L’accettazione dell’eredità – indice:
- Cos’è
- Accettazione espressa
- Accettazione tacita
- Con beneficio di inventario
- Il termine di prescrizione
- Farla dal notaio
- La trascrizione
- Come fare per il minore
- In cancelleria
- Impugnazione dell’accettazione
- I costi
Gli articoli 470 e seguenti del codice civile disciplinano la fattispecie dell’accettazione dell’eredità. Fra le varie forme di accettazione che saranno delineate in questo articolo, il codice individua in primo luogo quella semplice e quella con beneficio d’inventario. Vi sono tuttavia diverse modalità di accettazione, sia dal punto di vista pratico che da quello inerente alle conseguenze giuridiche che vi sono legate.
Cos’è l’accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto chiamato acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione. Ma come avviene? Cosa si intende per accettazione espressa e tacita? Cosa è quella con il beneficio d’inventario?
Accettazione dell’eredità espressa
Iniziamo con l’evidenziare come l’accettazione dell’eredità possa avvenire in maniera espressa o tacita. Nel primo caso (accettazione espressa), avverrà all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata. In questa la persona interessata ad assumere la qualità di erede, assumerà tale titolo, dichiarando – appunto, espressamente – di accettare l’eredità.
Accettazione tacita
Nel secondo caso (accettazione tacita), il soggetto che è chiamato all’eredità accetta la stessa compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare, e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere. Si pensi, tra i vari, l’alienazione di cose che sono inerenti all’eredità, la sostituzione dei beni ereditari, e così via.
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Accettazione con beneficio d’inventario
Un caso particolare di accettazione dell’eredità è quella relativa al beneficio d’inventario. Per tale si intende l’accettazione che avviene mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale, nel quale l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. In altri termini, il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità rimarranno separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.
Oltre ad essere una buona soluzione nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari, si tratta della formula di accettazione obbligatoria per i soggetti incapaci, per i soggetti minorenni e ancora per le persone giuridiche. Il costo dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dipende molto dall’entità patrimoniale dei beni che dovranno essere elencati e stimati nel verbale dell’inventario.
Termine di accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento. Naturalmente, non sempre si potrà attendere il termine di un decennio. Qualcuno potrebbe infatti essere interessato a far sì che il soggetto chiamato all’eredità la accetti o vi rinunci anzitempo.
In ogni caso è bene che prima dell’accettazione dell’eredità sia stata già perfezionata la dichiarazione di successione, importante a fini fiscali, il cui termine di presentazione è ben inferiore a dieci anni.
Di fatti, tutte le persone che hanno un interesse di natura economica all’accettazione dell’eredità da parte dell’erede, possono domandare al tribunale che venga fissato un termine più breve per l’accettazione con la cosiddetta “actio interrogatoria”. Trascorso detto termine (senza accettazione), il diritto all’accettazione si estinguerà.
Come abbiamo già avuto modo di accennare qualche riga fa, un’eccezione è rappresentata dalla c.d. “accettazione con il beneficio d’inventario”, se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari. In tale ipotesi, infatti, l’inventario (ovvero la separazione dei beni che derivano dall’eredità da quelli che erano già di proprietà dell’erede) dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla morte del de cuius, con accettazione conseguente entro i quaranta giorni successivi.
Accettazione dell’eredità dal notaio
Come ribadito nei paragrafi che precedono, l’accettazione dell’eredità potrà essere effettuata dinanzi al notaio nelle ipotesi sia espressa o con beneficio di inventario.
Nel primo caso, il notaio si limiterà a ricevere la dichiarazione del soggetto accettante e ne redige il verbale. Indicherà le generalità del soggetto che accetta e l’eredità che si intende accettare. Nel secondo caso, invece, il notaio riceverà la dichiarazione dell’accettante al beneficio d’inventario dinanzi a due testimoni. Successivamente procederà a eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto e i suoi creditori.
L’inventario conterrà una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili appartenenti al de cuius, i documenti e le carte dello stesso. Qualora occorra o sia ritenuto preferibile, il notaio conserverà documenti, oggetti preziosi e altri beni, al fine di evitare che rimangano incustoditi e possano essere indebitamente sottratti. Per la stessa ragione, il notaio potrà conservare anche le chiavi delle serrature sulle quali sono stati apposti dei sigilli, fino a ultimazione dell’inventario. Alla conclusione dell’inventario, inserirà la dichiarazione dell’accettante e l’inventario stesso nel registro delle successioni.
