Il divorzio giudiziale – indice:
- Cosa prevede la legge
- Il procedimento
- I documenti necessari
- Gli effetti
- I tempi
- I costi
- Il divorzio a domanda congiunta
Nell’ipotesi in cui marito e moglie non trovino un accordo sulle condizioni di divorzio, o nell’ipotesi in cui una delle due parti non intenda concedere il divorzio all’altra, il coniuge interessato può domandare l’intervento del Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio mediante un procedimento di divorzio giudiziale.
Legge sul divorzio
Prima di comprendere come funziona il procedimento di divorzio giudiziale, compiamo una piccola premessa normativa, rammentando che si parla di divorzio solamente a partire dalla legge n. 898/1970, che ha introdotto – appunto – il divorzio quale strumento di scioglimento del matrimonio.
Prima della legge Fortuna – Baslini non erano infatti contemplate cause differenti di scioglimento del matrimonio che non fossero quelle legate alla morte di uno dei due coniugi. La conseguenza era quella di rendere il matrimonio un vincolo indissolubile sotto il profilo legale.
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La legge sul divorzio introduce invece alcuni “nuove” (per l’epoca) fattispecie in cui è consentito il divorzio. Il caso prevalente è legato alla separazione legale dei coniugi che dura senza interruzioni da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale, o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (prima del 2015 i termini erano pari a 3 anni).
Chiarito ciò, evidenziamo che il procedimento di divorzio può essere contenzioso o a domanda congiunta. Una volta pronunciato ha una lunga serie di effetti sul piano civile, patrimoniale, successorio, sull’affidamento dei figli, e non solo.
Quando può proporsi la domanda di divorzio giudiziale
Riporta infatti l’art. 3 l. 898/1970 che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523, 524 c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582 c.p., quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583 c.p., e agli artt. 570, 572 e 643 c.p. in danno del coniuge o di un figlio.
e, come ulteriori motivazioni, nei casi in cui:
a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
Per quanto deve protrarsi la separazione
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge n.164 del 14/04/1982.
Procedimento divorzio giudiziale
Come abbiamo già anticipato, la procedura di divorzio giudiziale si rende necessaria quando le parti non riescono a giungere in autonomia (o, meglio, con l’aiuto dei propri avvocati) ad un punto di incontro sui temi fondamentali che disciplinano il divorzio, come l’importo dell’assegno divorzile di mantenimento del coniuge, l’assegnazione della casa familiare, la divisione dei beni, l’affidamento dei figli, e così via.
In tali ipotesi, il coniuge che vuole porre fine al proprio matrimonio anche in presenza di una mancata intesa con la propria moglie o con il proprio marito, dovrà presentare domanda al giudice del Tribunale, citando il coniuge opponente e rimettendo così al giudice la decisione sulle proprie domande proposte.
La competenza
Anche in questo caso è la l. 898/1970, all’art. 4, a chiarire come può essere inoltrata la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio, stabilendo che
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Documenti del divorzio giudiziale
Per poter avviare la procedura civile del divorzio giudiziale, è necessario allegare alla domanda da consegnare in Tribunale una serie di documenti. I principali sono rappresentati da:
- estratto integrale dell’atto di matrimonio;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- copia autentica della sentenza di separazione e omologa della separazione.
Divorzio giudiziale dopo separazione consensuale
È possibile procedere lungo la strada del divorzio giudiziale anche nel caso in cui i coniugi si siano separati consensualmente. È il caso, tipico, di coloro che incontrano dei problemi insorti sul rispetto degli accordi fra i coniugi riguardano i termini stessi del divorzio, e non solo.
Prima udienza divorzio giudiziale
Contrariamente a quanto si possa pensare, non è affatto detto che il procedimento di divorzio giudiziale debba necessariamente “andare per le lunghe”. In alcuni casi, infatti, la causa si chiude già alla prima udienza, ammesso che il coniuge aderisca alle richieste avanzate dalla parte.
È purtroppo tuttavia più probabile che il coniuge che non ha trovato un accoro con il proprio partner prima della citazione in Tribunale non torni sui propri passi alla prima udienza, con la conseguenza di opposizione e di trascinamento della causa attraverso le diverse fasi del giudizio civile.
Riassumendo, come previsto dalla legge sul divorzio ai contenuti che tra poco ribadiremo, alla prima udienza il presidente del Tribunale tenterà una conciliazione tra le parti. Si accerterà dunque che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Successivamente, il presidente emanerà un’ordinanza che conterrà i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per poter regolamentare gli aspetti patrimoniali, e che interessano i figli nella pendenza del procedimento.
Il presidente del Tribunale nominerà poi un giudice istruttore, fissando la data della udienza dinanzi a quest’ultimo. Il procedimento proseguirà quindi come un processo ordinario, con fissazione di altre udienze.
L’articolo 4 della Legge 898 del 1970
Nel dettaglio, è l’art. 4 della l. 898/1970 a stabilire i passi del procedimento, chiarendo che:
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Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
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Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
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I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
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Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’art. 189 delle disp. att. c.p.c.
Effetti del divorzio giudiziale
Una volta che il procedimento di divorzio giudiziale è concluso, il tribunale pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. Gli ulteriori effetti sono riportati dallo stesso art. 5 della legge in questione.
Riassumendo:
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (ma il tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela);
- il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze;
- il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Tempi del divorzio giudiziale
Alla luce di quanto appena rammentato, appare evidente come in realtà i tempi del divorzio giudiziale siano sicuramente più lunghi rispetto a quelli del divorzio consensuale o congiunto, che di norma si conclude nell’arco di pochi mesi dal deposito del ricorso introduttivo.
Non è comunque possibile stimare con precisione la durata del divorzio giudiziale, valutato che la progressione temporale dipenderà dal livello di “conflittualità” dei coniugi e dalla mole di lavoro del Tribunale. Il divorzio giudiziale è a tutti gli effetti una vera e propria causa civile e, di conseguenza, la sua durata potrebbe superare 1 anno, 2 anni o anche più.
Costi del divorzio giudiziale
I costi del divorzio giudiziale dipendono dal numero di udienze, degli atti e delle memorie da presentare, dal numero di incontri, dalla complessità della fattispecie, e così via.
Sebbene, per questo motivo, sia difficilmente sintetizzabile un costo dell’intero servizio di supporto e di assistenza legale al processo civile per divorzio giudiziale, mediamente per i casi meno complessi le tariffe si aggirano tra i 1500 e i 3000 euro. Lo studio mette a disposizione un preventivo gratuito dettagliato per ogni richiesta.
Divorzio contenzioso e divorzio a domanda congiunta
Un particolare procedimento di divorzio in sede di Tribunale è il divorzio a domanda congiunta: come intuibile, si tratta della richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio contenzioso, anche in questo caso i coniugi dovranno rivolgersi al Tribunale, con assistenza da parte di uno o più avvocati difensori.
La procedura di divorzio a domanda congiunta sarà molto più snella del divorzio contenzioso, e generalmente il tutto si esaurirà con una sola udienza dinanzi al Tribunale.
È possibile contattare lo studio per un preventivo senza impegno per email o telefonicamente.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio