L’onere illecito o impossibile – indice:
- Onere testamentario
- Illecito o impossibile
- Onere donativo
- Illecito o impossibile
- Il vincolo di inalienabilità
- Chi può agire
L’onere, chiamato anche modus, è una disposizione testamentaria o donativa con cui il disponente obbliga gli eredi o il donatario a fare, non fare o dare qualcosa. Il disponente, quindi, compie un atto di liberalità donativa (nel caso della donazione) o dispone del proprio patrimonio ereditario (nel caso del testamento) nei confronti di uno o più soggetti beneficiari e decide di vincolare tali atti ad un peso od onere a loro carico. Tale peso assorbirà in parte il beneficio patrimoniale di quanto destinato al beneficiario della disposizione. Sia che si tratti di onere testamentario che donativo il codice civile ne prevede l’illiceità o l’impossibilità regolandole, rispettivamente, agli articoli 647, terzo comma, e 794.
Cos’è l’onere testamentario
L’onere testamentario o modus è una disposizione che trova fonte in un testamento e con cui il testatore decide di vincolare l’erede o il legatario ad una determinata obbligazione di fare, dare o non fare. È un atto che aggiunge al negozio principale un fine ulteriore all’atto di liberalità compiuto dal testatore. L’erede o il legatario pertanto diventano soggetti passivi dell’obbligazione modale nascente dal testamento. Tale obbligazione viene istituita dal testatore a vantaggio di sé stesso oppure di terzi.
La sua disciplina è contenuta agli articoli 647 e seguenti del codice civile e secondo la dottrina più evoluta è un negozio autonomo rispetto a quello cui accede. Si distingue infatti per questo motivo dalla condizione e dal termine che sono elementi accidentali del contratto e dunque elementi accessori con effetti e struttura diversa dall’onere.
Quando è illecito o impossibile
Il terzo comma della succitata norma cita l’illiceità o l’impossibilità dell’onere e ne determina le conseguenze. La norma afferma infatti che “L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante“.
Quando l’onere testamentario è illecito o impossibile le conseguenze dunque sono:
- la non apposizione dello stesso, e dunque la sua nullità, se non costituiva motivo determinante della disposizione;
- la nullità dell’intera disposizione se invece ne costituiva motivo determinante.
La legge dunque sanziona l’illiceità o l’impossibilità dell’onere soprattutto nel caso in cui lo stesso abbia costituito l’unico motivo che ha determinato la disposizione testamentaria. L’onere illecito o impossibile in tal caso renderebbe viziata l’intera disposizione testamentaria su cui grava.
L’impossibilità dell’onere testamentario
Come va intesa l’impossibilità dell’onere testamentario? A chiarirlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11906 del 2013 relativamente ad un legato modale. Il Supremo Collegio ha parlato di impossibilità originaria affermando che: “L’impossibilità dell’onere che, ai sensi dell’art. 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto, ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell’apertura della successione e non quella sopravvenuta”. L’impossibilità sopravvenuta non avrà dunque gli effetti di cui all’articolo 647 del codice civile.
Cos’è l’onere donativo
Anche la donazione come la disposizione testamentaria può essere gravata da un onere. A stabilirlo è l’articolo 793, primo comma del codice civile, rubricato “donazione modale”. In questo modo il donante può apporre un vincolo di natura patrimoniale in capo al donatario a suo vantaggio o a vantaggio di terzi. Il donatario sarà dunque gravato da un’obbligazione che può, come no, avere ad oggetto i beni donati.
La disciplina dell’onere donativo presenta circa le stesse caratteristiche di quella dell’onere testamentario. Anche per l’onere donativo infatti la dottrina prevalente ritiene che questo sia un elemento autonomo rispetto al contratto di donazione cui accede. Quando l’onere donativo consiste nel tenere un comportamento positivo o negativo a vantaggio di un terzo e non del donante stesso si configura, secondo la dottrina prevalente, una donazione indiretta. La giurisprudenza è giunta a tale conclusione dal momento che considera l’onere come negozio autonomo rispetto alla donazione.
Quando è illecito o impossibile
Come per l’onere testamentario, anche l’onere donativo può essere illecito o impossibile. L’articolo 794 del codice civile afferma in tal senso che “L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante“.
La norma è simmetrica a quella prevista per l’onere testamentario e prevede le medesime conseguenze. La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto, anche nel caso della donazione modale, il concetto e gli effetti di impossibilità originaria e impossibilità sopravvenuta. Si affronta la questione nel paragrafo successivo.
L’impossibilità dell’onere donativo
Analogamente a quanto interpretato con riguardo all’onere testamentario, la giurisprudenza sancisce il vizio di cui all’articolo 647 del codice civile per la sola impossibilità originaria del modus donativo. Nel 1993 con la sentenza numero 4560, la Corte di Cassazione ha affermato che “L’impossibilità dell’onere, che, ai sensi dell’art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente all’atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l’estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata…”.
La dottrina invece parla di impossibilità sopravvenuta come avente la conseguenza dell’estinzione dell’onere e dunque alla liberazione della donazione dallo stesso. L’impossibilità sopravvenuta non va perciò ad incidere sull’efficacia del negozio giuridico principale.
Onere testamentario illecito e vincolo di inalienabilità
L’onere testamentario potrebbe essere illecito se nel prevedere un vincolo di destinazione preveda anche un vincolo di inalienabilità eccedente i limiti di cui alla norma che lo disciplina, ovvero l’articolo 1379 del codice civile.
Ai sensi di tale norma “Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti“.
Il divieto di alienare, pertanto, è valido a due condizioni:
- se contenuto entro convenienti limiti di tempo;
- se risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Sebbene il carattere dell’onere testamentario non rientri palesemente nel paradigma del divieto di alienazione, un orientamento recente della giurisprudenza ha ritenuto il vincolo di destinazione compromettente il diritto di proprietà alla stregua del vincolo di inalienabilità.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 15240 del 2017 ha ritenuto che “è nulla, per violazione della norma imperativa dell’art. 1379 c.c. sui limiti del divieto convenzionale di alienazione, l’attribuzione patrimoniale gratuita di un bene sottoposto senza limiti di tempo ad un dato vincolo di destinazione, imposto dal disponente con clausola modale; infatti, essendo consentita in astratto, pena l’inadempimento dell’onerato, solo la circolazione del bene col medesimo vincolo (da riprodurre con apposita clausola, trattandosi di divieto privo di efficacia reale), il diritto di proprietà risulta sottoposto ad un’incisiva compromissione, essendone sostanzialmente sterilizzati sine die i connessi poteri dispositivi”.
Chi può agire per far valere l’illiceità o l’impossibilità dell’onere?
Che si tratti di donazione o di testamento, quanto necessario per la declaratoria di nullità per illiceità o impossibilità dell’onere è impugnare l’atto innanzi al giudice competente. Ciò consente di ottenere una sentenza dichiarativa di nullità. Nel caso in cui l’onere è l’unico motivo determinante la sentenza dichiara la nullità dell’intero negozio giuridico. Quando invece l’onere non è l’unico motivo determinante la nullità si circoscrive alla sola clausola modale.
Chiunque abbia un interesse a far dichiarare l’illiceità o l’impossibilità dell’onere può agire con l’impugnazione. Nel caso si tratti di donazione ad esempio potrà procedere il donante stesso come qualunque altro soggetto interessato.