Il testamento reciproco – indice:
L’articolo 589 del codice civile vieta l’esecuzione di un testamento da parte di due o più persone nel medesimo atto affermando che:
“Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca“.
Il legislatore ha individuato in tale norma la fattispecie del testamento collettivo e la ha suddivisa in due fenomeni entrambi vietati: quello del testamento congiuntivo e quella del testamento reciproco. Il primo si ha quando due o più persone dispongono dei propri beni a vantaggio di un terzo nel medesimo atto. La seconda quando due o più soggetti dispongono nel medesimo atto in favore l’una dell’altra.
Entrambe le fattispecie portano alla nullità del testamento. C’è chi sostiene che l’invalidità dell’atto derivi da un vizio forma, altri da un vizio sostanziale. Non è tuttavia così in tutti i paesi. Ad esempio, in Germania e in Austria tali forme di testamento sono ammesse.
Il testamento come negozio unilaterale
Prima di procedere con l’approfondimento è opportuno richiamare alcune delle caratteristiche fondamentali del testamento che sono utili e vanno tenute in debita considerazione ai fini della comprensione dell’argomento che si va ad approfondire.
L’articolo 587 del codice civile anzitutto definisce il testamento come “l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Si può dunque dedurre in primo luogo che:
- è un atto revocabile;
- è un negozio giuridico unilaterale in quanto richiede la volontà di un solo soggetto, il testatore;
- non è recettizio in quanto la sua efficacia prescinde dal verificarsi di un’accettazione;
- è un atto unipersonale nel senso che la volontà del testatore si perfeziona autonomamente senza l’intervento di altri soggetti.
Queste sono alcune delle caratteristiche del testamento che vanno tenute a mente ai fini dell’argomento in esame e che sono valide per tutti i tipi di testamento.
Quando c’è testamento reciproco
Si è detto come il testamento sia un negozio giuridico unilaterale e unipersonale.
L’articolo 589 del codice civile, tuttavia, contempla l’ipotesi in cui si abbia un testamento fatto da più soggetti. Caso in cui, si può già affermare, come venga meno quella unipersonalità e unilateralità del negozio. La norma, come si accennava nell’introduzione, individua due fattispecie distinte di testamento effettuato da più soggetti: quello congiuntivo e quello reciproco. In questa sede ci si sofferma sul secondo sebbene sia inevitabile fare anche qualche cenno al primo.
Ai sensi della norma il testamento è congiuntivo quando due o più persone dispongono nel medesimo atto l’una a vantaggio dell’altra. Ad esempio quando un soggetto nomina erede un altro e questo, a sua volta, nomina erede il primo.
Bisogna tuttavia chiarire bene, sia nell’ipotesi di testamento reciproco che congiuntivo, che cosa si intenda per disposizione di due o più persone all’interno del medesimo atto. Significa che la collettività di soggetti dispone dando vita ad un unico negozio giuridico nel medesimo atto. Non integrano testamento collettivo invalido invece le disposizioni autonome di più soggetti contenute nel medesimo documento cartaceo che contiene l’atto e formalmente da questo connesse.
Testamento reciproco e testamento corrispettivo
È opportuno fare alcune precisazioni per non confondere il testamento reciproco con il testamento corrispettivo. Questa seconda tipologia di testamento è ammessa ed è valida nel nostro ordinamento. Le medesime considerazioni valgono per la distinzione tra testamento congiuntivo, vietato, e testamento simultaneo, ammesso.
Ciò che fa da scriminante fra le tipologie è la modalità con cui vengono prodotte le disposizioni testamentarie. In parole semplici, per capire la differenza fra le due tipologie di testamento, si tengano distinti il documento cartaceo dall’atto testamentario. È possibile infatti che in un unico documento siano contenute più volontà testamentarie autonome e collegate soltanto formalmente per effetto dell’essere contenute nel medesimo documento.
Due soggetti pertanto possono disporre l’uno a vantaggio dell’altro dando vita a due negozi distinti che conservano l’unilateralità e l’unipersonalità richiesta dal testamento ma che vengono confezionati in un unico documento. In questo caso dunque si ha un testamento corrispettivo ammesso dall’ordinamento e dunque valido. Si ha invece testamento reciproco quando le volontà dei due soggetti non vengono più manifestate in modo indipendente e autonomo facendo perdere al negozio quei caratteri di unilateralità e unipersonalità. Le parti pertanto danno luogo ad un unico negozio giuridico invalido affetto dalla più grave delle patologie ovvero la nullità.
Come si diceva sopra, le stesse considerazioni valgono per il testamento congiuntivo e simultaneo con la sola differenza che le ultime volontà delle parti sono orientate al vantaggio di un terzo e non reciproco.
Perché vietare il testamento reciproco?
Sulle fondamenta del divieto di testamento reciproco la dottrina è divisa.
La parte minore ritiene che il legislatore abbia disposto il divieto di testamento reciproco per una questione puramente formale. Ammettendo la validità di un testamento così strutturato si farebbe venire meno il requisito formale della unilateralità e unipersonalità. L’assenza di tali requisiti pertanto darebbe origine a nullità del negozio giuridico.
La dottrina maggioritaria invece ritiene che le fondamenta del divieto dipendano da un fattore sostanziale attinente alla volontà del testatore. Secondo tale orientamento le ultime volontà delle parti racchiuse nel testamento sarebbero: o frutto di un accordo oppure si sarebbero condizionate a vicenda.
Nel primo caso vi potrebbe essere a monte la stipula di un patto successorio che porterebbe comunque alla nullità del negozio in quanto tali patti sono vietati dal nostro ordinamento. Anche la Cassazione ha confermato la possibile presenza di un patto successorio in questa ipotesi. Nella sentenza n. 2623 del 1982 i giudici hanno affermato che “Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri”.
Nel secondo caso ciascun soggetto non avrebbe espresso liberamente la propria volontà che sarebbe stata condizionata da quella dell’altro ledendo il carattere di unipersonalità proprio del testamento.
Testamento reciproco e revocabilità del testamento
Si rammenta che la principale caratteristica del testamento è la sua revocabilità sancita sia dall’articolo 587 del codice civile sia dall’articolo 679 dello stesso. Quest’ultimo in particolare tutela il diritto del testatore alla modifica delle sue ultime volontà affermando che “Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
Il testamento fatto da più soggetti nelle forme del testamento congiuntivo o reciproco sarebbe in contrasto con il diritto alla libera revocabilità del testamento da parte del testatore. La revoca infatti dev’essere esercitata con la sola volontà di questi. Se l’unico testamento contiene le volontà di più soggetti, non autonome e distinte, il testamento andrebbe revocato da tutti i soggetti che hanno espresso in esso la propria volontà.
La nullità del testamento reciproco
Si è detto e si ribadisce dunque che il testamento reciproco è un atto viziato, per alcuni formalmente per i più sostanzialmente. Quale rimedio allora alla nullità del testamento reciproco? L’ordinamento mette a disposizione lo strumento dell‘impugnazione del testamento con la quale chiedere al giudice di far dichiarare la nullità dell’atto.
La nullità del testamento reciproco può cumularsi inoltre con l’annullabilità derivante da un vizio della volontà ai sensi dell’articolo 624 del codice civile. Ai sensi di tale norma pertanto “La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza o di dolo”.