con altri legittimari o concorra con i soli ascendenti</strong> allo stesso spetterà non meno della <strong>metà del patrimonio ereditario</strong>. Al coniuge spettano anche i diritti di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (articolo 540).</li>
<li>Ove il <strong>coniuge concorra con un solo figlio</strong>, sia il coniuge che il figlio avranno diritto a non meno di <strong>un terzo ciascuno</strong>. Ove invece il <strong>coniuge concorra con due o più figli questi ultimi avranno diritto congiuntamente a non meno della metà</strong> del patrimonio. In quest&#8217;ultimo caso la <strong>legittima del coniuge si riduce ad un quarto</strong> (articolo articolo 542).</li>
</ul>
<h2 id="calcolo-legittima" style="text-align: justify">Come si calcola il valore patrimoniale delle quote di legittima</h2>
<p style="text-align: justify"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-469 size-medium" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2015/09/successione-legittimari-300x130.jpg" alt="successione-legittimari" width="300" height="130" /></p>
<p style="text-align: justify">Su che base si calcola la quota di patrimonio ereditario alla quale hanno diritto i legittimari? Il meccanismo non è in realtà così semplice. Non si basa soltanto sulla valutazione patrimoniale di quanto il defunto abbia lasciato all&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a></strong>. L&#8217;articolo 556 del codice però chiarisce come debbano farsi &#8220;i conti&#8221;. Devono sommarsi le <strong>entità patrimoniali al netto dei debiti</strong> con riferimento al giorno dell&#8217;apertura della successione, alle <strong>entità patrimoniali oggetto di donazione</strong> tanto diretta quanto indiretta, che il de cuius abbia perfezionato nel corso della propria esistenza. La parte calcolata ai sensi dell&#8217;articolo 556 che sia eccedente rispetto alla <strong>quota di legittima</strong> sarà la cosiddetta <strong>&#8220;quota disponibile&#8221;</strong>.</p>
<h2 id="differenza-patrimonio-quota" style="text-align: justify">La differenza fra quota di legittima e quota del patrimonio ereditario &#8220;relictum&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify">Come poc&#8217;anzi accennato, la legittima si calcola non già su quanto il defunto abbia &#8220;lasciato&#8221; al momento dell&#8217;apertura della successione. I calcoli vanno fatti tenendo conto delle <strong>donazioni e dell&#8217;eredità al netto dei debiti</strong>. Ciò determina che, ove il defunto abbia disposto in vita di alcuni diritti per donazione, la quota spettante al legittimario sul patrimonio ereditario &#8220;relitto&#8221; debba necessariamente essere maggiore rispetto alla quota astratta (di patrimonio e cioè relictum oltre a donatum) calcolata ai sensi dell&#8217;articolo 556 del codice civile, tenendo conto anche delle donazioni (il relictum oltre al donatum).</p>
<p style="text-align: justify">Si prenda questo esempio in cui il defunto sia coniugato, senza figli né ascendenti. Ove abbia in vita donato a terzi diritti corrispondenti a metà del proprio patrimonio calcolato con i suddetti calcoli (556 c.c.), al coniuge superstite ed unico legittimario spetterà tutto il patrimonio relitto, non già la metà.</p>
<p style="text-align: justify">Cosa accade alle quote di eredità (relictum) in presenza di donazioni effettuate in vita dal defunto?</p>
<h2 style="text-align: justify">La successione legittima: la quota di patrimonio ereditario e l&#8217;espansione secondo l&#8217;articolo 553</h2>
<p style="text-align: justify">Chiariamo innanzitutto cosa accade in caso di successione legittima, quando cioè manchi un testamento. La <strong>successione legittima infatti è altra cosa rispetto alla successione dei legittimari</strong> ed alla quota di legittima: alla successione legittima si contrappone la successione testamentaria, alla &#8220;quota di legittima&#8221; si contrappone la &#8220;quota disponibile&#8221;. La terminologia è molto simile, ma gli argomenti totalmente difformi.</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso il defunto non abbia disposto delle proprie sostanze per <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong> dovrà applicarsi l&#8217;articolo 553 del codice civile. L&#8217;articolo 553 stabilisce che, nel caso di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong>, le quote di eredità dei coeredi non legittimari si <strong>riducano proporzionalmente (automaticamente)</strong> per integrare i diritti spettanti ai coeredi legittimari. Gli eredi legittimari dovranno però <strong>imputare</strong> alla loro quota di legittima quanto ricevuto in vita dal de cuius. Tale operazione avverrà sia in caso di <strong>liberalità donative</strong> (atto notarile di donazione) che di liberalità non donative (le cosiddette <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">donazioni indirette</a></strong>). Questo meccanismo ha il nome di &#8220;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imputazione-ex-se/"><strong>imputazione ex se</strong></a>&#8220;. Qualora anche questa &#8220;espansione&#8221; non sia sufficiente, i legittimari avranno diritto alla cosiddetta azione di riduzione contro ai donatari del defunto.</p>
<h2 id="azione-di-riduzione" style="text-align: justify">Impugnazione del testamento ed azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify">Nel caso invece il defunto abbia disposto per testamento, i legittimari lesi nella loro quota di riserva potranno<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">impugnare il testamento</a> ed agire in riduzione</strong>. Tale azione si attiva contro i beneficiari di disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti. Si attiverà sia quando si tratti di legati quanto di istituzione di erede. Le disposizioni lesive quindi si <strong>ridurranno</strong> proporzionalmente. Qualora la riduzione delle sole disposizioni testamentarie sia insufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari (le quote corrispondenti alla legittima), gli stessi avranno azione di riduzione avverso alle donazioni effettuate in vita dal testatore.</p>
<h2 style="text-align: justify">Azione di riduzione e qualità di erede: accettazione dei legittimari con beneficio di inventario</h2>
<p style="text-align: justify">La violazione dei diritti dei legittimari, fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 553 del codice civile (nel caso in cui dunque si tratti di successione legittima e non testamentaria), legittima gli stessi ad agire in <strong>riduzione</strong> avverso alle <strong>disposizioni testamentarie</strong> o alle <strong>donazioni</strong>. Nel caso in cui un legittimario sia leso da disposizioni a titolo di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a> o da donazione, salvo il caso in cui i beneficiari di dette disposizioni siano anche chiamati come coeredi, per agire in riduzione ai sensi dell&#8217;articolo 564 c.c. lo stesso dovrà previamente <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">La successione dei legittimari non rappresenta un terzo tipo di successione rispetto a quella testamentaria o ab intestato. Rappresenta invece una tutela per gli eredi che rivestano la qualifica di legittimari, in entrambi i tipi di successione, ed un limite alla successione legittima e testamentaria. Si ritiene inoltre che in caso di preterizione testamentaria dei legittimari o di patrimonio relitto completamente incapiente, il legittimario diventi erede soltanto in seguito al vittorioso esperimento dell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>. L&#8217;azione di riduzione ha la natura di <strong>accertamento costitutivo,</strong> volto a reintegrare la quota di legittima lesa.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nullità di pesi e condizioni sulle quote dei legittimari. L&#8217;articolo 549 del codice civile</h3>
<p style="text-align: justify">Ulteriore tutela a favore dei legittimari è quella prevista dall&#8217;articolo 549 del codice civile. L&#8217;articolo 549 sancisce la <strong>nullità di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari</strong>. Tale norma non crea alcun problema con riguardo alla <strong>nullità di condizion</strong>i apposte ad un&#8217;istituzione di erede nella legittima. I dubbi interpretativi sorgono invece con riferimento al rapporto con l&#8217;articolo 558 del codice civile in riferimento all&#8217;azione di riduzione.</p>
<p style="text-align: justify">Quando una disposizione a carico di un legittimario sarà nulla ai sensi dell&#8217;articolo 549 del codice civile e quando invece il legittimario leso potrà agire in riduzione a tutela delle proprie ragioni? Secondo la dottrina maggioritaria molto probabilmente una disposizione deve ritenersi nulla secondo l&#8217;articolo 549 c.c. quando l&#8217;erede legittimario sia istituito soltanto nella quota di legittima, mentre le altre disposizioni lesive devono essere ridotte con l&#8217;azione di riduzione</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;articolo 549 del codice civile deve ritenersi <strong>applicabile anche ai legati</strong>, ove fatti gravare sulla sola quota di legittima. Si deve desumere dunque la volontà implicita di comprimere i diritti spettanti per legge a favore dei legittimari. Sarà nulla una disposizione avente ad oggetto un legato che il testatore voglia far gravare sulla sola quota di legittima in cui venga istituito un legittimario per testamento. Non sarà di converso nullo un legato che ecceda rispetto alla disponibile. Ove gravi per l&#8217;eccedenza sui diritti dei legittimari, essi avranno a disposizione l&#8217;azione di riduzione.</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Successione ereditaria e apposizione dell’Apostille &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-ereditaria-apostille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 14:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Successione ereditaria e apposizione dell&#8217;Apostille &#8211; guida rapida Il ricorso La posizione della banca Le repliche della ricorrente Le controrepliche La determinazione dell&#8217;assegno per la moglie Il diritto Successione di cittadino irlandese La validit&#224; del testamento Il difetto di legittimazione L&#8217;Apostille Le formalit&#224; e il caso in esame La Convenzione La condotta della banca Una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Successione ereditaria e apposizione dell’Apostille – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#banca"><strong>La posizione della banca</strong></a></li>
<li><a href="#repliche"><strong>Le repliche della ricorrente</strong></a></li>
<li><a href="#controrepliche"><strong>Le controrepliche</strong></a></li>
<li><a href="#moglie"><strong>La determinazione dell&#8217;assegno per la moglie</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Il diritto</strong></a></li>
<li><a href="#irlandese"><strong>Successione di cittadino irlandese</strong></a></li>
<li><a href="#validita"><strong>La validità del testamento</strong></a></li>
<li><a href="#difetto"><strong>Il difetto di legittimazione</strong></a></li>
<li><a href="#apostille"><strong>L&#8217;Apostille</strong></a></li>
<li><a href="#formalita"><strong>Le formalità e il caso in esame</strong></a></li>
<li><a href="#convenzione"><strong>La Convenzione</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta della banca</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Una recente pronuncia da parte dell’ABF ci fornisce l’utile occasione di fare il punto sulla <strong>successione ereditaria</strong> e sull’<strong>apposizione dell’Apostille richiesta dalla banca</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo allora di riepilogare i fatti e le valutazioni dell’ABF.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">Il ricorso su successione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify">La parte ricorrente informa che la zia, irlandese ma residente a Roma, era titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente.</p>
<p style="text-align: justify">La zia decedeva l’11.01.2020 lasciando testamento di diritto irlandese datato 21 maggio 2019. Il testamento nominava come esecutrici testamentarie le nipoti C*** e M***. Attraverso il procuratore, la ricorrente C*** invitava la banca a fornire le informazioni utili alla ricostruzione dell’asse ereditario.</p>
<p style="text-align: justify">L’istituto riscontrava tale richiesta, rappresentando che il conto della <em>de cuius</em> presentava un saldo creditore pari a € 155.038,23, alla data del 21.04.2021.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo una fitta corrispondenza, nel novembre del 2021 l’intermediario comunicava alla ricorrente l’imminente svincolo della somma, domandando peraltro i riferimenti bancari per l’accredito, come da email del 26.11.2021.</p>
<p style="text-align: justify">Nonostante questo, l’istituto di credito non forniva più alcun riscontro. Di contro, oltre alla documentazione già ricevuta, il 4.1.2022 richiedeva adempimenti di cui non aveva in precedenza segnalato la necessità. In dettaglio, rappresentava la necessità del rilascio di un mandato da entrambe le esecutrici testamentarie e dell’<strong>acquisizione dell’Apostille, </strong>come prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per la documentazione successoria da fornire.</p>
<p style="text-align: justify">La ricorrente chiede a quel punto all’ABF lo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente in favore delle esecutrici testamentarie, C*** e M***.</p>
<p style="text-align: justify">L’intermediario resiste al ricorso e rappresenta in fatto quanto segue.</p>
<h2 id="banca" style="text-align: justify">La posizione della banca per successione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify">In seguito al decesso della <em>de cuius</em>, si apriva la successione secondo la legge irlandese richiamata nel testamento.</p>
<p style="text-align: justify">Contattata dal procuratore di una delle due esecutrici testamentarie, l’istituto indicava la documentazione che era necessaria per procedere allo svincolo delle somme.</p>
<p style="text-align: justify">Vista la redazione della documentazione in lingua inglese e considerato che doveva applicarsi la legge irlandese, <strong>la banca chiedeva la seguente documentazione</strong> ai fini della verifica formale e sostanziale di tutti gli atti:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>una copia del testamento munito di Apostille e accompagnato da una traduzione giurata in italiano, con certificazione di conformità all’originale redatta da una rappresentanza diplomatica e consolare italiana</li>
<li>un’attestazione della suddetta rappresentanza consolare che comprovasse sia l’idoneità e la completezza della documentazione prodotta ai fini della liquidazione dell’eredità secondo il diritto irlandese, che il potere di quietanza attribuito alle esecutrici testamentarie in via congiunta o disgiunta</li>
<li>l’atto notorio, redatto secondo la legge italiana, a riprova della validità del testamento, non impugnato, e dell’inesistenza di altri eredi al di fuori di quelli indicato nel testamento.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Le eccezioni della banca</h3>
<p style="text-align: justify">Premesso ciò, la banca eccepisce che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>non è stata prodotta documentazione dalla quale risulti provata la facoltà della ricorrente di agire, come esecutrice testamentaria secondo il diritto irlandese, in qualità di attrice nell’interesse degli eredi, nonché la facoltà di poter agire disgiuntamente dalla seconda esecutrice</li>
<li>ai fini del presente ricorso è stato conferito mandato al procuratore da una sola delle due esecutrici testamentarie. In aggiunta a ciò, in occasione dei contatti precedenti non veniva presentato alcun mandato congiuntamente conferito dalle esecutrici testamentarie.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A questo punto, la banca conclude per la legittimità del proprio diniego in ordine allo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente della de cuius.</p>
<h2 id="repliche" style="text-align: justify">Le repliche della ricorrente sulla successione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify">A tal punto la ricorrente avanza le sue repliche alle deduzioni dell’istituto di credito, affermando come la circostanza che la <em>de cuius</em> fosse di nazionalità irlandese e che <strong>la successione fosse regolata dalla legge irlandese era già nota all’istituto di credito.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il ritardato svincolo delle somme giacenti sul conto corrente, pertanto, non sarebbe sorretto da alcuna giustificazione. La banca avrebbe infatti potuto domandare la documentazione ulteriore già da tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, l’intermediario ha indicato gli ulteriori atti da produrre solo in occasione del riscontro del 4.01.2022 e, dunque, dopo circa due anni dalla richiesta di svincolo.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, in relazione alla documentazione richiesta, la ricorrente afferma che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il testamento in lingua originale, tradotto mediante traduzione giurata asseverata da Tribunale di Roma e depositato presso il notaio, è stato consegnato alla banca e allegato in atti</li>
<li>è stata anche trasmessa la dichiarazione resa dall’Avvocato irlandese circa la validità del testamento e la piena capacità degli eredi e delle esecutrici</li>
<li>la dichiarazione contiene la certificazione sulla legittimazione ad agire della ricorrente in qualità di esecutrice testamentaria</li>
<li>non è necessario che la predetta documentazione sia corredata dell’Apostille secondo la Convenzione dell’Aja, né di una dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana</li>
<li>la documentazione già prodotta è dunque sufficiente all’espletamento della pratica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La ricorrente reitera dunque le richieste già formulate e chiede di accertare la negligenza della banca nella gestione della pratica.</p>
<h2 id="controrepliche" style="text-align: justify">Le controrepliche</h2>
<p style="text-align: justify">Nelle sue <strong>controrepliche</strong> la banca sottolinea come la ricorrente continui a non fornire prove sulla sua legittimazione ad agire disgiuntamente rispetto alla seconda esecutrice testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify">L’intermediario conclude quindi precisando che parte ricorrente non indica la data della prima richiesta di svincolo delle somme. Pertanto, le sue doglianze circa il ritardo nella comunicazione degli atti necessari sono prive di riscontro.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, non viene indicato il motivo dell’inapplicabilità della Convenzione dell’Aja e, pertanto, la contestazione mossa dal ricorrente appare del tutto generica.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify">Il diritto</h2>
<p style="text-align: justify">Valutato quanto precede, l’Arbitro procede nelle sue valutazioni ricordando che la ricorrente, quale esecutrice testamentaria della zia, cittadina irlandese residente a Roma, lamenta che l’intermediario avrebbe indebitamente ritardato lo svincolo del saldo di un conto corrente intestato alla <em>de cuius</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, l’ABF sottolinea come la banca eccepisca il difetto della legittimazione attiva dell’odierna ricorrente C***, che agirebbe in qualità di esecutrice testamentaria. Più precisamente, l’istituto afferma che non risulta provata la facoltà della stessa di agire disgiuntamente rispetto alla seconda esecutrice testamentaria M***.</p>
<p style="text-align: justify">La <em>de</em> <em>cuius</em>, infatti, designava tramite testamento espressamente regolato dalla legge irlandese, la ricorrente C*** e la signora M*** come esecutrici testamentarie, ordinando loro di pagare “<em>tutti i giusti debiti, le spese e funerarie e testamentarie dell’eredità</em>”. Le suddette esecutrici venivano anche nominate eredi della somma di € 20.000,00. Al riguardo parte ricorrente deduce che la qualifica di esecutrice testamentaria dell’odierna ricorrente risulta provata dalla certificazione resa dall’avvocato irlandese (“Affidavit of law”).</p>
<h2 id="irlandese" style="text-align: justify">Successione ereditaria di cittadino irlandese</h2>
<p style="text-align: justify">Nell’esaminare il caso, l’ABF in primo luogo ricorda che alla successione in esame non può applicarsi il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 sulla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.</p>
<p style="text-align: justify">L’Irlanda, il Paese di origine della <em>de cuius</em>, residente a Roma al momento della morte, ha infatti esercitato la facoltà di non partecipare all’adozione del suddetto Regolamento e non è vincolata da esso.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, stando a quanto sopra, si deve applicare la legislazione individuata dalle norme di diritto internazionale privato, che all’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify"><em>le successioni per causa di morte sono regolate dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, salvo che questi, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, abbia inteso sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede</em>.</p>
<p style="text-align: justify">L’art. 13 della stessa legge stabilisce poi che quando le norme di diritto internazionale privato richiamano la legge straniera, si deve tenere conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato se:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il diritto di tale Stato accetta il rinvio</li>
<li>si tratta di rinvio alla legge italiana.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie in esame, il testamento è regolato dalla legge irlandese, ovvero nel Conveyancing Acts 1881 -1911 e nel Succession Act 1965. Il quale, in riferimento alla forma del testamento, ne statuisce la validità in riferimento a criteri alternativi, tra cui, per quanto interessa, la legge della nazionalità del testatore al momento della redazione del testamento o della morte.</p>
<p style="text-align: justify">Il provvedimento prevede che un testamento valido, quanto alla forma, in base ad uno dei suddetti criteri, abbia gli stessi effetti di un testamento eseguito secondo la disciplina interna.</p>
<h2 id="validita" style="text-align: justify">La validità del testamento</h2>
<p style="text-align: justify">Ciò premesso, la validità del testamento, non oggetto di contestazione tra le parti, è attestata dall’<em>Affidavit of law </em>reso dal solicitor irlandese, tenendo presente come negli ordinamenti di common law, l&#8217;istituto giuridico dell&#8217;affidavit è un atto o documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale preposto.</p>
<h2 id="difetto" style="text-align: justify">Il difetto di legittimazione</h2>
<p style="text-align: justify">Ancora, l’istituto di credito eccepisce il difetto di legittimazione dell’esecutrice testamentaria. Il Collegio ritiene però che il fatto che nel testamento e nella dichiarazione (Affidavit of law) resa dall’avvocato irlandese su incarico di entrambe le esecutrici testamentarie non emergano limitazioni sull’esercizio disgiunto dei poteri attribuiti agli esecutori, permette ragionevolmente di presumere che l’attività della ricorrente volta ad ottenere in favore delle esecutrici testamentarie il saldo del conto corrente rientri nelle sue facoltà.</p>
<p style="text-align: justify">D’altronde, prosegue il Collegio, in tal proposito non è stata sollevata alcuna motivata eccezione dalla resistente anche in relazione al chiarimento che la stessa può agire quale esecutrice testamentaria proprio sulla base di quanto certificato nella dichiarazione del solicitor irlandese (con l’indicazione dei riferimenti normativi alla legge irlandese applicabile).</p>
<h2 id="apostille" style="text-align: justify">L’Apostille</h2>
<p style="text-align: justify">Giungiamo quindi alla richiesta da parte dell’istituto di credito, che ha domandato l’acquisizione dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per la documentazione successoria da fornire.</p>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo in tale occasione che l’Apostille è una speciale attestazione apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro strumento ancora, a patto che sussista una congiunzione materiale fra l&#8217;atto o documento e la relativa Apostille (o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-Apostille).</p>
<p style="text-align: justify">Lo scopo dell’Apostille è quello di garantire l&#8217;autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell&#8217;Autorità rilasciante. La sua presenza viene riconosciuta come valida solo fra gli Stati aderenti.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Tra di essi rientrano, per espressa previsione del provvedimento, anche:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>i documenti rilasciati da un’ autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario)</li>
<li>i documenti amministrativi</li>
<li>gli atti notarili</li>
<li>le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Di contro, tale semplificazione non trova applicazione su:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>documenti redatti da un agente diplomatico o consolare</li>
<li>documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.</li>
</ul>
<h2 id="formalita" style="text-align: justify">La formalità e il caso in esame sulla successione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify">Dopo aver riepilogato che tale procedura sostituisce la legalizzazione presso l’Ambasciata e che a questa Convenzione hanno aderito sia l’Irlanda sia l’Italia, il Collegio rammenta che la ricorrente sostiene di non dover adempiere a una simile formalità. Ritiene in altri termini sufficiente la documentazione già prodotta, ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>testamento in inglese, corredato di traduzione giurata</li>
<li>affidavit of law, resa dal solicitor, che attestala validità, secondo il diritto irlandese, del testamento, la qualità di esecutore testamentario di parte ricorrente e l’individuazione dei beneficiari come da testamento, oltre alla relativa traduzione giurata</li>
<li>dichiarazione di successione degli eredi.</li>
</ul>
<h2 id="convenzione" style="text-align: justify">La Convenzione</h2>
<p style="text-align: justify">Riepilogato quanto precede, il Collegio afferma come per dirimere la questione bisogna fare riferimento alla Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, ratificata con legge 24 aprile 1990, n. 106, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.</p>
<p style="text-align: justify">Sulla base dell’art. 1.1 della Convenzione, la stessa</p>
<p style="text-align: justify"><em>si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre in base a tale materiale normativo è possibile considerare atti pubblici:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>i documenti rilasciati da un&#8217;autorità o da un funzionario dipendenti da un&#8217;autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario</li>
<li>i documenti amministrativi</li>
<li>gli atti notarili</li>
<li>le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Il secondo articolo afferma poi che</p>
<p style="text-align: justify"><em>Ciascuno Stato contraente esonera gli atti a cui si applica la presente convenzione da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga</em>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Affidavit of law</h3>
<p style="text-align: justify">Ora, nell’ipotesi di cui si discute, la parte ricorrente ha prodotto un “<em>Affidavit of law</em>” che è stato redatto da un solicitor irlandese. Il documento può ritenersi equivalente ad un atto notarile, rientrando nella disciplina appena rammentata.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio sottolinea peraltro come nel sistema irlandese i <em>Notaries Public</em> (notai) siano nominati dal Chief Justice nel corso di un’udienza pubblica. Il notaio assolve dunque a funzioni di rilevanza pubblica come:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>autenticazione degli atti</li>
<li>attestazione e verifica delle firme sugli atti</li>
<li>esecuzione dei protesti notarili rispetto ai documenti commerciali come ad es. tratte e pagherò cambiari, nonché atti concernenti il settore del diritto marittimo</li>
<li>registrazione di deposizioni, dichiarazioni e (salvo che nell’ambito di azioni avviate dinanzi ai giudici irlandesi) affidavits.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Questo elemento, unitamente alle modalità di nomina dei notai in Irlanda, fanno ritenere che la redazione di un “<em>Affidavit of law</em>” da parte di un solicitor irlandese debba ritenersi a tutti gli effetti assimilabile ad un atto notarile.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify">La condotta della banca per successione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify">Per il Collegio, dalla ricostruzione dei fatti emersa nel contraddittorio delle parti, si rileva come la banca resistente abbia tenuto una condotta inutilmente dilatoria e ostruzionistica rispetto alle legittime richieste della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify">Ricorda qui il Collegio come la <em>de cuius</em> decedeva in data 11.01.2020, come da certificato di morte prodotto in atti. La parte ricorrente non indica precisamente la data in corrispondenza della quale avrebbe formulato la prima richiesta di informazioni sulla giacenza del conto corrente.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, la ricorrente sostiene come l’istituto di credito abbia impiegato 18 mesi per informare sulla documentazione necessaria per lo svincolo delle somme.</p>
<p style="text-align: justify">Dalla documentazione presentata agli atti emerge poi come il procuratore della ricorrente abbia inviato la dichiarazione giurata irlandese in data 15.01.2021. Dopo di ciò, un funzionario dell’intermediario si sarebbe poi accordato con il procuratore sulle modalità più idonee ad accreditare il saldo creditore risultante dal conto, come emerge da successive comunicazioni del novembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify">Solamente con una nota del 4 gennaio 2022, però, l’istituto di credito opponeva l’impossibilità di procedere al trasferimento del saldo, affermando di dover acquisire:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>le firme di entrambe le esecutrici testamentarie, autenticate presso il Consolato Italiano dei rispettivi Paesi di residenza</li>
<li>tutta la documentazione successoria fino a quel momento trasmessa, apostillata secondo la Convenzione dell’Aja del 1961.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Alla luce delle evidenze fornite dalla ricostruzione delle parti, la banca ha quindi richiesto nuova e ulteriore documentazione dopo circa 12 mesi dalla trasmissione della dichiarazione giurata irlandese.</p>
<p style="text-align: justify">La condotta viene ritenuta dall’ABF come censurabile. Le eccezioni e le richieste formulate sono da ritenersi infondate e, dunque, doveva essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify">Per questo motivo il Collegio ABF ha accertato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del rapporto intestato alla de cuius.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I patti successori nel diritto europeo &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/patti-successori-nel-regolamento-650-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17610</guid>

					<description><![CDATA[<p>I patti successori nel regolamento 650/2012 &#8211; indice: La disciplina italiana Negli altri paesi europei Il Regolamento 650/2012 La legge 218/1995 La legge applicabile ai patti successori Sulla forma dei patti I testamenti reciproci Patti e ordine pubblico&#160; I patti successori nella disciplina italiana Com&#8217;&#232; noto, l&#8217;ordinamento giuridico italiano vieta di regolare una futura successione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>I patti successori nel regolamento 650/2012 &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#disciplina"><strong>La disciplina italiana</strong></a></li>
<li><a href="#altri"><strong>Negli altri paesi europei</strong></a></li>
<li><a href="#regolamento"><strong>Il Regolamento 650/2012</strong></a></li>
<li><a href="#legge"><strong>La legge 218/1995</strong></a></li>
<li><a href="#applicabile"><strong>La legge applicabile ai patti successori</strong></a></li>
<li><a href="#forma"><strong>Sulla forma dei patti</strong></a></li>
<li><a href="#testamenti"><strong>I testamenti reciproci</strong></a></li>
<li><a href="#patti"><strong>Patti e ordine pubblico </strong></a></li>
</ul>
<h2 id="disciplina" style="text-align: justify;">I patti successori nella disciplina italiana</h2>
<p style="text-align: justify;">Com&#8217;è noto, l&#8217;ordinamento giuridico italiano vieta di regolare una futura successione <em>mortis causa</em> tramite i <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">patti successori</a></strong> salvo alcuni casi espressamente previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per patti successori si intende la pratica negoziale di stipulare <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratti</a> o atti unilaterali per disporre, costituire o rinunciare a diritti derivanti da una futura successione. La dottrina infatti ha classificato i patti successori in istitutivi, dispositivi e abdicativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile stabilisce la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità</a> dei patti successori</strong> all&#8217;articolo 458 che recita: <em>&#8220;Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sono invece ammessi il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patto-di-famiglia/">patto di famiglia</a>, il contratto di assicurazione sulla vita con individuazione dei beneficiari tramite testamento, la convenzione tra coniugi in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/">comunione legale dei beni</a> sui beni pervenuti da una successione ereditaria circa la loro sottoposizione al regime di comunione ed altri.</p>
<h2 id="altri" style="text-align: justify;">I patti successori nei paesi europei</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla stessa posizione dell&#8217;Italia si è posta la Francia che anch&#8217;essa vieta i patti successori a <strong>tutela della libertà testamentaria</strong>. Così come sono vietati da altri paesi europei come il Belgio e l&#8217;Austria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paese europeo, fra gli altri, che invece ammette la pratica negoziale dei patti successori, a tutela di altri interessi ritenuti più importanti rispetto alla libertà testamentaria, è la Germania. Anche la Svizzera e il Regno Unito, sebbene quest&#8217;ultimo non faccia più parte dell&#8217;Unione Europea, ammettono tali patti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è reso necessario dunque un intervento normativo da parte delle istituzioni europee per agevolare, nei vari paesi con legislazioni differenti in tema di patti successori, il riconoscimento di diritti acquisiti tramite tali patti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Unione Europea ha perciò emanato il <strong>Regolamento 650/2012</strong> con l&#8217;obbiettivo di <em>&#8220;contribuire al corretto funzionamento del</em><br />
<em>mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla <strong>libera circolazione di persone</strong> che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere&#8221;. </em>Prosegue il Regolamento al considerando 7 affermando che<em> &#8220;Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter <strong>organizzare in anticipo la propria successione</strong>. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace&#8221;.</em></p>
<h2 id="regolamento" style="text-align: justify;">Il Regolamento 650 del 2012: ambito di applicazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 del regolamento ne stabilisce l&#8217;ambito di applicazione: <em>&#8220;Il presente regolamento si applica alle <strong>successioni a causa</strong></em><br />
<em><strong>di morte</strong>. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento pertanto individua la legge applicabile in caso di<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-internazionale/"><strong> successione internazionale</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso articolo, ai commi successivi sono invece espressamente previste le materie che sono escluse dall&#8217;ambito di applicazione del regolamento. Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>materia fiscale, materia doganale e amministrativa;</li>
<li>settori del diritto civile diversi dalla successione;</li>
<li>questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio;</li>
<li>le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trust/"> trust</a>;</li>
<li>le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazioni</a> e gli strumenti diversi dalla successione utili per la creazione o il trasferimento di diritti di proprietà, interessi e beni.</li>
</ul>
<h2 id="legge" style="text-align: justify;">La legge 218/1995</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento 650/2012 è intervenuto anche a colmare le lacune riscontrate nella <strong>legge 218/1995</strong>. Tale legge infatti, pur avendo riformato la disciplina italiana del diritto internazionale privato, non ha previsto norme sulle leggi applicabili ai patti successori.</p>
<h2 id="applicabile" style="text-align: justify;">I patti successori nel regolamento europeo 650/2012</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento Europeo 650/2012 definisce all&#8217;articolo 3, lettera b) il <strong>patto successorio</strong> come <em>&#8220;l’accordo, anche derivante da testamenti </em><em>reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla legge applicabile ai patti successori così come definiti si esprime l&#8217;articolo 25 del regolamento. La norma distingue l&#8217;ipotesi in cui si debba regolare la successione di una sola persona da quella di più persone. La norma inoltre individua la legge che disciplina solo <strong>l&#8217;ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 26 individua quali elementi attinenti alla validità sostanziale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;</li>
<li>le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;</li>
<li>l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;</li>
<li>l’interpretazione della disposizione;</li>
<li>il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La legge della residenza abituale al momento della conclusione del patto</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso, ovvero quando si tratta di regolare la successione di una sola persona, il primo comma dell&#8217;articolo 25 stabilisce che <em>&#8220;Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, <strong>dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole l&#8217;ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti del patto successorio avente ad oggetto la successione di una sola persona sono disciplinati dalla legge che avrebbe disciplinato la successione ai sensi del regolamento (<em>lex successionis</em>) se il defunto fosse morto al momento della conclusione del patto. In questo caso si tratta della legge della residenza abituale al momento della conclusione del patto, come previsto dall&#8217;articolo 21, primo comma, del regolamento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Legge con la quale il patto presenta il collegamento più stretto tra quelle astrattamente applicabili alla successione di tutti i partecipanti della cui successione si tratta</h3>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento ammette il patto successorio avente ad oggetto la successione di più persone solo se ciascuna legge che disciplina la successione di ogni partecipante al patto e deceduta al momento della sua conclusione lo ammette. In altre parole il patto successorio è ammesso se è previsto dalla legge che disciplina la successione ai sensi del regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale patto, afferma il secondo periodo, del secondo comma della norma <em>&#8220;è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, <strong>dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto</strong> tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Legge nazionale di una delle parti della cui successione si tratta</h3>
<p style="text-align: justify;">In alternativa la norma prevede una terza ipotesi: <em>&#8220;Le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, <strong>la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22</strong>, alle condizioni ivi indicate&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Le leggi che una persona può scegliere per regolare la propria successione ai sensi dell&#8217;articolo 22 sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte;</li>
<li>se ha più cittadinanze, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso bisogna distinguere se il patto riguarda la successione di una sola persona o di più persone. Nel primo caso la scelta della legge può ricadere soltanto sulla sua legge nazionale. Nel secondo caso si può scegliere la legge nazionale di una delle persone della cui successione si tratta.</p>
<h2 id="forma" style="text-align: justify;">La validità formale dei patti successori nel regolamento 650/2012</h2>
<p style="text-align: justify;">Rientrano nel campo di applicazione del regolamento soltanto le disposizioni <em>mortis causa</em> redatte per <strong>iscritto</strong>. Tra le disposizioni mortis causa il regolamento individua il testamento, il testamento congiuntivo o il patto successorio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 27 si occupa della validità formale di tali disposizioni affermando che sono valide quanto alla forma se la forma con la quale sono rese <strong>è conforme a quanto previsto dalle seguenti leggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quella dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o</li>
<li>la legge di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o</li>
<li>quella di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o</li>
<li>la legge dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o</li>
<li>per quanto riguarda i beni immobili, la legge dello Stato in cui i beni immobili sono situati.</li>
</ul>
<h2 id="testamenti" style="text-align: justify;">Testamenti reciproci e patti successori nel regolamento 650/2012</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella definizione di patto successorio si ricava che l&#8217;Unione Europea contempla l&#8217;ipotesi in cui il patto successorio possa derivare da un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-reciproco/"><strong>testamento reciproco</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia il testamento reciproco è nullo mentre è ammesso il <strong>testamento corrispettivo</strong>. Si ricorda che il testamento reciproco si ha quando le volontà di due soggetti vengono formalizzate nel medesimo atto, il testamento, senza mantenere ciascuna i caratteri dell&#8217;unilateralità e dell&#8217;unipersonalità. Si ha invece testamento corrispettivo quando le due volontà, sebbene confezionate nel medesimo atto, mantengono l&#8217;indipendenza dando vita a due negozi distinti.</p>
<h2 id="patti" style="text-align: justify;">Ordine pubblico e patti successori nel regolamento 650/2012</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 35 del regolamento afferma che <em>&#8220;L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo <strong>qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione</strong>&#8220;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In virtù di tale norma sembra che nel nostro ordinamento l&#8217;autorità investita della successione possa disapplicare una norma del regolamento quando ritenga che la sua applicazione contrasti con l&#8217;ordine pubblico interno. La dottrina sul punto è divisa: c&#8217;è chi ammette la disapplicazione e chi la rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe tuttavia in contrasto con gli obbiettivi del regolamento l&#8217;applicazione di tale disposizione per impedire il riconoscimento di un patto successorio. Si ricorda che obbiettivo del regolamento è quello di agevolare la libera circolazione delle persone nel territorio europeo e di permettere ai cittadini dell&#8217;Unione di organizzare in anticipo la loro successione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patti-successori-nel-regolamento-650-2012/">I patti successori nel diritto europeo &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-abitazione-coniuge-superstite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite &#8211; indice: L&#8217;articolo 540, II co, c.c. I presupposti del diritto L&#8217;attuale orientamento giurisprudenziale La sentenza 15000/2021 I gradi di giudizio Il ricorso in cassazione Gli orientamenti precedenti Conclusioni L&#8217;articolo 540 del codice civile recita: &#8220;A favore del coniuge &#232; riservata la met&#224; del patrimonio dell&#8217;altro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-abitazione-coniuge-superstite/">Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#articolo"><strong>L&#8217;articolo 540, II co, c.c.</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti del diritto</strong></a></li>
<li><a href="#attuale"><strong>L&#8217;attuale orientamento giurisprudenziale</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza 15000/2021</strong></a></li>
<li><a href="#gradi"><strong>I gradi di giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#orientamenti"><strong>Gli orientamenti precedenti</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 540 del codice civile recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell&#8217;altro coniuge, salve le disposizioni dell&#8217;articolo 542 per il caso di concorso con i figli.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, <strong>sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni</strong>. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli&#8221;.</em></p>
<h2 id="articolo" style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite ex articolo 540, secondo comma, del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge, ed in particolare il codice civile, stabilisce che il coniuge è un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimario</a></strong>. I legittimari sono quei soggetti ai quali la legge, in sede di successione, riserva una quota del patrimonio del defunto.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;articolo 540 del codice civile <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-coniuge-superstite-separato-divorziato/">attribuisce al coniuge una serie diritti</a> in sede di successione ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il diritto alla metà del patrimonio dell&#8217;altro coniuge;</li>
<li>quello<strong> di abitazione</strong> sulla residenza familiare;</li>
<li>il<strong> diritto di uso dei mobili</strong> che corredano la residenza familiare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I diritti citati negli ultimi due punti sono riconosciuti a condizione che l&#8217;immobile sia di proprietà del <em>de cuius</em> o in comunione tra i coniugi.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti per la nascita del diritto di abitazione e uso del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">I diritti di abitazione e uso del coniuge superstite sono previsti dal secondo comma dell&#8217;articolo 540 del codice civile. Sono diritti ulteriori rispetto al diritto alla metà del patrimonio del coniuge defunto. La dottrina ha definito tali ulteriori diritti come un <strong>legato ex lege</strong>. Tali diritti, proprio perché ulteriori rispetto al diritto alla metà del patrimonio del coniuge defunto, gravano sulla quota disponibile se capiente. Gravano altrimenti sulla quota di riserva del coniuge o dei figli. La quota di riserva infatti è costituita dal diritto alla metà del patrimonio di cui al primo comma dell&#8217;articolo 540 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione nell&#8217;immobile adibito a residenza familiare e di uso dei mobili che lo corredano del coniuge superstite sorge a condizione che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;immobile sia di proprietà del <em>de cuius</em> oppure</li>
<li>sia in <strong>comunione</strong> dei beni tra i coniugi.</li>
</ul>
