Successione ereditaria e apposizione dell’Apostille – guida rapida
- Il ricorso
- La posizione della banca
- Le repliche della ricorrente
- Le controrepliche
- La determinazione dell’assegno per la moglie
- Il diritto
- Successione di cittadino irlandese
- La validità del testamento
- Il difetto di legittimazione
- L’Apostille
- Le formalità e il caso in esame
- La Convenzione
- La condotta della banca
Una recente pronuncia da parte dell’ABF ci fornisce l’utile occasione di fare il punto sulla successione ereditaria e sull’apposizione dell’Apostille richiesta dalla banca.
Cerchiamo allora di riepilogare i fatti e le valutazioni dell’ABF.
Il ricorso su successione ereditaria
La parte ricorrente informa che la zia, irlandese ma residente a Roma, era titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente.
La zia decedeva l’11.01.2020 lasciando testamento di diritto irlandese datato 21 maggio 2019. Il testamento nominava come esecutrici testamentarie le nipoti C*** e M***. Attraverso il procuratore, la ricorrente C*** invitava la banca a fornire le informazioni utili alla ricostruzione dell’asse ereditario.
L’istituto riscontrava tale richiesta, rappresentando che il conto della de cuius presentava un saldo creditore pari a € 155.038,23, alla data del 21.04.2021.
Dopo una fitta corrispondenza, nel novembre del 2021 l’intermediario comunicava alla ricorrente l’imminente svincolo della somma, domandando peraltro i riferimenti bancari per l’accredito, come da email del 26.11.2021.
Nonostante questo, l’istituto di credito non forniva più alcun riscontro. Di contro, oltre alla documentazione già ricevuta, il 4.1.2022 richiedeva adempimenti di cui non aveva in precedenza segnalato la necessità. In dettaglio, rappresentava la necessità del rilascio di un mandato da entrambe le esecutrici testamentarie e dell’acquisizione dell’Apostille, come prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per la documentazione successoria da fornire.
La ricorrente chiede a quel punto all’ABF lo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente in favore delle esecutrici testamentarie, C*** e M***.
L’intermediario resiste al ricorso e rappresenta in fatto quanto segue.
La posizione della banca per successione ereditaria
In seguito al decesso della de cuius, si apriva la successione secondo la legge irlandese richiamata nel testamento.
Contattata dal procuratore di una delle due esecutrici testamentarie, l’istituto indicava la documentazione che era necessaria per procedere allo svincolo delle somme.
Vista la redazione della documentazione in lingua inglese e considerato che doveva applicarsi la legge irlandese, la banca chiedeva la seguente documentazione ai fini della verifica formale e sostanziale di tutti gli atti:
- una copia del testamento munito di Apostille e accompagnato da una traduzione giurata in italiano, con certificazione di conformità all’originale redatta da una rappresentanza diplomatica e consolare italiana
- un’attestazione della suddetta rappresentanza consolare che comprovasse sia l’idoneità e la completezza della documentazione prodotta ai fini della liquidazione dell’eredità secondo il diritto irlandese, che il potere di quietanza attribuito alle esecutrici testamentarie in via congiunta o disgiunta
- l’atto notorio, redatto secondo la legge italiana, a riprova della validità del testamento, non impugnato, e dell’inesistenza di altri eredi al di fuori di quelli indicato nel testamento.
Le eccezioni della banca
Premesso ciò, la banca eccepisce che:
- non è stata prodotta documentazione dalla quale risulti provata la facoltà della ricorrente di agire, come esecutrice testamentaria secondo il diritto irlandese, in qualità di attrice nell’interesse degli eredi, nonché la facoltà di poter agire disgiuntamente dalla seconda esecutrice
- ai fini del presente ricorso è stato conferito mandato al procuratore da una sola delle due esecutrici testamentarie. In aggiunta a ciò, in occasione dei contatti precedenti non veniva presentato alcun mandato congiuntamente conferito dalle esecutrici testamentarie.
A questo punto, la banca conclude per la legittimità del proprio diniego in ordine allo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente della de cuius.
Le repliche della ricorrente sulla successione ereditaria
A tal punto la ricorrente avanza le sue repliche alle deduzioni dell’istituto di credito, affermando come la circostanza che la de cuius fosse di nazionalità irlandese e che la successione fosse regolata dalla legge irlandese era già nota all’istituto di credito.
Il ritardato svincolo delle somme giacenti sul conto corrente, pertanto, non sarebbe sorretto da alcuna giustificazione. La banca avrebbe infatti potuto domandare la documentazione ulteriore già da tempo.
Inoltre, l’intermediario ha indicato gli ulteriori atti da produrre solo in occasione del riscontro del 4.01.2022 e, dunque, dopo circa due anni dalla richiesta di svincolo.
Infine, in relazione alla documentazione richiesta, la ricorrente afferma che:
- il testamento in lingua originale, tradotto mediante traduzione giurata asseverata da Tribunale di Roma e depositato presso il notaio, è stato consegnato alla banca e allegato in atti
- è stata anche trasmessa la dichiarazione resa dall’Avvocato irlandese circa la validità del testamento e la piena capacità degli eredi e delle esecutrici
- la dichiarazione contiene la certificazione sulla legittimazione ad agire della ricorrente in qualità di esecutrice testamentaria
- non è necessario che la predetta documentazione sia corredata dell’Apostille secondo la Convenzione dell’Aja, né di una dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana
- la documentazione già prodotta è dunque sufficiente all’espletamento della pratica.
