Le società di persone e di capitali – indice:
L’articolo 2247 del codice civile dà la definizione del contratto di società: è quel contratto con cui “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili”. Sebbene questo articolo rappresenti il “massimo comune denominatore” tanto delle società di persone quanto di quelle di capitali, le une e le altre differiscono per taluni aspetti fondamentali. In primo luogo è fondamentale, per mettere a fuoco tali differenze, comprendere quali sono i due paradigmi dei due tipi sociali. Le società di persone trovano la propria normativa di riferimento in quella della società semplice (articoli 2252 e seguenti del codice civile). Le società di capitali invece, hanno quale paradigma la disciplina delle società per azioni (2325 e seguenti del codice civile). Facile è comprendere in primo luogo come gli aspetti dimensionali siano differenti. La disciplina di quella di persone si presta infatti ad enti caratterizzati dalle dimensioni patrimoniali non eccessive e da un numero di soci limitato. Le società di capitali invece, quelle per azioni in particolare, si prestano invece per enti caratterizzati da ingenti capitali e compagini sociali variegate.
Quali sono le società di persone e quelle di capitali: le caratteristiche in breve
Entriamo nel dettaglio.
Fra quelle di persone si annoverano:
- La società semplice: caratterizzata dal non poter avere oggetto commerciale (il campo di attività si restringe a quella agricola). Tutti i soci rispondono e sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
- La società in come collettivo: molto simile per disciplina alla società semplice. Può avere oggetto sociale commerciale (ad es. la vendita di beni e servizi sul mercato, il commercio, attività di trasporto). I soci sono protetti dal “beneficio d’escussione”: il creditore sociale, prima di aggredire il patrimonio del socio, deve escutere il patrimonio sociale. Il beneficio d’escussione opera direttamente e non è necessario che il socio eccepisca alcunché in giudizio. Permane tuttavia la responsabilità illimitata di tutti i soci, fermo restando suddetto beneficio d’escussione.
- La società in accomandita semplice: si compone di due categorie di soci. I soci accomandanti sono limitatamente responsbili ma non possono generalmente compiere attività gestoria. Gli accomandanti risponderanno solo nei limiti di ciò che avranno conferito e non oltre. Ove un accomandante conferisca un bene immobile, nella peggiore delle ipotesi potrà perdere lo stesso. I soci accomandatari sono invece illimitatamente responsabili e sono, salvo patti sociali diversi, amministratori della società.
Le società di capitali sono invece:
- La società per azioni: il capitale è frazionato in azioni, che rappresentano unità dello stesso. Tutti i soci sono responsabili limitatamente a ciò che hanno conferito. Si tratta di un ente corporativo: l’amministrazione è ben separata dai titolari delle quote di capitale. Generalmente gli amministratori, soprattutto nelle S.p.a. di grandi dimensioni, sono soggetti diversi rispetto agli azionisti. La S.p.a. si presta per enti caratterizzati da investimenti di una certa importanza. I costi sono elevati ed è necessaria la presenza di un organo di controllo, generalmente il collegio sindacale. Possono emettere obbligazioni.
- La società a responsabilità limitata: anche in questo caso i soci sono limitatamente responsabili. Non ci sono azioni ma il capitale è frazionato in quote: una quota per ogni socio. Generalmente gli amministratori sono anche i soci. Si presta per enti che, pur operando con capitali ingenti, hanno una ristretta compagine sociale. Generalmente i soci non superano la decina ed ai soci possono nello statuto essere riconosciuti particolari diritti amministrativi e non amministrativi. Il legislatore ha da pochi anni introdotto la possibilità di adottarne una forma semplificata: la società a responsabilità limitata semplificata.
- La società in accomandita per azioni: ricalca quasi integralmente la disciplina della S.p.a.. La differenza fondamentale consiste nella presenza di soci accomandatari. Come nella società in accomandita semplice, anche in questo caso gli accomandatari rispondono solidamente ed integralmente delle obbligazioni sociali (articolo 2452 del codice civile).
Differenze, vantaggi e svantaggi delle delle società di capitali rispetto a quelle di persone e viceversa
Da quanto già detto si comprende si riesce già a comprendere per sommi capi la differenza fra le due tipologie di società.
Vantaggi e svantaggi di quelle di persone
Sono caratterizzate in primo luogo dalla responsabilità patrimoniale illimitata per i soci, fatte salve le precisazioni e le eccezioni già esposte. Si parla anche di “autonomia patrimoniale imperfetta”, nel senso che la stessa non è completa. Hanno inoltre una compagine sociale “statica” nel senso che ogni modifica relativa alle partecipazioni ed ai soci deve essere approvata all’unanimità. Fatte salve deroghe del contratto sociale l’amministrazione spetta ai soci. La contabilità delle società di persone è inoltre molto più semplice ed agevole da gestire di quella delle società di capitali.
Vantaggi e svantaggi di quelle di capitali
Le società di capitali viceversa sono caratterizzate per limitare la responsabilità dei propri soci a quanto conferito. Hanno infatti autonomia patrimoniale perfetta. La compagine sociale può essere più numerosa e variegata di quella delle società di persone: la modifica della stessa non comporta modifiche statutarie. Nella S.p.a. in particolare, la circolazione delle azioni è particolarmente agevole e semplice. Si tratta di enti corporativi in cui sono ben delineati i ruoli di amministratori, soci e, ove previsti, organi di controllo (ad esempio il collegio sindacale nelle S.p.a.). La contabilità rispetto a quelle di persone è molto più complessa e la tassazione è differente.