Il contratto di donazione – indice:
- I requisiti
- Capacità a donare
- Capacità a ricevere
- Vizi della donazione
- Donazione obbligatoria
- Requisiti formali dell’atto
- Donazione di denaro e forma
La donazione è un contratto con il quale una persona, per mero spirito di liberalità, arricchisce un’altra attribuendole un diritto proprio o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Ma quali sono i requisiti e le caratteristiche di tale contratto? E, soprattutto, quale forma è richiesta e necessaria?
Requisiti del contratto donazione
Affinché si abbia una donazione, devono ricorrere alcuni requisiti fondamentali, come quello soggettivo (la volontà di arricchire un’altra persona) e quello oggettivo (l’arricchimento altrui e l’impoverimento del donante).
Peraltro, con i brevi spunti già accennati, è ben possibile rammentare fin d’ora come la donazione rientri intuibilmente e a pieno titolo nella categoria dei contratti a titolo gratuito. Come è ben possibile immaginare, non tutti i contratti a titolo gratuito sono donazioni. La gratuità di cui facciamo cenno importa solamente l’assenza di un corrispettivo. Nella donazione è indispensabile altresì la presenza di un elemento oggettivo riferito all’arricchimento dell’altra parte.
Da quanto sopra ne deriva che non costituiscono donazione altri contratti a titolo gratuito. Ad esempio non lo sono il mandato gratuito, la prestazione d’opera senza compenso, e così via. In tutti questi contratti non vi è infatti l’incremento del patrimonio della controparte, che è invece elemento essenziale nella donazione.
Contratto di donazione e capacità naturale e di agire
Per poter “fare” una donazione, il donante deve avere la piena capacità naturale (cioè, la capacità di intendere e di volere) e la piena capacità di agire (maggiore età). In mancanza di tali capacità, la donazione è annullabile.
Ne consegue che non possono essere donanti il minore e il minore emancipato, sebbene sia stato autorizzato dal Tribunale a esercizio di impresa. Non può essere donante nemmeno l’inabilitato o l’interdetto. Si tenga conto che la donazione di minore, inabilitato e interdetto non è mai possibile, nemmeno attraverso un rappresentante legale. La sola eccezione è quella della donazione obnuziale ai discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato, purché effettuate con l’assistenza di persone che ne esercitano la potestà o la curatela.
Chi può ricevere una donazione
Chiarite quali sono le capacità che è necessario che il donante abbia, si può compiere un piccolo passaggio sulla ricezione della donazione, valida non solamente per le persone viventi, quanto anche per i nascituri, ovvero per quei soggetti che sono stati concepiti ma non sono ancora nati al momento della donazione. Si può inoltre donare anche a soggetti non ancora concepiti, a condizione che si tratti del figlio di una persona vivente al tempo della donazione.
Annullabilità e nullità del contratto di donazione
Oltre all’ipotesi già vista qualche riga fa, la donazione è annullabile quando è stato commesso un errore sul motivo, questo risulti dall’atto, e il motivo sia stato l’unico a determinare la volontà di donare.
Di contro, quando il donante nella donazione dichiara espressamente il motivo della liberalità e ciò è stato l’unico che lo ha spinto a disporre del bene o della somma di denaro in favore del donatario, la donazione è nulla solamente se il motivo è illecito.
Tra gli altri più noti casi di nullità di donazione, c’è quello previsto dall’art. 771 c.c., recante la nullità della donazione di beni futuri, intendendo per tali quelli che pur esistendo in natura appartengono a un soggetto diverso dal donante.
Donazione obbligatoria
La donazione può essere perfezionata con il consenso del donante e con l’accettazione del donatario, formalizzata con un atto pubblico redatto dal notaio, in presenza di due testimoni.
La tipologia di donazione più comunque è quella che ha per oggetto una somma di denaro, o un bene mobile o immobile. Vi poi una donazione di natura obbligatoria, che si concretizza quando il donante non trasferisce denaro, bene mobile o immobile, ma assume un obbligo in favore del donatario. La donazione obbligatoria può avere a sua volta un contenuto di dare o di fare. Nel caso in cui il donante si obblighi a dare prestazioni alimentari, la donazione si estingue alla morte del donante, e l’obbligo non viene trasferito agli eredi del donante, salvo che il donante stesso non abbia diversamente e espressamente disposto nell’atto di donazione.
La forma del contratto di donazione
Introdotti i concetti di cui sopra, possiamo passare ad occuparci del focus odierno: la forma della donazione.
Come stabilito dalle norme vigenti, la donazione è un contratto solenne, considerato che richiede, a pena di nullità, l’atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni. Se i beni donati sono mobili, è necessario menzionare nell’atto il loro valore (è comunque possibile menzionarlo in un atto a parte). Il donatario deve inoltre esprimere la propria accettazione per iscritto nell’atto notarile, oppure può esprimerla successivamente in altro atto scritto separato e successivo alla donazione.
Di contro, è pur vero che non sempre per la donazione è necessaria la forma di atto pubblico. È il caso della donazione di cose mobili di valore modico, con la forma pubblica che sarà sostituita dalla consegna del bene. La modicità del valore dovrà essere valutata in principale rapporto alle condizioni economiche del donante. Per essere tale, questa donazione non dovrà incidere in maniera apprezzabile nel patrimonio dello stesso.
Donazioni con bonifico senza notaio
Sul tema della forma della donazione la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con l’interessante sentenza n. 18725 dello scorso 27 luglio 2017. La sentenza citata chiarisce se sia o meno possibile fare una donazione con un bonifico bancario e senza la presenza del notaio e dei due testimoni previsti dalla legge.
Ricordando brevemente che per le donazioni è necessaria la forma dell’atto pubblico con la presenza di almeno 2 testimoni, la Suprema Corte ha ribadito che una donazione effettuata tramite bonifico non è legale dal punto di vista giuridico, a meno che – come sopra anticipato – la donazione non sia di modico valore.
Dunque, per poter ammettere o meno la “regolarità” di una donazione effettuata con bonifico, dovrà osservarsi l’entità del valore della donazione stessa, analizzando se essa stessa possa essere definita di modico importo con riferimento al patrimonio del donante. Se, quindi, la donazione è di modico valore, può ben essere effettuata anche mediante un solo bonifico bancario. Quando invece la donazione effettuata con un bonifico bancario non è di modico valore, se eseguita senza atto pubblico è nulla. Nel caso in cui la donazione effettuata senza atto pubblico non venga impugnata per tempo, lo spostamento di denaro “verrà sanato” anche se non possiede i requisiti legali richiesti: i termini di prescrizione decorrono infatti da quanto è stato effettuato il bonifico (dieci anni).