Il decreto ingiuntivo – indice:
- L’articolo 633 c.p.c
- Cos’è
- Il credito
- L’emissione
- La competenza territoriale
- La competenza per valore
- La domanda di ingiunzione
- L’opposizione
- I costi
- I tempi
- La provvisoria esecuzione
- La notifica
- Le conseguenze
- Quando è esecutivo
- Fac simile
Il decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento è l’istituto di carattere monitorio disciplinato agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. La funzione è quella di fare ottenere al creditore che abbia prova scritta del proprio credito un provvedimento che sia titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata su tutti i beni del debitore. Si tratta di un procedimento cosiddetto “monitorio”: si definisce tale in quanto il creditore ottiene un titolo esecutivo in riferimento al proprio credito senza dovere necessariamente affrontare un integrale processo di cognizione, e senza che la controparte partecipi al procedimento.
Il decreto ingiuntivo è uno strumento di tutela che può essere attivato dal creditore di una somma liquida di danaro o di cose fungibili o da chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile determinata (articolo 633 del codice di procedura civile). Il diritto da farsi valere tramite decreto ingiuntivo deve però essere provabile per iscritto, vediamo come.
La norma che introduce la disciplina del decreto ingiuntivo
L’articolo 633 del codice di procedura civile dispone:
“Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.”
Cos’è il decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento
Come può intendersi dalle prime righe dell’articolo 633 del codice di procedura civile, ci troviamo di fronte ad un provvedimento giudiziale, e precisamente un decreto. Tale provvedimento ha ad oggetto l’ingiunzione (ordine del giudice) del pagamento di una somma di danaro o cose fungibili o la consegna di quanto dovuto al creditore.
Il decreto ingiuntivo verrà emesso quando il creditore fornisca al giudice prova scritta del proprio credito. L’articolo 634 del codice di procedura, a titolo esemplificativo, cita alcuni documenti validi come prova. Fra questi “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile”.
La prova scritta di un credito può certamente essere costituita da un contratto, anche se stipulato per scrittura privata. In questo caso, dove sia prevista una controprestazione, il creditore ricorrente dovrà fornire elementi tali da far presumere adempiuta la propria prestazione contrattuale. La giurisprudenza ritiene quale prova scritta valida al fine dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento anche una fattura (Così Cassazione numero 15383 del 28 giugno del 2010 e Cassazione numero 8549 del 3 aprile del 2008).
Il procedimento d’emissione è “monitorio”, avviene quindi “inaudita altera parte”: senza sentire la controparte. In questa fase dunque non è esteso il contraddittorio alla controparte.
Attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo il creditore ha il vantaggio di poter rapidamente ottenere un titolo per agire con l’esecuzione forzata. Il creditore potrà rapidamente procedere al pignoramento per soddisfare le proprie ragioni.
Le caratteristiche del credito per l’emissione del decreto ingiuntivo
Il credito, ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento deve avere alcune caratteristiche precise:
- Deve essere liquido. L’importo deve cioè poter essere quantificato in modo rapido e preciso.
- Non può essere inesigibile. Il creditore deve essere legittimato alla riscossione del credito prima della scadenza dei termini previsti a vantaggio del debitore per effettuare l’opposizione.
- Si deve documentare per iscritto. Al di là degli esempi riportati dal codice di procedura civile la casistica giurisprudenziale è molto ampia. Costituiscono prove scritte, come già riportato, le fatture, le parcelle, i titoli di credito e molti altri documenti.
Le modalità d’emissione del decreto ingiuntivo e chi lo emette
L’articolo 630 del codice di procedura civile disciplina le modalità con cui ne viene richiesta l’emissione. La domanda d’emissione si propone con ricorso. Il ricorso deve contenere già l’indicazione delle prove prodotte dal creditore. Ad emettere il decreto ingiuntivo è il giudice competente per territorio e valore così come individuato nei paragrafi che seguono.
La competenza e territoriale
Il giudice competente è individuato dall’articolo 637 del codice di procedura civile. L’articolo stabilisce che:
“Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.”
Laddove le obbligazioni siano liquide ed esigibili, la competenza territoriale e quindi quella per l’emissione del decreto ingiuntivo sarà quella del giudice del domicilio del creditore, così come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 17989 del 13 settembre 2016. La disciplina in ordine al luogo dell’adempimento (e quindi della competenza territoriale) è del resto richiamata dall’articolo 1182 del codice civile, che stabilisce:
“L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.”
La competenza per valore
Per quanto attiene al valore i crediti fino a 5000 euro sono di competenza del giudice di Pace, quelli di importo superiore del Tribunale in composizione monocratica.
Per quanto attiene alla competenza territoriale l’ultimo comma dello stesso articolo stabilisce una deroga alla competenza ordinaria. “Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine … “.
La competenza territoriale, fatte salve le suesposte deroghe, è dunque quella ordinaria.
