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	<title>Testamento Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Testamento Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Redazione ed esempio del testamento olografo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 06:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il testamento olografo &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I requisiti Le disposizioni I diritti dei legittimari La diseredazione Esempi corretti Il testamento pubblico Agli articoli 601 e seguenti, il codice civile disciplina i cosiddetti &#8220;testamenti ordinari&#8221;. Fra questi sono annoverati il testamento olografo, quello pubblico o per atto notarile e quello segreto. Il testamento internazionale, seppur ordinario, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">Redazione ed esempio del testamento olografo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>Il testamento olografo &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#definizione"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><strong><a href="#requisiti-formali">I requisiti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#eredita-legato">Le disposizioni</a></strong></li>
<li><strong><a href="#legittimari">I diritti dei legittimari</a></strong></li>
<li><a href="#diseredazione"><strong>La diseredazione</strong></a></li>
<li><strong><a href="#esempi">Esempi corretti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#differenze-pubblico-olografo">Il testamento pubblico</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Agli articoli 601 e seguenti, il codice civile disciplina i cosiddetti &#8220;testamenti ordinari&#8221;. Fra questi sono annoverati il <strong>testamento olografo</strong>, quello pubblico o per atto notarile e quello <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-segreto/">segreto</a>. Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-internazionale/">testamento internazionale</a>, seppur ordinario, non trova invece la propria fonte all&#8217;interno del codice civile, ma ha la propria compiuta normativa nella legge 387 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;<strong>articolo 602 del codice civile</strong> costituisce la principale fonte del testamento olografo. L&#8217;articolo 602 stabilisce infatti:</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La data deve contenere l&#8217;indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.&#8221;</em></p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify">Cos&#8217;è il testamento olografo</h2>
<p style="text-align: justify">Il <strong>testamento olografo</strong> è quindi quel tipo di testamento disciplinato all&#8217;articolo 602 del codice civile. Deve essere necessariamente ed<strong> integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore</strong>. La violazione di tali requisiti formali determina l&#8217;<strong>impugnabilità del testamento</strong> e più precisamente la nullità o l&#8217;annullabilità delle volontà testamentarie. È l&#8217;unico <strong>testamento</strong> per la cui redazione non è richiesto l&#8217;intervento del notaio. Può infatti essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo.</p>
<h2 id="requisiti-formali" style="text-align: justify">Come fare un testamento olografo valido: requisiti formali</h2>
<p style="text-align: justify">Scrivere un testamento olografo è abbastanza semplice se si tiene conto dei tre fondamentali requisiti formali che il Legislatore fissa ai fini della redazione dello stesso. I tre requisiti sono:</p>
<h3 style="text-align: justify">1) Olografia: il testamento olografo deve essere scritto a mano dal solo testatore</h3>
<p style="text-align: justify">Partiamo innanzi tutto dal termine: &#8220;olografo&#8221;. L&#8217;olografia è infatti il primo requisito di questo genere di testamento, il cui difetto determina la nullità dello stesso, come sancito all&#8217;articolo 606 del codice civile. Il documento deve essere quindi <strong>scritto interamente a mano dal testatore, da solo,</strong> e se scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato <strong>è nullo</strong>. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe molto più facile da alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse &#8220;di pugno&#8221;, con la propria grafia.</p>
<h3 style="text-align: justify">Anche lo stampatello va bene</h3>
<p style="text-align: justify">Si sono posti dei casi in giurisprudenza in cui si ha avuto modo di chiedersi se un testamento olografo scritto in stampatello e non con la consueta grafia del testatore, integrasse il requisito di olografia. Sebbene a tale quesito sia stata data risposta affermativa (App. Torino, 19.12.2000) appare prudenziale redigere il testamento olografo con la propria scrittura abituale, avendo cura di scrivere in modo chiaro e leggibile. Ad avviso della più recente giurisprudenza è assolto il requisito di autografia ove al testamento in cui viene disposto di beni già indicati nella scheda vengano allegate planimetrie redatte da terzi (Secondo la Cassazione n. 4492 del 25 febbraio 2014)</p>
<h3 style="text-align: justify">2) Sottoscrizione: il documento deve essere firmato</h3>
<p style="text-align: justify">Il testamento olografo deve essere <strong>sottoscritto</strong> dal testatore alla fine delle disposizioni, e possibilmente subito dopo le stesse, &#8220;in calce&#8221; alle medesime. Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata) è opportuno che il testatore sottoscriva ogni pagina dell&#8217;atto. Ciò è utile al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione anche di parte delle volontà testamentarie.</p>
<p style="text-align: justify">A tale proposito si ricorda come le pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte si siano espresse nel senso della necessaria riconducibilità delle volontà testamentarie contenute nel documento al testatore (Cass. Civ. Sez.II, 16186/03), e il difetto di tale requisito determinerà senz&#8217;altro la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">nullità del testamento</a></strong>. Tale sanzione è del resto prevista all&#8217;articolo 606 del codice civile. La giurisprudenza ha ritenuto valida anche la sottoscrizione con il solo pseudonimo, ma è evidente che sia prudente sottoscrivere con il proprio nome e cognome anagrafico, in modo da rendere facilmente determinabile l&#8217;<strong>identità del testatore</strong>. La più recente giurisprudenza ritiene assolto tale requisito formale ove, per mancanza di spazio, la scheda testamentaria sia sottoscritta a margine invece che in calce (Così Cassazione numero 14119 del 20 giugno 2014).</p>
<h3 style="text-align: justify">3) Datazione: la data del documento deve essere scritta a mano</h3>
<p style="text-align: justify">Il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di suo pugno. La giurisprudenza ha avuto modo di sancire come la datazione scritta anche soltanto non di pugno del testatore determini l&#8217;<strong>annullabilità del testamento olografo</strong>, come previsto dallo stesso articolo 606 del codice civile. La data deve essere comprensiva di giorno, mese ed anno, ma la giurisprudenza ha ritenuto valide datazioni cosiddette <em>&#8220;per relationem&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, &#8220;Il giorno di Natale 2005&#8221; sarà una datazione valida. Il principio è quello di salvaguardare la volontà testamentaria, che deve essere ritenuta non viziata ove la data sia ricostruibile <em><strong>per relationem</strong></em>, attraverso fatti notori. Nell&#8217;esempio di cui sopra è evidente e noto a tutti come il giorno di Natale del 2005 fosse il 25 dicembre dello stesso anno. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità la data può essere apposta tanto all&#8217;inizio quanto alla fine delle disposizioni testamentarie (Così Cassazione numero 18644 del 3 settembre 2014).</p>
<h2 id="eredita-legato" style="text-align: justify">Le disposizioni testamentarie: istituzione di erede a titolo universale e legato</h2>
<p style="text-align: justify">Dopo aver brevemente trattato dei requisiti di forma del testamento olografo è opportuno fare un breve cenno sulle disposizioni testamentarie. Per chi non è un tecnico del diritto non è infatti facile, superato l&#8217;ostacolo dei requisiti di forma, disporre validamente ed efficacemente del proprio patrimonio attraverso un testamento.</p>
<h3 style="text-align: justify">La differenza fra erede e legatario</h3>
<p style="text-align: justify">Le disposizioni si dividono fondamentalmente in due specie. Ai sensi dell&#8217;articolo 588 del codice civile, ove siano a <strong>titolo particolare</strong> sono denominate &#8220;<strong>legati</strong>&#8221; ed attribuiscono la qualità di &#8220;<strong>legatario</strong>&#8220;, ove siano a <strong>titolo universale</strong> attribuiscono la qualità di <strong>erede</strong>. L&#8217;istituzione ereditaria sarà infatti sull&#8217;universalità dei beni del defunto: le quote di istituzione si calcolano sull&#8217;intero patrimonio ereditario. Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a> invece attribuisce un diritto od un bene specifico.</p>
<h3 style="text-align: justify">Anche se si dispone di tutti i beni per legato ci saranno sempre degli eredi</h3>
<p style="text-align: justify">Bisogna tuttavia precisare che anche disponendo di tutti i propri beni a titolo particolare, attraverso una serie di legati, il testatore avrà degli eredi. L&#8217;apertura di una successione determinerà necessariamente che degli eredi subentrino nelle posizioni del testatore. Questo accade anche in difetto di parenti entro il sesto grado, infatti, l&#8217;articolo 586 del codice civile sancisce come &#8220;in mancanza di altri successibili l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/"><strong>eredità</strong></a> sarà devoluta allo Stato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Il legato a differenza dell&#8217;istituzione d&#8217;erede non necessita di accettazione da parte dei beneficiari, tuttavia anche l&#8217;accettazione del legato viene <a href="https://www.notariato.it/sites/default/files/321-12-c.pdf">trascritta </a>e rende l&#8217;accettazione irrevocabile.</p>
<p style="text-align: justify">Cosa succederà dunque se il testatore disponga di alcuni suoi beni a titolo particolare <strong>senza istituire erede alcuno</strong>?</p>
<h3 style="text-align: justify">Senza testamento si aprirà la successione legittima</h3>
<p style="text-align: justify">In questo caso si aprirà la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/"><strong>successione legittima</strong></a> e l&#8217;eredità del testatore sarà devoluta ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile (fatti salvi naturalmente i legati disposti). Per questo motivo sarà sempre opportuno che un testamento, ove non esistano precedenti volontà testamentarie, inizi con l&#8217;istituzione d&#8217;erede e prosegua con le disposizioni a titolo particolare.</p>
<p style="text-align: justify">Cosa succede se chi muore è senza parenti prossimi, dunque apparentemente senza eredi? Quando chi <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-mancanza-eredi/"><strong>muore è senza eredi,</strong></a> la successione si devolverà a favore dello Stato.</p>
<h3 style="text-align: justify">La revoca delle precedenti disposizioni testamentarie</h3>
<p style="text-align: justify">In presenza di volontà testamentarie anteriori è invece opportuno, sempre nell&#8217;ipotesi il testatore voglia con il redigendo testamento disciplinare tutti gli aspetti della propria successione,<strong> revocare le precedenti disposizioni testamentarie</strong>. La revocazione delle precedenti disposizioni testamentarie è consigliabile al fine di evitare dubbi interpretativi sulle proprie volontà, facendo quindi operare le disposizioni di legge previste agli articoli 679 e seguenti del codice civile.</p>
<h2 id="legittimari" style="text-align: justify">Il testamento e la legittima: le quote di &#8220;disponibile&#8221; e l&#8217;azione di riduzione</h2>
<p style="text-align: justify">Vi sono dei soggetti ai quali la legge riconosce il titolo di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"><strong>legittimari</strong></a>, con annessi <strong>diritti di legittima</strong> sulla successione non solo del testatore, ma anche di chi muoia senza aver disposto delle proprie sostanze per testamento (in caso dunque di <strong>successione legittima</strong>). L&#8217;elencazione di tali soggetti è contenuta nell&#8217;articolo 536 del codice civile: essi sono il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-coniuge-superstite-separato-divorziato/">coniuge</a></strong>, i figli e gli ascendenti. Le disposizioni contenute in un testamento che siano lesive della quota di legittima saranno &#8220;riducibili&#8221;. A questo consegue che chi abbia ricevuto più di quanto il testatore potesse attribuirgli, sarà tenuto a restituire la parte eccedente.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cos&#8217;è la successione &#8220;necessaria&#8221; dei legittimari</h3>
<p style="text-align: justify">La dottrina e la giurisprudenza hanno analiticamente avuto modo di precisare come la <strong>successione necessaria, </strong>quella dei cosiddetti legittimari, non sia un terzo tipo di successione rispetto a quella legittima e a quella testamentaria. Ai sensi dell&#8217;articolo 457 del codice civile infatti la successione si devolve o per legge o per testamento, la successione dei legittimari è soltanto una <strong>particolare forma di tutela</strong> a favore di questi ultimi in relazione alla posizione che essi ricoprono rispetto al de cuius.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cosa sono le quote di legittima</h3>
<p style="text-align: justify">Al legittimario sono riconosciute dal legislatore delle <strong>&#8220;quote di legittima&#8221;</strong> da calcolarsi in base a quanto disposto dall&#8217;articolo 556 del codice civile. Il calcolo non va fatto sull&#8217;eredità, ma <strong>sul patrimonio del testatore</strong>. Si seguiranno i meccanismi stabiliti dello stesso articolo. Ove poi l&#8217;eredità sia incapiente per la soddisfazione dei diritti del legittimario, lo stesso potrà agire in riduzione anche contro le donazioni precedentemente perfezionate. in vita dal de cuius, seppure si fosse trattato di donazioni cosiddette &#8220;indirette&#8221;. Potrà eventualmente anche agirsi in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/acquisto-immobile-donazione/"><strong>restituzione nel caso trattasi di donazioni</strong></a> dirette. Il testatore potrà disporre dei suoi beni nei limiti della cosiddetta <strong>&#8220;quota disponibile&#8221;</strong>, quella parte di patrimonio ereditario (calcolato ai sensi dell&#8217;articolo 556 c.c.) eccedente rispetto ad una eventuale quota di legittima.</p>
<h3 style="text-align: justify">L&#8217;azione di riduzione per i legittimari lesi</h3>
<p style="text-align: justify">Per i suesposti motivi è sempre opportuno tenere conto, nella redazione del testamento olografo, della posizione dei legittimari. Gli stessi, qualora siano lesi nella porzione a loro riservata dalla legge, potranno infatti agire contro i propri coeredi ai sensi degli articoli 553 e seguenti. Il vittorioso esperimento dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/"><strong>azione di riduzione </strong></a>darà luogo ad un cosiddetto &#8220;accertamento costitutivo&#8221;, che renderà il legittimario erede nella quota a lui devoluta ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile.</p>
<h2 id="diseredazione" style="text-align: justify">La diseredazione</h2>
<p style="text-align: justify">Altra questione molto approfondita dalla giurisprudenza negli ultimi anni: è possibile diseredare un proprio erede legittimo o prossimo congiunto con un testamento olografo?</p>
<p style="text-align: justify">Alla domanda in linea astratta sulla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diseredazione/">diseredazione</a> può in linea di massima dare risposta affermativa. I problemi però sorgono in relazione alla legittima ed ai diritti dei legittimari. Questi ultimi, anche se diseredati in un testamento olografo, avranno sempre facoltà di agire in riduzione contro alle disposizioni testamentarie o alle donazioni lesive dei propri diritti di legittima.</p>
<h2 id="esempi" style="text-align: justify">Esempio di testamento olografo corretto: un fac simile e i consigli dell&#8217;avvocato</h2>
<p style="text-align: justify">Passiamo ad un esempio pratico di come potrebbe essere redatto un testamento olografo, che comunque, ripetiamo, deve essere <strong>scritto a mano di pugno del testatore</strong>. Il testamento olografo <strong>può anche consistere in una lettera</strong> indirizzata a qualcuno, in questo caso si definisce &#8220;epistolare&#8221;. Anche ove si tratti di una lettera deve avere i requisiti sopra già indicati (si parlerà in questo caso di <strong>testamento epistolare</strong>, sul punto Cass. 22 dicembre 2016 n. 26791).</p>
<h3 style="text-align: justify">Il<strong> fac simile</strong> di testamento olografo</h3>
<p style="text-align: justify"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft wp-image-11508 size-full" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/09/testamento-olografo.jpg" alt="Testamento olografo" width="1115" height="693" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/09/testamento-olografo.jpg 1115w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/09/testamento-olografo-300x186.jpg 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/09/testamento-olografo-768x477.jpg 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/09/testamento-olografo-1024x636.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1115px) 100vw, 1115px" /></p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Roma, 15 settembre 2015.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Io sottoscritto Mario Rossi dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere con il presente testamento olografo.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Istituisco miei eredi universali in tutto il mio patrimonio ed in quote uguali i miei figli Luigi Antonio e Massimo.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Lego alla mia domestica Giulia il mio orologio di marca Rolex modello Daytona.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Al mio amico Antonio Bianchi lego la somma di euro 50000 da prendersi dal mio patrimonio.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Lego a mia nipote Francesca il mio quadro dell&#8217;autore Giuliani.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(sottoscrizione di Mario Rossi).&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify">Ecco invece un fac simile con un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2017/04/testamento-olografo.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">esempio di testamento in .pdf</a></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Dove conservare il proprio testamento olografo</h3>
<p style="text-align: justify">Il testamento olografo viene per sicurezza redatto in due o <strong>tre originali</strong> identici che il testatore potrà, per sicurezza, consegnare a tre beneficiari diversi delle disposizioni testamentarie, o ad un eventuale <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/">esecutore testamentario</a></strong>. <span class="st">È</span> anche possibile <strong>depositare il testamento olografo presso un notaio</strong> con costi moderati.</p>
<h2 id="differenze-pubblico-olografo" style="text-align: justify">Differenze fra testamento pubblico e  olografo</h2>
<p style="text-align: justify">Nel nostro ordinamento vige il principio cosiddetto di &#8220;<strong>equipollenza delle forme testamentarie</strong>&#8220;. In base a detto principio, tanto fare <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/"><strong>testamento pubblico</strong></a>, quanto farne uno di olografo o uno segreto produce esattamente gli stessi effetti. Le varie forme possono considerarsi, ove siano assolti compiutamente i requisiti formali prescritti, equivalenti. Gli effetti di un legato o di una istituzione di erede contenute in un valido testamento per atto di notaio o per testamento olografo, senza dunque l&#8217;intervento del notaio, sono infatti esattamente gli stessi.</p>
<h3 style="text-align: justify">I compiti del notaio nella redazione di un testamento pubblico</h3>
<p style="text-align: justify">Non può non rilevarsi tuttavia come il testamento pubblico redatto per atto notarile sia <strong>depositato nel repertorio degli atti di ultima volontà</strong> dello stesso notaio. Il notaio è per legge tenuto alla riservatezza anche sull&#8217;esistenza di un testamento di una determinata persona presso il proprio studio. Il notaio si cura inoltre della redazione del testamento, indagando la volontà del testatore e operando un controllo di legalità sulle disposizioni testamentarie contenute.</p>
<p style="text-align: justify">Le norme in materia successoria sono particolarmente più complesse di quello che possono apparire. Tante sono le disposizioni che possono essere colpite da nullità, per questi motivi appare sensato rivolgersi ad un professionista se non altro per un controllo preventivo di legalità sulle disposizioni da inserire nel testamento, che, ove illecite, sarebbero nulle e prive di effetto.</p>
<h2 style="text-align: justify">Che cos&#8217;è la pubblicazione del testamento olografo</h2>
<p style="text-align: justify">In seguito all&#8217;apertura della successione, dopo la morte del testatore, al fine di dare efficacia alle disposizioni contenute nel <strong>testamento olografo</strong>, lo stesso <strong>deve essere pubblicato presso un notaio</strong> in conformità a quanto disposto all&#8217;articolo 620 del codice civile. In base a quanto stabilito nel suindicato articolo &#8220;chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione&#8221;. Sarà cura quindi del notaio redigere un verbale di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pubblicazione-del-testamento/"><strong>pubblicazione del testamento</strong></a> olografo in presenza di due testimoni. La pubblicazione non consiste in altro che nella redazione ad opera del notaio di suddetto verbale, in cui verrà allegato il testamento. Verrà dunque trascritto pedissequamente il contenuto dello stesso anche nel caso vi siano disposizioni annullabili, nulle o soggette ad azione di riduzione.</p>
<h3 style="text-align: justify">I documenti necessari per la pubblicazione del testamento olografo</h3>
<p style="text-align: justify">Al fine della pubblicazione del testamento olografo saranno dunque necessari:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li style="text-align: justify"><strong>I Documenti d&#8217;identità</strong> e il Codice Fiscale di chi richiede la pubblicazione.</li>
<li style="text-align: justify">Una <strong>fotocopia dei documenti</strong> d&#8217;identità del <strong>testatore</strong>.</li>
<li style="text-align: justify">Un <strong>estratto dell&#8217;atto di morte</strong> (non basta dunque il certificato di morte).</li>
<li style="text-align: justify">Il testamento che sarà allegato <strong>soltanto in originale</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L&#8217;articolo 620 prevede inoltre che chiunque creda di avere interesse in tal senso può ricorrere al tribunale competente al fine di far fissare un termine per la presentazione di un testamento olografo per la pubblicazione. La pubblicazione del testamento viene quindi <strong>annotata nel Registro Generale dei testamenti</strong>. Sarà poi <strong>compito del notaio</strong> presso il quale viene effettuata la pubblicazione di <strong>dare notizia a tutti i beneficiari</strong> delle disposizioni testamentarie.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notaio-mira/">Studio Notarile Tassitani Farfaglia</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Testamento olografo: cos&#8217;è e quali sono i suoi vantaggi</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 20:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il testamento olografo: requisiti e vantaggi &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; La forma Vantaggi e svantaggi Qualche giorno fa abbiamo parlato del testamento in generale e abbiamo diffusamente affrontato il delicato tema della &#8220;trasmissione&#8221; delle proprie volont&#224; nel momento del decesso. Parliamo ora nello specifico del testamento olografo, come disciplinato all&#8217;articolo 602 del codice civile: &#8220;Il testamento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo/">Testamento olografo: cos&#8217;è e quali sono i suoi vantaggi</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Il testamento olografo: requisiti e vantaggi &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#forma"><strong>La forma</strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>Vantaggi e svantaggi</strong></a></li>
</ul>
<p align="justify"><strong>Qualche giorno fa abbiamo parlato del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento in generale</a></strong> e abbiamo diffusamente affrontato il delicato tema della “trasmissione” delle proprie volontà nel momento del decesso. Parliamo ora nello specifico del testamento olografo, come disciplinato all&#8217;<strong>articolo 602 del codice civile</strong>:</p>
<div class="level5" style="text-align: justify"><em>&#8220;Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.</em></div>
<div class="level5" style="text-align: justify"><em>La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non é fatta indicando nome e cognome, é tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.</em></div>
<div class="level5" style="text-align: justify"><em>La data deve contenere l&#8217;indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data é ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.&#8221;</em></div>
<h2 id="cosa">Cosa è il testamento olografo</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di procedere in un livello di maggiore dettaglio, giova soffermarsi – pur brevemente – su cosa sia il <strong>testamento olografo</strong>, di gran lunga la forma più semplice ed economica per poter esprimere le proprie volontà, valutato che non richiede la presenza di un notaio e/o di testimoni. Proprio le caratteristiche di cui sopra hanno reso <strong>il testamento olografo la forma più diffusa di testamento</strong>, nel quale esprimere, in forma libera e senza rispettare specifiche formule, la propria volontà.</p>
<p style="text-align: justify">Naturalmente, a fronte di tale libertà è comunque prevista una certa soglia di attenzione da parte del testatore, considerato che la legge impone – ad esempio – che<strong> il testamento rispetti alcuni criteri di rigore formale</strong>, stabiliti proprio a tutela di colui che ha il maggiore interesse a fare testamento: non bisogna infatti mai dimenticare che il testamento produrrà i propri effetti dopo la morte del testatore, ed è dunque fondamentale che dal documento si possano desumere le reali volontà dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify">Tra le principali <strong>caratteristiche del testamento olografo</strong> (ne parleremo diffusamente in uno specifico approfondimento) vi è ad esempio la necessità che il documento sia scritto interamente di pugno dal testatore, come stabilito dall’art. 602 c.c. (come intuibile, olografo deriva dal greco “olos”, tutto, e “grafo”, scritto).</p>
<h2 id="forma">La forma giuridica del testamento olografo</h2>
<p style="text-align: justify">Riagganciandoci a quanto sopra abbiamo appena ricordato, evidenziamo come il nostro ordinamento giuridico preveda che la volontà del testatore debba essere necessariamente espressa per iscritto, e che nel caso di testamento olografo, la scrittura avviene a cura dello stesso testatore (contrariamente a quanto avviene invece nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/"><strong>testamento pubblico</strong></a>, in cui la scrittura è a cura del notaio).</p>
<p style="text-align: justify">Peraltro, proprio la caratteristica di completa autonomia nella formulazione delle libertà del testatore, fa si che il testamento olografo sia sottoposto a delle formalità un po’ più rigide rispetto a quelle previste – ad esempio – per il testamento segreto e per il testamento pubblico, in cui è l’intervento notarile a garantire la provenienza del documento o la sua corretta “traduzione” formale (nel caso, rispettivamente, di testamento segreto o di testamento pubblico).</p>
<h3>Requisiti di forma</h3>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne tale aspetto, ricordiamo che i requisiti essenziali sono schematicamente sintetizzabili in tre:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>autografia</strong>: il testamento olografo deve essere scritto in tutte le sue parti dal testatore, senza l’ausilio di altri o di mezzi meccanici;</li>
<li><strong>data</strong>: il testamento olografo deve riportare giorno, mese e anno di sottoscrizione (mentre non è espressamente prevista l’indicazione del luogo);</li>
<li><strong>sottoscrizione</strong>: il testamento olografo deve essere sottoscritto, con il testatore che dovrà apporre la firma in calce alle proprie formulate disposizioni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Si tenga invece conto che nulla viene previsto per quanto concerne il supporto sul quale <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>scrivere il proprio testamento olografo</strong></a>, che potrà pertanto essere riportato su qualsiasi pezzo di carta, di qualsiasi qualità, dimensione, colore. È addirittura possibile ipotizzare che un testamento olografo possa essere valido se scritto su altro supporto (stoffa, legno, ecc.) purché sufficientemente durevole. Può dunque essere anche scritto su un muro, ma non può essere scolpito, perché questo caso mancherebbero la caratteristica dell’autografia di cui sopra abbiamo detto. È inoltre possibile usare più di un foglio di carta, purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro. In questo caso, sarebbe opportuno procedere alla sua numerazione, e ogni foglio dovrà riportare la data e la firma del testatore.</p>
<h2 id="vantaggi">Vantaggi e svantaggi del testamento olografo</h2>
<p style="text-align: justify">Concludiamo il nostro approfondimento odierno (ma torneremo più approfonditamente su alcuni aspetti nei prossimi giorni) con un breve elenco dei vantaggi e degli svantaggi tipici del testamento olografo. In tal senso, evidenziamo innanzitutto come il testamento olografo sia:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong>semplice</strong>: può essere scritto in qualunque momento, in qualunque luogo, su qualunque supporto, senza dover coinvolgere notaio o testimoni; anche le modifiche, le integrazioni e le variazioni potranno essere effettuate in un momento successivo con identica comodità;</li>
<li><strong>riservato</strong>: non prevedendo la presenza di terze parti, può essere tenuto nascosto a chiunque;</li>
<li><strong>economico</strong>: non richiede la presenza di alcun professionista e, dunque, non vi sarà necessità di pagare l’onorario notarile o di un legale.</li>
</ul>
<h3>Gli svantaggi</h3>
<p style="text-align: justify">Ad ogni modo, non bisogna nemmeno dimenticare che questo testamento presta il fianco ad alcuni svantaggi. Questo documento può infatti essere facilmente distrutto, smarrito, falsificato, sottratto. Si può comunque cercare di sopperire a questi malus andando a redigere più copie dello stesso testamento (tutte olografe) da consegnare a più persone e, in particolar modo, a un notaio.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, rammentiamo come il testamento olografo debba essere redatto necessariamente da un testatore che possa leggere e scrivere, e che possa farlo esprimendosi in maniera chiara e trasparente, senza che le sue volontà possano apparire confuse e opache (cosa che, in fin dei conti, potrebbe alimentare contestazioni piuttosto ampie).</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-diritto-di-abitazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento &#8211; indice: La successione ereditaria Il diritto di abitazione del coniuge Il legato ex lege e testamentario L&#8217;accettazione dell&#8217;eredit&#224; La vicenda e il giudizio Il legato e il prelegato La massima della sentenza Il beneficio d&#8217;inventario&#160; La genesi del diritto di abitazione Conclusioni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il legato del diritto di abitazione e l&#8217;istituzione di erede nel testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#successione"><strong>La successione ereditaria</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Il diritto di abitazione del coniuge</strong></a></li>
<li><a href="#legato"><strong>Il legato ex lege e testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#accettazione"><strong>L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità</strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda e il giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#prelegato"><strong>Il legato e il prelegato</strong></a></li>
<li><a href="#massima"><strong>La massima della sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#beneficio"><strong>Il beneficio d&#8217;inventario </strong></a></li>
<li><a href="#genesi"><strong>La genesi del diritto di abitazione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Può il testatore disporre, con lo stesso testamento, della quota di eredità di un figlio e legare a suo beneficio un  diritto di abitazione vitalizio su un immobile in suo possesso? La questione si risolve come spunto per la giurisprudenza della Cassazione per trattare l&#8217;istituto del legato ex lege ed in particolare del <strong>legato del diritto di abitazione. </strong></p>
<h2 id="successione" style="text-align: justify;">La successione legittima e testamentaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La morte è l&#8217;evento che sotto il profilo giuridico comporta l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. La<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong> si apre nel caso in cui non ci sia testamento o il testamento preveda solo in parte come deve essere devoluto il patrimonio ereditario. La successione legittima dunque può essere complementare a quella testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella testamentaria si apre quando c&#8217;è un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a></strong>. Le volontà del testatore possono investire tutto il patrimonio ereditario o solo alcuni beni. Il testatore infatti potrebbe aver disposto solo a titolo particolare ad esempio impiegando lo strumento giuridico del <strong>legato</strong>. In tal caso, il restante patrimonio non regolato nel testamento verrà devoluto secondo le norme di legge sulla successione legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle prossime righe si andrà ad esaminare un caso che si occupa della materia successoria ed in particolare del legato. Tale caso costituisce oggetto della <strong>sentenza n. 5564/2021</strong>. La vicenda ha dato spunto alla giurisprudenza per trattare il legato sotto vari profili. Nella sentenza la Cassazione affronta in parallelo gli istituti del legato ex lege e del legato testamentario prendendo come fonte di argomentazione il <strong>legato del diritto di abitazione</strong>.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sentenza n. 5564 del 1 marzo 2021</strong> ha ad oggetto come questione principale il legato del diritto di abitazione. Il diritto di abitazione viene trasferito da una madre ad un figlio tramite un legato testamentario. Con lo stesso testamento la donna designava il figlio quale erede universale. Come afferma la Cassazione, si trattava di due delazioni indipendenti per cui il chiamato all&#8217;eredità avrebbe potuto accettare l&#8217;eredità e rinunciare al legato o viceversa conseguire il legato e rifiutare l&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici introducono così il tema del legato ex lege iniziando la propria argomentazione a partire dal <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-abitazione-coniuge-superstite/">diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili del coniuge superstite</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile <em>&#8220;Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.</em> <em>Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli&#8221;.</em></p>
<h2 id="legato" style="text-align: justify;">Il legato: ex lege e testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite viene considerato un <strong>legato ex lege</strong>. Oggetto del legato ex lege è un diritto che si acquista per legge all&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> </strong>in genere ha origine testamentaria e non ha bisogno di una dichiarazione espressa di accettazione. Il diritto infatti si acquista automaticamente alla morte del testatore. Il beneficiario del legato tuttavia può rinunciarvi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>legato testamentario</strong> è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un erede un determinato bene o diritto per sempre o per un tempo determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la giurisprudenza è partita dalla disciplina del legato ex lege, ed in particolare del diritto di abitazione del coniuge superstite. La ha poi confrontata con quella del legato testamentario risolvendo la causa familiare derivante dalla successione testamentaria.</p>
<h2 id="accettazione" style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il chiamato all&#8217;eredità per diventare erede deve <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/"><strong>accettare l&#8217;eredità</strong></a> a lui devoluta. L&#8217;accettazione può essere espressa, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacita</a> o con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">beneficio d&#8217;inventario</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legato invece, come già accennato, non deve essere accettato per produrre effetti. Il diritto che ne costituisce oggetto entra automaticamente nel patrimonio del legatario alla morte del <em>de cuius</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coniuge superstite beneficiario dei diritti di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili <strong>è esonerato dall&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario</strong> prevista dall&#8217;articolo 485 del codice civile per il chiamato in possesso dei beni ereditari. Il coniuge superstite infatti è possessore della casa familiare non in forza della delazione dell&#8217;eredità a titolo universale ma in forza del legato ex lege previsto dall&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione investe anche il legato testamentario del diritto di abitazione. Come afferma la Cassazione nella sentenza in esame <em>&#8220;Le ragioni che giustificano l’esenzione del legatario del diritto di abitazione dall’onere dell’inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall’art. 485 c.c., operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie pertanto il legatario del diritto di abitazione è esonerato dall&#8217;onere di eseguire l&#8217;inventario.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">La vicenda</h2>
<p style="text-align: justify;">Una donna istituisce con testamento eredi i suoi tre figli. Ne privilegia uno trasmettendogli a titolo di legato un diritto di abitazione e uso di mobili su uno degli immobili facente parte dell&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna pertanto con il testamento dispone in favore di un unico figlio, e quindi della stessa persona, della quota ereditaria, <strong>istituendolo erede universale</strong>, e del <strong>legato del diritto di abitazione uso dei mobili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro dei figli, trovandosi creditore del fratello legatario, si rivolge al Tribunale chiedendo di accertare che quest&#8217;ultimo abbia accettato l&#8217;eredità della madre. L&#8217;attore aveva intrapreso un&#8217;esecuzione immobiliare nei confronti del fratello avente ad oggetto un immobile facente parte del patrimonio ereditario. L&#8217;esecutato aveva il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a> dell&#8217;immobile in virtù del legato del diritto di abitazione. La parte attrice pertanto presentava la necessità di accertare l&#8217;avvenuta accettazione dell&#8217;eredità per proseguire l&#8217;azione esecutiva sull&#8217;immobile.</p>
<h3>Il primo grado di giudizio</h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo grado di giudizio si risolve a sfavore dell&#8217;attore. Il Tribunale valorizza la posizione del fratello convenuto il quale avrebbe avuto il possesso di un immobile ereditario in ragione di un titolo diverso da quello di erede universale ovvero<strong> a titolo di legato</strong>.</p>
<h3>L&#8217;appello e il terzo grado</h3>
<p style="text-align: justify;">Ricorrendo in appello il fratello creditore ottiene una sentenza a sé favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello solleva in particolare il fatto che il legatario deve eseguire l&#8217;inventario per l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità come previsto articolo 485 del codice civile in quanto il possesso del bene oggetto del legato non costituirebbe deroga alla suddetta norma. Il chiamato in possesso dei beni ereditari ha l&#8217;obbligo di eseguire l&#8217;inventario nei termini stabiliti dall&#8217;articolo 485 del codice civile. In mancanza perde la qualità di erede con beneficio d&#8217;inventario ed assume soltanto la qualità di erede puro e semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fratello debitore ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado basando il proprio ricorso su un unico motivo.</p>
<h2 id="prelegato" style="text-align: justify;">Il prelegato</h2>
<p style="text-align: justify;">Per effetto del fatto che con il testamento la donna aveva designato il figlio come erede e al contempo come legatario il figlio assume la qualità di <strong>prelegatario</strong>. Il prelegatario è il soggetto che, chiamato all&#8217;eredità in sede di successione testamentaria, viene istituito erede e anche legatario di un bene facente parte del patrimonio ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il codice civile disciplina il prelegato all&#8217;articolo 661 il quale recita: <em>&#8220;Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l&#8217;eredità si considera come legato per l&#8217;intero ammontare&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il prelegato si considera a carico di tutti i coeredi se il testatore non esprime una diversa volontà e nell&#8217;intero ammontare. Ciò significa che il suo valore viene sottratto al complessivo ammontare del patrimonio ereditario prima che avvenga la divisione ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, l&#8217;istituto giuridico del legato può essere volontario e derivare dalla volontà del testatore oppure ex lege cioè derivare dalla legge. Di norma l&#8217;istituzione di erede a titolo particolare avviene per volontà del testatore ma ci sono molti casi in cui la legge individua ipotesi di legato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>diritto di abitazione</strong> è uno di questi ai sensi dell&#8217;articolo 540, secondo comma, del codice civile. Il beneficiario di tale diritto è il coniuge superstite.</p>
<h2 id="massima">La Cassazione sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite</h2>
<p style="text-align: justify;">Sul legato del diritto di abitazione ex lege si è pronunciata il 3 marzo 2021 con la sentenza n. 5564 la Corte di cassazione la quale, richiamando l&#8217;orientamento dominante, ha ricordato che <strong><em>&#8220;la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.</em> 540 c.c.) <em>in ogni caso, anche nell’ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del legato ex lege si modella su quella prevista dal codice civile per il legato testamentario. Così afferma esplicitamente la Corte nella sentenza in oggetto.</p>
<h2 id="beneficio">Eredità, legato del diritto di abitazione e beneficio d&#8217;inventario</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto emerge dalla sentenza in esame il coniuge superstite beneficiario del diritto di abitazione è esonerato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/">dall&#8217;obbligo previsto dall&#8217;articolo 485 del codice civile di effettuare l&#8217;inventario</a>. Le ragioni che giustificano tale esenzione &#8211; afferma la Corte &#8211; operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. <strong>Anche il legato del diritto di abitazione è pertanto esonerato dall&#8217;obbligo di eseguire l&#8217;inventario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ritiene il ricorso fondato e svaluta le considerazioni effettuate dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello in particolare sosteneva, al contrario, l&#8217;obbligo del legatario di eseguire l&#8217;inventario come previsto per il chiamato all&#8217;eredità ai sensi dell&#8217;articolo 485 del codice civile.</p>
<h2 id="genesi" style="text-align: justify;">La genesi del legato ex lege e del diritto di abitazione del coniuge</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua <strong>genesi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della suprema Corte invece affermano che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Le considerazioni proposte dalla corte d’appello, là dove si ipotizza che il legato ex lege in favore del coniuge preesista alla morte, essendo costituito con il matrimonio, sono evidentemente un fuor d’opera.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Il matrimonio e la preesistente destinazione abitativa dell’immobile costituiscono il presupposto della nascita di diritti sulla casa familiare, che sorgono e si acquistano, al pari del legato testamentario, al momento della morte</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il legato è disposto a favore di chi sia chiamato all’eredità a titolo universale (prelegato) le delazioni sono indipendenti; tale indipendenza si risolve nella facoltà del chiamato di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità. Le particolarità del legato ex lege in favore del coniuge superstite sono altre e non certamente quelle indicate dalla corte d’appello&#8221;.</em></p>
