L’accrescimento nelle successioni – indice:
Il libro secondo del codice civile adotta diversi criteri per determinare i chiamati all’eredità, facendo sì che gli stessi siano facilmente individuabili e, possibilmente, che la chiamata segua la volontà del defunto. Fra gli istituti che l’ordinamento ha previsto per la concreta e agevole individuazione degli aventi causa dal defunto vi è l’accrescimento: un fenomeno giuridico che opera nell’ambito della successione testamentaria ma che è richiamato atecnicamente e con conseguenze diverse nella successione legittima.
Nell’ambito del diritto successorio trova disciplina agli articoli 674 del codice civile laddove abbia luogo fra coeredi, e all’articolo 675 laddove viceversa riguardi un legato.
L’articolo 674 del codice civile infatti recita:
“Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.”
L’articolo 675 del codice civile, in riferimento ai legati, precisa che:
“L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.”
Cos’è l’accrescimento
L’accrescimento è quell’istituto che ha luogo in determinati contesti giuridici di contitolarità di un diritto. Lo stesso dà luogo all’espansione della quota a beneficio di alcuni contitolari laddove venga meno la contitolarità da parte di uno o più di questi. L’operatività dell’accrescimento non è limitata alle sole successioni, ma disciplina, in determinati contesti le donazioni ed i contratti di rendita.
L’accrescimento è dunque quell’istituto che determina l’espansione della quota di un contitolare di un diritto laddove uno o più contitolari vengano meno.
I presupposti dell’accrescimento
Gli articoli 674 e 675 del codice civile ne individuano i presupposti nella successione testamentaria: sono diversi a seconda dell’operatività fra coeredi o collegatari:
- Per i coeredi l’articolo 674 del codice civile stabilisce che debbano coesistere due requisiti. Il primo è la cosiddetta “coniunctio verbis”: si tratta dell’istituzione ereditaria in uno stesso testamento. Il secondo è la “coniununctio re”, e cioè l’istituzione da parte del testatore in parti uguali;
- Per i collegatari l’articolo 675 richiama soltanto coniunctio re: per aver luogo l’accrescimento è sufficiente che i beneficiari del diritto legato lo siano in parti uguali, anche se con più testamenti. Laddove ad esempio vengano legate quote in parti uguali a determinati soggetti di diritti sullo stesso immobile, l’istituto potrebbe operare anche se i beneficiari avessero ricevuto le rispettive quote a mezzo di testamenti successivi.
Ulteriori presupposti dell’operatività
- Il difetto della trasmissibilità del diritto di accettare l’eredità, che prevale sull’accrescimento. Laddove un chiamato all’eredità a sua volta muoia senza avere fatto a tempo ad accettare o rinunciare all’eredità, il diritto si trasmetterà agli eredi di questi. Non avrà quindi luogo l’accrescimento.
- Il difetto di una differente volontà del testatore, e cioè che lo stesso non abbia previsto espressamente una sostituzione per il caso in cui un chiamato non volesse o non potesse accettare l’eredità. La prevalenza della sostituzione è del resto stabilita dal terzo comma dell’articolo 674 del codice civile;
- La mancanza dei presupposti di operatività dell’istituto della rappresentazione, che, come disciplinato all’articolo 674, quarto comma del codice civile, prevale anch’esso sull’accrescimento;
- La mancata accettazione da parte di un coerede. Si parla in questo caso di solo coerede non di collegatario in quanto il legato non necessita di accettazione espressa per l’acquisto da parte del legatario. Tale circostanza può verificarsi nel caso di impedimenti naturali come ad esempio la premorienza. La mancata accettazione può anche verificarsi in caso di impedimenti di carattere giuridico, come l’indegnità, o il vizio della disposizione testamentaria.
Il legislatore ha dunque disciplinato analiticamente la prevalenza degli istituti di sostituzione, rappresentazione e accrescimento. È stabilito che la prima prevalga su rappresentazione ed accrescimento e la rappresentazione prevalga sull’accrescimento.
Gli effetti
Gli effetti dell’accrescimento sono quelli di dare luogo retroattivamente all’acquisto del diritto da parte del beneficiario. Il “beneficiario” dell’accrescimento non ha necessità di porre in essere alcun ulteriore atto di accettazione dell’eredità: al verificarsi dei presupposti sarà erede della quota “espansa”. Come precisato, l’operatività dell’istituto è retroattiva: l’erede o il legatario saranno considerati tali nella loro integralità a partire dalla data di apertura della successione. Non sarà possibile agli stessi rinunciare parzialmente all’eredità o alla sola quota accresciuta.
Gli effetti avranno riguardo sia alle posizioni attive dell’eredità che passive. I beneficiari dell’accrescimento saranno gravati proporzionalmente dai maggiori oneri e debiti del diritto espanso.
Il legato di usufrutto e l’accrescimento dopo l’acquisto
Come precisato nei paragrafi precedenti, uno dei presupposti perché l’accrescimento abbia luogo è che il coerede non abbia accettato espressamente l’eredità.
L’articolo 678 del codice civile, tuttavia, stabilisce che:
“Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.”
Si tratta di una norma eccezionale, che prevede un caso in cui il diritto possa espandersi dopo l’acquisto del diritto di usufrutto.
“Accrescimento” nella successione legittima
Come precisato, l’istituto definito come accrescimento (in senso stretto) opera nelle successioni testamentarie (cioè in presenza di un testamento). Nell’ambito delle successioni legittime (cioè quelle in difetto di testamento), sebbene sia usato lo stesso termine di, la disciplina è sostanzialmente differente. Il riferimento semantico alla parola viene dall’articolo 522 del codice civile, che stabilisce:
“Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571.”
La norma in esame, tuttavia, non deve essere intesa in senso stretto, ma è viceversa tesa ad individuare a chi vada attribuita la quota in caso di rinuncia o impossibilità a conseguire l’eredità.
L’articolo 522 del codice civile va dunque letto alla luce della retroattività della rinuncia all’eredità. La retroattività della rinuncia o il mancato acquisto in via definitiva da parte di un chiamato, dà luogo alla finzione di diritto che fa si che lo stesso si abbia per mai chiamato. Il cosiddetto “accrescimento” atecnico darà luogo quindi all’apertura della successione tenendo quale riferimento alla situazione di fatto e di concorso fra coeredi come se il chiamato rinunciante non fosse mai esistito, e non fosse già rinunciante o impossibilitato ad accettare l’eredità.