Patti successori e testamento reciproco tra coniugi – indice:
- Il testamento reciproco
- Il divieto dei patti successori
- I fatti di causa
- Testamento reciproco tra coniugi
- Il ricorso in Cassazione
- Congiuntivo, simultaneo e corrispettivo
- Patti successori e testamento reciproco
- Conclusioni
Con la sentenza 18197 del 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare due rilevanti questioni giuridiche relativamente a due istituti del codice civile: il testamento reciproco e il divieto di patti successori.
I due temi si intrecciano nella vicenda oggetto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte. Prima di calarsi nel caso di specie tuttavia si farà una breve introduzione dei due istituti al fine di una più rapida ed efficace comprensione.
Il testamento reciproco
L’articolo 589 del codice civile stabilisce che “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca“.
La norma contempla l’ipotesi del testamento congiuntivo e del testamento reciproco. In buona sostanza la legge ritiene invalido l’atto sottoscritto da più soggetti contenente disposizioni testamentarie in favore di un terzo o che dispongano reciprocamente di una futura successione in favore dei sottoscriventi. Ciò che pertanto la legge ritiene invalido è il testamento collettivo in quanto verrebbe violata la disposizione di cui all’articolo 602 del codice civile dalla quale emerge l’unilateralità dell’atto testamentario.
L’ipotesi di testamento reciproco, affetta da vizio che comporta la nullità, va tenuta distinta dalle ipotesi di testamento simultaneo o testamento corrispettivo. Tali ultime due forme di testamento sono infatti valide.
L’effetto principale del testamento reciproco dunque è la nullità dell’atto. Tale nullità può essere fatta valere in giudizio con i mezzi di impugnazione del testamento.
Ciò che rileva ai fini della distinzione tra un testamento valido e invalido, perché contrario a norme di legge, è la libera e incondizionata espressione delle ultime volontà. Secondo la dottrina e la giurisprudenza più influenti la libera e incondizionata espressione delle ultime volontà si avrà senza dubbio in due schede testamentarie distinte che contengano le disposizioni reciproche dei testatori. La libera e incondizionata espressione delle ultime volontà si può tuttavia avere anche in presenza di un unica scheda testamentaria in cui siano redatti due testamenti olografi distinti. In questo caso si possono avere due testamenti simultanei perché redatti cronologicamente uno dopo l’altro e corrispettivi. Non si tratterà tuttavia di atti nulli purché non risulti vincolata la libera e incondizionata espressione delle ultime volontà dei sottoscriventi.
Il divieto di patti successori
Il divieto dei patti successori è invece sancito dall’articolo 458 del codice civile. Secondo tale norma “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
I patti successori sono tutti quei contratti o atti unilaterali con cui si dispone della successione di un soggetto non ancora defunto. La norma riconosce tre tipi di patti successori: istitutivi, dispositivi e abdicativi.
Il legislatore ha previsto la nullità di tali patti per tutelare la libertà testamentaria. Il testatore infatti dev’essere libero di disporre della propria successione fino all’ultimo istante di vita. Non può pertanto essere vincolato da un atto anteriore che comprima la sua volontà.
Nel caso di specie dalle disposizioni testamentarie di due coniugi emergeva un patto successorio istitutivo che rendeva nulle tali disposizioni.
I fatti relativi alla causa sui patti successori e il testamento reciproco
Due fratelli instauravano una causa ereditaria innanzi al tribunale per far dichiarare la nullità dei testamenti olografi dei propri comuni genitori. Tali testamenti regolavano le successioni dei due coniugi ed erano stati redatti nello stesso tempo e con uguale contenuto. Dopo la morte dei due fratelli le cause venivano portate avanti dai rispettivi eredi.
Il giudice di primo grado accoglie l’istanza per far dichiarare la nullità ravvisando nelle schede testamentarie l’espressione di un patto successorio istitutivo. L’erede controparte propone appello contro la decisione del tribunale senza accoglimento e pertanto propone ricorso in cassazione.
Patti successori e testamento reciproco tra coniugi
I due testamenti erano stati redatti lo stesso giorno ma separatamente e con disposizioni reciproche in favore dei due coniugi.