<h2 id="conclusioni">Il legato del diritto di abitazione, la quota disponibile e la quota di riserva (legittima)</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 540 del codice civile <strong>i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili del coniuge gravano sulla quota disponibile</strong>. Qualora questa non fosse sufficiente tali diritti gravano sulla quota di riserva del coniuge (senza intaccare il valore del legato acquisito dal coniuge) ed infine su quella dei figli. Così affermano i giudici della Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benché chiamati nell’intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, &#8211; afferma la corte &#8211;  perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest’ultima&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il legato testamentario invece, per quanto disposto dall&#8217;articolo 560, terzo comma, del codice civile, è cumulabile con la quota di legittima purché non superi il valore della disponibile e della legittima.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza&#8221;</em> &#8211; afferma la Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi la Suprema Corte ritiene che la sentenza vada cassata. Rinvia la causa alla Corte d&#8217;appello per riesaminarla alla luce dei principi enunciati in tal sede.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando una scrittura privata è testamento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando una scrittura privata &#232; testamento &#8211; indice: Il testamento olografo&#160; La scrittura privata I fatti di causa La sentenza di appello Scrittura privata e testamento&#160; I motivi del ricorso&#160; Conclusioni La Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 25936/2021, ha ribadito che, affinch&#233; una scrittura privata possa considerarsi testamento, deve presentare non solo i requisiti di forma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata-testamento/">Quando una scrittura privata è testamento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quando una scrittura privata è testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#testamento">Il testamento olografo</a> </strong></li>
<li><a href="#scrittura"><strong>La scrittura privata</strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza di appello</strong></a></li>
<li><a href="#privata"><strong>Scrittura privata e testamento </strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi del ricorso </strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, con l&#8217;<strong>ordinanza n. 25936/2021</strong>, ha ribadito che, affinché una scrittura privata possa considerarsi testamento, deve presentare non solo i requisiti di forma previsti dal codice civile per il testamento olografo ma anche la chiara ed espressa volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.</p>
<h2 id="testamento" style="text-align: justify;">Il testamento olografo e i suoi requisiti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 587 del codice civile chiarifica che il testamento è <em>&#8220;un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie trattasi di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a> ovvero il testamento redatto di pugno dal testatore e disciplinato dall&#8217;articolo 602 del codice civile che ne detta i requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e <strong>sottoscritto di mano del testatore</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La sottoscrizione deve essere posta <strong>alla fine delle disposizioni</strong>. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La data deve contenere l&#8217;indicazione del <strong>giorno, mese e anno</strong>. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">La scrittura privata oggetto dell&#8217;ordinanza in esame presentava tutti i requisiti previsti dalla norma su esposta. Conteneva tuttavia disposizioni non indicative della volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo al decesso.</p>
<h3>Quando un atto può dirsi contenente una manifestazione di ultima volontà</h3>
<p style="text-align: justify;">Precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 150 del 2014 che <em>“perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia <strong>espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte</strong>”.</em></p>
<h2 id="scrittura" style="text-align: justify;">La scrittura privata</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato nell&#8217;introduzione la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/">scrittura privata</a></strong> è un documento sottoscritto da una o più parti che ha effetti giuridici e che costituisce una prova documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle varie configurazioni  che si possono dare ad una scrittura privata questa può dar luogo a diversi tipi di atti come ad esempio un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/">contratto</a>, un testamento e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo dunque un documento idoneo a produrre effetti giuridici tra le parti sottoscriventi o nei confronti di terzi <strong>può validamente qualificarsi come testamento olografo</strong> qualora sia redatta nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle norme con cui la legge disciplina il testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">È semplice redigere una scrittura privata ma non è altrettanto semplice, in mancanza di idonee conoscenze giuridiche, darle la configurazione confacente alle proprie volontà e ai propri scopi. Per produrre un documento valido che possa produrre gli effetti desiderati è infatti sempre opportuno affidarsi ad un professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">È questo il caso che la Cassazione si è trovata a dover risolvere.  Una tipica lite insorta tra fratelli in sede di successione ereditaria relativamente ad una scrittura privata redatta dalla madre defunta.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti di causa</h2>
<p style="text-align: justify;">Tizia proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d&#8217;appello che <strong>disconosceva valore di testamento ad una scrittura privata </strong>elaborata dalla madre defunta. La scrittura conteneva, secondo quanto apprezzato dai giudici di merito, <em>&#8220;un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni&#8221;</em>. La causa veniva instaurata innanzi alla Corte d&#8217;appello di Napoli tra Tizia e i due fratelli germani.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza della Corte d&#8217;appello Tizia proponeva ricorso in Cassazione sostenuto da tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> Tizia denunciava violazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile. La Corte d&#8217;appello infatti nel disconoscere alle dichiarazioni contenute nella scrittura la qualità di disposizioni testamentarie non aveva, secondo la tesi della ricorrente, tenuto debito conto della <strong>volontà della defunta</strong> né del <strong>principio di conservazione del contratto</strong> ex articolo 1367 del codice civile applicabile anche al testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso censurava la sentenza nella parte in cui prevedeva l&#8217;integrale nullità dell&#8217;atto. Secondo la tesi della ricorrente invece la nullità doveva investire solo le disposizioni ritenute univoche dai giudici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo di ricorso contestava la regolamentazione delle spese processuali da parte della Corte d&#8217;appello.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">Quando una scrittura privata è testamento: il secondo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello si è approcciata all&#8217;esame del documento oggetto di causa muovendo dalle stesse considerazioni effettuate dai giudici nell&#8217;ordinanza. Ovvero indagare l&#8217;effettiva volontà dell&#8217;autrice della scrittura con tutti i mezzi giuridici a disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, non essendo stata fatta domanda per l&#8217;introduzione di <strong>prove orali</strong> al fine di dimostrare che la volontà movente il comportamento del<em> de cuius</em> era quella di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte, non avevano avuto un riscontro le considerazioni effettuate dalla ricorrente circa il carattere testamentario delle disposizioni scritte dalla madre.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal lato formale, secondo la Corte d&#8217;appello, lo scritto <strong>aveva tutti i requisiti di forma.</strong> Al contempo tuttavia i giudici lo hanno qualificato come <em>&#8220;un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni&#8221;</em> e contenente delle espressioni <em>&#8220;indice chiaro di <strong>un&#8217;assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è censurabile in sede di legittimità, afferma la Cassazione, un&#8217;indagine priva di errori logici e giuridici.</p>
<h2 id="privata" style="text-align: justify;">Quando una scrittura privata è testamento secondo la Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo i giudici della Cassazione hanno enunciato nell&#8217;ordinanza il seguente principio:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;</em><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>pertanto, <strong>ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso</strong>.&#8221;</em></p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione del contratto e il principio di conservazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni dell&#8217;inammissibilità si fondano sulle seguenti questioni:</p>
<ul>
<li>L&#8217;interpretazione del contratto e</li>
<li>il principio di conservazione.</li>
</ul>
<h3>Dell&#8217;interpretazione del contratto e della volontà testamentaria</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>interpretazione contrattuale</strong> rinvenuta equivoca relativamente ad alcune clausole non può essere contestata in sede di legittimità con delle sole ipotesi di maggiore o minore plausibilità di interpretazioni alternative a tali clausole. La contestazione deve avvenire rappresentando elementi idonei a rilevare l&#8217;erroneità della valutazione operata dal giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è il principio sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 15471/2017 e ripreso nella sentenza in esame dalla Cassazione, applicato al testamento nonché alle modalità di contestazione delle violazioni di legge prospettate dalla ricorrente. Nelle quattordici pagine di ricorso prodotte dalla ricorrente la stessa sosteneva che è <em>&#8220;estremamente più plausibile che la redigente abbia deciso di disporre dei suoi beni e distribuirli pensando al momento prossimo in cui non ci sarebbe stata più&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">È stato inoltre affermato, relativamente all&#8217;interpretazione del contratto, che affinché una scrittura privata, contenente disposizioni ambigue, possa qualificarsi come testamento è <em>&#8220;necessario <strong>indagare, ove le espressioni nel documento risultino ambigue, o comunque di valore non certo, su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite</strong> con la disposizione medesima&#8221;.</em></p>
<h3>Il principio di conservazione del contratto</h3>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>principio di conservazione del contratto</strong> di cui all&#8217;articolo 1367 del codice civile prevede che <em>&#8220;Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio si applica anche al testamento come una serie di altre norme sui contratti. Si pensi ad esempio agli articoli 1362 &#8211; 1363 &#8211; 1364 &#8211; 1365 e 1366 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie tuttavia, secondo la Suprema Corte, è inapplicabile tale principio. Tale principio presuppone infatti il riconoscimento di un contenuto testamentario allo scritto. La qualità di disposizioni testamentarie in questo caso non è stata riconosciuta allo scritto della signora defunta.</p>
<h3>Il secondo e il terzo motivo di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile. La ricorrente censurava la sentenza della Corte d&#8217;appello nella parte in cui <strong>dichiarava la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità</a> dell&#8217;intera scrittura</strong> e non solo delle disposizioni di dubbia univocità. Si rimprovera dunque alla Corte l&#8217;aver accertato una nullità totale e non parziale del supposto negozio testamentario. Si tratta tuttavia di censura di un apprezzamento del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici dichiarano infine inammissibile anche il terzo motivo di ricorso relativo alla regolamentazione delle spese processuali. La modifica della regolamentazione delle spese processuali non costituiva attività autonoma bensì subordinata alla fondatezza del ricorso.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione la scrittura privata è testamento solo quando<em> &#8220;<strong>contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è dunque sufficiente che la scrittura privata abbia solo i requisiti formali richiesti dalla legge per il testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza della volontà di disporre è condizione per procedere con l&#8217;interpretazione della volontà testamentaria. Tale attività è rimessa al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patti successori e testamento reciproco tra coniugi</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-reciproco-coniugi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Patti successori e testamento reciproco tra coniugi &#8211; indice: Il testamento reciproco Il divieto dei patti successori&#160; I fatti di causa&#160; Testamento reciproco tra coniugi Il ricorso in Cassazione Congiuntivo, simultaneo e corrispettivo Patti successori e testamento reciproco&#160; Conclusioni Con la sentenza 18197 del 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare due [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Patti successori e testamento reciproco tra coniugi &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#testamento"><strong>Il testamento reciproco</strong></a></li>
<li><a href="#divieto"><strong>Il divieto dei patti successori </strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti di causa </strong></a></li>
<li><a href="#reciproco"><strong>Testamento reciproco tra coniugi</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#congiuntivo"><strong>Congiuntivo, simultaneo e corrispettivo</strong></a></li>
<li><strong><a href="#patti">Patti successori e testamento reciproco</a> </strong></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza 18197 del 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare due rilevanti questioni giuridiche relativamente a due istituti del codice civile: il testamento reciproco e il divieto di patti successori.</p>
<p style="text-align: justify;">I due temi si intrecciano nella vicenda oggetto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte. Prima di calarsi nel caso di specie tuttavia si farà una breve introduzione dei due istituti al fine di una più rapida ed efficace comprensione.</p>
<h2 id="testamento" style="text-align: justify;">Il testamento reciproco</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 589 del codice civile stabilisce che <em>&#8220;Non si può fare testamento <strong>da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma contempla l&#8217;ipotesi del testamento congiuntivo e del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-reciproco/">testamento reciproco</a>. In buona sostanza la legge ritiene invalido l&#8217;atto sottoscritto da più soggetti contenente disposizioni testamentarie in favore di un terzo o che dispongano reciprocamente di una futura successione in favore dei sottoscriventi. Ciò che pertanto la legge ritiene invalido è il <strong>testamento collettivo</strong> in quanto verrebbe violata la disposizione di cui all&#8217;articolo 602 del codice civile dalla quale emerge l&#8217;unilateralità dell&#8217;atto testamentario.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ipotesi di testamento reciproco, affetta da vizio che comporta la nullità, va tenuta distinta dalle ipotesi di testamento simultaneo o testamento corrispettivo. Tali ultime due forme di testamento sono infatti valide.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto principale del testamento reciproco dunque è la <strong>nullità dell&#8217;atto</strong>. Tale nullità può essere fatta valere in giudizio con i mezzi di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">impugnazione del testamento</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che rileva ai fini della distinzione tra un testamento valido e invalido, perché contrario a norme di legge, è la <strong>libera e incondizionata espressione delle ultime volontà</strong>. Secondo la dottrina e la giurisprudenza più influenti la libera e incondizionata espressione delle ultime volontà si avrà senza dubbio in due schede testamentarie distinte che contengano le disposizioni reciproche dei testatori. La libera e incondizionata espressione delle ultime volontà si può tuttavia avere anche in presenza di un unica scheda testamentaria in cui siano redatti due testamenti olografi distinti. In questo caso si possono avere due testamenti simultanei perché redatti cronologicamente uno dopo l&#8217;altro e corrispettivi. Non si tratterà tuttavia di atti nulli purché non risulti vincolata la libera e incondizionata espressione delle ultime volontà dei sottoscriventi.</p>
<h2 id="divieto" style="text-align: justify;">Il divieto di patti successori</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">divieto dei patti successori</a></strong> è invece sancito dall&#8217;articolo 458 del codice civile. Secondo tale norma <em>&#8220;Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">I patti successori sono tutti quei contratti o atti unilaterali con cui si dispone della successione di un soggetto non ancora defunto. La norma riconosce tre tipi di patti successori: <strong>istitutivi, dispositivi e abdicativi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha previsto la nullità di tali patti per tutelare la libertà testamentaria. Il testatore infatti dev&#8217;essere libero di disporre della propria successione fino all&#8217;ultimo istante di vita. Non può pertanto essere vincolato da un atto anteriore che comprima la sua volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie dalle disposizioni testamentarie di due coniugi emergeva un patto successorio istitutivo che rendeva nulle tali disposizioni.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti relativi alla causa sui patti successori e il testamento reciproco</h2>
<p style="text-align: justify;">Due fratelli instauravano una causa ereditaria innanzi al tribunale per far dichiarare la nullità dei testamenti olografi dei propri comuni genitori. Tali testamenti regolavano le successioni dei due coniugi ed erano stati redatti nello stesso tempo e con uguale contenuto. Dopo la morte dei due fratelli le cause venivano portate avanti dai rispettivi eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado accoglie l&#8217;istanza per far dichiarare la nullità ravvisando nelle schede testamentarie l&#8217;espressione di un <strong>patto successorio istitutivo</strong>. L&#8217;erede controparte propone appello contro la decisione del tribunale senza accoglimento e pertanto propone ricorso in cassazione.</p>
<h2 id="reciproco">Patti successori e testamento reciproco tra coniugi</h2>
<p style="text-align: justify;">I due testamenti erano stati redatti lo stesso giorno ma <strong>separatamente e con disposizioni reciproche</strong> in favore dei due coniugi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i due avevano disposto che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il primo dei due a decedere avrebbe avuto il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usufrutto/">usufrutto</a> dell&#8217;azienda commerciale;</li>
<li>il testatore superstite avrebbe ereditato la parte di immobili di proprietà dell&#8217;altro testatore;</li>
<li>nominavano come <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-testamentaria/">sostituto</a> in caso di non volontà o impossibilità di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità</a> o in caso di commorienza un figlio;</li>
<li>l&#8217;altro figlio avrebbe ereditato le quota di sua spettanza relativamente ad altri immobili;</li>
<li>designavano quale legatario dei beni che ciascun testatore avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo uno dei figli.</li>
</ul>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">I motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, eredi dell&#8217;originario convenuto, si affidano a tre motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>primo motivo</strong> di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 458, 2727 e 2729 del codice civile. In particolare il ricorrente contesta l&#8217;utilizzo delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito per dedurre la vincolatività di un accordo tra i coniugi integrante un patto successorio istitutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>secondo motivo</strong> invece si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 458, 1372, 1350 e 2729 del codice civile. Il ricorrente deduce che il patto successorio istitutivo presunto dalla Corte d&#8217;Appello avrebbe dovuto avere la forma scritta e che ci sarebbe stata violazione dell&#8217;articolo 2729 del codice civile <em>&#8220;non essendo consentita, in considerazione dell&#8217;onere formale imposto dalla presenza di immobili nelle due eredità, la prova per presunzioni&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>terzo motivo</strong> di ricorso si basa sulla denuncia di violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 589 del codice civile. A parere del ricorrente non ci sarebbe testamento reciproco nullo, come sostenuto in origine della causa innanzi al tribunale dall&#8217;attore, in quanto i coniugi hanno redatto le schede testamentarie su due documenti separati.</p>
<h2 id="congiuntivo" style="text-align: justify;">Testamento congiuntivo, reciproco simultaneo e corrispettivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso la Corte adita sottolinea la <strong>differenza tra testamento congiuntivo e simultaneo</strong>. Si legge infatti nella sentenza che <em>&#8220;Diversa dal testamento congiuntivo è l&#8217;ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due diposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio. L&#8217;utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l&#8217;autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l&#8217;autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il caso di specie, afferma la Corte di Cassazione, configura un&#8217;ipotesi di testamento simultaneo ma non di testamento reciproco ex articolo 589 del codice civile. I coniugi infatti hanno redatto i testamenti testamenti nello stesso tempo ma in atti separati. Non rileva il fatto che avessero ad oggetto lasciti reciproci o destinati a beneficiare uno o più terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando un orientamento della stessa Corte del 2012, cristallizzato nella pronuncia 5508/2012, la Corte osserva che <em>&#8220;<strong>in presenza di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="patti" style="text-align: justify;">Divieto di patti successori e testamento reciproco tra coniugi</h2>
<p style="text-align: justify;">I testamenti simultanei sono validi perché non contrari a norme di legge ma possono essere colpiti da invalidità <strong>quando sono l&#8217;esecuzione di un precedente accordo concluso tra i testatori avente ad oggetto l&#8217;impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte sul punto richiama una vecchia sentenza, la n. 2623/1982 in cui si era affermato che <em>&#8220;si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell&#8217;art. 458 c.c., <strong>quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo</strong>, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il caso di specie integrava dunque un patto successorio vietato ex lege. Con i testamenti simultanei infatti ciascun coniuge disponeva dei propri beni in favore di uno dei figli perché l&#8217;altro coniuge disponeva delle proprie sostanze nei confronti dell&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado pertanto aveva ben individuato che i due testamenti, di uguale contenuto, erano la <strong>manifestazione di uno specifico e obbiettivo accordo tra i testatori</strong>. Tale accordo risultava da:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il fatto che i testamenti erano stati redatti simultaneamente;</li>
<li>avevano contenuto e forma identici.</li>
</ul>
<h2 id="conclusioni">La prova dei patti successori: conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli appellanti tuttavia contestavano l&#8217;inesistenza della prova del vincolo costituito dai due coniugi sulla regolamentazione pattizia delle proprie successioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ritiene inammissibile tale motivo di appello per difetto di specificità. Il difetto di specificità si configura rispetto agli elementi presuntivi utilizzati dal giudice di primo grado per dimostrare l&#8217;esistenza del vincolo. Le stesse ragioni vengono portate alla Cassazione con il secondo motivo di appello che la Cassazione respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte infatti condivide la soluzione proposta dalla più accreditata dottrina secondo cui <em>&#8220;<strong>non è necessario che l&#8217;esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Infine la Corte rigetta anche il terzo motivo di ricorso e dichiara la nullità dei testamenti simultanei. La nullità è dipesa non dal fatto che i testamenti erano contrari alla legge ex articolo 589 del codice civile ma dal fatto che configuravano atti esecutivi di un patto successorio vietato ex articolo 458 del codice civile.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/riconoscimento-debito-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 07:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; il riconoscimento del debito Come funziona nel testamento Rapporti con la revoca del testamento Cos&#8217;&#232; il legato di debito Differenze con il legato di debito L&#8217;articolo 1988 del codice civile recita: &#8220;La&#160;promessa di pagamento&#160;o la&#160;ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#riconoscimento"><strong>Cos&#8217;è il riconoscimento del debito</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona nel testamento</strong></a></li>
<li><a href="#rapporti"><strong>Rapporti con la revoca del testamento</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il legato di debito</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Differenze con il legato di debito</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1988 del codice civile recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La promessa di pagamento o la<strong> ricognizione di un debito</strong> dispensa colui a favore del quale è fatta dall&#8217;onere di provare il rapporto fondamentale. L&#8217;esistenza di questo si presume fino a prova contraria&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma si imbatte in due diversi istituti di diritto privato: la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Il primo viene utilizzato dal debitore che voglia manifestare la propria consapevolezza di dover adempiere ad un debito già esistente con una dichiarazione di promessa di pagamento. Il secondo invece si usa quando si vuole soltanto riconoscere l&#8217;esistenza di un debito senza far sorgere alcuna obbligazione. Entrambi gli istituti pertanto presuppongono che il debito esista già.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a>, ovvero l&#8217;atto che manifesta le ultime volontà del defunto, può contenere sia una promessa di pagamento che un riconoscimento di debito. L&#8217;approfondimento odierno si focalizza sul secondo istituto operando un parallelismo con un altro importante istituto del diritto successorio: il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> di debito</strong>.</p>
<h2 id="riconoscimento" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il riconoscimento del debito</h2>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una <strong>dichiarazione unilaterale</strong> con cui il debitore riconosce l&#8217;esistenza di un  debito nei confronti di un soggetto creditore. La norma che disciplina l&#8217;istituto, l&#8217;articolo 1988 del codice civile, si colloca nel libro IV sulle obbligazioni. Non si pensi tuttavia che l&#8217;istituto costituisca fonte di un&#8217;obbligazione in quanto il debito è già esistente e non viene in essere con la dichiarazione del debitore. <em>&#8220;L&#8217;esistenza di questo si presume fino a prova contraria&#8221; </em>infatti afferma la norma<em>. </em>La vera fonte obbligazionaria è proprio il debito che presuppone il relativo obbligo di adempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile non dà una definizione dell&#8217;istituto né prevede dei requisiti di forma della dichiarazione. Si limita a definire gli effetti sul piano probatorio affermando che la dichiarazione &#8220;<em>dispensa colui a favore del quale è fatta dall&#8217;onere di provare il rapporto fondamentale&#8221;. </em>L&#8217;effetto pertanto è quello di <strong>invertire l&#8217;onere della prova</strong> rispetto alle tradizionali regole probatorie previste dall&#8217;articolo 2697 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il creditore agisca in giudizio contro il debitore pertanto, la ricognizione del debito da quest&#8217;ultimo effettuata opera a vantaggio del creditore che non dovrà dimostrare quel rapporto fondamentale e tantomeno che quel rapporto esiste sulla base di una causa lecita. Spetterà invece al debitore dimostrare che la pretesa giuridica del creditore è priva di fondamento perché basata, ad esempio, su una causa illecita oppure perché il rapporto si è già estinto o perché è intervenuto qualsiasi altro fatto che ha modificato, impedito o estinto il rapporto giuridico.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito può essere contenuta in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a>. Il testamento costituisce il veicolo con cui rendere gli effetti processuali propri dell&#8217;istituto ovvero l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova dell&#8217;esistenza di un credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento del debito è effettuato dal testatore a favore di un creditore il quale ne trarrà non poco beneficio. Il creditore così potrà giovare di un documento provante il proprio credito. All&#8217;interno del testamento il riconoscimento del debito consiste in un <strong>espressione meramente dichiarativa</strong> e di contenuto atipico. Il suo contenuto può essere assimilato a quello patrimoniale sebbene non lo sia in senso proprio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto è comprensibile in maniera più chiara se si effettua un parallelo con il <strong>legato di debito</strong> di cui si introdurrà brevemente la disciplina nel prossimo paragrafo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spesso l&#8217;istituto del riconoscimento del debito in un testamento viene utilizzato proprio per dissimulare un legato di debito.</p>
<h2 id="rapporti" style="text-align: justify;">Riconoscimento del debito e revoca del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è detto fin d&#8217;ora che il riconoscimento del debito contenuto in un testamento è una dichiarazione in esso contenuta. È noto tuttavia che il testamento è un atto revocabile come stabilito dall&#8217;articolo 587 del codice civile secondo cui &#8220;<em>Il testamento è un<strong> atto revocabile</strong> con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Qual è la sorte della dichiarazione di riconoscimento del debito <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">qualora il testamento venga revocato</a>? La sorte sembra essere quella della sopravvivenza della dichiarazione al testamento. Mentre non può dirsi lo stesso per quanto riguarda il legato di debito. In seguito verrà chiarito meglio questo aspetto.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Il legato di debito</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 659 del codice civile <em>&#8220;Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma introduce l&#8217;istituto di diritto successorio del <strong>legato di debito</strong> da tenere ben distinto dal riconoscimento del debito effettuato in un testamento. Il legato di debito è infatti un vero e proprio<strong> atto dispositivo</strong> che attribuisce la qualità di legatario e che può essere fonte di obbligazione. La disposizione contenuta nel legato infatti può ben dare vita ad una nuova obbligazione, producendo l&#8217;effetto estintivo della precedente ed andando a sostituirsi a questa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto in commento può essere utilizzato dal testatore soltanto per soddisfare la pretesa creditoria di un creditore oppure per fargli conseguire un vantaggio. Entrambe le disposizioni sembrano essere valide a parere della dottrina.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una disposizione avente una duplice sostanza. Ha carattere <strong>patrimoniale</strong> in quanto, come la ricognizione del debito, riconosce l&#8217;esistenza di un debito. Allo stesso tempo è una <strong>disposizione tipica a titolo particolare</strong> che attribuisce al creditore la qualità di legatario.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Differenze e affinità con il legato di debito</h2>
<p style="text-align: justify;">Operando un parallelismo tra i due istituti si può affermare con riguardo al <strong>riconoscimento del debito contenuto in un testamento</strong> che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è una semplice dichiarazione con cui il testatore riconosce l&#8217;esistenza di un debito a vantaggio di un creditore che non attribuisce nessuna qualità di erede o legatario;</li>
<li>non è fonte di obbligazione;</li>
<li>sopravvive al testamento revocato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Del <strong>legato di debito</strong> invece si può affermare che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è una vera e propria disposizione testamentaria e non una mera dichiarazione;</li>
<li>può essere fonte di obbligazione;</li>
<li>può essere revocata con il testamento senza tuttavia inficiare sulla validità della dichiarazione di esistenza del debito ma soltanto con riguardo alla disposizione a titolo particolare;</li>
<li>ha una duplice veste: quella di dichiarazione dell&#8217;esistenza di un debito e quella di disposizione a titolo particolare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Volendo trovare invece dei punti di affinità tra i due istituti si può riconoscere al legato di debito la stessa efficacia dichiarativa riscontrata nella dichiarazione di ricognizione del debito.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il testamento biologico &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-biologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 16:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il testamento biologico &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I presupposti Come funziona Le DAT I comuni italiani Giurisprudenza Il testamento biologico &#232; un istituto giuridico nato a livello Europeo come strumento di tutela dei privati che vengono colpiti da forme di incapacit&#224; invalidanti dal punto di vista psichico prima della morte. In Italia tale istituto ha subito [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il testamento biologico &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#DAT"><strong>Le DAT</strong></a></li>
<li><a href="#comuni"><strong>I comuni italiani</strong></a></li>
<li><a href="#giurisprudenza"><strong>Giurisprudenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>testamento biologico</strong> è un istituto giuridico nato a livello Europeo come strumento di tutela dei privati che vengono colpiti da forme di incapacità invalidanti dal punto di vista psichico prima della morte. In Italia tale istituto ha subito un vuoto normativo per lungo tempo. A differenza di altri paesi come Germania, Inghilterra e Spagna dove era già stato accolto e normato. Oggi abbiamo una normativa che disciplina il testamento biologico ed è la <strong>legge n. 219/2017</strong> entrata in vigore nel gennaio 2018. Le disposizioni testamentarie effettuate prima dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;appena citata legge sono comunque rimaste valide.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa in particolare ha disciplinato le <strong>DAT</strong> che costituiscono il contenuto del testamento biologico. Da allora infatti si parla di DAT anche per indicare il testamento biologico stesso. Se prima di tale normativa dunque era dubbio un ruolo del notaio nella redazione del testamento biologico oggi tale ruolo è confermato sebbene non per forza necessario. In conclusione di questa breve introduzione pertanto si può affermare che il testamento biologico <strong>non è un vero e proprio <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong>: il suo contenuto infatti non attiene né a disposizioni di carattere patrimoniale né non patrimoniale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il testamento biologico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testamento biologico è un documento con cui una persona dispone della propria vita (in particolare delle cure a cui sottoporsi o meno) nell&#8217;eventualità si trovasse ad essere un <strong>malato terminale</strong> ovvero <strong>incapace</strong> in maniera irreversibile a causa di un certo fattore invalidante.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina più autorevole lo ha definito come un <strong>negozio unilaterale <em>inter vivos</em></strong> piuttosto che un testamento vero e proprio per il contenuto delle sue disposizioni. Se si pensa infatti al tradizionale testamento, con il testamento biologico l&#8217;autore non dispone delle proprie sostanze. Si rammenta quanto disposto dall&#8217;articolo 587 del codice civile nel definire il testamento. <em>&#8220;Il testamento è l&#8217;atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, <strong>di tutte le proprie sostanze o di parte di esse</strong>&#8220;</em>. E se anche sono ammesse nel testamento disposizioni di carattere non patrimoniale non si tratta di quelle di cui si dispone con il testamento biologico che riguardano la vita del disponente stesso. Si tratta inoltre di un negozio giuridico i cui effetti sono differiti al verificarsi dell&#8217;evento che determina l&#8217;incapacità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la legge n. 219/2017 tuttavia si parla con maggiore frequenza di DAT ovvero <strong>Disposizioni anticipate di trattamento</strong>. Tali disposizioni infatti sarebbero la manifestazione della volontà del disponente in ordine ai trattamenti terapeutici necessari a mantenerlo in vita in caso di malattia allo stato terminale o di incapacità totale.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 4 della legge 219/2017 il paziente solo <em>&#8220;<strong>dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte</strong>&#8220;</em> può comporre il testamento biologico. La legge obbliga pertanto il soggetto a tenere un colloquio informativo con il proprio medico curante o altro medico di fiducia prima di procedere con il testamento biologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione costituisce dunque il presupposto di redazione del testamento che si può individuare in quello che la legge 219/2017 disciplina all&#8217;articolo 1 come<strong> consenso informato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 1 stabilisce infatti che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di <strong>essere informata in modo completo</strong>, <strong>aggiornato e a lei comprensibile</strong> riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell&#8217;eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell&#8217;accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l&#8217;eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico&#8221;.</em></p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come fare il testamento biologico</h2>
<p style="text-align: justify;">Ciascun soggetto <strong>maggiore di età</strong> e <strong>capace di intendere e di volere</strong> può fare testamento biologico rendendo nelle forme a breve citate le disposizioni anticipate di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere rese nelle forme tradizionali previste dall&#8217;ordinamento giuridico ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/"><strong>scrittura privata</strong> </a>semplice;</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/"><strong>atto pubblico</strong></a><strong>;</strong></li>
<li><strong>scrittura privata autenticata</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A stabilirlo è il sesto comma dell&#8217;articolo 4 della legge sulle DAT. Qualora si scelgano le ultime due forme di redazione si rende necessaria la figura del <strong>notaio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece si sceglie per la scrittura privata semplice le DAT possono essere consegnate all&#8217;<strong>Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza</strong>. In alternativa possono essere consegnate direttamente ad una struttura sanitaria. Nel caso non fosse possibile rendere le disposizioni in forma scritta si possono utilizzare altri mezzi di comunicazione come registratori o videoregistratori. I supporti utilizzati per la comunicazione vanno consegnati allo stesso ufficio. La consegna del testamento in questi casi deve avvenire personalmente a cura del disponente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testamento biologico <strong>è esente da qualunque imposizione fiscale</strong>. Lo afferma il sesto comma dell&#8217;articolo 4 che stabilisce anche la possibilità di revocare le DAT nelle stesse forme in cui sono state rese.</p>
<h2 id="DAT" style="text-align: justify;">Testamento biologico e DAT</h2>
<p style="text-align: justify;">Le DAT sono definite dall&#8217;articolo 4 della legge 219/2017. Il primo comma di suddetto articolo stabilisce che <em>&#8220;Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, <strong>in previsione di un&#8217;eventuale futura incapacità di autodeterminarsi</strong> e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad <strong>accertamenti diagnostici</strong> o <strong>scelte terapeutiche</strong> e a <strong>singoli trattamenti sanitari</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto di tali disposizioni pertanto può riguardare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>accertamenti diagnostici;</li>
<li>terapie;</li>
<li>singoli trattamenti sanitari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il disponente non può con le DAT invece esprimere volontà inerenti momenti successivi alla sua morte ma solo di trattamenti di quando è in vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le DAT inoltre il disponente può <strong>nominare una persona di fiducia</strong> <em>&#8220;che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il soggetto fiduciario</h3>
<p style="text-align: justify;">La figura del fiduciario del soggetto disponente ricopre un ruolo molto importante nel rapporto tra medico e paziente. In particolare quando quest&#8217;ultimo è diventato incapace di intendere e di esprimersi. Si tratta di un ruolo quasi di <strong>interprete delle volontà del disponente</strong> ovvero di <strong>adeguamento delle stesse all&#8217;evoluzione della medicina</strong> rispetto al momento in cui le disposizioni sono state dettate. In modo tale che il medico non si trovi solo nell&#8217;assumere determinate decisioni e nell&#8217;interpretare le volontà del disponente. Il medico infatti che deve attenersi alle DAT può in accordo con il fiduciario disattenderle in parte. Può farlo qualora si presentino delle terapie più efficaci e innovative rispetto a quelle indicate all&#8217;atto di redazione delle DAT. Ovvero se lo stato attuale del paziente è mutato o si riscontra un&#8217;incongruità nelle disposizioni stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi la legge sulle DAT detta con precisione delle regole sulla nomina della persona di fiducia all&#8217;articolo 4.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo la norma afferma:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il fiduciario deve essere una<strong> persona maggiorenne e capace di intendere e di volere</strong>. L&#8217;accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario <strong>può rinunciare alla nomina</strong> con atto scritto, che è comunicato al disponente. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;incarico del fiduciario <strong>può essere revocato</strong> dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di contrasto tra il medico curante e il fiduciario sui trattamenti da eseguirsi sul paziente la decisione è rimessa ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo tre della legge 219/2017 al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autorizzazioni-giudice-tutelare/#DAT"><strong>giudice tutelare</strong></a> cui si sia rivolto con ricorso il rappresentante legale dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">interdetto</a> o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inabilitazione/">inabilitato</a> o l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/amministratore-di-sostegno/">amministratore di sostegno</a>.</p>
<h2 id="comuni" style="text-align: justify;">Il ruolo dei Comuni Italiani nel Testamento biologico</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è già detto che il testamento biologico può essere redatto in forma di scrittura privata semplice. In questo caso può essere consegnato personalmente dal disponente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ad una <strong>struttura sanitaria</strong>;</li>
<li>all&#8217;<strong>Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso la raccolta dei testamenti biologici viene gestita dalla<strong> Regione</strong> che adotta modalità informatiche di gestione dei dati clinici dei pazienti. Il tutto sarà disciplinato dunque da un regolamento regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso invece la raccolta viene gestita dai <strong>Comuni</strong>, i quali nel registro dello stato civile o in apposito registro predispongono un elenco cronologico delle DAT consegnate e le conservano con le modalità indicate da apposita circolare ministeriale. I comuni possono ricevere soltanto le DAT dei residenti consegnate personalmente e firmate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra tuttavia in via di istituzione il <strong>registro nazionale dei testamenti biologici</strong> ovvero una grossa banca dati di registrazione delle DAT e a disposizione delle strutture sanitarie e dei medici.</p>
<h2 id="giurisprudenza" style="text-align: justify;">Il testamento biologico effettuato prima dell&#8217;entrata in vigore della legge 219/2017: giurisprudenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;introduzione è stato affermato come le disposizioni testamentarie effettuate prima dell&#8217;entrata in vigore della legge sulle DAT restino <strong>valide</strong>. Non si applica a tali disposizioni tuttavia la legge 219/2017 sulle DAT ad eccezione dell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 6 della medesima legge. Tale norma stabilisce infatti che <em>&#8220;Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha confermato l&#8217;<strong>irretroattività</strong> della suddetta legge tenendo conto dell&#8217;eccezione di cui all&#8217;articolo 6 nella sentenza n. 12998/2019.  Il caso affrontato in tale occasione inoltre riguardava la nomina di un amministratore di sostegno come soggetto incaricato ad esprimere il rifiuto di un determinato trattamento medico in luogo del paziente divenuto eventualmente incapace.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a tale caso i giudici hanno avuto modo di affermare che <em>&#8220;non rileva, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per amministrazione di sostegno, la sopravvenuta L.</em> 22 dicembre 2017, n. 219, poiché entrata in vigore solo il 31 gennaio 2018, ossia dopo la proposizione della domanda di amministrazione di sostegno da parte dei ricorrenti, e <strong>non avendo la legge efficacia retroattiva</strong>. Ed invero, l&#8217;unica disposizione transitoria, contenuta nell&#8217;art. 6, dispone che &#8220;le disposizioni della medesima legge&#8221; si applicano esclusivamente &#8220;ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge&#8221;, laddove, nella specie, le &#8220;direttive anticipate&#8221; del C. erano da questi personalmente conservate e portate con sé dal medesimo, ai fini di mostrarle ai medici ad ogni ricovero in ospedale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il fedecommesso &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/fedecommesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 16:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=15082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; I presupposti I soggetti L&#8217;oggetto Amministrazione di sostegno Sostituzione ordinaria Il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria &#232; un istituto giuridico con cui chi fa testamento pu&#242; disporre costituendo l&#8217;obbligo in capo all&#8217;erede o al legatario di conservare i beni ricevuti in eredit&#224; e di consegnarli, alla sua morte, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>I soggetti</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#amministrazione"><strong>Amministrazione di sostegno</strong></a></li>
<li><a href="#sostituzione"><strong>Sostituzione ordinaria</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>fedecommesso</strong> o <strong>sostituzione fedecommissaria</strong> è un istituto giuridico con cui chi fa <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> può disporre costituendo l&#8217;obbligo in capo all&#8217;erede o al legatario di conservare i beni ricevuti in eredità e di consegnarli, alla sua morte, ad un altro soggetto da lui nominato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto è nato come strumento volto a garantire l&#8217;integrità patrimoniale di famiglie con patrimoni ingenti. Capitava infatti, in tempi più remoti, che nelle famiglie aristocratiche un soggetto nominasse tramite testamento come proprio erede un bambino della famiglia con la speranza che l&#8217;eredità si tramandasse nelle generazioni successive. Per evitare tuttavia che il giovane incapace di agire morisse prima di poter disporre di quanto ricevuto in eredità inficiando la garanzia patrimoniale della gestione patrimoniale si nominava un soggetto che lo sostituisse. Tale soggetto dunque si faceva carico dell&#8217;eredità del testatore e di quella bambino evitando così anche eventuali disuguaglianze tra figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi il fedecommesso disciplinato agli articoli 692 e seguenti del codice civile è presente nel nostro ordinamento giuridico per una funzione diversa.  Quella di <strong>assistere un soggetto incapace: l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">interdetto</a> o il minore di età prossimo all&#8217;interdizione.</strong></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il fedecommesso</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del fedecommesso segue nel codice civile quella della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-testamentaria/">sostituzione ordinaria</a></strong> e si fonda sull&#8217;articolo 692. I primi due commi di tale norma permettono di inquadrare l&#8217;istituto stabilendo che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell&#8217;interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l&#8217;<strong>obbligo di conservare e restituire</strong> alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell&#8217;interdetto medesimo.</em></p>
<p class="comma" style="text-align: justify;"><em>La stessa disposizione si applica nel caso del <strong>minore di età</strong>, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall&#8217;articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">I commi successivi esaltano l&#8217;intento del legislatore di rendere effettiva e implementare la <strong>cura dell&#8217;incapace</strong>. La norma infatti sottolinea l&#8217;importanza dell&#8217;assolvimento degli obblighi di cura dell&#8217;incapace da parte del sostituito distinguendo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il caso in cui la sostituzione è priva di effetto se il sostituito non assolve gli obblighi di cura dell&#8217;incapace (quarto comma);</li>
<li>in caso di pluralità di persone o enti attribuendo i beni ereditari proporzionalmente al tempo in cui questi hanno avuto cura dell&#8217;incapace.</li>
</ul>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">Gli elementi costitutivi</h2>
<p style="text-align: justify;">Si colgono in tali righe quattro elementi caratteristici dell&#8217;istituto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;offerta dell&#8217;eredità in <strong>doppia formulazione</strong> (a due soggetti diversi: l&#8217;istituito e il sostituito). L&#8217;istituito è il primo chiamato all&#8217;eredità in coincidenza con l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. Il sostituito assume la qualità di chiamato soltanto alla morte dell&#8217;istituito qualora abbia assolto i suoi doveri di cura dell&#8217;incapace di cui si parlerà in seguito;</li>
<li>l&#8217;assunzione della qualità di erede o legatario <strong>successiva</strong> dei due soggetti (l&#8217;istituito assumerà tale qualità per primo mentre il sostituito per secondo alla morte dell&#8217;istituito). Ai sensi dell&#8217;articolo 696, primo comma del codice civile, infatti <em>&#8220;L&#8217;eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell&#8217;istituito&#8221;</em>. La devoluzione del sostituito è sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento: la premorte dell&#8217;istituito;</li>
<li>l&#8217;obbligazione <strong>conservativa e restitutoria</strong>. L&#8217;obbligo di conservare i beni ereditari incide sulla possibilità dell&#8217;istituito di disporre dei medesimi. L&#8217;alienazione dei beni infatti può avvenire solo nei casi previsti dall&#8217;articolo 696 del codice civile. La seconda è solo in apparenza un&#8217;obbligazione in quanto alla morte dell&#8217;istituito il sostituito assume automaticamente la qualità di erede. Si traduce pertanto e soltanto nella consegna materiale dei beni al sostituito;</li>
<li>l&#8217;obbligo del sostituito di <strong>curare un soggetto incapace</strong>.</li>
</ul>
<h2 id="soggetti" style="text-align: justify;">Le figure coinvolte nel fedecommesso</h2>
<p style="text-align: justify;">Tenendo a parte la figura del testatore, gli altri due soggetti protagonisti nella sostituzione fedecommissaria sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>istituito</strong> e</li>
<li>il <strong>sostituito</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualora tuttavia il sostituito muoia o si estingua prima della morte dell&#8217;istituito soccorre l&#8217;articolo 696, secondo comma, del codice civile secondo cui <em>&#8220;i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai<strong> successori legittimi dell&#8217;incapace</strong>&#8220;.</em> Tra questi va ricompreso anche l&#8217;erede testamentario dell&#8217;istituito, il quale (l&#8217;istituito) potrebbe aver fatto testamento valido prima di essere dichiarato interdetto. Tale soluzione va a realizzarsi, secondo la dottrina prevalente, in tutte quelle ipotesi in cui la sostituzione è inefficace. In ogni caso la norma si applica soltanto subordinatamente all&#8217;applicazione degli istituti della sostituzione ordinaria, della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a> e dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Chi è l&#8217;istituito e che poteri ha?</h3>
<p style="text-align: justify;">Da quanto si legge nell&#8217;articolo 692 primo comma del codice civile l&#8217;istituito può essere il <strong>figlio</strong> (legittimo, legittimato, adottivo o naturale riconosciuto), l&#8217;<strong>ascendente</strong> o il <strong>coniuge</strong> del testatore. Deve essere <strong>interdetto</strong> oppure se minore di età incapace per infermità di mente. Tale infermità dev&#8217;essere in uno stato di avanzamento tale da far presumere che verrà dichiarato interdetto nell&#8217;anno precedente il compimento della maggiore età.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituito diventa tale contestualmente all&#8217;apertura della successione momento in cui acquista i poteri previsti dall&#8217;ordinamento per la figura di <strong>chiamato all&#8217;eredità</strong>. Può cioè <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare</a> o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciare</a> all&#8217;acquisto dell&#8217;eredità. Se accetta acquista una proprietà definita dalla dottrina &#8220;risolubile&#8221; cioè sottoposta a condizione risolutiva e dunque non piena. La condizione risolutiva è, ad esempio, la premorienza del sostituito o la mancata osservanza degli obblighi di cura da parte di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;articolo 695 del codice civile che stabilisce come<em> &#8220;I creditori personali dell&#8217;istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione&#8221;</em> si ricava che l&#8217;istituito <strong>non può alienare</strong> il diritto acquisito con l&#8217;accettazione né disporne se non sotto <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condizione-nel-contratto/">condizione sospensiva</a>. L&#8217;istituito invece può ai sensi dell&#8217;articolo 693 del codice civile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>compiere gli atti di<strong> ordinaria amministrazione</strong> dei beni ereditari;</li>
<li>prendere parte ad un giudizio sugli stessi;</li>
<li>compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni;</li>
<li>esercitare gli stessi <strong>poteri dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritti-usufrutto/">usufruttuario</a></strong>. Dal rinvio alle norme sull&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usufrutto/">usufrutto</a> discende anche il fatto che graveranno sull&#8217;istituito i doveri che di solito gravano sull&#8217;usufruttuario. Si pensi ad esempio alla redazione dell&#8217;inventario.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il sostituto: chi è, che obblighi ha, come viene individuato</h3>
<p style="text-align: justify;">Il sostituito è il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che subentra nell&#8217;eredità alla morte dell&#8217;istituito. Il suo operato viene controllato dal<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/tutore-interdetto/"> tutore dell&#8217;interdetto</a></strong>. Può essere individuato come sostituito tuttavia:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il tutore stesso dell&#8217;interdetto. In tal caso non saranno concentrate nella sua figura entrambe le funzioni di cura e controllo dell&#8217;interdetto, bensì la seconda verrà esercitata dal <strong>protutore</strong>;</li>
<li>un <strong>ente</strong> o <strong>una persona giuridica</strong> di diritto privato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;individuazione del sostituto viene, secondo la dottrina prevalente, effettuata dal testatore che può nominare una persona specifica oppure lasciarne la determinabilità in un successivo momento. Quando cioè sarà possibile definire chi si sarà effettivamente preso cura dell&#8217;incapace. All&#8217;articolo 692, primo comma, del codice civile infatti si legge che la restituzione dei beni ereditari viene destinata <em>&#8220;a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, <strong>hanno avuto cura dell&#8217;interdetto</strong> medesimo&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il sostituito diventa delato all&#8217;eredità e ne acquista i relativi poteri al momento della morte dell&#8217;istituito: se accetterà l&#8217;eredità diventerà erede e potrà chiedere la consegna dei beni oggetto del fedecommesso. Oltre ad eventuali corrispettivi di alienazioni o a risarcimenti dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo principale del sostituito è la cura dell&#8217;istituito. Deve cioè assistere <strong>materialmente, moralmente e spiritualmente</strong> l&#8217;istituito. Nella cura materiale il sostituito può anche farsi aiutare da un altro soggetto ed eventualmente pattuire un rimborso per le spese sostenute senza tuttavia che la sua attività diventi un fine lucrativo. La cura morale e spirituale invece deve essere eseguita dal sostituito personalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esecuzione degli obblighi di assistenza e cura dell&#8217;istituito incide sulla validità della sostituzione fedecommissaria. Si ricorda quanto già detto prima e riportato al quarto comma dell&#8217;articolo 692 del codice civile <em>&#8221; È anche <strong>priva di effetto</strong>&#8230;rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza&#8221;.</em></p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del fedecommesso</h2>
<p style="text-align: justify;">La sostituzione fedecommissaria può riguardare l&#8217;<strong>intera eredità</strong> del testatore, <strong>una parte</strong> di essa ovvero avere ad oggetto un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a></strong>. Qualsiasi situazione giuridica attiva può essere oggetto del legato se non in contrasto con il fedecommesso. Si legge nell&#8217;articolo 692, primo comma, del codice civile che sono compresi fra i beni ereditari anche i <strong>beni costituenti la legittima</strong>. Ponendo tale vincolo sulla legittima dell&#8217;istituito il legislatore ha voluto, al contrario di quanto sostengono alcuni, rendere ancora più effettiva la cura dell&#8217;interdetto. Non ha voluto invece, limitarne la capacità di succedere rispetto ad altri soggetti.</p>
<h2 id="amministrazione" style="text-align: justify;">Fedecommesso e amministrazione di sostegno</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla possibilità di colui che è destinatario dell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/amministratore-di-sostegno/">amministrazione di sostegno</a></strong> di beneficiare della disciplina della sostituzione fedecommissaria la dottrina è divisa.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è chi ritiene, giungendo ad una soluzione restrittiva, che le norme sul fedecommesso non possano applicarsi all&#8217;amministrazione di sostegno ma solo all&#8217;interdetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra dottrina invece nega in ogni caso l&#8217;applicazione delle norme sul fedecommesso all&#8217;amministrazione di sostegno per via analogica ammettendola invece quando venga disposta con <strong>decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno dal giudice tutelare</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 411 del codice di procedura civile.</p>
<h2 id="sostituzione" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24px;">Fedec</span>ommesso e sostituzione testamentaria ordinaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sostituzione testamentaria ordinaria</strong> è lo strumento con cui il testatore può sostituire l&#8217;erede o il legatario istituito con uno o più soggetti nel caso in cui tale soggetto non voglia o non possa accettare l&#8217;eredità. Strutturalmente analogo all&#8217;istituto del fedecommesso ne condivide alcuni aspetti e se ne differenzia per altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono aspetti comuni, ad esempio, la vocazione sostitutiva, l&#8217;applicazione della normativa ai legati, i soggetti coinvolti. I due istituti tuttavia si differenziano per la <strong>finalità</strong>. Ad esempio le finalità per cui è stato pensato il fedecommesso non sono le stesse cui è diretta la sostituzione testamentaria ordinaria. Il primo, come già più volte detto nel corso dell&#8217;approfondimento, mira alla cura e all&#8217;assistenza di quei soggetti incapaci di agire perché interdetti o minori di età prossimi all&#8217;interdizione.  La seconda invece è stata introdotta per tutelare la volontà testamentaria.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fedecommesso/">Il fedecommesso &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostituzione testamentaria ordinaria &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-testamentaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 06:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14883</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sostituzione testamentaria ordinaria &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; la sostituzione&#160; Quando &#232; ordinaria&#160; I presupposti Istituito e sostituito Plurima e reciproca Differenze con il fedecommesso Nella sostituzione testamentaria il testatore dispone del proprio patrimonio ereditario tenendo conto di varie ipotesi che si possono verificare con la successione che si apre alla sua morte o in seguito. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sostituzione-testamentaria/">La sostituzione testamentaria ordinaria &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La sostituzione testamentaria ordinaria &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è la sostituzione </strong></a></li>
<li><strong><a href="#quando">Quando è ordinaria</a> </strong></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#istituito"><strong>Istituito e sostituito</strong></a></li>
<li><a href="#plurima"><strong>Plurima e reciproca</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Differenze con il fedecommesso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nella <strong>sostituzione testamentaria</strong> il testatore dispone del proprio patrimonio ereditario tenendo conto di varie ipotesi che si possono verificare con la successione che si apre alla sua morte o in seguito. Il testatore può infatti disporre che nel caso in cui l&#8217;istituito erede o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a> non voglia o non possa succedere questo venga sostituito da un altro soggetto nominato nel testamento. Si parla in questo caso di <strong>sostituzione ordinaria</strong>. Se invece il testatore dispone del patrimonio ereditario non solo per la successione immediatamente conseguente alla sua morte ma anche per chi subentrerà in futuro all&#8217;erede istituito o al legato si parla di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fedecommesso/"><strong>sostituzione fedecommissaria</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta in ogni caso di due figure diverse che infatti trovano una distinta disciplina nel codice civile. Alla sostituzione ordinaria sono dedicati gli articoli dal 688 al 691 mentre alla sostituzione fedecommisaria gli articoli dal 692 al 699. Entrambe le discipline si applicano sia agli eredi che ai legati.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la sostituzione testamentaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Si ha sostituzione testamentaria quando il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> non si limita a disporre del patrimonio ereditario per il momento in cui si apre la successione ma anche per le ipotesi in cui si verifichino determinati eventi. Con la sostituzione testamentaria infatti il testatore istituisce erede o legato una determinata persona ma allo stesso tempo <strong>nomina un altro soggetto che la sostituisca</strong> (ovvero subentri nel patrimonio ereditario) <strong>al verificarsi di determinate ipotesi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto successorio, nel cui ambito è nato l&#8217;istituto, ha distinto due tipi di sostituzione aventi disciplina differente: la sostituzione ordinaria e la sostituzione fedecommissaria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento comune alle due figure è la <strong>vocazione</strong> (o chiamata) sostitutiva o indiretta. Il testatore cioè si preoccupa dell&#8217;eredità non solo nel momento in cui la lascia agli eredi o ai legati istituiti ma anche nel momento (eventuale) in cui qualcuno dovrà subentrare a questi in futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono disciplinate dagli articoli 689 del codice civile delle ipotesi particolari di sostituzione testamentaria: plurima e reciproca. A queste la dottrina ne ha aggiunte altre due: la sostituzione parziale e successiva. Tali ipotesi verranno trattate nei successivi paragrafi.</p>
<h2 id="ordinaria" style="text-align: justify;">La sostituzione testamentaria ordinaria</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 688 del codice civile stabilisce i casi in cui si può avere sostituzione testamentaria ordinaria. Al primo comma la norma afferma che <em>&#8220;Il testatore può sostituire all&#8217;erede istituito altra persona per il caso che il primo <strong>non possa o non voglia accettare l&#8217;eredità</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tutelando la volontà del testatore, la norma gli consente di evitare l&#8217;applicazione della disciplina sulla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a> quando il chiamato all&#8217;eredità decida o sia costretto a non acquistarla. Il legislatore inoltre ha voluto operare una presunzione relativa di volontà del testatore affermando al secondo comma della norma che <em>&#8220;Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà&#8221;.</em> Ciò significa che se il testatore ha previsto la sostituzione soltanto quando l&#8217;istituito non voglia venire alla successione o soltanto nel caso in cui non possa la sostituzione si verificherà in entrambi i casi comunque.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 691 del codice civile, la disciplina della sostituzione ordinaria <strong>si applica anche al legato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testatore pertanto designando una persona che nell&#8217;eventualità in cui l&#8217;eredità non possa essere acquistata succeda agli istituiti eredi o legatari per ragioni più o meno indipendenti dalla loro volontà può evitare il verificarsi delle seguenti ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che l&#8217;eredità o una sua quota venga devoluta <strong>ai coeredi</strong> istituiti aventi <strong>diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accrescimento/">accrescimento</a></strong> o agli eredi legittimi o <em>ab intestato</em>;</li>
<li>che il legato venga devoluto <strong>ai collegatari</strong> aventi diritto di accrescimento o rimanga presso l&#8217;onerato o gli onerati sia che siano eredi che legatari.</li>
</ul>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si ricava dall&#8217;articolo 688, primo comma, del codice civile, i presupposti della sostituzione testamentaria ordinaria sono la <strong>mancanza di volontà</strong> o <strong>di possibilità</strong> di accettare l&#8217;eredità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erede istituito (primo chiamato) o il legatario non possono accettare l&#8217;eredità o il legato nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se muore prima di accettare l&#8217;eredità;</li>
<li>commorienza;</li>
<li>interviene una dichiarazione di morte presunta dopo la morte del testatore;</li>
<li>diviene incapace a succedere;</li>
<li>quando non si verifica la condizione sospensiva (se l&#8217;istituzione di erede era condizionatamente sospesa);</li>
<li>se si verifica la condizione risolutiva;</li>
<li>in caso di assenza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Manca invece nell&#8217;istituito la volontà di accettare quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;istituito <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinuncia all&#8217;eredità</a>;</li>
<li>decade o si prescrive il termine di accettazione.</li>
</ul>
<h2 id="istituito" style="text-align: justify;">L&#8217;istituito e il sostituito nella sostituzione testamentaria ordinaria</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto pertanto coinvolge, oltre al <em>de cuius</em>, due soggetti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;istituito<strong> erede o legatario</strong>;</li>
<li>l&#8217;altra o le altre persone che lo sostituiscono nel caso in cui non voglia o non possa accettare e che prendono il nome di <strong>sostituito/i</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il primo soggetto è chiamato all&#8217;eredità in modo <strong>diretto e incondizionato</strong> e la può accettare nel termine di 10 anni dall&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. Può esercitare tutti i poteri attribuitigli dalla legge all&#8217;articolo 460 del codice civile salvo il caso in cui la sua istituzione sia sotto condizione sospensiva. In tal caso, ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 642 del codice civile <em>&#8220;L&#8217;amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione&#8230;&#8221;</em>. Spetta dunque al sostituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sostituito rimane estraneo alla successione fino a che l&#8217;istituito ha la possibilità di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettare l&#8217;eredità</a>. Nutre infatti soltanto l&#8217;aspettativa della delazione. Non può pertanto accettare l&#8217;eredità finché non esiste una <strong>delazione attuale.</strong> In tal caso l&#8217;accettazione sarebbe inefficace. Tale soggetto inoltre è privo di ogni potere amministrativo e gestorio sul patrimonio ereditario salvo l&#8217;istituzione dell&#8217;erede sia sottoposta a condizione sospensiva (vedi sopra). La delazione attuale si verifica soltanto quando si ha con certezza la mancata venuta dell&#8217;istituito alla successione, momento in cui il sostituito acquista il titolo di chiamato all&#8217;eredità e può esercitare i poteri che ne derivano e dovendo accettare l&#8217;eredità per diventare erede.</p>
<p style="text-align: justify;">Al sostituto inoltre fanno capo gli stessi <strong>obblighi</strong> che erano in capo all&#8217;istituito come previsto dall&#8217;articolo 690 del codice civile. È fatto salvo il caso in cui il testatore abbia espresso una volontà diversa oppure il caso in cui si tratti di obblighi strettamente personali.</p>
<h2 id="plurima" style="text-align: justify;">Quando è plurima e quando è reciproca</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è accennato nell&#8217;introduzione che la sostituzione può essere <strong>plurima</strong> e<strong> reciproca</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 689 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima è disciplinata dal primo comma della norma che stabilisce che <em>&#8220;<strong>Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più</strong>&#8220;</em>. Si distingue pertanto l&#8217;ipotesi in cui ad una sola persona si sostituiscono più persone da quella in cui a più persone se ne sostituisce una sola. Questo secondo caso, ad opinione della dottrina più autorevole, non costituisce sostituzione plurima bensì sostituzione semplice. Più semplice a livello pratico è la seconda ipotesi in quanto in questo caso l&#8217;unica persona sostituita prende in mano l&#8217;intera eredità che era assegnata a più istituiti. Nella prima ipotesi invece l&#8217;eredità viene suddivisa tra i più sostituiti secondo la volontà del testatore o in mancanza in parti uguali. In caso di diritto all&#8217;accrescimento questo prevale sulla sostituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma della norma definisce la sostituzione reciproca tra coeredi istituiti. Tale figura si ha quando si ha <strong>sostituzione tra chiamati</strong>. Ai sensi della norma <em>&#8220;Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un&#8217;altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti&#8221;</em>. Si verificano pertanto due ipotesi a seconda che le sostituzioni reciproche si facciano in parti diseguali e che sempre in presenza di sostituzioni reciproche fatte in parti diseguali il testatore preveda la chiamata un&#8217;altra persona.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Altre ipotesi particolari di sostituzione ordinaria</h3>
<p style="text-align: justify;">La dottrina infine ha elaborato altre due figure particolari di sostituzione ordinaria. Si tratta delle cosiddette sostituzioni parziali e successive. Nessuna delle due è espressamente prevista dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sostituzione parziale</strong> si avrebbe quando la volontà del testatore di nominare un sostituito limita la delazione a solo una parte del patrimonio che invece l&#8217;istituito avrebbe ricevuto. Una disposizione testamentaria in tal senso può essere la seguente: &#8220;Istituisco erede Sempronio nella totalità dei miei beni e nel caso in cui egli non possa o non voglia accettare l&#8217;eredità metà di questi andranno a Mevio&#8221;. Si realizzerà pertanto in tal caso un concorso con gli eredi legittimi del<em> de cuius</em> ai quali spetterà l&#8217;altra metà dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sostituzione successiva</strong> invece si ha quando il testatore nomina più sostituiti successivi dell&#8217;istituito erede o legatario. Se il testatore istituisce erede Caio e questi non può o non vuole succedere con la sostituzione successiva avrà nominato Tizio quale sostituito e Sempronio quale sostituito successivo di Tizio nel caso in cui non voglia o non possa succedere e così via all&#8217;infinito. In tale ipotesi esiste comunque una sola chiamata all&#8217;eredità e colui che diventerà erede accettato l&#8217;eredità lo sarà in maniera diretta del <em>de cuius</em> senza aver avuto alcun rapporto con gli altri sostituiti a lui anteriori o con l&#8217;istituito.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Le differenze con quella fedecommissaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La sostituzione fedecommissaria o <strong>fedecommesso</strong> si ha quando il testatore dispone del proprio patrimonio ereditario ponendo a carico del soggetto o dei soggetti istituiti eredi o legatari l&#8217;obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni ricevuti ad un&#8217;altra persona, indicata nel testamento, detta sostituito o fedecommissario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si differenzia dalla sostituzione ordinaria per il diverso fenomeno cui dà luogo all&#8217;apertura della successione. Nella sostituzione ordinaria infatti la delazione ha natura alternativa. L&#8217;eredità infatti viene offerta all&#8217;istituito e nella sua impossibilità o non volontà di acquistarla al sostituito. La sostituzione fedecommisaria invece dà luogo alla delazione dell&#8217;istituito e successivamente alla sua morte alla delazione del sostituito. Significativa in tal senso è infatti la disposizione di cui all&#8217;articolo 696, primo comma, del codice civile secondo cui <em>&#8220;L&#8217;eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell&#8217;istituito&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Come per la sostituzione ordinaria anche nella sostituzione fedecommissaria la disciplina è applicabile ai legati ai sensi dell&#8217;articolo 697 del codice civile.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>La revoca del testamento &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 10:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14427</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revoca del testamento &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;oggetto Come funziona Il testamento segreto Il legato testamentario La revoca della revoca L&#8217;articolo 679 del codice civile sancisce l&#8217;irrinunciabilit&#224; del diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie. In particolare recita: &#8220;Non si pu&#242; in alcun modo&#160;rinunziare&#160;alla facolt&#224; di&#160;revocare o mutare le disposizioni testamentarie: [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La revoca del testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Co</strong><strong>s&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto</strong></a></li>
<li><a href="#come-funziona"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#testamento-segreto"><strong>Il testamento segreto</strong></a></li>
<li><a href="#legato-testamentario"><strong>Il legato testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#revoca-della-revoca"><strong>La revoca della revoca</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 679 del codice civile sancisce l&#8217;irrinunciabilità del diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie. In particolare recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente l&#8217;importanza che il legislatore attribuisce alla <strong>revoca del testamento</strong>. Con questa il testatore, modifica le proprie volontà testamentarie laddove queste mutino. La modifica, intesa come atto che elimina il testamento precedente, ripristina la situazione preesistente rimettendo alle regole di legge la disciplina della successione. È fatto salvo il caso in cui la revoca contenga nuove disposizioni testamentarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile disciplina la revoca del testamento agli <strong>articoli 679 e seguenti</strong>. In tali norme si individuano quattro tipologie di revoca: espressa, tacita, presunta e legale.</p>
<p style="text-align: justify;">La revocabilità del testamento è inoltre sancita nella norma che definisce tale negozio giuridico (articolo 587 del codice civile): <em>&#8220;Il testamento è un<strong> atto revocabile</strong> con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse&#8221;.</em></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la revoca del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della revoca è nel diritto privato il potere di un soggetto di ritrattare un atto giuridico da egli posto in essere ripristinando la situazione precedente o impedendo il verificarsi degli effetti derivanti da quell&#8217;atto. La legge riconosce il diritto del testatore di esercitare tale potere all&#8217;articolo 679 del codice civile e lo reputa un <strong>diritto irrinunciabile</strong>. Il suo esercizio infatti è la massima espressione dell&#8217;autonomia privata riconosciuta dal nostro ordinamento e da questo tutelata.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge individua delle forme tassative di revoca del testamento che verranno esaminate singolarmente nei successivi paragrafi. Si possono tuttavia individuare preliminarmente una serie di caratteristiche dell&#8217;atto di revoca del testamento:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>accessorietà</strong>, ovvero la sua venuta in essere in relazione all&#8217;esistenza un altro atto principale;</li>
<li>la <strong>formalità</strong>, cioè la sua espressione nelle sole forme previste dalla legge;</li>
<li>la <strong>revocabilità</strong>, prevista dall&#8217;articolo 681 del codice civile;</li>
<li>la<strong> personalità</strong>, sancita dall&#8217;articolo 680 del codice civile;</li>
<li>la <strong>non recettizietà</strong> in quanto atto non destinato a soggetti determinati;</li>
<li>l&#8217;essere un <strong>atto <em>mortis causa</em></strong> per due ragioni: l&#8217;essere diretto a disciplinare i rapporti giuridici successivi alla morte del testatore e l&#8217;attribuirsi la stessa natura del negozio giuridico che ha eliminato.</li>
</ul>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">Quali disposizioni testamentarie possono essere revocate</h2>
<p style="text-align: justify;">Si rammenta che il testatore può, in linea di massima, disporre <strong>a titolo particolare</strong>, istituendo la figura dei legati o a <strong>titolo universale</strong> istituendo le figure di eredi. Entrambe le disposizioni testamentarie di questo tipo possono essere oggetto di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni testamentarie inoltre possono essere legate ad un <strong><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-testamentario/">modus</a> </em></strong>o ad una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condizione-nel-contratto/"><strong>condizione</strong></a> (gli elementi accidentali del contratto). Nel primo caso la dottrina e la giurisprudenza ritengono possibile la revoca del <em>modus</em> o di qualsiasi altro elemento accessorio. Non sono invece unanimi nel ritenere revocabile la condizione testamentaria. La revoca di quest&#8217;ultima infatti potrebbe dar seguito all&#8217;esecuzione di un negozio puro in sostituzione di quello condizionato con la sicurezza del verificarsi del primo diversamente a quanto sarebbe avvenuto con il secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo invece al contenuto delle disposizioni testamentarie si possono distinguere quelle <strong>patrimoniali</strong> e quelle <strong>non patrimoniali</strong>.  Anch&#8217;esse, entrambe, possono essere oggetto di revoca del testamento, salvo l&#8217;esistenza di alcune eccezioni previste dalla legge: questa non ammette la revoca di alcune disposizioni testamentarie non patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso la revoca può investire <strong>totalmente</strong> o <strong>parzialmente</strong> il contenuto del testamento. Può dunque togliere efficacia all&#8217;intero testamento o solo ad alcune disposizioni di esso.</p>
<h2 id="come-funziona" style="text-align: justify;">Come funziona la revoca del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si accennava nell&#8217;introduzione la revoca del testamento può essere fatta:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>in maniera <strong>espressa</strong> con un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio;</li>
<li>con un testamento posteriore e dunque <strong>tacitamente</strong>;</li>
<li>in maniera <strong>presunta</strong> tramite l&#8217;eliminazione fisica del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo/">testamento olografo</a>;</li>
<li>nell&#8217;ipotesi prevista dalla legge di <strong>sopravvenienza di figli</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 687 del codice civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ciascuna ipotesi merita un approfondimento dedicato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Espressa</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 680 del codice civile disciplina la revocazione espressa del testamento. Stabilisce a tal fine che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La revocazione espressa può farsi soltanto con un <strong>nuovo testamento</strong>, o con un <strong>atto ricevuto da notaio</strong> in presenza di due testimoni, in cui il testatore <strong>personalmente</strong> dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Vi sono due modi di procedere alla revoca espressa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>mediante la redazione da parte del testatore di un nuovo testamento che può essere indifferentemente uno dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">tipi ordinari previsti dalla legge</a> (<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">olografo</a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/">pubblico</a>, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-segreto/">segreto</a></strong>) oppure <strong>speciale</strong>. In tal caso la forma del testamento non richiede particolari formule solenni e infatti la revoca è valida sia che contenga o meno nuove disposizioni testamentarie. I due casi ovviamente danno luogo ad una disciplina diversa della successione: nel primo caso, contente l&#8217;espressione di una generica volontà di revoca, si applicheranno alla successione le regole sulla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a>, nel secondo caso si avrà una successione testamentaria;</li>
<li>tramite la redazione di un <strong>atto pubblico ricevuto da notaio</strong> in presenza di due testimoni. La dottrina e la giurisprudenza più autorevoli inquadrano tale atto nella categoria degli atti <em>mortis causa</em>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di ipotesi di revoca volontaria che dev&#8217;essere eseguita personalmente dal testatore (si diceva infatti in precedenza del carattere di personalità della revoca del testamento).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Tacita</h3>
<p style="text-align: justify;">La revoca tacita del testamento è prevista all&#8217;articolo 682 del codice civile. Questo stabilisce che <em>&#8220;Il testamento posteriore, che <strong>non revoca in modo espresso i precedenti</strong>, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Presuppone pertanto l&#8217;intervento di un nuovo testamento successivo al primo in cui si evinca una volontà del testatore difforme a quella precedente. La dichiarazione di revoca non è espressa ma il contenuto dell&#8217;atto contiene l&#8217;<strong>ultima volontà del testatore</strong> diversa dalla precedente. L&#8217;articolo 683 del codice civile infatti prevede che se anche il testamento posteriore è inefficace per motivi indipendenti dalla volontà del testatore quali la premorienza, l&#8217;indegnità o l&#8217;incapacità dell&#8217;erede o del legatario, le disposizioni di ultima volontà del testatore restano comunque efficaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale forma di revoca, tuttavia, potrebbe realizzare anche soltanto una revoca parziale. Le disposizioni del testamento anteriore infatti si annullano solo in quanto incompatibili. Restano invece valide quelle compatibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la dottrina e la giurisprudenza fossero divise sulla natura di tale atto quale vero e proprio negozio di revoca,  alla fine sono giunte ad una soluzione affermativa. Ciò in quanto l&#8217;incompatibilità di cui parla la norma sarebbe rivolta sia alle disposizioni dei due atti successivi ma anche alla volontà del testatore che nel secondo atto esprime la volontà di revocare il primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il <strong>testamento posteriore invece è nullo</strong> per qualsiasi causa di nullità del contratto anche formale sarà inefficace e pertanto non idoneo a revocare il precedente testamento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Presunta</h3>
<p style="text-align: justify;">Si presume che la volontà del testatore sia quella di revocare tutto o parte del testamento quando l&#8217;atto viene <strong>distrutto</strong>, <strong>lacerato</strong> o <strong>cancellato</strong> in tutto o in parte. Tali azioni devono avvenire per volontà del testatore, anche con l&#8217;ausilio di un terzo nell&#8217;attività materiale di distruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La distruzione dell&#8217;atto dev&#8217;essere <strong>integrale</strong>.  Non è ammessa ovvero ai fini dell&#8217;integrazione della fattispecie di cui all&#8217;articolo 684 del codice civile, la distruzione di una sola copia dell&#8217;atto se ne sono state prodotte ad esempio due originali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27395/2009 nella quale ha affermato che <em>&#8220;ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi &#8211; comportando la permanenza di un originale non distrutto &#8211; non rientra nell&#8217;ambito di operatività dell&#8217;art.</em> 684 c.c. <em>e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 684 del codice civile, infine, prosegue affermando che non si presume invece esserci una volontà di revoca da parte del testatore<em> &#8220;a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi <strong>che il testatore non ebbe l&#8217;intenzione di revocarlo</strong>&#8220;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Legale</h3>
<p style="text-align: justify;">La legge infine riconosce una ipotesi di revoca delle disposizioni testamentarie <strong>di diritto</strong> quando sopraggiungono alcuni fatti oggettivi dopo la redazione del testamento. Tali fatti sono i seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;esistenza o la sopravvenienza di <strong>figli o discendenti</strong> del testatore, della cui esistenza egli era ignaro, e che siano legittimi, postumi o adottivi;</li>
<li>il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/riconoscimento-figli/">riconoscimento di un <strong>figlio naturale</strong></a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La norma precisa al secondo comma che la revoca ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali ipotesi, senza un&#8217;iniziativa delle parti o un provvedimento giudiziario, le disposizioni testamentarie sia a titolo universale che particolare<strong> sono revocate di diritto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La revoca invece non opera in due ipotesi previste dalla norma:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se il testatore ha disposto <strong>tenendo conto</strong> di una possibile sopravvenienza di figli o discendenti;</li>
<li>se i figli o i discendenti non partecipano alla successione perché, ad esempio, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinunciano all&#8217;eredità</a> o al legato e non si fa ricorso all&#8217;istituto della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rappresentazione/">rappresentazione</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tali casi pertanto la precedente disposizione testamentaria produce i suoi effetti.</p>
<h2 id="testamento-segreto" style="text-align: justify;">La revoca del testamento segreto</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge, all&#8217;articolo 685 del codice civile, attribuisce all&#8217;atto di ritiro della scheda testamentaria segreta una ipotesi di revoca del testamento. Nel dettaglio la norma stabilisce che <em>&#8220;<strong>Il ritiro del testamento segreto</strong>, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell&#8217;archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ritiro del testamento segreto infatti di per sé non costituisce una volontà di revoca ma fa venir meno i requisiti necessari per la validità del testamento segreto stesso. Se pertanto, nonostante il ritiro, il testamento presenta i requisiti formali per essere un valido testamento olografo, rimane efficace come tale e non si ha un negozio giuridico di revoca. Si ha invece un <strong>mero atto giuridico</strong> che determina semplicemente una conversione formale dell&#8217;atto, da segreto ad olografo.</p>
<h2 id="legato-testamentario" style="text-align: justify;">La revoca del legato testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testatore può cambiare idea con riguardo alle <strong>disposizioni testamentarie a titolo particolare</strong> ovvero ai <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legati</a>. Il suo comportamento rispetto al vincolo istituito con il legato può determinare la revoca dello stesso. Per comportamento ci si riferisce alle ipotesi previste dal codice civile all&#8217;articolo 686 del codice civile ovvero di <strong>alienazione</strong> o <strong>trasformazione</strong> della cosa legata.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo all&#8217;atto di alienare la norma afferma che <em>&#8220;L&#8217;alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l&#8217;alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione invece si ha quando <em>&#8220;il testatore ha trasformato la cosa legata in un&#8217;altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Sia nel caso di alienazione che di trasformazione l&#8217;atto deve presupporre la <strong>volontà del testatore di revocare</strong> il legato. L&#8217;alienazione o la trasformazione infatti danno origine ad un negozio giuridico di revoca anche nel caso in cui è il testatore stesso a riacquistare la proprietà del legato ovvero nel caso in cui l&#8217;alienazione sia annullabile per cause diverse da vizi del consenso. Quando invece l&#8217;alienazione è annullabile perché la volontà del testatore si è costruita in maniera viziata allora non si ha alcun negozio giuridico di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">È tuttavia ammessa la <strong>prova contraria</strong> ai sensi del terzo comma della norma in commento.</p>
<h2 id="revoca-della-revoca" style="text-align: justify;">La revoca del testamento è revocabile</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 681 del codice civile riconosce la possibilità di revocare l&#8217;atto di revoca del testamento purché ciò avvenga nelle forme previste per la revoca espressa. La norma recita come segue: <em>&#8220;<strong>La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata</strong> sempre con le forme stabilite dall&#8217;articolo precedente.</em> In tal caso rivivono le disposizioni revocate&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La revoca della revoca pertanto può avvenire o con la redazione di un nuovo testamento oppure con un atto pubblico ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni. In tali atti il testatore deve dichiarare la propria volontà di revocare totalmente o parzialmente la revoca precedente. L&#8217;effetto è la <strong>riviviscenza delle disposizioni revocate</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;istituto di revoca della revoca del testamento olografo, fra l&#8217;altro, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la <strong>sentenza n. 11472 dello scorso giugno</strong>. È intervenuta a precisare alcuni requisiti di configurabilità della stessa ai fini dell&#8217;articolo 681 del codice civile ed ha discusso della forma tacita di tale revoca.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il testamento reciproco: quando c&#8217;è e quando è nullo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-reciproco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 07:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il testamento reciproco &#8211; indice: Il testamento Quando &#232; reciproco Testamento corrispettivo Il divieto La revocabilit&#224;&#160; L&#8217;articolo 589 del codice civile vieta l&#8217;esecuzione di un testamento da parte di due o pi&#249; persone nel medesimo atto affermando che: &#8220;Non si pu&#242; fare&#160;testamento da due o pi&#249; persone nel medesimo atto, n&#233; a vantaggio di un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-reciproco/">Il testamento reciproco: quando c&#8217;è e quando è nullo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il testamento reciproco &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#testamento"><strong>Il testamento</strong></a></li>
<li><a href="#quando-reciproco"><strong>Quando è reciproco</strong></a></li>
<li><a href="#testamento-corrispettivo"><strong>Testamento corrispettivo</strong></a></li>
<li><a href="#divieto"><strong>Il divieto</strong></a></li>
<li><strong><a href="#revocabilità">La revocabilità</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 589 del codice civile vieta l&#8217;esecuzione di un testamento da parte di due o più persone nel medesimo atto affermando che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, <strong>né con disposizione reciproca</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha individuato in tale norma la fattispecie del testamento collettivo e la ha suddivisa in due fenomeni entrambi vietati: quello del testamento congiuntivo e quella del <strong>testamento reciproco</strong>. Il primo si ha quando due o più persone dispongono dei propri beni a vantaggio di un terzo nel medesimo atto. La seconda quando due o più soggetti dispongono nel medesimo atto in favore l&#8217;una dell&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le fattispecie portano alla <strong>nullità del testamento</strong>. C&#8217;è chi sostiene che l&#8217;invalidità dell&#8217;atto derivi da un vizio forma, altri da un vizio sostanziale. Non è tuttavia così in tutti i paesi. Ad esempio, in Germania e in Austria tali forme di testamento sono ammesse.</p>
<h2 id="testamento" style="text-align: justify;">Il testamento come negozio unilaterale</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere con l&#8217;approfondimento è opportuno richiamare alcune delle caratteristiche fondamentali del testamento che sono utili e vanno tenute in debita considerazione ai fini della comprensione dell&#8217;argomento che si va ad approfondire.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 587 del codice civile anzitutto definisce il testamento come <em>&#8220;l&#8217;atto <strong>revocabile</strong> con il quale <strong>taluno dispone</strong>, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può dunque dedurre in primo luogo che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è un atto <strong>revocabile</strong>;</li>
<li>è un <strong>negozio giuridico unilaterale</strong> in quanto richiede la volontà di un solo soggetto, il testatore;</li>
<li>non è recettizio in quanto la sua efficacia prescinde dal verificarsi di un&#8217;accettazione;</li>
<li>è un atto <strong>unipersonale</strong> nel senso che la volontà del testatore si perfeziona autonomamente senza l&#8217;intervento di altri soggetti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste sono alcune delle caratteristiche del testamento che vanno tenute a mente ai fini dell&#8217;argomento in esame e che sono valide per tutti i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">tipi di testamento</a>.</p>
<h2 id="quando-reciproco" style="text-align: justify;">Quando c&#8217;è testamento reciproco</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è detto come il testamento sia un negozio giuridico unilaterale e unipersonale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 589 del codice civile, tuttavia, contempla l&#8217;ipotesi in cui si abbia un testamento fatto da più soggetti. Caso in cui, si può già affermare, come venga meno quella unipersonalità e unilateralità del negozio. La norma, come si accennava nell&#8217;introduzione, individua due fattispecie distinte di testamento effettuato da più soggetti: quello <strong>congiuntivo</strong> e quello <strong>reciproco</strong>. In questa sede ci si sofferma sul secondo sebbene sia inevitabile fare anche qualche cenno al primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della norma il testamento è congiuntivo quando <strong>due o più persone dispongono nel medesimo atto l&#8217;una a vantaggio dell&#8217;altra</strong>. Ad esempio quando un soggetto nomina erede un altro e questo, a sua volta, nomina erede il primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna tuttavia chiarire bene, sia nell&#8217;ipotesi di testamento reciproco che congiuntivo, che cosa si intenda per disposizione di due o più persone all&#8217;interno del medesimo atto. Significa che la collettività di soggetti dispone dando vita ad un <strong>unico negozio giuridico nel medesimo atto</strong>. Non integrano testamento collettivo invalido invece le disposizioni autonome di più soggetti contenute nel medesimo documento cartaceo che contiene l&#8217;atto e formalmente da questo connesse.</p>
<h2 id="testamento-corrispettivo" style="text-align: justify;">Testamento reciproco e testamento corrispettivo</h2>
<p style="text-align: justify;">È opportuno fare alcune precisazioni per non confondere il testamento reciproco con il <strong>testamento corrispettivo</strong>. Questa seconda tipologia di testamento è ammessa ed è valida nel nostro ordinamento. Le medesime considerazioni valgono per la distinzione tra testamento congiuntivo, vietato, e testamento simultaneo, ammesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che fa da scriminante fra le tipologie è la modalità con cui vengono prodotte le disposizioni testamentarie. In parole semplici, per capire la differenza fra le due tipologie di testamento, si tengano distinti il <strong>documento cartaceo</strong> dall&#8217;<strong>atto testamentario</strong>. È possibile infatti che in un unico documento siano contenute più volontà testamentarie autonome e collegate soltanto formalmente per effetto dell&#8217;essere contenute nel medesimo documento.</p>
<p style="text-align: justify;">Due soggetti pertanto possono disporre l&#8217;uno a vantaggio dell&#8217;altro dando vita a due negozi distinti che conservano l&#8217;unilateralità e l&#8217;unipersonalità richiesta dal testamento ma che vengono confezionati in un unico documento. In questo caso dunque si ha un testamento corrispettivo ammesso dall&#8217;ordinamento e dunque <strong>valido</strong>. Si ha invece testamento reciproco quando le volontà dei due soggetti non vengono più manifestate in modo indipendente e autonomo facendo perdere al negozio quei caratteri di unilateralità e unipersonalità. Le parti pertanto danno luogo ad un unico negozio giuridico invalido affetto dalla più grave delle patologie ovvero la <strong>nullità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si diceva sopra, le stesse considerazioni valgono per il testamento congiuntivo e <strong>simultaneo</strong> con la sola differenza che le ultime volontà delle parti sono orientate al vantaggio di un terzo e non reciproco.</p>
<h2 id="divieto" style="text-align: justify;">Perché vietare il testamento reciproco?</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulle fondamenta del divieto di testamento reciproco la dottrina è divisa.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte minore ritiene che il legislatore abbia disposto il divieto di testamento reciproco per una questione puramente <strong>formale</strong>. Ammettendo la validità di un testamento così strutturato si farebbe venire meno il requisito formale della unilateralità e unipersonalità. L&#8217;assenza di tali requisiti pertanto darebbe origine a nullità del negozio giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina maggioritaria invece ritiene che le fondamenta del divieto dipendano da un fattore<strong> sostanziale</strong> attinente alla volontà del testatore. Secondo tale orientamento le ultime volontà delle parti racchiuse nel testamento sarebbero: o frutto di un accordo oppure si sarebbero condizionate a vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso vi potrebbe essere a monte la stipula di un<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">patto successorio</a></strong> che porterebbe comunque alla nullità del negozio in quanto tali patti sono vietati dal nostro ordinamento. Anche la Cassazione ha confermato la possibile presenza di un patto successorio in questa ipotesi. Nella sentenza n. 2623 del 1982 i giudici hanno affermato che <em>&#8220;Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando <strong>le disposizioni testamentarie redatte da più persone</strong>, <strong>pur essendo contenute in schede formalmente distinte</strong>, <strong>si integrano a vicenda</strong>, <strong>dando luogo a un accordo</strong> con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso ciascun soggetto non avrebbe espresso liberamente la propria volontà che sarebbe stata condizionata da quella dell&#8217;altro ledendo il carattere di unipersonalità proprio del testamento.</p>
<h2 id="revocabilità" style="text-align: justify;">Testamento reciproco e revocabilità del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Si rammenta che la principale caratteristica del testamento è la sua <strong>revocabilità</strong> sancita sia dall&#8217;articolo 587 del codice civile sia dall&#8217;articolo 679 dello stesso. Quest&#8217;ultimo in particolare tutela il diritto del testatore alla modifica delle sue ultime volontà affermando che <em>&#8220;Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il testamento fatto da più soggetti nelle forme del testamento congiuntivo o reciproco sarebbe in contrasto con il diritto alla <strong>libera <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">revocabilità del testamento</a></strong> da parte del testatore. La revoca infatti dev&#8217;essere esercitata con la sola volontà di questi. Se l&#8217;unico testamento contiene le volontà di più soggetti, non autonome e distinte, il testamento andrebbe revocato da tutti i soggetti che hanno espresso in esso la propria volontà.</p>
<h2 id="nullità" style="text-align: justify;">La nullità del testamento reciproco</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è detto e si ribadisce dunque che il testamento reciproco è un atto viziato, per alcuni formalmente per i più sostanzialmente. Quale rimedio allora alla nullità del testamento reciproco? L&#8217;ordinamento mette a disposizione lo strumento dell<strong>&#8216;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">impugnazione del testamento</a></strong> con la quale chiedere al giudice di far dichiarare la nullità dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;">La nullità del testamento reciproco può cumularsi inoltre con l&#8217;annullabilità derivante da un vizio della volontà ai sensi dell&#8217;articolo 624 del codice civile. Ai sensi di tale norma pertanto <em>&#8220;La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l&#8217;effetto di errore, di violenza o di dolo&#8221;.</em></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Sulla legittimazione processuale dell&#8217;esecutore testamentario: la Cassazione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimazione-processuale-esecutore-testamentario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 07:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legittimazione processuale dell&#8217;esecutore testamentario &#8211; indice: L&#8217;esecutore testamentario La vicenda I motivi della sentenza La legittimazione processuale L&#8217;articolo 704 del codice civile stabilisce che: &#8220;Durante la gestione dell&#8217;esecutore testamentario, le azioni relative all&#8217;eredit&#224; devono essere proposte anche nei confronti dell&#8217;esecutore. Questi ha facolt&#224; d&#8217;intervenire nei giudizi promossi dall&#8217;erede e pu&#242; esercitare le azioni relative [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La legittimazione processuale dell&#8217;esecutore testamentario &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#esecutore-testamentario"><strong>L&#8217;esecutore testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#vicenda"><strong>La vicenda</strong></a></li>
<li><a href="#motivi-sentenza"><strong>I motivi della sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#legittimazione-processuale"><strong>La legittimazione processuale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 704 del codice civile stabilisce che: <em>&#8220;Durante la gestione dell&#8217;esecutore testamentario, le azioni relative all&#8217;eredità devono essere proposte anche nei confronti dell&#8217;esecutore. Questi ha facoltà d&#8217;intervenire nei giudizi promossi dall&#8217;erede e può esercitare le azioni relative all&#8217;esercizio del suo ufficio&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, nella sentenza n. 5520/2020 del 28 febbraio, sulla base di tale norma si sofferma sulla <strong>legittimazione processuale dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/">esecutore testamentario</a></strong>. Affronta in particolare due punti essenziali della norma. Il fatto che l&#8217;esecutore testamentario è legittimato processuale in quanto ha il potere di esercitare le azioni relative all&#8217;esercizio del suo ufficio. La sua necessaria chiamata in giudizio per le azioni relative all&#8217;eredità in applicazione del principio del litisconsorzio necessario che lo investe.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l&#8217;ufficio di esecutore testamentario inoltre coincideva con la qualità di erede. Ciò ha complicato in parte la questione che a breve si andrà ad esporre.</p>
<h2 id="esecutore-testamentario" style="text-align: justify;">L&#8217;esecutore testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ufficio di esecutore testamentario è disciplinato agli articoli 700 e seguenti del codice civile. Costituisce l&#8217;esercizio di una serie di attività attribuite dal testatore ad un soggetto in cui ripone la massima fiducia. Ciò che infatti tale soggetto deve svolgere nell&#8217;adempimento del suo incarico è l&#8217;<strong>esecuzione delle volontà del testatore</strong> (qualora queste richiedano esecuzione) impresse nel testamento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">qualsiasi tipo sia</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La nomina dell&#8217;esecutore testamentario avviene nel testamento, in maniera espressa o indiretta. Si può infatti definirlo tale oppure attribuirgli direttamente determinati incarichi. Tali<strong> incarichi</strong> consistono in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>amministrare i beni ereditari;</li>
<li>eseguire le disposizioni testamentarie;</li>
<li>provvedere alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione dei beni ereditari</a> se disposto dal testatore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come accennato nell&#8217;introduzione, e ai sensi dell&#8217;articolo 704 del codice civile, l&#8217;esecutore testamentario ha la rappresentanza processuale di un soggetto non più esistente, ovvero il <em>de cuius</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge dice espressamente che possono essere nominati esecutori testamentari gli <strong>eredi</strong> o i <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legatari</a></strong>. Stabilisce inoltre che non possono ricoprire tale ufficio le persone incapaci di obbligarsi, come ad esempio l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">interdetto</a> o il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fallimento/">fallito</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La durata del suo incarico è fissata dalla legge in massimo <strong>un anno</strong> dalla nomina. Tale termine tuttavia non si riferisce all&#8217;attività che deve svolgere nel suo complesso. L&#8217;articolo 703 del codice civile infatti individua tale termine in relazione al possesso dei beni ereditari ma non alle altre attività di amministrazione e gestione. Tali attività vanno portate a termine a prescindere dal limite temporale di un anno. L&#8217;incarico di esecutore testamentario pertanto può durare anche oltre tale limite.</p>
<h2 id="vicenda" style="text-align: justify;">La legittimazione processuale dell&#8217;esecutore testamentario: il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Si è detto come l&#8217;ufficio di esecutore testamentario può essere ricoperto anche da un erede o un legatario. Nel caso esaminato dalla Corte nella <strong>sentenza n. 5520/2020</strong> infatti tale ufficio era ricoperto da una donna in qualità di erede del <em>de cuius</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda ha avuto origine dalla citazione in giudizio da parte di quest&#8217;ultima di due avvocati che vantavano dei crediti nei suoi confronti. Tali crediti erano dovuti a interventi stragiudiziali in suo favore. Si trattava di onorari di cui la donna contestava la debenza ovvero di cui riteneva eccessiva la quantificazione rispetto alle effettive prestazioni svolte da questi svolte. Contro il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-ingiuntivo/">decreto ingiuntivo</a> emanato nei suoi confronti</strong> la donna inoltre sottolineava il fatto che l&#8217;azione promossa fosse stata rivolta a sé stessa ma non in qualità di esecutore testamentario. Riteneva pertanto esserci un difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">I due avvocati resistevano chiedendo al giudice il rigetto dell&#8217;opposizione della donna ovvero il pagamento delle somme dovute. Il giudice di primo grado tuttavia non accoglieva tali richieste sul presupposto che effettivamente riteneva esserci un <strong>difetto di legittimazione passiva</strong> della donna per cui i debiti si dovevano attribuire al patrimonio ereditario e non al suo personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Portavano avanti la controversia i due avvocati in sede di appello dove la Corte territoriale valorizzò le loro tesi. Questi infatti riportavano come la donna fosse <strong>coerede</strong> <strong>in una comunione incidentale ereditaria</strong> e pertanto obbligata in solido con l&#8217;esecutore testamentario al pagamento delle somme. I giudici di merito confermavano il decreto ingiuntivo ritenendo sufficiente, ai fini del litisconsorzio necessario, la citazione a giudizio della donna nella duplice veste di erede ed esecutrice testamentaria. Valorizzavano inoltre l&#8217;estensione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell&#8217;altro coerede, il figlio della donna.</p>
<p style="text-align: justify;">Propone pertanto <strong>ricorso per cassazione</strong> la donna contro la sentenza della corte di appello.</p>
<h2 id="motivi-sentenza" style="text-align: justify;">La memoria  e il primo motivo sulla legittimazione processuale dell&#8217;esecutore testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Tralasciando le questioni processuali e relative agli onorari professionali, per quanto importa ai fini di tale approfondimento ci si sofferma sul primo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna in tale primo motivo contesta al giudice l&#8217;aver <strong>ecceduto i limiti di contenuto della domanda</strong> e dunque un'&#8221;erronea interpretazione dei fatti di causa&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 112 del codice di procedura civile in relazione all&#8217;articolo 704 del codice civile. Quanto affermato si traduce nel fatto che ad avviso della ricorrente la mancata indicazione nella sua chiamata in giudizio, della sua qualità di coerede o di esecutore testamentario, annullerebbe il decreto ingiuntivo rendendo aggredibile dai creditori anche il suo patrimonio personale.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema corte invece spiegano che la corte di merito ha ravvisato nella domanda l&#8217;indirizzo della stessa alla donna nella sua duplice qualità di coerede ed esecutore testamentario. Affermando infatti che <em>&#8220;risulta esser stata esperita correttamente non solo nei confronti del coerede, obbligato in solido con l’altro coerede per i pesi ereditari..&#8221;</em>, richiamano il principio in base al quale <em>&#8220;&#8230;<strong>i crediti dei terzi verso l’eredità vanno azionati anche nei confronti dell’esecutore testamentario</strong> (litisconsorte necessario)&#8221;</em>. Concludono pertanto il discorso affermando che <em>&#8220;risulta essere stata estesa pure nei confronti dell’esecutore testamentario non ancora cessato dalla carica nella sua qualità di sostituto processuale (art. 704 c.c.)&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna infatti, sebbene fosse decorso il termine di un anno previsto dalla legge, era ancora impegnata negli atti di gestione dei beni ereditari e pertanto ricopriva ancora l&#8217;ufficio di esecutore testamentario.  In quanto tale perciò doveva essere <strong>litisconsorte necessario</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 704 del codice civile.</p>
<h2 id="legittimazione-processuale" style="text-align: justify;">L&#8217;esecutore testamentario quale legittimato e sostituto processuale</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte, in conclusione, ritiene tale motivo infondato e, prima di esporre le proprie ragioni con riguardo alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;articolo 112 del codice di procedura civile, riassume sinteticamente il <strong>principio di diritto</strong> che intende pronunciare con la sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando anche precedenti orientamenti della stessa corte, afferma il principio secondo cui <em>&#8220;l’esecutore testamentario, mentre è titolare <strong>iure proprio</strong> delle azioni, relative all’esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto <strong>legittimato processuale</strong>, a norma dell’art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all’eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Precisa inoltre che <em>&#8220;In tale ultima ipotesi, in cui l’esecutore testamentario non è investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di <strong>sostituto processuale</strong>, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Conclude infine con il negare che il giudice del merito ha ecceduto i limiti della domanda dal momento che la sua decisione non ha alterato il petitum e la causa petendi.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>La revoca della revoca del testamento: la Cassazione puntualizza la fattispecie</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-della-revoca-del-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sentenza n. 11472/2020 sulla revoca della revoca del testamento &#8211; indice: L&#8217;art. 681 c.c. I fatti anteriori&#160; Il ricorso in Cassazione I motivi della Corte&#160; La revoca tacita L&#8217;art. 684 c.c.&#160; Conclusioni Con la sentenza n. 11472 depositata il 15 giugno 2020 i giudici della corte di Cassazione hanno inciso alcune puntualizzazioni sull&#8217;istituto della [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La sentenza n. 11472/2020 sulla revoca della revoca del testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#art-681"><strong>L&#8217;art. 681 c.c.</strong></a></li>
<li><strong><a href="#fatti-anteriori">I fatti anteriori</a> </strong></li>
<li><a href="#ricorso-cassazione"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><strong><a href="#motivi-della-corte">I motivi della Corte</a> </strong></li>
<li><a href="#revoca-tacita"><strong>La revoca tacita</strong></a></li>
<li><a href="#art-684"><strong>L&#8217;art. 684 c.c. </strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 11472 depositata il 15 giugno 2020 i giudici della corte di Cassazione hanno inciso alcune puntualizzazioni sull&#8217;istituto della <strong>revoca della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">revoca del testamento</a></strong>. Tale istituto è disciplinato all&#8217;articolo 681 del codice civile. In particolare si sono soffermati sulla forma della revoca. Hanno ammesso la possibilità che questa possa avvenire tacitamente nonostante l&#8217;articolo 681 richieda la forma espressa. Nella formazione dei motivi della decisione inoltre hanno definito quale forma tacita di revoca del testamento l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 684 del codice civile. Si tratta del caso in cui avviene la distruzione, lacerazione o cancellazione del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento olografo</a>. Mentre invece non potrebbe considerarsi tale ipotesi una revoca tacita di un testamento contenente la revoca di uno precedente.</p>
<h2 id="art-681" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 681 del codice civile: la revoca della revoca del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 681 del codice civile denominato <strong>&#8220;revocazione della revocazione&#8221;</strong> stabilisce che <em>&#8220;La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall&#8217;articolo precedente.</em> <em>In tal caso rivivono le disposizioni revocate.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina più autorevole qualifica l&#8217;istituto della revoca della revoca di un testamento come un atto avente la stessa natura giuridica dell&#8217;atto di revoca del testamento. Unico scopo infatti di tale atto è quello di revocare le precedenti disposizioni di revoca e non di procedere a nuove attribuzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della norma inoltre tale atto deve avvenire nella stessa <strong>forma della revoca espressa</strong> ovvero con un nuovo testamento oppure un atto ricevuto da notaio.</p>
<p style="text-align: justify;">La conseguenza della revoca della revoca è la <strong>riviviscenza delle disposizioni revocate. </strong>Vale a dire che se è stato revocato un testamento con un testamento successivo e poi tale testamento posteriore è stato revocato ai sensi dell&#8217;articolo 681 del codice civile ritornano efficaci le disposizioni del primo testamento.</p>
<h2 id="fatti-anteriori">I fatti anteriori al terzo grado di giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta al giudizio della Cassazione ha avuto origine dai fatti che di seguito si espongono. Una donna, in qualità di <strong>erede</strong> di Tizio per effetto di <strong>testamento olografo</strong> da questi redatto, conveniva in giudizio gli altri eredi depositando ricorso in tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna, ritenendosi legittimata all&#8217;azione in qualità di erede, chiedeva al giudice di dichiarare la nullità ovvero l&#8217;annullabilità di alcuni atti disposti dal <em>de cuius</em> nei confronti degli altri eredi. Si trattava in particolare di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/procura-speciale/"><strong>procure speciali</strong></a> con cui il <em>de cuius</em> conferiva, ad un erede in particolare, il potere di vendere dei diritti su un fabbricato. Con una prima procura speciale tale erede avrebbe alienato parte dei diritti a sé stesso. Con la seconda ne avrebbe alienato ancora parte a sé stesso e parte ai figli, anch&#8217;essi convenuti in giudizio dalla donna. Nello stesso ricorso la donna inoltre chiedeva al giudice di dichiarare l&#8217;invalidità anche degli atti di compravendita di tali diritti. Ciò in quanto, a suo dirsi, l&#8217;erede munito di procura non avrebbe reso il conto della propria gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro quanto dedotto dalla ricorrente i convenuti si difendono sostenendo che alla donna manchi il titolo di erede per agire in giudizio contro di loro. Le loro ragioni si basano sul fatto che, successivamente al testamento olografo redatto dal <em>de cuius</em>, è stato posto in essere, ad opera dello stesso, un <strong>atto successivo contenente la revoca del primo</strong> <strong>testamento</strong> che istituiva la donna come erede. In tale successivo testamento inoltre vi sarebbe stata una nuova disposizione a titolo universale. Si trattava in particolare di un atto costituito da una lettera raccomandata.</p>
<h3>Le decisioni in primo e secondo grado di giudizio</h3>
<p style="text-align: justify;">In sede di primo grado di giudizio il ricorso dell&#8217;attrice viene <strong>respinto</strong> dal tribunale. Il giudice di primo grado eccepisce che la donna in sede di prima udienza avrebbe dovuto mettere subito in dubbio la conformità del documento contenete la revoca prodotto in copia dai convenuti. A parere del giudice infatti il disconoscimento della conformità del documento in una udienza successiva a quella della produzione dei documenti da parte dei convenuti sarebbe stata tardiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Proponendo <strong>appello</strong> avverso la decisione del tribunale, la donna si vede nuovamente respinta la domanda per gli stessi motivi dedotti dal giudice di primo grado.  Decide pertanto di ricorrere per Cassazione.</p>
<h2 id="ricorso-cassazione">I motivi del ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda prosegue con la presentazione del ricorso da parte della donna al Supremo Giudice del terzo grado, la Cassazione, fondandolo su un <strong>unico motivo</strong>. In tale motivo si contestano alcune formule applicate dal giudice del merito. Si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>articolo 684 del codice civile</strong> sulla revoca del testamento olografo per distruzione, lacerazione o cancellazione;</li>
<li>il <strong>2719 del codice civile</strong> sulla copia dell&#8217;originale e</li>
<li>l&#8217;articolo<strong> 214 del codice di procedura civile</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo al primo punto la ricorrente richiama un orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui  <em>&#8220;chi abbia interesse a far valere le disposizioni di un testamento, e si trovi nell&#8217;impossibilità di produrre l&#8217;originale, deve formulare una <strong>specifica domanda di accertamento dell&#8217;esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento</strong>, a nulla rilevando la circostanza che la copia prodotta non sia stata disconosciuta dalla controparte, in quanto nulla impedirebbe di ipotizzare che il testatore abbia successivamente distrutto l&#8217;originale dopo averlo fotocopiato, al fine di pervenire alla revoca del testamento stesso.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Ad opinione della ricorrente inoltre il giudice dell&#8217;appello avrebbe erroneamente valutato due questioni.  Quella dell&#8217;onere di disconoscere la copia dell&#8217;atto di revoca attribuito alla donna. Ovvero l&#8217;aver ritenuto che la donna fosse in ritardo nel disattendere la conformità dell&#8217;atto di revoca. Non si applicherebbe, infatti, a suo parere, l&#8217;articolo 215 del codice di procedura civile sui <strong>limiti di disconoscimento della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scrittura-privata/">scrittura privata</a></strong> (la copia dell&#8217;atto originale) per il caso di cui all&#8217;articolo 2719 del codice civile. Tale norma in particolare afferma che <em>&#8220;Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l&#8217;originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta&#8221;.</em> Secondo la donna i convenuti avrebbero dovuto invece riportare l&#8217;originale della revoca del testamento.</p>
<h2 id="motivi-corte" style="text-align: justify;">Le ragioni della Corte e la revoca della revoca del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Supremo Collegio ritiene il <strong>motivo infondato</strong>. In primo luogo considera la questione dell&#8217;inapplicabilità dei limiti al disconoscimento previsti dall&#8217;articolo 215 del codice di procedura civile. Conferma infatti l&#8217;applicabilità degli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile alla fattispecie di cui all&#8217;articolo 2719 del codice civile. Ritiene dunque che la donna avrebbe dovuto rilevare la non conformità dell&#8217;atto nella prima udienza di giudizio. Allo stesso tempo conferma l&#8217;onere in capo agli eredi di disconoscere la scrittura privata ai sensi del suddetto articolo 214 e dunque l&#8217;onere della donna agente appunto in tale qualità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alle contestazioni riportate dalla donna sulla violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 684 del codice civile e il relativo orientamento da questa citato la Corte ritiene non applicabile tale fattispecie al caso in esame. Ritiene invece ad esso applicabile la fattispecie di cui all&#8217;articolo 681 del codice civile ovvero della <strong>revocazione della revocazione del testamento</strong>.</p>
<h2 id="revoca-tacita" style="text-align: justify;">La revoca tacita della revoca del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Giunta a questo punto la Cassazione si sofferma sull&#8217;istituto della revoca della revoca del testamento contemplando l&#8217;ipotesi in cui questa possa avvenire anche tacitamente. Afferma a tal proposito che <em>&#8220;La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di esaminare la dibattuta questione relativa all&#8217;ammissibilità di una<strong> revoca tacita della revoca espressa</strong>, ritenendo che l&#8217;art.</em> <em>681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, <strong>non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione</strong>, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l&#8217;efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici, tuttavia, ritengono che tale revoca tacita della revoca espressa non possa avvenire nelle forme previste dal codice civile. Né tanto meno secondo quella disciplinata dall&#8217;articolo 684 <em>&#8220;dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, </em><em>possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.</em>&#8220;</p>
<h2 id="art-684" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 684 del codice civile e il precedente orientamento giurisprudenziale</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;esaminare la fattispecie della cancellazione del testamento di cui all&#8217;articolo 684 la Suprema Corte richiama un orientamento giurisprudenziale del 2019, il n. 8031. Secondo tale orientamento la cancellazione del testamento, come anche la distruzione dello stesso, comporterebbe la conclusione di un <strong>negozio giuridico</strong>. E tale negozio farebbe presumere la volontà del testatore di revocare tacitamente il testamento. Quando invece viene cancellato un testamento successivo, contenente la revoca di uno precedente la cancellazione di tale testamento, non si configurerebbe l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 683 del codice civile bensì quella di cui all&#8217;articolo 681.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad opinione della Corte, tuttavia, non sarebbe questo il caso della fattispecie in esame. Non vi è infatti alcuna prova della cancellazione o distruzione del testamento volontariamente operata dal testatore. Solo in tal caso si configurerebbe un comportamento concludente sintomatico della <strong>volontà di revocare un precedente atto di revoca</strong>.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">La decisione</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte conferma che la revoca della revoca del testamento può avvenire con la redazione di un <strong>nuovo testamento</strong> o un <strong>atto ricevuto da notaio</strong> nelle forme di cui all&#8217;articolo 680 del codice civile. Stabilisce inoltre che è possibile anche revocare un testamento contenente la revoca di uno primo in maniera <strong>tacita</strong> mediante la fattispecie di cui all&#8217;articolo 684 del codice civile. Nel caso di specie, tuttavia, tale fattispecie non si era verificata. Il testatore non aveva infatti provveduto alla cancellazione o alla distruzione di un secondo testamento olografo revocante il primo. Le disposizioni valide pertanto sarebbero state quelle del secondo testamento con cui la donna avrebbe perso la qualità di erede.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il testamento internazionale: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il testamento internazionale &#8211; indice: Cos&#8217;&#232;&#160; Come funziona I requisiti della scheda Altre formalit&#224; L&#8217;attestato Chi pu&#242; farlo Revoca e pubblicazione La conservazione&#160; Fra le varie forme di testamento contemplate dal nostro ordinamento c&#8217;&#232; il testamento internazionale introdotto dalla legge 387 del 29 novembre 1990.&#160; Con questa legge l&#8217;Italia ha aderito alla Convenzione di Washington [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il testamento internazionale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è </strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti-scheda"><strong>I requisiti della scheda</strong></a></li>
<li><a href="#formalità"><strong>Altre formalità</strong></a></li>
<li><a href="#attestato"><strong>L&#8217;attestato</strong></a></li>
<li><a href="#chi-può-farlo"><strong>Chi può farlo</strong></a></li>
<li><a href="#revoca-pubblicazione"><strong>Revoca e pubblicazione</strong></a></li>
<li><strong><a href="#conservazione">La conservazione</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fra le varie forme di testamento contemplate dal nostro ordinamento c&#8217;è il <strong>testamento internazionale</strong> introdotto dalla legge 387 del 29 novembre 1990.  Con questa legge l&#8217;Italia ha aderito alla Convenzione di Washington del 1973 tenutasi per giungere ad una forma unica di testamento con profili extrastatuali  nei vari paesi aderenti alla Convenzione.  L&#8217;obbiettivo perseguito da quest&#8217;ultima infatti fu quello di diminuire le difficoltà interpretative sulla legge nazionale da applicare al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a>. È un negozio giuridico che produce gli stessi effetti delle altre forme previste dal nostro codice civile differenziandosi sotto il profilo formale. Gli adempimenti formali imposti dalla legge per tale negozio testamentario lo accomunano con la forma del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-segreto/">testamento segreto</a>. La legge sulle successioni mortis causa invece disciplinano il contenuto del testamento internazionale.</p>
<h2 id="" style="text-align: justify;">Che cos&#8217;è il testamento internazionale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testamento internazionale è quella forma di testamento che viene utilizzata per disporre dei propri beni dopo la morte quando si verificano due situazioni:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la persona del testatore o le sostanze di cui dispone e che cadrebbero in successione hanno <strong>profili di internazionalità</strong>;</li>
