La cartella di pagamento è un atto inviato dall’Agenzia delle Entrate a quei contribuenti dai quali desidera recuperare dei crediti vantati dagli enti creditori (non solamente la stessa Agenzia delle Entrate, quanto anche Inps, Comuni, e così via.).
Procedura cartelle di pagamento
Le cartelle di pagamento contengono la descrizione delle somme che risultano essere dovute dal contribuente, le principali istruzioni di pagamento, l’invito a provvedere alla regolarizzazione entro 60 giorni, le informazioni sulla richiesta di rateazione, le spiegazioni per la proposizione di eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
Che cosa è l’iscrizione a ruolo
Considerato che ne abbiamo fatto cenno, cerchiamo di chiarire rapidamente che cosa si intenda per “iscrizione a ruolo”.
In realtà, dietro tale termine non si celano procedure troppo complesse o misteriose, visto e considerato che il ruolo non è nient’altro che un elenco che l’ente impositore aggiornerà periodicamente ai fini della riscossione, e che contiene i nominativi dei soggetti debitori e le relative somme dovute.
Dunque, una volta che debitore e somme vengono iscritte a ruolo, tale elenco sarà trasmesso dall’ente impositore all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima possa provvedere alle successive procedure, ovvero alla predisposizione e alla notifica delle cartelle, alla riscossione delle somme, al riversamento alle casse dell’ente impositore o, nel caso di mancato pagamento, all’avvio dell’esecuzione forzata.
Termine di pagamento della cartella
Il contribuente che riceve una cartella di pagamento ha 60 giorni di tempo per poter adempiere. Nel caso in cui non si paghi la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giorno per giorno dalla data di notifica della stessa, oltre all’onere di riscossione che risulta essere dovuto all’agente della riscossione e ad altre ulteriori spese che derivano dal mancato o dal ritardato pagamento della cartella.
Al termine di tale frangente, l’agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative che riterrà più opportune, e naturalmente anche le procedure che condurranno alla riscossione coattiva del credito, agendo sui beni del creditore e dei suoi coobbligati.
Nel caso in cui il destinatario sia irreperibile, assente o incapace di ricevere gli atti, si procederà alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
Verifica della regolarità della cartella di pagamento
Ora che abbiamo avuto modo di condividere alcuni termini di riferimento sulle caratteristiche della cartella di pagamento e sulla procedura sottostante, cerchiamo di comprendere in che modo poter effettuare una prima verifica di regolarità.
Per far ciò, rammentiamo anzitutto che le cartelle di pagamento devono essere notificate entro determinati termini, che, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai tipi di controllo.
In particolare, come rammenta l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, per le somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), il termine di notifica della cartella di pagamento sarà fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre). In caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale, il termine sarà al 31 dicembre del quarto anno successivo.
Invece, per le somme che risultano essere dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973), il termine di notifica della cartella di pagamento sarà fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Considerato ciò, si tenga anche conto che nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, dalla presentazione delle dichiarazioni oggetto di integrazione, per gli elementi di interesse.
Una volta che il contribuente avrà verificato i termini di regolarità della tempestività della notifica, potrà comunque ottenere ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate o all’ente creditore, a seconda dell’informazione desiderata. Nel caso in cui il tributo sia dovuto direttamente all’Agenzia delle Entrate (che dunque ricoprirà contemporaneamente il ruolo di ente creditore e riscossore), è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale disponibile al numero telefonico 848.800.444.
Di contro, se la cartella di pagamento deriva da un controllo formale delle dichiarazioni o viene emessa in seguito ad un accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio creditore che ha emesso il ruolo. L’Agenzia delle Entrate (quando non è ente creditore, ma agisce solo come ente riscossore) non fornisce infatti informazioni nel merito della cartella, poiché non è in grado di conoscere i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Potrà invece fornire informazioni sulla situazione dei pagamenti e sulla notifica delle cartelle.