<h2 id="attuale" style="text-align: justify;">L&#8217;orientamento giurisprudenziale attuale sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">Citati i presupposti della nascita del diritto, attualmente l&#8217;orientamento prevalente, confermato di recente dalla sentenza che verrà esaminata nelle prossime righe, ritiene che il diritto non è configurabile se l&#8217;immobile adibito a residenza familiare è in comunione tra il defunto e un terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anticipando un estratto del contenuto della sentenza 15000/2021 si riporta la parte della motivazione in cui viene affermato che <em>&#8220;il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del &#8220;de cuius&#8221; o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che <strong>deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell&#8217;ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza n. 15000 del 2021: il primo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">Tizia, prima moglie del defunto Caio, e i due figli, chiamano in giudizio, a seguito della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione ab intestato</a></strong> (senza testamento) di Caio, la attuale moglie di quest&#8217;ultimo per i seguenti motivi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chiedere la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione</a> degli immobili in comunione ed in particolare dell&#8217;immobile adibito a residenza familiare occupato dalla seconda moglie di Caio;</li>
<li>ottenere la condanna della di lui seconda moglie al pagamento di un&#8217;indennità di occupazione;</li>
<li>chiedere la restituzione di beni mobili e gioielli presenti nella casa coniugale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convenuta si costituiva in giudizio e aderiva alla domanda di divisione dell&#8217;immobile. In via riconvenzionale tuttavia chiedeva di vedersi riconosciuti il proprio <strong>diritto di abitazione e uso ex articolo 540, secondo comma, del codice civile</strong>. In via subordinata invece chiedeva la dilazione della divisione dell&#8217;immobile ex articolo 1111 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale adito dichiarava <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">aperta la successione</a>, individuando la massa ereditaria, e rigettava la domanda sulle restituzione della prima moglie di Caio e anche la domanda di riconoscimento del diritto di abitazione della seconda moglie. Provvedeva inoltre con successiva sentenza alla divisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti in giudizio proponevano pertanto appello contro la suddetta sentenza, in via principale la seconda moglie, ed in via incidentale la prima moglie e i figli.</p>
<h2 id="gradi" style="text-align: justify;">Il secondo e il terzo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La corte di appello adita rigettava l&#8217;appello principale condividendo le motivazioni che hanno portato il giudice di primo grado a rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta. Riteneva, anche sulla base dell&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, non acquisito, da parte della seconda moglie, il diritto di abitazione e uso ex articolo 540 del codice civile per il fatto che l&#8217;immobile da lei occupato era in <strong>comunione tra il de cuius e terzi</strong> (la prima moglie).</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima corte non accoglieva neppure l&#8217;appello incidentale ritenendolo inammissibile per tardiva presentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attuale moglie del defunto impugnava la sentenza della corte d&#8217;appello motivandolo con tre motivi e giungendo così fino al terzo grado di giudizio. In tale sede  la Corte rileva la necessità di risolvere il <strong>contrasto giurisprudenziale</strong> interno alla corte circa l&#8217;acquisizione da parte del coniuge superstite del diritto di abitazione ed uso nel caso in cui l&#8217;immobile adibito a residenza familiare sia in comunione tra il defunto e terzi. La questione viene trattata in pubblica udienza a seguito di ordinanza della sezione sesta della corte di cassazione. La Corte in ogni caso respinge il ricorso della donna in ogni caso in quanto, come si vedrà in seguito, ritiene infondati i motivi in esso dedotti.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">I motivi del ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo la ricorrente lamenta come la corte d&#8217;appello abbia mancato di comprendere che la sua domanda in giudizio era rivolta non tanto al riconoscimento del diritto di abitazione ed uso quanto alla sua mancata <strong>valorizzazione in controvalore pecuniario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di terzo grado tuttavia stabilisce che <em>&#8220;Non sussiste, infatti, alcuna possibilità di autonoma &#8220;valorizzazione pecuniaria&#8221; se non viene riconosciuto (come in ipotesi) il diritto all&#8217;abitazione ed uso, che della invocata valorizzazione è elemento prodromico necessario&#8221;.</em> E richiama alcuni orientamenti giurisprudenziali precedenti che condivide. La Corte pertanto respinge il primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo la ricorrente denuncia la mancata pronuncia da parte della corte d&#8217;appello sul riconoscimento dell&#8217;estensione del diritto di uso anche ai beni mobili siti nella casa coniugale. La Corte di Cassazione rileva un vizio normativo-processuale del motivo addotto e perciò lo ritiene infondato. L&#8217;infondatezza dipendeva anche dal fatto che &#8211; afferma la Corte &#8211; vi è stato rigetto, anche se implicito, della domanda di uso su immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di una serie di norme di legge ai sensi dell&#8217;articolo 360, terzo comma, del codice di procedura civile. In particolare contesta violazione di legge in relazione alla sussistenza e alla decorrenza dell&#8217;indennità di occupazione. La Corte d&#8217;appello aveva ritenuto conforme alle disposizioni di legge la domanda di indennità sia con riguardo ai termini di presentazione sia ai requisiti formali ex articolo 183 del codice di procedura civile. La corte pertanto ritiene il motivo infondato e lo respinge.</p>
<h2 id="orientamenti" style="text-align: justify;">Gli orientamenti precedenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Come sopra accennato la Corte, per motivare la sentenza, richiama alcuni orientamenti giurisprudenziali precedenti e attualmente condivisi.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine cronologico si riportano gli estratti delle pronunce precedenti della Corte di Cassazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;orientamento più antico della sentenza n. 2474 del 1987</h3>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione riporta la prima isolata pronuncia ancorata alla disciplina del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/">legato</a></strong>. Il diritto di abitazione e uso infatti è oggetto di un legato, sebbene trattasi di <strong>legato ex lege</strong>. Con tale pronuncia tuttavia si è affermato in passato ciò che ora non è più condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">In quegli anni la Corte aveva sostenuto che <em>&#8220;la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall&#8217;art. 540, capov., cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo &#8220;ex lege&#8221; oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649, secondo comma, cod. civ.), al momento dell&#8217;apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull&#8217;abitazione al de cuius&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Se la titolarità del diritto di abitazione ex articolo 540, secondo comma, del codice civile, attiene al diritto dominicale del <em>de cuius</em> sull&#8217;immobile <em>&#8220;nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un <strong>immobile in comproprietà</strong>, &#8211; afferma la corte &#8211; il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l&#8217;indivisibilità dell&#8217;immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell&#8217;immobile spettante e l&#8217;immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all&#8217;attribuzione dell&#8217;equivalente monetario di quel diritto senza che &#8211; non ricorrendo l&#8217;ipotesi di legato di prestazione obbligatoria &#8211; possa verificarsi l&#8217;effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal secondo comma dell&#8217;art. 673 cod. civ.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento tuttavia, afferma la corte, è stato superato ormai superato da quelli successivi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La sentenza n. 8171/1991</h3>
<p style="text-align: justify;">In tale sentenza si ebbe ad affermare che <em>&#8220;i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, <strong>presuppongono per la loro concreta realizzazione l&#8217;appartenenza della casa e del relativo arredamento al &#8220;de cuius&#8221; o in comunione a costui e all&#8217;altro coniuge</strong>, <strong>non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all&#8217;eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti&#8221;.</strong></em></p>
<h3 style="text-align: justify;">N. 6691/2000</h3>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia n. 6691 del 2000 costituisce l&#8217;orientamento predominante che la Corte giudicante adotta nell&#8217;odierna sentenza trattata. La Corte ha affermato in tale pronuncia il principio, ad oggi condiviso, secondo cui <em>&#8220;a norma dell&#8217;art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento <strong>siano di proprietà  del &#8220;de cuius&#8221; o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell&#8217;ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo&#8221;.</strong></em></p>
<h3 style="text-align: justify;">La pronuncia n. 15594/2004</h3>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione in tale pronuncia aderiva all&#8217;orientamento della pronuncia del 2000 affermando che <em>&#8220;il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell&#8217;ipotesi in cui la residenza familiare del &#8220;de cuius&#8221; sia ubicata in un immobile in comproprietà, &#8211; e, per la l&#8217;indivisibilità dell&#8217;immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l&#8217;immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente &#8211; è applicabile anche all&#8217;ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all&#8217;incanto dell&#8217;immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell&#8217;immobile spettante a quest&#8217;ultimo)&#8221;.</em></p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">Rigettando il ricorso e arrivando ad una conclusione sulla base della sintesi degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, la Corte di Cassazione stabilisce l&#8217;impossibilità di configurare l&#8217;acquisizione del diritto di abitazione e uso del coniuge superstite sulla casa coniugale in presenza di una comproprietà dell&#8217;immobile con l&#8217;ex coniuge, parte terza rispetto al rapporto di coniugio attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione della sentenza si legge infatti che: <em>&#8220;Il criterio interpretativo di cui alle anzidette e maggioritarie pronunce ed, in ispecie a Cass. n. 6691/2000, oltre che condivisibile è pienamente fondato sul presupposto che <strong>la figura dell&#8217;ex coniuge comproprietaria di immobile con il de cuius non può che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo all&#8217;applicabilità a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di valorizzazione monetaria del diritto non riconosciuto pertanto non è accoglibile non essendoci il presupposto principale per l&#8217;accoglimento e cioè il diritto riconosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;L&#8217;impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d&#8217;uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l&#8217;impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non si applica pertanto l&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile nel caso di successione in cui l&#8217;immobile adibito a residenza familiare sia in comproprietà tra il <em>de cuius</em> e un terzo.</strong></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le donazioni non soggette a collazione &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-non-soggette-a-collazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 14:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le donazioni non soggette a collazione &#8211; indice: La collazione ereditaria Donazioni dirette e indirette Non soggette a collazione Donazioni di modico valore Spese ex art. 742 c.c. Liberalit&#224; d&#8217;uso Perimento del bene donato Comunione legale dei beni Societ&#224; contratta senza frode La collazione ereditaria &#232; l&#8217;istituto giuridico che consente dopo l&#8217;apertura della successione di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le donazioni non soggette a collazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#collazione"><strong>La collazione ereditaria</strong></a></li>
<li><a href="#donazioni"><strong>Donazioni dirette e indirette</strong></a></li>
<li><a href="#soggette"><strong>Non soggette a collazione</strong></a></li>
<li><a href="#modico"><strong>Donazioni di modico valore</strong></a></li>
<li><a href="#spese"><strong>Spese ex art. 742 c.c. </strong></a></li>
<li><strong><a href="#liberalità">Liberalità d&#8217;uso</a> </strong></li>
<li><a href="#perimento"><strong>Perimento del bene donato</strong></a></li>
<li><a href="#comunione"><strong>Comunione legale dei beni</strong></a></li>
<li><a href="#società"><strong>Società contratta senza frode</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione ereditaria</a> è l&#8217;istituto giuridico che consente dopo l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a> di reintegrare il patrimonio ereditario che deve essere devoluto agli eredi del defunto con quanto da loro ricevuto a titolo di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione diretta</a> o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">indiretta</a> durante la vita del de cuius. Con tale istituto, disciplinato agli articoli 737 e seguenti del codice civile, il legislatore vuole assicurare l&#8217;omogeneo trattamento degli eredi in sede di successione. Allo stesso tempo tuttavia il legislatore ha previsto che alcune <strong>donazioni non siano soggette a collazione</strong>.</p>
<h2 id="collazione" style="text-align: justify;">Collazione ereditaria e donazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver sommariamente descritto l&#8217;istituto della <strong>collazione ereditaria</strong> sarà utile approfondirne alcuni aspetti per avere una visione completa e chiara dell&#8217;argomento oggetto del presente approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione giuridica di collazione è quella che si ricava dall&#8217;articolo 737 del codice civile in cui è stabilito che <em>&#8220;I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile&#8221;</em>. Si tratta quindi di un conferimento nell&#8217;asse ereditario di beni mobili e immobili ricevuti per donazione cui sono tenuti i soggetti indicati dalla norma. Non ha luogo la collazione quando il de cuius ha <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dispensa-da-collazione/">dispensato</a> tali soggetti dal porla in essere, ad esempio in un testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile prevede che la collazione possa avvenire con due diversi procedimenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>per imputazione o</li>
<li>mediante conferimento in natura.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per completare il quadro giuridico della collazione bisogna citare i presupposti che la rendono operativa. Tali presupposti sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/"><strong>accettazione dell&#8217;eredità</strong></a> in maniera espressa o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacita</a> da parte degli eredi;</li>
<li>non vi sia <strong>dispensa da collazione</strong>;</li>
<li>i chiamati all&#8217;eredità non vi <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">abbiano rinunciato</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non volendo approfondire più di quanto necessario si spende ora qualche parola sulle donazioni.</p>
<h2 id="donazioni" style="text-align: justify;">Come funzionano le donazioni: dirette e indirette</h2>
<p style="text-align: justify;">Le donazioni si suddividono in <strong>donazioni dirette</strong> e<strong> indirette</strong>. Si parte con il parlare di tale distinzione perché utile a comprendere in  concreto di cosa si tratti. Le donazioni dirette sono quelle che si realizzano mediante il contratto di donazione. Le donazioni indirette si realizzano invece con altri negozi giuridici ma realizzano lo stesso risultato della donazione diretta. Lo schema negoziale della donazione diretta prevede che un soggetto, che assume la qualità di donante, arricchisca per mero spirito di liberalità, un altro soggetto chiamato donatario. L&#8217;arricchimento consiste nell&#8217;attribuire al donatario un diritto oppure assumendo verso di esso un&#8217;obbligazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Presupposti fondamentali dunque affinché giuridicamente vi sia una donazione sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>arricchimento del donatario</strong>;</li>
<li>lo<strong> spirito di liberalità</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vi devono poi chiaramente essere alcuni requisiti formali, previsti dal codice civile, che realizzino la validità dell&#8217;istituto contrattuale. Il contratto di donazione ad esempio è valido solo se stipulato in forma di <strong>atto pubblico</strong>. In caso contrario è<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/"> nullo</a>. La donazione indiretta invece si realizza mediante negozi giuridici diversi dal contratto di donazione per cui non sono previsti gli stessi vincoli formali. Ciò rende meno agevole l&#8217;inquadramento giuridico della donazione indiretta come tale. Non è semplice infatti la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prova-donazione-indiretta/">prova della donazione diretta</a>: bisogna verificare in particolare l&#8217;esistenza dell&#8217;<em>animus donandi</em> e il nesso teleologico tra la liberalità e l&#8217;arricchimento del donatario.</p>
<h2 id="soggette" style="text-align: justify;">Le donazioni non soggette a collazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito cos&#8217;è la collazione e cosa sono le donazioni risulta chiaro quale sia il legame tra i due istituti. Le donazioni sono soggette alla collazione in sede di apertura della successione ereditaria e prima che avvenga la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione del patrimonio ereditario</a> come stabilito all&#8217;articolo 737 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ci sono tuttavia alcune donazioni che non sono soggette a collazione</strong>. Ciò significa che il donatario non ha l&#8217;obbligo di conferire nell&#8217;asse ereditario quanto ricevuto in deroga all&#8217;articolo 737.</p>
<p style="text-align: justify;">Le donazioni non soggette a collazione sono espressamente previste nel codice civile e sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le donazioni di cui all&#8217;articolo 738 del codice civile;</li>
<li>quelle di cui all&#8217;articolo 742 del codice civile;</li>
<li>le liberalità di cui all&#8217;articolo 770, secondo comma, del codice civile;</li>
<li>le cose perite per causa non imputabile al donatario ex articolo 744 del codice civile;</li>
<li>il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge per l&#8217;acquisto effettuato dall&#8217;altro coniuge con proprio reddito e con il quale ha in essere un regime di comunione legale dei beni;</li>
<li>quanto conseguito ai sensi dell&#8217;articolo 743 del codice civile.</li>
</ul>
<h2 id="modico" style="text-align: justify;">Le donazioni di modico valore al coniuge</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 738 del codice civile <em>&#8220;Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>donazioni di modico valore</strong> sono disciplinate all&#8217;articolo 783 del codice civile il quale stabilisce che tali donazioni sono valide anche se effettuate in forma diversa dall&#8217;atto pubblico e purché sia avvenuta la consegna della cosa al donatario. Le donazioni di modico valore hanno ad oggetto beni mobili. La modicità della donazione si valuta in base a due parametri:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>uno oggettivo che corrisponde al valore del bene;</li>
<li>uno soggettivo che corrisponde alla capacità patrimoniale del donante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 738 del codice civile pertanto il coniuge non deve conferire nell&#8217;asse ereditario alla morte del marito le donazioni di modico valore da lui ricevute mentre era in vita.</p>
<h2 id="spese" style="text-align: justify;">Le spese non soggette a collazione ex art. 742 del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Non sono soggette a collazione le <strong>spese di mantenimento e di educazione</strong> e quelle sostenute <strong>per malattia</strong>, né quelle ordinarie fatte <strong>per abbigliamento o per nozze</strong>. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l&#8217;istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto&#8221;. </em>Così recita l&#8217;articolo 742 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha individuato alcune spese che non sono state sostenute per mero spirito di liberalità dal de cuius ma per necessità od obbligatorietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di mantenimento ed educazione dei figli sono spese obbligatorie. Quelle per malattia sono necessarie. Le spese ordinarie fatte per abbigliamento o nozze sono anch&#8217;esse necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un regime un pò diverso è previsto per le spese per il <strong>corredo nuziale</strong> e per quelle per l&#8217;<strong>istruzione artistica o professionale</strong>. Queste spese non sono oggetto di collazione fino ad una certa entità pari alla &#8220;misura ordinaria&#8221;. L&#8217;importo di tali spese eccedente la misura ordinaria delle stesse viene considerato donazione di denaro ed è pertanto soggetta a collazione.</p>
<h2 id="liberalità" style="text-align: justify;">Le liberalità d&#8217;uso ex articolo 770, secondo comma, del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Non sono infine soggette a collazione le<strong> liberalità elargite dal donante come usanza o per un servizio reso</strong>. L&#8217;articolo 770, secondo comma, del codice civile infatti esclude espressamente la qualità donativa di tali liberalità. Si realizza perciò in automatico l&#8217;esclusione dal meccanismo collatizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza n. 18280/2016 la Cassazione spiega che <em>&#8220;La liberalità d&#8217;uso prevista dall&#8217;art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell&#8217;osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell&#8217;autore dell&#8217;atto&#8221;.</em></p>
<h2 id="perimento" style="text-align: justify;">Donazioni non soggette a collazione quando il bene donato è perito ex articolo 744 del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 744 del codice civile <em>&#8220;Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per essere oggetto di collazione il bene donato deve esistere in natura al momento dell&#8217;apertura della successione. <strong>Il perimento di un bene può essere sia materiale sia giuridico</strong>. In entrambi i casi il bene perito, se lo è per causa non imputabile al donatario, non è soggetto a collazione. Se tuttavia colui che è stato responsabile del perimento del bene ha pagato una somma a titolo di risarcimento tale somma potrà essere oggetto di collazione. Lo stesso vale in caso di risarcimento ottenuto in forma assicurativa. È soggetta a collazione inoltre il residuo del bene che non sia eventualmente perito.</p>
<h2 id="comunione" style="text-align: justify;">Comunione legale dei beni e donazioni non soggette a collazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/">comunione legale dei beni</a> è quel regime patrimoniale che si instaura tra i coniugi in assenza di un&#8217;espressa volontà di applicare ai propri rapporti patrimoniali il regime di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-dei-beni-coniugi/">separazione dei beni</a>. Con la comunione legale cadono in comunione le cose previste dall&#8217;articolo 177 del codice civile. I beni che cadono in comunione si considerano di proprietà di entrambi i coniugi anche se acquistati da un coniuge solo con proprio reddito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non si considera donazione il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge in forza dell&#8217;acquisto effettuato dall&#8217;altro coniuge con proprio reddito</strong>. Quando il coniuge che ha effettuato l&#8217;acquisto muore il vantaggio patrimoniale conseguito dal coniuge superstite per effetto del meccanismo di cui all&#8217;articolo 177 del codice civile non  si considera donazione e pertanto non è soggetto a collazione. L&#8217;acquisto effettuato dal coniuge defunto infatti non costituiva atto di liberalità verso l&#8217;altro coniuge.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente qualora l&#8217;acquisto fosse avvenuto per mezzo di un bene personale del coniuge non riconosciuto come tale ai sensi dell&#8217;articolo 179 del codice civile si realizzerebbe in questo caso una donazione indiretta e in quanto tale soggetta a collazione.</p>
<h2 id="società" style="text-align: justify;">I vantaggi patrimoniale della società contratta senza frode</h2>
<p style="text-align: justify;">Infine <em>&#8220;Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma in buona sostanza stabilisce che <strong>gli utili conseguiti dall&#8217;erede che ha contratto società con il de cuius non sono considerabili donazioni soggette a collazione</strong>. I presupposti applicativi di tale principio sono tuttavia che la società sia stata contratta senza frode e che le condizioni siano state regolate con atto avente data certa.</p>
<p style="text-align: justify;">Società contratta senza frode significa che il contratto di società non deve aver favorito l&#8217;erede contraente rispetto agli altri coeredi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostituzione, rappresentazione e accrescimento: la guida completa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-rappresentazione-accrescimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=15541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sostituzione, rappresentazione e accrescimento &#8211; indice: Cosa sono La sostituzione La rappresentazione L&#8217;accrescimento La trasmissione del diritto di accettare Rapporti fra istituti Al momento dell&#8217;apertura della successione non &#232; sempre detto che chi &#232; chiamato all&#8217;eredit&#224; possa o voglia accettarla. Ci sono infatti varie ipotesi in cui chi &#232; chiamato all&#8217;eredit&#224; ne &#232; impedito nell&#8217;accettazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Sostituzione, rappresentazione e accrescimento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono</strong></a></li>
<li><a href="#sostituzione"><strong>La sostituzione</strong></a></li>
<li><a href="#rappresentazione"><strong>La rappresentazione</strong></a></li>
<li><a href="#accrescimento"><strong>L&#8217;accrescimento</strong></a></li>
<li><a href="#trasmissione"><strong>La trasmissione del diritto di accettare</strong></a></li>
<li><a href="#rapporti"><strong>Rapporti fra istituti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Al momento dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a> non è sempre detto che chi è chiamato all&#8217;eredità possa o voglia <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettarla</a>. Ci sono infatti varie ipotesi in cui chi è chiamato all&#8217;eredità ne è impedito nell&#8217;accettazione o si trova nella non volontà di accettare. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il chiamato muoia prima dell&#8217;apertura della successione e dunque non possa accettare. O al caso in cui si <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunci all&#8217;eredità</a> con l&#8217;evidente manifestazione della volontà di non accettare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali casi in cui il chiamato all&#8217;eredità non può o non vuole accertarla il legislatore ha previsto che soggetti ulteriori rispetto ai chiamati possano subentrare nel diritto di accettare l&#8217;eredità di chi lo non ha esercitato. Tale subentro nel diritto può avvenire in tre modi ovvero tramite tre istituti previsti dal legislatore:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la<strong> sostituzione testamentaria</strong>;</li>
<li>la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a></strong> e</li>
<li>l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a></strong>.</li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Che cosa sono gli istituti della sostituzione rappresentazione e accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli istituti della <strong>sostituzione rappresentazione e accrescimento</strong> sono gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per consentire che a successione aperta si possano individuare soggetti ulteriori ai chiamati all&#8217;eredità che non possano o non vogliano accettare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali istituti sono stati pensati sia per la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a> che per quella testamentaria. Per essere più precisi, gli istituti della sostituzione e dell&#8217;accrescimento sono rivolti alla successione testamentaria mentre la rappresentazione si applica ad entrambe. Operando un&#8217;altra distinzione sostituzione rappresentazione e accrescimento si applicano sia che si tratti di<strong> successione a titolo universale</strong> che <strong>particolare</strong> (<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile disciplina gli istituti nelle seguenti norme:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>agli articoli 688-699 per la sostituzione testamentaria che si suddivide in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-testamentaria/">sostituzione ordinaria</a> e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fedecommesso/">fedecommissaria</a>;</li>
<li>nelle disposizioni contenute agli articoli 467-469 per la rappresentazione e</li>
<li>dall&#8217;articolo 674 al 678 per quanto riguarda l&#8217;accrescimento.</li>
</ul>
<h2 id="sostituzione" style="text-align: justify;">La sostituzione testamentaria</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della sostituzione si colloca nell&#8217;ambito della <strong>successione testamentaria</strong> e nella relativo titolo secondo ad essa dedicata del libro secondo dal codice civile. Si distinguono due tipi di sostituzione testamentaria: quella ordinaria e quelle fedecommissaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In entrambe le fattispecie il legislatore offre al testatore la possibilità di individuare un sostituto del primo chiamato all&#8217;eredità. Le due figure presentano tuttavia delle differenze.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Ordinaria</h3>
<p style="text-align: justify;">La prima è definita all&#8217;articolo 688 del codice civile il quale recita: <em>“Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo <strong>non possa o non voglia accettare l’eredità</strong>“.</em> Come già accennato l&#8217;istituto opera sia nella successione a titolo particolare che a titolo universale. I risvolti nei due casi pertanto saranno i seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nel caso in cui il<em> de cuius</em> avesse disposto<strong> a titolo particolare</strong> istituendo un legatario nominerà nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> un soggetto terzo rispetto al legatario che potrà acquistare il diritto di accettare il legato in luogo del primo legatario istituito che ha rinunciato all&#8217;eredità o non ha potuto accettarla;</li>
<li>se invece il <em>de cuius</em> ha disposto <strong>a titolo universale</strong> per il caso in cui il primo soggetto designato come erede non possa o non voglia accettare l&#8217;eredità nominerà un soggetto diverso da questi come subentrante nel diritto di accettare l&#8217;eredità sempre in qualità di erede.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Fedecommissaria</h3>
<p style="text-align: justify;">La sostituzione fedecommissaria invece trova origine nell&#8217;articolo 692 del codice civile. Si tratta sempre di una forma di sostituzione testamentaria in cui tuttavia assume rilevanza, rispetto alla sostituzione ordinaria, il momento in cui la sostituzione produce effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto infatti prevede che il testatore designi due soggetti come eredi o legatari: ciò avviene anche nella sostituzione ordinaria ma in quella fedecommissaria il secondo soggetto istituito potrà acquistare il diritto di accettare <strong>solo a seguito della morte del primo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fedecommesso infine si distingue dalla sostituzione ordinaria per finalità. Nel nostro ordinamento infatti è ammesso solo il fedecommesso assistenziale ovvero quello diretto all&#8217;assistenza e alla cura di determinati soggetti incapaci individuati dal legislatore.</p>
<h2 id="rappresentazione" style="text-align: justify;">La rappresentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della rappresentazione è definito all&#8217;articolo 467 del codice civile:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi <strong>non può o non vuole accettare l’eredità o il legato</strong>. </em><em>Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La sua collocazione tra le disposizioni comuni ad entrambe le due tipologie di successioni (testamentaria e legittima), oltre che al testo della norma, lascia intendere che l&#8217;istituto si applica ad entrambe.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella <strong>successione legittima</strong> la rappresentazione consente il subentro di un discendente nel luogo e nel grado dell&#8217;ascendente chiamato all&#8217;eredità che non possa o non voglia accettarla. Qualora si applichi la rappresentazione l&#8217;ascendente viene chiamato rappresentato e il discendente rappresentate. I soggetti che possono essere chiamati come tali sono individuati dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si ricava dal secondo comma, nella <strong>successione testamentaria</strong> la rappresentazione soccorre quando il testatore non ha usufruito dell&#8217;istituto della sostituzione ovvero non ha provveduto per il caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare l&#8217;eredità o il legato. L&#8217;istituto della sostituzione infatti prevale su quello della rappresentazione. La rappresentazione invece, come si vedrà nelle righe successive, prevale sull&#8217;istituto dell&#8217;accrescimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all&#8217;ulteriore distinzione sulla successione testamentaria la rappresentazione si applica sia all&#8217;<strong>istituzione a titolo di erede</strong> (quella universale) sia all&#8217;<strong>istituzione del legato</strong> (quella a titolo particolare).</p>
<h2 id="accrescimento" style="text-align: justify;">L&#8217;accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell&#8217;accrescimento è distinta nel codice civile a seconda che l&#8217;istituto riguardi i coeredi o i legatari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo caso è disciplinato all&#8217;articolo 674 del codice civile il quale recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span class="ILfuVd"><span class="e24Kjd">“Quando <strong>più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni</strong>, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.”</span></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo caso invece dall’articolo 675 del codice civile il quale precisa rispetto ai legatari che<strong>:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“L’accrescimento ha luogo anche <strong>tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto</strong>, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accrescimento si applica in via residuale rispetto all&#8217;applicazione degli istituti della sostituzione e della rappresentazione che prevalgono su di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza degli altri istituti l&#8217;accrescimento presuppone che ci siano più chiamati all&#8217;eredità (coeredi) o che il testatore abbia legato lo stesso bene a più soggetti (collegatari).</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono gli effetti dell&#8217;accrescimento? Nel caso in cui tra i coeredi o i collegatari uno di questi <strong>non voglia o non possa accettare l&#8217;eredità</strong> o <strong>non voglia conservare il legato o non possa acquistarne la propria quota</strong>, la porzione oggetto di rinuncia o di impossibilità di accettazione si accresce a quella degli altri coeredi o collegatari.</p>
<h2 id="trasmissione" style="text-align: justify;">La trasmissione del diritto di accettare l&#8217;eredità: rapporti con sostituzione rappresentazione e accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Viene in rilievo inoltre in quanto presenta dei collegamenti con gli istituti in esame l&#8217;istituto della<strong> trasmissione del diritto di accettare</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 479 del codice civile: <em>&#8220;Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può affermare con sicurezza che <strong>tale istituto prevale sia sulla rappresentazione che sull&#8217;accrescimento</strong>. Non si verificano infatti i presupposti necessari per l&#8217;applicazione degli altri due istituti con l&#8217;automatico subentro del trasmissario nel posto del trasmittente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può dire lo stesso con riguardo alla sostituzione. Ci sono ancora infatti opinione contrapposte:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chi da un lato sostiene che la trasmissione prevale sulla sostituzione perché basandosi l&#8217;istituto su ragioni tecniche e non sulla presunta volontà del <em>de cuius</em> non si originerebbero i presupposti affinché operi la sostituzione;</li>
<li>dall&#8217;altro lato altri hanno sostenuto la prevalenza della sostituzione sulla trasmissione dando maggior rilievo alla volontà espressa dal testore con la nomina del sostituito piuttosto che a quella presunta di preferire come erede il trasmissario.</li>
</ul>
<h2 id="rapporti" style="text-align: justify;">Rapporti tra sostituzione rappresentazione e accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si accennava in precedenza, <strong>la sostituzione ordinaria è l&#8217;istituto che</strong> <strong>prevale sia sulla rappresentazione che sull&#8217;accrescimento</strong>. La prevalenza della sostituzione sull&#8217;accrescimento è inoltre enunciata dalla legge stessa. Al terzo comma dell&#8217;articolo 674 del codice civile infatti è affermato che <em>&#8220;L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La rappresentazione prevale sull&#8217;accrescimento ma non dunque sulla sostituzione</strong>. Ed anche con riferimento a ciò l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 674 del codice civile afferma che <em>&#8220;È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione &#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;accrescimento dunque si applica solo in via residuale</strong> quando non operano gli altri istituti.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il mandato post mortem &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/mandato-post-mortem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 06:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il mandato post mortem &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Exequendum Con oggetto illecito In senso stretto L&#8217;esecutore testamentario L&#8217;articolo 1722, quarto comma, del codice civile stabilisce che il mandato si estingue per &#8220;la morte, l&#8217;interdizione&#160;o l&#8217;inabilitazione del mandante o del mandatario&#8221;. Stando alla lettera di tale disposizione ed attribuendole carattere inderogabile il contratto di mandato stipulato tra [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il mandato post mortem &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#exequendum"><strong>Exequendum</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>Con oggetto illecito</strong></a></li>
<li><a href="#senso"><strong>In senso stretto</strong></a></li>
<li><a href="#esecutore"><strong>L&#8217;esecutore testamentario</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1722, quarto comma, del codice civile stabilisce che il mandato si estingue per <em>&#8220;la morte, l&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione del mandante o del mandatario&#8221;</em>. Stando alla lettera di tale disposizione ed attribuendole carattere inderogabile il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-mandato/">contratto di mandato</a> stipulato tra vivi con cui una parte incarica un&#8217;altra di eseguire un compito dopo la sua morte sarebbe invalido.</p>
<p style="text-align: justify;">I pilastri della dottrina e della giurisprudenza in materia, tuttavia, non attribuiscono carattere di inderogabilità a tale norma dal momento che nella stessa, ovvero all&#8217;articolo 1723 e 1726 del codice civile, il legislatore ha previsto delle deroghe sulla disciplina dell&#8217;estinzione del mandato.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna tuttavia preliminarmente distinguere tre figure di <strong>mandato post mortem</strong>. Le prime due che si configurano come contratti, la cui validità va discussa, mentre la terza come atto unilaterale valido in quanto non configurante un contratto di mandato e pertanto sottratto alla disciplina di cui all&#8217;articolo 1722 del codice civile.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Che cos&#8217;è il mandato post mortem</h2>
<p style="text-align: justify;">Come appena accennato, per dare completezza all&#8217;istituto giuridico del mandato post mortem bisogna scomporlo in tre diverse fattispecie. In generale tuttavia si può affermare che si tratta di un <strong>negozio giuridico</strong> con cui un soggetto (denominato mandante) attribuisce ad un altro soggetto (denominato mandatario) lo svolgimento di un incarico <strong>dopo la sua morte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso dell&#8217;approfondimento si tratterà di ciascuna fattispecie singolarmente sebbene di tale istituto non vi sia una disciplina legislativa. La dottrina e la giurisprudenza hanno denominato le fattispecie di mandato post mortem come:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>mandato post mortem <strong>exequendum</strong>;</li>
<li><strong>con oggetto illecito</strong>;</li>
<li>mandato post mortem <strong>in senso stretto</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inquadramento del negozio giuridico in una piuttosto che in un&#8217;altra fattispecie, ovvero la sua validità, si realizzerebbero, a parere dei più autorevoli studiosi, in base al<strong> tipo di attività che il mandatario si obbliga a svolgere dopo la morte del mandante</strong>.</p>
<h2 id="exequendum" style="text-align: justify;">Mandato post mortem exequendum</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima fattispecie di mandato post mortem è stata denominata exequendum in quanto si tratta di un negozio <strong>concluso tra vivi ma da eseguirsi dopo la morte</strong>. Le parti infatti, mandante e mandatario, stipulano un contratto che ha ad oggetto lo svolgimento di un&#8217;attività da eseguirsi dopo la morte del mandante. Tale attività inoltre comporterà il compimento di <strong>atti meramente materiali</strong> e non dispositivi di diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta in ogni caso di un vero e proprio contratto di mandato ai sensi dell&#8217;articolo 1703 del codice civile secondo cui <em>&#8220;Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell&#8217;altra&#8221;</em>. In questo caso, tuttavia, la parte si obbliga a compiere tali atti dopo la morte del mandante purché tali atti <strong>non siano dispositivi di diritti patrimoniali successori</strong> o comunque non abbiano contenuto patrimoniale. Il mandatario può al limite essere incaricato di eseguire un atto a contenuto patrimoniale già perfezionato dal mandante quando era in vita.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione dalla disciplina del mandato post mortem dell&#8217;esecuzione di atti dispositivi di diritti patrimoniali successori conduce ad affermare che non vi è contrasto con il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/"><strong>divieto di patti successori</strong></a> posto dal nostro ordinamento giuridico.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Alcuni esempi</h3>
<p style="text-align: justify;">A titolo esemplificativo, per citare alcuni esempi di mandato post mortem exequendum, si pensi al padre che incarica il figlio di occuparsi della sua sepoltura dopo la morte ovvero di mettere nella disponibilità del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donatario</a> una somma da lui donata quando era in vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento della validità del mandato post mortem exequendum nel nostro ordinamento è avvenuto fra l&#8217;altro con la sentenza n. 11763/2018 della Corte di Cassazione. Tale è stata la pronuncia del Supremo collegio: <em>&#8220;secondo l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità), nel nostro ordinamento giuridico <strong>deve ritenersi valido ed efficace il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante</strong> <strong>avente a oggetto un incarico</strong> (anche se di contenuto patrimoniale) <strong>da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso</strong>, per conto di questo (mandato post mortem exequendum: ad esempio, </em><em>consegna al terzo donatario di un bene già donatogli in vita dal mandante)&#8221;.</em></p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">Con oggetto illecito: il divieto dei patti successori</h2>
<p style="text-align: justify;">La seconda fattispecie di mandato post mortem, anche chiamato mortis causa, si ha quando il contratto di mandato ha ad oggetto un&#8217;attività illecita. Ovvero stabilisce la <strong>disposizione di diritti patrimoniali mortis causa</strong> (ad esempio l&#8217;alienazione di un bene del patrimonio ereditario). Si tratta dunque di un negozio giuridico con le stesse caratteristiche della prima fattispecie sopra analizzata ma con <strong>oggetto illecito</strong>. Ai sensi degli articoli 1418 (&#8220;Producono nullità del contratto&#8230; la mancanza nell&#8217;oggetto dei requisiti stabiliti dall&#8217;articolo 1346&#8221;) e 1346 (&#8220;L&#8217;oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile&#8221;) del codice civile pertanto il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">contratto è<strong> nullo</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, qualora il mandatario si obbligasse a compiere atti dispositivi di diritti patrimoniali inerenti alla successione ereditaria, si violerebbe il <strong>divieto di patti successori</strong>. Di tali diritti infatti è possibile disporre soltanto mediante <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">disposizione testamentaria</a> e non con un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratto</a>, nella specie di mandato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rammenta a tal fine quanto enunciato dall&#8217;articolo 458 del codice civile in merito ai patti successori. <em>&#8220;Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, <strong>è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione</strong>. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si sarebbe in presenza inoltre della violazione di un&#8217;ulteriore disposizione: quella di cui all&#8217;articolo 587 del codice civile che individua il testamento come unico atto <em>mortis causa</em>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La negazione della giurisprudenza della validità del mandato post mortem con oggetto illecito</h3>
