Il legato del diritto di abitazione e l’istituzione di erede nel testamento – indice:
- La successione ereditaria
- Il diritto di abitazione del coniuge
- Il legato ex lege e testamentario
- L’accettazione dell’eredità
- La vicenda e il giudizio
- Il legato e il prelegato
- La massima della sentenza
- Il beneficio d’inventario
- La genesi del diritto di abitazione
- Conclusioni
Può il testatore disporre, con lo stesso testamento, della quota di eredità di un figlio e legare a suo beneficio un diritto di abitazione vitalizio su un immobile in suo possesso? La questione si risolve come spunto per la giurisprudenza della Cassazione per trattare l’istituto del legato ex lege ed in particolare del legato del diritto di abitazione.
La successione legittima e testamentaria
La morte è l’evento che sotto il profilo giuridico comporta l’apertura della successione. La successione legittima si apre nel caso in cui non ci sia testamento o il testamento preveda solo in parte come deve essere devoluto il patrimonio ereditario. La successione legittima dunque può essere complementare a quella testamentaria.
Quella testamentaria si apre quando c’è un testamento. Le volontà del testatore possono investire tutto il patrimonio ereditario o solo alcuni beni. Il testatore infatti potrebbe aver disposto solo a titolo particolare ad esempio impiegando lo strumento giuridico del legato. In tal caso, il restante patrimonio non regolato nel testamento verrà devoluto secondo le norme di legge sulla successione legittima.
Nelle prossime righe si andrà ad esaminare un caso che si occupa della materia successoria ed in particolare del legato. Tale caso costituisce oggetto della sentenza n. 5564/2021. La vicenda ha dato spunto alla giurisprudenza per trattare il legato sotto vari profili. Nella sentenza la Cassazione affronta in parallelo gli istituti del legato ex lege e del legato testamentario prendendo come fonte di argomentazione il legato del diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite
La sentenza n. 5564 del 1 marzo 2021 ha ad oggetto come questione principale il legato del diritto di abitazione. Il diritto di abitazione viene trasferito da una madre ad un figlio tramite un legato testamentario. Con lo stesso testamento la donna designava il figlio quale erede universale. Come afferma la Cassazione, si trattava di due delazioni indipendenti per cui il chiamato all’eredità avrebbe potuto accettare l’eredità e rinunciare al legato o viceversa conseguire il legato e rifiutare l’eredità.
I giudici introducono così il tema del legato ex lege iniziando la propria argomentazione a partire dal diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili del coniuge superstite.
Ai sensi dell’articolo 540, secondo comma, del codice civile “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Il legato: ex lege e testamentario
Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite viene considerato un legato ex lege. Oggetto del legato ex lege è un diritto che si acquista per legge all’apertura della successione.
Il legato in genere ha origine testamentaria e non ha bisogno di una dichiarazione espressa di accettazione. Il diritto infatti si acquista automaticamente alla morte del testatore. Il beneficiario del legato tuttavia può rinunciarvi.
Il legato testamentario è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un erede un determinato bene o diritto per sempre o per un tempo determinato.
Nel caso di specie la giurisprudenza è partita dalla disciplina del legato ex lege, ed in particolare del diritto di abitazione del coniuge superstite. La ha poi confrontata con quella del legato testamentario risolvendo la causa familiare derivante dalla successione testamentaria.
L’accettazione dell’eredità
Il chiamato all’eredità per diventare erede deve accettare l’eredità a lui devoluta. L’accettazione può essere espressa, tacita o con beneficio d’inventario.
Il legato invece, come già accennato, non deve essere accettato per produrre effetti. Il diritto che ne costituisce oggetto entra automaticamente nel patrimonio del legatario alla morte del de cuius.
Il coniuge superstite beneficiario dei diritti di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili è esonerato dall’accettazione con beneficio d’inventario prevista dall’articolo 485 del codice civile per il chiamato in possesso dei beni ereditari. Il coniuge superstite infatti è possessore della casa familiare non in forza della delazione dell’eredità a titolo universale ma in forza del legato ex lege previsto dall’articolo 540, secondo comma, del codice civile.
La questione investe anche il legato testamentario del diritto di abitazione. Come afferma la Cassazione nella sentenza in esame “Le ragioni che giustificano l’esenzione del legatario del diritto di abitazione dall’onere dell’inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall’art. 485 c.c., operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto”.
Nel caso di specie pertanto il legatario del diritto di abitazione è esonerato dall’onere di eseguire l’inventario.
La vicenda
Una donna istituisce con testamento eredi i suoi tre figli. Ne privilegia uno trasmettendogli a titolo di legato un diritto di abitazione e uso di mobili su uno degli immobili facente parte dell’eredità.
La donna pertanto con il testamento dispone in favore di un unico figlio, e quindi della stessa persona, della quota ereditaria, istituendolo erede universale, e del legato del diritto di abitazione uso dei mobili.
Un altro dei figli, trovandosi creditore del fratello legatario, si rivolge al Tribunale chiedendo di accertare che quest’ultimo abbia accettato l’eredità della madre. L’attore aveva intrapreso un’esecuzione immobiliare nei confronti del fratello avente ad oggetto un immobile facente parte del patrimonio ereditario. L’esecutato aveva il possesso dell’immobile in virtù del legato del diritto di abitazione. La parte attrice pertanto presentava la necessità di accertare l’avvenuta accettazione dell’eredità per proseguire l’azione esecutiva sull’immobile.