<li style="text-align: justify;">come forma alternativa a quelle tradizionalmente previste dal proprio ordinamento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 dell&#8217;Annesso alla legge 387/1990 definisce cos&#8217;è un testamento internazionale in relazione alla sua validità. Stabilisce infatti che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il <strong>luogo</strong> dove è stato fatto, la situazione dei <strong>beni</strong>, la <strong>nazionalità</strong>, il <strong>domicilio</strong> oppure la <strong>residenza</strong> del testatore, se è redatto secondo la forma del </em><em>testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Da tale disposizione e da quelle seguenti si individuano i requisiti di validità del testamento di cui si approfondirà in seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la natura del testamento internazionale si tratta di un atto di diritto privato internazionale che può essere redatto, ai sensi dell&#8217;articolo 2 della traduzione della Convenzione, dai <strong>notai</strong> nel territorio nazionale o dagli <strong>agenti diplomatici e consolari</strong> all&#8217;estero.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona il testamento internazionale: le parti e i requisiti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testamento internazionale si compone di due parti: la cosiddetta <strong>scheda testamentaria</strong> e l&#8217;<strong>attestato</strong>. In quanto a struttura somiglia in particolar modo al testamento segreto.</p>
<p style="text-align: justify;">La scheda testamentaria è un documento in cui sono contenute le disposizioni di ultima volontà del testatore. L&#8217;attestato è invece un altro documento distinto ed autonomo rispetto al primo in cui si certifica l&#8217;avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede dei requisiti di validità del testamento, che, semplificando i termini, riguardano la scheda testamentaria. L&#8217;attestato infatti viene regolato separatamente dagli articoli dal 9 al 13 dell&#8217;annesso alla legge ma non costituisce requisito di validità del testamento.</p>
<h2 id="requisiti-scheda" style="text-align: justify;">Redigere una scheda testamentaria valida: i requisiti</h2>
<p style="text-align: justify;">Costituendo il corpo del testamento, la scheda testamentaria deve essere redatta rispettando le seguenti regole dettate dalla legge dagli articoli 3 e seguenti dell&#8217;Annesso alla legge 387/1990:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>deve essere stesa in <strong>forma scritta</strong> dal testatore o da un soggetto da lui scelto con qualsiasi mezzo di scrittura o manualmente e nella lingua preferita. In ogni caso può esprimere la volontà di una sola persona ed è dunque unipersonale;</li>
<li>il testatore deve<strong> dichiarare</strong> in presenza di due testimoni e di un notaio, o altro soggetto abilitato, che tale scheda testamentaria è sua e della stessa conosce il contenuto. Quest&#8217;ultimo non necessariamente dev&#8217;essere reso noto agli altri presenti;</li>
<li>dev&#8217;essere <strong>sottoscritta</strong> alla fine, ovvero al termine dell&#8217;elenco delle disposizioni testamentarie, <strong>dal testatore</strong> e immediatamente dopo, in sua presenza, <strong>dai testimoni</strong> e <strong>dal notaio o dal soggetto abilitato</strong>.</li>
</ul>
<p>Qualora non si rispettassero tali requisiti il secondo comma dell&#8217;articolo 1 dell&#8217;Annesso alla legge 387/1990 prevede la <strong>nullità del testamento</strong> stesso. La stessa norma tuttavia ammette la validità del testamento internazionale nullo sotto forma di altra specie di testamento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La sottoscrizione: precisazioni</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Annesso alla legge 387/1990 descrive dettagliatamente le modalità di sottoscrizione della scheda testamentaria contemplando diverse ipotesi agli articoli 5 e 6.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto la scheda può essere composta di <strong>uno o più fogli</strong>. Nel primo caso la sottoscrizione avverrà alla fine dell&#8217;unico foglio da parte di tutti i soggetti suddetti. Nel secondo caso ogni foglio andrà numerato e firmato dal solo testatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece il testatore <strong>ha firmato la scheda precedentemente</strong>, in sede di dichiarazione di fronte ai testimoni e al notaio riconoscerà e confermerà la sua firma.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ulteriore ipotesi in cui il testatore sia <strong>incapace di firmare</strong> invece, dovrà comunicarne i motivi al soggetto abilitato. Quest&#8217;ultimo sarà allora onerato di farne menzione sia nella scheda testamentaria che nell&#8217;attestato. La menzione ha lo scopo di sostituirsi alla firma.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge ammette inoltre che il testatore possa, su autorizzazione della stessa legge con cui è stato individuato il soggetto abilitato, <strong>indicare una persona terza che firmi la scheda testamentaria al suo posto</strong>. In mancanza di un soggetto che si sostituisca al testatore nella firma si occuperà di ciò il soggetto abilitato.</p>
<h2 id="formalità" style="text-align: justify;">Aggiunte formali slegate dalla validità ma rilevanti per l&#8217;incaricato a ricevere il testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testamento internazionale non è affetto da nullità se non presenta le seguenti formalità previste dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcune sono già state nominate con riguardo alla fase della sottoscrizione del testamento e si tratta di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>firma</strong> del testatore, o di chi per lui doveva firmare, nelle pagine intermedie della scheda testamentaria (articolo 6);</li>
<li>la <strong>numerazione dei fogli</strong> che la compongono (articolo 6);</li>
<li>l&#8217;indicazione della<strong> data</strong> in cui il notaio ha firmato il documento che, ai sensi dell&#8217;articolo 7, deve essere apposta alla fine. Tale data può essere accompagnata anche da quella in cui il testatore ha messo per iscritto le proprie volontà;</li>
<li>la produzione dell&#8217;<strong>attestato</strong> di cui agli articoli 9 e seguenti dell&#8217;Annesso alla legge regolatrice.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste formalità se non rispettate non hanno dei riflessi, come già detto, sulla validità del testamento bensì sulla posizione del soggetto legittimato a riceverlo, ovvero, in Italia, il notaio. Sono previsti infatti dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti oltre l&#8217;eventuale possibilità di dover risarcire i danni al testatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come nel testamento segreto, inoltre, è opportuno che il notaio <strong>sigilli</strong> il plico di documenti costituenti il testamento.</p>
<h2 id="attestato" style="text-align: justify;">L&#8217;attestato</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge 387/1990 all&#8217;articolo 9 dell&#8217;Annesso prevede che <em>&#8220;La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell&#8217;art. 10 <strong>il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente legge sono stati rispettati</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attestato è un documento autonomo rispetto alla scheda testamentaria che certifica che tutti gli adempimenti di legge sono stati eseguiti. Deve essere redatto in <strong>italiano</strong> a differenza della scheda testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene prodotto dal notaio o dal soggetto abilitato il quale lo conserva e ne consegna una copia al testatore. La sua mancata produzione, come già detto nel paragrafo precedente, non costituisce motivo di invalidità del testamento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La formula dell&#8217;attestato</h3>
<p style="text-align: justify;">La sua forma è la seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">Attestato</p>
<p style="text-align: justify;">(Convenzione del 26 ottobre 1973)</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il sottoscritto _________________________________________________ (nome, indirizzo e qualifica)<br />
persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale<br />
2. Attesta che il ________________(data) a___________________ (luogo)<br />
3. (testatore) __________________________________________ (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)<br />
in mia presenza ed in quella dei testimoni<br />
4. a) ________________________________________________ (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)<br />
b) __________________________________________________(nome, indirizzo, data e luogo di nascita)<br />
ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Attesto inoltre che:<br />
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,<br />
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;<br />
*2. Il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:<br />
&#8211; ho menzionato questa circostanza nel testamento<br />
* &#8211; la firma è stata apposta da_______________________________________________ (nome, indirizzo)<br />
7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento<br />
8. *c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da__________________________________ e numerato.<br />
9. d) Mi sono accertato dell&#8217;identità del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;<br />
10. e) I testimoni soddisfacevano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).<br />
11. *f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:</p>
<p style="text-align: justify;">______________________________________________________________________________<br />
12.                                                               Luogo<br />
13.                                                               Data<br />
14.                                                               Firma e, se del caso, Sigillo</p>
<h2 id="chi-può-farlo" style="text-align: justify;">Chi può fare testamento internazionale</h2>
<p style="text-align: justify;">I principi che hanno ispirato la Convenzione di Washington hanno esteso il più possibile la platea dei soggetti che possono avvalersi del testamento internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Possono infatti usufruire di tale forma di testamento:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>tutti i cittadini italiani sia che si trovino in Italia che all&#8217;estero</strong> e indipendentemente da dove si trovano i beni che rientreranno nella successione al momento dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura</a>. Qualora si tratti di cittadini italiani residenti all&#8217;estero la legittimazione a ricevere il testamento non sarà più del notaio bensì dell&#8217;agente diplomatico o consolare italiano del paese in cui si trova;</li>
<li><strong>gli stranieri che si trovano in Italia</strong> originari di un Paese che ha aderito alla convenzione oppure di un Paese che riconosce al suo interno il testamento fatto all&#8217;estero come forma valida di testamento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla capacità di testare la legge non è esplicita. Stabilisce soltanto che il testatore deve conoscere il contenuto del testamento. Questi dunque può fare testamento ed essere <strong>muto, sordomuto, cieco o analfabeta</strong> a differenza del testamento segreto in cui il testatore può al massimo esserlo chi è sordo, muto o sordomuto.</p>
<h2 id="revoca-pubblicazione" style="text-align: justify;">Si può revocare il testamento internazionale? Come funziona la sua pubblicazione?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 14 dell&#8217;Annesso alla legge 387/1990 stabilisce che <em>&#8220;Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti&#8221;</em>. La risposta è dunque positiva. Si ricorda infatti che <strong>le volontà testamentarie sono sempre revocabili fino alla morte del testatore</strong>. Si applica pertanto al testamento internazionale la disciplina della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">revoca dei testamenti</a> nazionali contenuta agli articoli 679 e seguenti del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testamento internazionale può essere revocato espressamente o tacitamente o con un testamento posteriore. La revoca, insieme al testamento, dev&#8217;essere iscritta presso il <strong>Registro Generale dei Testamenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pubblicazione-del-testamento/">pubblicazione del testamento</a> internazionale, nel silenzio del legislatore, si applica la disciplina prevista per i testamenti segreto ed <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo/">olografo</a> contenuta nell&#8217;articolo 620 del codice civile.</p>
<h2 id="conservazione" style="text-align: justify;">La conservazione del testamento: il Registro Generale dei Testamenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Vige in Italia un sistema di conservazione dei testamenti che impone al notaio che li riceve di conservarli e richiederne l&#8217;iscrizione presso il <strong>Registro Generale dei Testamenti</strong> tenuto dal Ministero della Giustizia. Tale registro consente di sapere se una persona deceduta ha fatto testamento in Italia o all&#8217;estero.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 8 della legge 387/1990, tuttavia, stabilisce che <em>&#8220;In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell&#8217;attestato previsto all&#8217;art. 9&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione ha suscitato dei dubbi nella dottrina circa la conservazione del testamento.  C&#8217;è infatti chi ritiene vada applicato tale articolo in quanto l&#8217;Italia sarebbe sprovvista di un regolamento uniforme sulla conservazione dei testamenti. Altra parte invece ritiene che il testamento vada conservato dal notaio in <strong>due copie</strong> sia della scheda testamentaria che dell&#8217;attestato. La duplice copia serve infatti al notaio a conservane una, per la quale provvederà all&#8217;iscrizione presso il registro generale dei testamenti, e l&#8217;altra per consegnarla al testatore.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notaio-mira/">Studio Notarile Tassitani Farfaglia</a></em></p>
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		<title>La divisione del testatore &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-testatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La divisione del testatore &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;articolo 734 c.c. Le impugnazioni L&#8217;assegno divisionale I conguagli L&#8217;articolo 734 del codice civile attribuisce al testatore la possibilit&#224; di dividere i beni ereditari. La norma recita infatti: &#8220;Il testatore pu&#242; dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Se nella [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La divisione del testatore &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#articolo-734"><strong>L&#8217;articolo 734 c.c.</strong></a></li>
<li><a href="#impugnazioni"><strong>Le impugnazioni</strong></a></li>
<li><a href="#assegno-divisionale"><strong>L&#8217;assegno divisionale</strong></a></li>
<li><a href="#conguagli"><strong>I conguagli</strong></a></li>
</ul>
<p>L&#8217;<strong>articolo 734 del codice civile</strong> attribuisce al testatore la possibilità di dividere i beni ereditari. La norma recita infatti:</p>
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<p class="comma"><em>&#8220;Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.</em></p>
<p class="comma"><em>Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.&#8221;</em></p>
</div>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa si intende per divisione e quanti tipi di divisione esistono</h2>
<p style="text-align: justify;">Qualora l’eredità sia acquistata da più persone, sui beni ereditari si forma una comunione (detta “ereditaria”, per contrapporla a quella cosiddetta “ordinaria”). Questa investe i beni relitti e pone il problema del suo scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinamento conosce diversi modi di procedere allo scioglimento della comunione. Tra questi rilevano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-giudiziale/">divisione giudiziale</a>;</strong></li>
<li>il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-divisione/">contratto di divisione</a>;</strong></li>
<li>la <strong>divisione del testatore;</strong></li>
<li>gli <strong>atti diversi dalla divisione</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile, apparentemente, sembra conoscere due tipi di divisione: quella <strong>ordinaria</strong>, disciplinata dagli articoli 1111-1116 c.c. e quella <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/"><strong>ereditaria</strong></a>, di cui al Libro II del codice civile (articoli 713-736 c.c.). La prima rappresenta la regola, la seconda l’eccezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano definitorio, la divisione consta di quel complesso di operazioni giuridiche che hanno come fine lo scioglimento di una comunione attraverso l’attribuzione a ciascuno dei condividenti di valori che corrispondono alla loro quota.</p>
<p style="text-align: justify;">La divisione può avere due forme: <strong>divisione in natura</strong>, quando ognuno dei condividenti riceve una parte del bene che ricade in comunione; <strong>divisione c.d. civile</strong> che, pur non attribuendo beni specifici, ha quale effetto la cessazione della comunione tra coeredi.</p>
<h2 id="articolo-734" style="text-align: justify;">La divisione del testatore disciplinata all&#8217;articolo 734 del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Ci si sofferma ora sulla <strong>divisione del testatore</strong>, che è quella che per il momento interessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile del 1865 non prevedeva per il testatore la facoltà di dividere i beni ereditari tra i propri successori se non nei più angusti limiti della c.d. divisione di ascendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore del 1942, invece, ha deciso di non riprodurre l’istituto nell’ambito del codice civile vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Al giorno d’oggi esistono due strumenti per beneficiare i propri successibili: istituirli eredi e dettare le regole per la divisione dei cespiti, formando gli assegni, oppure provvedere in vita per il tramite di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazioni</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno della divisione testamentaria può intervenire su due piani: il primo (di natura obbligatoria) è il c.d. <strong>assegno divisionale semplice</strong>, di cui ci occuperemo nell’ultimo paragrafo; il secondo (di natura reale) è l’<strong>assegno divisionale qualificato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo secondo caso, il testatore procede direttamente alla formazione delle porzioni. L’articolo 734 c.c. prevede che il testatore, nell’ambito dell’autonomia testamentaria che l’ordinamento gli riconosce, può procedere a dividere i suoi beni tra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Vale a dire che può ricomprendere la porzione necessariamente destinata ai <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a>, fatti salvi alcuni importanti limiti, superati i quali scattano i rimedi di cui si dirà <em>infra</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettazione dell’eredità</a> ciascun beneficiario immediatamente acquista i diritti “assegnati” dal testatore che, conseguentemente, non cadono in una vera e propria ipotesi di contitolarità. Pertanto, il termine “divisione” va inteso in senso lato, dovendosi fare riferimento alla funzione distributiva della disposizione testamentaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Gli strumenti esclusi dalla divisione del testatore</h3>
<p style="text-align: justify;">Giova rilevare come esulino dal tema del regolamento divisionale di fonte testamentaria altri strumenti che l&#8217;ordinamento riconosce al testatore onde ripartire il proprio patrimonio tra i delati. Si pensi, in particolare, alle ampie possibilità operative offerte dai <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legati</strong></a>, nonché all&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/institutio-ex-re-certa/"><em><strong>institutio ex re certa</strong></em></a>, contemplata dall&#8217;art. 588 comma secondo del codice civile. In simili fattispecie, invero, può affermarsi che soltanto sul piano pratico si realizzi un risultato <em>lato sensu</em> divisionale, mancando un programma unitario ed organico di ripartizione dell&#8217;asse: trattasi, in particolare, di attribuzioni di sostanze del <em>de cuius</em>, a titolo particolare o universale, che non trovano giustificazione in un disegno distributivo dallo stesso consegnato alla scheda testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la disposizione dell&#8217;articolo 734 c.c., il legislatore generalizza, quindi, la <em>divisio inter liberos</em> prevista dal codice del 1865. In dottrina si è perspicuamente sottolineato come, attraverso il riconoscimento al testatore del potere di realizzare un regolamento divisionale completo ed organico, si determini un sensibile ampliamento dei margini operativi riservati dall&#8217;ordinamento all&#8217;autonomia del testatore, il cui intervento non si esaurisce nell&#8217;individuazione dei destinatari della vocazione ereditaria e nella determinazione della quota oggetto di delazione, ma comprende altresì la possibilità di determinare il contenuto qualitativo della quota stessa.</p>
<h2 id="impugnazioni" style="text-align: justify;">Le impugnazioni della divisione del testatore</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene alle impugnazioni della divisione testamentaria, i rimedi previsti dal legislatore sono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>la nullità della preterizione (art. 735 co. 1 c.c.);</li>
<li>l’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/#riduzione">azione di riduzione per lesione della quota di riserva</a>, ovviamente esperibile solo dai legittimari (art. 735 co. 2 c.c.);</li>
<li>l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 co. 2 c.c).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Analizziamoli brevemente:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Si ha <strong>preterizione per lesione</strong> quando il testatore in sede di divisione non ha ricompreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. L’art. 735 co. 1 c.c. prevede la più grave forma di invalidità, la nullità, qualora all’istituzione di più eredi non consegua una coerente attribuzione di beni anche ad alcuni soltanto di costoro. Risulta del tutto priva di rilevanza e non produce, quindi, la nullità ex art. 735 c.c., la successiva perdita del bene lasciato a uno dei coeredi a seguito dell’esecuzione promossa dai creditori del <em>de cuius</em>. La vicenda deve essere invece ricondotta all’interno delle garanzie a cui i coeredi sono tenuti reciprocamente ex artt. 758 e 759 c.c.</li>
<li>L’art. 735 co. 2 c.c. consente al coerede (legittimario), leso nella quota di riserva, di esercitare l’<strong>azione di riduzione</strong> contro gli altri coeredi. Duplice è la tutela che spetta al legittimario: la nullità, in caso di preterizione ex art. 735 co. 1 c.c. e l’azione di riduzione contro gli altri coeredi, qualora sia stato ricompreso nell’apporzionamento, ma per un valore inferiore alla quota di riserva spettantegli per legge.</li>
<li>Ai sensi dell’art. 763 co. 2 c.c. “<em>La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all&#8217;entità della quota ad esso spettante</em>”.</li>
</ol>
<h2 id="assegno-divisionale" style="text-align: justify;">La differenza rispetto all&#8217;assegno divisionale semplice disciplinato all&#8217;articolo 733 del codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">A differenza della fattispecie disciplinata dall’art. 734 c.c., in questa ipotesi, all’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione,</a> gli eredi si trovano in una comunione ereditaria ed hanno solo l’obbligo di eseguire la futura divisione secondo quanto stabilito dal testatore, che ha carattere vincolante. Tuttavia, un’eventuale divisione in difformità con quanto disposto dal <em>de cuius</em> sarà valida, salvo l’eventuale risarcimento del danno che potrà essere chiesto dall’erede leso.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina ha generalmente ricondotto tale fattispecie alla figura dell’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-testamentario/">onere</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si discute se a tale fattispecie sia applicabile l’art. 763 co. 2 c.c. e quindi se sia o meno vincolante una disposizione che leda di oltre ¼ la quota di un coerede anche se abbia solo effetti obbligatori.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 733 co. 2 c.c. prevede inoltre che la (futura) divisione possa essere effettuata secondo una stima effettuata da un terzo designato dal <em>de cuius</em>. Tale norma rappresenta un’eccezione al principio di personalità del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a> perché permette che le quote (già determinate) degli eredi siano formate da un terzo estraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si discute se la divisione proposta dal terzo abbia o meno carattere reale: parte della dottrina, basandosi sulla lettera del 733 co. 2, secondo cui la divisione fatta dal terzo non vincolerebbe gli eredi, sostiene la tesi della mera natura obbligatoria; altra dottrina ,al contrario, ne afferma la natura reale in quanto si tratterebbe di una sorta di divisione fatta dal testatore <em>per relationem</em> (ossia attraverso un terzo). Il terzo avrebbe natura di arbitratore e sarebbe in qualche modo implicita la sua nomina ad esecutore.</p>
<h2 id="conguagli" style="text-align: justify;">La possibilità per il testatore di prevedere conguagli</h2>
<p style="text-align: justify;">Questione molto dibattuta è la possibilità del testatore di prevedere <strong>conguagli</strong>, onde compensare gli squilibri tra porzioni attribuite e quote a ciascun coerede spettanti. Per lunghi anni, infatti, tale eventualità è stata negata in dottrina, principalmente alla luce dell&#8217;asserito legame tra l&#8217;istituto in oggetto e <em>l&#8217;institutio ex re certa</em>. Invero, se fondamento del potere del testatore di effettuare le assegnazioni in funzione di quote è la possibilità di attribuire <em>ex re certa</em> il proprio patrimonio, tale facoltà deve essere riconosciuta soltanto entro i limiti in cui oggetto delle assegnazioni siano beni facenti parte del patrimonio del testatore stesso, trovando l&#8217;autonomia testamentaria limite invalicabile nell&#8217;alienità delle <em>res</em> oggetto di attribuzione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La tesi restrittiva</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opinione in oggetto ha trovato un primo temperamento nella considerazione per la quale, laddove si impedisse al testatore l&#8217;utilizzo dello strumento dei conguagli, ben difficilmente potrebbe affidarsi al testamento una compiuta regolamentazione del fenomeno divisionale, essendo molto diffuse le ipotesi di sproporzione tra valore dei beni assegnati e valore delle quote. In ragione di tali considerazioni, si è affermato in dottrina e giurisprudenza che l&#8217;<strong>utilizzo del conguaglio possa essere ammesso</strong>, <strong>in via eccezionale</strong>, quale strumento perequativo delle assegnazioni, sì da consentire al testatore di correggere eventuali sproporzioni emerse in sede di apporzionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testatore potrà, pertanto, prevedere l&#8217;obbligo di uno dei coeredi di corrispondere una somma di denaro ad altro coerede al fine di compensare le sproporzioni (attuali o potenziali) tra entità attribuite e valore della quota, o ancora potrà assegnare un bene di non comoda divisibilità ad uno dei coeredi imponendogli di corrispondere ad altro coerede la somma di denaro proporzionale alla quota di sua spettanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Acquisito il dato dell&#8217;ammissibilità della previsione dei conguagli nell&#8217;ambito della divisione testamentaria, è opportuno verificare se il testatore sia vincolato all&#8217;utilizzo del conguaglio <strong>solo in casi di stretta necessità</strong> ovvero sia libero di programmare le assegnazioni nel senso di prevedere che taluno dei coeredi sia apporzionato con beni ereditari, mentre altri conseguano denaro che sarà corrisposto dai coeredi pur in mancanza di stretta necessità del procedimento divisionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La tesi favorevole</h3>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, merita di essere condivisa la tesi che riconosce al testatore <strong>ampia facoltà di comporre le quote dei coeredi</strong> con denaro non ereditario, alla cui corresponsione sia tenuto taluno dei condividenti. A tale conclusione conduce un duplice ordine di considerazioni, che riflettono, sotto diversa prospettiva, le peculiarità funzionali della divisione del testatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va sottolineato come l&#8217;utilizzo del conguaglio (e, più in generale, di denaro non ereditario) in sede di divisione testamentaria, lungi dal porsi quale eccezionale deroga al principio di cui all&#8217;art. 588 comma 2 c.c., si configura quale corollario della ricostruzione fisionomica della divisione testamentaria: essendo questa operazione distributiva, essa potrà richiedere, onde realizzare compiutamente la propria funzione, l&#8217;assegnazione di denaro non esistente nell&#8217;asse, che nel programma divisionale troverà la propria giustificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In argomento, giova rilevare come la funzione distributiva sia più ampia e complessa di quella meramente attributiva, che ad esempio è propria della <em>institutio ex re certa</em>, comprendendo essa <em>&#8220;non solo l&#8217;attribuzione di beni del proprio patrimonio … ma anche il compimento di operazioni diverse che ottengano comunque il risultato di attribuire concreti valori proporzionali a quello della quota, come appunto la disposizione dei conguagli&#8221;</em>. Non si tratta, come pure è stato obiettato, di dividere beni estranei alla comunione, ma di utilizzare il bene fungibile per eccellenza, quale è il denaro, per consentire la realizzazione di un programma di assegnazioni che mantiene comunque natura e finalità distributive.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notaio-mira/">Studio Notarile Tassitani Farfaglia</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;institutio ex re certa &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/institutio-ex-re-certa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 21:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;institutio ex re certa &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Come funziona Il calcolo della quota Alienazione della res certa Unico erede Divisione ereditaria L&#8217;articolo 588 del codice civile definisce la differenza tra disposizione a titolo universale e particolare. Al secondo comma della norma citata si fa menzione dell&#8217;&#8220;institutio ex re certa&#8221; che contempla l&#8217;assunzione della qualit&#224; di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;institutio ex re certa &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#come-funziona"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#calcolo-quota"><strong>Il calcolo della quota</strong></a></li>
<li><a href="#alienazione-res-certa"><strong>Alienazione della res certa</strong></a></li>
<li><a href="#unico-erede"><strong>Unico erede</strong></a></li>
<li><a href="#divisione-ereditaria"><strong>Divisione ereditaria</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 588 del codice civile definisce la differenza tra disposizione a titolo universale e particolare. Al secondo comma della norma citata si fa menzione dell&#8217;<em>&#8220;institutio ex re certa&#8221;</em> che contempla l&#8217;assunzione della qualità di erede da parte di chi però è stato chiamato a succedere in beni e diritti determinati. Nella successione testamentaria, il testatore può infatti disporre <strong>istituendo un erede per un bene determinato</strong> e cioè manifestando la volontà di lasciare ad uno dei chiamati un particolare diritto. Nella maggior parte delle ipotesi si qualifica tale disposizione come &#8220;a titolo particolare&#8221; che cioè attribuisce la qualità di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legatario</a> al soggetto beneficiario. L&#8217;<strong>articolo 588 del codice civile</strong>, dispone:</p>
<div class="level5"><em>&#8220;Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l&#8217;espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l&#8217;universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.</em></div>
<div class="level5"><em>L&#8217;indicazione di beni determinati o di un complesso di beni <strong>non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio</strong>.&#8221;</em></div>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;<em>institutio ex re certa</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere meglio l&#8217;istituzione di erede <em>ex re certa</em>, è necessario chiarire che, nella successione per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a>, si distinguono le disposizioni del testatore a <strong>titolo universale</strong> e le disposizioni del testatore a <strong>titolo particolare.</strong> A norma del primo comma dell&#8217;articolo 588 del codice civile, le prime si hanno quando il testatore assegna ad un chiamato &#8220;l&#8217;universalità o una quota dei beni del testatore&#8221; conferendogli la qualità di <strong>erede</strong>. Le seconde invece corrispondono a tutti gli altri tipi di disposizione testamentaria e attribuiscono al chiamato la qualità di <strong>legatario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può definire l&#8217;<em>institutio ex re certa</em> come un terzo tipo di disposizione, di carattere <em>&#8220;ibrido&#8221;</em>. Il testatore, in questo caso, assegna al chiamato uno o più beni determinati appartenenti all&#8217;asse ereditario. L&#8217;istituto opera come attenuante della rigida distinzione effettuata dal primo comma della norma. Consente infatti di ricomprendere questo caso <strong>tra le disposizioni a titolo universale</strong> e dunque attribuire la qualità di erede, a colui al quale sono stati assegnati beni determinati. La norma, tuttavia, pone dei dubbi circa la volontà del testatore. È necessario infatti che la volontà di questi sia volta ad assegnare quei beni come quota del patrimonio non astratta a differenza di ciò che avviene con la disposizione a titolo universale.</p>
<h2 id="come-funziona" style="text-align: justify;">Come funziona l&#8217;<em>institutio ex re certa</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Affinché il testatore possa disporre del patrimonio ereditario mediante l'&#8221;<em>institutio ex re cert&#8221;a</em> è pacifico che debba essere a conoscenza della sua composizione. Procede perciò ad assegnare singoli beni ai chiamati considerandone il valore come <strong>quota del patrimonio</strong> e non individualmente. Così facendo &#8220;istituisce un erede&#8221; in quanto conferisce al beneficiario di quei beni la qualità di erede come prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 588 del codice civile. All&#8217;erede istituito si applicherà la disciplina prevista per gli eredi dal codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova ad una migliore comprensione del lettore effettuare un esempio: saranno eredi e non legatari i chiamati all&#8217;eredità di Tizio che siano assegnatari rispettivamente l&#8217;uno di tutti i beni immobili di Tizio e l&#8217;altro di tutti i suoi beni mobili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituzione di erede di cui si parla tuttavia ha carattere equivoco, nel senso che non c&#8217;è un esplicito riferimento del testatore alla volontà di istituire un erede o un legato. Per questo motivo l&#8217;istituto si impernia sulla <strong>volontà del testatore</strong> che deve essere sottoposta ad una accurata indagine da parte del giudice di merito.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;indagine sulla volontà del testatore</h3>
<p style="text-align: justify;">Interessante e di autorevole dottrina in merito è la <strong>sentenza della Corte di Cassazione numero 9467 del 2001</strong>. Nella pronuncia in esame la Corte ha dettato i principi per distinguere se si tratti di disposizione testamentaria a titolo particolare o universale. Ha stabilito in particolare che il giudice del merito deve:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>compiere una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell’atto (il testamento);</li>
<li>ed effettuare una indagine di carattere soggettivo riferita all’intenzione del testatore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni, ha affermato la Corte, non possono essere censurate in sede di legittimità se adeguatamente motivate.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, non si è considerata valida ai fini del riconoscimento di una disposizione a titolo universale il solo fatto che il testatore nomini come &#8220;erede&#8221; un chiamato nel testamento. <em>&#8220;L&#8217;attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario)</em><em> &#8211; può essere valutata solo come <strong>elemento confermativo del risultato delle indagini</strong> condotte sull&#8217;obbiettiva consistenza della disposizione&#8221;. </em>Così afferma la Cassazione nella sentenza 5624 del 1985.<em><br />
</em></p>
<h2 id="calcolo-quota" style="text-align: justify;">Quali beni considerare ai fini dell&#8217;<em>institutio ex re certa</em>: il calcolo della quota e i beni di cui il testatore non ha disposto</h2>
<p style="text-align: justify;">I beni o il complesso di beni determinati assegnati dal testatore al chiamato vanno considerati, come già accennato, non individualmente ma in relazione a tutto il patrimonio. Di questo infatti devono costituire una <strong>quota</strong>. Tale quota potrà essere quantificata <strong>a posteriori</strong> soltanto <strong>operando il rapporto tra i beni assegnati e il complesso che costituisce l&#8217;intero patrimonio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La questione problematica sta nell&#8217;individuare la totalità del patrimonio. Secondo l&#8217;opinione prevalente formano il complesso del patrimonio tutti i beni presenti al momento di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. Si tratta dunque sia di quelli menzionati dal testatore che di quelli non menzionati per sua volontà ma non di quelli di cui il testatore non conosceva l&#8217;esistenza. Sono esclusi naturalmente i beni legati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono poi <strong>i beni di cui invece il testatore non ha disposto</strong>. E non lo ha fatto o volontariamente o perché non era a conoscenza della loro esistenza al momento in cui ha redatto il testamento. Tali beni andrebbero, secondo una delle più recenti sentenze della Cassazione in merito, la numero 12158 del 2015, agli eredi istituiti <em>ex re certa</em> secondo le quote determinate a posteriori.</p>
<h2 id="alienazione-res-certa" style="text-align: justify;">L&#8217;alienazione della <em>res certa</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Agli atti di disposizione del testatore che alienano beni individuati come <em>res certae</em> nell&#8217;istituzione di erede, corrisponde la <strong>revoca della disposizione testamentaria</strong>. Questa è la tesi preferibile secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti. Secondo tale tesi infatti la quota di patrimonio dell&#8217;erede istituito con<em> res certa</em> può essere determinata solo con i beni presenti nell&#8217;asse ereditario all&#8217;apertura della successione. La sottrazione di quelli per lui istituiti restringerà il valore della sua quota di tal modo che <strong>l&#8217;istituzione stessa di erede sarà inefficace.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si applica in tale circostanza per analogia l&#8217;articolo 686 del codice civile sull&#8217;alienazione del legato. Questo recita come <em>&#8220;L&#8217;alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, <strong>revoca il legato</strong> riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l&#8217;alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore&#8221;</em>. La disposizione testamentaria viene dunque revocata.</p>
<h2 id="unico-erede" style="text-align: justify;">Unico erede: <em>institutio ex re certa</em>?</h2>
<p style="text-align: justify;">Se il testatore ha assegnato l&#8217;universalità dei beni del proprio patrimonio ad <strong>un unico soggetto</strong>, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che non si abbia <em>institutio ex re certa</em>. Non interessa a tal fine il fatto che i beni siano stati determinati, il che potrebbe essere stato fatto a titolo esplicativo. Interessa bensì che nella volontà del testatore essi rappresentino non una quota del patrimonio ma il suo intero. Ciò vale anche se il testatore ha devoluto a titolo particolare qualche bene di valore economico irrilevante rispetto a quello dell&#8217;intero asse a beneficio di qualche altro soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si applicherebbe in tal caso <strong>il primo comma dell&#8217;articolo 588 del codice civile,</strong> attribuendo la qualità di erede a titolo universale ad un unico soggetto. Questo potrà fare proprio l&#8217;intero asse ereditario escludendo i soli legati devoluti ad altri soggetti menzionati nel testamento. L&#8217;unico erede, facendo proprio l&#8217;intero patrimonio ereditario, farà propri anche tutti i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/">debiti ereditari</a>.</p>
<h2 id="divisione-ereditaria" style="text-align: justify;"><em>Institutio ex re certa</em> e divisione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto dell&#8217;attribuzione ex re certa determina che, con un&#8217;unica formula linguistica, il testatore compia due disposizioni: l&#8217;istituzione d&#8217;erede e la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-testatore/">divisione del testatore</a> senza predeterminazione di quote.</strong> In particolare, nell&#8217;istituire l&#8217;erede, il testatore procede anche alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione ereditaria</a> assegnando i singoli beni determinati o quelli determinati in un complesso, a ciascun destinatario, dividendoli. Con la divisione del testatore,<strong> si scioglie la comunione ereditaria</strong> che si origina per effetto dell&#8217;apertura della successione.</p>
<p style="text-align: justify;">In un&#8217;unica attribuzione sono dunque presenti due disposizioni diverse, distinte per funzione ed efficacia: quella istitutiva d&#8217;erede e quella divisoria. La divisione posta in essere mediante attribuzione <em>ex re certa</em> avrà però la caratteristica della non predeterminazione delle quote astratte del patrimonio ereditario. Le quote saranno individuate a posteriori, nel momento di apertura della successione con i rapporti patrimoniali riferibili in quel momento.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>L&#8217;onere illecito o impossibile &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-illecito-impossibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 09:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;onere illecito o impossibile &#8211; indice: Onere testamentario Illecito o impossibile Onere donativo Illecito o impossibile Il vincolo di inalienabilit&#224; Chi pu&#242; agire&#160; L&#8217;onere, chiamato anche modus, &#232; una disposizione testamentaria o donativa con cui il disponente obbliga gli eredi o il donatario a fare, non fare o dare qualcosa. Il disponente, quindi, compie un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;onere illecito o impossibile &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#onere-testamentario"><strong>Onere testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#illecito-impossibile"><strong>Illecito o impossibile</strong></a></li>
<li><a href="#onere-donativo"><strong>Onere donativo</strong></a></li>
<li><a href="#illecito-impossibile"><strong>Illecito o impossibile</strong></a></li>
<li><a href="#vincolo-inalienabilità"><strong>Il vincolo di inalienabilità</strong></a></li>
<li><strong><a href="#chi-può-agire">Chi può agire</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;onere, chiamato anche <em>modus</em>, è una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-testamentario/">disposizione testamentaria</a> o donativa con cui il disponente obbliga gli eredi o il donatario a fare, non fare o dare qualcosa. Il disponente, quindi, compie un atto di liberalità donativa (nel caso della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-donazione/">donazione</a>) o dispone del proprio patrimonio ereditario (nel caso del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">testamento</a>) nei confronti di uno o più soggetti beneficiari e decide di vincolare tali atti ad un <strong>peso od onere</strong> a loro carico. Tale peso assorbirà in parte il beneficio patrimoniale di quanto destinato al beneficiario della disposizione. Sia che si tratti di onere testamentario che donativo il codice civile ne prevede <strong>l&#8217;illiceità o l&#8217;impossibilità</strong> regolandole, rispettivamente, agli articoli  647, terzo comma, e 794.</p>
