Le donazioni non soggette a collazione – indice:
- La collazione ereditaria
- Donazioni dirette e indirette
- Non soggette a collazione
- Donazioni di modico valore
- Spese ex art. 742 c.c.
- Liberalità d’uso
- Perimento del bene donato
- Comunione legale dei beni
- Società contratta senza frode
La collazione ereditaria è l’istituto giuridico che consente dopo l’apertura della successione di reintegrare il patrimonio ereditario che deve essere devoluto agli eredi del defunto con quanto da loro ricevuto a titolo di donazione diretta o indiretta durante la vita del de cuius. Con tale istituto, disciplinato agli articoli 737 e seguenti del codice civile, il legislatore vuole assicurare l’omogeneo trattamento degli eredi in sede di successione. Allo stesso tempo tuttavia il legislatore ha previsto che alcune donazioni non siano soggette a collazione.
Collazione ereditaria e donazioni
Dopo aver sommariamente descritto l’istituto della collazione ereditaria sarà utile approfondirne alcuni aspetti per avere una visione completa e chiara dell’argomento oggetto del presente approfondimento.
La definizione giuridica di collazione è quella che si ricava dall’articolo 737 del codice civile in cui è stabilito che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”. Si tratta quindi di un conferimento nell’asse ereditario di beni mobili e immobili ricevuti per donazione cui sono tenuti i soggetti indicati dalla norma. Non ha luogo la collazione quando il de cuius ha dispensato tali soggetti dal porla in essere, ad esempio in un testamento.
Il codice civile prevede che la collazione possa avvenire con due diversi procedimenti:
- per imputazione o
- mediante conferimento in natura.
Per completare il quadro giuridico della collazione bisogna citare i presupposti che la rendono operativa. Tali presupposti sono:
- l’accettazione dell’eredità in maniera espressa o tacita da parte degli eredi;
- non vi sia dispensa da collazione;
- i chiamati all’eredità non vi abbiano rinunciato.
Non volendo approfondire più di quanto necessario si spende ora qualche parola sulle donazioni.
Come funzionano le donazioni: dirette e indirette
Le donazioni si suddividono in donazioni dirette e indirette. Si parte con il parlare di tale distinzione perché utile a comprendere in concreto di cosa si tratti. Le donazioni dirette sono quelle che si realizzano mediante il contratto di donazione. Le donazioni indirette si realizzano invece con altri negozi giuridici ma realizzano lo stesso risultato della donazione diretta. Lo schema negoziale della donazione diretta prevede che un soggetto, che assume la qualità di donante, arricchisca per mero spirito di liberalità, un altro soggetto chiamato donatario. L’arricchimento consiste nell’attribuire al donatario un diritto oppure assumendo verso di esso un’obbligazione.
Presupposti fondamentali dunque affinché giuridicamente vi sia una donazione sono:
- l’arricchimento del donatario;
- lo spirito di liberalità.
Vi devono poi chiaramente essere alcuni requisiti formali, previsti dal codice civile, che realizzino la validità dell’istituto contrattuale. Il contratto di donazione ad esempio è valido solo se stipulato in forma di atto pubblico. In caso contrario è nullo. La donazione indiretta invece si realizza mediante negozi giuridici diversi dal contratto di donazione per cui non sono previsti gli stessi vincoli formali. Ciò rende meno agevole l’inquadramento giuridico della donazione indiretta come tale. Non è semplice infatti la prova della donazione diretta: bisogna verificare in particolare l’esistenza dell’animus donandi e il nesso teleologico tra la liberalità e l’arricchimento del donatario.
Le donazioni non soggette a collazione
Chiarito cos’è la collazione e cosa sono le donazioni risulta chiaro quale sia il legame tra i due istituti. Le donazioni sono soggette alla collazione in sede di apertura della successione ereditaria e prima che avvenga la divisione del patrimonio ereditario come stabilito all’articolo 737 del codice civile.
Ci sono tuttavia alcune donazioni che non sono soggette a collazione. Ciò significa che il donatario non ha l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in deroga all’articolo 737.
Le donazioni non soggette a collazione sono espressamente previste nel codice civile e sono:
- le donazioni di cui all’articolo 738 del codice civile;
- quelle di cui all’articolo 742 del codice civile;
- le liberalità di cui all’articolo 770, secondo comma, del codice civile;
- le cose perite per causa non imputabile al donatario ex articolo 744 del codice civile;
- il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge per l’acquisto effettuato dall’altro coniuge con proprio reddito e con il quale ha in essere un regime di comunione legale dei beni;
- quanto conseguito ai sensi dell’articolo 743 del codice civile.