Il primo grado di giudizio
Il primo grado di giudizio si risolve a sfavore dell’attore. Il Tribunale valorizza la posizione del fratello convenuto il quale avrebbe avuto il possesso di un immobile ereditario in ragione di un titolo diverso da quello di erede universale ovvero a titolo di legato.
L’appello e il terzo grado
Ricorrendo in appello il fratello creditore ottiene una sentenza a sé favorevole.
La Corte d’appello solleva in particolare il fatto che il legatario deve eseguire l’inventario per l’accettazione dell’eredità come previsto articolo 485 del codice civile in quanto il possesso del bene oggetto del legato non costituirebbe deroga alla suddetta norma. Il chiamato in possesso dei beni ereditari ha l’obbligo di eseguire l’inventario nei termini stabiliti dall’articolo 485 del codice civile. In mancanza perde la qualità di erede con beneficio d’inventario ed assume soltanto la qualità di erede puro e semplice.
Il fratello debitore ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado basando il proprio ricorso su un unico motivo.
Il prelegato
Per effetto del fatto che con il testamento la donna aveva designato il figlio come erede e al contempo come legatario il figlio assume la qualità di prelegatario. Il prelegatario è il soggetto che, chiamato all’eredità in sede di successione testamentaria, viene istituito erede e anche legatario di un bene facente parte del patrimonio ereditario.
Si ricorda che il codice civile disciplina il prelegato all’articolo 661 il quale recita: “Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare”.
Il prelegato si considera a carico di tutti i coeredi se il testatore non esprime una diversa volontà e nell’intero ammontare. Ciò significa che il suo valore viene sottratto al complessivo ammontare del patrimonio ereditario prima che avvenga la divisione ereditaria.
Come già accennato, l’istituto giuridico del legato può essere volontario e derivare dalla volontà del testatore oppure ex lege cioè derivare dalla legge. Di norma l’istituzione di erede a titolo particolare avviene per volontà del testatore ma ci sono molti casi in cui la legge individua ipotesi di legato.
Il diritto di abitazione è uno di questi ai sensi dell’articolo 540, secondo comma, del codice civile. Il beneficiario di tale diritto è il coniuge superstite.
La Cassazione sul diritto di abitazione e uso del coniuge superstite
Sul legato del diritto di abitazione ex lege si è pronunciata il 3 marzo 2021 con la sentenza n. 5564 la Corte di cassazione la quale, richiamando l’orientamento dominante, ha ricordato che “la permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nell’ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità”.
La disciplina del legato ex lege si modella su quella prevista dal codice civile per il legato testamentario. Così afferma esplicitamente la Corte nella sentenza in oggetto.
Eredità, legato del diritto di abitazione e beneficio d’inventario
Da quanto emerge dalla sentenza in esame il coniuge superstite beneficiario del diritto di abitazione è esonerato dall’obbligo previsto dall’articolo 485 del codice civile di effettuare l’inventario. Le ragioni che giustificano tale esenzione – afferma la Corte – operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. Anche il legato del diritto di abitazione è pertanto esonerato dall’obbligo di eseguire l’inventario.
La Cassazione ritiene il ricorso fondato e svaluta le considerazioni effettuate dalla Corte d’appello. La Corte d’appello in particolare sosteneva, al contrario, l’obbligo del legatario di eseguire l’inventario come previsto per il chiamato all’eredità ai sensi dell’articolo 485 del codice civile.
La genesi del legato ex lege e del diritto di abitazione del coniuge
La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua genesi.
I giudici della suprema Corte invece affermano che:
“Le considerazioni proposte dalla corte d’appello, là dove si ipotizza che il legato ex lege in favore del coniuge preesista alla morte, essendo costituito con il matrimonio, sono evidentemente un fuor d’opera.
Il matrimonio e la preesistente destinazione abitativa dell’immobile costituiscono il presupposto della nascita di diritti sulla casa familiare, che sorgono e si acquistano, al pari del legato testamentario, al momento della morte.
Se il legato è disposto a favore di chi sia chiamato all’eredità a titolo universale (prelegato) le delazioni sono indipendenti; tale indipendenza si risolve nella facoltà del chiamato di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità. Le particolarità del legato ex lege in favore del coniuge superstite sono altre e non certamente quelle indicate dalla corte d’appello”.
Il legato del diritto di abitazione, la quota disponibile e la quota di riserva (legittima)
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 540 del codice civile i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili del coniuge gravano sulla quota disponibile. Qualora questa non fosse sufficiente tali diritti gravano sulla quota di riserva del coniuge (senza intaccare il valore del legato acquisito dal coniuge) ed infine su quella dei figli. Così affermano i giudici della Cassazione.
“Quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benché chiamati nell’intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, – afferma la corte – perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest’ultima”.
Il legato testamentario invece, per quanto disposto dall’articolo 560, terzo comma, del codice civile, è cumulabile con la quota di legittima purché non superi il valore della disponibile e della legittima.
“Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza” – afferma la Corte.
Per tali motivi la Suprema Corte ritiene che la sentenza vada cassata. Rinvia la causa alla Corte d’appello per riesaminarla alla luce dei principi enunciati in tal sede.