<h2 id="onere-testamentario" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;onere testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;onere testamentario o <em>modus</em> è una disposizione che trova fonte in un testamento e con cui il testatore decide di vincolare <strong>l&#8217;erede o il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legatario</a></strong> ad una determinata obbligazione di fare, dare o non fare. È un atto che aggiunge al negozio principale un fine ulteriore all&#8217;atto di liberalità compiuto dal testatore. L&#8217;erede o il legatario pertanto diventano soggetti passivi dell&#8217;obbligazione modale nascente dal testamento. Tale obbligazione viene istituita dal testatore <strong>a vantaggio di sé stesso oppure di terzi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sua disciplina è contenuta agli articoli 647 e seguenti del codice civile e secondo la dottrina più evoluta è un <strong>negozio autonomo</strong> rispetto a quello cui accede. Si distingue infatti per questo motivo dalla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condizione-nel-contratto/">condizione</a> e dal <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/termine-nel-contratto/">termine</a> che sono elementi accidentali del contratto e dunque elementi accessori con effetti e struttura diversa dall&#8217;onere.</p>
<h2 id="illecito-impossibile" style="text-align: justify;">Quando è illecito o impossibile</h2>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma della succitata norma cita l&#8217;illiceità o l&#8217;impossibilità dell&#8217;onere e ne determina le conseguenze. La norma afferma infatti che <em>&#8220;<strong>L&#8217;onere impossibile o illecito si considera</strong> <strong>non apposto</strong>; <strong>rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante</strong>&#8220;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Quando l&#8217;onere testamentario è illecito o impossibile le conseguenze dunque sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la non apposizione dello stesso, e dunque la sua nullità, se non costituiva motivo determinante della disposizione;</li>
<li>la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/nullita/">nullità</a> dell&#8217;intera disposizione se invece ne costituiva motivo determinante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La legge dunque sanziona l&#8217;illiceità o l&#8217;impossibilità dell&#8217;onere soprattutto nel caso in cui lo stesso abbia costituito l&#8217;unico motivo che ha determinato la disposizione testamentaria. L&#8217;onere illecito o impossibile in tal caso renderebbe <strong>viziata l&#8217;intera disposizione testamentaria su cui grava</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;impossibilità dell&#8217;onere testamentario</h3>
<p style="text-align: justify;">Come va intesa l&#8217;impossibilità dell&#8217;onere testamentario? A chiarirlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11906 del 2013 relativamente ad un legato modale. Il Supremo Collegio ha parlato di impossibilità originaria affermando che: <em>&#8220;L&#8217;impossibilità dell&#8217;onere che, ai sensi dell&#8217;art. 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto, ove l&#8217;onere stesso ne abbia costituito l&#8217;unico motivo determinante, è soltanto <strong>l&#8217;impossibilità originaria</strong>, <strong>ossia già esistente al momento dell&#8217;apertura della successione</strong> e non quella sopravvenuta&#8221;. </em>L&#8217;impossibilità sopravvenuta non avrà dunque gli effetti di cui all&#8217;articolo 647 del codice civile.<em><br />
</em></p>
<h2 id="onere-donativo" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;onere donativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche la donazione come la disposizione testamentaria può essere gravata da un onere. A stabilirlo è l&#8217;articolo 793, primo comma del codice civile, rubricato &#8220;donazione modale&#8221;. In questo modo <strong>il donante può apporre un vincolo di natura patrimoniale in capo al donatario a suo vantaggio o a vantaggio di terzi</strong>. Il donatario sarà dunque gravato da un&#8217;obbligazione che può, come no, avere ad oggetto i beni donati.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell&#8217;onere donativo presenta circa le stesse caratteristiche di quella dell&#8217;onere testamentario. Anche per l&#8217;onere donativo infatti la dottrina prevalente ritiene che questo sia un elemento autonomo rispetto al contratto di donazione cui accede. Quando l&#8217;onere donativo consiste nel tenere un comportamento positivo o negativo a <strong>vantaggio di un terzo</strong> e non del donante stesso si configura, secondo la dottrina prevalente, una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/donazioni-indirette/">donazione indiretta</a>. La giurisprudenza è giunta a tale conclusione dal momento che considera l&#8217;onere come negozio autonomo rispetto alla donazione.</p>
<h2 id="illecito-impossibile" style="text-align: justify;">Quando è illecito o impossibile</h2>
<p style="text-align: justify;">Come per l&#8217;onere testamentario, anche l&#8217;onere donativo può essere illecito o impossibile. L&#8217;articolo 794 del codice civile afferma in tal senso che <em>&#8220;<strong>L&#8217;onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante</strong>&#8220;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma è simmetrica a quella prevista per l&#8217;onere testamentario e prevede le medesime conseguenze. La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto, anche nel caso della donazione modale, il concetto e gli effetti di impossibilità originaria e impossibilità sopravvenuta. Si affronta la questione nel paragrafo successivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;impossibilità dell&#8217;onere donativo</h3>
<p style="text-align: justify;">Analogamente a quanto interpretato con riguardo all&#8217;onere testamentario, la giurisprudenza sancisce il vizio di cui all&#8217;articolo 647 del codice civile per la sola <strong>impossibilità originaria</strong> del modus donativo. Nel 1993 con la sentenza numero 4560, la Corte di Cassazione ha affermato che <em>&#8220;L&#8217;impossibilità dell&#8217;onere, che, ai sensi dell&#8217;art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l&#8217;onere stesso ne abbia costituito l&#8217;unico motivo determinante, è soltanto <strong>l&#8217;impossibilità originaria</strong>, ossia già esistente all&#8217;atto della stipulazione, mentre <strong>quella sopravvenuta</strong> non può produrre altro effetto che l&#8217;estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata&#8230;&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina invece parla di impossibilità sopravvenuta come avente la conseguenza dell&#8217;estinzione dell&#8217;onere e dunque alla liberazione della donazione dallo stesso. L&#8217;impossibilità sopravvenuta non va perciò ad incidere sull&#8217;efficacia del negozio giuridico principale.</p>
<h2 id="vincolo-inalienabilità" style="text-align: justify;">Onere testamentario illecito e vincolo  di inalienabilità</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;onere testamentario potrebbe essere illecito se nel prevedere un vincolo di destinazione preveda anche un vincolo di inalienabilità eccedente i limiti di cui alla norma che lo disciplina, ovvero l&#8217;articolo 1379 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale norma <em>&#8220;Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro <strong>convenienti limiti di tempo</strong> e se non risponde a un <strong>apprezzabile interesse di una delle parti</strong>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il divieto di alienare, pertanto, è valido a due condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se contenuto entro convenienti limiti di tempo;</li>
<li>se risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebbene il carattere dell&#8217;onere testamentario non rientri palesemente nel paradigma del divieto di alienazione, un orientamento recente della giurisprudenza ha ritenuto <strong>il vincolo di destinazione compromettente il diritto di proprietà alla stregua del vincolo di inalienabilità.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione con la sentenza numero 15240 del 2017 ha ritenuto che <em>&#8220;<strong>è nulla</strong>, per violazione della norma imperativa dell’art. 1379 c.c. sui limiti del divieto convenzionale di alienazione, <strong>l’attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione, imposto dal disponente con clausola modale</strong>; infatti, essendo consentita in astratto, pena l’inadempimento dell’onerato, solo la circolazione del bene col medesimo vincolo (da riprodurre con apposita clausola, trattandosi di divieto privo di efficacia reale), il diritto di proprietà risulta sottoposto ad un’incisiva compromissione, essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi&#8221;</em>.</p>
<h2 id="chi-può-agire" style="text-align: justify;">Chi può agire per far valere l&#8217;illiceità o l&#8217;impossibilità dell&#8217;onere?</h2>
<p style="text-align: justify;">Che si tratti di donazione o di testamento, quanto necessario per la declaratoria di nullità per illiceità o impossibilità dell&#8217;onere è <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">impugnare</a> l&#8217;atto innanzi al giudice competente</strong>. Ciò consente di ottenere una sentenza dichiarativa di nullità. Nel caso in cui l&#8217;onere è l&#8217;unico motivo determinante la sentenza dichiara la nullità dell&#8217;intero negozio giuridico. Quando invece l&#8217;onere non è l&#8217;unico motivo determinante la nullità si circoscrive alla sola clausola modale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chiunque abbia un interesse</strong> a far dichiarare l&#8217;illiceità o l&#8217;impossibilità dell&#8217;onere può agire con l&#8217;impugnazione. Nel caso si tratti di donazione ad esempio potrà procedere il donante stesso come qualunque altro soggetto interessato.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il legato in sostituzione di legittima: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 23:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il legato in sostituzione di legittima &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Effetti Rapporti con successione legittima Differenze sul valore della legittima Il legato in sostituzione di legittima trova la propria fonte all&#8217;articolo 551 del codice civile. &#200; una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei legittimari. Si tratta infatti della possibilit&#224; attribuita [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il legato in sostituzione di legittima &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Effetti</strong></a></li>
<li><a href="#rapporti"><strong>Rapporti con successione legittima</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Differenze sul valore della legittima</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il legato in sostituzione di legittima <strong>trova la propria fonte all&#8217;articolo 551 del codice civile</strong>. È una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a></strong>. Si tratta infatti della <strong>possibilità attribuita al testatore di disporre a beneficio di questi ultimi in misura quantitativamente inferiore a quanto loro spettante</strong>. Il legittimario &#8211; legatario in sostituzione di legittima sarà tenuto, per conseguire in modo integrale il proprio diritto, a rinunciare preventivamente alla disposizione prima di agire in riduzione. La norma dispone:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l&#8217;eccedenza il legato grava sulla disponibile&#8221;.</em></p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il legato in sostituzione di legittima</h2>
<p style="text-align: justify;">È innanzi tutto una disposizione testamentaria. Si tratta precisamente di un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a></strong> attraverso il quale il testatore ottiene un effetto che può, in taluni casi, non essere dissimile alla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diseredazione/">diseredazione</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testatore può infatti disporre di un particolare diritto, di un credito o di una somma di denaro, a beneficio di un soggetto legittimario, che sarà tacitato in riferimento alla propria quota di legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Il valore patrimoniale attribuito al legatario in sostituzione potrà essere maggiore o ben inferiore rispetto alla quota di legittima da calcolarsi ai sensi degli articoli 536 e seguenti e 556 del codice civile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nell&#8217;ipotesi in cui il valore del legato in sostituzione di legittima sia inferiore rispetto alla legittima, laddove il legatario voglia conseguire integralmente la legittima, dovrà necessariamente rinunciare al legato;</li>
<li>Nel caso invece in cui il valore del legato sostitutivo sia maggiore rispetto alla legittima, per la parte eccedente alla legittima il legato graverà sulla quota disponibile (da calcolarsi ai sensi dell&#8217;articolo 556 del codice civile).</li>
<li>Il legato sostitutivo, per la quota non eccedente rispetto alla legittima, grava su quest&#8217;ultima.</li>
</ul>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti del legato sostitutivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle conseguenze più rilevanti del legato sostitutivo di legittima, sarà quella di <strong>escludere il legatario dalla comunione ereditaria</strong>. Il legatario, come tale, non dovrà partecipare alla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">divisione ereditaria</a></strong>, e acquisterà il proprio diritto senza dover necessariamente accettare in modo espresso. Allo stesso modo il legatario <strong>non avrà diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prelazione-ereditaria-retratto-successorio/">prelazione ereditaria</a> sui diritti e quote caduti in successione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al legittimario è attribuita poi la facoltà di scelta in ordine al conseguimento del legato o alla rinuncia con esercizio dell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>.</p>
<h3>La facoltà di supplemento</h3>
<p style="text-align: justify;">Il testatore tuttavia, ha anche la possibilità di attribuire al legatario in sostituzione la facoltà di poter &#8220;chiedere il supplemento&#8221; senza previa rinuncia del legato. In questo caso potrà parlarsi di legato sostitutivo &#8220;con facoltà di supplemento&#8221;. Tale ultima disposizione ha l&#8217;effetto di attribuire al legatario un diritto di credito pari alla differenza fra la legittima ed il valore patrimoniale del diritto.</p>
<h3>Il divieto di pesi e condizioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Al legato sostitutivo di legittima non si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 549 del codice civile. Sarà dunque possibile porre a carico del legatario in sostituzione pesi e condizioni che gravino sul legato benché lesivi della quota di legittima.</p>
<h3>Rapporti con la diseredazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Come detto, il legato sostitutivo, in taluni casi, può avere un effetto diseredativo. Il valore patrimoniale di quanto attribuito in sostituzione della legittima infatti, non è in alcun modo vincolato al valore della quota di legittima. Il testatore, per esempio, a fronte di una quota di legittima del valore di 100, potrà disporre di un credito del valore di 10. Il legatario &#8211; legittimario, potrà in questo caso agire in riduzione per ottenere il valore patrimoniale di 100 solo rinunziando previamente al legato sostitutivo del valore patrimoniale di 10. Ciò non vale nell&#8217;ipotesi in cui il legato sostitutivo includa la facoltà di supplemento: in questo caso il legatario potrà conseguire e richiedere il credito pari a 90 (100 &#8211; 10) chiedendolo direttamente agli eredi.</p>
<h2 id="rapporti" style="text-align: justify;">Legato sostitutivo di legittima e successione legittima</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cosa accade nell&#8217;ipotesi in cui si apra in tutto o in parte la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a> e, fra i chiamati, vi sia un legatario in sostituzione?</strong> La successione legittima si aprirà anche a suo beneficio o vi sarà escluso?</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della dottrina forse oggi prevalente, deve ritenersi la natura non diseredativa del legato in sostituzione di legittima. Il legatario dunque, laddove si apra in tutto o in parte la successione legittima, parteciperà come un qualsiasi altro chiamato e non sarà dunque diseredato.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">La differenza fra il valore del diritto legato in sostituzione e la legittima</h2>
<p style="text-align: justify;">Quali saranno gli eredi che beneficeranno della differenza fra la quota di legittima del legatario in sostituzione e il valore del diritto legato?</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della giurisprudenza (Cassazione n. 111 del 7 gennaio 1984), la suddetta differenza andrà a vantaggio degli altri legittimari e non della quota disponibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<item>
		<title>Testamento falso: cosa fare e come impugnarlo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-falso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 11:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il testamento falso e che cosa si può fare se si ha il sospetto che il documento olografo non corrisponda alle volontà del defunto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-falso/">Testamento falso: cosa fare e come impugnarlo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il testamento falso &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#testamento"><strong>Testamento falso</strong></a></li>
<li><a href="#falsificare"><strong>Falsificare testamento</strong></a></li>
<li><a href="#querela"><strong>Querela</strong></a></li>
<li><a href="#nullita"><strong>Nullità</strong></a></li>
<li><a href="#disconoscimento"><strong>Disconoscimento</strong></a></li>
<li><a href="#necessita"><strong>Necessità querela</strong></a></li>
<li><a href="#accertamento"><strong>Accertamento negativo</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se avete scoperto un <strong>testamento falso</strong>, diverse strade possono aprirsi dinanzi a voi. Il <strong>testamento</strong> <strong>olografo</strong> <strong>falso</strong> è infatti un documento che potrebbe condurre a diverse ripercussioni di varia gravità, e esamineremo in modo sintetico ma esaustivo.</p>
<h2 id="testamento" style="text-align: justify;">Quando un testamento è falso</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima cosa da comprendere è, ovviamente, <strong>quando un testamento possa definirsi falso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Generalmente, un testamento è falso se:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>una persona crea un testamento olografo falso</strong>, scrivendolo e firmandolo al posto del de cuius. Il quale, invece, non ha mai avuto intenzione di lasciare alcun testamento;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>una persona crea un testamento che riporta una data successiva al documento che è invece stato realmente redatto dal defunto</strong>. In questo secondo caso, il testamento falso, con data successiva, toglierebbe valore a quello originario, tranne il caso in cui non venga scoperta tale falsità. Se invece il testamento falso dovesse riportare una data anteriore a quello vero, non produrrebbe alcun effetto essendo di fatto precedente.</li>
</ul>
<h2 id="falsificare" style="text-align: justify;">Falsificare un testamento è reato: le conseguenze penali</h2>
<p style="text-align: justify;">Introdotto quanto precede, è opportuno affermare fin da subito che chi falsifica un testamento commette un <strong>reato</strong>, pur in un contesto in cui il reato di falso è stato depenalizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 25948/17 del 24.05.2017, infatti, gli Ermellini hanno sottolineato come la depenalizzazione che è stata prevista dal d.lgs. 7/2016 sia riconducibile al reato di falso in scrittura privata. Di contro,  il <strong>reato di falsificazione di testamento</strong> è disciplinato da uno specifico reato, che non fa parte dell’elenco di reati depenalizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento è in questo caso all’art. 491 c.p., che prevede espressamente che se la falsità riguarda un<strong> </strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a> (o una cambiale, o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) e se il fatto è commesso con l’obiettivo di recare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, possono applicarsi le pene di cui all’art. 476 c.p. e 482 c.p.</p>
<h2 id="querela" style="text-align: justify;">Querela in caso di testamento falso</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito che il testamento falso apre <strong>margini di reato</strong>, e che il contesto di depenalizzazione di falso non può riguardare un simile documento, si può ben rammentare come tutti coloro che si accorgono dell’esistenza di un testamento falso possono procedere sporgendo una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a></strong> alla Polizia o ai Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi – in questa sede – di denuncia, non sarà affatto necessario farsi rappresentare da un <strong>avvocato</strong>, o presentare delle prove della falsificazione. Sarebbe altresì consigliabile non procedere con l’indicazione del nome del sospettato di aver provveduto alla falsificazione. In caso contrario, infatti, si correrebbe il rischio di incorrere nel reato di calunnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, ciò che si dovrà fare in prima istanza è “semplicemente” <strong>denunciare il sospetto falso</strong> <strong>testamento</strong>, dichiarando chi è stato a scoprire il documento olografo falso. Saranno poi le successive indagini a poter accertare altri elementi della vicenda.</p>
<h3>Meglio farsi assistere da un avvocato</h3>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, trattandosi di un tema particolarmente delicato, ed essendoci dei risvolti penali piuttosto complessi, è preferibile e opportuno farsi supportare da un avvocato. Il proprio legale predisporrà un apposito atto di querela, e procederà poi a depositarlo alla Procura della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Prenderà così il via un <strong>procedimento penale</strong> che si concluderà con la nomina di un Pm che possa dare il via alle indagini. La pena in caso di accertamento del reato, è fino a due anni di reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le altre conseguenze della falsificazione del documento c’è anche la <strong>dichiarazione di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/indegnita-a-succedere/">indegnità</a></strong> a succedere: sulla base di ciò, una volta che verrà <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">revocato il testamento</a>, il giudice potrebbe dichiarare indegno l’erede “falsificatore” nel caso in cui costui sarebbe comunque rientrato tra i successori.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisiamo in tal senso che l’indegnità a succedere è una sanzione di tipo civilistico e che, pertanto, può sommarsi a quella penale, nel caso in cui in sede di giudizio emerga che l’erede si sia reso colpevole di una serie di condotte particolarmente gravi.</p>
<h2 id="nullita" style="text-align: justify;">Nullità del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Qualora non si desideri procedere per <strong>querela</strong>, è possibile cercare di far dichiarare nullo il documento dinanzi a un <strong>giudizio civile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come intuibile, in questo caso non vi è alcun procedimento penale, ma si punta comunque a effetti che potrebbero essere trovati di gradimento da parte dell’interessato, ovvero la dichiarazione di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">nullità del testamento</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, spetterà a chi contesta l’autenticità del documento dimostrare la non autenticità del documento. Ne deriva che – come chiarito dalla sent. 12307/2015 in Cassazione, non è sufficiente disconoscere il documento, ma è necessario proporre una causa civile per poter dimostrare che la scrittura olografa è di un’altra persona, e non del defunto. Come intuibile, l’accertamento negativo della provenienza della scrittura si poggerà principalmente su una perizia calligrafica.</p>
<h2 id="disconoscimento" style="text-align: justify;">Disconoscimento del testamento olografo</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, val la pena procedere con un maggiore approfondimento. In tema di <strong>falsità del</strong> <strong>testamento</strong>, infatti, assume particolare importanza la già rammentata sent. 12307/2015 da parte delle Sezioni Unite, che fanno chiarezza sulle modalità con cui contestare la falsità del testamento olografo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il primo orientamento richiamato dalla Corte, la falsità di un documento olografo potrebbe essere fatta valere da tutti coloro che ne hanno interesse, mediante disconoscimento dell’atto. Dunque, sarà il soggetto beneficiario del documento impugnato a dover proporre all’autorità giudiziaria una istanza di verificazione. Qui sarà accertabile la genuinità, con costui che si sobbarcherà il relativo onere della prova.</p>
<h3>Il commento in sentenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento si basa essenzialmente su quanto rammentato dalla più remota sentenza n. 2474/2005, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie olografo), l&#8217;azione &#8211; che ha ad oggetto l&#8217;accertamento dell&#8217;inesistenza dell&#8217;atto &#8211; soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall&#8217;art. 606 c.c. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché &#8211; avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti &#8211; nell&#8217;ipotesi di conflitto tra l&#8217;erede legittimo che disconosca l&#8217;autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l&#8217;onere della proposizione dell&#8217;istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull&#8217;erede legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto sulla ripartizione dell&#8217;onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l&#8217;azione sia stata esperita dall&#8217;erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento). Ovvero dall&#8217;erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l&#8217;autenticità del testamento da parte dell&#8217;erede legittimo.</p>
</blockquote>
<h2 id="necessita" style="text-align: justify;">Necessità della querela di falso</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo un altro orientamento, invece, la <strong>terzietà del soggetto rispetto al documento olografo</strong> contro di lui prodotto renda necessario il ricorso alla querela di falso.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, gli Ermellini fanno riferimento a una sentenza più remota, la Cass. n. 16362/2003, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi (come nel caso di un testamento olografo), invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell&#8217;art. 221 e ss. c.p.c., perché si risolve in un&#8217;eccezione di falso.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto che all’epoca per parte della giurisprudenza la querela di falso si pone come alternativa al disconoscimento, in ragione delle differenti conseguenze che scaturiscono dalla scelta di uno strumento, invece di un altro. In sintesi, rimozione degli effetti del documento tra le parti in caso di disconoscimento, erga omnes in caso di querela.</p>
<h2 id="accertamento" style="text-align: justify;">Domanda di accertamento negativo</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la più volte citata sentenza, le Sezioni Unite fanno chiarezza sottolineando come il successore che intende <strong>impugnare un documento olografo privo di autenticità</strong> non può né limitarsi a disconoscerlo. Ne può essere costretto a procedere mediante querela di falso. Dovrà invece formulare una domanda di accertamento negativo, con conseguente assolvimento dell’onere probatorio, che su di lui ricadrà.</p>
<p style="text-align: justify;">I procedimenti giudiziali volti all&#8217;<strong>accertamento della falsità del testamento</strong> devono necessariamente essere preceduti dalla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mediazione-civile/">mediazione civile</a></strong> che in questo caso è obbligatoria.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cautela sociniana: definizione, contenuto e funzione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cautela-sociniana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 10:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos'è la cautela sociniana, quali sono le sue caratteristiche e in che modo può fungere da attenuazione del principio di tutela dei legittimari.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Cautela Sociniana  &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cautela"><strong>Cos’è</strong></a></li>
<li><a href="#ipotesi"><strong>Le ipotesi</strong></a></li>
<li><a href="#contenuto"><strong>Contenuto ed effetti</strong></a></li>
<li><a href="#interpretazione"><strong>Interpretazione</strong></a></li>
<li><a href="#esempio"><strong>Esempio</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del <strong>principio della tutela dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a></strong>, la <strong>cautela sociniana</strong> è disciplinata dal nostro art. 550 c.c.. La norma introduce nel nostro ordinamento una sorta di “contenimento” di quanto sancito dal precedente art. 549 c.c., secondo cui in capo ad alcuni soggetti (appunto, i legittimari), in ragione dei particolari legami di parentela o di coniugio con il <em>de cuius</em>, viene a costituirsi un diritto a succedere nei rapporti del testatore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 549 c.c. afferma infatti che “<strong><em>il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari</em></strong> (…)”, intendendo per pesi e oneri tutte le disposizioni che incidono negativamente sulle quote dei legittimari o che possano modificare o incidere sulla posizione giuridica degli stessi rispetto alla medesima (si pensi all’obbligo imposto di assumere una determinata persona).</p>
<h2 id="cautela" style="text-align: justify;">Cos’è la cautela sociniana</h2>
<p style="text-align: justify;">Il principio di cui sopra <strong>subisce un’attenuazione nell’istituto della cautela sociniana</strong>. La definizione dell&#8217;istituto richiama il nome del noto giurista Mariano Socino, il quale ammise la validità di una simile eccezione in un suo parere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha assorbito tale parere nell’art. 550 c.c., secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quando il testatore dispone di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usufrutto/"><strong>usufrutto</strong></a> o di una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rendita-vitalizia/">rendita vitalizia</a></strong> il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Se i legittimari sono più, occorre l&#8217;accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le stesse norme si applicano anche se dell&#8217;usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo ora di esaminare in un livello di maggiore dettaglio le introduzioni contenute nei quattro commi dell’articolo.</p>
<h2 id="ipotesi" style="text-align: justify;">Le ipotesi di cautela sociniana</h2>
<p style="text-align: justify;">Da un primo esame del tenore letterale dell’articolo del codice civile, emerge come la norma interessi <strong>due</strong> <strong>principali ipotesi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima è che <strong>il testatore assegni al legittimario, attraverso un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a> o una donazione, dei beni in nuda proprietà, e a terzi (non rileva, in questo caso, che siano o meno legittimari) un diritto di usufrutto o una rendita vitalizia, il cui reddito superi quello della quota disponibile</strong>. Si pensi, ad esempio, al fatto che il testatore può lasciare al figlio la nuda proprietà sul proprio intero patrimonio, e a un terzo l’usufrutto di tale patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda ipotesi è invece quella per la quale <strong>il testatore può assegnare al legittimario un diritto di usufrutto, mentre a terzi dispone una nuda proprietà che eccede la quota disponibile</strong>. Anche in questo caso, può giovare riassumere un breve esempio: il testatore può lasciare al figlio l’usufrutto del proprio patrimonio e a un terzo la nuda proprietà.</p>
<h2 id="contenuto" style="text-align: justify;">Contenuto ed effetti della cautela sociniana</h2>
<p style="text-align: justify;">Le due ipotesi di cui sopra hanno in comune quello che è il “perno” intorno al quale ruota la cautela sociniana. Si tratta dell<strong>’eccedenza di un diritto di usufrutto o di una rendita vitalizia, in favore di terzi legatari, rispetto alla quota effettivamente disponibile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, il legittimario può scegliere se dare regolare esecuzione alla disposizione testamentaria, oppure conseguire integra la porzione di legittima, abbandonando al terzo l’usufrutto o la nuda proprietà, ma limitatamente alla quota disponibile. Il legatario usufruttuario consegue in questo modo la piena proprietà della quota disponibile, ma non la qualità di erede.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma permette pertanto al legittimario di poter tutelare le proprie ragioni, senza essere costretto ad esperire un’<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/">azione di riduzione</a></strong>. La scelta di cui sopra dovrà essere effettuata in forma libera, ma entro il termine ordinario di prescrizione, pari a 10 anni (cioè, lo stesso termine che viene disposto per l’azione di riduzione).</p>
<h2 id="interpretazione" style="text-align: justify;">Interpretazione della cautela sociniana</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli studiosi evidenziano come la cautela sociniana ponga in essere un problema teorico. La stessa infatti nega la posizione ereditaria a chi consegue una parte del patrimonio del <em>de cuius</em>. Alcuni osservatori sostengono che ciò determini il sostegno “forte” di una teoria secondo cui la qualità ereditaria non può dunque discendere dall’acquisto del patrimonio ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, per poter superare questo problema è emersa la tesi che intende l’abbandono non come una vera rinuncia, bensì come uno specifico atto di cessione dei beni ereditari, nel senso in cui la scelta non deve essere identificata in una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rinuncia-eredita/">rinuncia all’eredità</a>, bensì in un’opzione di cui la legge non determina alcuna forma, con la conseguenza che – come abbiamo introdotto qualche riga fa – la scelta può avvenire sia in modo espresso che tacito, e può anche essere provata con il ricorso a testimoni, o mediante presunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Opposta a questa tesi vi è invece coloro che vogliono ricondurre quanto il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 550 c.c., con il concetto di azione di riduzione. La riduzione infatti presuppone una constatazione oggettiva della lesione, e qualifica la facoltà di scelta del legittimario alla stregua di un diritto potestativo, da attuarsi con un negozio giuridico unilaterale recettizio, e che produce il mutamente oggettivo del legato.</p>
<h2 id="esempio" style="text-align: justify;">Esempio di esercizio della cautela sociniana</h2>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di integrare le riflessioni di cui sopra con un breve esempio chiarificatore del funzionamento della cautela sociniana.</p>
<p style="text-align: justify;">Immaginiamo che Mario muoia lasciando un solo figlio, Paolo, in qualità di erede legittimario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il patrimonio del <em>de cuius</em> è di 1.000.000 euro, con Mario che ha disposto in favore di Carlo, un amico, un usufrutto su un immobile del valore di 800.000 euro. il diritto alla quota di legittima di Paolo, che sarebbe pari a 500.000 euro, viene così leso. Cosa può fare Paolo?</p>
<p style="text-align: justify;">Il figlio di Mario può agire in due modi. Con una prima azione può dare attuazione alla volontà espressa dal padre, testatore, conseguendo così la nuda proprietà dell’intero immobile oggetto di usufrutto (mentre come legittimario avrebbe diritto solamente alla metà di esso). Con la seconda azione può invece abbandonare la nuda proprietà della quota disponibile, che diverrà di Carlo (legatario), senza assunzione da parte di questo della qualità di erede.</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo, la cautela sociniana permette all’erede legittimo, in questo caso Paolo, di poter tutelare le proprie ragioni senza per questo dover ricorrere a un’azione di riduzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga naturalmente in considerazione che – in virtù di quanto sopra abbiamo avuto modo di riassumere – che le stesse valutazioni possono ben dirsi nei confronti in cui al posto dell’usufrutto vi sia una rendita vitalizia, ovvero un contratto con cui il vitaliziante si obbliga a corrispondere al vitaliziato o a un terzo una prestazione economica periodica, per l’intera durata della vita del beneficiato, in cambio della cessione di un bene immobile o di un capitale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Onere testamentario: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-testamentario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 17:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;onere testamentario &#8211; indice: In cosa consiste Alcuni esempi Differenze fra onere e legato Adempimento La nullit&#224; L&#8217;onere testamentario o modus &#232; un istituto che trova la propria disciplina agli articoli 647 e seguenti del codice civile. Si tratta di una disposizione costitutiva di un&#8217;obbligazione a carico del beneficiario di un atto di liberalit&#224; e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;onere testamentario &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>In cosa consiste</strong></a></li>
<li><a href="#esempi"><strong>Alcuni esempi</strong></a></li>
<li><a href="#legato-onere"><strong>Differenze fra onere e legato</strong></a></li>
<li><a href="#adempimento"><strong>Adempimento</strong></a></li>
<li><a href="#nullita"><strong>La nullità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>onere testamentario o modus</strong> è un istituto che trova la propria disciplina agli articoli 647 e seguenti del codice civile. Si tratta di <strong>una disposizione costitutiva di un&#8217;obbligazione</strong> a carico del beneficiario di un atto di liberalità e quindi di un peso a carico della disposizione. Può essere infatti apposto all&#8217;eredità, e quindi a carico di tutti i coeredi, ad un erede determinato, ad un donatario, e finanche, negli atti fra vivi, a carico del donatario o del beneficiario di un atto a titolo gratuito (ad esempio in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comodato/">contratto di comodato</a>). Parte della dottrina interpreta l&#8217;onere come una disposizione che non ha natura accessoria  e costituisce un terzo genere, autonomo rispetto a legato o istituzione di erede. Altra parte della dottrina lo individua come &#8220;elemento accidentale&#8221; di una disposizione testamentaria, che come tale non è autonomo e trova origine nella stessa.</p>
<h2 id="cosa">In cosa consiste</h2>
<p style="text-align: justify;">Il modus <strong>ha ad oggetto un&#8217;obbligazione che deve essere patrimonialmente determinabile (non già determinata)</strong>. Per sua natura quindi, assorbe in parte o del tutto il beneficio dell&#8217;attribuzione disposta. L&#8217;obbligazione in esame può essere <strong>di dare, di fare o di non fare.</strong></p>
<h2 id="esempi">Alcuni esempi di onere testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Un esempio di un onere avente ad oggetto un&#8217;obbligazione di dare potrebbe essere il seguente &#8220;Lego a Tizio la mia auto con l&#8217;onere di dare ai poveri del quartiere un pasto al mese&#8221;. Altro esempio di obbligazione modale di fare potrebbe essere la seguente: &#8220;Istituisco mio erede universale Caio con l&#8217;onere di  accogliere nella casa sita in via &#8230; numero &#8230; i mendicanti, per tutta la durata della sua vita&#8221;. Se apposto ad una donazione e avente ad oggetto un&#8217;obbligazione di non fare, potrebbe essere rappresentato da questo esempio &#8220;Tizio dona a Caio che accetta ed acquista il diritto di piena proprietà sulla quota di Alfa S.r.l. con l&#8217;onere di non fare concorrenza alla stessa per tutto il tempo in cui vi sarà socio&#8221;.</p>
<h2 id="legato-onere">Differenze fra onere e legato testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">A differenza del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato testamentario</a></strong> la disposizione modale può non avere un beneficiario determinato. Nel legato infatti il beneficiario deve essere determinato o determinabile. Quale ulteriore criterio interpretativo, inoltre, <strong>il modus tende ad essere una disposizione che è volta a soddisfare l&#8217;interesse di chi la dispone</strong>. Il legato è invece volto a beneficiare il legatario. Nell&#8217;interpretazione di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a>, tuttavia, la definizione che ha dato il testatore alla disposizione non è determinante a fini interpretativi.</p>
<h2 id="adempimento">Adempimento ed inadempimento del modus</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto all&#8217;articolo 648 del codice civile, per l&#8217;adempimento del modus <strong>può agire qualsiasi interessato</strong>.  Ove invece sia inadempiuto da parte dell&#8217;obbligato, agli interessati sarà possibile adire l&#8217;autorità giudiziaria al fine di domandare la risoluzione. Nella circostanza in cui abbia costituito l&#8217;unico motivo determinante della disposizione, l&#8217;autorità giudiziaria potrà infatti pronunciare la risoluzione della stessa. La risoluzione potrà anche essere pronunciata ove il testatore abbia previsto la risolubilità della disposizione in caso di inadempimento.</p>
<h2 id="nullita">Impossibile od illecito: la nullità dell&#8217;onere e della disposizione</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 647 del codice civile, l&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-illecito-impossibile/">onere testamentario impossibile od illecito</a> si avrà per non apposto</strong> quando non determinante della disposizione. Quando viceversa sia<strong> impossibile od illecito e costituisca l&#8217;unico motivo determinante della disposizione renderà nulla la stessa</strong>. La giurisprudenza ritiene che l&#8217;unico caso in cui però l&#8217;impossibilità dell&#8217;onere renda nulla la disposizione, sia quella in cui tale <strong>impossibilità sia originaria</strong> e non sopravvenuta. Così ha interpretato la Corte di Cassazione con sentenza numero 11906 del 2013.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Testamento segreto: che cos&#8217;è e quando si usa farlo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-segreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 16:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il testamento segreto &#8211; indice: Le norme I Requisiti I vantaggi Norme di riferimento Il testamento segreto &#232; disciplinato dagli articoli 604 e seguenti del codice civile. L&#8217;articolo 604 del codice civile, in particolare, stabilisce che: &#8220;Il testamento segreto pu&#242; essere scritto dal testatore o da un terzo. Se &#232; scritto dal testatore, deve essere [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il testamento segreto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#norme"><strong>Le norme</strong></a></li>
<li><a href="#requisiti"><strong>I Requisiti</strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>I vantaggi</strong></a></li>
</ul>
<h2 id="norme">Norme di riferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>testamento segreto</strong> è disciplinato dagli articoli 604 e seguenti del codice civile.</p>
<p>L&#8217;<strong>articolo 604 del codice civile</strong>, in particolare, stabilisce che:</p>
<p><em>&#8220;Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.</em></p>
<p><em>Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un istituto caduto oggi in disuso, e che, unitamente al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a>, al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/"><strong>testamento pubblico</strong></a> ed a quello <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-internazionale/"><strong>internazionale</strong></a>, rappresenta uno dei quattro <strong>testamenti ordinari</strong> riconosciuti dall&#8217;ordinamento italiano. Come il testamento pubblico anche quello segreto richiede la forma di atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni. Il verbale di ricezione deve infatti essere sottoscritto dal notaio e da due testimoni.</p>
<h2 id="requisiti">I requisiti formali del testamento segreto</h2>
<p style="text-align: justify;">Quello segreto è un testamento<strong> ricco di formalità</strong>. Queste sono disciplinate agli articoli 604 e 605 del codice civile. Può essere scritto tanto dal testatore quanto da un terzo, od anche con mezzi meccanici: in questo differisce molto dal testamento olografo. Quando <strong>scritto dal testatore dovrà essere sottoscritto alla fine delle disposizioni</strong>. Viceversa quando<strong> scritto con mezzi meccanici</strong> (computer, macchina da scrivere ecc.) <strong>dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni facciata</strong>. Il testatore che non può o non è in grado di sottoscrivere può fare testamento segreto, ma dovrà dichiarare al notaio la circostanza che gli impedisce di sottoscrivere le proprie disposizioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non può fare testamento segreto chi sia analfabeta o cieco</strong> e dunque non possa leggere.</p>