La domanda di decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento
L’istituto del decreto ingiuntivo si può utilizzare proponendo domanda al giudice competente nella forma del ricorso come disciplinato ai sensi dell’articolo 125 del codice di procedura civile. Al ricorso devono essere allegate le prove documentali scritte dopodiché si procede al deposito presso la cancelleria del Tribunale.
Il giudice esamina la domanda e se non la ritiene sufficientemente motivata provvede tramite la cancelleria a notificare al ricorrente la necessità di integrazione delle prove. Se il ricorrente non provvede o la domanda non è accoglibile il giudice la rigetta con decreto motivato.
Qualora invece sussistano tutti i requisiti previsti all’articolo 633 del codice di procedura civile il giudice accoglie la domanda e ingiunge l’altra parte a pagare la somma dovuta oppure a consegnare la cosa o la quantità di cose pretese dal ricorrente o la somma determinata in sostituzione delle cose entro 40 giorni.
La domanda originaria di decreto ingiuntivo può essere ridotta su iniziativa del ricorrente stesso oppure può essere accolta parzialmente dal giudice stesso senza interpellare il creditore ricorrente. Si può verificare tale ultimo caso se il giudice ritiene di dover modificare il petitum ad esempio in relazione al capitale che ne costituisce oggetto oppure al soggetto debitore cui è destinata l’ingiunzione.
L’accoglimento della domanda di decreto ingiuntivo o la sospensione della richiesta
Riassumendo quanto detto poco fa, visto il ricorso del creditore, il giudice, entro trenta giorni dal deposito dello stesso può:
- Emettere il decreto ingiuntivo.
- Sospendere la richiesta invitando il ricorrente ad integrare la prova.
- Rigettare la domanda ove la domanda non sia accoglibile o il creditore non abbia provveduto alla integrazione probatoria (articolo 640 c.p.c.).
Le spese di lite
Con il decreto che accoglie la domanda di decreto ingiuntivo il giudice, ai sensi del secondo comma dell’articolo 641 del codice di procedura civile, “liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento“. L’ingiunto pertanto dovrà provvedere, oltre al pagamento della somma dovuta al creditore, anche al pagamento delle spese di giudizio e del compenso dell’avvocato difensore. Non vi sono eccezioni a tale regola.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Ove il debitore abbia delle contestazioni sull’esistenza del credito o sull’ammontare dello stesso potrà attivarsi mediante l’opposizione a decreto ingiuntivo. L’opposizione al decreto ingiuntivo può essere proposta entro quaranta giorni dalla data in cui il decreto ingiuntivo unitamente al ricorso vengono notificate al debitore. Il termine, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, può essere ridotto a dieci giorni o aumentato fino a sessanta giorni.
L’opposizione al decreto ingiuntivo consiste in un atto di citazione attraverso la quale è instaurato un giudizio ordinario.
In difetto di opposizione al decreto ingiuntivo nei termini suddetti, lo stesso sarà eseguibile. Il creditore potrà dunque pignorare o comunque agire in esecuzione per far valere le proprie ragioni (pignoramento presso terzi, espropriazione forzata ecc.).
In alcuni casi tuttavia, ai sensi dell’articolo 650 del codice di procedura civile, l’opposizione a decreto ingiuntivo può essere richiesta anche tardivamente, cioè dopo i termini fissati nel decreto. Si tratta dei casi in cui l’ingiunto non è riuscito tempestivamente a venire a conoscenza del decreto per:
- irregolarità della notificazione;
- caso fortuito o forza maggiore.
La conciliazione e il decreto ingiuntivo
Ai sensi dell’articolo 652 del codice di procedura civile “Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti”.
La norma contempla la possibilità che le parti in sede di giudizio di opposizione si concilino in maniera totale o parziale ovvero avvenga il riconoscimento totale o parziale del credito da parte del debitore. In tal caso il giudice conferisce esecutività al decreto opposto:
- con ordinanza se non ne era ancora provvisto;
- sulla base del verbale di conciliazione se riduce la somma o la quantità di cose stabilita dalle parti.
Quanto costa un procedimento per decreto ingiuntivo: onorari dell’avvocato e contributo unificato
Il costo di un procedimento per decreto ingiuntivo e la correlativa parcella dell’avvocato possono variare di molto. L’importo è strettamente correlato al valore patrimoniale per il quale si procede. Nel liquidare le spese legali, il giudice tiene solitamente conto dei parametri forensi, così come stabiliti nel Decreto Ministeriale numero 44 del 2014.
Per fare un esempio, il Decreto Ministeriale prevede un onorario di 450 euro per procedimenti che abbiano ad oggetto crediti del valore compreso fra 0 e 5200 euro. Se invece il valore del credito è compreso fra 5201 e 26.000 euro i parametri ministeriali prevedono un onorario professionale di 540 euro. Per importi dai 26.000 euro ai 52.000 euro gli onorari saranno di 1305 euro e per importi fino a 260.000 euro l’onorario sarà di 2135 euro.