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Trascrizione dell’accettazione tacita
Non sempre, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’accettazione dell’eredità avverrà in maniera espressa. Può infatti accadere che l’erede si limiti a porre in essere atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, senza tuttavia che tale volontà sia esplicitata in un atto pubblico o in una scrittura privata. Ma cosa succede se l’erede che non ha accettato ancora l’eredità aliena un bene che è presente nel patrimonio del de cuius?
In questo caso, la vendita dovrà essere trascritta, a cura del notaio, contro il venditore e in favore del compratore. Contemporaneamente, però, anche il soggetto venditore (l’erede) dovrà avere una corretta trascrizione a suo favore dell’acquisto ereditario. Pertanto, la trascrizione dell’operazione del trasferimento del diritto di proprietà dall’erede al soggetto acquirente dovrà essere preceduta dalla trascrizione, contro il defunto e in favore dell’erede. La trascrizione si rende in questo caso necessaria, considerato che chi vende è obbligato a garantire all’acquirente un acquisto certo, sicuro e opponibile.
Interdetto o minore
Nel caso di soggetto interdetto, o di soggetto minore di età, sottoposto a tutela, per poter procedere ad accettare l’eredità occorrerà necessariamente ricorrere all’autorizzazione da parte del giudice tutelare. L’accettazione di eredità dovrà inoltre avvenire obbligatoriamente con beneficio d’inventario. Il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità spettante al soggetto incapace e, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.
In cancelleria tribunale
L’accettazione dell’eredità non deve necessariamente essere effettuata presso uno studio notarile. È infatti possibile perfezionarla in modo espresso (eventualmente con beneficio di inventario) attraverso una dichiarazione da consegnare anche alla cancelleria del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione, in mancanza della quale operano gli effetti dell’accettazione pura e semplice.
L’impugnazione dell’accettazione dell’eredità: quando è possibile
L’ordinamento civile italiano tutela, in determinate circostanze, la manifestazione di volontà che sia viziata da errore o da altri vizi della volontà. Solitamente, al di là della categorizzazione dei vari vizi della volontà, l’azione riconosciuta a chi abbia commesso un errore giuridicamente rilevante nella propria dichiarazione di volontà è quella di annullamento. Nel caso dell’atto di accettazione dell’eredità, tuttavia, il codice pone dei limiti di carattere quasi assoluto ai vizi della volontà derivanti da errore ed inerenti al negozio di accettazione dell’eredità. Può chi ha accettato l’eredità pensando la stessa come particolarmente capiente ed esente da debiti ritornare sui suoi passi? Può chi pensava che un determinato bene facesse parte dell’asse ereditario ravvedersi alla luce del proprio errore?
L’articolo 483 del codice civile stabilisce che non è possibile impugnare il proprio atto di accettazione dell’eredità quando viziato da errore. A tutela di chi “scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione” il legislatore stabilisce che, soltanto, ” l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.”
Questa forma di tutela, pur negli evidenti e profondi limiti posti dalla norma, punta a contingentare al massimo la rilevanza giuridica dei vizi della volontà relativi alla delazione ereditaria.
La norma tuttavia fa salvo il diritto ad impugnare l’atto di accettazione dell’eredità quando viziato da violenza o da dolo. Ciò accadrà ad esempio nella circostanza in cui l’accettante via sia stato costretto oppure sia stato raggirato in ordine al contenuto dell’atto posto in essere.
I costi dell’accettazione dell’eredità
I costi dell’accettazione dell’eredità variano molto in relazione alle modalità con cui viene posta in essere. Per un’accettazione pura e semplice presso la cancelleria del tribunale competente i costi sono di alcune centinaia di euro (300 – 500). Il costo dall’accettazione espressa dal notaio varia dai 1500 ai 2000 euro circa, senza beneficio d’inventario. I costi dell’accettazione beneficiata dell’eredità dal notaio sono di alcune migliaia di euro, che variano a seconda della consistenza del patrimonio ereditario dal defunto. Generalmente la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità posta in essere in un altro atto (ad esempio nell’atto di compravendita di un immobile proveniente da successione) ha un costo di circa 600 euro.