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Home » Penale » Processo » Sentenza di non luogo a procedere: motivi, requisiti e impugnazione

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Sentenza di non luogo a procedere: motivi, requisiti e impugnazione

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Sentenza di non luogo a procedere: motivi, requisiti e impugnazione
Sentenza non luogo a procedere
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

La sentenza di non luogo a procedere – indice:

  • Motivi
  • Prove insufficienti o contraddittorie
  • Condanna alle spese e ai danni
  • Impugnabilità della sentenza

Come abbiamo avuto modo di approfondire in alcuni degli ultimi focus sul tema del processo penale, la sentenza di non luogo a procedere è una delle alternative che il giudice ha a disposizione alla fine dell’udienza preliminare, in principale “contrapposizione” al decreto che, invece, dispone il giudizio.

Motivi del non luogo a procedere

Come afferma il primo comma dell’art. 425 c.p.p., rubricato “Sentenza di non luogo a procedere”,

se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

Le ragioni per cui l’imputato può essere prosciolto in udienza preliminare corrispondono dunque in maniera sostanzialmente integrale a quelle che ne impongono il proscioglimento in sede dibattimentale. Non vi è però una completa sovrapposizione, valutato che non viene contemplata l’ipotesi del reato commesso da persona non imputabile.

Pertanto, le motivazioni per le quali l’imputato può essere prosciolto sono se:

  • sussiste una causa che estingue il rato;
  • sussiste una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita;
  • risulta che il fatto non sussiste;
  • il fatto non è contemplato dalla legge come reato;
  • risulta che l’imputato non ha commesso il fatto;
  • risulta che il fatto non costituisce reato.

Prove insufficienti o contraddittorie

Per quanto accade le ipotesi di insufficienza o contraddittorietà delle prove, giova rammentare che prima dell’avvento della l. 479/99 veniva ritenuto che solamente la prova positiva della sussistenza delle cause di proscioglimento potesse autorizzare il giudice a emanare una sente di non luogo a procedere. Ne derivava che a fronte di prove insufficienti o contraddittori, la sentenza non poteva essere emanata.

Il quadro di riferimento è tuttavia cambiato con la l. 479/99, che ha modificato l’art. 425 c.p.p., stabilendo ora che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti sono insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Rimane chiaro che, considerato che l’imputato può pur sempre formulare la richiesta di giudizio abbreviato, il P.M. deve ad ogni modo presentarsi in udienza preliminare con delle prove sufficienti per poter procedere all’immediata decisione di condanna. Si opterà per l’archiviazione in tutte le situazioni di insufficienza o di contraddittorietà della prova.

Nel caso in cui, invece, si dovesse svolgere un’udienza preliminare con elementi di prova ritenuti insufficienti o contraddittori, il giudice dovrà applicare il terzo comma dell’art. 425 c.p.p. e decretare il rinvio a giudizio se ha motivo di ritenere che la situazione di dubbio sulla responsabilità dell’imputato possa venire meno in virtù delle modalità dibattimentali di acquisizione della prova. In caso contrario, procederà con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Requisiti della sentenza di non luogo a procedere

L’art. 426 c.p.p. introduce quali sono i contenuti necessari della sentenza di non luogo a procedere, ovvero:

  • l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
  • le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
  • l’imputazione;
  • l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
  • il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
  • la data e la sottoscrizione del giudice.

Nel caso in cui il giudice sia impedito, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione.

La sentenza è nulla se manca la motivazione o è incompleta in uno dei suoi elementi essenziali, o ancora se manca la sottoscrizione del giudice.

Condanna del querelante alle spese e ai danni

Nel caso in cui l’imputato venga prosciolto per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, il querelante è condannato:

  • al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato;
  • se vi è domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto;
  • se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni all’imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda.

Impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere

Per quanto poi riguarda l’impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, l’art. 428 c.p.p. stabilisce che il ricorso per Cassazione può essere proposto:

  • dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale;
  • dall’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso;
  • dalla persona offesa ma solo nei casi di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, a meno che la persona si sia costituita parte civile.

Sull’impugnazione la Cassazione decide in camera di consiglio. La sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione ha efficacia preclusiva allo stato degli atti. In presenza di nuove circostanze, è suscettibile di revoca: senza la revoca, il P.M. non può esercitare una nuova azione penale nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto, e non può svolgere indagine né chiedere una misura cautelare.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto penale

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