La mediazione obbligatoria – indice:
L’istituto della mediazione civile nasce per alleggerire il carico giudiziale e si propone come alternativa o fase obbligatoria e preliminare all’instaurarsi di liti di natura civilistica. È stata introdotta con il Decreto Legislativo numero 28 del 2010. L’istituto è caratterizzato dall’assenza di formalità particolari, e si articola, a differenza del processo civile, in forma perlopiù orale.
Cos’è la mediazione obbligatoria
La mediazione civile obbligatoria è quell’istituto conciliativo previsto dal legislatore come condizione di procedibilità per determinate materie in ambito civile.
Si inquadra in quegli istituti stragiudiziali di “Alternative Dispute Resolution” di esperienza anglosassone, volti alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con bassi dispendi in termini di denaro e di tempo. L’articolo 3 del citato provvedimento, prevede a carico degli avvocati l’obbligo di informare per iscritto l’assistito sulla possibilità di avvalersi della mediazione, dei benefici fiscali connessi e dei casi in cui è obbligatoria. Alla mediazione civile non deve essere confusa la negoziazione assistita, che è invece un istituto attivato e gestito dai difensori delle parti, senza alcun mediatore.
Come si svolge la mediazione civile
La mediazione civile si svolge alla presenza di un mediatore nominato all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Alla stessa partecipano le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. Il procedimento, secondo quanto previsto all’articolo 6 del Decreto Legislativo sopra citato prevede una durata massima di tre mesi. La competenza territoriale è fissata dall’articolo 4 del Decreto Legislativo: è competente un organismo che abbia una propria sede nel luogo del giudice che sarebbe territorialmente competente per la relativa controversia.
L’attivazione del procedimento
L’interessato può avviare il procedimento depositando la relativa domanda presso uno degli organismi territorialmente competenti. La domanda viene inviata via PEC e dovrà riportare in allegato la ricevuta del versamento dei costi per l’attivazione del procedimento.
L’adesione della parte chiamata
La parte chiamata avrà facoltà di aderire al procedimento compilando e depositando il modulo, solitamente predisposto dagli organismi di mediazione, per l’adesione. All’adesione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli importi dovuti per la partecipazione. Dalla mancata adesione al procedimento il giudice potrà ricavare argomenti di prova secondo quanto previsto dall’articolo 116 comma 2 del codice di procedura civile.
Lo svolgimento della mediazione
Una volta attivato il procedimento, mediante il deposito della domanda, e designato il mediatore, viene fissato il primo incontro fra le parti. L’incontro deve essere fissato non oltre i trenta giorni successivi al deposito della domanda. In questa sede le parti potrenno decidere se proseguire con la mediazione od interromperla. Il mediatore potrà incontrare le parti od i difensori separatamente, stimolare il raggiungimento di un accordo conciliativo e finanche, di propria iniziativa, formulare una proposta conciliativa scritta. Lo stesso è tenuto al più stretto riserbo su quanto sia venuto a conoscenza e non potrà essere chiamato a deporre come testimone su quanto detto in fase di mediazione. Il mediatore è poi obbligato a formulare una proposta conciliativa ove le parti facciano espressa richiesta in tal senso. Al mediatore è possibile avvalersi di esperti iscritti negli appositi albi presso i tribunali. Gli incontri di mediazione sono verbalizzati sinteticamente.
Il raggiungimento dell’accordo od il mancato accordo
Gli esiti della mediazione potranno essere di due tipi: il raggiungimento di un accordo conciliativo o il mancato raggiungimento dello stesso. L’accordo conciliativo, ove stipulato, risulterà anche dal verbale conciliativo e sarà titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile. Gli avvocati che assistono le parti nella mediazione dovranno dare atto che l’accordo raggiunto, ove raggiunto, sia conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Quando la mediazione è obbligatoria
Secondo quanto disciplinato dall’articolo 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 del 2010, si sono alcune materie per le quali il procedimento in questione è obbligatorio. Da ciò discende che, in caso di mancata attivazione del procedimento di mediazione prima della relativa domanda giudiziale, quest’ultima sarà improcedibile. Il giudice, in questo caso, dovrà sospendere il processo ed invitare le parti ad attivare il procedimento. Al buon esito dello stesso le parti non avranno più interesse a proseguire nella controversia giudiziale. Ove viceversa non vada a buon fine le parti potranno proseguire la controversia dando atto al giudice del fallimento del tentativo svolto. Le materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio sono:
- Di natura condominiale
- Attinenti ai diritti reali
- Sulla divisione
- In ambito di diritto successorio
- Vertenti su patti di famiglia
- Inerenti a contratti di locazione, comodato o affitti di aziende
- Vertenti sul risarcimento del danno per responsabilità medica o sanitaria
- Su risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità
- In ambito di contratti bancari, assicurativi o finanziari
La mediazione facoltativa o volontaria
Ove la materia non sia inclusa in quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria e non verta su diritti indisponibili, le parti avranno facoltà di attivare la mediazione volontaria (o facoltativa). Anche se si tratta di mediazione facoltativa, dalla mancata adesione il giudice potrà desumere argomenti di prova secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma secondo del codice di procedura civile. Fatto salvo il suo rapporto con il processo civile, lo svolgimento della medizione volontaria è sostanzialmente analogo a quello di quella obbligatoria, fatta salva, appunto la sua non obbligatorietà ai fini dell’improcedibilità della domanda giudiziale.
Le agevolazioni fiscali connesse alla mediazione
L’articolo 17, secondo comma del provvedimento legislativo citato fa luce sui benefici che sono connessi all’attivazione dell’istituto in esame. Il verbale di accordo conciliativo, in primo luogo, non è assoggettato al versamento dell’imposta di registro fino all’importo di 100.000 euro (franchigia così innalzata con la riforma Cartabia), ma sarà dovuto per la sola parte eccedente a detta somma. Tutti gli atti del procedimento sono poi esenti da bolli ed imposte, ma sono fatti salvi i costi previsti dall’organismo, la cui attivazione costa 40 euro oltre ad I.V.A. per parte (costi per la prosecuzione variano in relazione ai diritti controversi).
I costi dell’avvocato per la partecipazione alla mediazione
Con il Decreto numero 47 del 2018 sono stati pubblicati i parametri forensi per la partecipazione alle procedure relative. Gli onorari variano in relazione al valore patrimoniale del diritto oggetto di contesa. Ecco la tabella riassuntiva. I parametri devono intendersi indicativi: l’onorario professionale deve essere oggetto di accordo preventivo fra cliente ed avvocato.