Il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria – indice:
Il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria è un istituto giuridico con cui chi fa testamento può disporre costituendo l’obbligo in capo all’erede o al legatario di conservare i beni ricevuti in eredità e di consegnarli, alla sua morte, ad un altro soggetto da lui nominato.
L’istituto è nato come strumento volto a garantire l’integrità patrimoniale di famiglie con patrimoni ingenti. Capitava infatti, in tempi più remoti, che nelle famiglie aristocratiche un soggetto nominasse tramite testamento come proprio erede un bambino della famiglia con la speranza che l’eredità si tramandasse nelle generazioni successive. Per evitare tuttavia che il giovane incapace di agire morisse prima di poter disporre di quanto ricevuto in eredità inficiando la garanzia patrimoniale della gestione patrimoniale si nominava un soggetto che lo sostituisse. Tale soggetto dunque si faceva carico dell’eredità del testatore e di quella bambino evitando così anche eventuali disuguaglianze tra figli.
Oggi il fedecommesso disciplinato agli articoli 692 e seguenti del codice civile è presente nel nostro ordinamento giuridico per una funzione diversa. Quella di assistere un soggetto incapace: l’interdetto o il minore di età prossimo all’interdizione.
Cos’è il fedecommesso
La disciplina del fedecommesso segue nel codice civile quella della sostituzione ordinaria e si fonda sull’articolo 692. I primi due commi di tale norma permettono di inquadrare l’istituto stabilendo che:
“Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.”
I commi successivi esaltano l’intento del legislatore di rendere effettiva e implementare la cura dell’incapace. La norma infatti sottolinea l’importanza dell’assolvimento degli obblighi di cura dell’incapace da parte del sostituito distinguendo:
- il caso in cui la sostituzione è priva di effetto se il sostituito non assolve gli obblighi di cura dell’incapace (quarto comma);
- in caso di pluralità di persone o enti attribuendo i beni ereditari proporzionalmente al tempo in cui questi hanno avuto cura dell’incapace.
Gli elementi costitutivi
Si colgono in tali righe quattro elementi caratteristici dell’istituto:
- l’offerta dell’eredità in doppia formulazione (a due soggetti diversi: l’istituito e il sostituito). L’istituito è il primo chiamato all’eredità in coincidenza con l’apertura della successione. Il sostituito assume la qualità di chiamato soltanto alla morte dell’istituito qualora abbia assolto i suoi doveri di cura dell’incapace di cui si parlerà in seguito;
- l’assunzione della qualità di erede o legatario successiva dei due soggetti (l’istituito assumerà tale qualità per primo mentre il sostituito per secondo alla morte dell’istituito). Ai sensi dell’articolo 696, primo comma del codice civile, infatti “L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito”. La devoluzione del sostituito è sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento: la premorte dell’istituito;
- l’obbligazione conservativa e restitutoria. L’obbligo di conservare i beni ereditari incide sulla possibilità dell’istituito di disporre dei medesimi. L’alienazione dei beni infatti può avvenire solo nei casi previsti dall’articolo 696 del codice civile. La seconda è solo in apparenza un’obbligazione in quanto alla morte dell’istituito il sostituito assume automaticamente la qualità di erede. Si traduce pertanto e soltanto nella consegna materiale dei beni al sostituito;
- l’obbligo del sostituito di curare un soggetto incapace.
Le figure coinvolte nel fedecommesso
Tenendo a parte la figura del testatore, gli altri due soggetti protagonisti nella sostituzione fedecommissaria sono:
- l’istituito e
- il sostituito.
Qualora tuttavia il sostituito muoia o si estingua prima della morte dell’istituito soccorre l’articolo 696, secondo comma, del codice civile secondo cui “i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace“. Tra questi va ricompreso anche l’erede testamentario dell’istituito, il quale (l’istituito) potrebbe aver fatto testamento valido prima di essere dichiarato interdetto. Tale soluzione va a realizzarsi, secondo la dottrina prevalente, in tutte quelle ipotesi in cui la sostituzione è inefficace. In ogni caso la norma si applica soltanto subordinatamente all’applicazione degli istituti della sostituzione ordinaria, della rappresentazione e dell’accrescimento.
Chi è l’istituito e che poteri ha?
Da quanto si legge nell’articolo 692 primo comma del codice civile l’istituito può essere il figlio (legittimo, legittimato, adottivo o naturale riconosciuto), l’ascendente o il coniuge del testatore. Deve essere interdetto oppure se minore di età incapace per infermità di mente. Tale infermità dev’essere in uno stato di avanzamento tale da far presumere che verrà dichiarato interdetto nell’anno precedente il compimento della maggiore età.
L’istituito diventa tale contestualmente all’apertura della successione momento in cui acquista i poteri previsti dall’ordinamento per la figura di chiamato all’eredità. Può cioè accettare o rinunciare all’acquisto dell’eredità. Se accetta acquista una proprietà definita dalla dottrina “risolubile” cioè sottoposta a condizione risolutiva e dunque non piena. La condizione risolutiva è, ad esempio, la premorienza del sostituito o la mancata osservanza degli obblighi di cura da parte di quest’ultimo.
