Il testamento biologico – indice:
Il testamento biologico è un istituto giuridico nato a livello Europeo come strumento di tutela dei privati che vengono colpiti da forme di incapacità invalidanti dal punto di vista psichico prima della morte. In Italia tale istituto ha subito un vuoto normativo per lungo tempo. A differenza di altri paesi come Germania, Inghilterra e Spagna dove era già stato accolto e normato. Oggi abbiamo una normativa che disciplina il testamento biologico ed è la legge n. 219/2017 entrata in vigore nel gennaio 2018. Le disposizioni testamentarie effettuate prima dell’entrata in vigore dell’appena citata legge sono comunque rimaste valide.
La normativa in particolare ha disciplinato le DAT che costituiscono il contenuto del testamento biologico. Da allora infatti si parla di DAT anche per indicare il testamento biologico stesso. Se prima di tale normativa dunque era dubbio un ruolo del notaio nella redazione del testamento biologico oggi tale ruolo è confermato sebbene non per forza necessario. In conclusione di questa breve introduzione pertanto si può affermare che il testamento biologico non è un vero e proprio testamento: il suo contenuto infatti non attiene né a disposizioni di carattere patrimoniale né non patrimoniale.
Cos’è il testamento biologico
Il testamento biologico è un documento con cui una persona dispone della propria vita (in particolare delle cure a cui sottoporsi o meno) nell’eventualità si trovasse ad essere un malato terminale ovvero incapace in maniera irreversibile a causa di un certo fattore invalidante.
La dottrina più autorevole lo ha definito come un negozio unilaterale inter vivos piuttosto che un testamento vero e proprio per il contenuto delle sue disposizioni. Se si pensa infatti al tradizionale testamento, con il testamento biologico l’autore non dispone delle proprie sostanze. Si rammenta quanto disposto dall’articolo 587 del codice civile nel definire il testamento. “Il testamento è l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse“. E se anche sono ammesse nel testamento disposizioni di carattere non patrimoniale non si tratta di quelle di cui si dispone con il testamento biologico che riguardano la vita del disponente stesso. Si tratta inoltre di un negozio giuridico i cui effetti sono differiti al verificarsi dell’evento che determina l’incapacità.
Con la legge n. 219/2017 tuttavia si parla con maggiore frequenza di DAT ovvero Disposizioni anticipate di trattamento. Tali disposizioni infatti sarebbero la manifestazione della volontà del disponente in ordine ai trattamenti terapeutici necessari a mantenerlo in vita in caso di malattia allo stato terminale o di incapacità totale.
I presupposti
Ai sensi del primo comma dell’articolo 4 della legge 219/2017 il paziente solo “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte“ può comporre il testamento biologico. La legge obbliga pertanto il soggetto a tenere un colloquio informativo con il proprio medico curante o altro medico di fiducia prima di procedere con il testamento biologico.
Tale disposizione costituisce dunque il presupposto di redazione del testamento che si può individuare in quello che la legge 219/2017 disciplina all’articolo 1 come consenso informato.
Il terzo comma dell’articolo 1 stabilisce infatti che:
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
Come fare il testamento biologico
Ciascun soggetto maggiore di età e capace di intendere e di volere può fare testamento biologico rendendo nelle forme a breve citate le disposizioni anticipate di trattamento.
Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere rese nelle forme tradizionali previste dall’ordinamento giuridico ovvero:
- scrittura privata semplice;
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata.
A stabilirlo è il sesto comma dell’articolo 4 della legge sulle DAT. Qualora si scelgano le ultime due forme di redazione si rende necessaria la figura del notaio.
Se invece si sceglie per la scrittura privata semplice le DAT possono essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza. In alternativa possono essere consegnate direttamente ad una struttura sanitaria. Nel caso non fosse possibile rendere le disposizioni in forma scritta si possono utilizzare altri mezzi di comunicazione come registratori o videoregistratori. I supporti utilizzati per la comunicazione vanno consegnati allo stesso ufficio. La consegna del testamento in questi casi deve avvenire personalmente a cura del disponente.
Il testamento biologico è esente da qualunque imposizione fiscale. Lo afferma il sesto comma dell’articolo 4 che stabilisce anche la possibilità di revocare le DAT nelle stesse forme in cui sono state rese.
Testamento biologico e DAT
Le DAT sono definite dall’articolo 4 della legge 219/2017. Il primo comma di suddetto articolo stabilisce che “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“.
