L’institutio ex re certa – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Il calcolo della quota
- Alienazione della res certa
- Unico erede
- Divisione ereditaria
L’articolo 588 del codice civile definisce la differenza tra disposizione a titolo universale e particolare. Al secondo comma della norma citata si fa menzione dell’“institutio ex re certa” che contempla l’assunzione della qualità di erede da parte di chi però è stato chiamato a succedere in beni e diritti determinati. Nella successione testamentaria, il testatore può infatti disporre istituendo un erede per un bene determinato e cioè manifestando la volontà di lasciare ad uno dei chiamati un particolare diritto. Nella maggior parte delle ipotesi si qualifica tale disposizione come “a titolo particolare” che cioè attribuisce la qualità di legatario al soggetto beneficiario. L’articolo 588 del codice civile, dispone:
Cos’è l’institutio ex re certa
Per comprendere meglio l’istituzione di erede ex re certa, è necessario chiarire che, nella successione per testamento, si distinguono le disposizioni del testatore a titolo universale e le disposizioni del testatore a titolo particolare. A norma del primo comma dell’articolo 588 del codice civile, le prime si hanno quando il testatore assegna ad un chiamato “l’universalità o una quota dei beni del testatore” conferendogli la qualità di erede. Le seconde invece corrispondono a tutti gli altri tipi di disposizione testamentaria e attribuiscono al chiamato la qualità di legatario.
Si può definire l’institutio ex re certa come un terzo tipo di disposizione, di carattere “ibrido”. Il testatore, in questo caso, assegna al chiamato uno o più beni determinati appartenenti all’asse ereditario. L’istituto opera come attenuante della rigida distinzione effettuata dal primo comma della norma. Consente infatti di ricomprendere questo caso tra le disposizioni a titolo universale e dunque attribuire la qualità di erede, a colui al quale sono stati assegnati beni determinati. La norma, tuttavia, pone dei dubbi circa la volontà del testatore. È necessario infatti che la volontà di questi sia volta ad assegnare quei beni come quota del patrimonio non astratta a differenza di ciò che avviene con la disposizione a titolo universale.
Come funziona l’institutio ex re certa
Affinché il testatore possa disporre del patrimonio ereditario mediante l'”institutio ex re cert”a è pacifico che debba essere a conoscenza della sua composizione. Procede perciò ad assegnare singoli beni ai chiamati considerandone il valore come quota del patrimonio e non individualmente. Così facendo “istituisce un erede” in quanto conferisce al beneficiario di quei beni la qualità di erede come prevista dal primo comma dell’articolo 588 del codice civile. All’erede istituito si applicherà la disciplina prevista per gli eredi dal codice civile.
Giova ad una migliore comprensione del lettore effettuare un esempio: saranno eredi e non legatari i chiamati all’eredità di Tizio che siano assegnatari rispettivamente l’uno di tutti i beni immobili di Tizio e l’altro di tutti i suoi beni mobili.
L’istituzione di erede di cui si parla tuttavia ha carattere equivoco, nel senso che non c’è un esplicito riferimento del testatore alla volontà di istituire un erede o un legato. Per questo motivo l’istituto si impernia sulla volontà del testatore che deve essere sottoposta ad una accurata indagine da parte del giudice di merito.
L’indagine sulla volontà del testatore
Interessante e di autorevole dottrina in merito è la sentenza della Corte di Cassazione numero 9467 del 2001. Nella pronuncia in esame la Corte ha dettato i principi per distinguere se si tratti di disposizione testamentaria a titolo particolare o universale. Ha stabilito in particolare che il giudice del merito deve:
- compiere una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell’atto (il testamento);
- ed effettuare una indagine di carattere soggettivo riferita all’intenzione del testatore.
Tali considerazioni, ha affermato la Corte, non possono essere censurate in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
Al contrario, non si è considerata valida ai fini del riconoscimento di una disposizione a titolo universale il solo fatto che il testatore nomini come “erede” un chiamato nel testamento. “L’attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) – può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull’obbiettiva consistenza della disposizione”. Così afferma la Cassazione nella sentenza 5624 del 1985.
