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Home » Civile » Successioni » La successione internazionale – una guida rapida

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La successione internazionale – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La successione internazionale – una guida rapida
Successione internazionale
Avv. Beatrice Bellato

La successione internazionale – indice:

  • Quando
  • Il Regolamento UE
  • La legge applicabile
  • Utilizzo di atti esteri in Italia
  • Le imposte di successione

La successione è quel’fenomeno giuridico che dà luogo alla devoluzione del patrimonio di un soggetto defunto a vantaggio degli eredi di questi. Può accadere che il de cuius non si trovi nel Paese di cui è cittadino al momento della morte o non è abbia legami con un solo Paese. Potrebbe infatti risiedere in un altro Stato al momento della morte, oppure possedere dei beni, caduti in successione, in diversi Paesi. In questi casi, ovvero quando il de cuius presenta legami con diversi Stati, si parla di successione internazionale con l’applicazione della correlativa disciplina. In particolare, si farà riferimento alla legge 218/1995 ed al Regolamento UE n.650/2012. Gran parte della normativa, nello specifico quanto disciplinato nella legge 218/1995, è stato di recentemente oggetto di riforma ed abrogato: la fonte principale cui si fa oggi riferimento è quindi il Regolamento UE.

Quando c’è successione internazionale: i presupposti

La successione internazionale si apre quando una persona fisica presenta, al momento della morte, legami con Paesi diversi oltre a quello di origine. Non è una situazione infrequente infatti quella di essere originari di un determinato Paese ma essersi trasferiti in un altro per esigenze di studio, di lavoro, o di famiglia.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un cittadino italiano, residente in Francia con la moglie, ivi proprietario di un immobile adibito ad ufficio e allo stesso tempo proprietario di un appartamento in Italia. La coppia ha un figlio che risiede in Germania per motivi di studio.

I legami con altri Paesi

I legami con gli altri Paesi, dunque, si individuano prendendo in considerazione i seguenti aspetti relativi al defunto:

  • il Paese d’origine del defunto e dunque la sua cittadinanza originaria;
  • la cittadinanza di un altro Paese eventualmente acquisita;
  • la residenza al momento della morte;
  • dove sono collocati i beni o i diritti facenti parte del patrimonio ereditario.

L’intreccio di questi elementi in relazione a diversi Paesi comportava, prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, l’applicazione di diverse leggi, ovvero quelle di ciascun Paese con cui il defunto aveva un collegamento, nonché il coinvolgimento di autorità giudiziarie di stati diversi. Il Regolamento UE numero 650 del 2012 è stato perciò introdotto per semplificare queste ipotesi di successione evitando conflitti e costi eccessivi dei procedimenti successori.

Il Regolamento UE n. 650/2012

Il regolamento UE si applica a tutti gli aspetti civili della successione mortis causa, sia quando c’è un testamento sia quando si tratta di successione legittima. Questo disciplina in particolare i seguenti punti della successione:

  • determina la legge nazionale che si deve applicare;
  • regola gli aspetti procedurali.  Ad esempio, quale autorità competente deve occuparsi della successione oppure gli effetti che si producono nei vari stati coinvolti relativamente alle decisioni degli organi giurisdizionali. Ancora, quali atti notarili vanno prodotti e gli effetti che questi produrranno negli altri stati membri dell’unione europea e altri;
  • consente di ottenere il certificato successorio europeo. Tale certificato è un documento che eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni del defunto possono chiedere all’autorità dello stato membro che è competente ai sensi dello stesso Regolamento. È utile a tali soggetti a dimostrare negli altri Paesi membri dell’UE, che lo riconoscono e nei quali produce i medesimi effetti, la loro qualità rispetto al de cuius e la nascita dei diritti derivanti dalla successione in base alla legge ad essa applicabile. Possono così vantare ed esercitare tali diritti.

Tale Regolamento è stato adottato nel 2012 ma si è reso operativo a partire dalle successioni aperte al 17 agosto 2015.

Gli Stati membri dell’Unione europea ai fini del regolamento sono tutti quelli che vi fanno parte eccetto la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito che non lo hanno adottato.

Le materie escluse dal regolamento

Non sono di competenza del regolamento le seguenti materie:

  • fiscale, doganale e amministrativa;
  • gli aspetti sostanziali della successione come ad esempio il calcolo delle quote della legittima oppure questioni in ordine alle volontà del testatore;
  • la posizione rivestita dalle persone fisiche in relazione al de cuius nonché i rapporti familiari e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
  • la capacità delle persone fisiche e le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;
  • le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e quelli relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio nonché le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
  • la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
  • i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi;
  • le questioni riguardanti le società, le persone giuridiche, le associazioni e i trust con riferimento alla loro costituzione, funzionamento e scioglimento e agli aspetti formali;
  • la natura dei diritti reali;
  • le forme della trascrizione immobiliare.