L’oggetto di tali disposizioni pertanto può riguardare:
- accertamenti diagnostici;
- terapie;
- singoli trattamenti sanitari.
Il disponente non può con le DAT invece esprimere volontà inerenti momenti successivi alla sua morte ma solo di trattamenti di quando è in vita.
Con le DAT inoltre il disponente può nominare una persona di fiducia “che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Il soggetto fiduciario
La figura del fiduciario del soggetto disponente ricopre un ruolo molto importante nel rapporto tra medico e paziente. In particolare quando quest’ultimo è diventato incapace di intendere e di esprimersi. Si tratta di un ruolo quasi di interprete delle volontà del disponente ovvero di adeguamento delle stesse all’evoluzione della medicina rispetto al momento in cui le disposizioni sono state dettate. In modo tale che il medico non si trovi solo nell’assumere determinate decisioni e nell’interpretare le volontà del disponente. Il medico infatti che deve attenersi alle DAT può in accordo con il fiduciario disattenderle in parte. Può farlo qualora si presentino delle terapie più efficaci e innovative rispetto a quelle indicate all’atto di redazione delle DAT. Ovvero se lo stato attuale del paziente è mutato o si riscontra un’incongruità nelle disposizioni stesse.
Per tali motivi la legge sulle DAT detta con precisione delle regole sulla nomina della persona di fiducia all’articolo 4.
In primo luogo la norma afferma:
“Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione”.
Nel caso di contrasto tra il medico curante e il fiduciario sui trattamenti da eseguirsi sul paziente la decisione è rimessa ai sensi del quinto comma dell’articolo tre della legge 219/2017 al giudice tutelare cui si sia rivolto con ricorso il rappresentante legale dell’interdetto o inabilitato o l’amministratore di sostegno.
Il ruolo dei Comuni Italiani nel Testamento biologico
Si è già detto che il testamento biologico può essere redatto in forma di scrittura privata semplice. In questo caso può essere consegnato personalmente dal disponente:
- ad una struttura sanitaria;
- all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
Nel primo caso la raccolta dei testamenti biologici viene gestita dalla Regione che adotta modalità informatiche di gestione dei dati clinici dei pazienti. Il tutto sarà disciplinato dunque da un regolamento regionale.
Nel secondo caso invece la raccolta viene gestita dai Comuni, i quali nel registro dello stato civile o in apposito registro predispongono un elenco cronologico delle DAT consegnate e le conservano con le modalità indicate da apposita circolare ministeriale. I comuni possono ricevere soltanto le DAT dei residenti consegnate personalmente e firmate.
Sembra tuttavia in via di istituzione il registro nazionale dei testamenti biologici ovvero una grossa banca dati di registrazione delle DAT e a disposizione delle strutture sanitarie e dei medici.
Il testamento biologico effettuato prima dell’entrata in vigore della legge 219/2017: giurisprudenza
Nell’introduzione è stato affermato come le disposizioni testamentarie effettuate prima dell’entrata in vigore della legge sulle DAT restino valide. Non si applica a tali disposizioni tuttavia la legge 219/2017 sulle DAT ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo 6 della medesima legge. Tale norma stabilisce infatti che “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”.
La giurisprudenza ha confermato l’irretroattività della suddetta legge tenendo conto dell’eccezione di cui all’articolo 6 nella sentenza n. 12998/2019. Il caso affrontato in tale occasione inoltre riguardava la nomina di un amministratore di sostegno come soggetto incaricato ad esprimere il rifiuto di un determinato trattamento medico in luogo del paziente divenuto eventualmente incapace.
Con riguardo a tale caso i giudici hanno avuto modo di affermare che “non rileva, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per amministrazione di sostegno, la sopravvenuta L. 22 dicembre 2017, n. 219, poiché entrata in vigore solo il 31 gennaio 2018, ossia dopo la proposizione della domanda di amministrazione di sostegno da parte dei ricorrenti, e non avendo la legge efficacia retroattiva. Ed invero, l’unica disposizione transitoria, contenuta nell’art. 6, dispone che “le disposizioni della medesima legge” si applicano esclusivamente “ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge”, laddove, nella specie, le “direttive anticipate” del C. erano da questi personalmente conservate e portate con sé dal medesimo, ai fini di mostrarle ai medici ad ogni ricovero in ospedale”.