I legittimari – indice:
- Chi sono i legittimari
- La quota disponibile
- Il concorso fra legittimari
- Individuazione della quota
- I figli
- Gli ascendenti
- Il coniuge
- Il patrimonio ereditario
- Quota di patrimonio e di eredità
- L’azione di riduzione
Cosa si intende per legittimari: chi sono
Gli articoli 536 e seguenti del codice civile riconoscono a favore di determinati soggetti una quota sul patrimonio del defunto. Alla cosiddetta “quota di legittima” hanno diritto i figli, gli ascendenti ed il coniuge di chi viene a mancare. Questi diritti dei legittimari sussistono tanto nel caso si apra la successione ab intestato (senza testamento), quanto se la successione sia testamentaria. Le tutele in questo caso sono leggermente differenti.
Qual è la quota disponibile e quella di legittima o riserva
La parte di patrimonio non compreso nella quota di legittima sarà rappresentata dalla quota disponibile. La legittima e la disponibile sono quote complementari fra loro. Dove ad esempio la quota di legittima sia di tre quarti la quota disponibile sarà di un quarto, dove la legittima sia di un mezzo la disponibile sarà di un mezzo, e così via.
Come varia la legittima
Il codice civile disciplina agli articoli 537 e seguenti i vari casi di concorso fra legittimari. È stabilita nel dettaglio a quale quota gli stessi abbiano diritto anche in presenza di altri successibili che a loro volta siano legittimari. L’articolo 540, poi, riconosce al coniuge superstite il diritto ad un cosiddetto “legato ex lege“, spettante anche in caso di successione testamentaria. Le quote di legittima variano quindi in relazione al rapporto di parentela o di coniugio intercorrenti col de cuius, in relazione alla presenza o meno di determinate categorie di successibili ed in relazione al concorso di vari legittimari fra loro. Ai fini dell’individuazione della quota della legittima, l’articolo 548 del codice civile stabilisce che il coniuge separato senza addebito abbia gli stessi diritti del coniuge non separato. Ove sopravvenga una sentenza di divorzio ciò non sarà più vero. L’ex coniuge non avrà più diritti di legittima.
Le categorie di legittimari e le quote di riserva nello specifico
I legittimari si dividono come detto in tre categorie: i figli ed i discendenti, il coniuge, e gli ascendenti. Gli ascendenti sono legittimari solo in determinate circostanze. Ecco le quote specifiche riconosciute ai legittimari tanto in caso di concorso fra loro quanto in assenza di “concorrenti”:
La quota di legittima dei figli e dei discendenti
- Nel caso il defunto lasci un solo figlio lo stesso avrà diritto ad almeno la metà del patrimonio ereditario (articolo 537).
- Ove i figli siano due o più, gli stessi dovranno congiuntamente avere non meno dei due terzi del patrimonio ereditario (articolo 537).
La quota di legittima degli ascendenti
- Nel caso non vi siano figli ma solo ascendenti, a questi spetterà una legittima di un terzo del patrimonio ereditario (articolo 538). Ove invece gli ascendenti concorrano col solo coniuge, agli stessi spetterà un quarto, ed al coniuge la metà del patrimonio ereditario (articolo 544).
La quota legittima del coniuge superstite
- Ove il coniuge non concorra con altri legittimari o concorra con i soli ascendenti allo stesso spetterà non meno della metà del patrimonio ereditario. Al coniuge spettano anche i diritti di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (articolo 540).
- Ove il coniuge concorra con un solo figlio, sia il coniuge che il figlio avranno diritto a non meno di un terzo ciascuno. Ove invece il coniuge concorra con due o più figli questi ultimi avranno diritto congiuntamente a non meno della metà del patrimonio. In quest’ultimo caso la legittima del coniuge si riduce ad un quarto (articolo articolo 542).
Come si calcola il valore patrimoniale delle quote di legittima
Su che base si calcola la quota di patrimonio ereditario alla quale hanno diritto i legittimari? Il meccanismo non è in realtà così semplice. Non si basa soltanto sulla valutazione patrimoniale di quanto il defunto abbia lasciato all’apertura della successione. L’articolo 556 del codice però chiarisce come debbano farsi “i conti”. Devono sommarsi le entità patrimoniali al netto dei debiti con riferimento al giorno dell’apertura della successione, alle entità patrimoniali oggetto di donazione tanto diretta quanto indiretta, che il de cuius abbia perfezionato nel corso della propria esistenza. La parte calcolata ai sensi dell’articolo 556 che sia eccedente rispetto alla quota di legittima sarà la cosiddetta “quota disponibile”.
La differenza fra quota di legittima e quota del patrimonio ereditario “relictum”
Come poc’anzi accennato, la legittima si calcola non già su quanto il defunto abbia “lasciato” al momento dell’apertura della successione. I calcoli vanno fatti tenendo conto delle donazioni e dell’eredità al netto dei debiti. Ciò determina che, ove il defunto abbia disposto in vita di alcuni diritti per donazione, la quota spettante al legittimario sul patrimonio ereditario “relitto” debba necessariamente essere maggiore rispetto alla quota astratta (di patrimonio e cioè relictum oltre a donatum) calcolata ai sensi dell’articolo 556 del codice civile, tenendo conto anche delle donazioni (il relictum oltre al donatum).