<h3>Il verbale di ricezione del testamento segreto</h3>
<p style="text-align: justify;">Una volta redatto, il plico contenente il testamento segreto sigillato o meno, deve essere consegnato al notaio che redigerà un verbale di ricezione dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove il plico venga consegnato <strong>non sigillato, all&#8217;operazione dovrà procedere il notaio</strong>, facendo sì che il sigillo non consenta al testamento di essere visionato senza alterare o rompere la sigillatura. Per questa operazione si ricorre solitamente ad un sigillo in cera lacca con un&#8217;impronta determinata.</p>
<p style="text-align: justify;">Al verbale in cui il testatore dichiarerà che il plico sigillato contiene il proprio testamento, parteciperanno due testimoni. Tale verbale sarà sottoscritto, come nel testamento pubblico, dal testatore, dai testimoni ed infine dal notaio. Quando il testatore non è in grado di sottoscrivere lo dichiarerà al notaio che dovrà farne menzione assieme alla causa nel verbale di ricezione.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo tipo di testamento si applica inoltre l&#8217;articolo 598 del codice civile. Quando il documento non è stato <strong>redatto</strong> dal testatore ma da<strong> un terzo, saranno nulle le disposizioni a favore di quest&#8217;ultimo</strong>, fatto salvo in caso in cui il testatore le approvi a mano per iscritto nello stesso testamento, oppure nel verbale di ricezione innanzi al notaio. Ove il testamento sia <strong>consegnato al notaio in plico non sigillato</strong>, saranno anche <strong>nulle le disposizioni a favore del notaio</strong>.</p>
<h2 id="vantaggi">I vantaggi del testamento segreto</h2>
<p style="text-align: justify;">Le finalità per cui la legge ha previsto questa specie di testamento sono assai facili da spiegare. Questa forma testamentaria è l&#8217;unica che ha la possibilità di<strong> garantire l&#8217;assoluta segretezza delle disposizioni in essa contenute</strong>. Quando infatti il testatore consegni al notaio un plico sigillato contenente le proprie volontà, queste non saranno note ad altri che a sé stesso. Il testamento pubblico, viceversa, deve essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, davanti ai quali il notaio dovrà dare lettura delle volontà espresse dal testatore: ai testimoni ed al notaio non sarà dunque possibile celare alcunché.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima dell&#8217;entrate in vigore della <strong>legge sul </strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divorzio-giudiziale/"><strong>divorzio</strong></a>, il testamento segreto veniva anche utilizzato da soggetti coniugati al fine di rinunciare ad uno dei tre cosiddetti &#8220;bona matrimoni&#8221; (<em>prolis, fidei e sacramenti</em>). Questo serviva per dare prova con atto pubblico (il verbale di ricezione) avente data certa, davanti alla Sacra Rota, una causa di annullamento del matrimonio concordatario. Evidentemente con la legge sul divorzio tale finalità è venuta mento, visto che per sciogliere il matrimonio ad oggi si ritiene sufficiente la volontà di un solo coniuge.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Il legato testamentario: un guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 15:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il legato testamentario &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Eredit&#224; e legato Prelegato e sublegato Le categorie Il legato &#232; una disposizione testamentaria attraverso cui il testatore attribuisce ad uno o pi&#249; beneficiari determinati, i legatari, beni o diritti a carico dell&#8217;eredit&#224;. Cos&#8217;&#232; il legato testamentario L&#8217;articolo 588 del codice civile d&#224; infatti la possibilit&#224; a chi scrive [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il legato testamentario &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#eredita-legato"><strong>Eredità e legato</strong></a></li>
<li><a href="#legato-prelegato-sublegato"><strong>Prelegato e sublegato</strong></a></li>
<li><a href="#categorie"><strong>Le categorie</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>legato</strong> è una disposizione testamentaria attraverso cui il testatore attribuisce ad uno o più beneficiari determinati, i legatari, beni o diritti a carico dell&#8217;eredità.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il legato testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 588 del codice civile dà infatti la possibilità a chi scrive un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a> di disporre <strong>&#8220;a titolo particolare&#8221;</strong> o &#8220;a titolo universale&#8221;. Quando la disposizione è a titolo particolare si parlerà di legato, mentre il beneficiario sarà chiamato <strong>&#8220;legatario&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 588 precisa come al fine di qualificare una disposizione come istituzione d&#8217;erede o legato non sia determinante la denominazione usata dal testatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legato è dunque quella disposizione <em>mortis causa</em> a titolo particolare attraverso la quale il testatore attribuisce al legatario un particolare diritto o lo fa subentrare in una posizione giuridicamente rilevante.</p>
<h2 id="eredita-legato" style="text-align: justify;">Differenze pratiche fra eredità e legato</h2>
<p style="text-align: justify;">Le differenze fra erede e legatario sono molteplici, ed hanno riguardo sia ai presupposti concettuali che agli effetti. Ecco quelle fondamentali.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Legatario di un bene determinato, erede di una quota</h3>
<p style="text-align: justify;">La prima differenza fra eredità e legato è concettuale. Il secondo, come sopra chiarito, ha ad oggetto <strong>un bene</strong> od <strong>un diritto determinato</strong>. Viceversa l&#8217;istituzione di erede nomina un soggetto erede in <strong>una quota del patrimonio ereditario</strong>. Si tratta di disposizioni che hanno effetti distinti fra loro. In caso di eredità infatti, nella maggior parte delle ipotesi, non vengono individuati i beni oggetto della disposizione. Questo avverrà invece, in via del tutto residuale, quando il testatore individui determinati beni in funzione di quota del patrimonio ereditario.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;erede risponde dei debiti gravanti sull&#8217;eredità</h3>
<p style="text-align: justify;">La seconda differenza ha riguardo i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/debiti-ereditari/"><strong>debiti gravanti sull&#8217;eredità</strong></a>. Mentre l&#8217;erede risponde proporzionalmente alla propria quota dei debiti gravanti sul patrimonio ereditario, il legatario no. Ciò significa, ad esempio, che quando il testatore disponga per legato di un immobile acquistato con mutuo gravante sull&#8217;eredità, il mutuo sarà a carico degli eredi e non del legatario.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il legatario non deve accettare, il chiamato deve accettare per essere erede</h3>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;ulteriore differenza fondamentale è rappresentata dalla circostanza che <strong>il legatario non debba accettare il legato</strong> per essere tale. Il legato infatti, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 649 del codice civile, si acquista senza accettazione. Il legatario può naturalmente rinunciarvi, facendo venire meno l&#8217;acquisto. L&#8217;erede viceversa per essere tale, deve <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/"><strong>accettare l&#8217;eredità</strong></a>, espressamente o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-tacita-eredita/">tacitamente</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;eredità non può avere un termine, il legato sì</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinamento giuridico ha un principio in base al quale, una volta eredi lo si è a titolo definitivo. Il brocardo che ben lo riassume è <strong>&#8220;semel heres, semper heres&#8221;</strong>. Il legatario invece può essere beneficiario di un diritto a termine. Il testatore potrà ad esempio legare un immobile per dieci anni ad un legatario; tale bene ritornerà poi nel patrimonio ereditario.</p>
<h2 id="legato-prelegato-sublegato" style="text-align: justify;">Il legato a carico di uno o più eredi, il sublegato ed il prelegato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testatore ha facoltà di far gravare la disposizione a carico dell&#8217;erede o del legatario che ritiene. Tale facoltà incontra tuttavia dei limiti di legge, rappresentati dall&#8217;articolo 549 del codice civile. Il testatore non potrò infatti far gravare il legato a carico della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"><strong>quota di legittima</strong></a>, a pena di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/"><strong>nullità della disposizone</strong></a>. A seconda del soggetto a carico di chi sia fatto gravare, la disposizione avrà delle denominazioni differenti</p>
<h3 style="text-align: justify;">A carico dell&#8217;eredità o di uno o più eredi</h3>
<p style="text-align: justify;">Quando il testatore non individui il soggetto a carico del quale far gravare la disposizione, la stessa graverà proporzionalmente sulle quote degli eredi. Viceversa <strong>il testatore potrà scegliere di far gravare la disposizione a carico di uno o più eredi</strong>. Ad esempio, nel testamento il testatore potrà disporre: &#8220;lego la somma di 50000 euro a carico del mio erede Tizio ed a favore di Sempronio&#8221;. In questo caso sarà solo Tizio tenuto a soddisfare il legatario Sempronio.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il sublegato</h3>
<p style="text-align: justify;">Il sublegato è individuato in quella <strong>disposizione che sia posta a carico di un legatario</strong> e non degli eredi. In questo caso sarà tenuto a soddisfare il sublegatario non già l&#8217;erede, ma il beneficiario di un legato predisposto. Per fare un esempio, una disposizione di questo tipo può essere così formulata: &#8220;Lego a favore di Tizio la somma di euro 50000 euro ed a carico di questi ed a vantaggio di Sempronio la somma di 5000 euro.&#8221; In questo caso sarà Tizio ad essere beneficiario della prima disposizione, ma dovrà consegnare a Sempronio la somma di cinquemila euro stabilita a favore di Sempronio.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il prelegato</h3>
<p style="text-align: justify;">Il prelegato è individuato dall&#8217;articolo 661 del codice civile. Si tratta di una disposizione <strong>a carico di tutta l&#8217;eredità ed a vantaggio di uno dei coeredi</strong>. In questo caso l&#8217;erede assumerà anche la posizione di legatario, limitatamente al bene od al diritto in questione. L&#8217;articolo 661 stabilisce poi come la disposizione &#8220;si considera come legato per l&#8217;intero ammontare&#8221;. Ciò significa che il valore patrimoniale del bene attribuiti al prelegatario debba essere prededotto prima di procedere alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/"><strong>divisione ereditaria</strong></a>. Per fare un esempio, ove il patrimonio ereditario valga 5500, ci siano tre eredi ed al primo sia legato l&#8217;importo di euro 1000, la divisione si avrà per i restanti 4500. Il primo erede in questo caso conseguirà dunque 2500: 1000 a titolo di legato e 1500 in seguito alla divisione ereditaria.</p>
<h2 id="categorie" style="text-align: justify;">Varie categorie di legato</h2>
<p style="text-align: justify;">A seconda degli effetti che produce, il legato può essere inquadrato fondamentalmente in tre categorie: quello <strong>ad effetti reali</strong>, quello <strong>obbligatorio</strong> e quello <strong>liberatorio</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Legato ad effetti reali</h3>
<p style="text-align: justify;">Si tratta senza dubbio della categoria più comune, quello che nel diritto romano veniva individuato come &#8220;per vindicationem&#8221;. Il trasferimento di un bene o di un diritto avviene per diretta volontà del testatore in capo al legatario. L&#8217;esempio è quello del legato di un bene determinato, come un immobile, un&#8217;automobile e così via, di cui il testatore disponga direttamente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Legato ad effetti obbligatori</h3>
<p style="text-align: justify;">Fra questi rientrano il legato di cosa di un terzo (articolo 651 del codice civile) e quello di cosa individuata soltanto nel genere (articolo 653 del codice civile). In diritto romano appartiene senza dubbio alla categoria dei legati &#8220;per damnationem&#8221;. In questo caso l&#8217;<strong>onerato</strong> (chi deve dare al legatario, gli eredi se nulla è disposto) a <strong>compiere un&#8217;attività per far conseguire il bene al legatario</strong>. Nel caso di legato di cosa di un terzo, l&#8217;onerato dovrà procurarla al legatario a proprie spese.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Legato ad effetti liberatori</h3>
<p style="text-align: justify;">Attraverso una disposizione testamentaria, il testatore potrà <strong>liberare un proprio debitore da quanto dovutogli</strong>. L&#8217;esempio tipico è quello dell&#8217;articolo 658 del codice civile: il legato di liberazione da debito. Qui il testatore potrà liberare direttamente il proprio debitore, senza la necessità di alcuna attività da parte degli eredi. Gli effetti si avranno con l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/"><strong>apertura della successione</strong></a> e saranno diretti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>corretto inquadramento</strong> di una disposizione a titolo particolare nell&#8217;ambito della disciplina dei legati avrà un <strong>effetto determinante per valutarne le conseguenze</strong>. Per questo motivo, come scrive il codice civile all&#8217;articolo 588, non sarà tanto il testatore, quanto l&#8217;interprete a dover denominare e qualificare la volontà del defunto. Tanti sono poi il legati dal contenuto atipico, che non trovano una disciplina all&#8217;interno del codice: non per questo sono nulli, ma richiederanno un&#8217;attenta analisi per una corretta qualificazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Diseredare: cosa significa e quali le conseguenze</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diseredazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 08:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Diseredare: quando &#232; possibile &#8211; indice: Le norme La clausola ed i limiti Diseredazione dei legittimari Con il termine diseredazione si intende quella disposizione testamentaria in base alla quale il de cuius pu&#242; dichiarare di escludere un determinato soggetto dalla propria successione. Si tratta di un tema abbastanza complesso, sui cui margini e sulle cui [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diseredare: quando è possibile &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#norme"><strong>Le norme</strong></a></li>
<li><a href="#clausola"><strong>La clausola ed i limiti</strong></a></li>
<li><a href="#legittimari"><strong>Diseredazione dei legittimari</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con il termine <strong>diseredazione</strong> si intende quella <strong>disposizione testamentaria</strong> in base alla quale <strong>il de cuius può dichiarare di escludere un determinato soggetto dalla propria successione</strong>. Si tratta di un tema abbastanza complesso, sui cui margini e sulle cui specificità ancora oggi dottrina e giurisprudenza dibattono con vivacità.</p>
<h2 id="norme" style="text-align: justify;">Diseredazione nel Codice Civile</h2>
<p style="text-align: justify;">Al fine di semplificare l’annoso dibattito intorno a questo tema, possiamo comunque riassumere almeno sinteticamente come la posizione prevalente sia certamente quella di poter<strong> riconoscere l’ammissibilità della clausola di diseredazione</strong>, distaccandosi gradualmente da una vecchia interpretazione del tenore letterale dell’art. 587 c.c., secondo cui</p>
<blockquote><p>Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.<br />
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, in tempi non troppo recenti una parte della dottrina sosteneva che sulla base di tale norma il testamento potesse contenere esclusivamente delle disposizioni di natura patrimoniale. Considerando che <strong>la clausola di diseredazione non ha contenuto&#8221;direttamente&#8221; patrimoniale</strong>, autorevoli studiosi avevano intuito che questa clausola non potesse essere apposta su un testamento.</p>
<h3>Gli effetti del diseredare</h3>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con il tempo è andata ad affermarsi un’altra posizione, secondo cui – sebbene sia vero che la diseredazione non attribuisce direttamente del patrimonio – <strong>tale clausola avrebbe comunque un effetto dispositivo indiretto</strong>. La quota di successione della quale infatti il diseredato non è beneficiato, si devolverebbe poi agli altri chiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema è naturalmente intervenuta più volte la Corte di Cassazione, che già dagli anni ’80 del secolo scorso ebbe modo di riconoscere come la clausola di diseredazione di alcuni soggetti potesse valere a fare riconoscere una contestuale clausola di volontà istitutiva degli altri successibili (non diseredati) solamente quando, dal tenore della scheda testamentaria, risulti effettiva l’esistenza della volontà del testatore, come sopra valutato.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/"><strong>Divisione ereditaria volontaria, del testatore e giudiziale: come si fa</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Veniva inoltre rammentato in alcune successive pronunce come l’assunto sulla base del quale si basa la teoria negativa in merito all&#8217;ammissibilità di una clausola di diseredazione, non tiene conto del fatto che l’attuale quadro normativo dispone la possibilità di inserire, all’interno delle volontà del testatore, anche di disposizioni che non hanno carattere patrimoniale (esattamente come la clausola di diseredazione): tra i vari esempi si può pensare alle disposizioni in merito alla propria sepoltura.</p>
<h2 id="clausola" style="text-align: justify;">Clausola di diseredazione e limiti</h2>
<p style="text-align: justify;">Considerando che la <strong>clausola di diseredazione</strong> è ben ammissibile all’interno di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a>, ci si pone il conseguente problema di tracciarne i <strong>limiti</strong> e gli <strong>effetti.</strong> In particolare, quali soggetti è possibile diseredare?</p>
<p style="text-align: justify;">Cominciando con le valutazioni di più facile effettuazione, è possibile rammentare come<strong> è sicuramente possibile diseredare quei soggetti che sono estranei al proprio nucleo familiare</strong> (e che sono di norma estranei a una “tradizionale” successione). Risulta inoltre possibile diseredare anche i propri eredi legittimi. Più dubbia invece la possibilità di diseredare i legittimari, come vedremo qui di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema è poi intervenuta anche la Corte di Cassazione con la relativamente recente sent. n. 8352 del 25/5/2012, secondo cui “<em><strong>è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili</strong></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/"><strong>Collazione ereditaria: una guida completa</strong></a></p>
<h3>I tre orientamenti sulla clausola per diseredare</h3>
<p style="text-align: justify;">Anche alla luce di quanto sopra, risulta comunque evidente l’esistenza di almeno tre diversi orientamenti principali, su cui ancora si discute con vivacità. Il primo di questi orientamenti, che possiamo definire quello più “positivo”, ovvero riconducibile all’ammissibilità di una <strong>diseredazione espressa</strong>, è legato all’affermazione della libera volontà testamentaria del testatore. Questi può dunque ben scegliere le sorti del proprio patrimonio, potendosi ammettere anche un testamento contenente la sola clausola di diseredazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo orientamento è quello negativo, che mira a escludere la possibilità di una diseredazione espressa. La tesi è svolta sulla base della lettura restrittiva dell&#8217;art. 587 del codice civile, sulla base del quale il contenuto del testamento deve essere attributivo. Intermedio tra i due orientamento di cui si è detto è un terzo, cosiddetto della &#8220;istituzione implicita&#8221;. Secondo questo la diseredazione sarebbe valida in quanto non consistente in una specifica ed autonoma disposizione negativa. Viceversa si tratterebbe dell&#8217;istituzione, &#8220;positiva&#8221; e implicita, dei successori ex lege, con l’esclusione del diseredato.</p>
<h2 id="legittimari">Diseredare i legittimari: è possibile?</h2>
<p style="text-align: justify;">Sebbene l&#8217;orientamento ad oggi prevalente sia quello dell&#8217;ammissibilità della diseredazione, la Cassazione non si è espressa sul tema della diseredazione dei <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/">legittimari</a></strong>. <strong><span class="st">È possibile diseredare il proprio figlio nel testamento? È possibile diseredare il proprio coniuge?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina sul punto è abbastanza divisa. Parte oggi forse prevalente degli studiosi, anche in seguito all&#8217;orientamento della Cassazione, ritiene finanche valida la disposizione diseredativa di un legittimario. Nella confezione di un testamento tuttavia, quali sarebbero gli effetti pratici di una simile disposizione?</p>
<p style="text-align: justify;">Il legittimario diseredato infatti, anche qualora la clausola diseredativa non fosse nulla e invalida, avrebbe sempre il diritto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/"><strong>agire in riduzione</strong></a>. Potrebbe ottenere così dai propri coeredi quanto di propria spettanza. La questione della diseredazione dei legittimari appare, anche per questo motivo, da circoscriversi all&#8217;ermeneutica giuridica più che alla prassi testamentaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo strumento ad oggi più efficace per &#8220;diseredare&#8221; un proprio legittimario appare invece quello del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/"><strong>legato sostitutivo di legittima</strong></a>. L&#8217;articolo 551 del codice civile riconosce infatti al testatore la possibilità di sostituire la legittima con un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/">legato</a></strong>, il cui valore patrimoniale non deve necessariamente avere alcuna correlazione con la quota di legittima. In questo caso ove il legittimario beneficiario del legato sostitutivo intenda agire in riduzione dovrà previamente <strong>rinunciare al legato sostitutivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato – diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>Esecutore testamentario: chi è e che cosa fa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 18:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;esecutore testamentario &#8211; indice: La nomina I compiti Il compenso L&#8217;istituto dell&#8217;esecutore testamentario &#232; disciplinato agli articoli 700 e seguenti del codice civile. Il testatore nomina proprio esecutore testamentario una persona di sua fiducia, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle volont&#224; come espresse nel testamento. Si tratta di un ufficio gratuito. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;esecutore testamentario &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#nomina"><strong>La nomina</strong></a></li>
<li><a href="#compiti"><strong>I compiti</strong></a></li>
<li><a href="#compenso"><strong>Il compenso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto dell&#8217;<strong>esecutore testamentario</strong> è disciplinato agli articoli 700 e seguenti del codice civile. Il testatore nomina proprio esecutore testamentario una persona di sua fiducia, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle volontà come espresse nel testamento. Si tratta di un ufficio gratuito.</p>
<h2 id="nomina">Come e quando è nominato l&#8217;esecutore testamentario e qual è la durata dell&#8217;incarico</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esecutore testamentario, per definizione, non può che essere nominato in un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento</a></strong>, indipendentemente dalla forma adottata. Si ricorre alla nomina di un esecutore quando il testamento si compone di disposizioni che necessitano di un&#8217;attuazione. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui il testatore intenda far vendere agli eredi un immobile ed impiegarne il ricavato ad uno scopo determinato: questa attività necessiterà di attuazione. Non esistono formule &#8220;sacramentali&#8221; per la nomina: l&#8217;esecutore può essere tale anche ove non sia chiamato così nel testamento ma gli siano affidati dei compiti.</p>
<h3>Chi non può essere nominato</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 701 del codice civile stabilisce chi non può essere nominato esecutore. <em>&#8220;Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi&#8221;</em>. La definizione è volutamente ampia: la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato fra i soggetti incapaci di essere nominati i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fallimento/"><strong>falliti</strong></a>. Può invece essere nominato esecutore testamentario anche un erede.</p>
<h3>Durata dell&#8217;incarico</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 703 stabilisce la <strong>durata dell&#8217;incarico</strong>. Al terzo comma è stabilito che non dovrà durare più di un anno salvo proroga dell&#8217;autorità giudiziaria. In ogni caso la proroga non potrà eccedere un ulteriore anno. L&#8217;esecutore entra nel possesso dei beni ereditari a far corso dall&#8217;accettazione della nomina. Deve curare l&#8217;amministrazione dei beni ereditari &#8220;come un buon padre di famiglia&#8221;. Per quanto attiene a tutti gli atti di ordinaria gestione non dovrà chiedere alcuna autorizzazione, mentre, ove debba alienare dei beni dell&#8217;eredità dovrà essere autorizzato dal giudice competente per l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-apertura-successione/">apertura della successione</a>. Ove però la vendita di beni ereditari sia prevista nel testamento l&#8217;esecutore non dovrà chiedere alcuna autorizzazione.</p>
<h2>Accettazione della nomina: è obbligatorio?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 702 del codice civile disciplina l&#8217;<strong>accettazione della nomina</strong>. Questa ha una forma precisa e deve essere nella cancelleria del tribunale competente per la successione. Chi è nominato esecutore testamentario non ha naturalmente alcun obbligo di accettare. Il nominato potrà infatti rinunciare espressamente all&#8217;incarico nella stessa forma con cui potrà accettare, oppure semplicemente non accettare. L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 702 dà la possibilità agli eredi o a chi sia interessato di far fissare un termine per l&#8217;accettazione dell&#8217;incarico. Decorso tale termine il nominato si intenderà rinunciante.</p>
<h2 id="compiti">I compiti dell&#8217;esecutore e la cessazione dell&#8217;ufficio</h2>
<p style="text-align: justify;">Si individuano generalmente tre compiti dell&#8217;esecutore testamentario: l&#8217;<strong>amministrazione del patrimonio ereditario</strong>, l&#8217;<strong>esecuzione delle disposizioni testamentarie</strong> e, ove prevista, la <strong>divisione dell&#8217;esecutore</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 706 del codice civile. L&#8217;articolo 709 del codice civile prevede il rendiconto della gestione.  Lo stesso non è esente da responsabilità per il proprio operato anche se non sia stata prevista una retribuzione a suo vantaggio. L&#8217;esecutore non può essere esonerato né dal rendiconto sulla gestione né da responsabilità, nemmeno per espressa volontà del testatore.</p>
<p>Varie sono le ipotesi di <strong>cessazione dell&#8217;ufficio</strong>. Queste sono:</p>
<ul>
<li>Aver ottemperato ai propri compiti;</li>
<li>La perdita della capacità o la morte;</li>
<li>La rinuncia all&#8217;incarico;</li>
<li>L&#8217;impossibilità a portare a termine i compiti assegnati;</li>
<li>L&#8217;esonero ai sensi dell&#8217;articolo 710 del codice civile.</li>
</ul>
<h2 id="compenso">L&#8217;esecutore testamentario deve essere retribuito?</h2>
<p style="text-align: justify;">Generalmente no: si tratta di un ufficio gratuito. Questo è stabilito chiaramente dall&#8217;articolo 711 del codice civile. Il <strong>testatore ha tuttavia facoltà di stabilire una retribuzione</strong> a vantaggio dell&#8217;esecutore. Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;esecutore testamentario accetti l&#8217;incarico e non sia fissata alcuna retribuzione quindi, l&#8217;accettante non potrà pretendere alcunché dagli eredi. Ove la &#8220;retribuzione&#8221; riconosciuta dal testatore all&#8217;esecutore sia nettamente sproporzionata in eccesso rispetto all&#8217;attività svolta non si parlerà più di retribuzione ma di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a> a vantaggio dell&#8217;esecutore.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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		<title>La pubblicazione del testamento: che cos&#8217;è e come si fa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pubblicazione-del-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 17:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pubblicazione del testamento &#8211; indice: Come funziona Il verbale Con che documenti I Costi della Pubblicazione Dove si pubblica L&#8217;istituto della pubblicazione del testamento&#160; &#232; disciplinato all&#8217;articolo 620 del codice civile con riguardo al testamento olografo, all&#8217;articolo 621 per quanto attiene al testamento segreto. Si tratta di un istituto che precede l&#8217;esecuzione delle disposizioni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La pubblicazione del testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#come"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#verbale"><strong>Il verbale</strong></a></li>
<li><a href="#documenti"><strong>Con che documenti</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I Costi della Pubblicazione</strong></a></li>
<li><a href="#dove"><strong>Dove si pubblica</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della <strong>pubblicazione del testamento</strong>  è disciplinato all&#8217;articolo 620 del codice civile con riguardo al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a>, all&#8217;articolo 621 per quanto attiene al<strong> testamento segreto</strong>. Si tratta di un istituto che precede l&#8217;esecuzione delle disposizioni testamentarie: in seguito alla pubblicazione è possibile dare legittimamente esecuzione alle stesse. La pubblicazione del testamento precede la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dichiarazione-di-successione/"><strong>dichiarazione di successione</strong></a>, che ha riguardo agli aspetti fiscali della successione apertasi.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come funziona la pubblicazione e chi è tenuto a farla</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 620 del codice civile &#8220;Chiunque è in possesso di un <strong>testamento olografo</strong> deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione&#8221;. Per quanto riguarda il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-segreto/"><strong>testamento segreto</strong></a>, lo stesso è per legge depositato presso il notaio che ha redatto il verbale di ricezione. Il testamento segreto dunque sarà pubblicato dal notaio non appena questi abbia avuto notizia del decesso del testatore.</p>
<h2 id="verbale" style="text-align: justify;">Il verbale di pubblicazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi (testamento olografo e segreto) il notaio procederà alla pubblicazione redigendo un apposito <strong>verbale in presenza di due testimoni</strong>. Il testamento è allegato in originale al verbale di pubblicazione. Nel verbale è descritto compiutamente il documento su cui è scritto il testamento, nonché tutto quant&#8217;altro eventualmente scritto dal testatore sul foglio utilizzato (o su altro supporto). Il verbale è sottoscritto da chi ha richiesto la pubblicazione del testamento nonché dai testimoni ed infine dal notaio.</p>
<h2 id="documenti" style="text-align: justify;">Che documenti servono per la pubblicazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della pubblicazione del testamento dal notaio sono sempre richiesti i seguenti documenti:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Carta di identità e codice fiscale della persona che richiede la pubblicazione</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Copia dei documenti</strong> di identità del <strong>testatore</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Un <strong>estratto dell&#8217;atto di morte</strong> (non già il certificato), da richiedersi presso il competente ufficio comunale dell&#8217;ultima residenza del testatore.</li>
<li style="text-align: justify;">Il<strong> testamento da pubblicare</strong>, che verrà allegato al verbale di pubblicazione solo e soltanto<strong> in originale.</strong></li>
</ul>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi della pubblicazione del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi per la redazione del verbale di pubblicazione di un testamento variano abbastanza a seconda del professionista che lo redige. Fra onorario notarile ed oneri fiscali non fiscali il <strong>costo medio può variare da circa 1500 euro a circa 1700 euro</strong>, di cui 200 euro di imposta di registro, 45 euro di imposta di bollo. Laddove contestualmente alla pubblicazione abbia luogo l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-eredita/">accettazione dell&#8217;eredità</a> il costo dell&#8217;atto sale a circa 2500 euro.</p>
<h3 id="dove" style="text-align: justify;">Dove è pubblicato il testamento?</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della pubblicazione del testamento non ha nulla a che vedere con giornali, siti internet, affissioni o cose del genere. Si chiama &#8220;pubblicazione&#8221; perché il notaio in quanto pubblico ufficiale redige un atto pubblico che andrà nel proprio repertorio e depositato presso il proprio studio fino al pensionamento o alla cessazione dell&#8217;attività. La pubblicazione è annotata nel <strong>&#8220;Registro generale dei testamenti&#8221;</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Come si fa a sapere se una persona deceduta ha fatto testamento e questo è stato pubblicato?</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.page">annotazione nel registro generale dei testamenti</a> ha proprio il fine di far <strong>sapere se una persona defunta ha fatto testamento in Italia od anche all&#8217;estero</strong>. Il Registro generale dei testamenti opera efficacemente in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea, e cioè l&#8217;Italia la Francia, Cipro, la Turchia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Lussemburgo, la Spagna, l&#8217;Estonia, la Lituania e l&#8217;Ucraina. Suddetto Registro è accessibile presso ogni Tribunale, solitamente presso la cancelleria di volontaria giurisdizione. Il registro è accessibile a tutti e non è necessario dimostrare di avere alcun interesse di sorta nella consultazione dello stesso.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il testamento pubblico va pubblicato?</h3>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al testamento pubblico non è corretto parlare di &#8220;pubblicazione&#8221;. Il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/">testamento pubblico</a></strong> infatti è già un atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il notaio lo conserverà nel proprio repertorio degli atti di ultima volontà e sarà tenuto al segreto sull&#8217;esistenza o meno di un testamento da parte di chi lo ha fatto. Con l&#8217;apertura della successione (la morte del testatore), il notaio redigerà un <strong>verbale di passaggio del testamento pubblico dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti fra vivi</strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notaio-mira/">Studio Notarile Tassitani Farfaglia</a></em></p>
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		<title>Divisione ereditaria: come si fa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 00:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La divisione ereditaria &#8211; indice: Contrattuale e volontaria Il retratto successorio La collazione La divisione del testatore La divisione giudiziale I costi L&#8217;istituto della divisione ereditaria &#232; disciplinato dagli articoli 713 e seguenti e dagli articoli 1111 e seguenti del codice civile. Si tratta di un contratto, di una disposizione testamentaria o di un&#8217;azione giudiziale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-ereditaria/">Divisione ereditaria: come si fa</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La divisione ereditaria &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#contrattuale-volontaria"><strong>Contrattuale e volontaria</strong></a></li>
<li><a href="#retratto-successorio"><strong>Il retratto successorio</strong></a></li>
<li><a href="#collazione"><strong>La collazione</strong></a></li>
<li><a href="#testatore"><strong>La divisione del testatore</strong></a></li>
<li><a href="#giudiziale"><strong>La divisione giudiziale</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della <strong>divisione ereditaria</strong> è disciplinato dagli articoli 713 e seguenti e dagli articoli 1111 e seguenti del codice civile. Si tratta di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto/"><strong>contratto</strong></a>, di una <strong>disposizione testamentaria</strong> o di un&#8217;<strong>azione giudiziale</strong> attraverso cui si scioglie la <strong>comunione ereditaria incidentale</strong> sorta in seguito all&#8217;apertura della successione, o se ne previene il sorgere. Nel caso si tratti di un contratto si parlerà di &#8220;divisione volontaria&#8221;. Nel caso invece si tratti di un&#8217;azione giudiziale si parlerà di &#8220;divisione giudiziale&#8221;. L&#8217;<strong>articolo 713 del codice civile</strong> recita in particolare che:</p>
<p><em>&#8220;I coeredi possono sempre domandare la divisione.</em></p>
<p><em>Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.</em></p>
<p><em>Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.</em></p>
<p><em>Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.&#8221;</em></p>
<h2 id="contrattuale-volontaria" style="text-align: justify;">La divisione ereditaria contrattuale o volontaria: come farla</h2>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-divisione/"><strong>divisione volontaria</strong></a> è quel <strong>contratto</strong> attraverso il quale gli eredi <strong>sciolgono volontariamente la comunione ereditaria</strong>. Si tratta di un contratto a cui parteciperanno gli eredi tanto se istituiti per testamento quanto se in forza di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 1113 del codice civile, alla divisione ereditaria volontaria dovranno essere chiamati ad intervenire anche coloro i quali siano<strong> creditori iscritti</strong> dell&#8217;eredità o abbiano <strong>acquistato diritti su un immobile</strong> ereditario in forza di atti soggetti a trascrizione. L&#8217;articolo 757 del codice civile stabilisce il principio della retroattività della divisione anche ereditaria. Il condividente assegnatario di un bene che faceva parte della divisione si considera come se non avesse mai avuto alcun diritto sugli altri beni non assegnati della comunione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa sono i conguagli nella divisione ereditaria</h3>
<p style="text-align: justify;">Frequente in tutti i contratti di divisione ereditaria è la circostanza in cui sia difficile che le assegnazioni in natura vadano ad essere perfettamente corrispondenti alle quote. A tale circostanza sopperisce la disposizione di cui all&#8217;articolo 728 del codice civile che stabilisce come in questo caso la disuguaglianza fra le quote divisionali debba essere compensata con <strong>conguagli in danaro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio di facile comprensione è rappresentato da una successione con due soli coeredi in quote uguali di un mezzo ciascuno e da un asse ereditario del valore di 150, composto da beni immobili di valore disomogeneo: uno del valore di 50 e il secondo del valore di 100. In questo caso a chi nel contratto di divisione ereditaria verrà assegnato l&#8217;immobile del valore di 50 spetterà un conguaglio di 25 dal coerede che invece riceva in assegnazione l&#8217;immobile del valore di 100 (50 + 25 fa 75 così come 100-75 in modo tale che la differenza di valore degli immobili venga coperta dai 25).</p>
<h3 id="retratto-successorio" style="text-align: justify;">Il diritto di prelazione ed il retratto successorio</h3>
<p style="text-align: justify;">Ciò di cui è in primo luogo tenere conto con l&#8217;insorgere di una comunione ereditaria è il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prelazione-ereditaria-retratto-successorio/"><strong>diritto di prelazione</strong></a> per il caso di <strong>vendita o alienazione</strong> a titolo oneroso di una quota ereditaria (quota ereditaria e dunque dell&#8217;intera eredità: non quota di un immobile <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a> o in comunione ereditaria). Ai sensi dell&#8217;articolo 732 dle codice civile i coeredi hanno infatti diritto di prelazione a parità di condizioni per il caso di alienazione della quota ereditaria. La violazione di tale diritto di prelazione determina il cosiddetto &#8220;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/retratto-successorio/">retratto successorio</a>&#8220;. Il retratto successorio è il<strong> diritto di riscattare la quota alienata</strong> fino a che dura la comunione ereditaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma è interpretata in modo restrittivo: tanto la prelazione ereditaria quanto il retratto successorio si applicano solo e soltanto nel caso in cui possa parlarsi di &#8220;comunione ereditaria&#8221;. Non si applica dunque in caso di comunione ordinaria di qualsivoglia altro tipo o a comunione conseguente a stralcio divisionale.</p>
<h3 id="collazione" style="text-align: justify;">Operazioni pre-divisionali: la collazione ereditaria</h3>
<p style="text-align: justify;">Prima di stipulare un contratto di divisione ereditaria, i coeredi tenuti ai sensi dell&#8217;articolo 737 del codice civile, ove non siano stati espressamente dispensati, saranno tenuti alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/"><strong>collazione ereditaria</strong></a>. Fatto il caso in cui vi sia stata espressa <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dispensa-da-collazione/"><strong>dispensa da collazione</strong></a> infatti, i figli ed i loro discendenti ed il coniuge saranno tenuti a conferire alla comunione ereditaria quanto abbiano ricevuto a titolo di donazione. Le donazioni ricevute in vita dai soggetti tenuti a collazione, salvo espressa dispensa, saranno dunque neutrali dal punto di vista divisorio. Si parla a tal proposito di &#8220;anticipo&#8221; sulla successione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La formazione delle quote della divisione ereditaria</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 727 del codice civile disciplina nell&#8217;interesse dei coeredi come debbano essere formate le porzioni (le quote) degli stessi. Il legislatore fissa un principio in base al quale <strong>le quote debbano essere composte</strong> in modo per quanto più possibile <strong>omogeneo.</strong> Saranno fatte &#8220;comprendendo una quantità di mobili, di immobili e crediti di equale natura e qualità in proporzione dell&#8217;entità di ciascuna quota&#8221;. La norma è senza dubbio derogabile dall&#8217;interesse delle parti. Nell&#8217;ambito del contratto di divisione ereditaria, possono decidere di assegnare i beni in modo diverso e non omogeneo.</p>
<h2 id="testatore" style="text-align: justify;">La divisione del testatore</h2>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-testatore/"><strong>divisione del testatore</strong></a> è disciplinata dall&#8217;articolo 734 del codice civile. Non si tratta di una divisione contrattuale, ma di una disposizione contenuta in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento</strong></a>, attraverso cui il testatore impedirà il sorgere della comunione ereditaria, assegnando beni ai prori eredi. La divisione del testatore è soggetta a norme abbastanza restrittive che ne determinano la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/"><strong>nullità  in caso di preterizione </strong></a>(articolo 735 del codice civile) o la <strong>rescindibilità</strong> (articolo 763 del codice civile) per lesione oltre il quarto.+</p>
<h2 id="giudiziale" style="text-align: justify;">La divisione ereditaria giudiziale</h2>
