Il diritto di recesso – indice:
Il diritto di recesso è un istituto che non trova una disciplina unitaria all’interno del codice o nelle leggi complementari. La definizione è stata ricavata dalla dottrina, ma gli effetti e i presupposti variano in relazione all’ambito in cui si manifesta.
Si tratta di un negozio unilaterale che trova il proprio riconoscimento normativo all’articolo 1373 del codice civile, che stabilisce:
“Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.”
L’articolo disciplina innanzi tutto la differente relazione dell’istituto in relazione ai contratti di durata o a esecuzione istantanea: si presta senz’altro più ai primi che ai secondi. Quanto ai contratti ad esecuzione istantanea è lo stesso legislatore a stabilirne i limiti: il contratto ad esecuzione istantanea non deve avere avuto principio di esecuzione. Il motivo della suddetta limitazione è presto detto: laddove il contratto ad esecuzione istantanea abbia avuto esecuzione il contratto avrebbe già esplicato integralmente i propri effetti.
Cos’è il recesso dal contratto
Il recesso è una manifestazione unilaterale di volontà, recettizia, diretta allo scopo di far venire meno unilateralmente gli effetti di un contratto dal momento del suo perfezionamento. L’istituto è generalmente applicabile ai contratti di durata (locazione, affitto, rapporti di lavoro ecc.). Il legislatore fa salve tuttavia alcune eccezioni, vista l’importanza degli interessi sottesi. Una di queste eccezioni è rappresentata dal recesso nel codice del consumo, dove il consumatore ha a disposizione quattordici giorni per “cambiare idea” e far venir meno unilateralmente il vincolo contrattuale.
Il diritto di recesso nei contratti di durata
Come già scritto, il diritto di recesso si presta bene ad essere esercitato nell’ambito dei contratti di durata. Non è poi così difficile comprendere il perché. La legge non ritiene meritevole di tutela un vincolo contrattuale durevole da cui le parti non possano sciogliersi. Si pensi ad esempio ad un rapporto di lavoro in cui il lavoratore trovi difficoltà relazionali con il proprio datore: vincolare le parti “a tempo indeterminato” è senza dubbio contrario agli interessi sia delle parti che dell’economia in generale.
Il recesso opera dal momento in cui viene esercitato il diritto
Nei contratti di durata soprattutto, rileva la circostanza che il recesso operi dal momento in cui viene esercitato, “ex nunc”. L’esercizio del diritto non ha quindi effetto retroattivo e gli effetti si producono dal momento in cui una parte manifesti la volontà in questo senso. In un contratto di locazione, ad esempio, il locatario (o conduttore) potrà recedere dal contratto rispettando i termini di preavviso, ma ovviamente i canoni già pagati non dovranno essere restituiti.
Il termine di preavviso
L’esercizio del diritto di recesso non deve però essere abusato. La legge prevede spesso delle sanzioni a danno della parte che si sciolga dal contratto senza rispettare i termini di preavviso. A tal proposito la giurisprudenza (di recente la Cassazione con ordinanza 9271 del 2017) ritiene che, anche in mancanza del rispetto dei termini di preavviso, il recesso esercitato sia valido ed efficace, ma la parte recedente debba risarcire la controparte. Nel contratto di locazione ad uso abitativo, ad esempio, il conduttore non può esercitare il proprio diritto se non rispettando un preavviso di sei mesi da dare al locatore. In caso contrario dovrà risarcire il locatore dal mancato guadagno costituito dall’avere l’immobile sfitto per un arco di tempo maggiore.
Il diritto di recesso negli altri contratti: alcuni esempi
Nel codice del consumo
Come già detto il diritto di recesso non si limita ai soli contratti di durata. Un esempio di applicazione è stata già rivenuta all’articolo 52 del codice del consumo (recesso del consumatore). In questo caso il consumatore ha per legge a disposizione quattordici giorni per ripensare al proprio acquisto a distanza: non è ovviamente previsto alcun termine di preavviso.
Nel contratto d’appalto
Il contratto d’appalto ha la caratteristica di essere un contratto ad esecuzione prolungata. Non si tratta dunque generalmente di un contratto di durata. Il codice civile, all’articolo 1671 ed ai seguenti, prevede tanto il recesso per l’appaltatore quanto per il committente dell’appalto. La finalità è quella di tutelare le parti ove venga meno il rapporto di fiducia reciproco: il rapporto contrattuale nella prassi è infatti soggetto ad una durata che giustifica l’esistenza di questo diritto.
Il recesso convenzionale
Può invece parlarsi di recesso convenzionale quando le parti, in un contratto, si riconoscano reciprocamente o ad una sola di esse, il diritto di sciogliere unilateralmente il rapporto contrattuale. La discrezionalità in questo caso è molto ampia, e il limite è solo rappresentato dalla liceità degli effetti.
Nel diritto societario
Nell’ambito del diritto societario è sempre previsto il diritto di recesso a vantaggio dei soci. Lo stesso può certamente essere limitato a tutela degli interessi sociali, ma generalmente non è possibile impedirne l’esercizio ove ne sussistano le condizioni. A questo proposito è davvero difficile trovare dei punti comuni generali: in ambito societario questo diritto varia in relazione a società di persone e di capitali e più in generale al tipo sociale previsto.
Le modalità di esercizio del recesso
Per quanto attiene alle modalità di esercizio, generalmente il diritto di recesso si esercita comunicando la volontà alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le circostanze o gli accordi delle parti possono tuttavia prevedere modalità diverse di esercizio. Tali pattuizioni non potranno in ogni caso rendere più gravoso l’esercizio di un diritto attribuito dalla legge. In caso di recesso attribuito convenzionalmente (per contratto) le parti invece potranno avere più ampia discrezionalità.
Gli effetti del diritto di recesso
Gli effetti dell’esercizio del diritto di recesso sono quelli di far venire meno il vincolo contrattuale. Ciò significa che gli effetti del contratto vengono meno a far corso dal momento in cui tale diritto viene esercitato. Generalmente il diritto di recesso ha quindi efficacia dal momento in cui viene esercitato (ex nunc, come precisato), ma, in caso di recesso convenzionale è senz’altro possibile prevedere una deroga e quindi un effetto retroattivo.