Il contratto di comodato d’uso gratuito – indice:
Cos’è il comodato d’uso
Il comodato è un contratto con il quale una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché costui se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
La gratuità del comodato d’uso
L’articolo 1803 del codice civile stabilisce che “il comodato è essenzialmente gratuito”, presupponendo pertanto che il rapporto tra le parti non abbia corrispettivi.
Ad ogni modo, sebbene si tratti di un contratto essenzialmente gratuito, non viene certamente esclusa la possibilità di far ricorso a un comodato c.d. “modale” o “oneroso”, con la sola cautela che l’onere imposto dalle parti non debba avere una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto.
Nonostante dalle righe e dalla definizione codicistica di cui all’articolo 1803 del codice civile, sembrerebbe che il rapporto sia molto semplice, e sia basato principalmente di uno scambio contraddistinto da elementi di fiducia e di cortesia tra le parti, in realtà il comodato è una scelta contrattuale piuttosto complessa, che può determinare l’insorgenza di diverse problematiche e che, proprio per questo motivo, ha visto il legislatore concentrarsi in maniera specifica su tali ambiti.
Si pensi, tra i vari, al caso in cui al termine temporale di un contratto di comodato che ha per oggetto un bene immobile, alla scadenza il comodatario decida di non restituirlo: a quel punto e in quella condizione al comodante non rimarrà altro da fare che intraprendere un giudizio ordinario e ottenere così la restituzione del bene, non essendo prevista per il comodato una procedura rapida come ad esempio per le procedure di sfratto nei contratti di locazione.
Gli obblighi nel comodato
A sancire gli obblighi che discendono dal contratto di comodato è l’articolo 1804 del codice civile, secondo cui “il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.
L’articolo del codice stabilisce dunque che il comodatario dovrà custodire e conservare il bene ricevuto con l’impegno tipico e dell’uomo medio. Non può inoltre concedere a terzi il godimento del bene, tranne il caso in cui abbia ricevuto il consenso del comodante, anche non in forma espressa e scritta. Tale consenso può ad esempio manifestarsi attraverso un comportamento concludente (sebbene, a scanso di equivoci, sia certamente più opportuno ricorrere a una forma per iscritto).
Il perimento della cosa nel comodato d’uso
Il successivo articolo 1805 del codice civile, rubricato “Perimento della cosa”, ci informa che il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria”.
Di contro, il comodatario non risponderà del normale deterioramento che il bene potrebbe subire per il semplice effetto dell’uso per il quale gli è stato consegnato. Fa eccezione il caso che il deterioramento non sia determinato da una colpa del comodatario.
Il secondo comma dell’articolo 1805 del codice civile informa inoltre che “il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito”.
Di contro, esiste un obbligo che grava invece sul proprietario del bene e che riguarda eventuali vizi della cosa data in comodato. Se infatti questi vizi dovessero determinare dei danni a chi si serve della cosa, il comodante sarà tenuto a risarcirli se, pur essendo a conoscenza dei vizi, non ha avvertito il comodatario.
Per quanto poi riguarda le spese legate all’utilizzo del bene, è ancora il codice, all’articolo 1808 a sancire che è colui che utilizza il bene in comodato a dover sostenere le spese necessarie per servirsi della cosa senza poterne chiedere il rimborso. Colui che utilizza la cosa potrà comunque essere rimborsato delle sole spese straordinarie “sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”.
Restituzione al termine del comodato
All’articolo 1809 del codice civile il legislatore disciplina la restituzione della cosa alla scadenza del termine convenuto, stabilendo che il comodatario dovrà procedere alla riconsegna del bene. Se tuttavia, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
E nel caso in cui il contratto non preveda una scadenza a data fissa?
Il comodato precario
Nella circostanza in cui nel contratto di comodato d’uso non sia previsto un termine per la restituzione del bene si parlerà di comodato precario. Il comodato precario riconosce alla parte del comodante la massima tutela.
Il legislatore ne dà disciplina all’articolo 1810 del codice civile. La norma stabilisce che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Peraltro, lo stesso diritto di richiedere la restituzione immediata della cosa, sussiste nell’ipotesi di morte del comodatario. In questo caso il comodante potrà domandare agli eredi l’immediata restituzione anche se era stato convenuto un termine per la restituzione non ancora scaduto. A stabilirlo è l’articolo 1811 del codice civile.
Modello di un contratto di comodato d’uso gratuito
Non esiste una formula predefinita per il contratto di comodato. Ne consegue che la bozza che di seguito vi riportiamo può essere liberamente personalizzata, a seconda dei vostri usi.
CONTRATTO DI COMODATO
Con la presente scrittura, il Sig. _________________ (generalità e codice fiscale di chi concede un bene in comodato – comodante) e il Sig. _________________ (generalità e codice fiscale di chi riceve un bene in comodato – comodatario)
Convengono e stipulano quanto segue:
Il sig. ______________ (Comodante) quale proprietario di ________________________ (descrizione approfondita della cosa e, se si tratta di bene immobile, gli estremi catastali) consegna al Comodatario, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il bene sopra indicato al fine di poterne fare uso gratuitamente e per la durata di _______ (indicare il termine temporale di riferimento per il contratto di comodato, o non indicare durata nel caso in cui non si voglia fissare un termine).
Il Comodatario userà il bene __________________________ (indicare modalità di utilizzo del bene, ad esempio – se si tratta di bene immobile – il riferimento che dovrà essere utilizzata esclusivamente come civile abitazione);
Alla scadenza del contratto il Comodatario dovrà restituire il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna;
Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario
Luogo, data
Firma delle parti