La sentenza n. 11472/2020 sulla revoca della revoca del testamento – indice:
- L’art. 681 c.c.
- I fatti anteriori
- Il ricorso in Cassazione
- I motivi della Corte
- La revoca tacita
- L’art. 684 c.c.
- Conclusioni
Con la sentenza n. 11472 depositata il 15 giugno 2020 i giudici della corte di Cassazione hanno inciso alcune puntualizzazioni sull’istituto della revoca della revoca del testamento. Tale istituto è disciplinato all’articolo 681 del codice civile. In particolare si sono soffermati sulla forma della revoca. Hanno ammesso la possibilità che questa possa avvenire tacitamente nonostante l’articolo 681 richieda la forma espressa. Nella formazione dei motivi della decisione inoltre hanno definito quale forma tacita di revoca del testamento l’ipotesi di cui all’articolo 684 del codice civile. Si tratta del caso in cui avviene la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo. Mentre invece non potrebbe considerarsi tale ipotesi una revoca tacita di un testamento contenente la revoca di uno precedente.
L’articolo 681 del codice civile: la revoca della revoca del testamento
L’articolo 681 del codice civile denominato “revocazione della revocazione” stabilisce che “La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.”
La dottrina più autorevole qualifica l’istituto della revoca della revoca di un testamento come un atto avente la stessa natura giuridica dell’atto di revoca del testamento. Unico scopo infatti di tale atto è quello di revocare le precedenti disposizioni di revoca e non di procedere a nuove attribuzioni.
Ai sensi della norma inoltre tale atto deve avvenire nella stessa forma della revoca espressa ovvero con un nuovo testamento oppure un atto ricevuto da notaio.
La conseguenza della revoca della revoca è la riviviscenza delle disposizioni revocate. Vale a dire che se è stato revocato un testamento con un testamento successivo e poi tale testamento posteriore è stato revocato ai sensi dell’articolo 681 del codice civile ritornano efficaci le disposizioni del primo testamento.
I fatti anteriori al terzo grado di giudizio
La vicenda sottoposta al giudizio della Cassazione ha avuto origine dai fatti che di seguito si espongono. Una donna, in qualità di erede di Tizio per effetto di testamento olografo da questi redatto, conveniva in giudizio gli altri eredi depositando ricorso in tribunale.
La donna, ritenendosi legittimata all’azione in qualità di erede, chiedeva al giudice di dichiarare la nullità ovvero l’annullabilità di alcuni atti disposti dal de cuius nei confronti degli altri eredi. Si trattava in particolare di procure speciali con cui il de cuius conferiva, ad un erede in particolare, il potere di vendere dei diritti su un fabbricato. Con una prima procura speciale tale erede avrebbe alienato parte dei diritti a sé stesso. Con la seconda ne avrebbe alienato ancora parte a sé stesso e parte ai figli, anch’essi convenuti in giudizio dalla donna. Nello stesso ricorso la donna inoltre chiedeva al giudice di dichiarare l’invalidità anche degli atti di compravendita di tali diritti. Ciò in quanto, a suo dirsi, l’erede munito di procura non avrebbe reso il conto della propria gestione.
Contro quanto dedotto dalla ricorrente i convenuti si difendono sostenendo che alla donna manchi il titolo di erede per agire in giudizio contro di loro. Le loro ragioni si basano sul fatto che, successivamente al testamento olografo redatto dal de cuius, è stato posto in essere, ad opera dello stesso, un atto successivo contenente la revoca del primo testamento che istituiva la donna come erede. In tale successivo testamento inoltre vi sarebbe stata una nuova disposizione a titolo universale. Si trattava in particolare di un atto costituito da una lettera raccomandata.
Le decisioni in primo e secondo grado di giudizio
In sede di primo grado di giudizio il ricorso dell’attrice viene respinto dal tribunale. Il giudice di primo grado eccepisce che la donna in sede di prima udienza avrebbe dovuto mettere subito in dubbio la conformità del documento contenete la revoca prodotto in copia dai convenuti. A parere del giudice infatti il disconoscimento della conformità del documento in una udienza successiva a quella della produzione dei documenti da parte dei convenuti sarebbe stata tardiva.
Proponendo appello avverso la decisione del tribunale, la donna si vede nuovamente respinta la domanda per gli stessi motivi dedotti dal giudice di primo grado. Decide pertanto di ricorrere per Cassazione.
I motivi del ricorso in Cassazione
La vicenda prosegue con la presentazione del ricorso da parte della donna al Supremo Giudice del terzo grado, la Cassazione, fondandolo su un unico motivo. In tale motivo si contestano alcune formule applicate dal giudice del merito. Si tratta di:
- l’articolo 684 del codice civile sulla revoca del testamento olografo per distruzione, lacerazione o cancellazione;
- il 2719 del codice civile sulla copia dell’originale e
- l’articolo 214 del codice di procedura civile.