Si prenda questo esempio in cui il defunto sia coniugato, senza figli né ascendenti. Ove abbia in vita donato a terzi diritti corrispondenti a metà del proprio patrimonio calcolato con i suddetti calcoli (556 c.c.), al coniuge superstite ed unico legittimario spetterà tutto il patrimonio relitto, non già la metà.
Cosa accade alle quote di eredità (relictum) in presenza di donazioni effettuate in vita dal defunto?
La successione legittima: la quota di patrimonio ereditario e l’espansione secondo l’articolo 553
Chiariamo innanzitutto cosa accade in caso di successione legittima, quando cioè manchi un testamento. La successione legittima infatti è altra cosa rispetto alla successione dei legittimari ed alla quota di legittima: alla successione legittima si contrappone la successione testamentaria, alla “quota di legittima” si contrappone la “quota disponibile”. La terminologia è molto simile, ma gli argomenti totalmente difformi.
Nel caso il defunto non abbia disposto delle proprie sostanze per testamento dovrà applicarsi l’articolo 553 del codice civile. L’articolo 553 stabilisce che, nel caso di successione legittima, le quote di eredità dei coeredi non legittimari si riducano proporzionalmente (automaticamente) per integrare i diritti spettanti ai coeredi legittimari. Gli eredi legittimari dovranno però imputare alla loro quota di legittima quanto ricevuto in vita dal de cuius. Tale operazione avverrà sia in caso di liberalità donative (atto notarile di donazione) che di liberalità non donative (le cosiddette donazioni indirette). Questo meccanismo ha il nome di “imputazione ex se“. Qualora anche questa “espansione” non sia sufficiente, i legittimari avranno diritto alla cosiddetta azione di riduzione contro ai donatari del defunto.
Impugnazione del testamento ed azione di riduzione
Nel caso invece il defunto abbia disposto per testamento, i legittimari lesi nella loro quota di riserva potranno impugnare il testamento ed agire in riduzione. Tale azione si attiva contro i beneficiari di disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti. Si attiverà sia quando si tratti di legati quanto di istituzione di erede. Le disposizioni lesive quindi si ridurranno proporzionalmente. Qualora la riduzione delle sole disposizioni testamentarie sia insufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari (le quote corrispondenti alla legittima), gli stessi avranno azione di riduzione avverso alle donazioni effettuate in vita dal testatore.
Azione di riduzione e qualità di erede: accettazione dei legittimari con beneficio di inventario
La violazione dei diritti dei legittimari, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 553 del codice civile (nel caso in cui dunque si tratti di successione legittima e non testamentaria), legittima gli stessi ad agire in riduzione avverso alle disposizioni testamentarie o alle donazioni. Nel caso in cui un legittimario sia leso da disposizioni a titolo di legato o da donazione, salvo il caso in cui i beneficiari di dette disposizioni siano anche chiamati come coeredi, per agire in riduzione ai sensi dell’articolo 564 c.c. lo stesso dovrà previamente accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
La successione dei legittimari non rappresenta un terzo tipo di successione rispetto a quella testamentaria o ab intestato. Rappresenta invece una tutela per gli eredi che rivestano la qualifica di legittimari, in entrambi i tipi di successione, ed un limite alla successione legittima e testamentaria. Si ritiene inoltre che in caso di preterizione testamentaria dei legittimari o di patrimonio relitto completamente incapiente, il legittimario diventi erede soltanto in seguito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. L’azione di riduzione ha la natura di accertamento costitutivo, volto a reintegrare la quota di legittima lesa.
Nullità di pesi e condizioni sulle quote dei legittimari. L’articolo 549 del codice civile
Ulteriore tutela a favore dei legittimari è quella prevista dall’articolo 549 del codice civile. L’articolo 549 sancisce la nullità di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari. Tale norma non crea alcun problema con riguardo alla nullità di condizioni apposte ad un’istituzione di erede nella legittima. I dubbi interpretativi sorgono invece con riferimento al rapporto con l’articolo 558 del codice civile in riferimento all’azione di riduzione.
Quando una disposizione a carico di un legittimario sarà nulla ai sensi dell’articolo 549 del codice civile e quando invece il legittimario leso potrà agire in riduzione a tutela delle proprie ragioni? Secondo la dottrina maggioritaria molto probabilmente una disposizione deve ritenersi nulla secondo l’articolo 549 c.c. quando l’erede legittimario sia istituito soltanto nella quota di legittima, mentre le altre disposizioni lesive devono essere ridotte con l’azione di riduzione
L’articolo 549 del codice civile deve ritenersi applicabile anche ai legati, ove fatti gravare sulla sola quota di legittima. Si deve desumere dunque la volontà implicita di comprimere i diritti spettanti per legge a favore dei legittimari. Sarà nulla una disposizione avente ad oggetto un legato che il testatore voglia far gravare sulla sola quota di legittima in cui venga istituito un legittimario per testamento. Non sarà di converso nullo un legato che ecceda rispetto alla disponibile. Ove gravi per l’eccedenza sui diritti dei legittimari, essi avranno a disposizione l’azione di riduzione.