In particolare i due avevano disposto che:
- il primo dei due a decedere avrebbe avuto il legato di usufrutto dell’azienda commerciale;
- il testatore superstite avrebbe ereditato la parte di immobili di proprietà dell’altro testatore;
- nominavano come sostituto in caso di non volontà o impossibilità di accettare l’eredità o in caso di commorienza un figlio;
- l’altro figlio avrebbe ereditato le quota di sua spettanza relativamente ad altri immobili;
- designavano quale legatario dei beni che ciascun testatore avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo uno dei figli.
I motivi del ricorso
I ricorrenti, eredi dell’originario convenuto, si affidano a tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 458, 2727 e 2729 del codice civile. In particolare il ricorrente contesta l’utilizzo delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito per dedurre la vincolatività di un accordo tra i coniugi integrante un patto successorio istitutivo.
Con il secondo motivo invece si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 458, 1372, 1350 e 2729 del codice civile. Il ricorrente deduce che il patto successorio istitutivo presunto dalla Corte d’Appello avrebbe dovuto avere la forma scritta e che ci sarebbe stata violazione dell’articolo 2729 del codice civile “non essendo consentita, in considerazione dell’onere formale imposto dalla presenza di immobili nelle due eredità, la prova per presunzioni”.
Il terzo motivo di ricorso si basa sulla denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 589 del codice civile. A parere del ricorrente non ci sarebbe testamento reciproco nullo, come sostenuto in origine della causa innanzi al tribunale dall’attore, in quanto i coniugi hanno redatto le schede testamentarie su due documenti separati.
Testamento congiuntivo, reciproco simultaneo e corrispettivo
Nel ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso la Corte adita sottolinea la differenza tra testamento congiuntivo e simultaneo. Si legge infatti nella sentenza che “Diversa dal testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due diposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio. L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni”.
Il caso di specie, afferma la Corte di Cassazione, configura un’ipotesi di testamento simultaneo ma non di testamento reciproco ex articolo 589 del codice civile. I coniugi infatti hanno redatto i testamenti testamenti nello stesso tempo ma in atti separati. Non rileva il fatto che avessero ad oggetto lasciti reciproci o destinati a beneficiare uno o più terzi.
Richiamando un orientamento della stessa Corte del 2012, cristallizzato nella pronuncia 5508/2012, la Corte osserva che “in presenza di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario“.
Divieto di patti successori e testamento reciproco tra coniugi
I testamenti simultanei sono validi perché non contrari a norme di legge ma possono essere colpiti da invalidità quando sono l’esecuzione di un precedente accordo concluso tra i testatori avente ad oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione.
La Corte sul punto richiama una vecchia sentenza, la n. 2623/1982 in cui si era affermato che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri”.
Il caso di specie integrava dunque un patto successorio vietato ex lege. Con i testamenti simultanei infatti ciascun coniuge disponeva dei propri beni in favore di uno dei figli perché l’altro coniuge disponeva delle proprie sostanze nei confronti dell’altro.
Il giudice di primo grado pertanto aveva ben individuato che i due testamenti, di uguale contenuto, erano la manifestazione di uno specifico e obbiettivo accordo tra i testatori. Tale accordo risultava da:
- il fatto che i testamenti erano stati redatti simultaneamente;
- avevano contenuto e forma identici.
La prova dei patti successori: conclusioni
Gli appellanti tuttavia contestavano l’inesistenza della prova del vincolo costituito dai due coniugi sulla regolamentazione pattizia delle proprie successioni.
La Corte ritiene inammissibile tale motivo di appello per difetto di specificità. Il difetto di specificità si configura rispetto agli elementi presuntivi utilizzati dal giudice di primo grado per dimostrare l’esistenza del vincolo. Le stesse ragioni vengono portate alla Cassazione con il secondo motivo di appello che la Cassazione respinge.
La Corte infatti condivide la soluzione proposta dalla più accreditata dottrina secondo cui “non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito“.
Infine la Corte rigetta anche il terzo motivo di ricorso e dichiara la nullità dei testamenti simultanei. La nullità è dipesa non dal fatto che i testamenti erano contrari alla legge ex articolo 589 del codice civile ma dal fatto che configuravano atti esecutivi di un patto successorio vietato ex articolo 458 del codice civile.