La revoca del testamento – indice:
L’articolo 679 del codice civile sancisce l’irrinunciabilità del diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie. In particolare recita:
“Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
È evidente l’importanza che il legislatore attribuisce alla revoca del testamento. Con questa il testatore, modifica le proprie volontà testamentarie laddove queste mutino. La modifica, intesa come atto che elimina il testamento precedente, ripristina la situazione preesistente rimettendo alle regole di legge la disciplina della successione. È fatto salvo il caso in cui la revoca contenga nuove disposizioni testamentarie.
Il codice civile disciplina la revoca del testamento agli articoli 679 e seguenti. In tali norme si individuano quattro tipologie di revoca: espressa, tacita, presunta e legale.
La revocabilità del testamento è inoltre sancita nella norma che definisce tale negozio giuridico (articolo 587 del codice civile): “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Cos’è la revoca del testamento
L’istituto della revoca è nel diritto privato il potere di un soggetto di ritrattare un atto giuridico da egli posto in essere ripristinando la situazione precedente o impedendo il verificarsi degli effetti derivanti da quell’atto. La legge riconosce il diritto del testatore di esercitare tale potere all’articolo 679 del codice civile e lo reputa un diritto irrinunciabile. Il suo esercizio infatti è la massima espressione dell’autonomia privata riconosciuta dal nostro ordinamento e da questo tutelata.
La legge individua delle forme tassative di revoca del testamento che verranno esaminate singolarmente nei successivi paragrafi. Si possono tuttavia individuare preliminarmente una serie di caratteristiche dell’atto di revoca del testamento:
- l’accessorietà, ovvero la sua venuta in essere in relazione all’esistenza un altro atto principale;
- la formalità, cioè la sua espressione nelle sole forme previste dalla legge;
- la revocabilità, prevista dall’articolo 681 del codice civile;
- la personalità, sancita dall’articolo 680 del codice civile;
- la non recettizietà in quanto atto non destinato a soggetti determinati;
- l’essere un atto mortis causa per due ragioni: l’essere diretto a disciplinare i rapporti giuridici successivi alla morte del testatore e l’attribuirsi la stessa natura del negozio giuridico che ha eliminato.
Quali disposizioni testamentarie possono essere revocate
Si rammenta che il testatore può, in linea di massima, disporre a titolo particolare, istituendo la figura dei legati o a titolo universale istituendo le figure di eredi. Entrambe le disposizioni testamentarie di questo tipo possono essere oggetto di revoca.
Le disposizioni testamentarie inoltre possono essere legate ad un modus o ad una condizione (gli elementi accidentali del contratto). Nel primo caso la dottrina e la giurisprudenza ritengono possibile la revoca del modus o di qualsiasi altro elemento accessorio. Non sono invece unanimi nel ritenere revocabile la condizione testamentaria. La revoca di quest’ultima infatti potrebbe dar seguito all’esecuzione di un negozio puro in sostituzione di quello condizionato con la sicurezza del verificarsi del primo diversamente a quanto sarebbe avvenuto con il secondo.
Con riguardo invece al contenuto delle disposizioni testamentarie si possono distinguere quelle patrimoniali e quelle non patrimoniali. Anch’esse, entrambe, possono essere oggetto di revoca del testamento, salvo l’esistenza di alcune eccezioni previste dalla legge: questa non ammette la revoca di alcune disposizioni testamentarie non patrimoniali.
In ogni caso la revoca può investire totalmente o parzialmente il contenuto del testamento. Può dunque togliere efficacia all’intero testamento o solo ad alcune disposizioni di esso.
Come funziona la revoca del testamento
Come si accennava nell’introduzione la revoca del testamento può essere fatta:
- in maniera espressa con un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio;
- con un testamento posteriore e dunque tacitamente;
- in maniera presunta tramite l’eliminazione fisica del testamento olografo;
- nell’ipotesi prevista dalla legge di sopravvenienza di figli ai sensi dell’articolo 687 del codice civile.
Ciascuna ipotesi merita un approfondimento dedicato.
Espressa
L’articolo 680 del codice civile disciplina la revocazione espressa del testamento. Stabilisce a tal fine che:
“La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore”.
Vi sono due modi di procedere alla revoca espressa:
- mediante la redazione da parte del testatore di un nuovo testamento che può essere indifferentemente uno dei tipi ordinari previsti dalla legge (olografo, pubblico, segreto) oppure speciale. In tal caso la forma del testamento non richiede particolari formule solenni e infatti la revoca è valida sia che contenga o meno nuove disposizioni testamentarie. I due casi ovviamente danno luogo ad una disciplina diversa della successione: nel primo caso, contente l’espressione di una generica volontà di revoca, si applicheranno alla successione le regole sulla successione legittima, nel secondo caso si avrà una successione testamentaria;
- tramite la redazione di un atto pubblico ricevuto da notaio in presenza di due testimoni. La dottrina e la giurisprudenza più autorevoli inquadrano tale atto nella categoria degli atti mortis causa.
Si tratta di ipotesi di revoca volontaria che dev’essere eseguita personalmente dal testatore (si diceva infatti in precedenza del carattere di personalità della revoca del testamento).
Tacita
La revoca tacita del testamento è prevista all’articolo 682 del codice civile. Questo stabilisce che “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Presuppone pertanto l’intervento di un nuovo testamento successivo al primo in cui si evinca una volontà del testatore difforme a quella precedente. La dichiarazione di revoca non è espressa ma il contenuto dell’atto contiene l’ultima volontà del testatore diversa dalla precedente. L’articolo 683 del codice civile infatti prevede che se anche il testamento posteriore è inefficace per motivi indipendenti dalla volontà del testatore quali la premorienza, l’indegnità o l’incapacità dell’erede o del legatario, le disposizioni di ultima volontà del testatore restano comunque efficaci.
