I debiti ereditari – indice:
- Quali sono
- La ripartizione fra eredi
- Eredi e creditori
- Coerede insolvente
- Il legatario
- Debiti tributari
- Forme di tutela
Capita di frequente che l’asse ereditario sia gravato da debiti ereditari che faranno carico agli eredi del defunto. Per debiti ereditari si intendono quelli già esistenti al momento della morte del defunto e quelli per interessi che maturano in un secondo momento rispetto all’apertura della successione. Gli articoli 752 e seguenti del codice civile dettano le regole sulla loro ripartizione e i metodi con cui gli eredi possono liberarsene.
Quali sono i debiti ereditari
Prima di analizzare come i debiti vengono ripartiti fra gli eredi approfondiamo quali siano i debiti ereditari gravanti su di essi. La Corte di Cassazione, con sentenza numero 5473 del 2008, ha inteso come debiti ereditari “tutti quelli che gravano sul de cuius al momento della sua morte”, precisando come fra essi vadano ricompresi anche gli interessi scaturenti dal rapporto debitorio maturati successivamente alla sua morte.
Sono esclusi invece quelli di natura strettamente personale e quelli intrasmissibili, come, ad esempio di quest’ultimi, le pene pecuniarie.
Si distinguono dai debiti ereditari i pesi ereditari. Questi sono delle obbligazioni che sorgono automaticamente in capo all’erede quando muore il de cuius. Citiamo, ad esempio, le spese funerarie, le spese per l’amministrazione del patrimonio ereditario e le spese sostenute per la divisione.
Come vengono ripartiti i debiti ereditari
Ai sensi dell’articolo 752 del codice civile “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
La ripartizione dei debiti ereditari avviene in proporzione alle quote possedute da ciascun erede in modo “automatico” all’apertura della successione, senza cadere in comunione ereditaria. Tale frazionamento dei debiti si pone come formula a tutela dei creditori. Questi infatti possono chiedere immediatamente all’apertura della successione il pagamento del loro credito senza dover attendere l’avvio e la conclusione del procedimento di divisione ereditaria.
Si pone l’attenzione sul finale della norma che aggiunge una diversa ipotesi di ripartizione dei debiti ereditari. Il de cuius infatti può determinare in maniera diversa rispetto a quella prevista dalla norma il vincolo alle obbligazioni nei confronti dei creditori. Può, ad esempio, stabilire che tutti gli eredi siano solidalmente obbligati, limitare il peso dell’obbligazione ad alcuni di essi o stabilire la distribuzione dei debiti in misura diversa a quella delle quote. Tale regola vale solo nei rapporti interni tra eredi e non in quella che concerne il rapporto tra eredi e creditori, la cui posizione sarà sempre della proporzionalità rispetto alle quote ereditarie, senza possibilità di deroghe.
I rapporti tra gli eredi e i creditori
Venendo ai rapporti esterni tra eredi e creditori, richiamiamo l’articolo 754 del codice civile. La norma, al primo comma recita che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori”.
Gli eredi rispondono dei debiti ereditari personalmente, quindi, non soltanto con i beni del patrimonio ereditario, ma anche con quelli propri. La norma cela un comportamento di natura processuale che gli eredi devono attuare per poter far valere la limitazione della propria responsabilità al pagamento dei debiti. Questi devono infatti dichiarare i limiti della propria quota al creditore. Rischiano altrimenti di dover rispondere per intero.
Se il debito è garantito da ipoteca, l’erede assegnatario del bene ipotecato in sede di divisione ereditaria sarà chiamato a rispondere per intero. L’ipoteca infatti è indivisibile. L’unico rimedio a sua disposizione sarà la ripetizione delle somme pagate oltre la sua quota agli altri coeredi, nei limiti della ripartizione interna tra gli stessi secondo l’articolo 752 del codice civile.
La stessa soluzione vale per l’erede successore del defunto debitore che estingue il debito pagando in misura superiore alla quota lui dovuta. In tal caso, la giurisprudenza ritiene ammissibile l‘azione di regresso nei confronti degli altri coeredi, sia quando il pagamento ulteriore sia spontaneo sia obbligato.
Quando è il coerede a essere creditore
Il secondo comma dell’articolo 754 del codice civile si dedica alla tutela del coerede che si trovi in posizione di creditore. La norma afferma che “Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede”.
Il coerede creditore dunque viene trattato alla pari degli altri creditori, potendo chiedere il pagamento del proprio credito agli altri coeredi, a prescindere che il debito sia gravato o meno da ipoteca. Deve tuttavia sottrarsi al suo credito la quota di debito a lui imputabile quale successore del defunto debitore.
Debito ipotecario e coerede insolvente
Solo quando il debito è gravato da ipoteca il creditore riceve tutela vedendosi spalmata fra gli altri coeredi la quota di debito del coerede insolvente. Per i debiti “ordinari” il creditore soccombe di fronte all’erede insolvente dovendo sobbarcarsene l’insolvenza.
L’articolo 755 del codice civile, dedicato alla questione, afferma infatti che “In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi”. Pertanto solo se il creditore è ipotecario può pretendere dagli altri coeredi, oltre la quota di debito ad essi attribuita, anche quella del coerede insolvente.
Il legatario e i debiti ereditari
Chi si trova nella posizione di legatario è esentato dalla responsabilità dei debiti ereditari. Tale posizione di tutela trova le sue ragioni nel fatto che il legatario è un successore a titolo particolare non ricoprente la qualità di erede.
Vediamo in che modo il legatario resta assolto dal pagamento dei debiti ereditari.
L’articolo 756 del codice civile ritiene che “Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi”.
Secondo tale norma, dunque, il legatario non è obbligato al pagamento dei debiti ereditari salvo che l’oggetto del legato sia un fondo gravato da ipoteca. In questo caso il legatario si troverà costretto a pagare il debito ipotecario in favore del creditore ma potrà ripetere quanto corrisposto al creditore ai coeredi.
Resta tuttavia la possibilità che il testatore inserisca nel legato una clausola con cui vincoli il legatario al pagamento dei debiti ereditari. Si tratta di una disposizione testamentaria valida se il pagamento del debito è previsto nei limiti e fino a concorrenza del valore del bene oggetto di legato. Ricordiamo infatti che l’articolo 671 del codice civile recita: “Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”.
La deroga dei debiti tributari
Derogano al principio della partecipazione ai debiti ereditari in base alla propria quota quelli di natura tributaria.
L’articolo 65 del D.P.R. numero 600 del 1973 stabilisce, al primo comma, che “gli eredi rispondono i solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa“. L’erario, dunque, richiede la responsabilità solidale degli eredi scavalcando il principio della ripartizione per quote. Può pertanto chiedere a ciascun erede di assolvere il debito tributario per intero.
Come difendere il proprio patrimonio dai debiti ereditari
Il patrimonio ereditario e quello degli eredi si fondono al momento in cui questi ultimi decidono di accettare l’eredità. Solo in tale momento infatti i chiamati assumono la qualità di erede e si accollano la responsabilità dei debiti ereditari.
Per limitare le conseguenze derivanti da tali obbligazioni gli eredi hanno a disposizione due rimedi:
- Rinunciare all’eredità;
- Accettarla con beneficio d’inventario tenendo separati i due patrimoni.
La rinuncia all’eredità dev’essere espressamente manifestata entro 10 anni dalla morte del defunto.
Con l’accettazione con beneficio d’inventario la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari viene limitata al valore dei beni a lui pervenuti con l’accettazione dell’eredità. Significa, pertanto, che l’erede risponderà dei debiti solo con questi e non con il patrimonio personale.