<p style="text-align: justify;">Riprendendo la sopra citata sentenza della Corte di Cassazione (n. 1176/2018) si ha riscontro in merito all&#8217;<strong>invalidità di un contratto di mandato</strong> che attribuisce il potere di disporre di diritti patrimoniali successori.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici, in tale sentenza infatti, hanno affermato che <em>&#8220;dev&#8217;essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, importi, attraverso l&#8217;esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una <strong>trasmissione mortis causa di beni patrimoniali, inerenti all&#8217;eredità,</strong> a favore di terze persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di atti di disposizione mortis causa di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie&#8221;.</em></p>
<h2 id="senso" style="text-align: justify;">In senso stretto</h2>
<p style="text-align: justify;">Tale terza fattispecie è tradita dal <em>nomen iuris</em> che la definisce. Non si tratta infatti di un contratto di mandato ma di un <strong>negozio unilaterale</strong> del <em>de cuius</em>. In forza di tale atto un soggetto (il <em>de cuius</em>) incarica un altro soggetto di svolgere uno o più atti giuridici alla sua morte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto unilaterale di incarico se anche costituisse una <strong>proposta di mandato</strong> non potrebbe essere accettata dal mandatario alla morte del mandante. La proposta di mandato infatti perde efficacia a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del mandante.</p>
<p style="text-align: justify;">La fattispecie potrebbe invece qualificarsi come un <strong>testamento</strong>, nel rispetto dei requisiti formali, ma con alcuni limiti. Non sarebbe valido infatti l&#8217;atto in contrasto con il principio di personalità del testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esempio più comune di mandato post mortem in senso stretto è la <strong>nomina dell&#8217;esecutore testamentario</strong>. Con il mandato post mortem inoltre il <em>de cuius</em> può, ad esempio, designare un terzo per incaricarlo di redigere il progetto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione</a> tra coeredi.</p>
<h2 id="esecutore" style="text-align: justify;">L&#8217;esecutore testamentario e il mandato post mortem</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/">esecutore testamentario</a> </strong>è una figura disciplinata dal codice civile agli articoli 700 e seguenti. Può essere nominata dal testatore per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie. Viene nominato in un testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i compiti che assume è intuibile che la figura dell&#8217;esecutore testamentario può essere nominata tramite un mandato post mortem in senso stretto. Alla sua nomina dovrà seguire l&#8217;accettazione nelle modalità previste dall&#8217;articolo 702 del codice civile.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
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		<title>L&#8217;eredità giacente &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-giacente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14808</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;eredit&#224; giacente &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Giacente e vacante Effetti sul chiamato La figura del curatore Beni mobili e immobili La cessazione&#160; Ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 528 del codice civile:&#160; &#8220;Quando il&#160;chiamato&#160;non ha accettato l&#8217;eredit&#224;&#160;e non &#232; nel&#160;possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario&#160;in cui si &#232;&#160;aperta la successione, su istanza delle persone [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;eredità giacente &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#giacente"><strong>Giacente e vacante</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Effetti sul chiamato</strong></a></li>
<li><a href="#figura"><strong>La figura del curatore</strong></a></li>
<li><a href="#beni"><strong>Beni mobili e immobili</strong></a></li>
<li><strong><a href="#cessazione">La cessazione</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 528 del codice civile:  <em>&#8220;Quando il chiamato non ha accettato l&#8217;eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d&#8217;ufficio, nomina un <strong>curatore dell&#8217;eredità</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è un periodo di tempo tra l&#8217;apertura della successione e l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità in cui i beni ereditari devono essere tutelati nell&#8217;interesse di chi sarà di questi destinatario. Ciò può essere fatto dal chiamato che è nel possesso dei beni ereditari ma costui può anche disinteressarsene non avendo nessun obbligo di farlo oppure non <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al legislatore preme tuttavia che sia sempre assicurata una tutela del patrimonio ereditario. A tal scopo ha inserito questa norma che prevede appunto che si nomini, d&#8217;ufficio o istanza di parte, un curatore che amministri l&#8217;<strong>eredità giacente.</strong></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;eredità giacente</h2>
<p style="text-align: justify;">Si ha eredità giacente in quel periodo di tempo che intercorre tra l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a> e l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità. La legge non fornisce una definizione di eredità ma ne delinea solo i presupposti. Presupposto fondamentale dell&#8217;istituto pertanto è che la <strong>possibilità di accettare l&#8217;eredità</strong> non sia venuta meno. L&#8217;impossibilità di accettare può dipendere dalla mancanza di chiamati ovvero dal fatto che ci siano dei chiamati ma questi abbiano perso il diritto di accettare. Ad esempio perché hanno <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciato all&#8217;eredità</a> oppure perché si è prescritto o sono decaduti dal diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina e la giurisprudenza più autorevoli ritengono che l&#8217;eredità giacente si abbia solo nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;<strong>articolo 528 del codice civile</strong>. Non è stata sufficientemente accreditata l&#8217;opinione di chi ha inteso la nozione di eredità giacente in senso lato ricomprendendovi alcuni casi solo perché il codice civile prevede che all&#8217;amministrazione dell&#8217;eredità si applichino le regole previste per il curatore dell&#8217;eredità.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quando si ha eredità giacente</h3>
<p style="text-align: justify;">In base alla suddetta nozione legislativa si individuano<strong> tre presupposti</strong> dell&#8217;eredità giacente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che non sia stata ancora accettata l&#8217;eredità;</li>
<li>che non ci sia <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso-dei-beni-ereditari/">possesso dei beni ereditari</a>;</li>
<li>sia stato nominato un curatore dell&#8217;eredità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>possibilità di accettare l&#8217;eredità</strong> è presupposto fondamentale per l&#8217;esistenza dell&#8217;eredità giacente. Il chiamato infatti deve non aver ancora esercitato il suo diritto di accettare che deve sussistere fino a che il curatore completa il suo ufficio. All&#8217;atto dell&#8217;accettazione dell&#8217;ultimo chiamato infatti il ruolo del curatore viene meno non essendo più necessario. Sarà infatti il nuovo titolare a doversi attivare per la conservazione e l&#8217;amministrazione dell&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Come secondo presupposto il chiamato non deve essere nel<strong> possesso dei beni ereditari</strong>. È sufficiente anche la mera detenzione ad escludere l&#8217;esistenza dell&#8217;eredità giacente. Fra il chiamato e i beni ereditari dev&#8217;esservi una relazione concreta e materiale affinché vi sia possesso che esclude l&#8217;eredità giacente. Non è sufficiente la mera situazione di fatto derivante dal rapporto giuridico ma priva di quella &#8220;materiale apprensione&#8221; citata dall&#8217;articolo 460 del codice civile sui poteri del chiamato prima dell&#8217;accettazione dell&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la nomina del curatore si ha l&#8217;<strong>effetto costitutivo</strong> dell&#8217;eredità giacente. Solo con tale presupposto dunque l&#8217;eredità diventa giacente in quanto viene sottratto al chiamato il potere di amministrarla.</p>
<h2 id="giacente" style="text-align: justify;">Eredità giacente ed eredità vacante</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è detto come l&#8217;eredità è giacente quando il chiamato non la accetta ma ha la possibilità di farlo. Al contrario si parla di <strong>eredità vacante</strong> quando l&#8217;eredità non può più essere accettata. Tale ipotesi si verifica in particolare quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>non ci sono chiamati</strong> all&#8217;eredità né testamentari né legittimi;</li>
<li>i chiamati all&#8217;eredità ci sono ma non possono accettare perché il loro diritto si è <strong>prescritto</strong> o è <strong>decaduto</strong> oppure <strong>hanno rinunciato</strong> all&#8217;eredità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per la tutela di creditori e legatari in caso di eredità vacante la successione continua con l&#8217;istituzione della<strong> Stato</strong> quale erede allo stesso modo di come ai sensi dell&#8217;articolo 827 del codice civile i beni che non appartengono a nessuno (vacanti) diventano di proprietà dello Stato.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Gli effetti dell&#8217;eredità giacente sul chiamato</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalle norme del codice civile si ricavano tre effetti negativi dell&#8217;eredità giacente sul chiamato. Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;effetto di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 460 del codice civile secondo cui il chiamato <strong>non può compiere azioni possessorie</strong>, <strong>atti conservativi</strong>, <strong>di vigilanza o di amministrazione temporanea</strong> dal momento in cui viene nominato un curatore dell&#8217;eredità. Non avrebbe senso consentirgli di compiere tali atti dal momento in cui la nomina del curatore è stata una diretta conseguenza della sua precedente inerzia. Il suo attivarsi infatti sarebbe soltanto di intralcio all&#8217;attività del curatore;</li>
<li>l&#8217;<strong>impossibilità di iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 2830 del codice civile. Tale norma è stata posta a tutela della parità di trattamento dei creditori del <em>de cuius.</em> Non essendovi ancora eredi, infatti,  non possono esservi loro creditori e pertanto il riferimento è ai creditori del defunto;</li>
<li>nel caso di liquidazione dell&#8217;eredità ai sensi degli articoli 498 e seguenti del codice civile l&#8217;<strong>impossibilità di promuovere procedure esecutive</strong> sui beni dell&#8217;eredità ad istanza dei creditori.</li>
</ul>
<h2 id="curatore" style="text-align: justify;">Il curatore dell&#8217;eredità giacente</h2>
<p style="text-align: justify;">Tale figura costituisce il perno della disciplina dell&#8217;eredità giacente. La sua nomina viene pronunciata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, <strong>d&#8217;ufficio</strong> oppure su <strong>istanza di parte</strong>. Non può essere nominato curatore il chiamato all&#8217;eredità: costui è invece il soggetto che ha determinato la necessità di nominare un curatore a causa della sua inerzia.</p>
<p style="text-align: justify;">La nomina viene effettuata con <strong>decreto del tribunale</strong> che dev&#8217;essere, a cura del cancelliere <em>&#8220;pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni&#8221;</em> ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 528 del codice civile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Che cosa fa</h3>
<p style="text-align: justify;">Come stabiliscono gli articoli 529, 530 e 531 del codice civile il curatore, dopo aver prestato <strong>giuramento</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 193 delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, si occupa di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>effettuare alcune <strong>operazioni preliminari</strong> quali la redazione dell&#8217;inventario, nelle stesse modalità previste dal codice civile per la redazione dell&#8217; inventario nell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">accettazione beneficiata</a> e secondo le norme del codice di procedura civile, e il <strong>compimento di atti urgenti</strong>;</li>
<li>esercitare e promuoverne le ragioni dell&#8217;eredità e rispondere alle istanze proposte contro la medesima. Il curatore ha pertanto la <strong>legittimazione processuale</strong> sia attiva che passiva nel perseguimento degli scopi per cui dura il suo ufficio;</li>
<li><strong>amministrare l&#8217;eredità</strong>, sotto la vigilanza e con l&#8217;autorizzazione del tribunale, ponendo in essere sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione;</li>
<li>depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell&#8217;eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili;</li>
<li>rendere il conto della propria gestione;</li>
<li><strong>pagare i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari</a></strong> su autorizzazione del tribunale, salvo i creditori e i legatari facciano opposizione. In tal caso, ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 529, il curatore<em>&#8220;non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell&#8217;eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti&#8221;</em>.</li>
<li>eseguire la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/">dichiarazione di successione</a> </strong>per la liquidazione delle imposte dovute.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;istanza di nomina</h3>
<p style="text-align: justify;">Le persone interessate alla nomina del curatore possono essere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i chiamati non in possesso dei beni ereditari;</li>
<li>i chiamati in subordine;</li>
<li>i legatari;</li>
<li>i creditori ereditari;</li>
<li>i creditori del chiamato;</li>
<li>i chiamati possessori pro quota e i coeredi se si ammette la giacenza pro quota.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ciascuno di questi soggetti può fare istanza di nomina</strong> del curatore non prevedendo la legge alcun limite di legittimazione.</p>
<h2 id="beni" style="text-align: justify;">La vendita di beni mobili e immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Il curatore dell&#8217;eredità giacente ha il potere di compiere atti dispositivi. Fra quelli più rilevanti ci sono la <strong>vendita dei beni mobili e immobili</strong> del patrimonio ereditario. Tali atti seguono le regole previste dal codice di procedura civile ed in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;articolo 783, primo comma, per quanto riguarda la vendita di beni mobili. La norma dispone che<em> &#8220;La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell&#8217;inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti&#8221;. </em></li>
<li>il secondo comma dello stesso articolo che invece dispone che <em>&#8220;La vendita dei beni immobili può essere <strong>autorizzata dal tribunale</strong> con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di <strong>necessità o utilità evidente</strong>&#8220;.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fra gli atti dispositivi non consentiti al curatore invece vi sono l&#8217;accettazione e la rinuncia dell&#8217;eredità.</p>
<h2 id="cessazione" style="text-align: justify;">Quando cessa</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 532 del codice civile: <em>&#8220;<strong>Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l&#8217;eredità è stata accettata</strong>&#8220;</em>. Come si diceva in precedenza, quando l&#8217;ultimo chiamato accetta l&#8217;eredità non vi è più più un&#8217;utilità all&#8217;esistenza del curatore. La sua carica pertanto cessa in quanto a questi si sostituisce il nuovo titolare dei beni ereditari. Tale momento coincide con la <strong>cessazione della giacenza</strong>. Ma questo è solo una delle cause di cessazione delle funzioni del curatore (e dunque della giacenza). Ce ne sono altre due ed in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>esaurimento dell&#8217;attivo</strong>, cioè quando mancano beni ereditari. Se mancano infatti non ha più alcun senso il ruolo stesso di curatore;</li>
<li>se i chiamati <strong>rinunciano all&#8217;eredita</strong> e questa <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-mancanza-eredi/">viene devoluta allo Stato</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La curatela cessa senza che vi sia la necessità di un atto giudiziario che ne dichiari la cessazione. Il curatore ignaro dell&#8217;accettazione dell&#8217;eredità infatti potrebbe continuare a svolgere il suo ufficio. In tal caso sono previste delle tutele per i terzi per cui gli atti compiuti dal curatore dopo l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità. Tali atti sono <strong>validi</strong> e <strong>vincolano</strong> gli eredi. Per analogia infatti si applica l&#8217;articolo 1729 sul mandato secondo cui <em>&#8220;Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l&#8217;estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non si ha invece cessazione della giacenza</strong> nei casi in cui il curatore abbandona il suo ufficio. Ciò può accadere nelle seguenti ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quando muore;</li>
<li>se gli viene revocato l&#8217;incarico;</li>
<li>se rinuncia all&#8217;incarico;</li>
<li>quando diviene incapace di adempiere alle sue funzioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tali casi il tribunale provvede alla sua sostituzione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-giacente/">L&#8217;eredità giacente &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;azione di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 23:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;azione di riduzione &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Senza testamento Delle disposizioni testamentarie Riduzione delle donazioni L&#8217;azione di restituzione I presupposti I termini Le conseguenze La mediazione obbligatoria I costi L&#8217;azione di riduzione &#232; un&#8217;azione giudiziale che trova compiuta disciplina agli articoli 554 e seguenti del codice civile, e soprattutto all&#8217;articolo 564 del codice civile. L&#8217;articolo 564 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">L&#8217;azione di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;azione di riduzione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#successione-legittima"><strong>Senza testamento</strong></a></li>
<li><a href="#disposizioni-testamentarie"><strong>Delle disposizioni testamentarie</strong></a></li>
<li><a href="#donazioni"><strong>Riduzione delle donazioni</strong></a></li>
<li><a href="#restituzione"><strong>L&#8217;azione di restituzione</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#termini"><strong>I termini</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Le conseguenze</strong></a></li>
<li><a href="#mediazione-obbligatoria"><strong>La mediazione obbligatoria</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>azione di riduzione</strong> è un&#8217;azione giudiziale che trova compiuta disciplina agli articoli 554 e seguenti del codice civile, e soprattutto all&#8217;articolo 564 del codice civile. L&#8217;<strong>articolo 564</strong> recita infatti:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il legittimario che non ha accettato l&#8217;eredità col beneficio d&#8217;inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all&#8217;eredità. Questa disposizione non si applica all&#8217;erede che ha accettato col beneficio d&#8217;inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a> deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione</a>, è pure esente da imputazione.&#8221;</em></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione di riduzione è quindi la forma di tutela riconosciuta ai legittimari per ottenere giudizialmente la quota di legittima così come determinata dall&#8217;artcolo 556 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa forma di tutela è riconosciuta dal codice civile ai soli <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a></strong>: stretti congiunti del defunto a cui la legge riconosce particolari diritti e quote sul patrimonio del defunto. L&#8217;azione di riduzione spetta anche agli eredi ed agli aventi causa dei legittimari. Si tratta di un&#8217;azione che ha la natura di <strong>accertamento costitutivo</strong>.</p>
<h2 id="successione-legittima" style="text-align: justify;">L&#8217;espansione delle quote in caso di successione legittima</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile disciplina la reintegrazione delle quote di legittima tanto nel caso di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong><em>&#8220;ab intestato&#8221;</em> (senza testamento) quanto di<strong> successione testamentaria</strong>. L&#8217;articolo 553 stabilisce un automatismo in base al quale, ove non ci sia un testamento, le quote di eredità si espandono per fare spazio ai diritti di legittima. Secondo la giurisprudenza in questo caso non può parlarsi di una vera e propria azione di riduzione, bensì di un automatismo previsto dal codice. Ove il patrimonio ereditario sia capiente per soddisfare le ragioni dei legittimari e non vi sia un testamento non sarà dunque necessario agire in riduzione.</p>
<h2 id="disposizioni-testamentarie" style="text-align: justify;">La riduzione delle disposizioni testamentarie</h2>
<p style="text-align: justify;">Diversa è la circostanza in cui il defunto abbia fatto <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong>, e quest&#8217;ultimo sia lesivo dei diritti di legittima. In quest&#8217;ultimo caso trovano applicazione gli articoli 554 e 558 del codice civile. Il legittimario leso potrà in questo caso <strong>agire in riduzione</strong> contro alle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti di legittima. L&#8217;articolo 558 in particolare stabilisce che la riduzione di queste disposizioni avvenga &#8220;proporzionalmente&#8221;, senza distinzione fra eredità e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a>. Lo stesso articolo 558 dà anche facoltà al testatore di privilegiare alcune disposizioni in danno di altre.</p>
<h2 id="donazioni" style="text-align: justify;">La riduzione delle donazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando l&#8217;azione di riduzione avente ad oggetto le disposizioni testamentarie lesive non sia sufficiente ad integrare i diritti dei legittimari, gli stessi potranno <strong>agire in riduzione contro alle donazioni</strong>. L&#8217;articolo 559 stabilisce in particolare come le donazioni si riducano a partire dall&#8217;ultima poi andare alle anteriori. L&#8217;azione di riduzione delle donazioni è dunque subordinata all&#8217;incapienza del patrimonio ereditario.</p>
<h2 id="restituzione" style="text-align: justify;">L&#8217;azione di restituzione</h2>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;azione di riduzione può conseguire l&#8217;<strong>azione di restituzione</strong>, avente ad oggetto gli immobili dell&#8217;eredità. Vengono generalmente identificate due azioni di restituzione.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">La prima è l&#8217;azione di restituzione <strong>contro al donatario o al legatario</strong>. Si tratta dell&#8217;azione disciplinata all&#8217;articolo 560 del codice civile. In questo caso ove l&#8217;immobile ecceda di oltre un quarto la quota disponibile, lo stesso rimarrà nell&#8217;eredità per intero.</li>
<li style="text-align: justify;">La seconda è l&#8217;azione di restituzione <strong>contro ai terzi aventi causa dal donatario acquirente</strong>. Disciplinata dall&#8217;articolo 563, la stessa azione prevede che &#8220;se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/"><strong>trascrizione</strong></a> della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione</a></strong>, il legittimario, premessa l&#8217;escussione del beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell&#8217;ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.&#8221;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultima delle due azioni sopra descritte determina il problema della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/">circolabilità degli immobili di provenienza donativa</a></strong>.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 564 del codice civile individua i presupposti per l&#8217;azione di riduzione.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">In primo luogo il legittimario deve <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/"><strong>accettare l&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario</strong></a>, fatto salvo in cui donazioni e legati da ridurre siano stati disposti a favore di suoi coeredi.</li>
<li style="text-align: justify;">In secondo luogo il legittimario, deve <strong>&#8220;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imputazione-ex-se/">imputare ex se</a>&#8220;</strong> le donazioni ed i legati ricevuti dal defunto. Il testatore (o il donante) può dispensare il legittimario da detta imputazione.</li>
</ul>
<h2 id="termini" style="text-align: justify;">I termini di prescrizione dell&#8217;azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il termine prescrizionale dell&#8217;azione di riduzione è quello ordinario di dieci anni. Nel <strong>caso le diposizioni da ridurre siano le donazioni, detto termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione</strong> del donante (la data in cui il donante muore). Questa azione non si può infatti attivare se non dopo la morte del donante, e così i legittimari lesi non potranno far valere le loro ragioni se non dopo l&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Più complesso è il computo del termine di prescrizione contro alle disposizioni testamentarie. Si sono fatti strada ben tre orientamenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Secondo un primo orientamento anche il questo caso il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">termine di prescrizione</a> inizierebbe a decorrere dalla data di apertura della successione</strong> (e quindi di morte) del testatore. Questo <strong>orientamento è ormai minoritario.</strong>  È frutto di un&#8217;interpretazione di una non recente sentenza della Corte di Cassazione con numero 11809 del 1997. La critica a questo orientamento è dovuta alla circostanza che il legittimario leso nei propri diritti non potrebbe avere cognizione piena da della lesione degli stessi se non in seguito, quantomeno, alla pubblicazione del testamento.</li>
<li style="text-align: justify;">Secondo un secondo orientamento il <strong>termine prescrizionale decorrerebbe invece dalla pubblicazione del testamento</strong>. Così è stato interpretato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 5920 del 1999. Anche questo <strong>orientamento è oggi minoritario</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Secono l&#8217;ormai <strong>consolidato orientamento</strong>, che è oggi nettamente maggioritario, il <strong>termine di prescrizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione contro a disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l&#8217;eredità</strong>. Solo dopo l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità da parte del chiamato che sia beneficiario di una disposizione lesiva, infatti, il legittimario leso può avere piena cognizione della lesione a proprio danno. Questo orientamento è consacrato nella sentenza della corte di Cassazione con numero 20644 del 2004.</li>
</ul>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Le conseguenze dell&#8217;azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come esposto, l&#8217;azione di riduzione è riconosciuta dalla dottrina ormai maggioritaria come di <strong>accertamento costitutivo</strong>. Al giudice infatti è demandato in primo luogo l&#8217;accertamento della lesione della legittima del legittimario al netto della cosiddetta <em>imputazione ex se</em> da questi operata.</p>
<p style="text-align: justify;">Accertata l&#8217;eventuale lesione, il giudice dichiarerà l&#8217;inefficacia parziale o totale delle disposizioni testamentarie o donative lesive, reintegrando il legittimario nei diritti spettanti per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Va precisato che, una volta dichiarata l&#8217;inefficacia anche parziale delle disposizioni lesive, il legittimario <strong>non otterrà un riconoscimento patrimoniale pecuniario in senso stretto, ma sarà reintegrato nella comunione ereditaria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legittimario leso, una volta accolta la propria domanda, vedrà riconosciuta la propria quota &#8220;incrementata&#8221; sulla massa ereditaria. Una volta reintegrato nella propria posizione, il legittimario avrà facoltà di domandare la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione ereditaria</a></strong> sulla quota definita dalla sentenza.</p>
<h2 id="mediazione-obbligatoria" style="text-align: justify;">La mediazione obbligatoria</h2>
<p style="text-align: justify;">In conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 del 2010, l&#8217;azione di riduzione è soggetta alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mediazione-civile/"><strong>mediazione obbligatoria</strong></a>. Il giudizio relativo all&#8217;azione di riduzione deve quindi essere necessariamente preceduto da un tentativo di mediazione, alla presenza di un mediatore designato da un organismo abilitato dal Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione costituisce una vera e propria condizione di procedibilità, nel senso che non è possibile attivare il relativo giudizio, e laddove attivato in difetto della conclusione del procedimento di mediazione, deve essere sospeso fino a che sia attivata e si sia conclusa la mediazione. La finalità della norma è quella di dare la possibilità alle parti di trovare un accordo per scongiurare un lungo giudizio, con un chiaro intento deflattivo del carico giudiziario.</p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi dell&#8217;azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi dell&#8217;azione di riduzione variano a seconda di quanto sia oggetto della domanda. La domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni, come precisato, deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di <strong>mediazione obbligatoria</strong>. In sede di mediazione gli istanti avranno modo di evitare il giudizio, trovando un accordo conciliativo. Il costo di una mediazione in ambito successorio, quanto all&#8217;onorario dell&#8217;avvocato, varia dai 1500 ai 2500 euro circa. L&#8217;azione di riduzione, nella sua fase effettiva, ha un costo che parte da circa 3000 euro oltre accessori. Complessivamente l&#8217;azione di riduzione <strong>ha un costo che parte da circa 4000 euro inclusa la fase della mediazione</strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il patto di famiglia &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/patto-di-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 07:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il patto di famiglia &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona I patti successori I legittimari non assegnatari I soggetti La forma L&#8217;oggetto I legittimari sopravvenuti I vantaggi Impugnazione Recesso e scioglimento La donazione L&#8217;articolo 768-bis c.c. stabilisce che: &#8220;&#200; patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il patto di famiglia &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#patti-successori"><strong>I patti successori</strong></a></li>
<li><a href="#legittimari-non-assegnatari"><strong>I legittimari non assegnatari</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>I soggetti</strong></a></li>
<li><a href="#forma"><strong>La forma</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#legittimari-sopravvenuti"><strong>I legittimari sopravvenuti</strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>I vantaggi</strong></a></li>
<li><a href="#impugnazione"><strong>Impugnazione</strong></a></li>
<li><a href="#recesso-scioglimento"><strong>Recesso e scioglimento</strong></a></li>
<li><a href="#donazione"><strong>La donazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-bis c.c. stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;È patto di famiglia il <strong>contratto</strong> con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di <strong>impresa familiare</strong> e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l&#8217;<strong>imprenditore</strong> trasferisce, in tutto o in parte, l&#8217;<strong>azienda</strong>, e il <strong>titolare di partecipazioni societarie</strong> trasferisce, in tutto o in parte, le proprie <strong>quote</strong>, ad uno o più <strong>discendenti</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Inserito nel codice civile ad opera della legge n. 55/2006, il patto di famiglia è stato così disciplinato nelle norme del capo V-bis del titolo IV del libro secondo sulle successioni. L&#8217;intento del legislatore del 2006 è stato quello di agevolare quella categoria di soggetti che svolgono un attività economica organizzata in gestione familiare per consentire il <strong>ricambio generazionale</strong>. Il tessuto produttivo italiano infatti è ricco di attività gestite da componenti della stessa famiglia a prescindere dalla forma giuridica adottata per l&#8217;impresa (<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-capitali-persone/">società</a> o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impresa-familiare/">impresa familiare</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma tuttavia non tratta solo del trasferimento dell&#8217;azienda dell&#8217;imprenditore ai suoi discendenti, bensì del <strong>trasferimento di partecipazioni societarie</strong> dal titolare ai suoi.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il patto di famiglia e che scopo ha</h2>
<p style="text-align: justify;">Il patto di famiglia è un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratto</a> con cui un soggetto, <strong>imprenditore</strong> <strong>titolare di azienda o di partecipazioni societarie</strong>, può trasferire, prima della sua morte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più discendenti. I discendenti sono tutti i soggetti che, a seconda del grado di parentela, discendono in linea retta o collaterale dall&#8217;imprenditore. Oltre a questi, partecipano al contratto, se ne vedrà successivamente il motivo, anche il coniuge dell&#8217;imprenditore e coloro che sarebbero individuati come legittimari al momento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. Lo stabilisce l&#8217;art. 768-quater c.c. affermando che <em>&#8220;Al contratto devono partecipare anche il <strong>coniuge</strong> e tutti coloro che sarebbero <strong>legittimari</strong> ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell&#8217;imprenditore&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La facoltà di fissare anticipatamente la sorte di tali beni è ammessa per due ragioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>consentire all&#8217;imprenditore di <strong>pianificare il futuro passaggio generazionale</strong>;</li>
<li>tutelare l&#8217;economia e la funzionalità dell&#8217;impresa nonché favorire il passaggio della ricchezza scavalcando gli istituti della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione ereditaria</a> e dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a> che si avrebbero con una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione</a>;</li>
<li>garantire la <strong>continuità dell&#8217;impresa</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tratta in ogni caso di un negozio traslativo, in cui un soggetto succede ad un altro nella titolarità del bene trasferito e in cui la cessione dell&#8217;azienda o delle partecipazioni ha effetto immediato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La natura giuridica del patto</h3>
<p style="text-align: justify;">La dottrina è divisa sulla natura giuridica del patto di famiglia. Alcuni lo assimilano alla <strong>donazione modale</strong> in quanto individuerebbero nell&#8217;obbligo di legge di liquidare i legittimari non assegnatari l&#8217;onere apposto ad un atto di liberalità dell&#8217;imprenditore. Altri lo accomunano alla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-divisione/">divisione</a></strong> anche per il fatto che è inserito nel titolo del codice civile ad essa dedicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella dominante, tuttavia, riflette sul fatto che tale contratto ha come causa propria, rappresentando una<strong> liberalità</strong> da parte del trasferente diretta nei confronti dei discendenti e indiretta nei confronti dei legittimari non assegnatari. Questi infatti ricevono dai discendenti quanto corrispondente alla propria quota di legittima. Le attribuzioni patrimoniali pertanto non sono tutte a titolo gratuito nascendo in capo ai discendenti l&#8217;onere di liquidare in denaro o in natura la quota dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a>.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona</h2>
<p style="text-align: justify;">Con tale patto infatti chi si adopera per la collocazione futura del proprio bene lo assegna, come già accennato, ad uno o più discendenti. Al contempo, l&#8217;istituto prevede che coloro che rientrano nella successione ma non sono assegnatari del bene oggetto del patto vengano comunque soddisfatti con la <strong>liquidazione di una somma di pari importo alla quota legittima ad essi spettante</strong>. Tale liquidazione corrisponde all&#8217;assegnazione anticipata della quota di legittima che potrebbe spettare in sede di apertura della successione. Non è detto sia vantaggiosa in termini economici ben potendo essere inferiore, in quanto commisurata all&#8217;azienda o alle partecipazioni sociali, rispetto alla quota che risulterebbe dall&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-quater, secondo comma, infatti stabilisce che <em>&#8220;Gli assegnatari dell&#8217;azienda o delle partecipazioni societarie <strong>devono liquidare gli altri partecipanti al contratto</strong>, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti;</em> <em>i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in <strong>natura</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La liquidazione pertanto può avvenire in denaro o in natura. In ogni caso i legittimari possono rinunziarvi.</p>
<h2 id="patti-successori" style="text-align: justify;">Patto di famiglia e patti successori</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;operazione di trasferimento dell&#8217;azienda dall&#8217;imprenditore ai suoi discendenti era, prima dell&#8217;introduzione di tale disciplina, limitata dal <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">divieto di patti successori</a></strong>, per lo meno negli accordi che avevano ad oggetto la quota di legittima. Il divieto trova la propria fonte nell&#8217;articolo 458 del codice civile che, dopo l&#8217;introduzione della nuova normativa, stabilisce <em>&#8220;Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti&#8230;&#8221;</em>. La norma oggi ammette dunque che la disciplina del patto di famiglia possa derogare al divieto dei patti successori.</p>
<h2 id="legittimari-non-assegnatari" style="text-align: justify;">I trasferimenti in favore dei legittimari non assegnatari</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo periodo del terzo comma dell&#8217;art. 768-quater stabilisce che <em>&#8220;I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell&#8217;azienda, secondo il valore attribuito in contratto,<strong> sono imputati alle quote di legittima loro spettanti</strong>; l&#8217;assegnazione può essere disposta anche <strong>con successivo contratto</strong> che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore qui contempla l&#8217;ipotesi in cui, in sede di stipulazione del patto, il trasferente assegni altri beni a coloro che non sono assegnatari dell&#8217;azienda o delle partecipazioni con un atto distinto. Si tratterebbe di trasferimenti in favore di quest&#8217;ultimi, per incentivare la conclusione del patto: questi troverebbero la propria causa nello stesso patto di famiglia. La norma impone che il trasferimento di tali beni venga fatta nella stessa forma del patto di famiglia, pertanto con <strong>atto pubblico</strong>, essendo un atto collegato al primo. Il legislatore inoltre ha stabilito la regola secondo cui i legittimari assegnatari di tali altri beni debbano imputare alla propria quota di legittima i beni ricevuti. Si precisa che quest&#8217;ultimi, in tal caso, non saranno &#8220;riparati&#8221; da eventuale collazione o azione di riduzione in sede di successione come accade per i beni oggetto del patto di famiglia.</p>
<h2 id="soggetti" style="text-align: justify;">I soggetti del patto di famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">Sul presupposto che il patto di famiglia è un atto <em>inter vivos</em>, i soggetti che vi partecipano sono necessariamente tre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il soggetto che nella qualità di imprenditore <strong>titolare di un azienda</strong> o di <strong>partecipazioni sociali</strong> trasferisce l&#8217;azienda od un ramo di essa ovvero le partecipazioni sociali;</li>
<li>i <strong>discendenti</strong> assegnatari del bene oggetto del patto;</li>
<li>i <strong>legittimari non assegnatari</strong>, ovvero il coniuge, anche legalmente separato senza <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione/">addebito della separazione</a>, i figli se vivi o in alternativa i loro discendenti, sia legittimi o naturali che adottivi o legittimati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-quater, primo comma, infatti afferma che <em>&#8220;Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell&#8217;imprenditore&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina maggioritaria ritiene che questi debbano fare parte del patto sin dall&#8217;origine a pena di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità del contratto</a> ex art. 1418 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia l&#8217;imprenditore, che i beneficiari, che i legittimari possono non presentarsi personalmente alla stipula del patto ma farsi <strong>rappresentare</strong> mediante procura. Ritorna qui tuttavia il problema della qualificazione giuridica del patto. Se lo si considera un negozio donativo operano i limiti alla rappresentanza volontaria di cui all&#8217;art. 778 c.c. sul mandato a donare. Se invece si ritiene avere causa propria, mista o divisoria la rappresentanza volontaria è liberamente esercitabile. La procura tuttavia, in ogni caso, deve rivestire la forma dell&#8217;atto pubblico e, se del caso, con la presenza dei testimoni.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Se il non assegnatario è incapace d&#8217;agire</h3>
<p style="text-align: justify;">Alcune questioni si sollevano se un legittimario non assegnatario è affetto da incapacità d&#8217;agire totale o parziale. Si possono avere le seguenti ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;incapacità deriva dalla <strong>minore età</strong>. Il minore può essere allora rappresentato dai genitori che esercitano su di esso la potestà genitoriale  su autorizzazione del giudice tutelare. Se è sotto tutela può essere rappresentato dal legale rappresentante munito di autorizzazione del giudice del tribunale;</li>
<li>il non assegnatario è<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/"><strong> interdetto</strong></a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inabilitazione/"><strong>inabilitato</strong></a> o beneficiario dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/amministratore-di-sostegno/"><strong>amministrazione di sostegno</strong></a>. In questi casi intervengono alla stipula del patto rispettivamente il tutore munito dell&#8217;autorizzazione del giudice, il curatore e il legittimario inabilitato che deve prestare il proprio consenso alla stipula del patto o l&#8217;amministratore di sostegno se nel decreto di nomina il patto di famiglia rientra fra gli atti di sua esecuzione.</li>
</ul>
<h2 id="forma" style="text-align: justify;">La forma del patto</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 768-ter c.c.<em>&#8220;A pena di nullità il contratto deve essere concluso per<strong> atto pubblico</strong>&#8220;</em>. La forma necessaria alla validità del patto di famiglia pertanto è quella scritta <em>ad substantiam</em>. Tutti i requisiti del contratto di cui all&#8217;articolo 1325 c.c. devono risultare dal patto pena l&#8217;invalidità dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha imposto tali formalità che richiedono pertanto l&#8217;intervento della figura qualificata del <strong>notaio</strong> per tutelare gli interessi dei vari membri della famiglia nella persecuzione degli obbiettivi prefissati dalla famiglia nella stipulazione del contratto. È buona prassi fornire al notaio una copia del certificato dello stato di famiglia da cui risultino i figli e il coniuge dell&#8217;imprenditore e allegarla al contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l&#8217;operazione di <strong>liquidazione dei legittimari non assegnatari</strong> questa può avvenire in un secondo momento rispetto alla stipulazione del patto e in contratto separato. Essendo tuttavia un atto connesso al primo deve assumerne la stessa forma ovvero quella di atto pubblico e devono prendervi parte i medesimi soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;incertezza giuridica della natura del patto dipende infine un&#8217;ulteriore questione riguardante la forma dello stesso. La dottrina infatti si interroga ancora sulla necessaria o meno <strong>presenza dei testimoni</strong> alla stipulazione del patto. Chi lo assimila alla donazione ritiene necessaria la presenza dei testimoni chi invece si distacca da tale visione non ne ritiene necessaria la presenza.</p>
<p style="text-align: justify;">È legittima l&#8217;apposizione di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/termine-nel-contratto/"><strong>termine</strong></a> o di una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condizione-nel-contratto/">condizione</a> </strong>al patto, avendo lo stesso natura contrattuale.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del patto: azienda e partecipazioni societarie</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-bis c.c. stabilisce che oggetto del patto di famiglia possano essere l&#8217;azienda o le partecipazione sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l&#8217;<strong>azienda</strong> il legislatore ha voluto intendere sia l&#8217;azienda nel suo complesso sia un <strong>ramo</strong> di essa. Per quest&#8217;ultimo vale la definizione di cui all&#8217;articolo 2112, comma 5, ultimo periodo, c.c. ovvero <em>&#8220;articolazione funzionalmente autonoma di un&#8217;attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della stipulazione del patto di famiglia si può realizzare dunque un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trasferimento-azienda/"><strong>trasferimento d&#8217;azienda</strong></a> oppure l&#8217;acquisizione della nuda proprietà da parte del discendente e la concessione di un diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usufrutto/">usufrutto</a> all&#8217;imprenditore trasferente.  Nel primo caso non si devono tuttavia pregiudicare i diritti dei collaboratori dell&#8217;impresa familiare ex art. 230-bis c.c. Si tratta in particolare dei <strong>diritti alla liquidazione della partecipazione</strong> e del <strong>diritto di prelazione</strong>.  Il primo comprende il diritto agli utili, il diritto sui beni acquistati e il diritto sugli incrementi dell&#8217;azienda ex art. 230-bis, comma 1. Sul riconoscimento del secondo, previsto al comma 5 dell&#8217;art. 230-bis c.c., la dottrina è divisa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-bis c.c. impone che il patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie regoli il trasferimento rispettando preventivamente la disciplina del trasferimento delle partecipazioni societarie prevista dalla legge e dallo statuto secondo le norme che disciplinano le singole forme sociali. La norma inoltre parla di partecipazioni sociali e di quote. È pertanto configurabile l&#8217;ipotesi per cui si tratti di quote di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-responsabilita-limitata/">S.r.l</a>, di azioni di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-per-azioni/">S.p.a</a> oppure di qualsiasi forma di partecipazione in società di persone o di capitali.</p>