<p style="text-align: justify;">La domanda giudiziale di divisione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 28 del 2010 deve essere preceduta dalla <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mediazione-civile/">mediazione civile obbligatoria</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divisione-giudiziale/"><strong>divisione ereditaria giudiziale</strong></a> è invece un&#8217;<strong>azione</strong> spettante ai coeredi ai sensi dell&#8217;articolo 713 del codice civile. Gli stessi non sono tenuti a rimanere in comunione ereditaria con i propri coeredi. Hanno quindi facoltà di chiedere la divisione ereditaria giudiziale quando ritengano opportuno, a loro discrezione. Il testatore ha tuttavia facoltà di impedire la divisione ereditaria per un massimo di cinque anni dal proprio decesso o di un anno dal compimento della maggiore età del minore di età dei coeredi (articolo 713 del codice civile). Anche in questo caso si applicano le regole per la formazione delle quote: i beni devono essere assegnati in modo omogeneo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 720 del codice civile disciplina l&#8217;ipotesi in cui nell&#8217;asse ereditario siano compresi beni <strong>immobili non comodamente divisibili</strong>. In questo caso uno o più eredi potranno domandarne anche congiuntamente l&#8217;assegnazione e detti immobili. Tali immobili dovranno in ogni caso preferibilmente essere compresi per intero nella quota di uno o più eredi aventi diritto alla quota maggiore di eredità. Anche in questo caso troverà applicazione l&#8217;articolo 728 del codice civile in ordine ai conguagli in danaro a cui avrà sempre diritto chi sia assegnatario di beni e diritti di valore inferiore ai propri coeredi.</p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi della divisione ereditaria</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi della divisione ereditaria variano di molto. La divisione infatti può aver luogo <strong>consensualmente davanti al notaio</strong>, in sede di <strong>mediazione civile</strong> oppure tramite un <strong>procedimento giudiziale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La divisione ereditaria per atto notarile presuppone, chiaramente, il consenso di tutti i condividenti ed è sicuramente il procedimento più rapido e meno costoso. L&#8217;atto notarile costa, nel complesso, poche migliaia di euro che dovranno pagare i condividenti in proporzione alle quote, salvo diverso accordo. Anche dal punto di vista fiscale la divisione è molto agevolata, soprattutto nella circostanza in cui non vi siano conguagli.</p>
<p style="text-align: justify;">La divisione innanzi all&#8217;organismo di mediazione presuppone l&#8217;assistenza di un avvocato per ciascuna parte. Il procedimento, sebbene anche in tal caso sia ben agevolato dal punto di vista fiscale, è sicuramente più costoso di quello per atto notarile. Ad incidere notevolmente sono i costi dell&#8217;assistenza di un avvocato per ciascuna parte.</p>
<p style="text-align: justify;">La modalità sicuramente più costosa per addivenire alla divisione è mediante la divisione giudiziale. Si tratta di un procedimento molto lungo, che presuppone il fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Il procedimento dura diversi anni, presuppone necessariamente la stima dei beni da dividere ed eventualmente l&#8217;assistenza di un consulente tecnico di parte. I costi in questa circostanza lievitano di molto e possono agevolmente superare nel complesso (per tutti i condividenti) la decina di migliaia di euro. Il procedimento giudiziale, stante la sua durata ed i suoi costi, deve tendenzialmente essere evitato.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Impugnare un testamento per nullità, annullamento e riduzione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 17:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3704</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;impugnazione del testamento &#8211; indice: I motivi di impugnazione Annullabilit&#224; del testamento Nullit&#224; del testamento Lesione della legittima Costi Il tema dell&#8217;impugnazione del testamento non &#232; trattato in modo unitario dal codice civile, ed il motivo &#232; facile da spiegare. Si tratta spesso di lesioni o di vizi che sono giuridicamente molto diversi fra loro. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;impugnazione del testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi di impugnazione</strong></a></li>
<li><a href="#annullabilita"><strong>Annullabilità del testamento</strong></a></li>
<li><a href="#nullita"><strong>Nullità del testamento</strong></a></li>
<li><a href="#riduzione"><strong>Lesione della legittima</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>Costi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il tema dell&#8217;<strong>impugnazione del testamento</strong> non è trattato in modo unitario dal codice civile, ed il motivo è facile da spiegare. Si tratta spesso di lesioni o di vizi che sono giuridicamente molto diversi fra loro. Per tali ragioni, sono rinvenibili in parti diverse del codice.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">Impugnazione del testamento olografo e pubblico: come fare e per quali motivi</h2>
<p style="text-align: justify;">Prendiamo in primo luogo in considerazione i <strong>tre diversi tipi di azioni giudiziarie</strong> esercitabili da parte di chi abbia interesse ad impugnare un testamento. Le volontà testamentarie infatti:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Possono essere annullate con<strong> sentenza costitutiva di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/annullabilita-contratto/">annullamento</a></strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Possono essere dichiarate nulle attraverso un&#8217;azione volta alla <strong>dichiarazione di nullità</strong>. Dottrina e giurisprudenza hanno poi ricostruito un ulteriore vizio delle volontà testamentarie, quello cosiddetto dell&#8217;<strong>&#8220;intesistenza&#8221;</strong>. È un&#8217;ipotesi vicina ai casi più evidenti di nullità. Come vedremo però, se ne discosta molto con riferimento alle conseguenze.</li>
<li style="text-align: justify;">Possono essere ridotte attraverso il vittorioso esperimento dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-di-riduzione/"><strong>azione di riduzione</strong></a>.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Quali vizi possono affliggere le volontà testamentarie</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto invece attiene al tipo di vizi che chi impugna può aver interesse a far valere in giudizio si possono distinguere <strong>i</strong> <strong>vizi formali</strong> dai <strong>vizi sostanziali,</strong> dal<strong> difetto della capacità</strong> e dai<strong> vizi della volontà: </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">I primi sono quelli che <strong>attengono alla forma</strong>, come l&#8217;olografia nel testamento olografo o la presenza dei testimoni nel testamento pubblico.</li>
<li style="text-align: justify;">I secondi sono quelli che attengono ad un <strong>contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge</strong>, come ad esempio le disposizioni a favore del notaio o dei testimoni nel testamento pubblico.</li>
<li style="text-align: justify;">I terzi sono quelli che afferiscono alla <strong>capacità di disporre per testamento</strong>, come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore.</li>
<li style="text-align: justify;">Gli ultimi sono quelli relativi a <strong>violenza, errore e dolo</strong>.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Accettazione dell&#8217;eredità e testamento: si può impugnare un testamento dopo averlo accettato?</h3>
<p style="text-align: justify;">Una domanda che ci si può porre, e che spesso è posta impropriamente è: &#8220;Si può impugnare un testamento dopo averlo accettato?&#8221;. Quando si perfezione l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità non si &#8220;accetta&#8221; il testamento: quest&#8217;ultimo è un negozio unilaterale e l&#8217;accettazione ha ad oggetto l&#8217;eredità devoluta, non il testamento. Il testamento è un atto nettamente separato dall&#8217;accettazione dell&#8217;eredità. L&#8217;accettazione dell&#8217;eredità dunque <strong>non preclude in alcun modo l&#8217;impugnazione del testamento</strong>, anzi, in determinate circostanze che prenderemo in analisi è addirittura presupposto necessario per l&#8217;impugnazione. A chiarire la netta distinzione fra accettazione e testamento è l&#8217;articolo 483 del codice civile. Tale norma addirittura stabilisce come non si possa impugnare l&#8217;accettazione per errore. Nel caso venga scoperto un testamento successivo l&#8217;erede sarà tuttavia tenuto a soddisfare gli oneri incombenti sulla propria quota solo nei limiti dell&#8217;attivo.</p>
<h2 id="annullabilita" style="text-align: justify;">1) Casi di annullabilità del testamento pubblico e olografo o delle disposizioni testamentarie: i termini per l&#8217;impugnazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Tanto il <strong>difetto di capacità</strong> quanto i <strong>vizi della volontà</strong> e <strong>vizi meno gravi di carattere formale</strong> sono sanzionati con l&#8217;<strong>annullabilità del testamento</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Incapacità a disporre</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 591 del codice civile disciplina in primo luogo i <strong>casi di incapacità a disporre per testamento</strong>. Non possono disporre per testamento i <strong>minori di età</strong>, gli <strong>interdetti per infermità mentale</strong> e coloro che, pur non interdetti, si provi fossero <strong>incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno disposto per testamento</strong>. L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 591 del codice civile stabilisce che può impugnare un testamento per difetto di capacità giuridica (la dottrina infatti ritiene si tratti di incapacità giuridica con riguardo al negozio testamentario) <strong>chiunque vi abbia interesse</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>termine di prescrizione di cinque anni</strong> <strong>decorre</strong> non <strong>dalla data</strong> di apertura della successione ma da quella in cui <strong>hanno avuto esecuzione le volontà testamentarie</strong>. Il legislatore dunque, anche nel caso il testatore non sia interdetto ritiene il testamento impugnabile per vizio della volontà: in questo caso l&#8217;onere della prova in ordine all&#8217;incapacità del testatore sarà a carico di chi intende annullare il testamento. L&#8217;articolo in questione non stabilisce nulla in ordine al <strong>beneficiario di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/amministratore-di-sostegno/">amministrazione di sostegno</a></strong>: si ritiene che il beneficiario di amministrazione di sostegno dunque possa fare validamente testamento, <strong>salvo non sia stabilito diversamente nel decreto di nomina</strong> di cui all&#8217;articolo 405 del codice civile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I vizi della volontà</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 624 del codice civile mette a fuoco i <strong>vizi della volontà, costituiti da errore, violenza e dolo</strong>, stabilendo che il testamento possa essere <strong>impugnato per tali vizi nel termine di cinque anni  dal giorno in cui si abbia avuta notizia della violenza, del dolo o dell&#8217;errore</strong>. La disciplina dell&#8217;errore sul motivo è all&#8217;interno dello stesso articolo ove stabilisce che l&#8217;errore sul motivo, tanto di fatto, quanto di diritto rende la disposizione testamentaria annullabile soltanto nel caso in cui sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre. Da rilevare come questi <strong>casi di annullabilità possano anche colpire la singola disposizione testamentaria</strong> e non necessariamente l&#8217;intero testamento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Vizi di forma che determinano annullabilità</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene ai <strong>vizi di forma che determinano annullabilità del testamento</strong>, gli stessi sono disiplinati dall&#8217;articolo 606 del codice civile. Il primo comma infatti stabilisce tassativamente i vizi di forma che determinano la nullità del testamento. L&#8217;ultimo comma stabilisce che &#8220;per <strong>ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato</strong> su istanza di chiunque vi abbia interesse&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di prescrizione, come per i casi di difetto di capacità del testatore è di <strong>cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie</strong>. Si tratta di vizi meno gravi da quelli che determinano la nullità del testamento: il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/"><strong>testamento pubblico</strong></a> sarà annullabile nel caso ad esempio non sia stato sottoscritto dai testimoni o non sia datato, il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a> invece sarà annullabile nel caso non sia datato o nel caso la data sia incompleta o non autografa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La convalida delle disposizioni annullabili oltre che delle disposizioni nulle</h3>
<p style="text-align: justify;">Sebbene l&#8217;articolo 590 del codice civile parli di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/convalida-contratto-annullabile/">convalida</a> delle disposizioni testamentarie</strong> nulle (non già annullabili), la dottrina ad oggi nettamente maggioritaria ritiene che la &#8220;conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle&#8221; possa applicarsi <strong>anche nel caso in cui le disposizioni testamentarie o l&#8217;intero testamento siano annullabili</strong> e non soltanto nulli. Ad avviso di questa opinione dottrinale dunque, saranno suscettibili di conferma ed esecuzione anche le disposizioni testamentarie annullabili.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La natura della sentenza di annullamento</h3>
<p style="text-align: justify;">La sentenza che pronuncia l&#8217;annullamento di una disposizione testamentaria o di un testamento ha <strong>natura di sentenza costitutiva. Per tale motivo le disposizioni avranno efficacia fintantoché non siano impugnate e non vi sia la sentenza</strong>. Decorsi inutilmente i termini di prescrizione previsti per l&#8217;azione di annullamento la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e le disposizioni saranno definitivamente efficaci.</p>
<h2 id="nullita" style="text-align: justify;">2) Impugnazione del testamento pubblico e olografo per nullità formali e delle singole disposizioni: vizi sostanziali. L&#8217;inesistenza</h2>
<p style="text-align: justify;"> I <strong>vizi di carattere sostanziale</strong> e<strong> quelli più gravi di forma</strong> (più gravi di quelli che determinano l&#8217;annullabilità) sono sanzionati con la nullità.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Vizi di forma</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene ai <strong>vizi di forma</strong> l&#8217;articolo di riferimento è il 606 del codice civile. Il testamento sarà nullo, se <strong>olografo</strong>, per mancanza dell&#8217;autografia e della sottoscrizione. Se <strong>pubblico</strong> per mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione del testatore o del notaio.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>vizi di carattere sostanziale che determinano la nullità</strong> sono davvero molti. Sono sparsi in varie disposizioni anche esterne al codice civile, eccone la maggior parte:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Alcune ipotesi di disposizioni colpite da nullità si trovano agli articoli da 596 a 599 del codice civile. In questi articoli il legislatore individua i più importanti casi di <strong>incapacità a ricevere per testamento</strong>. Si tratta di norme volte alla tutela della libertà testamentaria e rappresentano delle ipotesi di incapacità relativa. Le stesse sono volte a tutelare quel particolare tipo di rapporto giuridico che si instaura fra testatore e tutore, testimoni, interprete, notaio e così via.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Vizi delle disposizioni: tutela della personalità e della libertà testamentaria</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 458 del codice civile sanziona con la<strong> nullità i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">patti successori</a></strong>. Con riferimento al testamento tale divieto colpisce in particolare &#8220;ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi&#8221;. Nulle dunque anche le disposizioni testamentarie che possano costituire <strong>patti successori cosiddetti &#8220;dispositivi&#8221; o &#8220;abdicativi&#8221;</strong>. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui il testatore disponga di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato/"><strong>legato</strong></a> avente ad oggetto l&#8217;eredità di un proprio parente ancora in vita. Allo stesso modo sarà da ritenersi nullo un <strong>testamento esecutivo di un patto successorio istitutivo nullo</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">A tutela della libertà testamentaria è anche la nullità di cui all&#8217;articolo 589 del codice civile, per l&#8217;<strong>ipotesi di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-reciproco/">testamento congiuntivo o reciproco</a> (nel medesimo atto)</strong>. L&#8217;articolo 635 del codice civile invece sanziona con la nullità la <strong>disposizione del testatore sotto condizione di essere a sua volta avvantaggiato</strong> nel testamento del beneficiario di tale disposizione.</li>
<li style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 631 del codice civile trova invece tutela la &#8220;personalità del negozio testamentario&#8221;. Per tale motivo, salvo i casi espressamente stabiliti dall&#8217;articolo, saranno <strong>nulle le disposizioni rimesse all&#8217;arbitrio del terzo.</strong></li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Casi di illiceità e di impossibilità delle disposizioni</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;articolo 651 del codice civile sanziona con la <strong>nullità il legato di cosa dell&#8217;onerato o di un terzo</strong>, salvo che risulti da un documento anche esterno al testamento che il testatore sapesse dell&#8217;altruità del bene legato. Ai sensi dell&#8217;articolo 656 del codice civile il<strong> legato di cosa che sia già di titolarità del legatario</strong> al momento della confezione del testamento e permanga tale all&#8217;apertura della successione è egualmente <strong>nullo</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Quando dal testamento risulta <strong>il solo motivo illecito che ha determinato una disposizione la stessa sarà nulla</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 626 del codice civile (ad esempio &#8220;Lego a Tizio la mia arma da fuoco affinché mi vendichi&#8221;).</li>
<li style="text-align: justify;">La <strong>disposizione a favore di persona indeterminabile sarà nulla</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 628 del codice civile.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-testamentario/">onere testamentario</a> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/onere-illecito-impossibile/">impossibile o illecito</a> che costituisca il solo motivo determinante renderà nulla la disposizione a cui è apposto </strong>ai sensi dell&#8217;articolo 647 terzo comma del codice civile.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 692 stabilisce il <strong>divieto e la nullità della sostituzione fedecommissaria</strong>, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso articolo.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il testamento falso e quello orale (nuncupativo): differenza fra nullità e inesistenza</h3>
<p style="text-align: justify;">A fianco a queste e tante altre norme che prevedono la nullità delle disposizioni, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato delle fattispecie di cosiddetta<strong> &#8220;inesistenza&#8221; del testamento</strong>. L&#8217;inesistenza è una sanzione più grave della nullità. La differenza di maggior rilievo consiste nell&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 590 del codice civile sulla &#8220;conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni&#8221; a quelle disposizioni che debbano ritenersi inesistenti. Il negozio testamentario è infatti da ritenersi inesistente quando affetto da vizi talmente gravi da non poter essere nemmeno ricondotto ad un &#8220;testamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esempio più diffuso di inesistenza è quello del <strong>&#8220;testamento nuncupativo&#8221;, e cioè fatto oralmente</strong>: lo stesso non si ritiene infatti convalidabile ai sensi dell&#8217;articolo 590 del codice civile, ma &#8220;tamquam non esset&#8221;, inefficace, inesistente. Un altro testamento da ritenersi inesistente è il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-falso/"><strong>testamento falso</strong></a>, quello cioè che sia stato alterato con l&#8217;intervento di soggetti esterni rispetto al testatore. Nemmeno il testamento falso dunque può essere convalidato in quanto non nullo ma inesistente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La natura della sentenza di nullità</h3>
<p style="text-align: justify;">Tanto le disposizioni nulle quanto quelle inesistenti saranno inefficaci: la sentenza del giudice avrà <strong>natura di sentenza dichiarativa</strong> e non vi sono termini di prescrizione. Si dovrà tuttavia tenere conto degli effetti dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/"><strong>usuc</strong><strong>apione</strong></a>.</p>
<h2 id="riduzione" style="text-align: justify;">3) Impugnare con l&#8217;azione di riduzione le disposizioni testamentarie per lesione di legittima: il termine di prescrizione e le modalità</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 553 del codice civile disciplina la<strong> riducibilità delle disposizioni testamentarie</strong>. L&#8217;azione di riduzione è quell&#8217;azione volta alla tutela delle quote di legittima spettanti a determinate categorie di successibili, i cosiddetti legittimari, soggetti a cui la legge, agli articoli 536 e seguenti del codice civile, riconosce il diritto alle cosiddette <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"><strong>quote di legittima</strong></a>. I legittimari sono <strong>il coniuge, i figli e gli ascendenti, e solo a tali soggetti compete l&#8217;azione di riduzione</strong> (articolo 536 del codice civile); la consistenza patrimoniale delle quote di legittima varia sia in relazione al <strong>concorso di più legittimari</strong> su una stessa successione (più figli e un coniuge) sia alla consistenza patrimoniale del <strong>patrimonio del defunto, da calcolarsi ai sensi dell&#8217;articolo 556</strong> (diritti lasciati all&#8217;apertura della successione al netto dei debiti da sommarsi alle donazioni effettuate in vita dal defunto).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 558 del codice civile stabilisce poi le <strong>modalità attraverso cui si riducono le disposizioni testamentarie</strong>. La <strong>riduzione è proporzionale, senza distinguere fra eredi e legatari</strong>. Qualora anche la riduzione delle disposizioni testamentarie sia insufficiente ad integrare la quota del legittimario leso, lo stesso potrà ai sensi dell&#8217;articolo 554 del codice civile, agire in riduzione avverso alle donazioni perfezionate in vita dal defunto a far corso dall&#8217;ultima.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La previa accettazione dell&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene ai <strong>presupposti di esperibilità dell&#8217;azione</strong>, gli stessi sono individuati all&#8217;articolo 564 del codice civile: il legittimario che intenda esercitare l&#8217;azione di riduzione sui legati (e sulle donazioni) dovrà previamente aver <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accettazione-beneficio-inventario/"><strong>accettato l&#8217;eredità con beneficio d&#8217;inventario</strong></a>. Chi poi, ai sensi dell&#8217;articolo 551 del codice civile sia beneficiario di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legato-in-sostituzione-di-legittima/"><strong>legato in sostituzione di legittima</strong></a>, prima di agire in riduzione dovrà rinunciare al legato sostitutivo, fatto salvo il caso in cui si tratti di legato &#8220;con facoltà del supplemento&#8221;.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Natura dell&#8217;azione di riduzione</h3>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni testamentarie riducibili ai sensi dell&#8217;articolo 553 non sono viziate, né nulle, né annullabili, ma soltanto riducibili. <strong>L&#8217;azione di riduzione ha la natura di accertamento costitutivo</strong>. È un accertamento della lesione della legittima ed una &#8220;reintegrazione&#8221; della parte necessaria a coprire la differenza. <strong>Il termine di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrizione</a> per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di riduzione delle disposizioni testamentarie è decennale.</strong> È discussa la data di decorrenza. Parte della giurisprudenza meno recente fa decorrere il termine dalla data di apertura della successione (quindi dalla data di decesso del defunto, così Cassazione Seconda Sezione, numero 4230 del 1987 e della stessa sezione numero 11809 del 1197), mentre la giurisprudenza più autorevole e recente fa <strong>decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di accettazione dell&#8217;eredità</strong> (Così Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).</p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi del procedimento di impugnazione del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento di impugnazione del testamento, come visto, varia molto a seconda del tipo di vizio che l&#8217;attore ha interesse a far valere in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo <strong>i costi dell&#8217;impugnazione variano molto in relazione alla complessità del procedimento e dei valori coinvolti</strong>. Si deve tenere conto della necessaria <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mediazione-civile/">mediazione obbligatoria</a></strong>: una fase preprocessuale conciliativa necessaria e prescritta dal Decreto Legislativo numero 28 del 2010. In generale però, è corretto affermare che <strong>l&#8217;impugnazione del testamento possa costare dai 3600 euro a importi superiori. Laddove il procedimento si chiuda in fase di mediazione i costi possono essere nettamente inferiori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/">Impugnare un testamento per nullità, annullamento e riduzione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il testamento pubblico per atto notarile: come si fa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 16:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il testamento pubblico &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Formalit&#224; particolari Vizi eventuali Volont&#224; testamentarie Diritti dei legittimari Diseredazione Fra i testamenti ordinari, quello pubblico e quello segreto a differenza del testamento olografo richiedono l&#8217;intervento di un notaio. Mentre alla redazione del testamento pubblico partecipa attivamente il notaio, quello segreto pu&#242; essere scritto dal testatore o da un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il testamento pubblico &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#definizione"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#formalita"><strong>Formalità particolari</strong></a></li>
<li><a href="#vizi"><strong>Vizi eventuali</strong></a></li>
<li><a href="#volonta"><strong>Volontà testamentarie</strong></a></li>
<li><a href="#legittimari"><strong>Diritti dei legittimari</strong></a></li>
<li><a href="#diseredazione"><strong>Diseredazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fra i testamenti ordinari, quello <strong>pubblico</strong> e quello <strong>segreto</strong> a differenza del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/"><strong>testamento olografo</strong></a> richiedono l&#8217;intervento di un notaio. Mentre alla redazione del testamento pubblico partecipa attivamente il notaio, quello segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Per questo motivo il <strong>testamento pubblico è quello notarile per eccellenza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="st">È</span> dunque un <strong>atto notarile</strong>. Per questo motivo le norme che lo disciplinano non sono rinvenibili interamente all&#8217;articolo 603 del codice civile. L&#8217;articolo 603 del codice civile in ordine al testamento pubblico dispone che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l&#8217;ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell&#8217;atto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Altra parte della disciplina del testamento pubblico si trova infatti nella Legge Notarile, la numero 89 del 16 febbraio 1913.</p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il testamento pubblico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="https://www.notaiotassitani.it/testamento-pubblico/">testamento pubblico</a>, ai sensi dell&#8217;articolo 603 del codice civile, è quel testamento <strong>ricevuto dal notaio in presenza di due o di quattro testimoni.</strong> Il notaio deve dare lettura del testamento in presenza degli stessi testimoni e fare menzione di tale avvenuta lettura. L&#8217;atto notarile deve essere datato ed indicare il luogo e l&#8217;ora di ricevimento, essere <strong>sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio per ultimo</strong>. In caso il testatore non possa sottoscrivere dovrà indicare perché è impossibilitato a sottoscrivere e il notaio dovrà menzionare tale dichiarazione prima della lettura dell&#8217;atto.</p>
<h2 id="formalita" style="text-align: justify;">Le formalità ulteriori se il testatore è muto o sordo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il <strong>testatore sia muto o sordo</strong> ed anche incapacitato a leggere sarà necessaria la presenza non di due ma di <strong>quattro testimoni.</strong> Si devono certamente osservare le altre disposizioni della legge notarile di cui agli articoli 56 e 57 (disciplinano la presenza dell&#8217;interprete e altre formalità). L&#8217;articolo 51 numero 8) della legge notarile stabilisce poi come il notaio non possa delegare ad altri la lettura del testamento pubblico anche qualora sia stato scritto di pugno del notaio.</p>
<h2 id="vizi" style="text-align: justify;">I vizi del testamento pubblico</h2>
<p style="text-align: justify;"><span class="st">È il codice civile all&#8217;articolo 606 a stabilire le <strong>sanzioni per difetto dei requisiti di forma.</strong> Nel caso in cui manchi la redazione per iscritto da parte del notaio o la sottoscrizione del testatore o del notaio il testamento sarà nullo. Per quanto poi attiene a tutti i restanti difetti di forma la <strong>sanzione comminata dal legislatore sarà quella dell&#8217;annullabilità</strong>. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="st">Tale disposizione del codice civile <strong>prevale sull&#8217;articolo 58 della legge notarile</strong> che, rinviando all&#8217;articolo 48 (in riferimento alla necessaria presenza dei testimoni) sanziona con la nullità l&#8217;atto notarile ricevuto senza la necessaria presenza dei testimoni. L&#8217;articolo 60 della legge notarile infatti sancisce la <strong>prevalenza delle norme del codice civile su quelle della legge notarile.</strong> Per questo motivo il testamento pubblico ricevuto dal notaio senza la necessaria presenza di due o quattro testimoni (quattro laddove il testatore muto o sordo non possa leggere), sarà <strong>annullabile e non nullo</strong>.<br />
</span></p>
<h2 id="volonta" style="text-align: justify;">Le volontà del testatore e le disposizioni nel testamento pubblico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il notaio ha il compito di indagare la volontà del testatore, così come è anche stabilito dall&#8217;articolo 67 del Regio Decreto n° 1326 del 1914 (il Regolamento Notarile). Sarà poi compito del notaio conformare le volontà del testatore alle inderogabili norme di legge. Il notaio avrà anche il compito di prevenire l&#8217;insorgere di controversie in sede successoria.</p>
<h2 id="legittimari" style="text-align: justify;">I diritti dei legittimari nel testamento pubblico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il testatore, con l&#8217;aiuto del notaio dovrà inoltre tenere conto dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/legittimari/"><strong>diritti dei legittimari nella successione.</strong></a> Sebbene infatti le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari, fatto salvo il caso in cui si tratti di <strong>pesi o condizioni</strong> sulle quote dei legittimari (articolo 549 del codice civile), siano valide ed efficaci, sebbene riducibili, e dunque <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/"><strong>impugnabili</strong></a>, il notaio dovrà far valutare al testatore l&#8217;opportunità di fare sorgere controversie in sede successoria. Tali controversie potrebbero essere rappresentate, per esempio, dall&#8217;attivazione dell&#8217;azione di riduzione. L&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/collazione/">azione di riduzione</a></strong> attivata dal legittimario leso avrebbe infatti l&#8217;effetto di rendere inefficaci o parzialmente inefficaci le disposizioni testamentarie lesive della legittima, <strong>anche se contenute in un testamento pubblico</strong>.</p>
<h2 id="diseredazione" style="text-align: justify;">La diseredazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza più recente riconsce al testatore finanche la possibilità di arrivare ad una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diseredazione/">diseredazione</a></strong> di un proprio erede legittimo. Parte della dottrina ritiene addirittura possibile disporre la diseredazione di un legittimario. Ciò non toglie che nel caso di diseredazione di un legittimario o di violazione dei diritti di legittima si determini l&#8217;attivabilità dell&#8217;azione di riduzione a danno dei beneficiari di donazioni o di altre disposizioni testamentarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali suindicati motivi anche nel caso si voglia disporre delle proprie sostanze per testamento pubblico, appare sicuramente opportuno, nel rivolgersi ad un notaio, avere una compiuta idea del valore dei cespiti patrimoniali dei quali si vuole disporre.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/notaio-mira/">Studio Notarile Tassitani Farfaglia</a></em></p>
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		<title>Il testamento: quanti tipi ne esistono</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 14:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il testamento &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Quanti testamenti ordinari Quanto costa A cosa serve Come si prepara L&#8217;esecutore testamentario Come si conserva La modifica Iniziamo ad inquadrare il testamento come negozio in generale, seguiranno poi una serie di approfondimenti ad esso legati. Su tale base, non possiamo che principiare rispondendo a due domande fondamentali. Che cos&#8217; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il testamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#ordinari"><strong>Quanti testamenti ordinari</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>Quanto costa</strong></a></li>
<li><a href="#utilita"><strong>A cosa serve</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come si prepara</strong></a></li>
<li><a href="#esecutore"><strong>L&#8217;esecutore testamentario</strong></a></li>
<li><a href="#conservazione"><strong>Come si conserva</strong></a></li>
<li><a href="#modifica"><strong>La modifica</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo ad inquadrare il testamento come negozio in generale, seguiranno poi una serie di <strong>approfondimenti ad esso legati</strong>. Su tale base, non possiamo che principiare rispondendo a due domande fondamentali.<strong> Che cos&#8217; è il testamento? come fare testamento?</strong></p>
<h2 id="cosa">Che cos&#8217;è il testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il negozio testamentario trova la propria definizione all&#8217;articolo 587 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il testo citato, dalla semplice formulazione, individua in reltà alcuni dei principi fondamentali sui quali è basato il diritto successorio e più specificamente il diritto testamentario. Viene infatti individuato come <strong>&#8220;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-testamento/">atto revocabile</a>&#8220;</strong>. Il principio generale forse più pregnante nell&#8217;ambito del diritto testamentario è quello della cosiddetta &#8220;libertà testamentaria&#8221;. Il testatore ha  il diritto di modificare come meglio crede le proprie disposizioni &#8220;usque ad vitae supremum exitum&#8221; (fino all&#8217;ultimo istante della propria vita). Il de cuius non può infatti in alcun modo vincolarsi a non modificare le proprie disposizioni di ultima volontà, pena la nullità dei patti in questo senso, che l&#8217;ordinamento bolla specificamente come <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divieto-patti-successori/">patti successori</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo principio ricavabile dall&#8217;articolo 587 del codice civile, primo comma, è quello della <strong>compatibilità tra <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/successione-legittima/">successione legittima</a> e testamentaria</strong>. Nell&#8217;ordinamento italiano non trova più fondamento il brocardo <em>&#8220;nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest&#8221;</em> (nessuno può far succedere in parte per testamento, in parte per legge). È dunque possibile che, avendo disposto di parte delle proprie sostanze per testamento, per altra parte dell&#8217;asse si apra la successione legittima.</p>
<h2 id="ordinari" style="text-align: justify;">Quanti tipi di testamento ordinario esistono?</h2>
<p style="text-align: justify;">I <strong>tipi</strong> di testamento ordinario <strong>sono quattro</strong>. Le differenze di queste tipologie sono legate alla forma, visto che nel nostro ordinamento vige il principio dell'&#8221;equipollenza delle forme testamentarie&#8221;. Tutti questi testamenti hanno infatti gli stessi effetti; ecco quali sono dunque i testamenti ordinari:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-pubblico/">testamento pubblico</a></strong>, redatto da un notaio secondo la volontà del testatore e in presenza di due testimoni;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Quello &#8220;scritto a mano&#8221;, che si chiama <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-olografo-guida-redazione/">testamento olografo</a></strong>, interamente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto (attenzione, è nullo l&#8217;olografo scritto a macchina, o non sottoscritto o non datato).</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-segreto/">testamento segreto</a></strong>, largamente meno usato nella prassi, in esso il notaio e i testimoni ignorano il contenuto: alla presenza di due testimoni il notaio si limiterà a riceverlo. Può essere sigillato dal testatore o dal notaio al momento del ricevimento.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento-internazionale/">testamento internazionale</a></strong>, che non trova la sua disciplina all&#8217;interno del codice civile ma nella legge numero 387 del 29 novembre del 1990, che ha ratificato la Convenzione di Washington. Si tratta di un testamento definito come &#8220;fratello minore del testamento segreto&#8221;: meno avido di requisiti formali ma sostanzialmente simile al testamento segreto. Anch&#8217;esso di rarissimo utilizzo nella prassi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ancora, si assume in rapida considerazione l’esistenza di alcuni particolari <strong>testamenti speciali</strong>, con validità di norma limitata, e dei quali ci occuperemo in separati approfondimenti.</p>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">Quanto costa fare testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il costo dipende dal tipo di testamento di cui si ha necessità. Quello olografo per esempio non ha alcun costo, mentre per quello segreto, internazionale e pubblico è richiesto l&#8217;intervento del notaio. L&#8217;onorario notarile per la redazione di uno pubblico può variare di molto ma si aggira attorno ai 1000 euro se non è connotato da particolari complessità.</p>
<h2 id="utilita" style="text-align: justify;">Perché è importante farlo</h2>
<p style="text-align: justify;"><span class="st">È</span> un atto giuridico con cui una persona può manifestare il proprio volere, disponendo di tutte le proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 587 c.c., si tratta dunque di un<strong> valido strumento per poter disporre dei propri beni dopo la morte, godendo di piena libertà e della sua revocabilità.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Oltre a quanto sopra, è bene rammentare altresì che si tratta di uno <strong>strumento pratico, non complicato, rapido ed economico</strong>. Tuttavia, il nostro suggerimento è sempre quello di realizzarlo in modo corretto e attento, affinché il documento non venga contestato o <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/impugnare-testamento/"><strong>impugnato</strong></a>, rendendo vani i propri sforzi. È pertanto opportuno avere un competente consiglio legale, e preferibilmente da parte di un notaio o di un avvocato che abbia non solamente l’opportuna esperienza nel campo della consulenza testamentaria, quanto anche una significativa sensibilità che lo conduca a interpretare correttamente gli interessi e le volontà del soggetto che predisporrà il documento testamentario.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/eredita-sbloccare-soldi-banca-defunto/"><strong>Eredità, come sbloccare i soldi detenuti in banca dal defunto</strong></a></p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come si prepara</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di recarsi da un legale, e procedere quindi alla scrittura e alla sottoscrizione del testamento, è opportuno effettuare una fase preparativa che ha il principale scopo di reperire tutte le informazioni necessarie per la corretta redazione del documento. In particolare, sarà essenziale predisporre e fornire i nomi e gli indirizzi di tutte le persone, le società e le organizzazioni alle quali si è deciso di destinare i propri beni o una parte di essi, e un elenco di tutto ciò che si possiede e del relativo valore. Intuibilmente, è opportuno altresì indicare l’esistenza di eventuali debiti.</p>
<h2 id="esecutore" style="text-align: justify;">Chi è l’esecutore testamentario</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella predisposizione del documento, un ruolo di particolare rilievo potrebbe essere chiamato a svolgerlo l’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/esecutore-testamentario/"><strong>esecutore testamentario</strong></a>, una (o più) persona di fiducia, che ha il compito di verificare che le volontà espresse nel testamento vengano attuate e, in generale, di amministrare il patrimonio del defunto. Eventualmente, l’esecutore testamentario può essere indicato anche tra coloro che sono beneficiari del testamento stesso: non è previsto necessariamente un compenso per il ruolo (l&#8217;ufficio di esecutore testamentario è normalmente gratuito) ed è consigliabile altresì nominare almeno due individui.</p>
<h2 id="conservazione" style="text-align: justify;">Che cosa fare del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta predisposto, è utile cercare di comprendere<strong> che cosa fare del proprio testamento</strong>. In linea di massima, se è olografo, è consigliabile che sia un notaio o un avvocato di fiducia a conservare l&#8217;atto: può inoltre essere consigliabile (condividetelo con un legale di fiducia) cercare di redigere più originali del testamento olografo e, per una loro più sicura conservazione, tenerne una o più copie in luoghi sicuri (a casa propria, da un amico, in cassetta di sicurezza, e così via).</p>
<p style="text-align: justify;">Meno cautele vi sono invece per quello pubblico, visto e considerato che – per legge – viene conservato dal notaio (e successivamente nell’archivio notarile).</p>
<h2 id="modifica" style="text-align: justify;">La modifica del testamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Come introdotto dallo stesso codice civile, le volontà testamentarie sono sempre revocabili e modificabili fino alla morte del testatore. <strong>La modifica può riguardare sia un testamento pubblico e che uno olografo</strong>, ed è altresì possibile la conversione della prima forma nella seconda, e così via. Quello pubblico può essere modificato anche con un atto di un notaio diverso da quello che ha ricevuto l&#8217;originale.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito, ricordate (torneremo anche su questo argomento in misura più diffusa nelle prossime settimane) che per modificare il testamento non è necessario riscriverlo nella sua totalità: se infatti le modiche sono marginali, il modo migliore per poter effettuare delle variazioni è sicuramente quello di aggiungere a margine delle note, o delle clausole aggiuntive che modificano le volontà precedentemente espresse. Anche in questo caso, al fine di non pregiudicare la validità delle proprie indicazioni, è sempre opportuno consultare il notaio o un avvocato di fiducia. Se invece le modifiche sono numerose e molto importanti, è consigliabile rifare l’intero testamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-successioni-eredita-testamento/">Avv. Bellato &#8211; diritto delle successioni</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/testamento/">Il testamento: quanti tipi ne esistono</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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