Quali beni considerare ai fini dell’institutio ex re certa: il calcolo della quota e i beni di cui il testatore non ha disposto
I beni o il complesso di beni determinati assegnati dal testatore al chiamato vanno considerati, come già accennato, non individualmente ma in relazione a tutto il patrimonio. Di questo infatti devono costituire una quota. Tale quota potrà essere quantificata a posteriori soltanto operando il rapporto tra i beni assegnati e il complesso che costituisce l’intero patrimonio.
La questione problematica sta nell’individuare la totalità del patrimonio. Secondo l’opinione prevalente formano il complesso del patrimonio tutti i beni presenti al momento di apertura della successione. Si tratta dunque sia di quelli menzionati dal testatore che di quelli non menzionati per sua volontà ma non di quelli di cui il testatore non conosceva l’esistenza. Sono esclusi naturalmente i beni legati.
Ci sono poi i beni di cui invece il testatore non ha disposto. E non lo ha fatto o volontariamente o perché non era a conoscenza della loro esistenza al momento in cui ha redatto il testamento. Tali beni andrebbero, secondo una delle più recenti sentenze della Cassazione in merito, la numero 12158 del 2015, agli eredi istituiti ex re certa secondo le quote determinate a posteriori.
L’alienazione della res certa
Agli atti di disposizione del testatore che alienano beni individuati come res certae nell’istituzione di erede, corrisponde la revoca della disposizione testamentaria. Questa è la tesi preferibile secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti. Secondo tale tesi infatti la quota di patrimonio dell’erede istituito con res certa può essere determinata solo con i beni presenti nell’asse ereditario all’apertura della successione. La sottrazione di quelli per lui istituiti restringerà il valore della sua quota di tal modo che l’istituzione stessa di erede sarà inefficace.
Si applica in tale circostanza per analogia l’articolo 686 del codice civile sull’alienazione del legato. Questo recita come “L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore”. La disposizione testamentaria viene dunque revocata.
Unico erede: institutio ex re certa?
Se il testatore ha assegnato l’universalità dei beni del proprio patrimonio ad un unico soggetto, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che non si abbia institutio ex re certa. Non interessa a tal fine il fatto che i beni siano stati determinati, il che potrebbe essere stato fatto a titolo esplicativo. Interessa bensì che nella volontà del testatore essi rappresentino non una quota del patrimonio ma il suo intero. Ciò vale anche se il testatore ha devoluto a titolo particolare qualche bene di valore economico irrilevante rispetto a quello dell’intero asse a beneficio di qualche altro soggetto.
Si applicherebbe in tal caso il primo comma dell’articolo 588 del codice civile, attribuendo la qualità di erede a titolo universale ad un unico soggetto. Questo potrà fare proprio l’intero asse ereditario escludendo i soli legati devoluti ad altri soggetti menzionati nel testamento. L’unico erede, facendo proprio l’intero patrimonio ereditario, farà propri anche tutti i debiti ereditari.
Institutio ex re certa e divisione ereditaria
L’effetto dell’attribuzione ex re certa determina che, con un’unica formula linguistica, il testatore compia due disposizioni: l’istituzione d’erede e la divisione del testatore senza predeterminazione di quote. In particolare, nell’istituire l’erede, il testatore procede anche alla divisione ereditaria assegnando i singoli beni determinati o quelli determinati in un complesso, a ciascun destinatario, dividendoli. Con la divisione del testatore, si scioglie la comunione ereditaria che si origina per effetto dell’apertura della successione.
In un’unica attribuzione sono dunque presenti due disposizioni diverse, distinte per funzione ed efficacia: quella istitutiva d’erede e quella divisoria. La divisione posta in essere mediante attribuzione ex re certa avrà però la caratteristica della non predeterminazione delle quote astratte del patrimonio ereditario. Le quote saranno individuate a posteriori, nel momento di apertura della successione con i rapporti patrimoniali riferibili in quel momento.