Dall’articolo 695 del codice civile che stabilisce come “I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione” si ricava che l’istituito non può alienare il diritto acquisito con l’accettazione né disporne se non sotto condizione sospensiva. L’istituito invece può ai sensi dell’articolo 693 del codice civile:
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione dei beni ereditari;
- prendere parte ad un giudizio sugli stessi;
- compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni;
- esercitare gli stessi poteri dell’usufruttuario. Dal rinvio alle norme sull’usufrutto discende anche il fatto che graveranno sull’istituito i doveri che di solito gravano sull’usufruttuario. Si pensi ad esempio alla redazione dell’inventario.
Il sostituto: chi è, che obblighi ha, come viene individuato
Il sostituito è il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che subentra nell’eredità alla morte dell’istituito. Il suo operato viene controllato dal tutore dell’interdetto. Può essere individuato come sostituito tuttavia:
- il tutore stesso dell’interdetto. In tal caso non saranno concentrate nella sua figura entrambe le funzioni di cura e controllo dell’interdetto, bensì la seconda verrà esercitata dal protutore;
- un ente o una persona giuridica di diritto privato.
L’individuazione del sostituto viene, secondo la dottrina prevalente, effettuata dal testatore che può nominare una persona specifica oppure lasciarne la determinabilità in un successivo momento. Quando cioè sarà possibile definire chi si sarà effettivamente preso cura dell’incapace. All’articolo 692, primo comma, del codice civile infatti si legge che la restituzione dei beni ereditari viene destinata “a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo”.
Il sostituito diventa delato all’eredità e ne acquista i relativi poteri al momento della morte dell’istituito: se accetterà l’eredità diventerà erede e potrà chiedere la consegna dei beni oggetto del fedecommesso. Oltre ad eventuali corrispettivi di alienazioni o a risarcimenti dei danni.
L’obbligo principale del sostituito è la cura dell’istituito. Deve cioè assistere materialmente, moralmente e spiritualmente l’istituito. Nella cura materiale il sostituito può anche farsi aiutare da un altro soggetto ed eventualmente pattuire un rimborso per le spese sostenute senza tuttavia che la sua attività diventi un fine lucrativo. La cura morale e spirituale invece deve essere eseguita dal sostituito personalmente.
L’esecuzione degli obblighi di assistenza e cura dell’istituito incide sulla validità della sostituzione fedecommissaria. Si ricorda quanto già detto prima e riportato al quarto comma dell’articolo 692 del codice civile ” È anche priva di effetto…rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza”.
L’oggetto del fedecommesso
La sostituzione fedecommissaria può riguardare l’intera eredità del testatore, una parte di essa ovvero avere ad oggetto un legato. Qualsiasi situazione giuridica attiva può essere oggetto del legato se non in contrasto con il fedecommesso. Si legge nell’articolo 692, primo comma, del codice civile che sono compresi fra i beni ereditari anche i beni costituenti la legittima. Ponendo tale vincolo sulla legittima dell’istituito il legislatore ha voluto, al contrario di quanto sostengono alcuni, rendere ancora più effettiva la cura dell’interdetto. Non ha voluto invece, limitarne la capacità di succedere rispetto ad altri soggetti.
Fedecommesso e amministrazione di sostegno
Sulla possibilità di colui che è destinatario dell’amministrazione di sostegno di beneficiare della disciplina della sostituzione fedecommissaria la dottrina è divisa.
C’è chi ritiene, giungendo ad una soluzione restrittiva, che le norme sul fedecommesso non possano applicarsi all’amministrazione di sostegno ma solo all’interdetto.
Altra dottrina invece nega in ogni caso l’applicazione delle norme sul fedecommesso all’amministrazione di sostegno per via analogica ammettendola invece quando venga disposta con decreto di nomina dell’amministratore di sostegno dal giudice tutelare ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile.
Fedecommesso e sostituzione testamentaria ordinaria
La sostituzione testamentaria ordinaria è lo strumento con cui il testatore può sostituire l’erede o il legatario istituito con uno o più soggetti nel caso in cui tale soggetto non voglia o non possa accettare l’eredità. Strutturalmente analogo all’istituto del fedecommesso ne condivide alcuni aspetti e se ne differenzia per altri.
Sono aspetti comuni, ad esempio, la vocazione sostitutiva, l’applicazione della normativa ai legati, i soggetti coinvolti. I due istituti tuttavia si differenziano per la finalità. Ad esempio le finalità per cui è stato pensato il fedecommesso non sono le stesse cui è diretta la sostituzione testamentaria ordinaria. Il primo, come già più volte detto nel corso dell’approfondimento, mira alla cura e all’assistenza di quei soggetti incapaci di agire perché interdetti o minori di età prossimi all’interdizione. La seconda invece è stata introdotta per tutelare la volontà testamentaria.