<h2 id="legittimari-sopravvenuti" style="text-align: justify;">Il patto di famiglia e i legittimari sopravvenuti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-sexies risponde a tale domanda stabilendo che <em>&#8220;All&#8217;apertura della successione dell&#8217;imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell&#8217;articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta del caso in cui vi siano <strong>legittimari sopravvenuti</strong> al momento dell&#8217;apertura della successione, ovvero legittimari preesistenti che non hanno partecipato al patto al momento della sua stipulazione. A seconda della natura del patto ne discende che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se assimilato alla <strong>divisione ereditaria</strong>, la mancanza di tutti i condividenti alla divisione ne comporterebbe la nullità;</li>
<li>i legittimari sopravvenuti possono vantare il loro diritto di credito ai sensi dell&#8217;articolo 768-sexies c.c. Tale diritto nascerebbe <strong>al momento della morte del trasferente</strong>, a differenza di quello dei legittimari contraenti che nasce al momento della conclusione del patto. Il valore di tale credito viene calcolato in base ai criteri previsti all&#8217;art. 768-quater e dunque in relazione al valore dell&#8217;azienda o delle partecipazioni al momento della stipula del patto.</li>
</ul>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify;">I vantaggi del patto di famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 768-quater stabilisce che <em>&#8220;Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che la <strong>collazione</strong> è quell&#8217;istituto giuridico operante in sede di donazione per cui i donatari devono, in sede di successione, conferire alla massa ereditaria tutto quanto hanno ricevuto in vita dal defunto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>azione di riduzione</strong> invece è un&#8217;azione giudiziaria con cui i legittimari possono ottenere giudizialmente la propria quota di legittima nel caso in cui questa sia stata lesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il patto di famiglia questi strumenti, che possono destabilizzare il patrimonio del defunto oggetto del patto, <strong>non possono essere utilizzati in sede di futura successione</strong> e pregiudicare quanto stabilito in sede di stipulazione del patto. Non sono sottoposti a tali azioni né i beni ricevuti dai discendenti né quelli ricevuti dai non assegnatari.</p>
<h2 id="impugnazione" style="text-align: justify;">Quando impugnare il patto di famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il patto di famiglia <strong>può essere impugnato</strong> nei tipici casi previsti dalla disciplina del contratto in generale ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>vizi del consenso;</li>
<li>violenza e dolo;</li>
<li>errore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A stabilirlo è l&#8217;articolo 768-quinquies che afferma anche che <em>&#8220;L&#8217;azione si prescrive nel termine di <strong>un anno</strong>&#8220;</em>. L&#8217;impugnazione per i motivi suddetti, dunque, può essere esercitata <strong>entro un anno dal momento in cui è terminata la violenza o si è venuti a conoscenza del dolo o dell&#8217;errore</strong>. L&#8217;impugnazione infatti può avvenire tramite l&#8217;esercizio dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/annullabilita-contratto/">azione di annullamento dei contratti</a> ai sensi dell&#8217;articolo 1442 c.c. ed è esercitabile da tutti i partecipanti al patto ed anche dai legittimari non partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Può costituire motivo di impugnazione inoltre la mancata osservanza del secondo comma dell&#8217;art. 768-sexsies con riguardo al diritto di credito dei legittimari sopravvenuti.</p>
<h2 id="recesso-scioglimento" style="text-align: justify;">Il recesso e lo scioglimento del patto di famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 768-septies stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;</em></li>
<li><em>mediante <strong>recesso</strong>, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio&#8221;</em>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In prima battuta la norma disciplina la possibilità di <strong>sciogliere o modificare il patto</strong> ponendo in essere un diverso negozio giuridico. Quest&#8217;ultimo sarà valido soltanto qualora presenterà le stesse caratteristiche del patto sotto il profilo formale e sostanziale. Bisognerà inoltre provvedere ai medesimi adempimenti pubblicitari. A tale nuovo contratto inoltre dovranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte al patto anche successivamente alla stipula dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma poi contempla la possibilità di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso/"><strong>recedere unilateralmente</strong></a> dal patto di famiglia purché sia previsto nel contratto e venga reso in una dichiarazione a tutti i contraenti l&#8217;esercizio del diritto. È buona prassi pertanto, non essendovi disposizioni legislative in merito, regolare le modalità di recesso nel contratto ovvero il termine entro cui vi è la possibilità di esercitarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto può prevedere la facoltà di recesso <strong>a favore di tutti i partecipanti al patto</strong>. Se recede l&#8217;imprenditore, l&#8217;azienda o le partecipazioni sociali rientreranno nel suo patrimonio e il contratto si scioglierà insieme allo spirare dell&#8217;effetto traslativo. Si ha lo stesso effetto di scioglimento del contratto se a recedere è l&#8217;assegnatario. Quando a recedere invece sono i legittimari non assegnatari, il contratto non si scioglie. Sorge però in capo a questi ultimi l&#8217;<strong>obbligo di restituire la somma liquidata</strong> equivalente alla propria quota di legittima con gli interessi maturati.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile subordinare il recesso ad una condizione o un termine ovvero pattuire un termine di preavviso o stabilire l&#8217;onerosità dell&#8217;esercizio dello stesso.</p>
<h2 id="donazione" style="text-align: justify;">Patto di famiglia e donazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il patto di famiglia e la donazione presentano, senza ombra di dubbio, degli aspetti comuni. Entrambi infatti sono <strong>contratti</strong> disciplinati dalle regole generali previste dagli articoli 1321 e seguenti del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che caratterizza la donazione è l&#8217;<strong>atto di liberalità</strong> del donante nei confronti del donatario. Il primo infatti è mosso dal cosiddetto <em>&#8220;animus donandi&#8221;</em> che solo in parte è presente nel patto di famiglia. Con entrambi gli istituti giuridici si può addivenire al trasferimento dell&#8217;impresa familiare ad uno o più discendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal dal punto di vista formale la legge richiede per entrambi infatti la forma scritta <em>ad substantiam</em> dell&#8217;<strong>atto pubblico</strong>, ma per la donazione è necessaria la presenza di due testimoni, come prescritto dall&#8217;articolo 48 della legge notarile.</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnala un aspetto interessante relativo al coinvolgimento di <strong>donazioni pregresse</strong> all&#8217;interno del patto di famiglia. Si tratta del caso in cui siano state fatte precedentemente al patto delle donazioni, dirette o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">indirette</a>, nei confronti dei legittimari non assegnatari. È possibile, per soddisfare il loro diritto alla liquidazione derivante dal patto, richiamare tali donazioni in questo purché tali soggetti abbiano preso parte al patto e accettino espressamente di considerare quelle donazioni come quote di legittima loro spettanti. Il coinvolgimento della donazione pregressa richiede la rivalutazione del valore dei beni o diritto oggetto della stessa attualizzata al momento del patto.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>L&#8217;accrescimento nella successione: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;accrescimento nelle successioni &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I presupposti Gli effetti Legato di usufrutto Nella successione legittima Il libro secondo del codice civile adotta diversi criteri per determinare i chiamati all&#8217;eredit&#224;, facendo s&#236; che gli stessi siano facilmente individuabili e, possibilmente, che la chiamata segua la volont&#224; del defunto. Fra gli istituti che l&#8217;ordinamento ha previsto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;accrescimento nelle successioni &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
<li><a href="#usufrutto"><strong>Legato di usufrutto</strong></a></li>
<li><a href="#successione-legittima"><strong>Nella successione legittima</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il libro secondo del codice civile adotta diversi criteri per determinare i chiamati all&#8217;eredità, facendo sì che gli stessi siano facilmente individuabili e, possibilmente, che la chiamata segua la volontà del defunto. Fra gli istituti che l&#8217;ordinamento ha previsto per la concreta e agevole individuazione degli aventi causa dal defunto vi è l&#8217;<strong>accrescimento</strong>: un fenomeno giuridico che opera nell&#8217;ambito della successione testamentaria ma che è richiamato atecnicamente e con conseguenze diverse nella successione legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito del diritto successorio trova disciplina agli articoli 674 del codice civile laddove abbia luogo fra coeredi, e all&#8217;articolo 675 laddove viceversa riguardi un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>articolo 674 del codice civile</strong> infatti recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span class="ILfuVd"><span class="e24Kjd">&#8220;Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell&#8217;universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.&#8221;</span></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>articolo 675 del codice civile</strong>, in riferimento ai <strong>legati</strong>, precisa che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;L&#8217;accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.&#8221;</em></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accrescimento è quell&#8217;istituto che ha luogo in determinati contesti giuridici di contitolarità di un diritto. Lo stesso dà luogo all&#8217;<strong>espansione della quota a beneficio di alcuni contitolari laddove venga meno la contitolarità da parte di uno o più di questi</strong>. L&#8217;operatività dell&#8217;accrescimento non è limitata alle sole successioni, ma disciplina, in determinati contesti le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazioni</a> ed i contratti di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rendita-vitalizia/">rendita</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accrescimento è dunque quell&#8217;istituto che determina l&#8217;espansione della quota di un contitolare di un diritto laddove uno o più contitolari vengano meno.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti dell&#8217;accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 674 e 675 del codice civile ne individuano i presupposti nella successione testamentaria: sono diversi a seconda dell&#8217;operatività fra coeredi o collegatari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Per i <strong>coeredi</strong> l&#8217;articolo 674 del codice civile stabilisce che debbano coesistere due requisiti. Il primo è la cosiddetta <strong><em>&#8220;coniunctio verbis&#8221;</em></strong>: si tratta dell&#8217;istituzione ereditaria in uno stesso testamento. Il secondo è la <strong><em>&#8220;coniununctio re&#8221;</em></strong>, e cioè l&#8217;istituzione da parte del testatore in parti uguali;</li>
<li>Per i <strong>collegatari</strong> l&#8217;articolo 675 richiama soltanto <strong><em>coniunctio re</em></strong>: per aver luogo l&#8217;accrescimento è sufficiente che i beneficiari del diritto legato lo siano in parti uguali, anche se con più testamenti. Laddove ad esempio vengano legate quote in parti uguali a determinati soggetti di diritti sullo stesso immobile, l&#8217;istituto potrebbe operare anche se i beneficiari avessero ricevuto le rispettive quote a mezzo di testamenti successivi.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Ulteriori presupposti dell&#8217;operatività</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Il difetto della trasmissibilità del diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità</a></strong>, che prevale sull&#8217;accrescimento. Laddove un chiamato all&#8217;eredità a sua volta muoia senza avere fatto a tempo ad accettare o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciare all&#8217;eredità</a>, il diritto si trasmetterà agli eredi di questi. Non avrà quindi luogo l&#8217;accrescimento.</li>
<li><strong>Il difetto di una differente volontà del testatore</strong>, e cioè che lo stesso non abbia previsto espressamente una sostituzione per il caso in cui un chiamato non volesse o non potesse accettare l&#8217;eredità. La prevalenza della sostituzione è del resto stabilita dal terzo comma dell&#8217;articolo 674 del codice civile;</li>
<li><strong>La mancanza dei presupposti di operatività dell&#8217;istituto della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a></strong>, che, come disciplinato all&#8217;articolo 674, quarto comma del codice civile, prevale anch&#8217;esso sull&#8217;accrescimento;</li>
<li><strong>La mancata accettazione da parte di un coerede</strong>. Si parla in questo caso di solo coerede non di collegatario in quanto il legato non necessita di accettazione espressa per l&#8217;acquisto da parte del legatario. Tale circostanza può verificarsi nel caso di impedimenti naturali come ad esempio la premorienza. La mancata accettazione può anche verificarsi in caso di impedimenti di carattere giuridico, come l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/">indegnità</a>, o il vizio della disposizione testamentaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha dunque disciplinato analiticamente la prevalenza degli istituti di sostituzione, rappresentazione e accrescimento. È stabilito che la prima prevalga su rappresentazione ed accrescimento e la rappresentazione prevalga sull&#8217;accrescimento.</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti dell&#8217;accrescimento sono quelli di dare luogo <strong>retroattivamente all&#8217;acquisto del diritto da parte del beneficiario</strong>. Il &#8220;beneficiario&#8221; dell&#8217;accrescimento non ha necessità di porre in essere alcun ulteriore atto di accettazione dell&#8217;eredità: al verificarsi dei presupposti sarà erede della quota &#8220;espansa&#8221;. Come precisato, l&#8217;operatività dell&#8217;istituto è retroattiva: l&#8217;erede o il legatario saranno considerati tali nella loro integralità a partire dalla data di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a></strong>. Non sarà possibile agli stessi rinunciare parzialmente all&#8217;eredità o alla sola quota accresciuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti avranno riguardo sia alle posizioni attive dell&#8217;eredità che passive. I beneficiari dell&#8217;accrescimento saranno gravati proporzionalmente dai maggiori oneri e debiti del diritto espanso.</p>
<h2 id="usufrutto" style="text-align: justify;">Il legato di usufrutto e l&#8217;accrescimento dopo l&#8217;acquisto</h2>
<p style="text-align: justify;">Come precisato nei paragrafi precedenti, uno dei presupposti perché l&#8217;accrescimento abbia luogo è che il coerede non abbia accettato espressamente l&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 678 del codice civile, tuttavia, stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra loro vi sia il diritto di accrescimento, l&#8217;accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l&#8217;usufrutto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una norma eccezionale, che prevede un caso in cui il diritto possa espandersi dopo l&#8217;acquisto del diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usufrutto/">usufrutto</a>.</p>
<h2 id="successione-legittima" style="text-align: justify;">&#8220;Accrescimento&#8221; nella successione legittima</h2>
<p style="text-align: justify;">Come precisato, l&#8217;istituto definito come accrescimento (in senso stretto) opera nelle <strong>successioni testamentarie</strong> (cioè in presenza di un testamento). Nell&#8217;ambito delle <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successioni legittime</a></strong> (cioè quelle in difetto di testamento), sebbene sia usato lo stesso termine di, la disciplina è sostanzialmente differente. Il riferimento semantico alla parola viene dall&#8217;articolo 522 del codice civile, che stabilisce:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 571.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma in esame, tuttavia, non deve essere intesa in senso stretto, ma è viceversa tesa ad individuare a chi vada attribuita la quota in caso di rinuncia o impossibilità a conseguire l&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 522 del codice civile va dunque letto alla luce della retroattività della rinuncia all&#8217;eredità. La retroattività della rinuncia o il mancato acquisto in via definitiva da parte di un chiamato, dà luogo alla finzione di diritto che fa si che lo stesso si abbia per mai chiamato. Il cosiddetto &#8220;accrescimento&#8221; atecnico darà luogo quindi all&#8217;apertura della successione tenendo quale riferimento alla situazione di fatto e di concorso fra coeredi come se il chiamato rinunciante non fosse mai esistito, e non fosse già rinunciante o impossibilitato ad accettare l&#8217;eredità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La successione internazionale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 20:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La successione internazionale &#8211; indice: Quando Il Regolamento UE La legge applicabile Utilizzo di atti esteri in Italia Le imposte di successione La successione &#232; quel&#8217;fenomeno giuridico che d&#224; luogo alla devoluzione del patrimonio di un soggetto defunto a vantaggio degli eredi di questi. Pu&#242; accadere che il de cuius non si trovi nel Paese [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La successione internazionale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#quando"><strong>Quando</strong></a></li>
<li><a href="#regolamento-ue"><strong>Il Regolamento UE</strong></a></li>
<li><a href="#legge-applicabile"><strong>La legge applicabile</strong></a></li>
<li><a href="#utilizzo-atti-esteri-italia"><strong>Utilizzo di atti esteri in Italia</strong></a></li>
<li><a href="#imposte-successione"><strong>Le imposte di successione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">successione</a> è quel&#8217;fenomeno giuridico che dà luogo alla devoluzione del patrimonio di un soggetto defunto a vantaggio degli eredi di questi. Può accadere che il <em>de cuius</em> non si trovi nel Paese di cui è cittadino al momento della morte o non è abbia legami con un solo Paese. Potrebbe infatti risiedere in un altro Stato al momento della morte, oppure possedere dei beni, caduti in successione, in diversi Paesi. In questi casi, ovvero quando il <em>de cuius</em> presenta legami con diversi Stati, si parla di <strong>successione internazionale</strong> con l&#8217;applicazione della correlativa disciplina. In particolare, si farà riferimento alla legge 218/1995 ed al Regolamento UE n.650/2012. Gran parte della normativa, nello specifico quanto disciplinato nella legge 218/1995, è stato di recentemente oggetto di riforma ed abrogato: la fonte principale cui si fa oggi riferimento è quindi il Regolamento UE.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando c&#8217;è successione internazionale: i presupposti</h2>
<p style="text-align: justify;">La successione internazionale si apre quando una persona fisica presenta, al momento della morte, <strong>legami con Paesi diversi oltre a quello di origine</strong>. Non è una situazione infrequente infatti quella di essere originari di un determinato Paese ma essersi trasferiti in un altro per esigenze di studio, di lavoro, o di famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">A titolo esemplificativo, si pensi ad un cittadino italiano, residente in Francia con la moglie, ivi proprietario di un immobile adibito ad ufficio e allo stesso tempo proprietario di un appartamento in Italia. La coppia ha un figlio che risiede in Germania per motivi di studio.</p>
<h3>I legami con altri Paesi</h3>
<p style="text-align: justify;">I legami con gli altri Paesi, dunque, si individuano prendendo in considerazione i seguenti aspetti relativi al defunto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il Paese d&#8217;origine del defunto e dunque la sua <strong>cittadinanza</strong> originaria;</li>
<li>la cittadinanza di un altro Paese eventualmente acquisita;</li>
<li>la <strong>residenza</strong> al momento della morte;</li>
<li>dove sono collocati i <strong>beni</strong> o i <strong>diritti</strong> facenti parte del patrimonio ereditario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intreccio di questi elementi in relazione a diversi Paesi comportava, prima dell&#8217;entrata in vigore del <strong>Regolamento UE 650/2012</strong>, l&#8217;applicazione di diverse leggi, ovvero quelle di ciascun Paese con cui il defunto aveva un collegamento, nonché il coinvolgimento di autorità giudiziarie di stati diversi. Il Regolamento UE numero 650 del 2012 è stato perciò introdotto per semplificare queste ipotesi di successione evitando conflitti e costi eccessivi dei procedimenti successori.</p>
<h2 id="regolamento-ue" style="text-align: justify;">Il Regolamento UE n. 650/2012</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento UE si applica a tutti gli <strong>aspetti civili della successione <em>mortis causa</em></strong>, sia quando c&#8217;è un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> sia quando si tratta di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a>. Questo disciplina in particolare i seguenti punti della successione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>determina la <strong>legge nazionale</strong> che si deve applicare;</li>
<li>regola gli <strong>aspetti procedurali</strong>.  Ad esempio, quale autorità competente deve occuparsi della successione oppure gli effetti che si producono nei vari stati coinvolti relativamente alle decisioni degli organi giurisdizionali. Ancora, quali atti notarili vanno prodotti e gli effetti che questi produrranno negli altri stati membri dell&#8217;unione europea e altri;</li>
<li>consente di ottenere il <strong>certificato successorio europeo</strong>. Tale certificato è un documento che <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">eredi</a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legatari</a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/">esecutori testamentari</a> o amministratori dei beni del defunto possono chiedere all&#8217;autorità dello stato membro che è competente ai sensi dello stesso Regolamento. È utile a tali soggetti a <strong>dimostrare</strong> negli altri Paesi membri dell&#8217;UE, che lo riconoscono e nei quali produce i medesimi effetti, la loro qualità rispetto al <em>de cuius</em> e la nascita dei diritti derivanti dalla successione in base alla legge ad essa applicabile. Possono così vantare ed esercitare tali diritti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale Regolamento è stato adottato nel 2012 ma si è reso operativo a partire dalle successioni aperte al 17 agosto 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Stati membri dell&#8217;Unione europea ai fini del regolamento sono tutti quelli che vi fanno parte eccetto la <strong>Danimarca</strong>, l&#8217;<strong>Irlanda</strong> e il <strong>Regno Unito</strong> che non lo hanno adottato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le materie escluse dal regolamento</h3>
<p style="text-align: justify;">Non sono di competenza del regolamento le seguenti materie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>fiscale, doganale e amministrativa;</li>
<li>gli <strong>aspetti sostanziali</strong> della successione come ad esempio il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">calcolo delle quote della legittima</a> oppure questioni in ordine alle volontà del testatore;</li>
<li>la posizione rivestita dalle persone fisiche in relazione al <em>de cuius</em> nonché i rapporti familiari e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;</li>
<li>la <strong>capacità delle persone fisiche</strong> e le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;</li>
<li>le questioni riguardanti i <strong>regimi patrimoniali tra coniugi</strong> e quelli relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio nonché le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;</li>
<li>la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;</li>
<li>i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazioni</a>, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi;</li>
<li>le questioni riguardanti le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-capitali-persone/">società</a>, le persone giuridiche, le associazioni e i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trust/">trust</a> con riferimento alla loro costituzione, funzionamento e scioglimento e agli aspetti formali;</li>
<li>la natura dei<strong> diritti reali</strong>;</li>
<li>le forme della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/">trascrizione</a> immobiliare.</li>
</ul>
<h2 id="legge-applicabile" style="text-align: justify;">Che legge si applica alla successione internazionale</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge che si applica alla successione internazionale viene determinata dal Regolamento UE suddetto, nel capo terzo, agli articoli 20 e seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 21, al primo comma, stabilisce che <em>&#8220;Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è <strong>quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte</strong>&#8220;</em>. Il secondo comma, tuttavia, precisa che se emerge che il defunto aveva un legame più stretto con un altro stato al momento della morte si applica la legge di questo altro Stato. Lo Stato in cui il <em>de cuius</em> ha la residenza abituale lo determina di volta in volta l&#8217;autorità che si occupa della successione. In ogni caso, in via generale, si intende il Paese con cui il defunto aveva un legame stretto e duraturo.</p>
<h3>La scelta della legge applicabile: la cosiddetta professio iuris</h3>
<p style="text-align: justify;">In alternativa, ai sensi del successivo articolo 22, il Regolamento consente di <strong>poter scegliere quale legge applicare</strong> alla propria successione, con una cosiddetta <em>&#8220;professio iuris&#8221;</em>. Si può scegliere tra la legge dello Stato in cui si aveva la cittadinanza, anche extra-ue, nel momento della scelta o in quello della morte. Se si hanno più cittadinanze si può scegliere la legge di uno degli Stati di cui si è cittadini nei momenti della scelta o della morte. Le scelta deve essere espressa in una <strong>dichiarazione scritta</strong> o in un <strong>testamento</strong>, ovvero in una clausola di questo.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualsiasi legge si applichi alla successione, comunque, disciplinerà la successione per intero con riguardo sia ai <strong>beni mobili</strong> che a quelli <strong>immobili</strong> presenti in uno o più Paesi. L&#8217;articolo 23 del regolamento elenca esattamente tutti gli aspetti della successione investiti dalla legge applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">In via residuale, per gli aspetti di cui il regolamento non si esprime, si applica la <strong>legge 218/1995</strong>. Questa ha subito delle recenti modifiche, nel 2017, con riguardo alla materia delle successioni internazionali. In base a tale legge la legge applicabile alla successione è quella dello Stato del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte, secondo il criterio della cittadinanza.</p>
<h2 id="utilizzo-atti-esteri-italia" style="text-align: justify;">Ha efficacia in Italia il testamento o altro atto notarile redatto all&#8217;estero?</h2>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli atti concernenti la successione internazionale e redatti all&#8217;estero devono seguire determinate regole per esplicare la loro efficacia in Italia. Si parla di <strong>atto estero</strong> quando un atto è redatto o è autenticato in un Paese straniero da autorità straniere o da privati. Ciò può avvenire sia in lingua straniera che italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">La Legge Notarile italiana, all&#8217;articolo 106, prevede infatti che gli atti redatti all&#8217;estero, per essere efficaci in Italia, debbano essere legalizzati mediante il <strong>deposito presso l&#8217;archivio notarile distrettuale</strong>. La norma, in particolare, afferma al primo comma, numero 4, che devono essere depositati <em>&#8220;gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private <strong>autenticate in Stato estero</strong> prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo passaggio si rende obbligatorio ai fini dell&#8217;accertamento della provenienza dell&#8217;atto e di un controllo di legalità a cura del notaio. Quest&#8217;ultimo soggetto, inoltre, si adopererà per ottemperare agli adempimenti di natura fiscale e pubblicitaria ed al rilascio di eventuali copie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio di atto redatto all&#8217;estero che dev&#8217;essere depositato per essere efficace in Italia è il <strong>testamento</strong>. Secondo il Regolamento UE il testamento redatto in uno Stato membro è valido tanto nello Stato in cui è redatto quanto in quello in cui è presentato. Il deposito del testamento in Italia, dunque, consiste nel passaggio pratico per consentire al documento di esplicare la propria efficacia nel nostro Paese.</p>
<h2 id="imposte-successione" style="text-align: justify;">Le imposte di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento UE, come già accennato, afferma espressamente di non occuparsi della <strong>materia fiscale</strong>. Devolve infatti a ciascun stato membro, con legge nazionale, il compito di calcolare le imposte e determinarne le modalità di versamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia le imposte di successione seguono le regole del Testo Unico sulle successioni. Secondo questo testo di legge <em>&#8220;L&#8217;imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all&#8217;estero&#8221;</em> se il defunto si trovava in Italia al momento della morte. Tale enunciato esprime il <strong>principio di territorialità dell&#8217;imposta</strong>, contenuto nell&#8217;articolo 2, primo comma, del predetto testo unico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma, invece, stabilisce che<em> &#8220;se alla data dell&#8217;apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l&#8217;imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma della stessa norma elenca tassativamente quali beni e diritti si considerano in ogni caso presenti nel territorio dello stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento delle imposte, ai sensi del testo unico, avviene mediante <strong>la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/">dichiarazione di successione</a></strong>. Si tratta di un adempimento di natura fiscale con cui l&#8217;Agenzia delle entrate viene messa al corrente della devoluzione del patrimonio del defunto.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il retratto successorio &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/retratto-successorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 22:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il retratto successorio &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona Esercizio ed effetti Trasmissione Rinuncia L&#8217;istituto giuridico del retratto successorio &#232; disciplinato dal codice civile all&#8217;articolo 732. La norma recita che: &#8220;Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il retratto successorio &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#esercizio-effetti"><strong>Esercizio ed effetti</strong></a></li>
<li><a href="#trasmissione"><strong>Trasmissione</strong></a></li>
<li><a href="#rinuncia"><strong>Rinuncia</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto giuridico del <strong>retratto successorio</strong> è disciplinato dal <strong>codice civile all&#8217;articolo 732</strong>. La norma recita che:</p>
<div class="level5"><em>&#8220;Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall&#8217;ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall&#8217;acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.</em></div>
<div></div>
<div class="level5"><em>Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.&#8221;</em></div>
<p style="text-align: justify;">Si colloca nel titolo dedicato alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione ereditaria</a> poiché tale diritto è collegato, si vedrà come, all&#8217;esistenza di una comunione ereditaria. Il legislatore, con tale istituto, ha voluto favorire la titolarità del patrimonio ereditario in capo a soggetti con cui il <em>de cuius</em> ha stretto in vita un legame affettivo.  La norma, infatti, è volta a sfavorire l&#8217;alienazione di quote del patrimonio ereditario a soggetti terzi da parte di uno dei coeredi. Tale disposizione riconosce infatti agli altri coeredi non solo un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-prelazione-definizione-effetti-rinuncia/">diritto di prelazione</a>, bensì anche la <strong>possibilità di riscattare la quota già alienata</strong>. Il legislatore ha anche inteso proteggere la volontà del <em>de cuius</em> che con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> abbia individuato a chi assegnare i beni facenti parte del proprio patrimonio.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il retratto successorio</h2>
<p style="text-align: justify;">Il retratto successorio è un istituto giuridico che conferisce<strong> un diritto potestativo</strong> ai coeredi di <strong>riscattare </strong>la quota del patrimonio ereditario alienata da un altro coerede ad un soggetto terzo violando il loro diritto di prelazione. È disciplinato all&#8217;articolo 732 del codice civile che unitamente disciplina il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prelazione-ereditaria-retratto-successorio/">diritto di prelazione ereditaria.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Suddividendo la norma in due parti, infatti, possiamo distinguere il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-prelazione/">diritto di prelazione</a> dal diritto di retratto.</p>
<p style="text-align: justify;">La prelazione legale si individua nel periodo del primo comma della norma che recita: <em>&#8220;Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno<strong> diritto di prelazione</strong>&#8220;</em>. Ciò significa che, nella persistenza di una comunione ereditaria, i coeredi sono preferiti ai terzi nell&#8217;acquisto della quota del patrimonio ereditario alienata da uno dei coeredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il retratto invece è riconosciuto dall&#8217;ultimo periodo del suddetto primo comma, quando afferma che <em>&#8220;In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di <strong>riscattare la quota</strong> dall&#8217;acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria&#8221;.</em> Il diritto di retratto, dunque, consente ai coeredi che hanno subito la <strong>violazione del diritto di prelazione</strong> di riscattare la quota alienata onerosamente ai terzi mentre i beni ereditari sono in comunione tra gli eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dunque di due diritti facenti parte di uno stesso istituto, chiamato <strong>retratto successorio</strong>, costituito da due fasi strettamente connesse l&#8217;una all&#8217;altra. Se non c&#8217;è violazione del diritto di prelazione infatti non ha motivo di essere esercitato il diritto di riscatto.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona il retratto successorio: i presupposti</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter esercitare il diritto di riscatto, si è detto, è necessario che vi sia la violazione del diritto di prelazione. La violazione consiste nella mancata notifica da parte del coerede alienante agli altri coeredi, i quali non hanno potuto accettare la proposta contrattuale. Ci sono tuttavia altri quattro presupposti per esercitare il diritto di riscatto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la costanza della <strong>comunione ereditaria</strong>. Una volta assegnati i beni ai condividenti in sede di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-divisione/">divisione</a> infatti viene meno il diritto al riscatto;</li>
<li>la quota deve essere stata alienata<strong> onerosamente</strong>. L&#8217;articolo 732 infatti dice &#8220;indicandone il prezzo&#8221;;</li>
<li>dev&#8217;essere stata alienata una <strong>quota</strong>, intesa come frazione del complesso dei beni ereditari, e non singoli beni;</li>
<li>l&#8217;acquirente della quota dev&#8217;essere un soggetto <strong>estraneo</strong> alla comunione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È escluso il diritto di riscatto, mancando a priori l&#8217;esercizio del diritto di prelazione, quando la comunione dei beni non è ereditaria ma ordinaria. È ordinaria, ad esempio, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la comunione è costituita mediante un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> oppure se c&#8217;è<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/institutio-ex-re-certa/"> istituzione di erede ex re certa</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 732 del codice civile, infine, termina affermando al secondo comma che <em>&#8220;Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali&#8221;</em>. In tal caso dunque, l&#8217;acquisto della quota alienata al terzo viene riacquistata da tutti i coeredi riscattanti che ne diventano <strong>contitolari</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;alienazione onerosa</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esprimersi dell&#8217;articolo 732 con riguardo al prezzo dell&#8217;alienazione ha sollevato non poche questioni in dottrina e giurisprudenza che hanno elaborato due tesi sulla <strong>natura dell&#8217;alienazione</strong>. La tesi più rigida collega l&#8217;alienazione alla sola tipologia della compravendita ereditaria. Ci sarebbe dunque alienazione onerosa solo in presenza di un contratto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-compravendita/">compravendita</a>. Una tesi più lasca invece riconosce l&#8217;esistenza di una alienazione onerosa ogni qual volta ci si trovi in presenza di un atto a titolo oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina maggioritaria, tuttavia, pende per un&#8217;altra tesi, secondo cui si è in presenza di un&#8217;alienazione onerosa quando chi acquista la quota è &#8220;intercambiabile&#8221; con qualsiasi altro soggetto. Ci deve essere dunque un&#8217;assoluta situazione di<strong> parità</strong> tra il retrattante e il retrattato affinché il primo possa sostituirsi al secondo.</p>
<h2 id="esercizio-effetti" style="text-align: justify;">Come si esercita e che effetti produce</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di riscatto in cui si esprime il retratto successorio si esercita con una <strong>dichiarazione unilaterale</strong> del coerede resa innanzi ad un notaio. Tale dichiarazione è un atto recettizio, contenente la volontà di riscattare la quota ereditaria, che, pertanto, deve giungere al terzo estraneo.  Si deve redigere in forma scritta se nella quota sono compresi beni immobili. Con l&#8217;esercizio di tale diritto, il riscattante si sostituisce all&#8217;acquirente nel negozio che ha determinato il trasferimento della quota in virtù di una specie di<strong> surroga</strong>. Il riscattante, dunque, diventa il titolare della quota e di tutti i diritti e degli oneri derivanti dall&#8217;alienazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina e la giurisprudenza non ammettono l&#8217;esercizio del <strong>riscatto parziale</strong>. La parzialità del riscatto metterebbe il riscattante e l&#8217;acquirente in posizioni di disuguaglianza portando alla nascita di un nuovo contratto, diverso da quello stipulato dall&#8217;acquirente con l&#8217;alienante. Il sistema che vede la sostituzione del riscattante all&#8217;acquirente invece prevede, come già detto, il subentro del riscattante nelle medesima posizione ricoperta dall&#8217;acquirente nel negozio traslativo della quota. L&#8217;acquirente che subisce il riscatto, inoltre, potrebbe non avere alcun interesse a tenere la parte della quota non riscattata.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta esercitato il diritto di riscatto, il coerede assume la posizione di acquirente come se avesse avuto la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Si esclude così l&#8217;acquirente terzo dal contratto di alienazione del quale prende parte il coerede. Resta pertanto un unico contratto traslativo della quota che, con la surroga, <strong>esplica i suoi effetti fin dall&#8217;origine</strong> come se fosse stato subito stipulato tra due coeredi, uno alienante e uno acquirente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il retratto successorio non richiede dunque l&#8217;intervento del giudice, salvo vengano sollevate contestazioni. In tal caso, comunque, l&#8217;azione del giudice sarebbe di mero accertamento.</p>
<h2 id="trasmissione" style="text-align: justify;">Si può trasmettere il diritto al riscatto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Dato l&#8217;intento del legislatore di circoscrivere la comunione ereditaria ai soli coeredi e di accrescere le loro quote patrimoniali in caso di alienazione di una di queste, il diritto di riscatto, così come il diritto di prelazione, <strong>non si può trasferire a soggetti estranei.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento del diritto di riscatto <strong>agli eredi del coerede</strong> partecipante ad una comunione ereditaria invece è discussa in dottrina e giurisprudenza. La Cassazione, tuttavia, segue l&#8217;orientamento secondo cui non è trasmissibile per due ragioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il diritto di riscatto di cui all&#8217;articolo 732 del codice civile è un <strong>diritto personalissimo</strong> che pertanto non può essere esteso al di là di coloro che sono individuati dalla norma e cioè i partecipanti alla comunione ereditaria relativa a quella determinata quota;</li>
<li>il titolo che attribuisce il diritto di riscatto del coerede diretto del <em>de cuius</em> e dell&#8217;erede del coerede è diverso. Il coerede infatti succede al titolare del patrimonio ereditario la cui quota è stata alienata, l&#8217;erede del coerede succede soltanto al titolare del diritto di prelazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;articolo 732 del codice civili sono coeredi soltanto <strong>coloro che succedono direttamente</strong> al <em>de cuius</em>. Si ricomprendono, pertanto, i coeredi per<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/"> rappresentazione</a> e quelli per sostituzione. Entrambi infatti sono delati del <em>de cuius</em> e non del rappresentato o del sostituito.</p>
<h2 id="rinuncia" style="text-align: justify;">La rinuncia</h2>
<p style="text-align: justify;">Non necessariamente in caso di violazione del diritto di prelazione gli altri coeredi devono esercitare il diritto di riscatto. Possono infatti <strong>rinunciarvi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La rinuncia può essere esercitata in <strong>forma scritta</strong> oppure avvenire <strong>tacitamente</strong>. In tale ultimo caso ci sono varie sentenze della Cassazione che ne individuano delle ipotesi. Una di queste, ad esempio, è l&#8217;entrare nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a> da parte del coerede della quota che gli è stata assegnata in sede di divisione. L&#8217;atto di rinuncia può validamente essere formalizzato soltanto in data successiva all&#8217;apertura della successione, altrimenti sarebbe viziato come <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">patto successorio</a> e quindi affetto da nullità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rinuncia all&#8217;eredità: una guida completa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 09:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rinuncia all&#8217;eredit&#224; &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Gratuita e onerosa Come funziona Chi pu&#242; rinunciare I tempi Gli effetti&#160; Successione legittima e testamentaria L&#8217;impugnazione La revoca I costi L&#8217;apertura della successione fa sorgere in capo al chiamato all&#8217;eredit&#224; una serie di diritti e poteri. Fra i pi&#249; rilevanti, quello all&#8217;accettazione ed alla rinuncia all&#8217;eredit&#224;. Il primo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La rinuncia all&#8217;eredità &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#gratuita-onerosa"><strong>Gratuita e onerosa</strong></a></li>
<li><a href="#come-funziona"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#chi-può-rinunciare"><strong>Chi può rinunciare</strong></a></li>
<li><a href="#tempi"><strong>I tempi</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti </strong></a></li>
<li><a href="#successione-legittima-testamentaria"><strong>Successione legittima e testamentaria</strong></a></li>
<li><a href="#impugnazione"><strong>L&#8217;impugnazione</strong></a></li>
<li><a href="#revoca"><strong>La revoca</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a> fa sorgere in capo al chiamato all&#8217;eredità una serie di diritti e poteri. Fra i più rilevanti, quello all&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/articoli/diritto-civile/diritto-testamentario/">accettazione</a> ed <strong>alla rinuncia all&#8217;eredità</strong>. Il primo ha luogo espressamente oppure <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacitamente</a>, in caso di accettazione tacita tramite atti che facciano presumere la volontà di subentrare nella posizione giuridica del defunto. La rinuncia, disciplinata agli articoli 519 e seguenti del codice civile, si esercita con una <strong>dichiarazione espressa di voler rinunciare all&#8217;eredità</strong>. Varie sono le ragioni sottintese ad un atto di rinuncia all&#8217;eredità: un patrimonio ereditario carico di debiti oppure altre ragioni di natura morale, familiare o economica. Sulla natura giuridica della rinuncia, la dottrina e la giurisprudenza più consolidate sono giunte a qualificarla come un negozio giuridico con cui il chiamato rinuncia abdicativamente agli effetti della delazione ereditaria (la chiamata a succedere).</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la rinuncia all&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">La rinuncia all&#8217;eredità è l&#8217;atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l&#8217;eredità e dunque di non subentrare nella posizione giuridica del <em>de cuius</em>. È un diritto che si esercita con espressa <strong>dichiarazione scritta</strong> da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si qualifica in diritto come un negozio giuridico<strong> unilaterale</strong>, che ha effetto durante la vita del soggetto che lo compie, revocabile, come si vedrà in seguito e non recettizio. La sua efficacia non è subordinata infatti al ricevimento dell&#8217;atto da parte di altro soggetto. Non è infatti destinata ad altri soggetti sebbene vada a regolare degli interessi in rapporto con altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Può, come già detto, costituire uno <strong>strumento di tutela per il chiamato all&#8217;eredità</strong>. Ad esempio verso un patrimonio connotato dalla presenza di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari</a>. Può rendere conveniente un atto di rinuncia la circostanza in cui il chiamato debba porre in essere la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione</a> a seguito di una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione</a> effettuata dal <em>de cuius </em>a suo vantaggio e di valore maggiore rispetto al patrimonio ereditario relitto. In alternativa, può essere un valido mezzo per <strong>tutelare interessi familiari</strong>. Ad esempio, destinare l&#8217;intera eredità ad un figlio in presenza di un nuovo coniuge al quale potrebbe spettare una parte di questa.</p>
