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Home » Tributario e previdenziale » Definizione agevolata presso l’agenzia delle entrate: disponibili modello e istruzioni

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Definizione agevolata presso l’agenzia delle entrate: disponibili modello e istruzioni

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Definizione agevolata presso l’agenzia delle entrate: disponibili modello e istruzioni
equitalia
Avv. Beatrice Bellato

La definizione agevolata Equitalia – indice:

  • Cosa comprende
  • Come richiederla
  • Dove presentarla
  • La rateizzazione
  • La perdita dei benefici
  • Il modulo
  • Elenco PEC
  • La soppressione di Equitalia

Equitalia ha pubblicato le istruzioni e il modello per poter usufruire della definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, applicabile alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015. Ma come funziona?

Che cosa comprende la definizione agevolata Equitalia

Cominciamo con il ricordare, integrando quanto già affermato, che la definizione agevolata riguarda i carichi in capo a Equitalia fino al 2015 e permette di ottenere un buono “sconto” sull’ammontare da corrispondere all’agente per la riscossione. Chi infatti intende aderire alla definizione agevolata potrà pagare solo l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Un discorso similare vale per le multe stradali, in relazione alle quali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Come richiederla

La definizione agevolata deve essere richiesta presentare una apposita dichiarazione, disponibile su modulo sotto riportato (la c.d. “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”. La scadenza dei termini di presentazione è fissata nel 23 gennaio 2017, mentre entro il 24 aprile 2017, ovvero entro 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale, Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

Dove si può presentare la richiesta

Il modulo può essere consegnato allo sportello dell’agente per la riscossione più vicino, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati a fondo pagina.

Una procedura compatibile con la rateizzazione

Le somme che rientrano in definizione agevolata si possono pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È inoltre possibile richiedere la dilazione dell’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. Si noti, in tal proposito, che la definizione agevolata è accessibile anche da parte di chi ha già un piano di rateizzazione, purchè costui paghi integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Perdita dei benefici

Il decreto prevede che chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Modulo

Potete scaricare il modulo con il quale richiedere la definizione agevolata del 2019 sul sito ufficiale di Equitalia a questo indirizzo  https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/

Elenco caselle email / PEC

Di seguito trovate altresì un elenco delle caselle email / PEC delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA esclusivamente dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata:

  • Abruzzo

adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it

adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it

  • Basilicata

adesione.basilicata@equitaliariscossione.it

adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it

  • Calabria

adesione.calabria@equitaliariscossione.it

adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it

  • Campania

adesione.campania@equitaliariscossione.it

adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it

  • Emilia Romagna

adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it

adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it

  • Friuli Venezia Giulia

adesione.friuliveneziagiulia@equitaliariscossione.it

adesione.friuliveneziagiulia@pec.equitaliariscossione.it

  • Lazio

adesione.lazio@equitaliariscossione.it

adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it

  • Liguria

adesione.liguria@equitaliariscossione.it

adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it

  • Lombardia

adesione.lombardia@equitaliariscossione.it

adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it

  • Marche

adesione.marche@equitaliariscossione.it

adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it

  • Molise

adesione.molise@equitaliariscossione.it

adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it

  • Piemonte/Valle D’Aosta

adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it

adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it

  • Puglia

adesione.puglia@equitaliariscossione.it

adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it

  • Sardegna

adesione.sardegna@equitaliariscossione.it

adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it

  • Trentino Alto Adige

adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it

adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it

  • Toscana

adesione.toscana@equitaliariscossione.it

adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it

  • Umbria

adesione.umbria@equitaliariscossione.it

adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it

  • Veneto

adesione.veneto@equitaliariscossione.it

adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it

Scioglimento Equitalia

La definizione agevolata va ad inserirsi nelle “misure urgenti in materia di riscossione” introdotte con il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. All’art. 1, rubricato “Soppressione di Equitalia”, il decreto stabilisce come a decorrere dal 1 luglio 2017 “le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione”, mentre al comma 2 è previsto che dalla stessa data “l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (…) riattribuito all’Agenzia delle entrate (…)è svolto dall’ente strumentale” definito poi dal comma seguente come “Agenzia delle entrate-Riscossione” e sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle Finanze. Il legislatore introduce dunque una novità ulteriore nell’ambito di una corrente che aveva già previsto dei nuovi limiti sul pignoramento di Equitalia presso terzi.

L’introduzione dello strumento della definizione agevolata è invece prevista nell’art. 6 dello stesso decreto, rubricato appunto “Definizione agevolata”, laddove si fa riferimento, al comma 1, che “relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

  • delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di noti ca della cartella di pagamento”.

Per quanto concerne le modalità operative di richiesta, il comma 2 stabilisce come il debitore debba manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, “apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet (…)”.

Infine, il comma successivo stabilisce che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018”.

Avv. Bellato – diritto tributario e previdenziale

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