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Home » Civile » Testamento » Testamento falso: cosa fare e come impugnarlo

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Testamento falso: cosa fare e come impugnarlo

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Testamento falso: cosa fare e come impugnarlo
Testamento falso
Avv. Beatrice Bellato

Il testamento falso – indice:

  • Testamento falso
  • Falsificare testamento
  • Querela
  • Nullità
  • Disconoscimento
  • Necessità querela
  • Accertamento negativo

Se avete scoperto un testamento falso, diverse strade possono aprirsi dinanzi a voi. Il testamento olografo falso è infatti un documento che potrebbe condurre a diverse ripercussioni di varia gravità, e esamineremo in modo sintetico ma esaustivo.

Quando un testamento è falso

La prima cosa da comprendere è, ovviamente, quando un testamento possa definirsi falso.

Generalmente, un testamento è falso se:

  • una persona crea un testamento olografo falso, scrivendolo e firmandolo al posto del de cuius. Il quale, invece, non ha mai avuto intenzione di lasciare alcun testamento;
  • una persona crea un testamento che riporta una data successiva al documento che è invece stato realmente redatto dal defunto. In questo secondo caso, il testamento falso, con data successiva, toglierebbe valore a quello originario, tranne il caso in cui non venga scoperta tale falsità. Se invece il testamento falso dovesse riportare una data anteriore a quello vero, non produrrebbe alcun effetto essendo di fatto precedente.

Falsificare un testamento è reato: le conseguenze penali

Introdotto quanto precede, è opportuno affermare fin da subito che chi falsifica un testamento commette un reato, pur in un contesto in cui il reato di falso è stato depenalizzato.

Con sentenza n. 25948/17 del 24.05.2017, infatti, gli Ermellini hanno sottolineato come la depenalizzazione che è stata prevista dal d.lgs. 7/2016 sia riconducibile al reato di falso in scrittura privata. Di contro,  il reato di falsificazione di testamento è disciplinato da uno specifico reato, che non fa parte dell’elenco di reati depenalizzati.

Il riferimento è in questo caso all’art. 491 c.p., che prevede espressamente che se la falsità riguarda un testamento olografo (o una cambiale, o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) e se il fatto è commesso con l’obiettivo di recare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, possono applicarsi le pene di cui all’art. 476 c.p. e 482 c.p.

Querela in caso di testamento falso

Chiarito che il testamento falso apre margini di reato, e che il contesto di depenalizzazione di falso non può riguardare un simile documento, si può ben rammentare come tutti coloro che si accorgono dell’esistenza di un testamento falso possono procedere sporgendo una querela alla Polizia o ai Carabinieri.

Trattandosi – in questa sede – di denuncia, non sarà affatto necessario farsi rappresentare da un avvocato, o presentare delle prove della falsificazione. Sarebbe altresì consigliabile non procedere con l’indicazione del nome del sospettato di aver provveduto alla falsificazione. In caso contrario, infatti, si correrebbe il rischio di incorrere nel reato di calunnia.

Dunque, ciò che si dovrà fare in prima istanza è “semplicemente” denunciare il sospetto falso testamento, dichiarando chi è stato a scoprire il documento olografo falso. Saranno poi le successive indagini a poter accertare altri elementi della vicenda.

Meglio farsi assistere da un avvocato

Ad ogni modo, trattandosi di un tema particolarmente delicato, ed essendoci dei risvolti penali piuttosto complessi, è preferibile e opportuno farsi supportare da un avvocato. Il proprio legale predisporrà un apposito atto di querela, e procederà poi a depositarlo alla Procura della Repubblica.

Prenderà così il via un procedimento penale che si concluderà con la nomina di un Pm che possa dare il via alle indagini. La pena in caso di accertamento del reato, è fino a due anni di reclusione.

Tra le altre conseguenze della falsificazione del documento c’è anche la dichiarazione di indegnità a succedere: sulla base di ciò, una volta che verrà revocato il testamento, il giudice potrebbe dichiarare indegno l’erede “falsificatore” nel caso in cui costui sarebbe comunque rientrato tra i successori.

Precisiamo in tal senso che l’indegnità a succedere è una sanzione di tipo civilistico e che, pertanto, può sommarsi a quella penale, nel caso in cui in sede di giudizio emerga che l’erede si sia reso colpevole di una serie di condotte particolarmente gravi.

Nullità del testamento

Qualora non si desideri procedere per querela, è possibile cercare di far dichiarare nullo il documento dinanzi a un giudizio civile.

Come intuibile, in questo caso non vi è alcun procedimento penale, ma si punta comunque a effetti che potrebbero essere trovati di gradimento da parte dell’interessato, ovvero la dichiarazione di nullità del testamento.

Ad ogni modo, spetterà a chi contesta l’autenticità del documento dimostrare la non autenticità del documento. Ne deriva che – come chiarito dalla sent. 12307/2015 in Cassazione, non è sufficiente disconoscere il documento, ma è necessario proporre una causa civile per poter dimostrare che la scrittura olografa è di un’altra persona, e non del defunto. Come intuibile, l’accertamento negativo della provenienza della scrittura si poggerà principalmente su una perizia calligrafica.

Disconoscimento del testamento olografo

A questo punto, val la pena procedere con un maggiore approfondimento. In tema di falsità del testamento, infatti, assume particolare importanza la già rammentata sent. 12307/2015 da parte delle Sezioni Unite, che fanno chiarezza sulle modalità con cui contestare la falsità del testamento olografo.

Secondo il primo orientamento richiamato dalla Corte, la falsità di un documento olografo potrebbe essere fatta valere da tutti coloro che ne hanno interesse, mediante disconoscimento dell’atto. Dunque, sarà il soggetto beneficiario del documento impugnato a dover proporre all’autorità giudiziaria una istanza di verificazione. Qui sarà accertabile la genuinità, con costui che si sobbarcherà il relativo onere della prova.

Il commento in sentenza

Tale orientamento si basa essenzialmente su quanto rammentato dalla più remota sentenza n. 2474/2005, secondo cui

qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie olografo), l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto – soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606 c.c. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo.

Pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento). Ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo.

Necessità della querela di falso

Secondo un altro orientamento, invece, la terzietà del soggetto rispetto al documento olografo contro di lui prodotto renda necessario il ricorso alla querela di falso.

Anche in questo caso, gli Ermellini fanno riferimento a una sentenza più remota, la Cass. n. 16362/2003, secondo cui

la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi (come nel caso di un testamento olografo), invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell’art. 221 e ss. c.p.c., perché si risolve in un’eccezione di falso.

Si tenga conto che all’epoca per parte della giurisprudenza la querela di falso si pone come alternativa al disconoscimento, in ragione delle differenti conseguenze che scaturiscono dalla scelta di uno strumento, invece di un altro. In sintesi, rimozione degli effetti del documento tra le parti in caso di disconoscimento, erga omnes in caso di querela.

Domanda di accertamento negativo

Con la più volte citata sentenza, le Sezioni Unite fanno chiarezza sottolineando come il successore che intende impugnare un documento olografo privo di autenticità non può né limitarsi a disconoscerlo. Ne può essere costretto a procedere mediante querela di falso. Dovrà invece formulare una domanda di accertamento negativo, con conseguente assolvimento dell’onere probatorio, che su di lui ricadrà.

I procedimenti giudiziali volti all’accertamento della falsità del testamento devono necessariamente essere preceduti dalla mediazione civile che in questo caso è obbligatoria.

Avv. Bellato – diritto delle successioni

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