<p style="text-align: justify;">La rinuncia all&#8217;eredità è un negozio giuridico &#8220;puro&#8221; che non può essere assoggettato a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/termine-nel-contratto/">termini</a> e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condizione-nel-contratto/">condizioni</a>, si definisce infatti un <em>actus legitimus</em>. Il codice civile sanziona la presenza di termini e condizioni con la nullità di tutto l&#8217;atto, come stabilito all&#8217;articolo 520 del codice civile.</p>
<h2 id="gratuita-onerosa" style="text-align: justify;">Rinuncia gratuita e onerosa</h2>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha previsto due ipotesi di rinuncia all&#8217;eredità: gratuita ed una onerosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella <strong>gratuita</strong> può essere effettuata a favore di tutti i chiamati o soltanto alcuni. Nel primo caso è disciplinata sia dall&#8217;articolo 519, secondo comma, del codice civile, sia dall&#8217;articolo 478.  La prima delle due norme prevede che<em> &#8220;La rinunzia fatta gratuitamente <strong>a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota</strong> del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente&#8221;</em>. In tal caso, nel dubbio se l&#8217;atto di rinuncia possa o meno considerarsi una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">donazione indiretta</a>, bisognerà verificare se il rinunciante ha espresso una volontà in tal senso. Se, tuttavia, oggetto di rinuncia a favore di tutti i chiamati sono <strong>diritti successori</strong>, si avrà una donazione indiretta in quanto, come afferma l&#8217;articolo 478, tale rinuncia importa accettazione. La rinuncia all&#8217;eredità a favore di soli alcuni dei chiamati invece, disciplinata dall&#8217;articolo 478, importa sempre accettazione dell&#8217;eredità e dunque configurerà un vero e proprio negozio di donazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda invece la <strong>rinuncia verso corrispettivo</strong>, il riferimento normativo è sempre l&#8217;articolo 478 del codice civile. La natura di  tale tipo di rinuncia è stata studiata dalla giurisprudenza che ne ha elaborato varie teorie. Da quella contrattuale ad atto dispositivo consistente in accettazione tacita.</p>
<h2 id="come-funziona" style="text-align: justify;">Come si fa la rinuncia all&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 519 del codice civile <em>&#8220;La rinunzia all&#8217;eredità deve farsi con <strong>dichiarazione</strong>, ricevuta da un <strong>notaio</strong> o dal <strong>cancelliere del tribunale</strong> del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si desidera procedere con la dichiarazione presso la cancelleria del tribunale, il tribunale competente è quello <strong>nel cui circondario si trovava l&#8217;ultima residenza in vita del defunto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">È necessario inoltre presentare i seguenti documenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la carta d&#8217;identità e il codice fiscale dei dichiaranti;</li>
<li>il codice fiscale del defunto;</li>
<li>se ci sono minori, tutelati o amministrati una copia conforme dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autorizzazioni-giudice-tutelare/">autorizzazione del giudice tutelare</a>;</li>
<li>una copia conforme del testamento se presente;</li>
<li>l&#8217;originale certificato di morte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Devono essere presenti al momento in cui si effettua la dichiarazione i dichiaranti ed entrambi i genitori del minore che deve rinunciare all&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione, una volta resa, viene registrata a cura del cancelliere o del notaio presso il registro delle successioni.</p>
<h2 id="chi-può-rinunciare" style="text-align: justify;">Chi può rinunciare all&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Possono rinunciare all&#8217;eredità solo coloro nei confronti dei quali vi è vocazione e delazione a seguito dell&#8217;apertura della successione. Si tratta dunque dei <strong>chiamati all&#8217;eredità</strong>, con delle precisazioni nei confronti di alcune tipologie di questi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i chiamati si possono avere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>soggetti <strong>incapaci d&#8217;agire</strong>. Questi devono essere distinti in soggetti totalmente incapaci e parzialmente incapaci. I primi, che sono i minori e gli interdetti, possono rinunciare all&#8217;eredità purché vengano legalmente rappresentati e ricevano l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare. I secondi, ovvero gli emancipati e gli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inabilitazione/">inabilitati</a>, possono presentarsi e dichiarare di voler rinunciare all&#8217;eredità soltanto assistiti da un curatore e su autorizzazione del giudice tutelare;</li>
<li>se lo autorizza il giudice tutelare, possono rinunciare all&#8217;eredità <strong>i beneficiari dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/amministratore-di-sostegno/">amministratore di sostegno</a> </strong>effettuando la dichiarazione personalmente con l&#8217;assistenza del proprio amministratore o facendosi sostituire da quest&#8217;ultimo;</li>
<li>I <strong>nascituri</strong> in quanto soggetti capaci a succedere, se concepiti all&#8217;apertura della successione. Se non ancora concepiti quando, ai sensi dell&#8217;articolo 462, terzo comma del codice civile, viene fatto <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> nei confronti dei &#8220;<em>figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti&#8221;</em>. Questi possono rinunciare all&#8217;eredità.</li>
<li>Le <strong>persone giuridiche</strong>, oggi senza alcuna autorizzazione, in quanto aventi capacità d&#8217;agire.</li>
</ul>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify;">Quanto tempo si ha per rinunciare all&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Non disponendo la legge alcuna precisazione in merito al tempo di rinuncia dell&#8217;eredità, ad individuare dei limiti sono state la dottrina e la giurisprudenza. Queste, dopo varie teorie, hanno stabilito che la rinuncia va effettuata <strong>entro 10 anni dall&#8217;apertura della successione</strong> per poter essere considerata valida. Si tratta dello stesso termine previsto dalla legge, all&#8217;articolo 480 del codice civile, per accettare l&#8217;eredità. L&#8217;unico caso in cui la decorrenza di tale termine può essere differita è quello in cui la delazione non coincide con il momento in cui si apre la successione. Il termine decorrerà in questo caso da quando si verifica la delazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è possibile rinunciare all&#8217;eredità nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quando il <strong>chiamato all&#8217;eredità è nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso-dei-beni-ereditari/">possesso dei beni ereditari</a> </strong>e non ha fatto l&#8217;inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione. L&#8217;articolo 485, secondo comma, del codice civile, prevede infatti che, in tal caso, il chiamato assume la qualità di erede puro e semplice;</li>
<li>ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 485 del codice civile quando il chiamato all&#8217;eredità nel possesso dei beni ereditari non dichiara di rinunciare all&#8217;eredità entro 40 giorni dall&#8217;esecuzione dell&#8217;inventario. Anche in tal caso la legge lo considera erede puro e semplice;</li>
<li>se, ai sensi dell&#8217;articolo 527 del codice civile, il chiamato all&#8217;eredità ha <strong>sottratto o nascosto beni spettanti all&#8217;eredità</strong> stessa. La rinuncia effettuata ugualmente non avrà effetto in quanto per la legge il chiamato sarà erede puro e semplice.</li>
</ul>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti della rinuncia</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 521, primo comma, del codice civile,<em> &#8220;Chi rinunzia all&#8217;eredità è considerato <strong>come se non vi fosse mai stato chiamato</strong>&#8220;</em>. L&#8217;effetto principale di dichiarare la rinuncia è la perdita della qualità di erede fin dall&#8217;inizio in quanto la rinuncia opera retroattivamente. Il rinunciante, dunque, perde subito la possibilità di esercitare i poteri propri del chiamato di cui agli articoli 460 e 486 del codice civile. Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>compiere le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/#azioni-a-difesa">azioni possessorie</a>;</li>
<li>conservare, vigilare e amministrare temporaneamente l&#8217;eredità ed eventualmente vendere i beni che non si possono conservare su autorizzazione dell&#8217;autorità giudiziaria;</li>
<li>rappresentare l&#8217;eredità in giudizio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste attività, se esercitate prima della rinuncia, non perdono tuttavia la loro efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di rinuncia <strong>non interferisce con le donazioni e i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legati</a></strong>. Chi rinuncia infatti, ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 521, può trattenere ciò che gli è stato attribuito a titolo di donazione o legato. Può, tuttavia, farlo fino a concorrenza della porzione disponibile salvo il caso in cui sia un<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"> legittimario</a>. Si applicano allora gli articoli 551 e 552 del codice civile che regolano il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/">legato in sostituzione di legittima</a> e la donazione in relazione al legato in conto di legittima.</p>
<h2 id="successione-legittima-testamentaria" style="text-align: justify;">La rinuncia nella successione legittima e in quella testamentaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge distingue e regola diversamente la devoluzione di quanto è stato oggetto di rinuncia da parte del chiamato  rinunciante nella<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a> e in quella testamentaria.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella successione legittima, l&#8217;articolo 522 del codice civile, distingue l&#8217;ipotesi dell&#8217;<strong>unico chiamato</strong> all&#8217;eredità che rinuncia da quella in cui il rinunciante è uno di <strong>più chiamati</strong>. Nel primo caso la norma afferma che <em>&#8220;l&#8217;eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse&#8221;</em>. Nel secondo caso invece la quota rinunciata si devolve: in primo luogo a favore dei discendenti di colui che ha rinunciato per rappresentazione; in secondo luogo agli ascendenti ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 571 del codice civile. In ultima ipotesi, se non sussistono i due presupposti precedenti, la parte rinunciata si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la norma che regola la rinuncia nella successione testamentaria vede un sistema gerarchico di devoluzione della parte oggetto di rinuncia. In particolare, l&#8217;articolo 523 del codice civile, dispone la devoluzione in primo luogo <strong>al sostituito</strong> se il testatore ne ha indicato uno, in secondo luogo <strong>al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentato</a></strong> e in terzo luogo <strong>ai coeredi per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a></strong>. In ultimissima ipotesi la devoluzione avviene agli eredi legittimi per mancanza di accrescimento.</p>
<h2 id="impugnazione" style="text-align: justify;">Impugnare la rinuncia: chi può farlo e come</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di rinuncia all&#8217;eredità può essere impugnata<strong> dal rinunziante stesso, dai suoi eredi, o dai suoi creditori.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il rinunziante o i suoi eredi possono impugnare la rinuncia quando è stata fatta a causa di <strong>violenza o dolo</strong>. Lo stabilisce l&#8217;articolo 526 del codice civile. L&#8217;impugnazione comporta l&#8217;azione di annullamento della rinuncia che deve essere promossa entro 5 anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo per evitare la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrizione</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnazione della rinuncia all&#8217;eredità può essere mossa anche dai creditori del rinunciante. Viene promossa tramite un&#8217;<strong>azione giudiziaria</strong> quando il rinunciante ha causato a questi un danno, anche senza aver integrato il reato di frode. La norma, l&#8217;articolo 524 del codice civile, parla di <em>&#8220;autorizzazione ad accettare l&#8217;eredità da parte dei creditori in nome e luogo del rinunziante&#8221;</em>. La norma intende imprecisamente: per autorizzazione una sentenza derivante da un ordinario processo; per accettazione dell&#8217;eredità l&#8217;azione per soddisfare i propri crediti sui beni ereditari. Non vi è assunzione della qualità di erede infatti né da parte del rinunciante né dei creditori. Questa verrà invece acquisita dal chiamato in subordine del rinunciante.</p>
<p style="text-align: justify;">I creditori del rinunciante sono coloro i quali risultano tali al momento della rinuncia. Al giudizio di impugnazione devono dunque partecipare entrambe le parti: i creditori del rinunciante e il rinunciante stesso. Deve partecipare inoltre <strong>il chiamato in subordine</strong> del rinunciante.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">Si può revocare la rinuncia all&#8217;eredità?</h2>
<p style="text-align: justify;">Colui che ha dichiarato di rinunciare all&#8217;eredità ha a disposizione un <strong>rimedio</strong> per poter invertire quanto compiuto. Tale rimedio è predisposto dall&#8217;articolo 525 del codice civile che afferma: <em>&#8220;Fino a che il diritto di accettare l&#8217;eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato,<strong> questi possono sempre accettarla</strong>, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell&#8217;eredità&#8221;</em>. Si tratta di una sorta di <strong>accettazione tardiva dell&#8217;eredità</strong> per cui, anche avendo rinunciato, si può accettare finché il diritto non si è prescritto. Si eliminano così gli effetti della rinuncia ma non si ripristina la condizione iniziale di delato del rinunciante che non può più dunque scegliere tra l&#8217;accettazione e la rinuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può procedere alla revoca della rinuncia in due ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Dopo 10 anni dall&#8217;apertura della successione o passato il termine fissato dal giudice</strong> per l&#8217;accettazione ai sensi  dell&#8217;articolo 481 del codice civile. Trascorso tale termine si prescrive il diritto all&#8217;accettazione dell&#8217;eredità e pertanto non è più possibile revocare la rinuncia;</li>
<li>Se gli altri chiamati <strong>acquistano la quota rinunciata</strong> accettandola espressamente o tacitamente o anche in maniera automatica senza bisogno di accettazione. Dottrina e giurisprudenza non ammettono neppure accordi privati tra il rinunziante e gli altri chiamati che hanno acquistato la quota rinunciata per consentire al rinunciante di accettare anche successivamente all&#8217;acquisto della quota rinunciata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La legge non prescrive una determinata forma della revoca. Questa pertanto può avvenire sia espressamente che tacitamente.</p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi della rinuncia all&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi da sostenere per rinunciare all&#8217;eredità variano a seconda che si proceda ad effettuare la dichiarazione presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale. Presso il notaio, chiaramente, il costo sarà più alto in quanto si aggiungerà al <strong>pagamento delle imposte</strong>, la parcella professionale. Se si intende procedere presso la cancelleria del tribunale è bene fissare un appuntamento con congruo anticipo per evitare di trovarsi velocemente a ridosso dei termini. In ogni caso sono fissi gli importi da pagare relativamente a:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;imposta di registro pari ad euro 200 da versare con modello F23;</li>
<li style="text-align: justify;">imposta di bollo e diritti di copia il cui importo viene comunicato il giorno in cui si effettua la dichiarazione.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">La rinuncia all&#8217;eredità: una guida completa</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indegnità a succedere &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 09:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=12449</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;indegnit&#224; a succedere &#8211; indice: Cos&#8217;&#232;&#160; Come funziona Gli effetti Il genitore indegno L&#8217;articolo 463-bis La riabilitazione Colui che durante la vita del defunto ha tenuto nei suoi confronti un comportamento biasimevole viene dalla legge escluso dalla successione, sia che si tratti di successione testamentaria che di successione legittima. Tale comportamento dev&#8217;essere annoverato in uno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/">L&#8217;indegnità a succedere &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;indegnità a succedere &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è </strong></a></li>
<li><a href="#come-funziona"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
<li><a href="#genitore-indegno"><strong>Il genitore indegno</strong></a></li>
<li><a href="#articolo-463bis"><strong>L&#8217;articolo 463-bis</strong></a></li>
<li><a href="#riabilitazione"><strong>La riabilitazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Colui che durante la vita del defunto ha tenuto nei suoi confronti un comportamento biasimevole viene dalla legge escluso dalla successione, sia che si tratti di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">successione testamentaria</a> che di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a>. Tale comportamento dev&#8217;essere annoverato in uno dei casi dell&#8217;articolo 463 del codice civile, sui cosiddetti <strong>&#8220;casi d&#8217;indegnità&#8221;</strong>. Fra le meno recenti disposizioni che trattano l&#8217;indegnità nel codice civile ne è stata recentemente aggiunta una, l&#8217;articolo 463-bis, ad opera della legge numero 4 del 2018. Quest&#8217;ultima, dedicata alle vittime di crimini domestici, ha introdotto l&#8217;istituto della <strong>&#8220;sospensione della successione&#8221;</strong>.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;indegnità a succedere</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indegnità a succedere è una sanzione civilistia che il diritto privato commina all&#8217;erede che abbia tenuto una delle condotte indicate <strong>all&#8217;articolo 463 del codice civile</strong>. Si tratta di comportamenti gravi, illeciti, spesso di natura penale, che qualificano l&#8217;erede come non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione. Si differenzia dalla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diseredazione/">diseredazione</a> in cui è il testatore ad escludere volontariamente un erede dalla successione. In base alla collocazione nell&#8217;attuale codice civile la dottrina prevalente ritiene che l&#8217;indegno sia capace a succedere e dunque capace a ricevere l&#8217;eredità. Allo stesso tempo tuttavia non può conservarla, secondo il detto latino <strong><em>&#8220;Indignus potest capere, sed non potest retinere&#8221;</em></strong>. La capacità o l&#8217;incapacità a succedere dell&#8217;indegno è tuttavia ancora una questione dibattuta, sebbene la giurisprudenza propenda per la prima tesi, ritenendo  l&#8217;indegnità una causa di esclusione dalla successione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Chi è indegno a succedere secondo il codice civile</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 463 del codice civile è considerato indegno:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chi ha <strong>volontariamente</strong> ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;</li>
<li>colui che ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull&#8217;omicidio;</li>
<li>chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l&#8217;ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/calunnia/">calunniosa</a> in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se si è dichiarata falsa la testimonianza nei confronti di lui in giudizio penale;</li>
<li>il genitore che, essendo decaduto dalla <strong>responsabilità genitoriale</strong> nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell&#8217;art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;</li>
<li>chi ha indotto con <strong>dolo o violenza</strong> la persona, della cui successione si tratta, a fare, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">revocare</a> o mutare il testamento, o ne l&#8217;ha impedita;</li>
<li>la persona che ha soppresso, celato, o alterato il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> dal quale la successione sarebbe stata regolata;</li>
<li>chi ha formato un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-falso/">testamento falso</a> o ne ha fatto scientemente uso.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali comportamenti sono un elenco tassativo e si possono raggruppare in due categorie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>atti <strong>volontari</strong> che mettono in pericolo realmente o potenzialmente l&#8217;integrità fisica o morale del defunto;</li>
<li>le condotte volte a indirizzare a proprio favore e diversamente dalla volontà del <em>de cuius</em> la redazione testamentaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Chi è indegno per aver tenuto una condotta riconducibile ai casi sopra elencati <strong>è escluso dalla successione</strong>.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;indegnità a succedere</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indegno, come già si è accennato, presupponendo abbia capacità di succedere, è chiamato all&#8217;eredità. <strong>L&#8217;indegnità, pertanto,</strong> <strong>dev&#8217;essere dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva</strong>. Produrrà, dunque, i suoi effetti da quel momento. Di questi si parlerà nei successivi paragrafi.</p>
<p style="text-align: justify;">È necessario promuovere l&#8217;azione con atto di citazione. L&#8217;attore dovrà notificare l&#8217;atto al convenuto, ovvero all&#8217;indegno, e costituirsi in giudizio entro dieci giorni da quando è avvenuta la notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la dottrina prevalente, quella che ritiene l&#8217;indegnità una causa di esclusione dalla successione e non di incapacità a succedere, l&#8217;azione di esclusione dalla successione è <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrittibile</a> nel termine ordinario decennale</strong>. Tale termine decorre dall&#8217;apertura della successione oppure da quando il soggetto escluso ha tenuto il comportamento indegno, a seconda che il fatto si sia verificato prima o dopo la morte del <em>de cuius</em>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Chi può chiedere l&#8217;indegnità e chi può essere escluso dalla successione</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indegnità può essere richiesta dai<strong> chiamati in subordine dell&#8217;indegno</strong>. La giurisprudenza è giunta a tale conclusione basandosi sul fatto che la sentenza che dichiara l&#8217;indegnità impone all&#8217;indegno di restituire i beni ereditari e i frutti relativi a chi in suo luogo ha <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettato l&#8217;eredità</a> espressamente o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacitamente</a> per il solo fatto di aver proposto l&#8217;esclusione. Ai sensi dell&#8217;articolo 464 del codice civile infatti <em>&#8220;L&#8217;indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l&#8217;apertura della successione&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, se il legittimato attivo fosse un altro soggetto interessato, non acquisterebbe l&#8217;eredità in luogo dell&#8217;indegno e pertanto l&#8217;eredità rimarrebbe vacante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono inoltre legittimati ad attivarsi per la pronuncia di indegnità <strong>coloro che succedono per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a> </strong>subentrando all&#8217;indegno (ascendente) e dunque i suoi discendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche i creditori di chi riceve l&#8217;eredità in luogo dell&#8217;indegno possono esperire l&#8217;azione per chiedere l&#8217;indegnità al giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Può essere invece escluso dalla successione e dichiarato indegno soltanto <strong>chi ha già accettato l&#8217;eredità</strong>, anche se morto successivamente all&#8217;apertura della successione.  A sostenere tale ultima ipotesi è stata la Corte di Cassazione nel 2005 con la sentenza numero 3096.</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti dell&#8217;indegnità a succedere</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta dichiarato indegno un erede, <strong>l&#8217;eredità viene devoluta ai chiamati in subordine</strong>, come se questi non avessero potuto o voluto accettare l&#8217;eredità. Si procederà alla devoluzione mediante gli istituti della sostituzione, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a> o rappresentazione se possibile, altrimenti gioveranno dell&#8217;eredità dell&#8217;indegno gli eredi legittimi del defunto. Coloro che succederanno in luogo dell&#8217;indegno non sono tenuti ad accettare l&#8217;eredità a seguito della pronuncia di indegnità. La devoluzione dei beni ereditari infatti avviene automaticamente con l&#8217;azione di esclusione dell&#8217;indegno trattandosi, come già accennato, di un atto di accettazione tacita.</p>
<p style="text-align: justify;">I chiamati in subordine dell&#8217;indegno non subiscono il termine di prescrizione decennale di accettazione dell&#8217;eredità se l&#8217;indegno l&#8217;ha accettata. L&#8217;articolo 480, terzo comma, del codice civile infatti afferma che <em>&#8220;Il termine non corre per i chiamati ulteriori, <strong>se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati</strong> e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno&#8221;</em>. Se invece l&#8217;indegno non aveva accettato l&#8217;eredità il diritto di accettarla si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal giorno dell&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione di indegnità può essere proposta nei confronti degli eredi dell&#8217;indegno <strong>anche se questi muore dopo l&#8217;apertura della successione ma prima di aver accettato l&#8217;eredità</strong>. Ai sensi dell&#8217;articolo 479 del codice civile infatti il suo diritto di accettare all&#8217;eredità, se muore, si trasmette agli eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della dichiarazione di indegnità, l&#8217;indegno deve restituire i frutti dell&#8217;eredità percepiti ai sensi dell&#8217;articolo 464 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Si applicano all&#8217;indegno le <strong>norme sul <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a> in mala fede</strong> tra cui si cita l&#8217;articolo 1150, terzo comma, del codice civile. Questo stabilisce che l&#8217;indennità per le riparazioni e i miglioramenti sulla cosa posseduta spettano al possessore di mala fede <em>&#8220;nella minor somma tra l&#8217;importo della spesa e l&#8217;aumento di valore&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Sugli atti dell&#8217;indegno effettuati prima della pronuncia di indegnità</h3>
<p style="text-align: justify;">Il successore, prima di essere dichiarato indegno, può aver compiuto degli atti sui beni ereditari caduti in successione. Tali atti possono essere di <strong>ordinaria o straordinaria amministrazione</strong>. Si rammenta che i primi sono tutti quegli atti che conservano allo stato in cui si trova o al limite migliorano il bene su cui si esercitano. Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli con cui il successore dispone del bene mutandone l&#8217;esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza che dichiara l&#8217;indegnità produce effetti diversi sugli atti di amministrazione straordinaria a seconda che essi siano avvenuti <strong>gratuitamente od onerosamente</strong>, mentre nulla mutano in relazione a quelli di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atti di disposizione avvenuti <strong>a titolo gratuito </strong>perdono efficacia per effetto della sentenza che dichiara l&#8217;indegnità. Quelli <strong>a titolo oneroso </strong>perdono efficacia a meno che i terzi dimostrino di aver contrattato in buona fede ignorando l&#8217;indegnità e facendo dunque salvi i diritti da loro acquistati. Tale effetto è regolato dal secondo comma dell&#8217;articolo 534 del codice civile e presuppone l&#8217;applicazione all&#8217;indegno della disciplina sull&#8217;erede apparente. Se il terzo contraente era a conoscenza dell&#8217;indegnità non era in buona fede.</p>
<h2 id="genitore-indegno" style="text-align: justify;">Il genitore indegno</h2>
<p style="text-align: justify;">Per evitare che per effetto delle disposizioni legislative che attribuiscono ai genitori l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usufrutto/">usufrutto</a> e l&#8217;amministrazione sui beni dei figli minori il genitore indegno benefici indirettamente dell&#8217;eredità devoluta ai suoi figli, l&#8217;articolo 465 del codice civile li priva di tali diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in particolare stabilisce che <em>&#8220;Colui che è escluso per indegnità dalla successione <strong>n</strong></em><em><strong>on ha sui beni della medesima, c</strong></em><em><strong>he siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione</strong> che la legge accorda ai genitori&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;usufrutto e l&#8217;amministrazione saranno pertanto attribuiti al genitore non indegno oppure, se dichiarati indegni entrambi, si nominerà un <strong>curatore</strong> per amministrare i beni ereditari.</p>
<h2 id="sospensione" style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della sospensione della successione nel nuovo articolo 463-bis del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo  5 della legge numero 4 del 2018 sulla tutela degli orfani per crimini domestici ha inserito nel codice civile l&#8217;articolo 463-bis per esigenze di maggior tutela. Schematizzando il dispositivo della norma questa <strong>dispone la sospensione dalla successione</strong> di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>coniuge;</li>
<li>coniuge legalmente separato;</li>
<li>parte dell&#8217;unione civile;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">quando</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>tali soggetti <strong>sono indagati</strong> per omicidio volontario o tentato nei confronti del corrispondente coniuge o parte dell&#8217;unione civile;</li>
<li>se gli stessi sono indagati per tentato o volontario omicidio di uno o entrambi i genitori o del fratello o della sorella.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali soggetti restano sospesi dalla successione fino a che ne venga dichiarata la colpevolezza e si applichi l&#8217;articolo 463 del codice civile oppure fino a che <strong>intervenga un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-archiviazione/">decreto di archiviazione</a> o una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sentenza-di-non-luogo-a-procedere/">sentenza di proscioglimento</a></strong>. Nel frattempo si procederà alla nomina di un curatore dell&#8217;eredità ai sensi dell&#8217;articolo 528 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma prevede invece un destino diverso per <strong>chi è già stato condannato o ha chiesto il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a></strong> ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura civile. Afferma infatti che in tal caso <em>&#8220;il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sotto il profilo processuale</strong>, affinché la sospensione diventi operativa, il secondo e ultimo comma dell&#8217;articolo attribuisce al pubblico ministero il compito di comunicare, senza ritardo, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l&#8217;avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il pubblico ministero deve adempiere a tale dovere compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa comporta la sospensione dalla successione?</h3>
<p style="text-align: justify;">Chi è sospeso dalla successione non potrà dunque compiere una serie di atti fino a che non si pronunci la colpevolezza o la non colpevolezza. Si tratta dei seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità anche con beneficio d&#8217;inventario ai sensi dell&#8217;articolo 470 del codice civile;</li>
<li>esercitare le azioni possessorie o gli atti conservatiti e gestori a tutela dei beni ereditari ai sensi dell&#8217;articolo 460 del codice civile.</li>
</ul>
<h2 id="riabilitazione" style="text-align: justify;">L&#8217;indegno può essere riammesso alla successione?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indegno può essere riammesso alla successione con l&#8217;istituto della <strong>riabilitazione</strong> previsto all&#8217;articolo 466 del codice civile. La norma afferma che <em>&#8220;Chi è incorso nell&#8217;indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve <strong>lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento</strong>. Tuttavia l&#8217;indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento <strong>quando il testatore conosceva la causa dell&#8217;indegnità</strong>, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indegno è riammesso alla successione dunque se un testamento o un atto pubblico dispongono in tal senso. La dottrina, suddividendo la norma in due parti, ha individuato una <strong>riabilitazione totale e una parziale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quella totale si individua al primo comma e corrisponde ad un atto di volontà orientato all&#8217;acquisto dell&#8217;eredità da parte del soggetto incorso nell&#8217;indegnità ma perdonato dal <em>de cuius.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La riabilitazione parziale invece, contemplata al secondo comma, può avvenire solo quando il soggetto leso dall&#8217;indegnità era a conoscenza della sua causa. Si precisa che, da quanto affermato dalla norma, si tratta di un&#8217;ipotesi di successione limitata a quanto disposto dal testamento. Dall&#8217;espressione normativa trapela infatti che volontà principale del legislatore è quella di <strong>dare esecuzione ad una disposizione <em>mortis causa</em></strong>. La conoscenza da parte del testatore della causa di indegnità dev&#8217;essere provata dall&#8217;indegno.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;efficacia della riabilitazione può venire meno se viene provato che questa è stata disposta per errore, violenza o dolo. La perdita di efficacia, secondo la dottrina prevalente, deriva dall&#8217;assoluta nullità dell&#8217;atto di riabilitazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/">L&#8217;indegnità a succedere &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>L&#8217;imputazione ex se &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/imputazione-ex-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 12:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;imputazione ex se &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona La dispensa Analogie e differenze con collazione Effetti L&#8217;imputazione ex se &#232; quell&#8217;istituto volto a determinare la quota di legittima spettante al legittimario quando vuole agire in riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni disposte dal de cuius e lesive dei propri diritti. &#200; una figura affine ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imputazione-ex-se/">L&#8217;imputazione ex se &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;imputazione ex se &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#dispensa"><strong>La dispensa</strong></a></li>
<li><a href="#analogie-differenze-collazione"><strong>Analogie e differenze con collazione</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Effetti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputazione ex se è quell&#8217;istituto volto a<strong> determinare la quota di legittima spettante al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimario</a></strong> quando vuole <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">agire in riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni</a> disposte dal <em>de cuius</em> e lesive dei propri diritti. È una figura affine ma ben distinta dalla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione</a>: costituisce un onere per il legittimario ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione, mentre la collazione è obbligatoria per il coerede donatario a beneficio di altre categorie di coeredi. Il codice civile la definisce all&#8217;articolo 564, secondo comma.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;imputazione ex se</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;articolo 564 del codice civile afferma che <em>&#8220;In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, <strong>deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti</strong>, salvo che ne sia stato espressamente dispensato&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputazione ex se è il meccanismo con il quale il legittimario imputa alla propria quota di legittima tutto quello che ha ricevuto in vita dal <em>de cuius</em>. La norma afferma implicitamente che l&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione è lo stesso della collazione quando dispone che <em>&#8220;Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dunque di una <strong>mera operazione di calcolo della quota</strong> che ha lo scopo di evitare che il legittimario che agisce in riduzione approfitti del suo diritto di legittima facendolo valere su una parte di patrimonio che il defunto aveva già lui donato o attribuito in vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che il legittimario agisce in riduzione quando dalla successione legittima risulti una lesione dei propri diritti. Questa può derivare da atti di liberalità del <em>de cuius</em> nei confronti di terzi soggetti donatari o legatari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputazione ex se, come già anticipato, <strong>è un onere e non un obbligo.</strong> L&#8217;interessato dunque è libero di non provvedervi senza incorrere in alcuna sanzione. In tal caso però non potrà agire in riduzione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il legittimario per rappresentazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma del&#8221;articolo 564 stabilisce che <em>&#8220;Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I legittimari infatti possono succedere per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a> nelle quote di legittima dei loro ascendenti ed agire in riduzione in luogo di questi. In tal caso, come afferma la norma, il legittimario per rappresentazione dovrà <strong>imputare alla sua quota di legittima le donazioni e i legati fatti al suo ascendente</strong> se non viene espressamente dispensato.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Qual è l&#8217;oggetto e come funziona l&#8217;imputazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo già accennato come, tramite il sistema dell&#8217;imputazione ex se, il legittimario deve imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto in vita dal <em>de cuius</em>. Specifichiamo ora cosa si debba ricomprendere in quel &#8220;quanto ricevuto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputazione ha ad oggetto: le <strong>donazioni dirette e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">indirette</a>, i legati e i beni del patrimonio ereditario &#8220;relitto&#8221;</strong> naturalmente disposti in favore del legittimario.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riguardo alle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazioni</a> indichiamo come si imputano le donazioni in denaro, le donazioni modali e quelle con riserva di usufrutto. Le donazioni in denaro si imputano seguendo un criterio nominalistico, salvo costituiscano donazioni indirette. Ad esempio se il denaro è stato donato in funzione di un futuro acquisto. La donazione modale va imputata al netto del valore del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-testamentario/">modus</a>.  Quando il donante aliena la nuda proprietà riservandosi il diritto all&#8217;usufrutto l&#8217;imputazione della donazione andrà fatta conteggiando il valore della piena proprietà alla morte del <em>de cuius.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Al pari delle donazioni e delle altre disposizioni testamentarie vanno imputati alla quota di legittima:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i debiti contratti verso il<em> de cuius</em>;</li>
<li>le somme ricevute in prestito e non ancora restituite al momento della morte.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La valutazione del valore dei beni</h3>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;imputazione ex se è importante conoscere il valore dei beni da imputare alla quota di legittima. Riportiamo pertanto quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 6011 del 1984: <em>&#8220;In tema di riunione fittizia e <strong>d&#8217;imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di riduzione,</strong> la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal de cuius deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d&#8217;acquisto della moneta, al momento dell&#8217;apertura della successione, tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi&#8221;.</em></p>
<h2 id="dispensa" style="text-align: justify;">La dispensa da imputazione ex se: profili formali</h2>
<p style="text-align: justify;">In generale, la dottrina definisce l&#8217;atto di dispensa come &#8220;atto mortis causa a contenuto inter vivos&#8221;. Essendo una dichiarazione del donante o del<em> de cuius,</em> si ritiene che questo possa essere contenuto nell&#8217;atto di liberalità stesso o in uno ulteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile ammette la dispensa del legittimario dall&#8217;imputazione ex se. Richiede tuttavia che <strong>tale volontà sia espressamente manifestata.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza prevalente riconosce alla dispensa da imputazione carattere di autonomia rispetto alla donazione o al legato. Ha precisato inoltre che dovrebbe rivestire la forma della donazione o dell&#8217;atto attributivo della liberalità. Questi caratteri la accomunano alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dispensa-da-collazione/">dispensa da collazione</a>, dalla quale, tuttavia, rimane nettamente distinta per funzione e ambito di applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla manifesta espressione della dispensa da imputazione riportiamo parte di una massima della Cassazione, la numero 3852 del 1983: <em>&#8220;In tema di successioni, ai sensi dell&#8217;articolo 564 del codice civile la dispensa dall&#8217;imputazione ex se <strong>dev&#8217;essere espressa</strong>, e quindi, occorre che <strong>la volontà di dispensare dall&#8217;imputazione sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione</strong>, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell&#8217;espressione usata, <strong>restando conseguentemente esclusa</strong> l&#8217;utilizzabilità di elementi extracontrattuali e <strong>la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del donante&#8221;.</strong></em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Effetti della dispensa</h3>
<p style="text-align: justify;">Il legittimario dispensato dall&#8217;imputazione alla legittima <strong>avrà diritto alla quota piena</strong>. Non dovrà dunque sottrarre quanto ricevuto per donazione o disposizione testamentaria. Tali atti andranno a gravare sulla quota disponibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 564, quarto comma, del codice civile afferma che <em>&#8220;La dispensa <strong>non ha effetto a danno dei donatari anteriori&#8221;</strong></em>. Significa che le donazioni fatte anteriormente non sono revocabili e che la dispensa dei legittimari dall&#8217;imputazione andrebbe a discapito di chi ha già ricevuto in donazione. Il legittimario, pertanto, non potrà agire in riduzione nei confronti di questi ultimi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">È revocabile?</h3>
<p style="text-align: justify;">Sul presupposto che la dispensa è un atto autonomo rispetto a quello principale e di natura unilaterale la risposta è positiva. L&#8217;interesse alla revoca discenderebbe <strong>dal dispensante piuttosto che dal dispensato</strong>, non avendo quest&#8217;ultimo un interesse giuridicamente rilevante in tal senso. Si ammette invece che il dispensante possa aver ragione fino all&#8217;ultimo atto di vita a modificare quanto disposto riguardo ai suoi interessi dopo la morte.</p>
<h2 id="analogie-differenze-collazione" style="text-align: justify;">Analogie e differenze con la dispensa da collazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Disciplinata dall&#8217;articolo 737 del codice civile, la dispensa da collazione è un negozio giuridico con cui il donante esonera il donatario a conferire quanto a lui donato in vita ad alcuni altri suoi coeredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Presenta alcune caratteristiche che la accomunano alla dispensa da imputazione. Si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;unitaria opinione della giurisprudenza sul fatto che sono <strong>negozi autonomi</strong> rispetto al contratto principale di donazione,<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/"> testamento</a> o disposizione testamentaria;</li>
<li>la <strong>forma dell&#8217;atto</strong> in cui sono contenute dev&#8217;essere quello della donazione diretta o indiretta. Per la dispensa da collazione anche il testamento.</li>
<li>dalle prime due considerazioni discende che entrambe <strong>devono essere espressamente previste</strong>, non potendosi l&#8217;una essere dedotta o contenuta nell&#8217;altra.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si differenziano tuttavia per funzione e ambito di applicazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la dispensa da collazione serve a regolare i rapporti fra i coeredi, l&#8217;imputazione ex se opera su quanto disposto in vita dal <em>de cuius</em> circoscrivendo l&#8217;ambito dell&#8217;azione di riduzione.</li>
<li>la prima è un <strong>obbligo</strong> del coerede, la seconda un <strong>onere.</strong></li>
</ul>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Quali effetti produce l&#8217;imputazione ex se?</h2>
<p style="text-align: justify;">Effettuata l&#8217;imputazione ex se il legittimario potrà agire in riduzione <strong>per la sola parte di differenza tra il valore intero della sua quota di legittima e quanto ricevuto in vita dal <em>de cuius</em></strong> e soggetto a imputazione. Ad esempio, se la sua quota corrisponde a 100 ed ha già ricevuto valori per 70, potrà agire in riduzione per 30.</p>
<p>Si rammenta che l&#8217;imputazione ex se, come la riunione fittizia, ha natura meramente contabile e dunque non influisce sulla situazione giuridica dei beni donati o legati.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Il possesso dei beni ereditari &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso-dei-beni-ereditari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 16:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il possesso dei beni ereditari &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Accettazione dell&#8217;eredit&#224; Usucapione Successione a titolo particolare Debiti ereditari Procedendo per gradi, data la complessit&#224; dell&#8217;argomento, si introduce il discorso rammentando cosa si intenda per possesso ai sensi dell&#8217;articolo 1140 del codice civile. &#8220;Il possesso &#232; il potere sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attivit&#224; corrispondente all&#8217;esercizio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il possesso dei beni ereditari &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cos'è"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#accettazione-eredità"><strong>Accettazione dell&#8217;eredità</strong></a></li>