Tale forma di revoca, tuttavia, potrebbe realizzare anche soltanto una revoca parziale. Le disposizioni del testamento anteriore infatti si annullano solo in quanto incompatibili. Restano invece valide quelle compatibili.
Sebbene la dottrina e la giurisprudenza fossero divise sulla natura di tale atto quale vero e proprio negozio di revoca, alla fine sono giunte ad una soluzione affermativa. Ciò in quanto l’incompatibilità di cui parla la norma sarebbe rivolta sia alle disposizioni dei due atti successivi ma anche alla volontà del testatore che nel secondo atto esprime la volontà di revocare il primo.
Se il testamento posteriore invece è nullo per qualsiasi causa di nullità del contratto anche formale sarà inefficace e pertanto non idoneo a revocare il precedente testamento.
Presunta
Si presume che la volontà del testatore sia quella di revocare tutto o parte del testamento quando l’atto viene distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte. Tali azioni devono avvenire per volontà del testatore, anche con l’ausilio di un terzo nell’attività materiale di distruzione.
La distruzione dell’atto dev’essere integrale. Non è ammessa ovvero ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 684 del codice civile, la distruzione di una sola copia dell’atto se ne sono state prodotte ad esempio due originali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27395/2009 nella quale ha affermato che “ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi – comportando la permanenza di un originale non distrutto – non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 684 c.c. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca”.
L’articolo 684 del codice civile, infine, prosegue affermando che non si presume invece esserci una volontà di revoca da parte del testatore “a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo“.
Legale
La legge infine riconosce una ipotesi di revoca delle disposizioni testamentarie di diritto quando sopraggiungono alcuni fatti oggettivi dopo la redazione del testamento. Tali fatti sono i seguenti:
- l’esistenza o la sopravvenienza di figli o discendenti del testatore, della cui esistenza egli era ignaro, e che siano legittimi, postumi o adottivi;
- il riconoscimento di un figlio naturale.
La norma precisa al secondo comma che la revoca ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
In tali ipotesi, senza un’iniziativa delle parti o un provvedimento giudiziario, le disposizioni testamentarie sia a titolo universale che particolare sono revocate di diritto.
La revoca invece non opera in due ipotesi previste dalla norma:
- se il testatore ha disposto tenendo conto di una possibile sopravvenienza di figli o discendenti;
- se i figli o i discendenti non partecipano alla successione perché, ad esempio, rinunciano all’eredità o al legato e non si fa ricorso all’istituto della rappresentazione.
In tali casi pertanto la precedente disposizione testamentaria produce i suoi effetti.
La revoca del testamento segreto
La legge, all’articolo 685 del codice civile, attribuisce all’atto di ritiro della scheda testamentaria segreta una ipotesi di revoca del testamento. Nel dettaglio la norma stabilisce che “Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo”.
Il ritiro del testamento segreto infatti di per sé non costituisce una volontà di revoca ma fa venir meno i requisiti necessari per la validità del testamento segreto stesso. Se pertanto, nonostante il ritiro, il testamento presenta i requisiti formali per essere un valido testamento olografo, rimane efficace come tale e non si ha un negozio giuridico di revoca. Si ha invece un mero atto giuridico che determina semplicemente una conversione formale dell’atto, da segreto ad olografo.
La revoca del legato testamentario
Il testatore può cambiare idea con riguardo alle disposizioni testamentarie a titolo particolare ovvero ai legati. Il suo comportamento rispetto al vincolo istituito con il legato può determinare la revoca dello stesso. Per comportamento ci si riferisce alle ipotesi previste dal codice civile all’articolo 686 del codice civile ovvero di alienazione o trasformazione della cosa legata.
Riguardo all’atto di alienare la norma afferma che “L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore”.
La trasformazione invece si ha quando “il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.“
Sia nel caso di alienazione che di trasformazione l’atto deve presupporre la volontà del testatore di revocare il legato. L’alienazione o la trasformazione infatti danno origine ad un negozio giuridico di revoca anche nel caso in cui è il testatore stesso a riacquistare la proprietà del legato ovvero nel caso in cui l’alienazione sia annullabile per cause diverse da vizi del consenso. Quando invece l’alienazione è annullabile perché la volontà del testatore si è costruita in maniera viziata allora non si ha alcun negozio giuridico di revoca.
È tuttavia ammessa la prova contraria ai sensi del terzo comma della norma in commento.
La revoca del testamento è revocabile
L’articolo 681 del codice civile riconosce la possibilità di revocare l’atto di revoca del testamento purché ciò avvenga nelle forme previste per la revoca espressa. La norma recita come segue: “La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate”.
La revoca della revoca pertanto può avvenire o con la redazione di un nuovo testamento oppure con un atto pubblico ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni. In tali atti il testatore deve dichiarare la propria volontà di revocare totalmente o parzialmente la revoca precedente. L’effetto è la riviviscenza delle disposizioni revocate.
Sull’istituto di revoca della revoca del testamento olografo, fra l’altro, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11472 dello scorso giugno. È intervenuta a precisare alcuni requisiti di configurabilità della stessa ai fini dell’articolo 681 del codice civile ed ha discusso della forma tacita di tale revoca.