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Home » Civile » Successioni » Il diritto di prelazione ereditaria ed il retratto successorio

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Il diritto di prelazione ereditaria ed il retratto successorio

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il diritto di prelazione ereditaria ed il retratto successorio
La prelazione ereditaria
Avv. Beatrice Bellato

La prelazione ereditaria dell’articolo 732 c.c. – indice:

  • Oggetto della prelazione
  • Le modalità di esercizio
  • Il retratto successorio

Il diritto di “prelazione ereditaria” dei coeredi è sancito all’articolo 732 del codice civile. Tale diritto ha riguardo alla sola quota del patrimonio ereditario e può essere esercitato nei termini e nelle modalità prescritte dallo stesso articolo. Nel caso in cui tale diritto non sia rispettato, la legge attribuisce il cosiddetto diritto al retratto successorio. Cosa ha ad oggetto, precisamente, tale prelazione? Quali sono le tutele previste dalla legge?

Oggetto del diritto di prelazione ereditaria dei coeredi

Innanzi tutto è necessario chiarire come il diritto di prelazione sancito all’articolo 732 del codice civile, attribuisca ai coeredi una prelazione legale sulla quota di eredità e non già sui singoli beni. Tale diritto sussiste solo fino a che non è perfezionata una divisione ereditaria. Una volta che però sia stata fatta la divisione, ai coeredi assegnatari dei diritti attribuiti con la divisione non spetterà alcun diritto di prelazione per il caso di vendita od alienazione dei beni e dei diritti stessi.

Ad esempio, ove si apra una successione a favore di tre coeredi ed avente ad oggetto tre beni immobili, tale diritto di prelazione ci sarà solo fino a che i tre beni immobili non saranno assegnati a ciascuno dei tre coeredi con una divisione. Successivamente, una volta assegnato a ciascuno il “proprio” immobile, il coerede-assegnatario non dovrà riconoscere alcun diritto di prelazione ai propri coeredi per il caso di vendita o trasferimento dell’immobile.

La prelazione ereditaria si applica solo alla comunione ereditaria

Il diritto di cui all’articolo 732 del codice civile si applica solo ai casi di comunione ereditaria. Nella circostanza in cui la comunione non possa ritenersi tale, non esisterà alcun diritto di prelazione. Non vi sarà ad esempio diritto di prelazione ove un diritto sia in comunione perché così acquistato per atto tra vivi od in costanza di matrimonio contratto in regime di comunione legale dei beni. Allo stesso modo non vi sarà diritto di prelazione ove la comunione sia costituita mediante un legato.

Quando, ad esempio, il testatore nel proprio testamento leghi in comune un bene od un diritto a più legatari questi ultimi non avranno, fra loro, alcun diritto di prelazione, fatto salvo il caso in cui lo stesso non sia attribuito espressamente dal testatore. Nel caso però in cui il diritto di prelazione sia attribuito volontariamente dal testatore la prelazione avrà natura volontaria e non già legale. La prelazione volontaria, a differenza di quella legale non dà luogo al diritto di riscatto, bensì ad una tutela soltanto risarcitoria.

La prelazione ereditaria spetta per i soli atti a titolo oneroso, ma non sempre

È opinione nettamente predominante quella in base a cui tale diritto non spetti per gli atti a titolo gratuito. Non ci sarà diritto di prelazione, ad esempio, per il caso in cui il coerede voglia donare a terzi la propria quota di eredità. In egual modo non ci sarà prelazione per tutti quegli atti che non prevedano un corrispettivo a favore dell’alienante. Si tende anche ad escludere che spetti anche nel caso in cui, in caso di contratto a titolo oneroso, la prestazione della controparte dell’alienante sia infungibile: questo accade ad esempio in caso di permuta.

Le modalità di esercizio del diritto di prelazione ereditaria

Secondo quanto disciplinato e prescritto all’articolo 732 del codice civile, il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla notifica della proposta di alienazione. Il coerede che ha quindi l’intenzione di vendere od alienare ad altro titolo la propria quota, dovrà portare a conoscenza degli altri coeredi con mezzi idonei la propria volontà di vendere od alienare la stessa. Per mezzi idonei possono intendersi tanto la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno quanto la PEC. Entro i due mesi successivi alla notifica, i coeredi potranno accettare la proposta (per atto notarile). In questo modo diverranno titolari della quota così alienata, alle medesime condizioni (allo stesso prezzo). In mancanza di un’accettazione da parte dei coeredi a cui è stata effettuata la notifica, l’alienazione o la vendita della quota effettuate a vantaggio di terzi saranno valide ed efficaci.

Il retratto successorio: quando si applica

Per tutti i casi in cui il diritto di prelazione spetti ma sia violato da un coerede, la legge attribuisce agli altri il diritto di “riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”. Tale atto è generalmente individuato come “retratto successorio”. Il retratto successorio si esercita poi con dichiarazione unilaterale resa innanzi al notaio. Non è dunque necessario l’assenso del soggetto a danno del quale viene esercitato. Il diritto al riscatto della quota però, non può essere esercitato se non fino a quando permane lo stato di comunione ereditaria.

Il coerede “riscattante” quindi, potrà mediante la propria volontà “riacquistare” la quota alienata dal coerede a terzi, e tornare titolare della stessa oppure contitolare nel caso in cui il riscatto sia esercitato da più coeredi. Il riscattante od i riscattanti dovranno versare, per equivalente, quanto versato dal terzo acquirente per acquistare la quota alienata dal coerede.

Avv. Bellato – diritto delle successioni

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