<li><a href="#usucapione"><strong>Usucapione</strong></a></li>
<li><a href="#successione-titolo-particolare"><strong>Successione a titolo particolare</strong></a></li>
<li><a href="#debiti-ereditari"><strong>Debiti ereditari</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Procedendo per gradi, data la complessità dell&#8217;argomento, si introduce il discorso rammentando cosa si intenda per possesso ai sensi dell&#8217;articolo 1140 del codice civile. <em>&#8220;Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attività corrispondente all&#8217;esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa&#8221;</em>. Proiettando l&#8217;istituto alle successioni per causa di morte, l&#8217;articolo 1146, primo comma, del codice civile <strong>estende il possesso all&#8217;erede quando <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">si apre la successione</a></strong>.</p>
<h2 id="cos'è" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il possesso dei beni ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">Il possesso dei beni ereditari è quella <strong>relazione giudica o materiale, che esiste tra un soggetto e i beni appartenenti all&#8217;asse ereditario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella fase precedente all&#8217;assunzione della qualità di erede, con l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità, al chiamato è data dalla legge la facoltà di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari. Ciò si desume da quanto affermato dall&#8217;articolo 460, primo comma, del codice civile che conferma, ciò che poi è previsto all&#8217;articolo 1146 del codice civile relativamente all&#8217;erede, <strong>l&#8217;automatico subentro del chiamato nel possesso dei beni ereditari.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma dell&#8217;articolo 460 tuttavia si conclude affermando <em>&#8220;&#8230;senza bisogno di materiale apprensione&#8221;.</em> Ciò significa che il possesso non deve essere necessariamente materiale. La dottrina, infatti, distingue due tipi di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a>: quello <strong>giuridico</strong>, a cui si riferisce la norma in commento, e quello <strong>materiale</strong>. Il possesso giuridico dunque è quello che si trasferisce per legge in capo al chiamato, mentre quello materiale è la relazione appunto materiale che si instaura tra il soggetto e i beni facenti parte del patrimonio ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il possesso dei beni ereditari può inoltre essere uno dei presupposti dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettazione dell&#8217;eredità</a> <em>per facta concludentia</em>.  Nel successivo paragrafo si approfondisce cosa dice in merito l&#8217;articolo 485 del codice civile.</p>
<h2 id="accettazione-eredità" style="text-align: justify;">Accettazione dell&#8217;eredità e possesso dei beni ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;<strong>articolo 485 del codice civile</strong>, il chiamato in possesso dei beni ereditari può accettare l&#8217;eredità eseguendo l&#8217;inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione. In alternativa alla redazione dell&#8217;inventario accetta l&#8217;eredità acquistando la qualità di erede puro e semplice. La norma si riferisce all&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">accettazione con beneficio d&#8217;inventario.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Anche qui, il possesso a cui fa riferimento la norma può essere giuridico o materiale. La nozione è generica e pertanto il possesso può essere esercitato a qualsiasi titolo. Può trattarsi dunque di un possesso in senso proprio (articolo 1140 codice civile) o di una semplice disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Altre caratteristiche del possesso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in particolare nella recente sentenza della Cassazione numero 4456 del 2019, sono le seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>può riferirsi a una sola parte del patrimonio ereditario o addirittura ad un solo bene;</li>
<li>il chiamato dev&#8217;essere consapevole che <strong>il possesso si riferisca ai beni oggetto del patrimonio ereditario</strong>;</li>
<li>non deve rendersi quale esercizio del diritto di proprietà sui beni;</li>
<li>può essere esercitato anche per mezzo di terzi;</li>
<li>può aversi per tutto il tempo a disposizione per redigere l&#8217;inventario o per un tempo più limitato, non facendo l&#8217;articolo 485 alcun riferimento alla durata.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Possesso dei beni ereditari e accettazione tacita dell&#8217;eredità.</h3>
<p style="text-align: justify;">Il conseguimento del possesso materiale dei beni ereditari non è di per sé sufficiente a determinare un&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">accettazione tacita dell&#8217;eredità.</a></p>
<p style="text-align: justify;">A chiarirlo sono varie sentenza della Suprema Corte. In particolare si menziona la più recente, la numero 20868 del 2005 che ha stabilito come <em>&#8220;la invocata relazione possessoria, pur se sussistente, <strong>non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una accettazione tacita dell’eredità</strong>, posto che l’immissione nel possesso dei beni ereditari può anche dipendere da un intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, procedendo nelle sue ragioni, afferma implicitamente che il possesso dei beni ereditari non è un comportamento univoco. Dunque, di per sé, non può integrare accettazione tacita dell&#8217;eredità a meno che non sia accompagnato da comportamenti che valorizzino un&#8217;intesa in tal senso.</p>
<h2 id="usucapione" style="text-align: justify;">La contitolarità del possesso e l&#8217;usucapione sull&#8217;intera massa ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/">usucapione</a> di un compossessore chiamato all&#8217;eredità sull&#8217;intera massa, può astrattamente verificarsi anche quando la devoluzione dell&#8217;eredità sia destinata a più soggetti, coeredi e contitolari dei beni ereditari. In tal caso però, ognuno di essi deterrebbe presuntivamente il possesso sulla massa ereditaria comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il coerede può però, laddove se ne verifichino i presupposti, invocare l&#8217;acquisto dell&#8217;esclusiva proprietà del bene tramite l&#8217;usucapione</strong>. L&#8217;istituto, sinteticamente, costituisce una modalità di acquisto della proprietà di un bene mediante il possesso continuo e ininterrotto per un determinato periodo di tempo. Ai fini dell&#8217;usucapione il possesso deve protrarsi per venti anni per i beni immobili e per dieci anni per i beni mobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che l&#8217;usucapione può ben essere fatta valere anche su un bene di proprietà comune, è in questo caso necessario verificare a quali condizioni il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza numero 10512 del 2018 della Corte di legittimità ha ritenuto che <em>&#8220;il coerede che dopo la morte del “de cuius” sia rimasto <strong>nel possesso del bene ereditario</strong>, può, prima della divisione, <strong>usucapire la quota degli altri eredi</strong>, senza necessità di interversione del titolo del possesso ma a tal fine, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad <strong>estendere tale possesso in termini di esclusività</strong>, il che avviene quando <strong>egli goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui</strong> e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “utí condominus”, <strong>non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune&#8221;.</strong></em></p>
<h2 id="successione-titolo-particolare" style="text-align: justify;">Il successore a titolo particolare e l&#8217;accessione del possesso del de cuius</h2>
<p style="text-align: justify;">Per il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">successore a titolo particolare</a> (legatario), l&#8217;articolo 1146 del codice civile disciplina<strong> l&#8217;accessione del possesso</strong>, diversa dalla successione nel possesso. In questo caso, diversamente a quanto succede per l&#8217;erede con cui il possesso del <em>de cuius</em> e il suo diventano uno unico per effetto della successione, i due possessi restano divisi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1146, secondo comma, infatti afferma che <em>&#8220;Il successore a titolo particolare <strong>può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti&#8221;</strong></em>. Per effetto di tale disposizione l&#8217;unione dei due possessi (del <em>de cuius</em> e del legatario) è rimessa alla scelta del successore.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché il successore a titolo particolare possa unire il proprio possesso a quello del <em>de cuis</em> è necessario, secondo la Suprema Corte, che ci sia un titolo idoneo almeno in astratto <em>&#8220;<strong>a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene</strong>; dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa&#8221; </em>(Corte di Cassazione, sezione II Civile,  30 gennaio 2017, n. 2295).</p>
<h2 id="debiti-ereditari" style="text-align: justify;">Il possessore dei beni ereditari diventa soggetto passivo dei debiti del de cuius?</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 486 del codice civile <em>&#8220;Durante i termini stabiliti dall&#8217;articolo precedente per fare l&#8217;inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell&#8217;articolo 460, <strong>può stare in giudizio</strong> come convenuto per rappresentare l&#8217;eredità&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il chiamato all&#8217;eredità in possesso dei beni ereditari, dunque, può stare in giudizio per rappresentare l&#8217;eredità. Non essendo ancora titolare della qualità di erede però <strong>non assume le obbligazioni debitorie facenti capo al<em> de cuius</em></strong> e nessuna condanna al pagamento di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debito ereditario</a> può essere fatta contro di lui.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove un creditore agisse nei confronti di un chiamato, questi avrebbe tuttavia l&#8217;onere di resistervi contestando la propria qualità di erede e la mera qualità di chiamto. La successiva opposizione a un giudicato già concluso, non sarebbe sufficiente a contestare tale pretesa, neppure se l&#8217;esecutato avesse <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciato all&#8217;eredità</a> precedentemente alla venuta ad esistenza del titolo esecutivo.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Debiti ereditari &#8211; la disciplina</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 07:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I debiti ereditari &#8211; indice:&#160; Quali sono La ripartizione fra eredi Eredi e creditori Coerede insolvente Il legatario Debiti tributari Forme di tutela Capita di frequente che l&#8217;asse ereditario sia gravato da debiti ereditari che faranno carico agli eredi del defunto. Per debiti ereditari si intendono quelli gi&#224; esistenti al momento della morte del defunto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I debiti ereditari &#8211; indice: </strong></p>
<ul>
<li><a href="#quali-sono"><strong>Quali sono</strong></a></li>
<li><a href="#ripartizione-fra-eredi"><strong>La ripartizione fra eredi</strong></a></li>
<li><a href="#eredi-e-creditori"><strong>Eredi e creditori</strong></a></li>
<li><a href="#coerede-insolvente"><strong>Coerede insolvente</strong></a></li>
<li><a href="#legatario"><strong>Il legatario</strong></a></li>
<li><a href="#debiti-tributari"><strong>Debiti tributari</strong></a></li>
<li><a href="#forme-di-tutela"><strong>Forme di tutela</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Capita di frequente che l&#8217;asse ereditario sia gravato da <strong>debiti ereditari</strong> che faranno carico agli eredi del defunto. Per debiti ereditari si intendono quelli già esistenti al momento della morte del defunto e quelli per interessi che maturano in un secondo momento rispetto all&#8217;apertura della successione. Gli articoli 752 e seguenti del codice civile dettano le regole sulla loro ripartizione e i metodi con cui gli eredi possono liberarsene.</p>
<h2 id="quali-sono" style="text-align: justify;">Quali sono i debiti ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di analizzare come i debiti vengono ripartiti fra gli eredi approfondiamo quali siano i debiti ereditari gravanti su di essi. La Corte di Cassazione, con sentenza numero 5473 del 2008, ha inteso come debiti ereditari <em><strong>&#8220;tutti quelli che gravano sul de cuius al momento della sua morte&#8221;</strong></em>, precisando come fra essi vadano ricompresi anche gli <strong>interessi scaturenti dal rapporto debitorio</strong> maturati successivamente alla sua morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono esclusi invece quelli di natura strettamente personale e quelli intrasmissibili, come, ad esempio di quest&#8217;ultimi, le pene pecuniarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si distinguono dai debiti ereditari i <strong>pesi ereditari</strong>. Questi sono delle obbligazioni che sorgono automaticamente in capo all&#8217;erede quando muore il <em>de cuius</em>. Citiamo, ad esempio, le spese funerarie, le spese per l&#8217;amministrazione del patrimonio ereditario e le spese sostenute per la<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/"> divisione</a>.</p>
<h2 id="ripartizione-fra-eredi" style="text-align: justify;">Come vengono ripartiti i debiti ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 752 del codice civile <em>&#8220;I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari <strong>in proporzione delle loro quote ereditarie</strong>, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ripartizione dei debiti ereditari avviene in proporzione alle quote possedute da ciascun erede in modo &#8220;automatico&#8221; all&#8217;apertura della successione, <strong>senza cadere in comunione ereditaria</strong>. Tale  frazionamento dei debiti si pone come formula a tutela dei creditori. Questi infatti possono chiedere immediatamente all&#8217;apertura della successione il pagamento del loro credito senza dover attendere l&#8217;avvio e la conclusione del procedimento di divisione ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pone l&#8217;attenzione sul finale della norma che aggiunge una diversa ipotesi di ripartizione dei debiti ereditari. <strong>Il <em>de cuius</em> infatti può determinare in maniera diversa rispetto a quella prevista dalla norma</strong> <strong>il vincolo alle obbligazioni</strong> nei confronti dei creditori. Può, ad esempio, stabilire che tutti gli eredi siano solidalmente obbligati, limitare il peso dell&#8217;obbligazione ad alcuni di essi o stabilire la distribuzione dei debiti in misura diversa a quella delle quote. <strong>Tale regola vale solo nei rapporti interni tra eredi e non in quella che concerne il rapporto tra eredi e creditori</strong>, la cui posizione sarà sempre della proporzionalità rispetto alle quote ereditarie, senza possibilità di deroghe.</p>
<h2 id="eredi-e-creditori" style="text-align: justify;">I rapporti tra gli eredi e i creditori</h2>
<p style="text-align: justify;">Venendo ai rapporti esterni tra eredi e creditori, richiamiamo l&#8217;articolo 754 del codice civile. La norma, al primo comma recita che <em>&#8220;Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari <strong>personalmente</strong> <strong>in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l&#8217;intero</strong>.</em> <em>Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell&#8217;articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Gli eredi rispondono dei debiti ereditari personalmente, quindi, non soltanto con i beni del patrimonio ereditario, ma anche con quelli propri. La norma cela un comportamento di natura processuale che gli eredi devono attuare per poter far valere la limitazione della propria responsabilità al pagamento dei debiti. Questi devono infatti <strong>dichiarare i limiti della propria quota al creditore</strong>. Rischiano altrimenti di dover rispondere per intero.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il debito è garantito da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ipoteca/">ipoteca</a>, l&#8217;erede assegnatario del bene ipotecato in sede di divisione ereditaria sarà chiamato a <strong>rispondere per intero</strong>. L&#8217;ipoteca infatti è indivisibile. L&#8217;unico rimedio a sua disposizione sarà la ripetizione delle somme pagate oltre la sua quota agli altri coeredi, nei limiti della ripartizione interna tra gli stessi secondo l&#8217;articolo 752 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa soluzione vale per l&#8217;erede successore del defunto debitore che estingue il debito pagando in misura superiore alla quota lui dovuta. In tal caso, la giurisprudenza ritiene ammissibile l<strong>&#8216;azione di regresso nei confronti degli altri coeredi</strong>, sia quando il pagamento ulteriore sia spontaneo sia obbligato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quando è il coerede a essere creditore</h3>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;articolo 754 del codice civile si dedica alla tutela del coerede che si trovi in posizione di creditore. La norma afferma che <em>&#8220;Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, <strong>non diversamente da ogni altro creditore</strong>, detratta la parte che deve sopportare come coerede&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il coerede creditore dunque viene trattato alla pari degli altri creditori, potendo chiedere il pagamento del proprio credito agli altri coeredi, a prescindere che il debito sia gravato o meno da ipoteca. Deve tuttavia <strong>sottrarsi al suo credito la quota di debito a lui imputabile</strong> quale successore del defunto debitore.</p>
<h2 id="coerede-insolvente" style="text-align: justify;">Debito ipotecario e coerede insolvente</h2>
<p style="text-align: justify;">Solo quando il debito è gravato da ipoteca il creditore riceve tutela vedendosi spalmata fra gli altri coeredi la quota di debito del <strong>coerede insolvente</strong>. Per i debiti &#8220;ordinari&#8221; il creditore soccombe di fronte all&#8217;erede insolvente dovendo sobbarcarsene l&#8217;insolvenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 755 del codice civile, dedicato alla questione, afferma infatti che <em>&#8220;In caso d&#8217;insolvenza di un coerede, la sua quota di <strong>debito ipotecario</strong> è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi&#8221;.</em> Pertanto solo se il creditore è ipotecario può pretendere dagli altri coeredi, oltre la quota di debito ad essi attribuita, anche quella del coerede insolvente.</p>
<h2 id="legatario" style="text-align: justify;">Il legatario e i debiti ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi si trova nella posizione di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legatario</a> è <strong>esentato dalla responsabilità dei debiti ereditari</strong>. Tale posizione di tutela trova le sue ragioni nel fatto che il legatario è un successore a titolo particolare non ricoprente la qualità di erede.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo in che modo il legatario resta assolto dal pagamento dei debiti ereditari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 756 del codice civile ritiene che <em>&#8220;Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo ai creditori l&#8217;azione ipotecaria sul fondo legato e l&#8217;esercizio del diritto di separazione;</em> ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato <strong>subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale norma, dunque, il legatario non è obbligato al pagamento dei debiti ereditari salvo che l&#8217;oggetto del legato sia un fondo gravato da ipoteca. In questo caso il legatario si troverà costretto a pagare il debito ipotecario in favore del creditore ma<strong> potrà ripetere quanto corrisposto al creditore ai coeredi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Resta tuttavia la possibilità che il testatore inserisca nel legato una clausola con cui vincoli il legatario al pagamento dei debiti ereditari. Si tratta di una disposizione testamentaria valida se il pagamento del debito è previsto nei limiti e fino a concorrenza del valore del bene oggetto di legato. Ricordiamo infatti che l&#8217;articolo 671 del codice civile recita:<em> &#8220;Il legatario è tenuto all&#8217;adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto <strong>entro i limiti del valore della cosa legata&#8221;</strong></em>.</p>
<h2 id="debiti-tributari" style="text-align: justify;">La deroga dei debiti tributari</h2>
<p style="text-align: justify;">Derogano al principio della partecipazione ai debiti ereditari in base alla propria quota quelli di natura tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 65 del D.P.R. numero 600 del 1973 stabilisce, al primo comma, che <em><strong>&#8220;gli eredi rispondono i solido delle obbligazioni tributarie</strong> il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa</em>&#8220;. L&#8217;erario, dunque, richiede la responsabilità solidale degli eredi scavalcando il principio della ripartizione per quote. Può pertanto chiedere a ciascun erede di assolvere il debito tributario per intero.</p>
<h2 id="forme-di-tutela" style="text-align: justify;">Come difendere il proprio patrimonio dai debiti ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">Il patrimonio ereditario e quello degli eredi si fondono al momento in cui questi ultimi decidono di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">accettare l&#8217;eredità</a>. Solo in tale momento infatti i chiamati assumono la qualità di erede e si accollano la responsabilità dei debiti ereditari.</p>
<p style="text-align: justify;">Per limitare le conseguenze derivanti da tali obbligazioni gli eredi hanno a disposizione due rimedi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">Rinunciare all&#8217;eredità</a>;</strong></li>
<li><strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">Accettarla con beneficio d&#8217;inventario</a></strong> tenendo separati i due patrimoni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La rinuncia all&#8217;eredità dev&#8217;essere espressamente manifestata entro 10 anni dalla morte del defunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario <strong>la responsabilità dell&#8217;erede per i debiti ereditari viene limitata</strong> al valore dei beni a lui pervenuti con l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità. Significa, pertanto, che l&#8217;erede risponderà dei debiti solo con questi e non con il patrimonio personale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accettazione tacita dell&#8217;eredità &#8211; guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 14:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredit&#224; &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona Fattispecie tipiche Natura giuridica Impugnazione e trascrizione I costi della trascrizione L&#8217;articolo 470 del codice civile richiama due distinte modalit&#224; di accettazione dell&#8217;eredit&#224;: l&#8217;accettazione pura e semplice e l&#8217;accettazione con beneficio di inventario. Andiamo ad approfondire la prima tipologia, dando particolare rilievo alla modalit&#224; di accettazione tacita. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#fattispecie-tipiche"><strong>Fattispecie tipiche</strong></a></li>
<li><a href="#natura-giuridica"><strong>Natura giuridica</strong></a></li>
<li><a href="#impugnazione-trascrizione"><strong>Impugnazione e trascrizione</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi della trascrizione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 470 del codice civile richiama due distinte modalità di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettazione dell&#8217;eredità</a></strong>: l&#8217;accettazione pura e semplice e l&#8217;accettazione con beneficio di inventario. Andiamo ad approfondire la prima tipologia, dando particolare rilievo alla modalità di accettazione tacita.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione pura e semplice dell&#8217;eredità può avvenire in maniera espressa o in maniera tacita ai sensi dell&#8217;articolo 474 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso richiede la forma dell&#8217;atto scritto (atto pubblico o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/">scrittura privata</a>) con il quale il chiamato all&#8217;eredità dichiara di accettarla o comunica di assumere la qualifica di erede (articolo 475 codice civile).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso l&#8217;accettazione si verifica quando <em>&#8220;il chiamato all&#8217;eredità compie un atto <strong>che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare</strong> e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede&#8221; </em>(articolo 476 codice civile)<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I requisiti richiesti dalla legge sono due:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare. Tale atto deve essere posto in essere dal chiamato con la consapevolezza che l&#8217;eredità è a sua disposizione. L&#8217;articolo 485 del codice civile ci dà conferma di ciò affermando che <em>&#8220;Il chiamato all&#8217;eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l&#8217;inventario entro tre mesi dal giorno dell&#8217;apertura della successione o <strong>della notizia della devoluta eredità</strong>&#8230;&#8221;;</em></li>
<li>Un atto che non poteva essere posto in essere se non c&#8217;era la qualità di erede. Qui la norma richiede di verificare se il chiamato ha eseguito atti che eccedono i suoi poteri di chiamato elencati all&#8217;articolo 460 del codice civile. Se avrà ecceduto i limiti previsti dalla norma avrà accettato l&#8217;eredità in modo tacito.</li>
</ul>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento del chiamato deve essere valutato in modo obiettivo e deve manifestamente esprimere la volontà di accettare. Gli atti compiuti, in sostanza, devono essere completamente incompatibili con la volontà di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciare all&#8217;eredità</a>. Il chiamato inoltre deve essere a conoscenza che il patrimonio del defunto è stato messo a sua disposizione (delazione). Riportiamo alcuni esempi di atti che hanno indotto i giudici della cassazione in varie sentenze a presupporre accettazione tacita:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-compravendita/">vendita</a> o la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/locazione/">locazione</a> di beni ereditari;</li>
<li>Il pagamento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari</a> con denaro prelevato dall&#8217;asse;</li>
<li>L&#8217;esercizio dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a>;</li>
<li>La proposizione del ricorso contro l&#8217;accertamento fiscale relativo all&#8217;imposta di successione;</li>
<li>L&#8217;impugnazione di disposizioni testamentarie;</li>
<li>La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-giudiziale/">domanda giudiziale</a> di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione ereditaria</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha invece escluso dalle ipotesi di accettazione tacita:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La continuità del godimento dei beni del de cuius convivente, dopo aver rinunciato all&#8217;eredità;</li>
<li>L&#8217;atto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/">dichiarazione di successione</a> e il pagamento della relativa imposta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La volontarietà di accettare l&#8217;eredità è elemento costitutivo dell&#8217;istituto giuridico e pertanto richiede la capacità naturale. Tutti gli atti posti in essere da un soggetto incapace di intendere e di volere in quel momento non costituiscono accettazione tacita e questa sarà nulla o priva di effetti. In tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza numero 2276 del 1995 relativamente al caso di un&#8217;eredità devoluta a minori. Questi ultimi e gli interdetti posso accettare l&#8217;eredità solo con beneficio d&#8217;inventario (articolo 471 codice civile).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della prova contraria di accettazione dell&#8217;eredità non è ammesso verificare se il chiamato volesse che si producessero nei suoi confronti gli effetti della legge, ovvero l&#8217;effetto di acquisto dell&#8217;eredità. È ammessa soltanto l&#8217;indagine sulla sua volontà di compiere quell&#8217;atto posto in essere e sulla sua consapevolezza di delazione e rilevante ai sensi degli articoli 476 e 477 del codice civile.</p>
<h2 id="fattispecie-tipiche" style="text-align: justify;">Le fattispecie tipiche</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile prevede delle fattispecie tipiche di accettazione tacita dell&#8217;eredità agli articoli 477 e 478. Si tratta della <em>&#8220;donazione, vendita e cessione dei diritti di successione&#8221;</em> e della <em>&#8220;rinunzia che porta accettazione&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 477 si riferisce, facendo cenno alla cessione, a tutti i negozi dispositivi diversi dalla donazione e della vendita. Perciò in tutti questi casi non può esservi un diverso intento rispetto a quello di accettare l&#8217;eredità quando la delazione sia conosciuta dal chiamato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 478 distingue la rinunzia ai diritti successori verso corrispettivo e a titolo gratuito. Si possono verificare due ipotesi, l&#8217;una volta ad ottenere un vantaggio, l&#8217;altra a beneficiare determinati soggetti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il titolare del diritto ereditario aliena il suo diritto, vendendolo dietro corrispettivo, ad un soggetto terzo all&#8217;eredità. La rinuncia in tal senso comporta accettazione tacita e non vera e propria rinuncia in quanto il diritto ereditario era già entrato a far parte del patrimonio del soggetto che l&#8217;ha venduto e che di esso ha disposto.</li>
<li>Viene venduto o donato (è il caso della rinuncia a titolo gratuito) il diritto ereditario in favore di alcuni dei chiamati all&#8217;eredità. Anche in questo caso si ha accettazione tacita dell&#8217;alienante poiché questi ha già acquisito il diritto e ne dispone.</li>
</ul>
<h2 id="natura-giuridica" style="text-align: justify;">La natura giuridica dell&#8217;accettazione tacita</h2>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla natura giuridica di tale istituto la dottrina è divisa in due opinioni differenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Una parte ritiene che l&#8217;accettazione tacita integri un negozio giuridico. In questo caso l&#8217;accettazione necessita non solo della manifestazione della volontà mediante fatti concludenti bensì della volontà che gli effetti di quei fatti si producano. Tale ultima volontà sarebbe pertanto quella essenziale alla fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra parte (maggioritaria) ritiene <strong>l&#8217;accettazione tacita un atto non negoziale</strong>. Sostiene dunque la necessità della sola volontà espressa mediante l&#8217;esecuzione di atti che presuppongano la volontà di accettare e che non potrebbero essere eseguiti se non in qualità di erede. Quest&#8217;ultima ipotesi conferisce qualità di erede al chiamato anche in presenza di un azione contraria all&#8217;atto posto in essere, contestuale o successiva al compimento dello stesso.</p>
<h2 id="impugnazione-trascrizione" style="text-align: justify;">Cenni all&#8217;impugnazione e alla trascrizione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità <strong>può essere impugnata per violenza e dolo</strong> (articolo 482 codice civile) oppure <strong>per errore</strong> (articolo 483 codice civile). Prima di procedere con l&#8217;atto di impugnazione tuttavia è necessario verificare che non ci siano vizi della volontà di accettazione. La dottrina non è unanime nel ritenere rilevanti i vizi della volontà con riguardo all&#8217;accettazione tacita. Prevale però un&#8217;opinione positiva in quanto il vizio della volontà del comportamento posto in essere ne elimina la concludenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità dev&#8217;essere trascritta a cura di un notaio. L&#8217;articolo 2648 del codice civile al terzo comma afferma <em>&#8220;Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell&#8217;eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell&#8217;atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente&#8221;.  </em>Si tratta del caso in cui, ad esempio, il soggetto chiamato all&#8217;eredità aliena un immobile facente parte del patrimonio ereditario a lui destinato in favore di un altro soggetto (che quindi pone in essere un comportamento concludente che presuppone la volontà di accettare l&#8217;eredità). La <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/">trascrizione</a></strong> della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-compravendita/">compravendita</a> dev&#8217;essere eseguita a favore dell&#8217;acquirente ma deve essere preceduta dalla trascrizione dell&#8217;atto di accettazione tacita nei confronti dell&#8217;alienante.</p>
<h2 id="costi">I costi dell&#8217;accettazione tacita d&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">La trascrizione dell&#8217;accettazione tacita d&#8217;eredità ha un costo che genericamente è sostenuto da chi dispone del bene (ad esempio il venditore). La formalità ipotecaria nei registri immobiliari non è esente da imposte. Le imposte e le tasse relative alla predetta trascrizione sono costituite da 200 euro di imposta ipotecaria, 59 euro di imposta di bollo e 35 euro di tassa ipotecaria per complessivi euro 294. I costi complessivi comprensivi dell&#8217;onorario del notaio o di chi si occupa della predisposizione della relativa formalità nei registri immobiliari varia dagli euro 750 agli euro 900.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
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		<title>L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario &#8211; guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 14:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accettazione con beneficio d&#8217;inventario &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona Inventario e qualit&#224; di erede Soggetti Chiamato in possesso dei beni&#160; Il possesso Chiamato non in possesso dei beni Actio interrogatoria Effetto principale del beneficio Conseguenze del beneficio&#160; Ipoteca giudiziale L&#8217;accettazione dell&#8217;eredit&#224; con beneficio di inventario &#232; disciplinata dagli articoli 484 e seguenti del codice civile. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Accettazione con beneficio d&#8217;inventario &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#inventario-qualità-erede"><strong>Inventario e qualità di erede</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>Soggetti</strong></a></li>
<li><strong><a href="#chiamato-possesso-beni">Chiamato in possesso dei beni </a></strong></li>
<li><a href="#possesso"><strong>Il possesso</strong></a></li>
<li><strong><a href="#chiamato-non-possesso-beni">Chiamato non in possesso dei beni</a></strong></li>
<li><a href="#actio-interrogatoria"><strong>Actio interrogatoria</strong></a></li>
<li><a href="#effetto-principale-beneficio"><strong>Effetto principale del beneficio</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze-beneficio"><strong>Conseguenze del beneficio </strong></a></li>
<li><a href="#ipoteca-giudiziale"><strong>Ipoteca giudiziale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettazione dell&#8217;eredità</a></strong> con beneficio di inventario è disciplinata dagli articoli 484 e seguenti del codice civile. Offre il vantaggio di limitare la responsabilità dell&#8217;erede al valore dell&#8217;attivo ereditario, consentendogli di non compromettere il proprio patrimonio qualora si riscontrino debiti rilevanti nell&#8217;eredità.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario è una dichiarazione con cui il chiamato all&#8217;eredità esprime la sua volontà di accettarla, riservandosi la possibilità di sottrarre i propri beni dalla responsabilità per i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono due orientamenti riguardo la qualifica dell&#8217;istituto giuridico:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Alcuni ritengono che vi siano due negozi distinti contenenti due diverse dichiarazioni di volontà. Una rivolta ad accettare l&#8217;eredità e la posizione di erede. L&#8217;altra diretta ad avvalersi del beneficio d&#8217;inventario al fine di limitare la responsabilità patrimoniale personale.</li>
<li>Altri qualificano l&#8217;istituto come un unico negozio giuridico nel quale sono combinate la volontà di acquistare l&#8217;eredità e quella di ottenere i benefici propri di tale istituto, ovvero proteggere il patrimonio personale dall&#8217;azione esecutiva dei creditori ereditari (ipotesi preferibile).</li>
</ul>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 484 del codice civile possiamo suddividere l&#8217;istituto in 4 fasi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>In primo luogo si procede ad una dichiarazione scritta, nella forma di atto pubblico, che esprime la volontà di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità</a>. Questa può essere effettuata presso un notaio o depositata a un cancelliere del tribunale del territorio dove si è aperta la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione</a> (comma primo). In caso di difetto di forma della dichiarazione questa sarà nulla e non si convertirà in accettazione pura e semplice;</li>
<li>Presso lo stesso tribunale dove viene depositata la dichiarazione, questa dev&#8217;essere inserita nel registro delle successioni ivi conservato (comma primo). In particolare, l&#8217;iscrizione nel registro avviene d&#8217;ufficio se la dichiarazione è stata ricevuta dal cancelliere, o a seguito di richiesta del dichiarante o del notaio, se da questi redatta, con consegna di una copia autentica dell&#8217;atto (articolo 52 delle disposizioni attuative al codice civile);</li>
<li>La fase successiva prevede la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/">trascrizione</a> della dichiarazione, a cura del cancelliere, presso l&#8217;ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si è aperta la successione (comma secondo) entro un mese dall&#8217;inserzione nel registro delle successioni. Tale pubblicità deve avvenire a prescindere dal fatto che nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili e ha lo scopo di rendere noto ai creditori il beneficio d&#8217;inventario. In sua mancanza, tuttavia, non si avrà l&#8217;inefficacia dell&#8217;accettazione beneficiata. L&#8217;unico effetto che si produce in questo caso è l&#8217;impedimento dell&#8217;erede al pagamento dei creditori ai sensi dell&#8217;articolo 2648 del codice civile;</li>
<li>L&#8217;ultima fase contempla la redazione dell&#8217;inventario. Ai sensi del quarto comma dell&#8217;articolo in esame questo può essere fatto prima o dopo la dichiarazione. In entrambi i casi deve essere annotata nel registro, a cura del pubblico ufficiale, la data in cui l&#8217;inventario è stato fatto. Entro il termine di un mese se effettuato dopo la dichiarazione.</li>
</ul>
<h2 id="inventario-qualità-erede" style="text-align: justify;">L&#8217;inventario in relazione all&#8217;acquisto della qualità di erede</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inventario è indispensabile all&#8217;erede che voglia beneficiare della limitazione della responsabilità patrimoniale. Si può definire come l&#8217;operazione materiale di indicare le attività e le passività del patrimonio ereditario in un apposito documento.</p>
<p style="text-align: justify;">È stato ampiamente discusso in dottrina il legame tra l&#8217;esecuzione dell&#8217;inventario e l&#8217;assunzione della qualità di erede.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte della dottrina sostiene la tesi per cui al fine di acquisire la qualità di erede sia necessarie contemporaneamente l&#8217;espressa accettazione dell&#8217;eredità e l&#8217;esecuzione dell&#8217;inventario. Secondo questa opinione, infatti, se l&#8217;inventario non viene eseguito non ne consegue la decadenza dal beneficio già acquisito per effetto dell&#8217;accettazione, ma l&#8217;impedimento ad acquisire la posizione di erede.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, c&#8217;è chi avvalora l&#8217;atto di accettazione come requisito sufficiente all&#8217;acquisto dell&#8217;eredità e al conseguimento del beneficio di limitazione della responsabilità. Alla mancata redazione dell&#8217;inventario conseguirebbe la perdita del beneficio acquisito per effetto dell&#8217;accettazione, essendo la sua esecuzione rivolta a soddisfare i creditori in ordine al loro interesse a vedere immobilizzato il patrimonio ereditario. Tale orientamento è sostenuto dall&#8217;impostazione letterale di alcune norme sull&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario. In particolare l&#8217;articolo 487, comma primo, del codice civile afferma che il solo atto di accettazione è idoneo ad interrompere il decorso della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrizione</a> di accettazione dell&#8217;eredità. L&#8217;articolo 488, primo comma, del codice civile, ritiene che per acquistare la qualità di erede sia comunque sufficiente il solo atto di accettazione e non la redazione dell&#8217;inventario (<em>&#8220;&#8230;se fa la dichiarazione e non l&#8217;inventario, è considerato erede puro e semplice&#8221;</em>).</p>
<h2 id="soggetti" style="text-align: justify;">Chi può accettare con beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">Ogni chiamato all&#8217;eredità può accettarla con beneficio d&#8217;inventario e nessuna opposizione può essere fatta dal testatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono dei casi in cui la legge prevede espressamente l&#8217;obbligo di accettare l&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario. È il caso degli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">incapaci</a>, delle persone giuridiche, delle associazioni e degli enti non riconosciuti ai sensi degli articoli 471, 472 e 473 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la generalità dei chiamati distinguiamo nei paragrafi seguenti la disciplina applicabile ai chiamati in possesso dei beni ereditari (articolo 485 codice civile) e quella ai chiamati non in possesso dei beni (articolo 487 codice civile).</p>
<h2 id="chiamato-possesso-beni" style="text-align: justify;">Disciplina del chiamato in possesso dei beni ereditari: l&#8217;articolo 485 del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il chiamato in possesso dei beni ereditari deve fare l&#8217;inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dalla notizia della delazione. Se comincia l&#8217;inventario entro tale termine ma non riesce a portarlo a compimento può ottenere una proroga che non può superare la durata di tre mesi (salvo gravi circostanze). La proroga deve essere richiesta prima che inizi a decorrere il termine, e può essere concessa una sola volta. Qualora trascorrano i tre mesi senza aver compiuto l&#8217;inventario, il chiamato perde il beneficio e diventa erede puro e semplice. Nel caso in cui l&#8217;inventario sia stato redatto prima di aver dichiarato di voler accettare l&#8217;eredità la norma impone al chiamato di deliberare circa l&#8217;accettazione o la rinuncia nel termine di quaranta giorni dall&#8217;inventario. In caso contrario perde il beneficio.</p>
<p>Il termine dei tre mesi entro cui redigere l&#8217;inventario decorre dalla data in cui viene acquistato il possesso dei beni, se successiva all&#8217;apertura della successione; dalla data in cui viene a conoscenza della delazione; oppure dal momento in cui il chiamato comprende che i beni in suo possesso sono ereditari, qualora li avesse già in suo possesso.</p>
<p>Infine, il chiamato che voglia <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciare all&#8217;eredità</a> può farlo prima che sia decorso il termine per la redazione dell&#8217;inventario. Non rileva in proposito né che egli l&#8217;abbia iniziato e non concluso, né che non l&#8217;abbia neppure iniziato.</p>
<p>Il chiamato in possesso dei beni ereditari può assumere il ruolo di rappresentante dell&#8217;eredità qualora venga aperto un giudizio. Tale facoltà gli è concessa solo durante i termini stabiliti dalla legge per fare l&#8217;inventario e durante quelli che gli consentono di accettare o rinunciare all&#8217;eredità. Alla sua mancata comparizione in giudizio segue la nomina di un curatore all&#8217;eredità ai sensi dell&#8217;articolo 486 del codice civile.</p>
<h2 id="possesso">Breve excursus sul possesso</h2>
<p style="text-align: justify;">Soffermandoci sulla rilevanza giuridica del possesso richiamato dalla norma, possiamo delinearne alcune caratteristiche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;espressione di possesso è generica. La norma perciò comprende sia l&#8217;ipotesi  che esso si esprima in senso vero e proprio ai sensi dell&#8217;articolo 1140 del codice civile, sia che si esprima in una circostanza di semplice disponibilità;</li>
<li>Il possesso può riguardare tutti i beni ereditari, una sola parte di essi, od uno soltanto, purché questo abbia una consistenza economica;</li>
<li>Secondo la dottrina, la durata del possesso dev&#8217;essere continuativa. In tal senso la rinuncia al possesso dei beni ereditari prima del termine entro il quale dev&#8217;essere portato a compimento l&#8217;inventario comporterebbe la rinuncia all&#8217;acquisto dell&#8217;eredità. Secondo la giurisprudenza è sufficiente che il possesso sia limitato nel tempo. Per evitare l&#8217;acquisto dell&#8217;eredità, dunque, sarebbe necessario una pronuncia espressa in proposito.</li>
</ul>
<h2 id="chiamato-non-possesso-beni" style="text-align: justify;">Quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari</h2>
<p style="text-align: justify;">La norma che disciplina il beneficio d&#8217;inventario con riguardo al chiamato che non è in possesso dei beni ereditari è l&#8217;articolo 487 del codice civile. Da questa si ricava la regola per cui il chiamato può accettare l&#8217;eredità, sia con beneficio d&#8217;inventario sia in modo puro e semplice, fino a che l&#8217;accettazione non cade in prescrizione (10 anni).</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine per redigere l&#8217;inventario del chiamato non in possesso dei beni è lo stesso previsto per il chiamato in possesso dei beni per quanto attiene alla durata. In questo caso tuttavia il termine decorre dal momento in cui il chiamato ha deliberato sull&#8217;accettazione o rinuncia, salvo abbia richiesto la proroga di cui all&#8217;articolo 485. Se non procede a redigere l&#8217;inventario entro il termine il chiamato diventa erede puro e semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo comma della norma in esame prevede il decadimento dal diritto di accettare l&#8217;eredità qualora il chiamato abbia fatto l&#8217;inventario prima della dichiarazione di accettazione e nei quaranta giorni successivi non abbia deliberato in tal senso.</p>
<h2 id="actio-interrogatoria">L&#8217;<em>actio interrogatoria</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Nei confronti del chiamato non possessore è esperibile la cosiddetta <em>&#8220;actio interrogatoria&#8221;</em>. Questa è disciplinata in via generale dall&#8217;articolo 481 del codice civile ma ha una disciplina specifica per il chiamato possessore contenuta nell&#8217;articolo 488 del codice civile. Il chiamato possessore, infatti, deve accettare l&#8217;eredità entro il termine fissato dal giudice altrimenti perde il diritto di accettare e nello stesso termine redigere l&#8217;inventario. La sola esecuzione dell&#8217;inventario senza dichiarazione di accettazione comporta la perdita del diritto di accettare. Se invece effettua la dichiarazione ma non redige l&#8217;inventario decade dal beneficio. Il giudice può concedere una dilazione dei termini stabiliti su richiesta dell&#8217;interessato.</p>