Che legge si applica alla successione internazionale

La legge che si applica alla successione internazionale viene determinata dal Regolamento UE suddetto, nel capo terzo, agli articoli 20 e seguenti.

L’articolo 21, al primo comma, stabilisce che “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte“. Il secondo comma, tuttavia, precisa che se emerge che il defunto aveva un legame più stretto con un altro stato al momento della morte si applica la legge di questo altro Stato. Lo Stato in cui il de cuius ha la residenza abituale lo determina di volta in volta l’autorità che si occupa della successione. In ogni caso, in via generale, si intende il Paese con cui il defunto aveva un legame stretto e duraturo.

La scelta della legge applicabile: la cosiddetta professio iuris

In alternativa, ai sensi del successivo articolo 22, il Regolamento consente di poter scegliere quale legge applicare alla propria successione, con una cosiddetta “professio iuris”. Si può scegliere tra la legge dello Stato in cui si aveva la cittadinanza, anche extra-ue, nel momento della scelta o in quello della morte. Se si hanno più cittadinanze si può scegliere la legge di uno degli Stati di cui si è cittadini nei momenti della scelta o della morte. Le scelta deve essere espressa in una dichiarazione scritta o in un testamento, ovvero in una clausola di questo.

Qualsiasi legge si applichi alla successione, comunque, disciplinerà la successione per intero con riguardo sia ai beni mobili che a quelli immobili presenti in uno o più Paesi. L’articolo 23 del regolamento elenca esattamente tutti gli aspetti della successione investiti dalla legge applicata.

In via residuale, per gli aspetti di cui il regolamento non si esprime, si applica la legge 218/1995. Questa ha subito delle recenti modifiche, nel 2017, con riguardo alla materia delle successioni internazionali. In base a tale legge la legge applicabile alla successione è quella dello Stato del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte, secondo il criterio della cittadinanza.

Ha efficacia in Italia il testamento o altro atto notarile redatto all’estero?

Tutti gli atti concernenti la successione internazionale e redatti all’estero devono seguire determinate regole per esplicare la loro efficacia in Italia. Si parla di atto estero quando un atto è redatto o è autenticato in un Paese straniero da autorità straniere o da privati. Ciò può avvenire sia in lingua straniera che italiana.

La Legge Notarile italiana, all’articolo 106, prevede infatti che gli atti redatti all’estero, per essere efficaci in Italia, debbano essere legalizzati mediante il deposito presso l’archivio notarile distrettuale. La norma, in particolare, afferma al primo comma, numero 4, che devono essere depositati “gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia”.

Questo passaggio si rende obbligatorio ai fini dell’accertamento della provenienza dell’atto e di un controllo di legalità a cura del notaio. Quest’ultimo soggetto, inoltre, si adopererà per ottemperare agli adempimenti di natura fiscale e pubblicitaria ed al rilascio di eventuali copie.

Un esempio di atto redatto all’estero che dev’essere depositato per essere efficace in Italia è il testamento. Secondo il Regolamento UE il testamento redatto in uno Stato membro è valido tanto nello Stato in cui è redatto quanto in quello in cui è presentato. Il deposito del testamento in Italia, dunque, consiste nel passaggio pratico per consentire al documento di esplicare la propria efficacia nel nostro Paese.

Le imposte di successione

Il Regolamento UE, come già accennato, afferma espressamente di non occuparsi della materia fiscale. Devolve infatti a ciascun stato membro, con legge nazionale, il compito di calcolare le imposte e determinarne le modalità di versamento.

In Italia le imposte di successione seguono le regole del Testo Unico sulle successioni. Secondo questo testo di legge “L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero” se il defunto si trovava in Italia al momento della morte. Tale enunciato esprime il principio di territorialità dell’imposta, contenuto nell’articolo 2, primo comma, del predetto testo unico.

Il secondo comma, invece, stabilisce che “se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Il terzo comma della stessa norma elenca tassativamente quali beni e diritti si considerano in ogni caso presenti nel territorio dello stato.

Il pagamento delle imposte, ai sensi del testo unico, avviene mediante la dichiarazione di successione. Si tratta di un adempimento di natura fiscale con cui l’Agenzia delle entrate viene messa al corrente della devoluzione del patrimonio del defunto.

Avv. Bellato – diritto delle successioni

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