La ricorrente reitera dunque le richieste già formulate e chiede di accertare la negligenza della banca nella gestione della pratica.
Le controrepliche
Nelle sue controrepliche la banca sottolinea come la ricorrente continui a non fornire prove sulla sua legittimazione ad agire disgiuntamente rispetto alla seconda esecutrice testamentaria.
L’intermediario conclude quindi precisando che parte ricorrente non indica la data della prima richiesta di svincolo delle somme. Pertanto, le sue doglianze circa il ritardo nella comunicazione degli atti necessari sono prive di riscontro.
Infine, non viene indicato il motivo dell’inapplicabilità della Convenzione dell’Aja e, pertanto, la contestazione mossa dal ricorrente appare del tutto generica.
Il diritto
Valutato quanto precede, l’Arbitro procede nelle sue valutazioni ricordando che la ricorrente, quale esecutrice testamentaria della zia, cittadina irlandese residente a Roma, lamenta che l’intermediario avrebbe indebitamente ritardato lo svincolo del saldo di un conto corrente intestato alla de cuius.
Ancora, l’ABF sottolinea come la banca eccepisca il difetto della legittimazione attiva dell’odierna ricorrente C***, che agirebbe in qualità di esecutrice testamentaria. Più precisamente, l’istituto afferma che non risulta provata la facoltà della stessa di agire disgiuntamente rispetto alla seconda esecutrice testamentaria M***.
La de cuius, infatti, designava tramite testamento espressamente regolato dalla legge irlandese, la ricorrente C*** e la signora M*** come esecutrici testamentarie, ordinando loro di pagare “tutti i giusti debiti, le spese e funerarie e testamentarie dell’eredità”. Le suddette esecutrici venivano anche nominate eredi della somma di € 20.000,00. Al riguardo parte ricorrente deduce che la qualifica di esecutrice testamentaria dell’odierna ricorrente risulta provata dalla certificazione resa dall’avvocato irlandese (“Affidavit of law”).
Successione ereditaria di cittadino irlandese
Nell’esaminare il caso, l’ABF in primo luogo ricorda che alla successione in esame non può applicarsi il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 sulla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
L’Irlanda, il Paese di origine della de cuius, residente a Roma al momento della morte, ha infatti esercitato la facoltà di non partecipare all’adozione del suddetto Regolamento e non è vincolata da esso.
Dunque, stando a quanto sopra, si deve applicare la legislazione individuata dalle norme di diritto internazionale privato, che all’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce che:
le successioni per causa di morte sono regolate dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, salvo che questi, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, abbia inteso sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede.
L’art. 13 della stessa legge stabilisce poi che quando le norme di diritto internazionale privato richiamano la legge straniera, si deve tenere conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato se:
- il diritto di tale Stato accetta il rinvio
- si tratta di rinvio alla legge italiana.
Nella fattispecie in esame, il testamento è regolato dalla legge irlandese, ovvero nel Conveyancing Acts 1881 -1911 e nel Succession Act 1965. Il quale, in riferimento alla forma del testamento, ne statuisce la validità in riferimento a criteri alternativi, tra cui, per quanto interessa, la legge della nazionalità del testatore al momento della redazione del testamento o della morte.
Il provvedimento prevede che un testamento valido, quanto alla forma, in base ad uno dei suddetti criteri, abbia gli stessi effetti di un testamento eseguito secondo la disciplina interna.
La validità del testamento
Ciò premesso, la validità del testamento, non oggetto di contestazione tra le parti, è attestata dall’Affidavit of law reso dal solicitor irlandese, tenendo presente come negli ordinamenti di common law, l’istituto giuridico dell’affidavit è un atto o documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale preposto.
Il difetto di legittimazione
Ancora, l’istituto di credito eccepisce il difetto di legittimazione dell’esecutrice testamentaria. Il Collegio ritiene però che il fatto che nel testamento e nella dichiarazione (Affidavit of law) resa dall’avvocato irlandese su incarico di entrambe le esecutrici testamentarie non emergano limitazioni sull’esercizio disgiunto dei poteri attribuiti agli esecutori, permette ragionevolmente di presumere che l’attività della ricorrente volta ad ottenere in favore delle esecutrici testamentarie il saldo del conto corrente rientri nelle sue facoltà.
D’altronde, prosegue il Collegio, in tal proposito non è stata sollevata alcuna motivata eccezione dalla resistente anche in relazione al chiarimento che la stessa può agire quale esecutrice testamentaria proprio sulla base di quanto certificato nella dichiarazione del solicitor irlandese (con l’indicazione dei riferimenti normativi alla legge irlandese applicabile).
L’Apostille
Giungiamo quindi alla richiesta da parte dell’istituto di credito, che ha domandato l’acquisizione dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per la documentazione successoria da fornire.