<h2 id="effetto-principale-beneficio" style="text-align: justify;">L&#8217;effetto principale del beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il beneficio d&#8217;inventario ha come effetto primario la separazione del patrimonio del defunto da quello dell&#8217;erede (articolo 490 codice civile).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erede quindi beneficia, come abbiamo già detto, della limitazione della propria responsabilità patrimoniale. Questo infatti si trova titolare di due patrimoni distinti, quello personale e quello erditario. Il patrimonio personale potrà essere aggredito dai soli creditori personali, mentre quello ereditario potrà essere aggredito sia dai creditori personali che da quelli ereditari, con preferenza per quest&#8217;ultimi in un&#8217;eventuale concorso fra i due.</p>
<h2 id="conseguenze-beneficio">Le conseguenze del beneficio ai sensi dell&#8217;articolo 490 del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;articolo 490 elenca le conseguenze discendenti da tale effetto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le situazioni giuridiche dell&#8217;erede e del defunto che si riuniscono nella sola persona dell&#8217;erede non si estinguono per confusione. Ciò significa che i diritti e gli obblighi che l&#8217;erede aveva nei confronti del defunto permangono (ad eccezione di quelli estinti per la morte). Sulla base di tale regola, se l&#8217;erede aveva dei debiti nei confronti del defunto deve supplire con il proprio patrimonio alle mancanze di quello ereditario fino a poter soddisfare i creditori ereditari e i legatari. Se invece l&#8217;erede vantava dei crediti verso il defunto questi partecipa al concorso dei creditori insieme con gli altri e con i legatari.</li>
<li>Si limita la responsabilità dell&#8217;erede che risponde dei debiti ereditari e dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legati</a> nel limite dei beni a lui pervenuti. Si tratta di una doppia limitazione di responsabilità, nel senso che l&#8217;erede risponde limitatamente sia fino a capienza dei debiti ereditari, sia limitatamente al valore dei beni acquisiti con la successione, senza rispondere con beni propri.</li>
<li>I creditori ereditari e i legatari hanno la priorità sui creditori dell&#8217;erede in caso di procedimento esecutivo sul patrimonio del defunto. Se tuttavia l&#8217;erede decade dal beneficio d&#8217;inventario o rinuncia allo stesso, questi devono richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell&#8217;erede se vogliono mantenere la loro priorità.</li>
</ul>
<h2 id="ipoteca-giudiziale">Il divieto di ipoteca giudiziale sui beni ereditari</h2>
<p>Un ultimo effetto non è previsto dall&#8217;articolo 490 bensì si ricava dall&#8217;articolo 2830 del codice civile. I creditori e i legatari non possono iscrivere <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ipoteca/">ipoteche</a> giudiziali sui beni ereditari sulla base di sentenze favorevoli emanate nei loro confronti. La dottrina e la giurisprudenza unanimemente ritengono che l&#8217;ipoteca giudiziale iscritta sui beni ereditari prima dell&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario perda efficacia con riferimento ai beni presenti nell&#8217;asse ereditario qualora l&#8217;accettazione beneficiata venga disposta successivamente (È escluso tale effetto nei confronti dei beni già acquistati da terzi per i quali valgono le regole ordinarie sull&#8217;ipoteca giudiziale).</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario &#8211; guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La dispensa da collazione ereditaria: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/dispensa-da-collazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 18:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La dispensa da collazione ereditaria &#8211; indice: La forma Gli effetti Esempi Differenze con imputazione Revoca L&#8217;istituto della dispensa da collazione ereditaria trova il proprio espresso riferimento nell&#8217;articolo 737 del codice civile. Si tratta di un atto giuridico (pi&#249; precisamente un negozio) attraverso il quale, nell&#8217;ambito di un contratto di donazione o di una donazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La dispensa da collazione ereditaria &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#dove"><strong>La forma</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
<li><a href="#esempi"><strong>Esempi</strong></a></li>
<li><strong><a href="#differenze">Differenze con imputazione</a></strong></li>
<li><a href="#revoca"><strong>Revoca</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della <strong>dispensa da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione ereditaria</a></strong> trova il proprio espresso riferimento nell&#8217;<strong>articolo 737 del codice civile</strong>. Si tratta di un atto giuridico (più precisamente un negozio) attraverso il quale, nell&#8217;ambito di un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">contratto di donazione</a></strong> o di una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">donazione indiretta</a></strong>, il donante esonera il donatario dal conferire ad alcuni coeredi di quest’ultimo (coniuge, figli e loro discendenti) quanto donato in vita. È qualificato come negozio autonomo a causa di morte, pur essendo solitamente veicolato da un contratto. Gli effetti e la causa della dispensa trovano la propria fonte nell&#8217;apertura della successione del donante.</p>
<h2 id="dove" style="text-align: justify;">La forma della dispensa da collazione: in che atti</h2>
<p style="text-align: justify;">La dispensa da collazione può trovare la propria fonte <strong>in un contratto di donazione diretta o indiretta, oppure, meno frequentemente, in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong>. La dottrina maggioritaria ritiene che sia anche possibile prevedere un atto autonomo di dispensa successivo alla donazione diverso dal testamento. Ciò in ragione della natura di &#8220;negozio autonomo&#8221; della dispensa.</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti della dispensa da collazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti dell&#8217;atto di dispensa sono quelli di escludere quanto donato dalla massa ereditaria da <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">dividere</a></strong> fra figli e loro discendenti e coniuge del donante. La dispensa produce effetto nei limiti della quota disponibile: non potrà quindi ledere i diritti dei <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a></strong>. Per la parte eccedente è discusso se la dispensa da collazione sia nulla oppura assoggettabile all&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>.</p>
<h2 id="esempi" style="text-align: justify;">Alcuni esempi</h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere il significato della dispensa da collazione, si pensi alla circostanza in cui il de cuius &#8211; <strong>donante, padre di due figli e coniugato, titolare di un patrimonio complessivo del valore di 100, doni al proprio figlio maggiore un immobile del valore di 25, con dispensa da collazione</strong>.  All&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a></strong>, in assenza di testamento, i due figli e la coniuge del donante, se accetteranno l&#8217;eredità, saranno eredi di un patrimonio relitto di 75, che divideranno in parti uguali (un terzo ciascuno secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 581 del codice civile), 25 ciascuno dunque.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa accadrebbe invece senza dispensa da collazione</h3>
<p style="text-align: justify;">In questa circostanza <strong>il figlio maggiore conseguirà un patrimonio complessivo di 50</strong>. 25 saranno conseguiti su quanto caduto in successione e 25 corrispondono al valore della donazione. Gli altri coeredi, e cioè la coniuge ed il secondogenito, viceversa, conseguiranno 25 ciascuno.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Senza dispensa da collazione: la differenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui invece <strong>il figlio maggiore, donatario, non sia dispensato dalla collazione, all&#8217;apertura della successione sarà tenuto a conferire ai coeredi, nella massa ereditaria</strong>, quando ricevuto per donazione, &#8220;ricostituendo&#8221; il patirmonio originario del valore di 100. <strong>In questo caso i tre coeredi, stante l&#8217;obbligo di collazione del primogenito, conseguiranno 33,33 ciascuno</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quando è lesiva della legittima</h3>
<p style="text-align: justify;">Passiamo ora, modificando leggermente l&#8217;esempio di cui sopra, ad un&#8217;ipotesi di <strong>dispensa lesiva dei diritti di legittima</strong>. Nel caso in cui la donazione posta in essere a vantaggio del primogenito abbia un valore patrimoniale di 40, fermo restando il patrimonio complessivo di 100, la dispensa sarà parzialmente (per un valore di 15) inefficace. Secondo quanto disposto dal secondo comma dell&#8217;articolo 542 del codice civile, infatti, la disponibile, in caso di concorso di coniuge e due figli sarà di un quarto. Ciò determina che, in riferimento ad una donazione del valore di 40 su un patrimonio ereditario di 100, la dispensa non possa aver effetto che per un valore di 25. Per la parte eccedente di 15 la dispensa da collazione sarà nulla o riducibile tramite l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>. Il primogenito sarà quindi comunque tenuto a conferire ai coeredi il valore di 15.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Differenze con la dispensa da imputazione ex se</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della dispensa dall&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imputazione-ex-se/">imputazione ex se</a> ha conseguenze completamente differenti rispetto a quello della dispensa da collazione. L&#8217;imputazione ex se trova la propria fonte all&#8217;articolo 564 del codice civile. Quando il legittimario è dispensato da imputazione ex se, secondo quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 564, per agire in riduzione non sarà tenuto ad imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati fatti allo stesso.</p>
<h2 id="revoca" style="text-align: justify;">La revoca della dispensa da collazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Molto discussa è in dottrina la possibilità di revocare o meno una dispensa da collazione contenuta in un contratto di donazione, in un successivo atto unilaterale o in un testamento. La ricostruzione della dispensa come di atto negoziale autonomo avente natura &#8220;<em>mortis causa</em>&#8221; tende a far propendere la dottrina per la tesi affermativa. Stante la natura della dispensa dunque, <strong>si ritiene oggi per lo più possibile un atto unilaterale di revoca successivo ad un contratto di donazione</strong>, anche in un testamento.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rappresentazione: guida all&#8217;istituto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 23:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rappresentazione &#8211; indice: I rappresentati I rappresentanti I presupposti Ambito di applicazione Natura giuridica Rapporti con sostituzione e accrescimento L&#8217;istituto della rappresentazione trova la propria disciplina agli articoli 467 e seguenti del codice civile. Secondo la definizione data nell&#8217;articolo 467: &#8220;La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La rappresentazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#rappresentati"><strong>I rappresentati</strong></a></li>
<li><a href="#rappresentanti"><strong>I rappresentanti</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#applicazione"><strong>Ambito di applicazione</strong></a></li>
<li><a href="#natura"><strong>Natura giuridica</strong></a></li>
<li><a href="#rapporti"><strong>Rapporti con sostituzione e accrescimento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della <strong>rappresentazione</strong> trova la propria disciplina agli articoli 467 e seguenti del codice civile. Secondo la definizione data nell&#8217;<strong>articolo 467</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l&#8217;eredità o il legato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l&#8217;istituito non possa o non voglia accettare l&#8217;eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della rappresentazione si applica tanto alla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong> quanto a quella per <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una disciplina strettamente legata al diritto successorio e non ha nulla a che vedere con la &#8220;rappresentanza&#8221; legale o volontaria che si ha ad esempio nel caso di conferimento di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/procura-delega/">procura</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come opera la rappresentazione? Quali sono i presupposti di legge?</p>
<h2 id="rappresentati" style="text-align: justify;">I soggetti cosiddetti &#8220;rappresentati&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;">La categoria dei soggetti rappresentati è individuata all&#8217;articolo 468 del codice civile. Tali soggetti sono quelli in luogo dei quali i propri discendenti potranno subentrare, in tutti i casi in cui i loro (i rappresentati) non possano o non vogliano <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità</a></strong>. I rappresentati sono i figli anche adottivi del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione della norma è restrittiva: non apparterranno alla categoria dei rappresentati i nipoti che siano figli dei fratelli. Ove, ad esempio, il testatore istituisca propri eredi il proprio fratello Tizio ed il figlio Sempronio del proprio fratello Caio, i figli del nipote Sempronio non potranno succedere al testatore per rappresentazione (così Cass. numero 5077 del 1990 ed ordinanza numero 15 del 2006 della Corte Costituzionale).</p>
<h2 id="rappresentanti" style="text-align: justify;">I soggetti cosiddetti &#8220;rappresentanti&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;">La categoria dei rappresentanti è ben individuata dal già citato articolo 467 del codice civile. I rappresentanti sono tutti i discendenti senza limite di grado di uno dei soggetti che faccia parte della categoria dei rappresentati. Ad avviso della dottrina maggioritaria l&#8217;istituto non si applica agli adottati maggiori d&#8217;età (articoli 291 e seguenti del codice civile).</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti della successione per rappresentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Quali sono le circostanze concrete in cui l&#8217;istituto della rappresentazione trova applicazione? Quando un chiamato &#8220;non può o non vuole accettare l&#8217;eredità&#8221;?</p>
<h3 style="text-align: justify;">Rinuncia all&#8217;eredità</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;unico caso in cui il chiamato &#8220;non voglia accettare l&#8217;eredità&#8221; è in conseguenza ad una rinuncia alla stessa. In caso di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/"><strong>rinuncia all&#8217;eredità</strong></a> subentreranno, ove presenti, i rappresentanti in luogo del rappresentato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Premorienza</h3>
<p style="text-align: justify;">La prima circostanza in cui l&#8217;istituto trova applicazione è quello della <strong>premorienza</strong>. Nel caso in cui, ad esempio, il de cuius lasci a sé superstite il figlio del proprio figlio (nipote ex filio) premorto, il nipote succederà per rappresentazione al proprio nonno.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Assenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Altra circostanza di applicazione è quella in cui sia dichiarata l&#8217;<strong>assenza </strong>(articolo 70 del codice civile) del rappresentato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Indegnità</h3>
<p style="text-align: justify;">In caso di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/"><strong>indegnità</strong></a> del rappresentato, i discendenti dell&#8217;indegno potranno invece succedere in luogo di questi per rappresentazione. L&#8217;indegnità non si estende dunque ai propri discendenti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Perdita del diritto di accettare l&#8217;eredità</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso in cui il chiamato <strong>perda il diritto di accettare l&#8217;eredità</strong> (per decadenza, ad esempio in seguito all&#8217;esperimento dell&#8217;actio interrogatoria ai sensi dell&#8217;articolo 481 del codice civile), i propri discendenti potranno succedere per rappresentazione al de cuius.</p>
<h2 id="applicazione" style="text-align: justify;">Ambito di applicazione: successione legittima e testamentaria, eredità e legato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come precisato, la rappresentazione è un istituto che si applica tanto alle<strong> successioni legittime che testamentarie</strong>. Nell&#8217;ambito delle successioni testamentarie, trova applicazione tanto all&#8217;istituzione d&#8217;erede quanto al <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a></strong>. Il beneficiario di una disposizione a titolo particolare (legatario), potrà essere rappresentato da un proprio discendente ove sussistano i presupposti oggettivi della rappresentazione.</p>
<h2 id="natura" style="text-align: justify;">Natura giuridica della rappresentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto è individuato dalla dottrina maggioritaria come di una delazione ereditaria indiretta. Il rappresentante infatti sarà delato soltanto nel caso in cui il proprio rappresentato non possa accettare l&#8217;eredità od il legato. Si tratta dunque di una delazione <em>&#8220;per relationem&#8221;</em>.</p>
<h2 id="rapporti" style="text-align: justify;">Rapporti con trasmissione del diritto di accettare l&#8217;eredità, sostituzione e accrescimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Cosa succederà nella circostanza in cui uno dei soggetti rappresentati muoia senza &#8220;avere fatto a tempo&#8221; ad accettare l&#8217;eredità a lui devoluta, ad esempio, dal proprio padre? In questo caso avrà luogo la rappresentazione?</p>
<h3 style="text-align: justify;">Trasmissione del diritto di accettare l&#8217;eredità</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto in questo caso non troverà applicazione; si avrà invece una trasmissione del diritto di accettare l&#8217;eredità a beneficio dei propri eredi. Nel caso in cui, restando all&#8217;esempio fatto, lo stesso rappresentato disponga a titolo particolare del diritto di accettare l&#8217;eredità a lui devoluta a favore non già dei propri discendenti ma di terzi, i beneficiari di tale lascito saranno diversi dai rappresentanti. L&#8217;<strong>istituto della trasmissione del diritto di accettare l&#8217;eredità prevale dunque su quello della rappresentazione</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Sostituzione</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituo della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-testamentaria/">sostituzione ordinaria</a> prevale anch&#8217;esso su quello della rappresentazione</strong>. L&#8217;istituto della sostituzione trova applicazione solo nel caso di successione testamentaria, trattandosi di una disposizione che non può che essere contenuta in un testamento. Nel caso in cui il testatore, ai sensi dell&#8217;articolo 688 del codice civile, decida di &#8220;sostituire all&#8217;erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l&#8217;eredità&#8221;, tale disposizione prevarrà sulla rappresentazione. I rappresentanti in questo caso non succederanno in luogo del sostituito.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Accrescimento</h3>
<p style="text-align: justify;">La rappresentazione prevale sull&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a>. L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 674 del codice civile, che disciplina appunto l&#8217;accrescimento, stabilisce come sia salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La rappresentazione nei diritti dei legittimari</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 536 del codice civile chiarisce poi l&#8217;applicabilità dell&#8217;istituto anche alla successione dei <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a></strong>. Questi ultimi potranno succedere per rappresentazione anche nella quota di legittima del loro ascendente, ed eventualmente agire in riduzione in luogo di questi.  Per il caso in cui però il legittimario decida di esercitare l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di in riduzione</a></strong> di donazioni od altre disposizioni, dovrà imputare <em>&#8220;alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato&#8221;,</em> come disposto dall&#8217;articolo 564, secondo comma del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petizione ereditaria: definizione, legittimazione, oggetto e prescrizione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/petizione-ereditaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 17:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è la petizione ereditaria, come può essere definita, chi sono i legittimati attivi e passivi e quale è l'oggetto dell'azione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/petizione-ereditaria/">Petizione ereditaria: definizione, legittimazione, oggetto e prescrizione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La petizione ereditaria &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#definizione"><strong>Definizione</strong></a></li>
<li><a href="#attiva"><strong>Legittimazione attiva</strong></a></li>
<li><a href="#passiva"><strong>Legittimazione passiva</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>Oggetto dell&#8217;azione</strong></a></li>
<li><a href="#rivendica"><strong>Rivendica</strong></a></li>
<li><a href="#prescrizione"><strong>Prescrizione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nella <strong>successione testamentaria così come nella <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong>, la legge tutela la posizione di tutti gli eredi contro chiunque possieda i beni ereditari affermando di essere erede o senza alcun titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La petizione ereditaria è una forma di tutela che non ha nulla a che vedere con la posizione di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"><strong>legittimario</strong></a> né con l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/"><strong>azione di riduzione</strong></a>: essa prescinde infatti dal rapporto di parentela o coniugio con il de cuius. L&#8217;azione di petizione ereditaria è invece volta al riconoscimento giudiziale della propria qualità di erede nei confronti di chi vi si opponga possedendo i beni ereditari.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>petizione di eredità è disciplinata all&#8217;articolo 533 del codice civile</strong>. Cerchiamo di scoprire di cosa si tratta, quali sono le sue caratteristiche e come esercitarla.</p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify;">Cos’è la petizione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto indica l’art. 533, 1° comma, c.c., la <strong>petizione ereditaria</strong> è un’azione con la quale l’erede può domandare il riconoscimento della sua qualità ereditaria, contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.</p>
<h2 id="attiva" style="text-align: justify;">Legittimazione attiva</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge riconosce la <strong>legittimità attiva</strong> alla proposizione dell’azione di petizione ereditaria all’erede, sia legittimo che testamentario. Nel caso in cui, però, non vi siano più eredi, ciascuno potrà agire singolarmente, non essendovi litisconsorzio necessario con gli altri eredi. Si noti che la proposizione dell’azione di petizione di eredità da parte del chiamato, comporta <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacitamente l’accettazione dell’eredità.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, non sono legittimati ad agire con la petizione ereditaria né il curatore, né l’acquirente dell’eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo altresì che colui che agisce con l’azione di petizione ereditaria deve provare la morte del <em>de cuius </em>e la qualità di erede. Inoltre, deve provare che i beni appartenevano all’asse ereditario nel momento in cui è stata aperta la successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene la qualità di erede, se la vocazione è legittima sarà sufficiente provare il grado di parentela. Di contro, se è testamentaria sarà necessario produrre il testamento.</p>
<h2 id="passiva" style="text-align: justify;">Legittimazione passiva</h2>
<p style="text-align: justify;">È <strong>legittimato passivo</strong> nell’azione di petizione di eredità colui che possiede i beni ereditari. Tale legittimato potrà vantare un titolo che invece il legittimato attivo ritiene che non gli competa (ovvero, il c.d. <em>possessio pro herede</em>), o che possiede senza alcun titolo giustificativo (c.d. <em>possessio pro possessore</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in cui siano più persone a possedere i beni ereditari, l’azione dovrà essere esperita nei confronti di ciascuno di essi.</p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">Oggetto dell’azione</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo le intenzioni del legislatore, l’<strong>oggetto dell’azione</strong> è rappresentato da tutti i beni ereditari, o una parte, o una quota degli stessi. Si tenga conto che l’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta – come abbiamo già sottolineato qualche paragrafo fa – all’attore, legittimato attivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Costui, peraltro, oltre a ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede senza avere alcun valido titolo giustificativo, può agire per accertare la qualità di erede in proprio capo. La quale, una volta acquistata, non può venire meno (il c.d. principio del <em>semel heres semper heres</em>).</p>
<h2 id="rivendica" style="text-align: justify;">Differenza tra petizione di eredità e azione di rivendica</h2>
<p style="text-align: justify;">Sebbene per certi versi l’azione di <strong>petizione di eredità</strong> sia vicina a quella di rivendica, in realtà vi sono notevoli differenze formali e sostanziali tra le due forme. In particolare, l’azione di petizione ereditaria si differenzia dall&#8217;azione di rivendica poiché contrariamente alla <em>rei vindicatio</em>, questa non è finalizzata a discutere il titolo in base al quale il <em>de cuius</em> aveva il possesso dei beni ereditari. Bensì, ha per oggetto gli elementi costitutivi dell&#8217;asse ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, da quanto sopra, che colui che ha la legittimazione attiva può limitarsi a provare la propria qualità di erede, e – come abbiamo visto poche righe fa &#8211; la circostanza che i beni fossero compresi nell&#8217;asse ereditario al momento dell&#8217;apertura della successione.</p>
<h2 id="prescrizione" style="text-align: justify;">Prescrizione azione di petizione di eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile, ex art. 533, 2° comma, afferma che l&#8217;azione di petizione di eredità è imprescrittibile, e quindi non cade in <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrizione</a></strong>. Sono tuttavia fatti salvi gli effetti dell&#8217;intervenuta <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/">usucapione</a></strong> opposta dal convenuto sui singoli beni. Ciò significa che il convenuto che abbia protratto il proprio possesso per un tempo utile alla maturazione dell&#8217;usucapione, potrà vittoriosamente opporre quest&#8217;ultima all&#8217;attore anche nell&#8217;ambito di una petizione ereditaria.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La successione legittima: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 13:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La successione legittima &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Quando si apre Chi succede I gradi di parentela Le quote I figli Genitori e ascendenti Fratelli e sorelle Concorso di genitori e fratelli Gli altri parenti Il coniuge superstite Lo Stato La rinuncia all&#8217;eredit&#224; Dichiarazione di successione Alternativa o complementare rispetto alla successione testamentaria, la successione legittima si [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La successione legittima &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando si apre</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi succede</strong></a></li>
<li><a href="#gradi"><strong>I gradi di parentela</strong></a></li>
<li><a href="#quote"><strong>Le quote</strong></a></li>
<li><a href="#figli"><strong>I figli</strong></a></li>
<li><a href="#ascendenti"><strong>Genitori e ascendenti</strong></a></li>
<li><a href="#fratelli"><strong>Fratelli e sorelle</strong></a></li>
<li><a href="#genitori-fratelli"><strong>Concorso di genitori e fratelli</strong></a></li>
<li><a href="#parenti"><strong>Gli altri parenti</strong></a></li>
<li><a href="#coniuge"><strong>Il coniuge superstite</strong></a></li>
<li><a href="#stato"><strong>Lo Stato</strong></a></li>
<li><a href="#rinuncia"><strong>La rinuncia all&#8217;eredità</strong></a></li>
<li><a href="#dichiarazione-successione"><strong>Dichiarazione di successione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alternativa o complementare rispetto alla successione testamentaria, la successione legittima si apre laddove il defunto non abbia integralmente disciplinato gli aspetti successori con riguardo ai propri beni caduti in successione. Questo tipo di successione trova la propria fonte normativa agli articoli 565 e seguenti del codice civile.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la successione legittima</h2>
<p style="text-align: justify;">La successione legittima, da non confondersi con la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">successione dei legittimari</a></strong>, è quel tipo di successione che si apre o in difetto di un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong> o nel caso in cui il testamento non disciplini integralmente l&#8217;intera quota astratta dell&#8217;asse ereditario. Mentre infatti la successione dei legittimari attiene alle particolari tutele previste per legge a coniugi, discendenti ed ascendenti anche in presenza di un testamento, la successione legittima può aprirsi solo quando o non vi sia un testamento o il testamento sia stato redatto ma non disciplini l&#8217;integralità delle quote ereditarie del <em>de cuius</em>.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando si apre la successione legittima e l&#8217;eredità si devolve per legge</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 457 del codice civile infatti </strong><em><strong>&#8220;Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria&#8221;</strong>.</em> L&#8217;assenza di un testamento non è dunque un requisito inderogabile per l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/"><strong>apertura della successione</strong></a> legittima. La successione legittima, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 457 del codice civile, potrà aprirsi anche nella circostanza in cui il <em>de cuius</em> abbia fatto testamento, ma solamente per la parte che nello stesso non trovi disciplina. Si pensi ad esempio al caso in cui il testatore abbia disposto nel proprio testamento soltanto di alcuni <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legati</a></strong>: fatte salve le predette disposizioni testamentarie, si aprirà la successione legittima. La successione si devolve dunque per legge solo nella misura in cui difettino valide volontà testamentarie in senso diverso.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify;">Chi sono gli eredi nella successione legittima</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 565 del codice civile stabilisce quali possono essere i beneficiari di una successione legittima. Questi ultimi sono: <strong>il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (fratelli e cugini), altri parenti di grado meno prossimo ed infine lo Stato</strong>. La parentela nell&#8217;ordinamento italiano è rilevante solo fino al sesto grado. I rapporti di parentela sono disciplinati agli articoli 74 e seguenti del codice civile.</p>
<h2 id="gradi" style="text-align: justify;">I gradi di parentela</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina per il calcolo dei gradi di parentela, di fondamentale importanza per tutti gli aspetti legati alla successione legittima, si trova all&#8217;articolo 76 del codice civile, che stabilisce:</p>
<div class="corpoDelTesto dispositivo" style="text-align: justify;">
<p class="comma"><em>&#8220;Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.</em></p>
<p class="comma"><em>Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all&#8217;altro parente, sempre restando escluso lo stipite.&#8221;</em></p>
<p>Alcuni esempi per comprendere i gradi di parentela. Gli zii, ad esempio, sono considerati parenti di terzo grado: ai due gradi per salire fino ai nonni, si somma il grado a discendere dai nonni agli zii. I nonni sono parenti di secondo grado: un grado per salire ai genitori e un grado per salire ulteriormente dai genitori ai nonni per due gradi complessivi. I fratelli sono parenti di secondo grado: un grado per salire ai genitori ed un grado discendendo dai genitori ai fratelli. I cugini sono invece parenti di quarto grado: due gradi per salire ai nonni ed altri due gradi a discendere fino ai cugini.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento italiano, come precisato, <strong>i gradi di parentela rilevano soltanto fino al sesto</strong>. Per fare un ulteriore esempio pratico, sarà considerato parente in misura rilevante per il nostro ordinamento il nipote di un cugino (figlio del figlio, parente di sesto grado), non già il pronipote di un cugino (figlio del figlio del figlio, parente di settimo grado).</p>
</div>
<h2 id="quote" style="text-align: justify;">Le quote di successione legittima</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>La chiamata all&#8217;eredità in forza di successione legittima varia a seconda del grado di parentela con il defunto e del concorso con altri chiamati della stessa categoria ed altri chiamati di diversa categoria</strong>. Solitamente i cosiddetti &#8220;chiamati in subordine&#8221; (esclusi da categorie di successibili più prossime al defunto) all&#8217;apertura della successione non acquistano alcun diritto, ma solo un&#8217;aspettativa tutelabile nelle modalità di legge. I chiamati in subordine vengono anche identificati come semplici &#8220;vocati&#8221; e non già &#8220;delati&#8221;, proprio in considerazione di ciò. Ecco invece le categorie di veri e propri chiamati, delati all&#8217;eredità.</p>
<h2 id="figli" style="text-align: justify;">I figli anche adottivi e i discendenti diretti</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dagli articoli 566 e 567 del codice civile, al padre ed alla madre succedono<strong> i figli, anche adottivi, in parti uguali</strong>. Le quote di ciascun figlio sono dunque uguali fra loro. Gli articoli in questione non si applicano nel caso in cui ad un genitore concorrano coniuge e figli.</p>
<h2 id="ascendenti" style="text-align: justify;">I genitori: chi sono gli ascendenti legittimi e come succedono</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nel caso in cui il defunto lasci a sé superstiti i genitori (e alcun fratello o coniuge), questi ultimi succederanno in parti uguali</strong>. Nel caso in cui lasci a sé superstite alcun genitore né fratello o coniuge ma solo ascendenti (nonni, bisnonni ecc.), succederanno per metà quelli della linea paterna e per metà quelli della linea paterna. <strong>L&#8217;ascendente di grado più prossimo escluderà tuttavia dalla successione gli ascendenti di grado meno prossimo</strong>. Se ad esempio al defunto sopravvivono un nonno materno ed un bisnonno paterno, il primo sarà unico erede legittimo.</p>
<h2 id="fratelli" style="text-align: justify;">I fratelli e le sorelle</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi muoia senza figli, genitori, coniuge ma solo <strong>fratelli, questi succederanno in parti uguali</strong>. Il secondo comma dell&#8217;articolo 570 del codice civile, stabilisce però che, quando ci siano dei fratelli unilaterali, questi ultimi conseguiranno la metà di quelli bilaterali. Per fratelli e sorelle unilaterali debbono intendersi quelli che abbiano in comune uno solo dei due genitori. Sono tali i figli di un padre ma di due madri differenti o i figli della stessa madre ma di due padri differenti. La conseguenza dell&#8217;applicazione di tale norma è la seguente, ed ecco un esempio: laddove il defunto lasci un asse ereditario di 75 ed a sé superstiti soltanto un fratello bilaterale ed una sorella figlia della sola madre (cosiddetta &#8220;sorella uterina&#8221;), al fratello bilaterale spetterà 50, mentre alla sorella unilaterale-uterina, in questo caso spetterà solo 25 (la metà).</p>
<h2 id="genitori-fratelli" style="text-align: justify;">Le quote in caso di concorso fra genitori (o ascendenti) e fratelli</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui i genitori o anche uno solo di essi concorrano con i fratelli, <strong>ai genitori spetterà non meno della metà dell&#8217;asse ereditario, e la restante metà si suddividerà fra i fratelli</strong>. Anche in questo caso vale la regola in base alla quale i fratelli unilaterali conseguiranno la metà di quelli bilaterali o dei genitori. La norma che dispone in tal senso è l&#8217;articolo 571 del codice civile.</p>
<h2 id="parenti" style="text-align: justify;">Le quote di successione legittima di altri parenti</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli altri parenti, fino al sesto grado, concorreranno in parti uguali a parità di grado</strong>. Il parente di grado più prossimo esclude quello di grado meno prossimo. Tale regola vale soltanto ove chi muore non lasci ascendenti, discendenti, fratelli o coniuge. Tale disciplina è sancita all&#8217;articolo 572 del codice civile. Tutti i parenti di grado superiore al sesto non sono considerati ai fini della successione: una parentela di grado superiore al sesto non è considerata giuridicamente rilevante.</p>
<h2 id="coniuge" style="text-align: justify;">La successione legittima del coniuge superstite e le quote</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 581 del codice civile, <strong>al coniuge spetta la metà di eredità se concorre con un figlio, e ad un terzo se concorre con due o più figli del defunto</strong>. Nel caso in cui non concorra con figli del defunto ma solo <strong>con ascendenti, fratelli o sorelle di questi o con soggetti di entrambe le categorie, al coniuge spetteranno in ogni caso i due terzi dell&#8217;eredità</strong>. Nel caso il coniuge non concorra con figli, ascendenti, fratelli, sorelle, a questi spetterà tutta l&#8217;eredità (articolo 583 del codice civile). <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-coniuge-superstite-separato-divorziato/"><strong>Il coniuge separato concorrerà all&#8217;eredità</strong></a> come se non fosse tale, fatto salvo il caso in cui gli sia stata addebitata la separazione.</p>
<h2 id="stato" style="text-align: justify;">La successione dello Stato</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 586 del codice civile, <strong>ove non sia presente all&#8217;apertura della successione alcuno dei soggetti sopra individuati o tutti questi abbiano <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciato all&#8217;eredità</a>, la successione si aprirà a favore dello Stato</strong>. Lo Stato risponde dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari</a> nei limiti dell&#8217;attivo ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;apertura della successione a favore dello Stato è un&#8217;ipotesi del tutto residuale, che ha luogo soltanto laddove non vi siano parenti entro il sesto grado oppure tutti questi rinuncino all&#8217;eredità.</p>
<h2 id="rinuncia" style="text-align: justify;">Cosa succede se il chiamato rinuncia all&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Se chi è chiamato all&#8217;eredità vi rinuncia, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 521 del codice civile, <strong>viene considerato come mai chiamato</strong>. Questo principio è individuato come &#8220;della retroattività della rinuncia&#8221;. L&#8217;articolo 522 del codice civile &#8220;dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a> nella successione legittima&#8221;, chiarisce come la quota del rinunciante si accresca a chi avrebbe concorso con il rinunciante. È fatta salva la disciplina della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a></strong> che, come disciplinato all&#8217;articolo 467 del codice civile, fa subentrare i discendenti nel grado del loro ascendente, ove questi siano, rispetto al defunto, discendenti oppure fratelli o sorelle.</p>
<h2 id="dichiarazione-successione" style="text-align: justify;">La dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli adempimenti fiscali, relativi in particolare alla liquidazione delle imposte, si curano a mezzo della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/">dichiarazione di successione</a>. All&#8217;apertura della successione i chiamati hanno a disposizione dodici mesi per presentarla e pagare le relative imposte. La dichiarazione di successione deve essere presentata all&#8217;ufficio competente dell&#8217;Agenzia delle Entrate, telematicamente.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<item>
		<title>Le donazioni indirette: cosa sono e cosa determinano</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 14:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le donazioni indirette &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Alcuni esempi Differenze dalla simulazione Effetti Forma Le donazioni indirette, cos&#236; come generalmente la pi&#249; ampia categoria dei negozi indiretti, non trovano una specifica disciplina nel codice civile. Le stesse sono invece individuate e citate dal codice civile in relazione ai rapporti con altri istituti attinenti, in particolare, al [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le donazioni indirette &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#definizione"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#esempi"><strong>Alcuni esempi</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Differenze dalla simulazione</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Effetti</strong></a></li>
<li><a href="#forma"><strong>Forma</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>donazioni indirette</strong>, così come generalmente la più ampia categoria dei negozi indiretti, non trovano una specifica disciplina nel codice civile. Le stesse sono invece individuate e citate dal codice civile in relazione ai rapporti con altri istituti attinenti, in particolare, al diritto successorio. Hanno infatti rilevanza, per esempio, in tema di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione</a></strong> (articolo 737 del codice civile) ed in riferimento al <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">calcolo della quota di legittima</a></strong> (809 e 556 del codice civile).</p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la donazione indiretta: la definizione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come specificato, le donazioni indirette non sono altro che uno particolare caso di <strong>negozio indiretto, che si attua &#8220;a titolo di liberalità&#8221;</strong>. Il cosiddetto &#8220;negozio indiretto&#8221; non è altro che <strong>una combinazione di atti attraverso i quali si raggiunge un effetto ulteriore</strong> rispetto a quello tipico degli stessi. Tale effetto ulteriore è voluto da chi compie gli atti in questione. L&#8217;effetto che si produce è di una cosiddetta &#8220;liberalità non donativa&#8221;: impoverimento del &#8220;donante indiretto&#8221;, arricchimento del &#8220;donatario indiretto&#8221; e &#8220;spirito di liberalità&#8221;, cioè l&#8217;intento di produrre suddetti effetti senza esservi tenuti. Come vedremo, questo avviene per esempio, ogniqualvolta i genitori paghino il prezzo di un immobile (o di un qualsiasi diritto) da intestare al proprio figlio.</p>
<h2 id="esempi" style="text-align: justify;">Alcuni esempi di donazione indiretta</h2>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la definizione sul piano teorico possa apparire molto complicata, <strong>alcuni esempi pratici</strong> possono semplificare la comprensione dell&#8217;istituto:</p>
<h3 style="text-align: justify;">Adempimento del terzo</h3>
<p style="text-align: justify;">Il più banale esempio di donazione indiretta è rappresentato dall&#8217;<strong>adempimento del terzo per spirito di liberalità</strong>. L&#8217;articolo 1180 del codice civile consente anche ad un terzo ad adempiere ad un&#8217;obbligazione. Ciò è possibile finanche contro la volontà del creditore, quando questi non abbia interesse all&#8217;adempimento da parte del debitore. Quando un soggetto, senza donare direttamente il denaro all&#8217;acquirente in sede di compravendita, paghi in luogo dello stesso il prezzo di acquisto, si verificherà una donazione indiretta. In tal caso la suddetta avrà ad oggetto non già il denaro corrispondente al prezzo d&#8217;acquisto bensì l&#8217;immobile entrato nel patrimonio del donatario indiretto (l&#8217;acquirente).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Contratto a favore di terzo</h3>
<p style="text-align: justify;">Un altro esempio può essere costituito dal <strong>contratto a favore di terzo</strong>. L&#8217;articolo 1411 del codice civile prevede la possibilità che un contratto possa essere stipulato anche a vantaggio di un terzo, non partecipante direttamente alla stipula. Gli effetti del contratto si produrranno direttamente a vantaggio del terzo, che potrà, anche successivamente, accettare la stipula rendendone irrevocabili gli effetti, oppure rifiutarne gli effetti. Con riferimento al contratto di compravendita, si verificherà una donazione indiretta ogniqualvolta che venga acquistato un immobile da un soggetto che però ne intesti la proprietà ad un terzo, anche se assente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La remissione del debito</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;istituto della <strong>remissione del debito</strong>, se per spirito di liberalità, può configurare una donazione indiretta. Secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 1236 del codice civile, il creditore ha facoltà di rimettere il debito a vantaggio del proprio debitore. Quando questa remissione, effettuata unilateralmente, sia posta in essere con la volontà di arricchire il debitore, il creditore starà avvantaggiando il debitore con una liberalità indiretta.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Le differenze fra donazioni indirette e simulate</h2>