Le donazioni di modico valore al coniuge
Ai sensi dell’articolo 738 del codice civile “Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge”.
Le donazioni di modico valore sono disciplinate all’articolo 783 del codice civile il quale stabilisce che tali donazioni sono valide anche se effettuate in forma diversa dall’atto pubblico e purché sia avvenuta la consegna della cosa al donatario. Le donazioni di modico valore hanno ad oggetto beni mobili. La modicità della donazione si valuta in base a due parametri:
- uno oggettivo che corrisponde al valore del bene;
- uno soggettivo che corrisponde alla capacità patrimoniale del donante.
Ai sensi dell’articolo 738 del codice civile pertanto il coniuge non deve conferire nell’asse ereditario alla morte del marito le donazioni di modico valore da lui ricevute mentre era in vita.
Le spese non soggette a collazione ex art. 742 del codice civile
“Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto”. Così recita l’articolo 742 del codice civile.
Il legislatore ha individuato alcune spese che non sono state sostenute per mero spirito di liberalità dal de cuius ma per necessità od obbligatorietà.
Le spese di mantenimento ed educazione dei figli sono spese obbligatorie. Quelle per malattia sono necessarie. Le spese ordinarie fatte per abbigliamento o nozze sono anch’esse necessarie.
Un regime un pò diverso è previsto per le spese per il corredo nuziale e per quelle per l’istruzione artistica o professionale. Queste spese non sono oggetto di collazione fino ad una certa entità pari alla “misura ordinaria”. L’importo di tali spese eccedente la misura ordinaria delle stesse viene considerato donazione di denaro ed è pertanto soggetta a collazione.
Le liberalità d’uso ex articolo 770, secondo comma, del codice civile
Non sono infine soggette a collazione le liberalità elargite dal donante come usanza o per un servizio reso. L’articolo 770, secondo comma, del codice civile infatti esclude espressamente la qualità donativa di tali liberalità. Si realizza perciò in automatico l’esclusione dal meccanismo collatizio.
Nella sentenza n. 18280/2016 la Cassazione spiega che “La liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell’autore dell’atto”.
Donazioni non soggette a collazione quando il bene donato è perito ex articolo 744 del codice civile
Ai sensi dell’articolo 744 del codice civile “Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario”.
Per essere oggetto di collazione il bene donato deve esistere in natura al momento dell’apertura della successione. Il perimento di un bene può essere sia materiale sia giuridico. In entrambi i casi il bene perito, se lo è per causa non imputabile al donatario, non è soggetto a collazione. Se tuttavia colui che è stato responsabile del perimento del bene ha pagato una somma a titolo di risarcimento tale somma potrà essere oggetto di collazione. Lo stesso vale in caso di risarcimento ottenuto in forma assicurativa. È soggetta a collazione inoltre il residuo del bene che non sia eventualmente perito.
Comunione legale dei beni e donazioni non soggette a collazione
La comunione legale dei beni è quel regime patrimoniale che si instaura tra i coniugi in assenza di un’espressa volontà di applicare ai propri rapporti patrimoniali il regime di separazione dei beni. Con la comunione legale cadono in comunione le cose previste dall’articolo 177 del codice civile. I beni che cadono in comunione si considerano di proprietà di entrambi i coniugi anche se acquistati da un coniuge solo con proprio reddito.
Non si considera donazione il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge in forza dell’acquisto effettuato dall’altro coniuge con proprio reddito. Quando il coniuge che ha effettuato l’acquisto muore il vantaggio patrimoniale conseguito dal coniuge superstite per effetto del meccanismo di cui all’articolo 177 del codice civile non si considera donazione e pertanto non è soggetto a collazione. L’acquisto effettuato dal coniuge defunto infatti non costituiva atto di liberalità verso l’altro coniuge.
Diversamente qualora l’acquisto fosse avvenuto per mezzo di un bene personale del coniuge non riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 179 del codice civile si realizzerebbe in questo caso una donazione indiretta e in quanto tale soggetta a collazione.
I vantaggi patrimoniale della società contratta senza frode
Infine “Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa”.
La norma in buona sostanza stabilisce che gli utili conseguiti dall’erede che ha contratto società con il de cuius non sono considerabili donazioni soggette a collazione. I presupposti applicativi di tale principio sono tuttavia che la società sia stata contratta senza frode e che le condizioni siano state regolate con atto avente data certa.
Società contratta senza frode significa che il contratto di società non deve aver favorito l’erede contraente rispetto agli altri coeredi.