Ricordiamo in tale occasione che l’Apostille è una speciale attestazione apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro strumento ancora, a patto che sussista una congiunzione materiale fra l’atto o documento e la relativa Apostille (o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-Apostille).
Lo scopo dell’Apostille è quello di garantire l’autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. La sua presenza viene riconosciuta come valida solo fra gli Stati aderenti.
Ora, la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Tra di essi rientrano, per espressa previsione del provvedimento, anche:
- i documenti rilasciati da un’ autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario)
- i documenti amministrativi
- gli atti notarili
- le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato.
Di contro, tale semplificazione non trova applicazione su:
- documenti redatti da un agente diplomatico o consolare
- documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.
La formalità e il caso in esame sulla successione ereditaria
Dopo aver riepilogato che tale procedura sostituisce la legalizzazione presso l’Ambasciata e che a questa Convenzione hanno aderito sia l’Irlanda sia l’Italia, il Collegio rammenta che la ricorrente sostiene di non dover adempiere a una simile formalità. Ritiene in altri termini sufficiente la documentazione già prodotta, ovvero:
- testamento in inglese, corredato di traduzione giurata
- affidavit of law, resa dal solicitor, che attestala validità, secondo il diritto irlandese, del testamento, la qualità di esecutore testamentario di parte ricorrente e l’individuazione dei beneficiari come da testamento, oltre alla relativa traduzione giurata
- dichiarazione di successione degli eredi.
La Convenzione
Riepilogato quanto precede, il Collegio afferma come per dirimere la questione bisogna fare riferimento alla Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, ratificata con legge 24 aprile 1990, n. 106, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.
Sulla base dell’art. 1.1 della Convenzione, la stessa
si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione.
Sempre in base a tale materiale normativo è possibile considerare atti pubblici:
- i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendenti da un’autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario
- i documenti amministrativi
- gli atti notarili
- le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.
Il secondo articolo afferma poi che
Ciascuno Stato contraente esonera gli atti a cui si applica la presente convenzione da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.
Affidavit of law
Ora, nell’ipotesi di cui si discute, la parte ricorrente ha prodotto un “Affidavit of law” che è stato redatto da un solicitor irlandese. Il documento può ritenersi equivalente ad un atto notarile, rientrando nella disciplina appena rammentata.
Il Collegio sottolinea peraltro come nel sistema irlandese i Notaries Public (notai) siano nominati dal Chief Justice nel corso di un’udienza pubblica. Il notaio assolve dunque a funzioni di rilevanza pubblica come:
- autenticazione degli atti
- attestazione e verifica delle firme sugli atti
- esecuzione dei protesti notarili rispetto ai documenti commerciali come ad es. tratte e pagherò cambiari, nonché atti concernenti il settore del diritto marittimo
- registrazione di deposizioni, dichiarazioni e (salvo che nell’ambito di azioni avviate dinanzi ai giudici irlandesi) affidavits.
Questo elemento, unitamente alle modalità di nomina dei notai in Irlanda, fanno ritenere che la redazione di un “Affidavit of law” da parte di un solicitor irlandese debba ritenersi a tutti gli effetti assimilabile ad un atto notarile.
La condotta della banca per successione ereditaria
Per il Collegio, dalla ricostruzione dei fatti emersa nel contraddittorio delle parti, si rileva come la banca resistente abbia tenuto una condotta inutilmente dilatoria e ostruzionistica rispetto alle legittime richieste della ricorrente.
Ricorda qui il Collegio come la de cuius decedeva in data 11.01.2020, come da certificato di morte prodotto in atti. La parte ricorrente non indica precisamente la data in corrispondenza della quale avrebbe formulato la prima richiesta di informazioni sulla giacenza del conto corrente.
Tuttavia, la ricorrente sostiene come l’istituto di credito abbia impiegato 18 mesi per informare sulla documentazione necessaria per lo svincolo delle somme.
Dalla documentazione presentata agli atti emerge poi come il procuratore della ricorrente abbia inviato la dichiarazione giurata irlandese in data 15.01.2021. Dopo di ciò, un funzionario dell’intermediario si sarebbe poi accordato con il procuratore sulle modalità più idonee ad accreditare il saldo creditore risultante dal conto, come emerge da successive comunicazioni del novembre 2021.
Solamente con una nota del 4 gennaio 2022, però, l’istituto di credito opponeva l’impossibilità di procedere al trasferimento del saldo, affermando di dover acquisire:
- le firme di entrambe le esecutrici testamentarie, autenticate presso il Consolato Italiano dei rispettivi Paesi di residenza
- tutta la documentazione successoria fino a quel momento trasmessa, apostillata secondo la Convenzione dell’Aja del 1961.
Alla luce delle evidenze fornite dalla ricostruzione delle parti, la banca ha quindi richiesto nuova e ulteriore documentazione dopo circa 12 mesi dalla trasmissione della dichiarazione giurata irlandese.
La condotta viene ritenuta dall’ABF come censurabile. Le eccezioni e le richieste formulate sono da ritenersi infondate e, dunque, doveva essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente.
Per questo motivo il Collegio ABF ha accertato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del rapporto intestato alla de cuius.