Con riguardo al primo punto la ricorrente richiama un orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui “chi abbia interesse a far valere le disposizioni di un testamento, e si trovi nell’impossibilità di produrre l’originale, deve formulare una specifica domanda di accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, a nulla rilevando la circostanza che la copia prodotta non sia stata disconosciuta dalla controparte, in quanto nulla impedirebbe di ipotizzare che il testatore abbia successivamente distrutto l’originale dopo averlo fotocopiato, al fine di pervenire alla revoca del testamento stesso.“
Ad opinione della ricorrente inoltre il giudice dell’appello avrebbe erroneamente valutato due questioni. Quella dell’onere di disconoscere la copia dell’atto di revoca attribuito alla donna. Ovvero l’aver ritenuto che la donna fosse in ritardo nel disattendere la conformità dell’atto di revoca. Non si applicherebbe, infatti, a suo parere, l’articolo 215 del codice di procedura civile sui limiti di disconoscimento della scrittura privata (la copia dell’atto originale) per il caso di cui all’articolo 2719 del codice civile. Tale norma in particolare afferma che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Secondo la donna i convenuti avrebbero dovuto invece riportare l’originale della revoca del testamento.
Le ragioni della Corte e la revoca della revoca del testamento
Il Supremo Collegio ritiene il motivo infondato. In primo luogo considera la questione dell’inapplicabilità dei limiti al disconoscimento previsti dall’articolo 215 del codice di procedura civile. Conferma infatti l’applicabilità degli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile alla fattispecie di cui all’articolo 2719 del codice civile. Ritiene dunque che la donna avrebbe dovuto rilevare la non conformità dell’atto nella prima udienza di giudizio. Allo stesso tempo conferma l’onere in capo agli eredi di disconoscere la scrittura privata ai sensi del suddetto articolo 214 e dunque l’onere della donna agente appunto in tale qualità.
Con riguardo alle contestazioni riportate dalla donna sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 684 del codice civile e il relativo orientamento da questa citato la Corte ritiene non applicabile tale fattispecie al caso in esame. Ritiene invece ad esso applicabile la fattispecie di cui all’articolo 681 del codice civile ovvero della revocazione della revocazione del testamento.
La revoca tacita della revoca del testamento
Giunta a questo punto la Cassazione si sofferma sull’istituto della revoca della revoca del testamento contemplando l’ipotesi in cui questa possa avvenire anche tacitamente. Afferma a tal proposito che “La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di esaminare la dibattuta questione relativa all’ammissibilità di una revoca tacita della revoca espressa, ritenendo che l’art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l’efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore.“
I giudici, tuttavia, ritengono che tale revoca tacita della revoca espressa non possa avvenire nelle forme previste dal codice civile. Né tanto meno secondo quella disciplinata dall’articolo 684 “dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.“
L’articolo 684 del codice civile e il precedente orientamento giurisprudenziale
Nell’esaminare la fattispecie della cancellazione del testamento di cui all’articolo 684 la Suprema Corte richiama un orientamento giurisprudenziale del 2019, il n. 8031. Secondo tale orientamento la cancellazione del testamento, come anche la distruzione dello stesso, comporterebbe la conclusione di un negozio giuridico. E tale negozio farebbe presumere la volontà del testatore di revocare tacitamente il testamento. Quando invece viene cancellato un testamento successivo, contenente la revoca di uno precedente la cancellazione di tale testamento, non si configurerebbe l’ipotesi di cui all’articolo 683 del codice civile bensì quella di cui all’articolo 681.
Ad opinione della Corte, tuttavia, non sarebbe questo il caso della fattispecie in esame. Non vi è infatti alcuna prova della cancellazione o distruzione del testamento volontariamente operata dal testatore. Solo in tal caso si configurerebbe un comportamento concludente sintomatico della volontà di revocare un precedente atto di revoca.
La decisione
In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte conferma che la revoca della revoca del testamento può avvenire con la redazione di un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio nelle forme di cui all’articolo 680 del codice civile. Stabilisce inoltre che è possibile anche revocare un testamento contenente la revoca di uno primo in maniera tacita mediante la fattispecie di cui all’articolo 684 del codice civile. Nel caso di specie, tuttavia, tale fattispecie non si era verificata. Il testatore non aveva infatti provveduto alla cancellazione o alla distruzione di un secondo testamento olografo revocante il primo. Le disposizioni valide pertanto sarebbero state quelle del secondo testamento con cui la donna avrebbe perso la qualità di erede.