<p style="text-align: justify;">Sebbene i negozi indiretti e quelli simulati possano sembrare avere dei punti in comune, <strong>le differenze sono sostanziali</strong>. Nel negozio indiretto la volontà in riferimento agli effetti ulteriori prodottisi esiste ed è attuale. Nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/simulazione-contratto/">negozio simulato</a>, viceversa, chi dà luogo all&#8217;atto non desidera gli effetti dello stesso. In caso di simulazione assoluta infatti le parti non ne desiderano alcun effetto. In caso di simulazione relativa le parti desiderano l&#8217;effetto di un altro negozio. I simulanti, ad esempio, potranno simulare una donazione ma porre in essere una compravendita per evadere parzialmente le imposte sul trasferimento (simulazione relativa in questo caso).</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti delle donazioni indirette ai fini successori</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già esposto, le <strong>maggiori conseguenze delle donazioni indirette si hanno a fini successori</strong>. La donazione indiretta, il più delle volte, è considerata equipollente ad una donazione diretta per tutti quegli aspetti connessi al diritto successorio. Ciò che ha spinto il legislatore in tal senso è la volontà di evitare meccanismi elusivi in ordine ai criteri di calcolo della legittima e ad evitare squilibri illogici nei criteri legati alla collazione ereditaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il calcolo della legittima</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 809 del codice civile equipara le donazioni indirette a quelle dirette <strong>ai fini del calcolo delle quote di legittima</strong>. I legittimari dovranno quindi imputare quanto ricevuto a titolo di donazione anche indiretta. La base di calcolo della legittima sarà costituita anche da quanto &#8220;uscito&#8221; dal patrimonio ereditario in forza di liberalità indirette. Laddove ad esempio un genitore acquisti una casa al figlio con denaro proprio, l&#8217;immobile acquistato sarà considerato come se fosse stato donato con atto di donazione diretta dal padre al figlio ai fini del calcolo della quota di legittima. Si noti bene che, ad avviso della più recente giurisprudenza, ciò di cui si dovrà tenere conto come base di calcolo della legittima sarà in questo caso il valore dell&#8217;immobile alla data di apertura della successione, non già il denaro pagato dal genitore per l&#8217;acquisto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La collazione in caso di liberalità indiretta</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 737 del codice civile, <strong>in tema di collazione, equipara alle donazioni dirette quelle indirette</strong>. Il donatario, ove discendente o coniuge del defunto, dovrà quindi conferire alla massa ereditaria in entrambi i casi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 18541 del 2014) ha invece chiarito cosa debba essere oggetto di collazione nel caso di un trasferimento di denaro che sia funzionalmente collegato all&#8217;acquisto di un immobile. Nel caso esaminato, avutosi un trasferimento di denaro da padre in figlio attuato al sono fine di acquistare un bene immobile, ciò che è stato ritenuto oggetto di collazione è stato il bene immobile (non già il denaro).</p>
<h2 id="forma" style="text-align: justify;">La forma in caso di donazioni indirette</h2>
<p style="text-align: justify;">Come ormai ritenuto quasi pacifico da dottrina e giurisprudenza, <strong>la forma delle liberalità non donative non è quella della donazione</strong>. Non sarà dunque necessario un atto pubblico alla presenza di due testimoni, ma la forma necessaria per l&#8217;atto effettivamente posto in essere (non già quindi per l&#8217;effetto indiretto &#8220;di donazione&#8221; prodottosi). Ad esempio, quando si verifichi un adempimento del terzo a scopo di liberalità, non sarà necessaria la presenza all&#8217;atto notarile di due testimoni <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">a pena di nullità</a></strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Il diritto di prelazione ereditaria ed il retratto successorio</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/prelazione-ereditaria-retratto-successorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6386</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prelazione ereditaria dell&#8217;articolo 732 c.c. &#8211; indice: Oggetto della prelazione Le modalit&#224; di esercizio Il retratto successorio Il diritto di &#8220;prelazione ereditaria&#8221; dei coeredi &#232; sancito all&#8217;articolo 732 del codice civile. Tale diritto ha riguardo alla sola quota del patrimonio ereditario e pu&#242; essere esercitato nei termini e nelle modalit&#224; prescritte dallo stesso articolo. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prelazione-ereditaria-retratto-successorio/">Il diritto di prelazione ereditaria ed il retratto successorio</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La prelazione ereditaria dell&#8217;articolo 732 c.c. &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#oggetto"><strong>Oggetto della prelazione</strong></a></li>
<li><a href="#modalita"><strong>Le modalità di esercizio</strong></a></li>
<li><a href="#retratto"><strong>Il retratto successorio</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di &#8220;prelazione ereditaria&#8221; dei coeredi è sancito all&#8217;<strong>articolo 732</strong> del codice civile. Tale diritto h<strong>a riguardo alla sola quota del patrimonio ereditario</strong> e può essere esercitato nei termini e nelle modalità prescritte dallo stesso articolo. Nel caso in cui tale diritto non sia rispettato, la legge attribuisce il cosiddetto diritto al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/retratto-successorio/"><strong>retratto successorio</strong></a>. Cosa ha ad oggetto, precisamente, tale prelazione? Quali sono le tutele previste dalla legge?</p>
<h2 id="oggetto">Oggetto del diritto di prelazione ereditaria dei coeredi</h2>
<p style="text-align: justify;">Innanzi tutto è necessario chiarire come il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-prelazione/">diritto di prelazione</a></strong> sancito all&#8217;articolo 732 del codice civile, attribuisca ai coeredi una <strong>prelazione legale sulla quota di eredità e non già sui singoli beni</strong>. Tale diritto sussiste solo fino a che non è perfezionata una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/"><strong>divisione ereditaria</strong></a>. Una volta che però sia stata fatta la divisione, ai coeredi assegnatari dei diritti attribuiti con la divisione non spetterà alcun diritto di prelazione per il caso di vendita od alienazione dei beni e dei diritti stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, ove si apra una successione a favore di tre coeredi ed avente ad oggetto tre beni immobili, tale diritto di prelazione ci sarà solo fino a che i tre beni immobili non saranno assegnati a ciascuno dei tre coeredi con una divisione. Successivamente, una volta assegnato a ciascuno il &#8220;proprio&#8221; immobile, il coerede-assegnatario non dovrà riconoscere alcun diritto di prelazione ai propri coeredi per il caso di vendita o trasferimento dell&#8217;immobile.</p>
<h3>La prelazione ereditaria si applica solo alla comunione ereditaria</h3>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di cui all&#8217;articolo 732 del codice civile si applica solo ai casi di <strong>comunione ereditaria</strong>. Nella circostanza in cui la comunione non possa ritenersi tale, non esisterà alcun diritto di prelazione. Non vi sarà ad esempio diritto di prelazione ove un diritto sia in comunione perché così acquistato per atto tra vivi od in costanza di matrimonio contratto in regime di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/">comunione legale dei beni</a>. Allo stesso modo non vi sarà diritto di prelazione ove la comunione sia costituita mediante un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando, ad esempio, il testatore nel proprio <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a> leghi in comune un bene od un diritto a più legatari questi ultimi non avranno, fra loro, alcun diritto di prelazione, fatto salvo il caso in cui lo stesso non sia attribuito espressamente dal testatore. Nel caso però in cui il diritto di prelazione sia attribuito volontariamente dal testatore la prelazione avrà natura volontaria e non già legale. La prelazione volontaria, a differenza di quella legale non dà luogo al diritto di riscatto, bensì ad una tutela soltanto risarcitoria.</p>
<h3>La prelazione ereditaria spetta per i soli atti a titolo oneroso, ma non sempre</h3>
<p style="text-align: justify;">È opinione nettamente predominante quella in base a cui tale diritto <strong>non spetti per gli atti a titolo gratuito</strong>. Non ci sarà diritto di prelazione, ad esempio, per il caso in cui il coerede voglia donare a terzi la propria quota di eredità. In egual modo <strong>non ci sarà prelazione per tutti quegli atti che non prevedano un corrispettivo</strong> a favore dell&#8217;alienante. Si tende anche ad escludere che spetti anche nel caso in cui, in caso di contratto a titolo oneroso, la prestazione della controparte dell&#8217;alienante sia infungibile:<strong> questo accade ad esempio in caso di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-permuta/">permuta</a></strong>.</p>
<h2 id="modalita">Le modalità di esercizio del diritto di prelazione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disciplinato e prescritto all&#8217;articolo 732 del codice civile, il diritto di prelazione deve essere esercitato <strong>nel termine di due mesi dalla notifica della proposta di alienazione</strong>. Il coerede che ha quindi l&#8217;intenzione di vendere od alienare ad altro titolo la propria quota, dovrà portare a conoscenza degli altri coeredi con mezzi idonei la propria volontà di vendere od alienare la stessa. Per mezzi idonei possono intendersi tanto la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno quanto la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/"><strong>PEC</strong></a>. Entro i due mesi successivi alla notifica, i coeredi potranno accettare la proposta (per atto notarile). In questo modo diverranno titolari della quota così alienata, alle medesime condizioni (allo stesso prezzo). In mancanza di un&#8217;accettazione da parte dei coeredi a cui è stata effettuata la notifica, l&#8217;alienazione o la vendita della quota effettuate a vantaggio di terzi saranno valide ed efficaci.</p>
<h2 id="retratto">Il retratto successorio: quando si applica</h2>
<p style="text-align: justify;">Per tutti i casi in cui il diritto di prelazione spetti ma sia violato da un coerede, la legge attribuisce agli altri il diritto di &#8220;<strong>riscattare la quota dall&#8217;acquirente e da ogni successivo avente causa</strong>, finché dura lo stato di comunione ereditaria&#8221;. Tale atto è generalmente individuato come <strong>&#8220;retratto successorio&#8221;</strong>. Il retratto successorio si esercita poi con <strong>dichiarazione unilaterale</strong> resa innanzi al notaio. Non è dunque necessario l&#8217;assenso del soggetto a danno del quale viene esercitato. Il diritto al riscatto della quota però, non può essere esercitato se non fino a quando permane lo stato di comunione ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coerede &#8220;riscattante&#8221; quindi, potrà mediante la propria volontà &#8220;riacquistare&#8221; la quota alienata dal coerede a terzi, e tornare titolare della stessa oppure contitolare nel caso in cui il riscatto sia esercitato da più coeredi. Il riscattante od i riscattanti dovranno versare, per equivalente, quanto versato dal terzo acquirente per acquistare la quota alienata dal coerede.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazione: casi di nullità, annullabilità ed inadempimento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazione-invalidita-inadempimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 08:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donazione: che cosa accade in caso di inadempimento di una delle parti e quali sono le ipotesi di invalidità del contratto.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;invalidità della donazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#requisiti"><strong>Requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#inadempimento"><strong>Inadempimento</strong></a></li>
<li><a href="#invalidita"><strong>Invalidità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In un recente approfondimento abbiamo avuto modo di occuparci lungamente della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione</a></strong>, definendola come <strong>un contratto con il quale una parte (donante) trasferisce un bene patrimoniale o un diritto ad un’altra parte (donatario) in spirito di liberalità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In quella occasione abbiamo altresì rammentato come l’oggetto della donazione possa comprendere tutti i beni presenti del donante e non quelli futuri, e come la causa che fa scaturire la donazione sia rappresentata dalla spontanea volontà del donante di arricchire l’altra parte contrattuale.</p>
<h2 id="requisiti">Requisiti di capacità e di forma</h2>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo inoltre evidenziato come il codice civile richieda al donante la <strong>piena capacità</strong> di poter disporre dei propri beni (ovvero, la capacità di agire) e che, in merito alla capacità di ricevere, il codice statuisce come la donazione possa essere effettuata anche ai nascituri, pur se non ancora concepiti. La legge consente inoltre anche alle persone giuridiche di fare donazioni e di riceverle.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi riguarda la <strong>forma delle donazioni</strong>, fatta eccezione per quelle di valore modico, la forma prescritta dal codice è l’atto pubblico, redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato a attribuire al documento una pubblica fede. La legge richiede altresì che sia rogata alla presenza di due testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo ora di compiere un ulteriore passo in avanti sul tema, individuando quali siano i profili di inadempimento e di invalidità della donazione.</p>
<h2 id="inadempimento" style="text-align: justify;">Inadempimento della donazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>donazione</strong> è un contratto non certo privo di effetti, anche di lungo termine. Di fatti, con tale contratto, <strong>il donante, intuibilmente, si obbliga a eseguire la donazione</strong>. C<strong>hi la riceve (il donatario) assumerà l’obbligo di prestare gli alimenti al donante nel caso in cui questi si venga a trovare in stato di bisogno</strong>. La sola eccezione è quella dell&#8217;art. 437 del codice civile, cioè che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o rimuneratoria (quella fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per remunerarlo per un servizio reso o promesso).</p>
<p style="text-align: justify;">Valutata la <strong>natura gratuita dell&#8217;atto donativo</strong>, l&#8217;inadempimento del soggetto donante nei confronti degli obblighi derivanti dalla donazione viene comunque ricondotto dal legislatore all’interno di un ambito sicuramente meno rigoroso rispetto a quello che è previsto per ogni altro tipo di contratto. Nella specie, il codice limita infatti la responsabilità del donante, per l&#8217;inadempimento o il ritardo nell&#8217;eseguire il contratto, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ex art. 789 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">In linea con quanto sopra è anche la disciplina della <strong>garanzia per evizione</strong> (quando, cioè, un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l’ha comprata): mentre nella generalità dei negozi si intende come un effetto naturale, nella donazione occorre che sia espressamente promessa. Se invece non è esplicitamente promessa, il donante risponderà solamente se è in dolo o se si tratta di donazioni modali o remuneratorie. In maniera analoga, anche la responsabilità del donante per i vizi della cosa sussiste soltanto in caso di patto speciale o dolo del medesimo.</p>
<h2 id="invalidita" style="text-align: justify;">Invalidità della donazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Giungiamo infine a occuparci brevemente dell’<strong>invalidità</strong>, per la quale il codice civile contempla due ipotesi: l&#8217;annullabilità per i vizi meno rilevanti e la nullità per quelli ritenuti più gravi.</p>
<h3>Annullabilità della donazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel dettaglio, l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/annullabilita-contratto/"><strong>annullabilità per i vizi meno rilevanti</strong></a> può farsi valere attraverso l&#8217;esperimento dell&#8217;azione di annullamento, entro il termine di cinque anni, se viene reputato viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione.</p>
<h3>Nullità della donazione</h3>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/"><strong>nullità per i vizi ritenuti più gravi</strong></a> può invece essere fatta valere in qualsiasi momento e da chiunque, considerato che viene intesa come la conseguenza dei vizi estremamente gravi come la mancanza di uno o più degli elementi essenziali, l’illiceità della causa, l’illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell&#8217;oggetto, o ancora il contrasto con una norma imperativa.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione di successione: come si fa e quali documenti servono</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 09:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5464</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dichiarazione di successione &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I termini Dove si presenta Un Modello La base imponibile Modificare la dichiarazione Le imposte Chi deve presentarla Il contenuto&#160; Quali documenti servono La liquidazione dell&#8217;imposta La successione &#232; l&#8217;evento in relazione al quale ha luogo il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi dal soggetto defunto agli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La dichiarazione di successione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#termini"><strong>I termini</strong></a></li>
<li><a href="#dove"><strong>Dove si presenta</strong></a></li>
<li><a href="#modello"><strong>Un Modello</strong></a></li>
<li><a href="#imponibile"><strong>La base imponibile</strong></a></li>
<li><a href="#modificare.dichiarazione"><strong>Modificare la dichiarazione</strong></a></li>
<li><a href="#imposte"><strong>Le imposte</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi deve presentarla</strong></a></li>
<li><a href="#contenuto"><strong>Il contenuto </strong></a></li>
<li><a href="#documenti"><strong>Quali documenti servono</strong></a></li>
<li><a href="#liquidazione-imposta"><strong>La liquidazione dell&#8217;imposta</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">successione</a></strong> è l’evento in relazione al quale ha luogo il <strong>trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi</strong> <strong>dal soggetto defunto agli eredi di questi</strong>. Può essere di due tipi: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">legittima</a> e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamentaria</a>. Tutti i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto alla successione e pertanto assumono la qualifica di chiamati all&#8217;eredità. Aperta nel momento della morte, è una procedura discretamente complessa per la quale la normativa vigente richiede l&#8217;espletamento di varie formalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo allora di fare maggiore chiarezza comprendendo che cosa sia la <strong>dichiarazione di successione</strong>, quali siano le sue caratteristiche e quali siano i documenti che è necessario predisporre per la sua realizzazione.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Che cosa è la dichiarazione di successione e chi è tenuto a presentarla</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>dichiarazione di</strong> <strong>successione</strong> è un adempimento obbligatorio, di natura prevalentemente fiscale, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione i chiamati all&#8217;eredità, salvo non abbiano dichiarato di volervi <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciare</a>, i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legatari</strong></a> ed i loro rappresentanti, nonché gli immessi nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso-dei-beni-ereditari/">possesso dei beni ereditari</a>, gli amministratori dell&#8217;eredità, i curatori dell&#8217;eredità giacente e gli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/"><strong>esecutori testamentari</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento normativo principale è il Testo Unico numero 346 del 1990 concernente <strong>l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni</strong>. Le regole che ne disciplinano l&#8217;adempimento sono contenute in particolare all&#8217;articolo 28. L&#8217;agenzia delle Entrate, tuttavia, aggiorna periodicamente il modello, le modalità di versamento dell&#8217;imposta e dell&#8217;inoltre telematico mediante l&#8217;emanazione di provvedimenti consultabili direttamente sul suo sito internet.</p>
<h2 id="termini" style="text-align: justify;">Entro quanto presentare la dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>dichiarazione di successione</strong> deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del <strong>decesso del <em>de cuius</em></strong>. Se presentata successivamente, espone chi vi è tenuto a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all&#8217;aumentare del ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.</p>
<h2 id="dove" style="text-align: justify;">Dove presentare la dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Da predisporre su apposito <strong>modello a</strong> <strong>disposizione presso l’Agenzia delle entrate a pena di nullità della dichiarazione stessa</strong>, la dichiarazione deve essere presentata presso l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza (domicilio fiscale) nel caso in cui il <em>de cuius</em> fosse residente in Italia. A partire dal 2014 per le successioni aperte al 3 ottobre 2006 la dichiarazione deve essere spedita <strong>telematicamente</strong> mediante il software messo a disposizione dal sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate o recandosi ad un Centro di Assistenza Fiscale. I canali di trasmissione sono Entratel o Fisconline.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso invece in cui il defunto fosse <strong>residente all’estero</strong>, la dichiarazione di successione andrà presentata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se però non è nota l’ultima residenza italiana, la dichiarazione è da inoltrarsi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6.</p>
<h2 id="modello" style="text-align: justify;">Un modello di dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per compilare la dichiarazione di successione è possibile scaricare i vari modelli disponibili sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Ecco come si presenta la prima pagina della dichiarazione di successione.</p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-13593 size-large" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2017/10/dichiarazione-di-successione-745x1024.jpg" alt="Dichiarazione di Successione" width="745" height="1024" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2017/10/dichiarazione-di-successione-745x1024.jpg 745w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2017/10/dichiarazione-di-successione-218x300.jpg 218w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2017/10/dichiarazione-di-successione-768x1056.jpg 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2017/10/dichiarazione-di-successione.jpg 1101w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" /></p>
<h2 id="imponibile" style="text-align: justify;">Qual è la base imponibile nella dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>base imponibile nella dichiarazione di successione</strong> – ovvero il valore netto dell’asse ereditario su cui verranno calcolate le imposte di successione – è determinata quale differenziale tra l’importo complessivo dei beni e dei diritti che rappresentano l’attivo dell&#8217;asse ereditario, e l’importo complessivo delle passività e degli oneri deducibili (si pensi, tra i principali, ai debiti personali del defunto). I beni e i diritti cui si riferisce la norma sono quelli che si trovano sia nel territorio dello stato che all&#8217;estero, purché il <em>de cuius</em> fosse residente in Italia al momento della morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga in merito conto che per ciascun <strong>valore</strong> <strong>non direttamente monetario</strong>, legislatore e giurisprudenza suggeriscono i termini di riferimento da assumere in considerazione: per quanto ad esempio riguarda (sempre ai soli fini della determinazione della base imponibile) il valore degli immobili, si suole assumere quello catastale e non quello di mercato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le attività e le passività del patrimonio ereditario</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>attivo ereditario</strong> è composto da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>beni mobili, denaro e gioielli che sono computabili nella percentuale del 10% del valore complessivo netto dell&#8217;asse ereditario a meno che l&#8217;inventario non riporti beni in misura diversa;</li>
<li>i titoli di qualunque natura risultanti dall&#8217;ultima dichiarazione dei redditi del <em>de cuius</em>;</li>
<li>i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome sebbene conservati da altri;</li>
<li>le quote o le azioni possedute dal <em>de cuius</em> partecipante ad una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-capitali-persone/">società di capitali</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>passività</strong> invece sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari</a> già esistenti al momento della morte del defunto e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore alla morte;</li>
<li style="text-align: justify;">le spese mediche e chirurgiche che gli eredi hanno sostenuto per il <em>de cuius</em> nell&#8217;ultimo semestre di vita dello stesso. Queste comprendono i costi per i ricoveri, le medicine e le protesi se ne risulta il pagamento dalla quietanza;</li>
<li style="text-align: justify;">le spese funebri per un importo massimo di 1.550 euro.</li>
</ul>
<h2 id="modificare-dichiarazione" style="text-align: justify;">Modificare la dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di successione <strong>si può modificare</strong> se, dopo la presentazione, sopraggiungono eventi che comportano delle modifiche nella devoluzione dell&#8217;attivo ereditario. Il sesto comma dell&#8217;articolo 28 del Testo Unico suddetto afferma infatti che <em>&#8220;Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione <strong>sopravviene un evento</strong>, diverso da quelli indicati all&#8217;art. 13, comma 4, e dall&#8217;erogazione di rimborsi fiscali che da&#8217; luogo a mutamento della devoluzione dell&#8217;eredita&#8217; o del legato ovvero <strong>ad applicazione dell&#8217;imposta in misura superiore</strong>, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8&#8243;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La modifica della dichiarazione può essere fatta con la compilazione di una <strong>dichiarazione integrativa</strong> che consente di modificare integrare o correggere la dichiarazione già presentata. I casi in cui è necessaria la modifica possono essere ad esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">quando l&#8217;evento sopraggiunto dà luogo ad una modifica della devoluzione dell&#8217;eredità o del legato;</li>
<li style="text-align: justify;">se risulta un&#8217;imposta superiore da pagare per qualsiasi motivo;</li>
<li style="text-align: justify;">in caso di mancato inserimento nell&#8217;asse ereditario dichiarato di alcuni beni;</li>
<li style="text-align: justify;">per la necessità di modificare dati catastali, quote o eredi senza incrementare il valore dell&#8217;asse ereditario.</li>
</ul>
<h2 id="imposte" style="text-align: justify;">Quali sono le imposte di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta calcolata la base imponibile, si può procedere ad applicare sulla stessa le <strong>imposte di successione</strong>, con le aliquote che saranno a loro volta stabilite sulla base del rapporto di parentela che intercorre tra il dante causa e l&#8217;avente causa.</p>
<p style="text-align: justify;">In maggior dettaglio, le imposte sono pari al:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong>4%</strong> nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (presente una franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>6%</strong> nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (presente una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>8%</strong> nei confronti degli altri soggetti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le stesse aliquote d&#8217;imposta sono previste per i <strong>soggetti portatori di un handicap</strong> considerato grave ai sensi della legge 104 del 1992. Questa categoria di soggetti, tuttavia, in tutti i gradi di parentela gode di una franchigia più alta, ovvero pari ad 1.500.000 euro per erede.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo presente che se il <em>de cuius</em> in vita ha effettuato delle <strong>donazioni</strong> a favore di alcuni eredi al momento della successione opera l&#8217;istituto della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">collazione ereditaria</a>, il valore di tali donazioni dev&#8217;essere considerato nell&#8217;applicare la franchigia. Il codice civile nel disciplinare la collazione per imputazione all&#8217;articolo 747 stabilisce che il valore del bene da considerare è quello che aveva quando si è aperta la successione.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify;">Chi deve presentare la dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno dei temi che più frequentemente apre margini di dubbio tra i diretti interessati, è legato all’individuazione del <strong>soggetto obbligato a presentare la dichiarazione di successione</strong> e il conseguente pagamento delle relative imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto ci suggerisce il legislatore, gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">gli eredi e i legatari;</li>
<li style="text-align: justify;">gli immessi nel possesso dei beni;</li>
<li style="text-align: justify;">gli amministratori dell’eredità;</li>
<li style="text-align: justify;">i curatori delle eredità giacenti;</li>
<li style="text-align: justify;">gli esecutori testamentari;</li>
<li style="text-align: justify;">i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trust/">trust</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non sono invece obbligati</strong> alla presentazione della dichiarazione di successione i parenti in linea retta o il coniuge ai quali sia devoluta l&#8217;eredità, ammesso che nell’asse ereditario non siano compresi immobili o diritti reali immobiliari, e che il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a 100.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto intuibile, nel caso in cui vi siano più obbligati a presentare la dichiarazione di successione, è sufficiente che provveda uno solo di essi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Casi di esonero dall&#8217;obbligo della dichiarazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo 28 del Testo Unico <strong>sono esonerati dall&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione</strong> i chiamati all&#8217;eredità e i legatari nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se hanno rinunciato all&#8217;eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;</li>
<li>quando hanno chiesto di nominare un curatore per amministrare l&#8217;eredità non trovandosi nel possesso dei beni ereditari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi devono aver spedito con raccomandata la copia della dichiarazione di rinuncia o dell&#8217;istanza di nomina del curatore all&#8217;Agenzia delle entrate.</p>
<h2 id="contenuto" style="text-align: justify;">Cosa contiene la dichiarazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 29 del Testo Unico concernente l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni effettua un elenco di elementi che corredano la dichiarazione. Senza procederne all&#8217;elenco si tratta in generale dei seguenti dati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quelli che consentono al fisco di <strong>identificare il defunto, i chiamati o gli eredi e i legatari</strong>;</li>
<li>la <strong>composizione dell&#8217;attivo ereditario</strong> con una descrizione analitica dei beni e dei diritti che lo compongono;</li>
<li>le <strong>passività</strong> e gli<strong> oneri deducibili</strong> con i relativi documenti probatori;</li>
<li>il valore complessivo netto dell&#8217;asse ereditario;</li>
<li>le <strong>riduzioni</strong> e le <strong>detrazioni</strong> anch&#8217;esse con i relativi documenti di prova.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La mancanza delle prime due categorie di elementi determina l&#8217;irregolarità della dichiarazione ai sensi dell&#8217;articolo 32 del Testo Unico.</p>
<h2 id="documenti" style="text-align: justify;">Quali documenti bisogna presentare per la dichiarazione di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter proficuamente predisporre e inoltrare la dichiarazione di successione sono necessari una serie di <strong>documenti</strong> da predisporre con particolare attenzione, al fine di non pregiudicare l’efficacia dell’intera procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Riepiloghiamo in tal senso:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>certificato di morte in carta libera per uso dichiarazione di successione;</li>
<li>Un&#8217;autocertificazione sullo stato di famiglia storico;</li>
<li>fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi;</li>
<li>fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria regionale del <em>de cuius</em> e di tutti gli eredi;</li>
<li>atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o cointestate con altri soggetti;</li>
<li>atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più eredi;</li>
<li>documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto (planimetrie catastali, elaborati planimetrici, mappale, copie accatastamenti DOCFA, eventuali variazioni successive);</li>
<li>2 copie autentiche della pubblicazione dell’eventuale <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong>;</li>
<li>copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;</li>
<li>fattura dell’avvenuto pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;</li>
<li>dichiarazione bancaria / postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;</li>
<li>attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto;</li>
<li>dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);</li>
<li>dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse (sottoscritta dal commercialista);</li>
<li>verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.</li>
</ul>
<h2 id="liquidazione-imposta" style="text-align: justify;">Come viene liquidata l&#8217;imposta</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta presentata la dichiarazione, anche se dopo la scadenza del termine di presentazione ma prima che l&#8217;Agenzia delle entrate abbia provveduto a notificare l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avviso-accertamento/">accertamento</a> d&#8217;ufficio, <strong>l&#8217;ufficio liquida l&#8217;imposta</strong> in base ai risultati della dichiarazione. Questa dev&#8217;essere pagata, ai sensi dell&#8217;articolo 36 del Testo Unico, dagli eredi, in solito per quanto dovuto da loro e dai legatari, dai chiamati all&#8217;eredità nel possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi e dai legatari relativamente ai propri legati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ufficio competente dell&#8217;Agenzia delle Entrate <strong>notifica l&#8217;avviso di liquidazione</strong> decorsi sessanta giorni dal quale tali soggetti sono obbligati al pagamento dell&#8217;imposta. Il pagamento avviene tramite <strong>addebito su un conto corrente</strong> bancario in convenzione con l&#8217;agenzia delle entrate e  il cui iban viene indicato in dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative agli immobili invece devono essere autoliquidate dagli eredi e dai legatari e versate tramite modello F23 che dev&#8217;essere allegato alla dichiarazione in copia.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notaio-mira/">Studio Notarile Tassitani Farfaglia</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/">Dichiarazione di successione: come si fa e quali documenti servono</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I patti successori e il loro divieto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 22:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5354</guid>

					<description><![CDATA[<p>I patti successori &#8211; indice: Cosa sono Il divieto Gli atti esecutivi Cass. 14110/2021 Deroghe alla nullit&#224; L&#8217;ordinamento civile italiano, a differenza di altri ordinamenti europei (per esempio Germania, Svizzera e Regno Unito), sancisce a chiare lettere il divieto di patti successori. Tale espresso divieto trova la propria fonte normativa principale nell&#8217;articolo 458 del codice [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">I patti successori e il loro divieto</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I patti successori &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono</strong></a></li>
<li><a href="#divieto"><strong>Il divieto</strong></a></li>
<li><a href="#esecutivi"><strong>Gli atti esecutivi</strong></a></li>
<li><a href="#cass"><strong>Cass. 14110/2021</strong></a></li>
<li><a href="#deroghe"><strong>Deroghe alla nullità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinamento civile italiano, a differenza di altri ordinamenti europei (per esempio Germania, Svizzera e Regno Unito), sancisce a chiare lettere il <strong>divieto di patti successori</strong>. Tale espresso divieto trova la propria fonte normativa principale nell&#8217;articolo 458 del codice civile. L&#8217;articolo in questione sancisce la <strong>nullità di ogni patto volto a disporre della propria successione, dei diritti di una successione che si deve ancora aprire od avente ad oggetto la rinuncia a diritti successori</strong> su una successione ancora da aprirsi. L&#8217;<strong>articolo 458 del codice civile infatti recita</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.&#8221;</em></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Che cos&#8217;è un patto successorio?</h2>
<p style="text-align: justify;">I patti successori sono una <strong>categoria di contratti o atti unilaterali che hanno come oggetto la successione di una persona non ancora defunta</strong>. L&#8217;articolo 458 del codice civile individua in reatà tre categorie di patti successori nulli: quelli <strong>istitutivi</strong>, quelli <strong>dispositivi</strong> e quelli <strong>abdicativi</strong> (o rinunciativi). Ognuna di queste categorie ha in realtà caratteristiche diverse, che prendiamo ora in esame.</p>
<h2 id="divieto" style="text-align: justify;">Perché vige il divieto dei patti successori?</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta del legislatore italiano deve ricondursi ad una forte<strong> tutela della libertà testamentaria</strong>. Nell&#8217;ordinamento italiano può davvero ritenersi che<em> &#8220;ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum&#8221;</em>. Il testatore può in poche parole cambiare la propria volontà rispetto alla propria successione fino ad un istante prima della sua morte. Per questo motivo si ritiene il testatore non possa essere vincolato contrattualmente a disporre per testamento in un determinato modo piuttosto che in un altro. La sua volontà è quindi assolutamente libera, fino alla morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo motivo a cui va ricondotta la scelta del codice civile è da ricercarsi nella <strong>tipicità della delazione successoria</strong>. Nell&#8217;ordinamento italiano è possibile succedere per legge (<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong>) o per testamento (successione testamentaria). Non è previsto un terzo genere di delazione &#8220;contrattuale&#8221; o &#8220;pattizia&#8221;.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I patti successori istitutivi</h3>
<p style="text-align: justify;">Il patto successorio istitutivo è <strong>un contratto attraverso il quale un soggetto viene nominato erede dal proprio futuro dante causa</strong>. Gli effetti prodotti da questo tipo di pattuizione sarebbero del tutto simili a quelli di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a>. Un esempio di patto istitutivo potrebbe essere rappresentato dal contratto in cui &#8220;Tizio conviene  con Caio, che Caio sia proprio erede&#8221;. La violazione della libertà testamentaria in questo caso è evidente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I patti successori dispositivi</h3>
<p style="text-align: justify;">Sono quelli attraverso i quali <strong>un soggeto dispone per atto tra vivi di diritti che potrebbero essergli destinati all&#8217;apertura di una futura successione</strong>. Hanno generalmente natura contrattuale, ma astrattamente potrebbero anche essere atti unilaterali (ad esempio una donazione obnuziale avente ad oggetto un&#8217;eredità di una persona in vita). Un esempio di questa categoria potrebbe essere rappresentato dal contratto con il quale Tizio venda a Caio l&#8217;eredità della propria madre ancora in vita.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I patti successori abdicativi</h3>
<p style="text-align: justify;">Sono quelli attraverso i quali <strong>un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta</strong>. I patti successori rinunziativi possono manifestarsi sia come contratto ma anche come atto unilaterale. Hanno natura di contratto quando la rinuncia ad una futura eredità è oggetto di una pattuizione fra due o più soggetti. Viceversa un patto successorio abdicativo può essere unilaterale quando sia rappresentato dalla rinuncia (che è un atto unilaterale) ad una eredità di una persona ancora in vita. Ai sensi dell&#8217;articolo 557 del codice civile, deve ritenersi colpita dal divieto di cui trattasi la rinuncia preventiva dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"><strong>legittimari</strong></a> all&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/"><strong>azione di riduzione</strong></a>.</p>
<h2 id="esecutivi" style="text-align: justify;">Gli atti esecutivi di patti successori nulli</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda che ha a riguardo un patto successorio, non è in realtà solita eseurirsi nella nullità dello stesso. <strong>A un patto successorio nullo possono infatti seguire uno o più atti esecutivi</strong>. Solitamente, ad esempio, ad un patto successorio istitutivo segue un testamento in cui il testatore dà esecuzione al contratto attraverso cui si è obbligato a disporre in un certo modo. Vediamo dunque quali sono le conseguenze caso per caso.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Testamento esecutivo di patto istitutivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Quando ad un patto successorio istitutivo segua un <strong>testamento esecutivo, quest&#8217;ultimo potrà essere dichiarato nullo ai sensi dell&#8217;articolo 626 del codice civile</strong>. Il testamento, ove in esso sia fatta menzione del patto successorio concluso, sarà nullo per illiceità del motivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Contratto esecutivo di patto dispositivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Ad un patto successorio dispositivo può, non necessariamente, seguire un atto od un contratto esecutivo. Quest&#8217;ultimo sarà <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/annullabilita-contratto/">annullabile</a> ai sensi del numero 4) dell&#8217;articolo 1429 del codice civile: può trattarsi di un errore di diritto</strong>, ragione determinante per il contratto. Secondo un&#8217;altra tesi un contratto esecutivo di patto dispositivo potrebbe essere ritenuto <strong>nullo ai sensi dell&#8217;articolo 1345 del codice civile, per motivo illecito, quando questo sia però comune alle parti</strong> del contratto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Rinuncia all&#8217;eredità conseguente a patto abdicativo</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinuncia all&#8217;eredità</a> che faccia seguito a un patto successorio rinunziativo, non potrà invece essere impugnata, se fatta dopo l&#8217;apertura della successione.</strong> La rinuncia all&#8217;eredità può infatti essere impugnata soltanto per dolo o per violenza ai sensi dell&#8217;articolo 526 del codice civile, non per errore. Ove invece la rinuncia all&#8217;eredità che faccia seguito ad un patto abdicativo sia fatta prima dell&#8217;apertura della successione sarà invece colpita da nullità.</p>
<h2 id="cass" style="text-align: justify;">La recente ordinanza della Corte di Cassazione sulla nullità dei patti successori</h2>
<p style="text-align: justify;">Risulta utile riportare come esempio di valutazione del giudice sulla nullità dei patti successori la lite risolta dalla Corte di Cassazione con l&#8217;<strong>ordinanza n. 14110/2021</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra due figli e un padre si stipulava un accordo sotto forma di scrittura privata in cui si conveniva quanto segue. I figli si impegnavano a corrispondere annualmente al padre una rendita vitalizia dell&#8217;importo di 120.000 euro in quattro rate mensili di 30.000 euro l&#8217;una. Il padre in cambio si impegnava a custodire una collezione di opere d&#8217;arte di sua proprietà conservandola in un caveau e cercando di aumentarne il valore.</p>
<p style="text-align: justify;">La lite tra le parti sorge nel momento in cui i figli non pagano tre restanti rate della rendita pattuita. Il padre si rivolge al tribunale ottenendo i decreti ingiuntivi richiesti per il pagamento delle tre rate. Si oppongono i figli deducendo le ragioni del mancato pagamento derivanti ovvero dall&#8217;inadempimento del padre alla propria obbligazione di custodire le opere e non diminuirne il valore e chiedendo la declaratoria di nullità degli accordi presi ex articolo 458 del codice civile. Il tribunale accoglieva l&#8217;opposizione. Alla sentenza con cui veniva dichiarata la nullità degli accordi si opponeva il padre con l&#8217;appello che veniva accolto e riformava la sentenza impugnata confermando l&#8217;efficacia dei decreti ingiuntivi. Propongono ricorso per cassazione i figli.</p>
<h3>La massima della pronuncia</h3>
<p>La Corte d&#8217;appello negava la natura di patto successorio alla scrittura privata redatta fra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione si conforma a tale statuizione del giudice di merito e ricorda che <em>&#8220;ai sensi dell&#8217;art. 458, comma 1, seconda parte, c.c., sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l&#8217;adempimento&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Per stabilire, quindi, &#8211; </em>afferma la Corte <em>&#8211; se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all&#8217;art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o </em><em>estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, così privandosi dello ius poenitendi; 4) se l&#8217;acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, del promittente al promissario, debba avere luogo mortis causa ossia a titolo di eredità o di legato&#8221;.</em></p>
<h2 id="deroghe" style="text-align: justify;">Deroghe alla nullità dei patti successori</h2>
<p style="text-align: justify;">Il divieto dei patti successori trova in realtà <strong>qualche deroga all&#8217;interno del codice civile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima deroga, testuale, è rappresentata dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile:<strong> il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patto-di-famiglia/">patto di famiglia</a></strong>. Il patto di famiglia, come contratto tipico e previsto dal codice, non incorrerà dunque nel divieto di patti successori.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1920 del codice civile rappresenta un&#8217;ulteriore deroga al divieto di patti successori. Tale articolo consente infatti di <strong>designare per testamento il beneficiario di un&#8217;assicurazione sulla vita</strong> stipulata per atto fra vivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore deroga è rappresentata dalla possibilità riconosciuta dal combinato disposto degli articoli 210 e 179 lettera b) del codice civile. I coniugi in regime di comunione legale, potranno convenire che<strong> i beni pervenuti per successione ereditaria siano attribuiti alla</strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/"><strong>comunione legale dei beni</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina individua diverse <strong>deroghe al divieto dei patti successori</strong>. Tali deroghe sono in realtà da ravvisarsi ogniqualvolta il legislatore preveda la possibilità di stipulare contratti o atti astrattamente riconducibili alltre tre categorie di patti successori sopra elencate.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">I patti successori e il loro divieto</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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