Agli onorari per l’avvocato si sommano le spese per il contributo unificato, che variano da 21,50 (per importi fino a 1100 euro) a 843 euro (per importi superiori a 520.000 euro), a seconda del valore.
Le spese di notifica, laddove non sia possibile procedere con Posta Elettronica Certificata saranno di circa venti euro.
I tempi per l’emissione del decreto ingiuntivo
I tempi per l’emissione di un decreto ingiuntivo sono solitamente molto rapidi. Generalmente variano da circa una settimana a poco più di un mese, ma nella maggior parte dei casi è possibile ottenerlo in pochi giorni. Sarà poi necessario provvedere alla notifica alla propria controparte: per questa sarà necessario poco più di una settimana, se in Italia.
La provvisoria esecuzione dell’ingiunzione di pagamento
L’articolo 642 del codice di procedura civile prevede la possibilità di dare provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. La provvisoria esecuzione dell’ingiunzione è concessa sempre, su istanza del ricorrente ove “il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato”.
Ciò è ammesso, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 642 del codice di procedura civile, anche nei casi in cui “vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”. La scelta, basata sul potere discrezionale del giudice adito, dà quindi la possibilità al creditore di agire immediatamente in esecuzione del provvedimento. Anche in questo caso sarà data facoltà alla controparte di agire in opposizione per dimostrare che il credito è inesistente o che la domanda è infondata.
La notifica del decreto ingiuntivo
Come si diceva nell’introduzione l’emissione del decreto ingiuntivo avviene senza l’estensione del contraddittorio alla parte ingiunta. Il giudice pertanto emette il decreto avendo soltanto sentito le ragioni del creditore e sulla base delle prove allegate al ricorso. L’ingiunto pertanto verrà a conoscenza del ricorso e del decreto solo tramite la notifica degli stessi a cura dell’ufficiale giudiziario.
L’articolo 643 del codice di procedura civile stabilisce che “L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite”.
Vizio, ritardo o mancata notifica del decreto ingiuntivo: rimedi
Ci sono tuttavia delle ipotesi in cui la notifica non è avvenuta regolarmente o è affetta da un vizio che determinano l’inefficacia del decreto ovvero:
- il decreto non è stato notificato;
- la notifica è avvenuta dopo i termini previsti dalla legge (notificazione tardiva);
- la notifica è nulla.
L’articolo 644 del codice di procedura civile stabilisce infatti che “Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche] e di novanta giorni negli altri casi”. In tal caso tuttavia il creditore può riproporre la domanda oppure fare istanza di rimessione in termini al giudice se dimostra che la mancata notificazione non è dipesa da lui ma da una causa di forza maggiore. L’inefficacia del decreto non opera automaticamente ma deve essere fatta apposita istanza dall’ingiunto per far dichiarare l’inefficacia del decreto.
Nel caso di notificazione tardiva l’ingiunto ha a disposizione il rimedio di cui all’articolo 645 del codice di procedura civile ovvero proporre opposizione con atto di citazione all’ufficiale giudiziario cui il giudice che ha emesso il decreto appartiene. Il fine è sempre quello di domandare la dichiarazione di inefficacia del decreto.
Quando invece la notifica è nulla l’ingiunto ha sempre a disposizione lo strumento dell’opposizione ex articolo 645 del codice di procedura civile ma se l’esecuzione era già iniziata può anche esperire l’opposizione tardiva ex articolo 650 del codice di procedura civile.
Quando il decreto ingiuntivo diventa esecutivo
Il decreto ingiuntivo, in mancanza di provvisoria esecutività, diventa esecutivo col decorso dei quaranta giorni dalla notifica dello stesso. Il debitore potrà nello stesso termine proporre opposizione con atto di citazione.
Ai sensi dell’articolo 647 del codice di procedura civile “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”.
Il decreto sarà esecutivo soltanto quando contenente l’apposita formula esecutiva come previsto dall’articolo 475 del codice di procedura civile.
Le conseguenze del decreto ingiuntivo: cosa accade dopo l’emissione
Le conseguenze del decreto ingiuntivo saranno quelle di ottenere un titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito. Il creditore avrà facoltà di agire esecutivamente su tutti i beni presenti e futuri del debitore, promuovendo anche la vendita dei diritti dello stesso. In conseguenza al suddetto titolo il creditore potrà, ad esempio, procedere al pignoramento del quinto dello stipendio, promuovere la vendita degli immobili del debitore e così via. Laddove invece il debitore ingiunto faccia opposizione, si aprirà, come detto, un procedimento ordinario di cognizione. Il procedimento conseguente all’opposizione sarà una vera e propria causa civile in cui potrà essere contestato il titolo del credito, l’adempimento, e tutto ciò che sia contestabile.
Un fac simile di ricorso per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo
Ecco un esempio di ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo. Nella pagina collegata una guida sul testo, sugli allegati e sulla procura alle liti da allegare con il deposito.